Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Convenzione sui diritti dell'infanzia :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
Convenzione sui diritti dell'infanzia
Normativa

Convention on the Rights of the Child New York
A/Res/44/25
20 novembre 1989
Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 1989

 
Sommario

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York: essa non si limita ad una dichiarazione di principi generali (come ad esempio la Dichirazione sui diritti del bambino del 1959), ma, se ratificata, rappresenta un vero e proprio vincolo giuridico per gli Stati contraenti, che dovranno uniformare le norme di diritto interno a quelle della Conv enzione per far sì che i diritti e le libertà in essa proclamati siano resi effettivi. E' stata ratificata da 190 paesi su 192 (mancano al dicembre 2004 USA e Somalia).

 
Indice dei contenuti
 
1. Legge 27 maggio 1991, n. 176
2. Convenzione sui diritti del fanciullo
(per stato ratifiche e clausole di riserva cfr. http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/11.htm)
 
Abstract
 

Legge 27 maggio 1991, n. 176 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 giugno, n. 135). -- Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.



Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:



Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.



Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 49 della convenzione stessa.



Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .



Preambolo
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
PREAMBOLO
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando

che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni

Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della

famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei

loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della

pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite

hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali

dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno

risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori

condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le

Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e

nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato

ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di

tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in

particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di

opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o

sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando

che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni

Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una

assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale

della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di

tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la

protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere

integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello
sviluppo

armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente

familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
In

considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo

ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello

spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in

particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di

libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la

necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata

enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del

fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata

dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale

relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli

23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici,

sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti

e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle

Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del

fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione

dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di

maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure

particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima

che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione

sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al

benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle

prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello

nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle

Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile

(Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne

e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo

che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in

condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad

essi una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto

dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun

popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo

l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento

delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare

nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Art. 1.
Ai

sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere

umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto

prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.
Articolo 2
Art. 2.
1.

Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella

presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende

dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere

da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di

religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi

genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica

o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità,

dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti

adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia

effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di

sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni

professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti

legali o dei suoi familiari.
Articolo 3
Art. 3.
1.

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle

istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali,

delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse

superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2.

Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e

le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e

dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che

hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i

provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3. Gli

Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni,

servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che

provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle

Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della

salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro

personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Art. 4.
Gli

Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi,

amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti

dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e

culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse

di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione

internazionale.
Articolo 5
Art. 5.
Gli

Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei

genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della

collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre

persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo,

in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità,

l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli

sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
Articolo 6
Art. 6.
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
Art. 7.
1.

Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e

da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella

misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato

da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano

attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli

obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali

applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse

fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
Art. 8.
1.

Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a

preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo

nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla

legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente

privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di

essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e

protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente

possibile.
Articolo 9
Art. 9.
1. Gli

Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi

genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non

decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le

leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria

nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso

può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i

genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono

separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di

residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1

del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la

possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le

loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del

fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di

intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con

entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario

all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il

risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la

detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte

(compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la

detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo,

lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo

oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni

essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i

familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa

mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti

vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti

di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone

interessate.
Articolo 10
Art. 10.
1. In

conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del

paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o

dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo

ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno

spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano

inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti

conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro

familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi

ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti

regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.
A

tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti,

in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il

diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese,

compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di

abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni

stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della

sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità

pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli

altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
Art. 11.
1.

Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed

i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli

Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o

multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.
Articolo 12
Art. 12.
1.

Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il

diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che

lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in

considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2.

A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di

essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo

concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo

appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della

legislazione nazionale.
Articolo 13
Art. 13.
1.

Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto

comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare

informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere,

sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro

mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può

essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge

e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.
Articolo 14
Art. 14.
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2.

Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure,

se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare

quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che

corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di

manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta

unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini

del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della

sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti

fondamentali dell'uomo.
Articolo 15
Art. 15.
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.
2.

L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle

limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società

democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o

dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità

pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
Art. 16.
1.

Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali

nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella

sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla

sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
Articolo 17
Art. 17.
Gli

Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai

mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una

informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed

internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo

benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e

mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) Incoraggiano i mass-media a

divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e

culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo

29;
b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di

produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di

questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed

internazionali;
c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
d)

Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle

esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un

gruppo minoritario;
e) favoriscono l'elaborazione di principi

direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle

informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in

considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
Art. 18.
1.

Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento

del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una

responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed

il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il

fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai

genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del

caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati

principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine

di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente

Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai

genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della

responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono

alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di

vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano

ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui

genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli

istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i

requisiti necessari.
Articolo 19
Art. 19.
Gli

Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale

ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza,

di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di

negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza

sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o

ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o

rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo

affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in

caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi

sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a

coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione,

ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato,

dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di

maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì

includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.
Articolo 20
Art. 20.
1.

Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del

suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale

ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad

aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo

fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro

legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in

particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia,

della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di

necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia.

Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà

debitamente conto della necessità di una certa continuità

nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica,

religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Art. 21.
Gli

Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che

l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale

in materia, e:
a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia

autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in

conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a

tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che

l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del

bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti

legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato

il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver

acquisito i pareri necessari;
b) Riconoscono che l'adozione

all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per

garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non

possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di

adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
c) Vigilano, in

caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio

di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni

nazionali;
d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché,

in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non

diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono

responsabili;
e) Ricercano le finalità del presente articolo

stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterale a seconda dei

casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le

sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o

dagli organi competenti.
Articolo 22
Art. 22.
1.

Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale

cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come

rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto

internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e

dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione

e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire

dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e

dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di

natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli

Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a

tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le

altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che

collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed

aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i

genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di

ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua

famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono

irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati

nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni

altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo

ambiente familiare per qualunque motivo.
Articolo 23
Art. 23.
1.

Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente

handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni

che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed

agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2.

Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di

beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in

considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro

richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti

richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto

adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi

genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione

delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in

conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni

qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie

dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto

è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano

effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure

sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle

attività ricreative e possono beneficiare di questi servizi in maniera

atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro

sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
4. In

uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono

lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie

preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei

minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni

concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione

professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire

agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di

allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà

conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
Art. 24.
1.

Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior

stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di

riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia

privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati

parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato

diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
b)

Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie

necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure

sanitarie primarie;
c) Lottare contro la malattia e la

malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in

particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente

disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile,

tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente

naturale;
d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e)

Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori

ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del

minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla

salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e

beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali

informazioni;
f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli

ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione

familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad

abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei

minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare

la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una

completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A

tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei

paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Art. 25.
Gli

Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle

Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una

terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta

terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo 26
Art. 26.
1.

Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare

della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le

misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo

diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le

prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione

delle risorse e della situazione del minore e delle persone

responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra

considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal

fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
Art. 27.
1.

Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello

di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale,

spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre

persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità

fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei

loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo

del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti,

in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i

loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia

del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una

assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto

riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati

parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al

ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori

o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi

confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener

conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria

nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del

fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi

internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione

di ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28
Art. 28.
1.

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed

in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto

gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:
a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b)

Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario

sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad

ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità

dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di

necessità;
c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
e)

Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica

e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati

parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la

disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la

dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la

presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano

la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista

soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo

nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e

tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene

conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
Art. 29.
1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a)

di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo

sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in

tutta la loro potenzialità;
b) di inculcare al fanciullo il rispetto

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi

consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) di inculcare al

fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua

lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori

nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere

originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il

fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società

libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di

uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi

etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2.

Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà

interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o

morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che

i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano

rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia

conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Art. 30.
Negli

Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche

oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che

appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto

di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la

propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri

membri del suo gruppo.
Articolo 31
Art. 31.
1.

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al

tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie

della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed

artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto

del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed

artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di

uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività

ricreative, artistiche e culturali.
Articolo 32
Art. 32.
1.

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto

contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun

lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la

sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico,

mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano

misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire

l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione

delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli

Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.
Articolo 33
Art. 33.
Gli

Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative,

amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro

l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come

definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che

siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di

queste sostanze.
Articolo 34
Art. 34.
Gli

Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di

sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati

adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale,

bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
Articolo 35
Art. 35.
Gli

Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale,

bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la

tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Articolo 36
Art. 36.
Gli

Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di

sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo 37
Art. 37.
Gli Stati parti vigilano affinché:
a)

nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti

crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento

a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati

commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
b) nessun

fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria.

L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono

essere effettuati in conformità con la legge, costituire un

provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
c)

ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il

rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener

conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni

fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si

ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del

fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua

famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in

circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano

diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad

ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la

legalità della loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra

autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione

sollecita sia adottata in materia.
Articolo 38
Art. 38.
1.

Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole

del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di

conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2.

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per

vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni

non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si

astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non

ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi

più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si

sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità

con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario

internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto

armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello

pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano

beneficiare di cure e di protezione.
Articolo 39
Art. 39.
Gli

Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il

riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni

fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di

maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di

trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato.

Tale riadattamento e tale riinserimento devono svolgersi in condizioni

tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la

dignità del fanciullo.
Articolo 40
Art. 40.
1.

Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o

riconosciuto colpevole di reato penale di diritto ad un trattamento

tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che

rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà

fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di

facilitare il suo riinserimento nella società e di fargli svolgere un

ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo

conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli

Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo

sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di

azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione

nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
ii)

di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del

caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse

portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di

ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la

presentazione della sua difesa;
iii) che il suo caso sia giudicato

senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti,

indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi

di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata,

nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che

ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a

causa in particolare della sua età o della sua situazione;
iv) di

non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole;

di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la

comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni

di parità;
v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato

penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura

decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria

superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la

legge;
vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3.

Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di

procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate

specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti

colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:
a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
b)

di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed

auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure

giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le

garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà

prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo

le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà

condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione

generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza

istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento

conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che

al reato.
Articolo 41
Art. 41.
Nessuna

delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni

più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono

figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
Articolo 42
Art. 42.
Gli

Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le

disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati

sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
Art. 43.
1.

Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti

nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente

Convenzione, e istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che

adempie alle funzioni definite in appresso;
2. Il Comitato si

compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una

competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione.

I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e

partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa

ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti

giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto

su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato

parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima

elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno

elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni

elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni

Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati

entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà

l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con

l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà

tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le

elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti,

convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione

delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale

sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti

al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché

la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I

membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono

rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di

cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un

periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a

sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima

elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del

Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di

non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato

parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto

tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla

scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione

del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10.

Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della

Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo

appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola

ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario

modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione,

sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il

Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a

disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui

quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in

base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito

in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione

dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le

modalità stabilite dall'Assemblea Generale.
Articolo 44
Art. 44.
1.

Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il

Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti

sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti

riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per

il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2.

I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se

del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati

parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione.

Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al

Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della

Convenzione del paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno

presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a

ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità

con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le

informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5.

Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il

Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
Art. 45.
Al

fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed

incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della

Convenzione:
a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni

Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto

di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle

disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del

loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il

Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo

competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati

sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro

rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni

specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri

organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della

Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.
b)

Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni

Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli

altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente

una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che

indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali

osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o

indicazione;
c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale

di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del

Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del

fanciullo;
d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni

generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli

articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e

raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato

e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni

degli Stati parti.
Articolo 46
Art. 46.
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
Art. 47.
La

presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica

saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione

delle Nazioni Unite.
Articolo 48
Art. 48.
La

presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli

strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale

della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
Art. 49.
1.

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno

successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di

ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che

ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il

deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la

Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al

deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di

adesione.
Articolo 50
Art. 50.
1. Ogni

Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso

il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il

Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli

Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una

Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della

loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa

comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore

di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto

gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento

adottata da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla

Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2.

Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo

1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una

maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento

entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo

hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle

disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti

precedenti da essi accettati.
Articolo 51
Art. 51.
1.

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà

e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno

state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3.

Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica

indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il

quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto

alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo 52
Art. 52.
Ogni

Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di

notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione

delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di

ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 53
Art. 53.
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
Art. 54.
L'originale

della presente Convenzione i cui testi in Lingua araba, cinese,

francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà

depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti

debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno

firmato la presente Convenzione.
 
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