Legge 27 maggio 1991, n. 176 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 giugno, n. 135). -- Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 49 della convenzione stessa.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
Preambolo TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO PREAMBOLO Gli Stati parti alla presente Convenzione Considerando
che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni
Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei
loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della
pace nel mondo, Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite
hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali
dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno
risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori
condizioni di vita in una maggiore libertà, Riconoscendo che le
Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e
nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato
ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di
tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in
particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, Rammentando
che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni
Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una
assistenza particolari, Convinti che la famiglia, unità fondamentale
della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di
tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la
protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere
integralmente il suo ruolo nella collettività, Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo
armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente
familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione, In
considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo
ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello
spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in
particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di
libertà, di uguaglianza e di solidarietà, Tenendo presente che la
necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata
enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del
fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata
dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli
23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti
e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle
Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del
fanciullo, Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione
dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di
maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure
particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima
che dopo la nascita, Rammentando le disposizioni della Dichiarazione
sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al
benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle
prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello
nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle
Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile
(Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne
e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, Riconoscendo
che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in
condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad
essi una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto
dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun
popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, Riconoscendo
l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento
delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare
nei paesi in via di sviluppo, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1Art. 1. Ai
sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere
umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto
prima la maturità in virtù della legislazione applicabile. Articolo 2Art. 2. 1.
Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella
presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende
dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere
da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi
genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica
o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità,
dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. 2. Gli Stati parti
adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia
effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di
sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni
professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti
legali o dei suoi familiari. Articolo 3Art. 3. 1.
In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali,
delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse
superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. 2.
Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e
le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e
dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che
hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i
provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati. 3. Gli
Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni,
servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che
provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle
Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della
salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro
personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo. Articolo 4Art. 4. Gli
Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi,
amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti
dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e
culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse
di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione
internazionale. Articolo 5Art. 5. Gli
Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei
genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della
collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre
persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo,
in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità,
l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli
sono riconosciuti dalla presente Convenzione. Articolo 6Art. 6. 1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo. Articolo 7Art. 7. 1.
Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e
da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella
misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato
da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano
attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli
obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali
applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse
fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide. Articolo 8Art. 8. 1.
Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a
preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo
nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla
legge, senza ingerenze illegali. 2. Se un fanciullo è illegalmente
privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di
essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e
protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente
possibile. Articolo 9Art. 9. 1. Gli
Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi
genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non
decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le
leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria
nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso
può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i
genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono
separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di
residenza del fanciullo. 2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1
del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la
possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le
loro opinioni. 3. Gli Stati parti rispettano il diritto del
fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di
intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con
entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario
all'interesse preminente del fanciullo. 4. Se la separazione è il
risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la
detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte
(compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la
detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo,
lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo
oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni
essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i
familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa
mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti
vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti
di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone
interessate. Articolo 10Art. 10. 1. In
conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del
paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o
dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo
ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno
spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano
inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti
conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro
familiari. 2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi
ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti
regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A
tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti,
in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il
diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese,
compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di
abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni
stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della
sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli
altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione. Articolo 11Art. 11. 1.
Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed
i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero. 2. A tal fine, gli
Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o
multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti. Articolo 12Art. 12. 1.
Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il
diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che
lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in
considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2.
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di
essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo
concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo
appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della
legislazione nazionale. Articolo 13Art. 13. 1.
Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto
comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare
informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere,
sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro
mezzo a scelta del fanciullo. 2. L'esercizio di questo diritto può
essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge
e che sono necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche. Articolo 14Art. 14. 1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 2.
Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure,
se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare
quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che
corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. 3. La libertà di
manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta
unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini
del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della
sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti
fondamentali dell'uomo. Articolo 15Art. 15. 1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente. 2.
L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle
limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società
democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o
dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità
pubbliche, o i diritti e le libertà altrui. Articolo 16Art. 16. 1.
Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali
nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella
sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla
sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti. Articolo 17Art. 17. Gli
Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai
mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una
informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed
internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo
benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e
mentale. A tal fine, gli Stati parti: a) Incoraggiano i mass-media a
divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e
culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo
29; b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di
produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di
questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed
internazionali; c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia; d)
Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle
esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un
gruppo minoritario; e) favoriscono l'elaborazione di principi
direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle
informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in
considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18. Articolo 18Art. 18. 1.
Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento
del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una
responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed
il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il
fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai
genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del
caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati
principalmente dall'interesse preminente del fanciullo. 2. Al fine
di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente
Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai
genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della
responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono
alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di
vigilare sul benessere del fanciullo. 3. Gli Stati parti adottano
ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui
genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli
istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i
requisiti necessari. Articolo 19Art. 19. Gli
Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale
ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza,
di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di
negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza
sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o
ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o
rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo
affidamento. 2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in
caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi
sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a
coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione,
ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato,
dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di
maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì
includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario. Articolo 20Art. 20. 1.
Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del
suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale
ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad
aiuti speciali dello Stato. 2. Gli Stati parti prevedono per questo
fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro
legislazione nazionale. 3. Tale protezione sostitutiva può in
particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia,
della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di
necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia.
Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà
debitamente conto della necessità di una certa continuità
nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica,
religiosa, culturale e linguistica. Articolo 21Art. 21. Gli
Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che
l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale
in materia, e: a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia
autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in
conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a
tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che
l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del
bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti
legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato
il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver
acquisito i pareri necessari; b) Riconoscono che l'adozione
all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per
garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non
possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di
adozione oppure essere allevato in maniera adeguata; c) Vigilano, in
caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio
di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni
nazionali; d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché,
in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non
diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono
responsabili; e) Ricercano le finalità del presente articolo
stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterale a seconda dei
casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le
sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o
dagli organi competenti. Articolo 22Art. 22. 1.
Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale
cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come
rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto
internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e
dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione
e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire
dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e
dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di
natura umanitaria di cui detti Stati sono parti. 2. A tal fine, gli
Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a
tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le
altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che
collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed
aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i
genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di
ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua
famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono
irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati
nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni
altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo
ambiente familiare per qualunque motivo. Articolo 23Art. 23. 1.
Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente
handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni
che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed
agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità. 2.
Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di
beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in
considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro
richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti
richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto
adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi
genitori o di coloro ai quali egli è affidato. 3. In considerazione
delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in
conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni
qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie
dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto
è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano
effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure
sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle
attività ricreative e possono beneficiare di questi servizi in maniera
atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro
sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale. 4. In
uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono
lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie
preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei
minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni
concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione
professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire
agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di
allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà
conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo. Articolo 24Art. 24. 1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior
stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di
riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia
privato del diritto di avere accesso a tali servizi. 2. Gli Stati
parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato
diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per: a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli; b)
Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie
necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure
sanitarie primarie; c) Lottare contro la malattia e la
malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in
particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente
disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile,
tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente
naturale; d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e)
Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori
ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del
minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla
salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e
beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali
informazioni; f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli
ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione
familiare. 3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad
abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei
minori. 4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare
la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una
completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A
tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei
paesi in via di sviluppo. Articolo 25Art. 25. Gli
Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle
Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una
terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta
terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione. Articolo 26Art. 26. 1.
Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare
della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le
misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo
diritto in conformità con la loro legislazione nazionale. 2. Le
prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione
delle risorse e della situazione del minore e delle persone
responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra
considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal
fanciullo o per suo conto. Articolo 27Art. 27. 1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello
di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale,
spirituale, morale e sociale. 2. Spetta ai genitori o ad altre
persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità
fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei
loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo
del fanciullo. 3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti,
in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i
loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia
del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una
assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto
riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio. 4. Gli Stati
parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al
ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori
o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi
confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener
conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria
nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del
fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi
internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione
di ogni altra intesa appropriata. Articolo 28Art. 28. 1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed
in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto
gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità: a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b)
Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario
sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad
ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità
dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di
necessità; c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo; e)
Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica
e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 2. Gli Stati
parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la
disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la
dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la
presente Convenzione. 3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano
la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista
soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo
nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e
tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene
conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo. Articolo 29Art. 29. 1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a)
di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo
sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in
tutta la loro potenzialità; b) di inculcare al fanciullo il rispetto
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi
consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) di inculcare al
fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua
lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori
nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere
originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il
fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società
libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di
uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi
etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona; e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale. 2.
Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà
interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o
morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che
i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano
rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia
conforme alle norme minime prescritte dallo Stato. Articolo 30Art. 30. Negli
Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche
oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che
appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto
di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la
propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri
membri del suo gruppo. Articolo 31Art. 31. 1.
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al
tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie
della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed
artistica. 2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto
del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed
artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di
uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività
ricreative, artistiche e culturali. Articolo 32Art. 32. 1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto
contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun
lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la
sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale o sociale. 2. Gli Stati parti adottano
misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire
l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione
delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli
Stati parti, in particolare: a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego; b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego; c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo. Articolo 33Art. 33. Gli
Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro
l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come
definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che
siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di
queste sostanze. Articolo 34Art. 34. Gli
Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di
sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati
adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire: a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale; b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico. Articolo 35Art. 35. Gli
Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la
tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma. Articolo 36Art. 36. Gli
Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di
sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto. Articolo 37Art. 37. Gli Stati parti vigilano affinché: a)
nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento
a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati
commessi da persone di età inferiore a diciotto anni; b) nessun
fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria.
L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono
essere effettuati in conformità con la legge, costituire un
provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile; c)
ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il
rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener
conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni
fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si
ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del
fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua
famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in
circostanze eccezionali; d) i fanciulli privati di libertà abbiano
diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad
ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la
legalità della loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra
autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione
sollecita sia adottata in materia. Articolo 38Art. 38. 1.
Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole
del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di
conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli. 2.
Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per
vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni
non partecipino direttamente alle ostilità. 3. Gli Stati parti si
astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non
ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi
più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si
sforzano di arruolare con precedenza i più anziani. 4. In conformità
con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario
internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto
armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello
pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano
beneficiare di cure e di protezione. Articolo 39Art. 39. Gli
Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il
riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni
fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di
maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di
trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato.
Tale riadattamento e tale riinserimento devono svolgersi in condizioni
tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la
dignità del fanciullo. Articolo 40Art. 40. 1.
Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o
riconosciuto colpevole di reato penale di diritto ad un trattamento
tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che
rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà
fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di
facilitare il suo riinserimento nella società e di fargli svolgere un
ruolo costruttivo in seno a quest'ultima. 2. A tal fine, e tenendo
conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli
Stati parti vigilano in particolare: a) affinché nessun fanciullo
sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di
azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione
nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse; b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; ii)
di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del
caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse
portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di
ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la
presentazione della sua difesa; iii) che il suo caso sia giudicato
senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti,
indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi
di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata,
nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che
ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a
causa in particolare della sua età o della sua situazione; iv) di
non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole;
di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la
comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni
di parità; v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato
penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura
decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria
superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la
legge; vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata; vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura. 3.
Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di
procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate
specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti
colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo: a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato; b)
di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed
auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure
giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le
garanzie legali debbono essere integralmente rispettate. 4. Sarà
prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo
le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà
condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione
generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza
istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento
conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che
al reato. Articolo 41Art. 41. Nessuna
delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni
più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono
figurare: a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato. Articolo 42Art. 42. Gli
Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le
disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati
sia agli adulti che ai fanciulli. Articolo 43Art. 43. 1.
Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti
nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente
Convenzione, e istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che
adempie alle funzioni definite in appresso; 2. Il Comitato si
compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una
competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione.
I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e
partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa
ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti
giuridici. 3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto
su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato
parte può designare un candidato tra i suoi cittadini. 4. La prima
elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno
elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni
elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati
entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà
l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con
l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà
tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione. 5. Le
elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti,
convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale
sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti
al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché
la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti. 6. I
membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono
rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di
cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un
periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a
sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima
elezione. 7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del
Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di
non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato
parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto
tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla
scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione
del Comitato. 8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. 9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni. 10.
Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della
Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo
appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola
ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario
modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione,
sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale. 11. Il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a
disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui
quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in
base alla presente Convenzione. 12. I membri del Comitato istituito
in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione
dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le
modalità stabilite dall'Assemblea Generale. Articolo 44Art. 44. 1.
Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti
sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti
riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per
il godimento di tali diritti: a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati; b) in seguito, ogni cinque anni. 2.
I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se
del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati
parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione.
Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al
Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della
Convenzione del paese in esame. 3. Gli Stati parti che hanno
presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a
ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità
con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le
informazioni di base in precedenza fornite. 4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione. 5.
Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il
Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato. 6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi. Articolo 45Art. 45. Al
fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed
incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della
Convenzione: a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni
Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto
di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle
disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del
loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il
Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo
competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati
sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro
rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni
specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri
organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della
Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività. b)
Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni
Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli
altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente
una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che
indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali
osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o
indicazione; c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale
di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del
Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del
fanciullo; d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni
generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli
articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e
raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato
e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni
degli Stati parti. Articolo 46Art. 46. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Articolo 47Art. 47. La
presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica
saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Articolo 48Art. 48. La
presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli
strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale
della Organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo 49Art. 49. 1.
La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che
ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il
deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la
Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al
deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di
adesione. Articolo 50Art. 50. 1. Ogni
Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso
il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il
Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli
Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una
Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della
loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa
comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore
di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto
gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento
adottata da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla
Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale. 2.
Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo
1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una
maggioranza di due terzi degli Stati parti. 3. Quando un emendamento
entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo
hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle
disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti
precedenti da essi accettati. Articolo 51Art. 51. 1.
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà
e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno
state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione. 2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione. 3.
Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica
indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il
quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto
alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale. Articolo 52Art. 52. Ogni
Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di
notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di
ricezione della notifica da parte del Segretario Generale. Articolo 53Art. 53. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione. Articolo 54Art. 54. L'originale
della presente Convenzione i cui testi in Lingua araba, cinese,
francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà
depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. In fede di che i plenipotenziari sottoscritti
debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno
firmato la presente Convenzione.
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