Concusioni
Poche altre volte nel corso della storia ci siamo trovati di fronte ad un periodo di sì repentini cambiamenti.
Terminata la Guerra Fredda, infatti, la nuova minaccia per gli Stati non è più rappresentata dalla forza militare di altri paesi, ma da qualcosa di più nascosto e difficile da contrastare: il terrorismo internazionale, nella maggior parte dei casi sponsorizzato da Stati nazionali.
Il nodo centrale diventa allora chiedersi se il diritto internazionale, e in particolare la Carta delle Nazioni Unite del 1945, siano ancora attuali per affrontare tale minaccia.
I dati emersi dalla nostra indagine sembrerebbero propendere per l'idoneità del diritto internazionale a fronteggiare militarmente gli Stati che sponsorizzano il terrorismo.
La tendenziale illegittimità delle prime operazioni armate contro detti Stati e la ritenuta conformità al diritto internazionale della guerra in Afghanistan, non deve essere interpretato come un mutamento del diritto, bensì come un mutamento dei fatti: per la prima volta, tutti i requisiti della legittima difesa erano soddisfatti contemporaneamente.
La dottrina più riformista, sostiene invece che gli ultimi eventi, la guerra in Afghanistan e la guerra in Iraq, indicherebbero due sostanziali mutamenti nel diritto internazionale.
Il primo consisterebbe in una individualizzazione dell' art. 51 della Carta ONU, secondo il quale un attacco armato potrebbe essere portato anche da autori non statali e conseguentemente lo Stato leso potrebbe esercitare il proprio diritto alla legittima difesa contro dei privati, trascendendo dal requisito dell' imputabilità.
Il secondo mutamento consisterebbe nella cosiddetta "harbouring doctrine", secondo la quale per l'imputabilità di attività terroristiche ad uno Stato sarebbe sufficiente un legame molto meno stretto di quello evidenziato dalla "sentenza Nicaragua". In sostanza tale teoria afferma che l'ortodossia della visione della responsabilità dello Stato sarebbe svanita, vittima della sua inabilità di affrontare il terrorismo internazionale.
L'evoluzione tecnologica in materia di armamenti e di sistemi di comunicazione, nonchè la facilità di reperirli, avrebbero modificato il regime della responsabilità internazionale, cosicchè i principi del "caso Nicaragua" non sarebbero più corrispondenti al diritto internazionale contemporaneo; di fatto non dovrebbe farsi differenza tra i terroristi e gli Stati che li ospitano, (e quindi a maggior ragione che li armano o gli offrono supporto logistico) come l'intervento in Afghanistan dimostrerebbe.
In questa prospettiva il terrorismo internazionale rappresenta la più grande minaccia alla sicurezza dei nostri tempi e quindi il diritto dovrebbe adattarsi alle nuove esigenze.
A nostro avviso, entrambe le teorie sono palesemente infondate; la prima è superabile analizzando direttamente il testo della Carta ONU. Se infatti l'art. 51 non esplicita che l'attacco debba essere condotto da un altro Stato, ciò si evince dall'art. 2(4) che impone agli Stati di non usare la forza nelle loro relazioni reciproche. Ne segue che per l'art. 51 un attacco armato deve essere lanciato da uno Stato.
Per quanto riguarda i criteri esposti nella "Nicaragua", riteniamo che siano ancora le direttrici da utilizzare per imputare l'attività di privati ad uno Stato; in primis, si deve notare che non esiste una prassi internazionale a favore della "harbouring doctrine"; come abbiamo infatti evidenziato nel cap. IV, Al Qaeda poteva considerarsi come organo de facto dello stesso Afghanistan; ne segue che l'Afghanistan non era un paese che semplicemente "harboured" i terroristi, ma lo Stato al quale gli attacchi potevano essere direttamente imputati.
Inoltre, prima di affermare un cambiamento del diritto internazionale nel senso sopra indicato, bisognerebbe anche valutare le disastrose conseguenze che questo potrebbe determinare.
Le moderne organizzazioni terroristiche, hanno infatti strutture per così dire orizzontali, caratterizzate da cellule "dormienti" dotate di perfetta autonomia. L' "harbouring doctrine" porterebbe a delle conseguenze disastrose: supponiamo che l'organizzazione terroristica X, abbia i propri campi di addestramento nello Stato A, il quale semplicemente tollera la sua attività; che le armi siano fornite dallo Stato B e il supporto logistico dallo Stato C; l'eventuale paese colpito dall' attività terroristica della nostra organizzazione X potrà agire in legittima difesa contro A, B, e C ?
O, per fare un esempio più concreto, Israele, dopo ogni attentato subito, potrebbe legittimamente attaccare l'Iran che palesemente supporta (prevalentemente mediante il rifornimento di armi) molte delle organizzazioni terroristiche palestinesi ?
E' nostra opinione che gli strumenti di cui il diritto internazionale dispone, e in particolar modo quelli previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, siano in grado di disciplinare delle ipotesi, per le quali, nel 1945, non erano state previste.
L'unico mutamento del diritto internazionale, che la prassi recente sembra evidenziare, nell'ambito dell'uso della forza in chiave antiterroristica, riguarda il requisito della "imminenza".
Sappiamo che si può agire in legittima difesa quando l'attacco armato è in corso o è imminente.
Le regole della Carta delle Nazioni Unite erano originariamente disegnate per regolare l'uso della forza tra Stati, e non contemplavano la sfida lanciata dalle organizzazioni terroristiche, in grado di colpire in qualunque momento con attentati di indiscriminata violenza.
Così diciamo che il diritto internazionale ha dovuto adattarsi alla nuova minaccia mediante una interpretazione estensiva del concetto di imminenza.
Se fino a qualche anno fa alla minaccia terroristica si applicavano gli schemi adottati per la minaccia portata da uno Stato ostile, oggi si è compreso che quella terroristica è una minaccia diversa, non solo in termini qualitativi, ma anche quantitativi.
Così se un'organizzazione terroristica ha commesso attacchi precedenti, o ha annunciato implicitamente o esplicitamente la sua intenzione di commetterli, allora attacchi futuri possono essere sempre essere considerati imminenti.
Questa a nostro avviso è la principale innovazione che la prassi recente ha apportato al diritto internazionale in materia di uso della forza contro il terrorismo.
Nulla di nuovo, inoltre, può desumersi dalla guerra angloamericano in Iraq che, giustificata sulla base della legittima difesa preventiva, deve considerarsi assolutamente illegittima; l'unica novità che un simile intervento ha apportato è una situazione di crisi profonda, forse irreversibile, delle Nazioni Unite.
Riassumendo, in linea col diritto internazionale attuale, crediamo di poter individuare diversi modelli di interventi armati antiterroristici:
1) lo Stato compie attentati terroristici attraverso organizzazioni sulle quali esercita un "controllo diretto"; l'attacco sarà direttamente imputabile allo Stato (ex art. 8 degli Articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati); lo Stato vittima potrà agire in legittima difesa sia contro le installazioni terroristiche, sia contro le facilitazioni militari che lo Stato-sponsor offre all'organizzazione;
2) lo Stato ha un legame talmente stretto con l'organizzazione terroristica che questa può essere considerata come un organo de facto dello Stato stesso; l'attentato sarà imputabile allo Stato (ex art. 4(2) degli Articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati); lo Stato vittima potrà agire in legittima difesa sia contro le installazioni terroristiche, sia contro le facilitazioni militari che lo Stato-sponsor offre all'organizzazione;
3) lo Stato supporta i terroristi, mediante assistenza logistica, fornitura di armi, rifugi sicuri, ma non ha un legame talmente stretto da potergli essere direttamente imputata l'attività terroristica, a meno che non vi sia acquiescenza; lo Stato minacciato, sulla base della necessity (art. 25 degli Articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati), potrà ricorrere a un limitato uso della forza militare, di un'intensità tale da non ricadere sotto la nozione di aggressione, ad esempio mediante operazioni blitz condotte da forze speciali, al fine di neutralizzare la minaccia terroristica; gli obbiettivi potranno soltanto essere i terroristi e non le infrastrutture dello Stato che li ospita;
4) lo Stato, ad esempio perché in fase di collasso o di nuova formazione, non è in grado di impedire che sul proprio territorio si preparino attività terroristiche rivolte all'esterno; lo Stato-embrione dovrà richiedere l'aiuto di altri Stati; in caso contrario lo Stato minacciato, sulla base della necessity, potrà ricorrere ad un limitato uso della forza militare finalizzato a neutralizzare la minaccia terroristica.
Naturalmente in tutte le suindicate situazioni lo Stato colluso con i terroristi sarà internazionalmente responsabile per aver violato le obbligazioni poste a suo carico di prevenire e reprimere il terrorismo.
Infine, l'ultima considerazione che ci sentiamo di fare, è che il terrorismo deve essere combattuto attraverso una varietà di misure, tra i quali anche la forza militare, ma è d'obbligo tenere presente che tali sforzi potrebbero essere vani se non uniti a strategie politiche volte ad eliminare le cause del terrorismo stesso.
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