Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
I Diritti Fondamentali nella Costituzione Irlandese :: Studi per la pace  
Studi per la pace - home
ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
Studi per la pace - home
Centro studi indipendente di diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati - Direttore: Avv. Nicola Canestrini
Conflitti armati Conflitti interni Diritto bellico Diritto internazionale Europa Giurisdizioni internazionali Terrorismo
 
Diritto internazionale
Peacekeeping Operations
Il divieto internazionale di tratta degli esseri umani
Diritto alla pace e diritti umani
Nazionalità, Cittadinanza e Diritti Umani. La molteplicità dei Dèmoi
The Role of the Media in the Planning and Conduct of Strategic Operations with Reference to the Gulf War 1991 and the Bosnian War 1992-95
Sovranità, diritti umani e uso della forza: l'intervento armato "umanitario"
Nuovi studi per la pace e servizio civile
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969
Le operazioni delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace
Definition of Aggression - G.A. resolution 3314 (XXIX), 1974
Convenzione sui diritti dell'infanzia
Principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati
Diritti umani e diritti fondamentali fra tutela costituzionale e tutela sovranazionale:il diritto ad un ambiente salubre
Dichiarazione N.U. di Vienna e programma d'azione
Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura di New York del 1984 (en)
Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli
Carta araba dei diritti dell'uomo
Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam
Risoluzione 177 (II) Assemblea Generale delle N.U.
"Uniting for peace" G.A. Resolution 377 (V) 1950
"Essentials of peace" G.A. Resolution 290 (IV) 1949
Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati
Legal status of human shields
Antica Babilonia - Partecipazione italiana al conflitto iracheno
La dottrina Bush. Un'analisi storica e critica
Guerra e Costituzione. Alla prova dei fatti
L'uso della forza contro gli "stati canaglia": il diritto internazionale dopo l'11 settembre
Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio (1948)
Il caso Iraq e il diritto internazionale: uso della forza e giustificazione dell'illecito
La tratta di persone nel diritto internazionale
Ong in guerra. Appunti per una critica all'umanitario
Gli Stati Uniti ed il mantenimento della pace: dalla Guerra del Golfo all'intervento in Somalia
Crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel diritto internazionale penale.
Il ruolo delle ONG nei trattati per i diritti dell'uomo
La prevenzione dei conflitti. Il ruolo della comunità internazionale nella prevenzione dei conflitti nell'era post Guerra Fredda
Il sistema di garanzia dei diritti umani delle Nazioni Unite
La dichiarazione universale dei diritti umani
I principi generali di diritto e le cause di giustificazione nel diritto internazionale penale: influssi e reflussi fra ordinamento internazionale e ordinamenti interni
Rapporto Annuale 2006 di Amnesty International - estratto sull'Italia
Rapporto sui diritti globali 2006
Istituzioni italiane, guerra e Costituzione: la prassi
Guerra e attuazione della Costituzione
Il valore costituzionale della pace e il divieto della guerra
Diritto internazionale ed uso della forza
La riforma delle Nazioni Unite: Europa e Stati Uniti a confronto
Diritti umani. Un approccio normativo per una questione di giustizia globale
Caschi Blu: costretti all'impotenza
La tortura nel diritto penale americano di guerra
La mutilazione genitale femminile
La "legge Consolo" 7/2006 per la prevenzione ed il divieto della mutilazione genitale femminile
Moratoria ONU contro la pena di morte
Aspetti evolutivi del principio di autodeterminazione dei popoli
La legge Consolo per la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile
Carta di Algeri: Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli.
L'intervento umanitario nel diritto internazionale
Bill of rights: carta dei diritti del 1689
Ripensando i diritti umani
L'asilo tra diritto internazionale e diritto interno
La repressione della violazione dei diritti umani nei conflitti armati
I crimini sessuali come crimini di diritto internazionale
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino)
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
La Carta delle Nazioni Unite e il trattato Nato
Armi chimiche e libera manifestazione del pensiero: l'uso del gas lacromogeno CS durante le giornate del g8 a Genova 2001
Il genocidio
Diritti umani e guerra
I diritti umani nelle relazioni internazionali tra gli Stati
Gli istituti italiani di ricerca e di studi per la pace
Comunità degli stati indipendenti, Nazioni Unite, mantenimento della pace
Il crimine di genocidio e la sua repressione ad opera dei tribunali penali internazionali
Carta delle Nazioni Unite
Diritti umani e legge dei popoli
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
Uso della forza armata a fini diversi dalla legittima difesa
L'origine delle Nazioni Unite e il suo ruolo nel Sistema Giuridico Internazionale
Intervento umanitario
Justicia, tierra y libertad. Terra e diritto in Chiapas
Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
Divieto di tortura, ordinamento italiano e obblighi internazionali
La minaccia nucleare ed i movimenti per la pace
 
Diritto internazionale Hits: 2763 
Irlanda, Europa Dr. Andrea Terrinoni
 
Versione integrale
I Diritti Fondamentali nella Costituzione Irlandese
Tesi di laurea

Università degli Studi di Roma - La Sapienza
Facoltà di Giurisprudenza

Relatore: Prof. Angelo Antonio Cervati
Anno Accademico 1999-2000 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2000

 
Sommario

Con la sola indipendenza però non si restituisce la libertà ai cittadini che vivono in uno Stato. I diritti fondamentali sono un problema che interessa la vita quotidiana, si conquistano giorno per giorno e si affermano con le lotte civili, giuridiche e politiche contro ogni forma di conservatorismo e paternalismo.

 
Indice dei contenuti
 
Introduzione

Capitolo 1: Storia Costituzionale

Primi tre secoli del Parlamento irlandese
Poynings's law
Il Parlamento nei secoli XVI e XVII
Il Parlamento nel XVIII secolo
Il XIX secolo e l' "Home Rule"
Il XX secolo e l'Indipendenza irlandese

Capitolo 2: I Diritti Fondamentali nelle due Costituzioni Irlandesi

Nascita della Stato e della Costituzione
I diritti fondamentali
Le "Libertà fondamentali" in Gran Bretagna
Emersione del nuovo approccio ai diritti fondamentali: profili storici
La "Due Process Clause" nelle due costituzioni

Capitolo 3: I diritti fondamentali nella Costituzione del 1937

1. Dalla Sovranità del Parlamento ai diritti fondamentali
2. Fondamento culturale dei diritti "personali"
I Diritti degli inglesi
I Diritti civili americani
I Diritti dell'uomo e del cittadino in Francia
Diritti sociali economici e culturali
Disposizioni costituzionali
3. Fondamento culturale degli altri diritti
Il Diritto Naturale in S. Tommaso D'Aquino
Il Diritto Naturale nel pensiero di John Finnis
Visione teocratica e visione secolare della Costituzione irlandese
Il rapporto del "review group e il diritto naturale
Disposizioni costituzionali
4. Gli "unenumerated rights"
Diritto all'integrità personale, di circolazione, di sposarsi
Diritto alla privacy
Diritto a guadagnarsi da vivere in maniera adeguata
Diritto di comunicare
Diritto a stare in giudizio


Capitolo 4: Interpretazione Costituzionale

Interpretazione e diritto
Dal positivismo all' ermeneutica giuridica
L'interpretazione costituzionale in Irlanda
Interpretazione letterale
Interpretazione storica
Interpretazione del Diritto Naturale
Diritto naturale e Costituzione: il rischio di paradossi logici
Paradossi
Soluzione di Locke
Il Diritto Naturale come implicito nella Costituzione
Il Diritto Naturale come antecedente e superiore alla Costituzione
La sentenza del 1995 e il futuro del Diritto Naturale in Irlanda
L'interpretazione armoniosa
L'interpretazione armoniosa e i diritti fondamentali
Gerarchia tra i diritti costituzionali

Capitolo 5: Gli "unenumerated rights" nella giurisprudenza americana ed il IX Emendamento

Nascita e significato del IX Emendamento
Il IX Emendamento e la giurisprudenza della Corte Suprema
Il "Substantive due process"
La "privacy " ed il IX Emendamento
Corrispondenze con la giurisprudenza Irlandese



La regolamentazione dell'aborto prima del 1983
L'Emendamento costituzionale del 1983 ed il "caso X"
I referendum del 1992 e la decisione della Corte Suprema del 1995
La sentenza della Corte Suprema 12/5/1995

Bibliografia
 
Abstract
 

Introduzione:

Durante il XIX secolo gli Inglesi sono sempre stati pronti ad incoraggiare e supportare le richieste di autogoverno di Greci, Serbi, Italiani, Polacchi, Magiari e considerarono abbastanza ragionevole che le colonie britanniche in Australia, Sud Africa e Canada dovessero governare i propri affari. Invece l'ostilità verso l'Irlanda persistette; e questa ostilità era tipicamente inglese. In un certo senso questo comportamento era dettato da motivi egoistici: l'Irlanda era preziosa sia come mercato sia come fonte di approvvigionamento di generi alimentari e la sua posizione la rendeva di vitale importanza strategica per l'Inghilterra. Le varie proposte legislative di autogoverno (Home Rule) contenevano garanzie su tali questioni, che avrebbero soddisfatto preoccupazioni politiche legittime; ma la pubblica opinione inglese si opponeva per principio all'idea stessa di ogni tipo di autogoverno per l'Irlanda, indipendentemente da condizioni, da quali costi si sopportassero e da quanto fosse imbarazzante mantenere controvoglia un partner nell'Unione [1].



Questo è ciò che ha scritto un autorevole storico irlandese nel mettere in evidenza una delle tante contraddizioni della politica coloniale inglese. Gli errori verso l'Irlanda, in particolare, sono stati gravi e fonti di conseguenze negative, in termini di ingiustizie commesse e sangue versato, che in parte durano fino ai nostri giorni.

I diritti fondamentali, nella loro progressiva realizzazione storica, rappresentano uno dei campi in cui maggiormente si sono verificati tali ingiustizie e violazioni.

Come è stato detto, la storia dei diritti fondamentali in Irlanda è un "microcosmo" della storia della lotta per l'indipendenza; l'obiettivo dell'autonomia dall'Inghilterra era parallelo all'altro e, nello stesso tempo, perseguito in vista dell'altro: quello di una reale affermazione dei diritti fondamentali .

Con l'indipendenza si è affermata anche una precisa concezione dei diritti fondamentali che finalmente hanno trovato riparo, sicurezza e garanzia nel testo costituzionale; i problemi però non finiscono con l'avvento di un nuovo assetto politico più rispettoso della vita dei cittadini. La libertà riconquistata va realizzata nel concreto e i diritti dei singoli affrontano sempre nuovi ostacoli nella vita di un popolo: condizioni materiali avverse, modificazione dei rapporti tra persone, culture dominanti poco rispettose delle minoranze, cambiamento dei giudizi morali comuni.

Come vedremo in questa tesi, i diritti fondamentali non hanno trovato un punto di arrivo nella Costituzione del 1937 ma piuttosto un punto di partenza per il loro sviluppo e realizzazione nella vita collettiva. E la Costituzione ha fornito loro le linee guida per questo.

Essa, infatti, deriva la sua ispirazione filosofica da due differenti sorgenti: la Liberal-democrazia e la Cristiano-democrazia [2] .

Per il liberalismo, stante la distinzione tra la sfera pubblica e quella privata, non esistono concezioni sostanziali di giustizia da seguire a scapito di altre; i diritti dei singoli devono valorizzare solo l'autonomia della coscienza umana. L'insegnamento cattolico-sociale invece, afferma che è possibile discernere attraverso la ragione e la rivelazione, l'esistenza di un oggettivo ordine morale ispirandosi al quale si raggiunge una mutua interdipendenza tra progresso individuale e progresso sociale [3] .

Si ritrovano, in questo modo, nelle disposizioni irlandesi sui diritti fondamentali quelle che il professor Zagrebelsky individua come gli esempi delle due concezioni generali che danno senso ai diritti: l'umanesimo laico e l'umanesimo cristiano [4] . Ognuna delle due tradizioni, secondo l'autore, mette i diritti in rapporto rispettivamente con due valori fondamentali, collegati ma difficili da conciliare: la libertà e la giustizia.

Per l'umanesimo laico, la dignità dell'uomo è nella libertà e i diritti nascono a tutela della stessa; per l'umanesimo cristiano, invece, degna natura dell'uomo è la giustizia e i diritti devono tendere ad essa.

L'umanesimo laico si basa sulla tradizione "moderna" dei diritti che inizia con l'esaltazione dell'uomo nel Rinascimento e attraverso Cartesio e l'Illuminismo, si conferma nella cultura liberale. Quello cristiano si basa, invece, sulla tradizione "antica" che la scolastica medievale ha fissato in sistema.

Il primo valorizza la volontà dell'uomo, la sua capacità di affermare nel mondo esterno le proprie potenzialità e la pretesa di poter creare nel mondo un ordine diverso da quello dato, "secondo la visione individuale del proprio essere nel mondo" [5] .

Secondo l'umanesimo cristiano invece, "il diritto non è la pretesa al rispetto dell'autodeterminazione individuale che si dà liberamente i propri contenuti, ma la pretesa di poter agire nel senso dovuto alla stregua di una ragione, o di un ordine, o di una legge universale" [6] . Con esso, si esalta l'idea morale della giustizia che assegna ad ognuno i singoli diritti e in vista della quale si lotta per la perfectio della società umana.

Ciò che contraddistingue le costituzioni contemporanee, secondo Zagrebelsky, è appunto il rinnovato interesse che si mostra per le esigenze di giustizia, dopo la valorizzazione nel secolo scorso unicamente dei diritti intesi in funzione della libertà e della volontà dell'uomo. I principi di giustizia inseriti nelle Costituzioni contemporanee, denunciano i pericoli di autodistruzione che si corrono nell'affidarsi ciecamente ad una visione individualistica.

Si tratta, infatti, di principi che introducono un limite interno ai singoli diritti, sulla constatazione dell'impossibilità di raggiungere un ordine spontaneo nella società, se questa è guidata unicamente dalle volontà individuali.

Questo incontro tra le due concezioni è stato reso necessario, infatti, per opporsi alla forza disgregatrice derivante dai diritti in funzione della libertà; si combatte "la sopraffazione (dei diritti) dei più forti sui (diritti) dei più deboli secondo quello che afferma il "paradosso della libertà", cioè la tendenza della massima libertà a rovesciarsi sulla massima oppressione" [7] .

L'incontro tra le esigenze di libertà e quelle di giustizia, espresse rispettivamente dalle due concezioni dell'umanesimo laico e dell'umanesimo cristiano, pone quindi un limite necessario ai singoli diritti e li sostanzia perché i cittadini operino in una società pluralistica e affrontino i nuovi problemi del mondo contemporaneo.

Ebbene, si noti che in Irlanda esso è avvenuto, con la Costituzione del 1937, addirittura prima che la II Guerra Mondiale ne mostrasse definitivamente la necessità alle rinate democrazie occidentali, ma si è realizzato solamente dopo un lungo percorso storico in cui, per molto tempo, è stata la forte influenza inglese a pervadere la storia culturale e politica del paese.

L'Irlanda, infatti, per ragioni geografiche e storiche ha subito profondamente l'influsso dell'Inghilterra fin dal 1170.

Essa, come la Scozia ed il Galles, diventò con il tempo una sua "provincia" e la politica e la vita economica e culturale furono dominate e orientate dagli inglesi. Incisive, naturalmente, furono le influenze nel campo del diritto.

Il common law fu esportato in Irlanda nei primi anni della sua creazione e si è affermato nella sua matrice più pura, senza subire contaminazioni da parte del preesistente "diritto dei Celti" (Brehon Law) che fu letteralmente soppiantato da quello inglese nell'area d'influenza, fino alla completa conquista.

Anche il diritto legislativo proveniente da Londra riuscì ad estendersi in vari modi sul territorio irlandese, ed il Parlamento, simbolo dell'esistenza di una comunità legata all'Inghilterra ma diversa da essa, era strettamente collegato a quello di Westminster di cui subiva la superiorità [8] .

Il processo di assimilazione culturale era supportato dallo stabilimento programmato in Irlanda di inglesi e scozzesi protestanti (plantation) e dall'emergenza di una classe dirigente di élite i cui membri erano fedeli alla Gran Bretagna. Queste operazioni, oltretutto, producevano un forzato trasferimento della terra a danno dei cattolici che nel 1703 giunsero a possedere solo il 14 per cento del suolo irlandese [9] .

Soprattutto durante il periodo dell'Unione quando l'isola diventò una provincia dell'impero coloniale inglese, il dominio culturale della classe protestante dei proprietari terrieri fu generale.

Essa aveva cultura, abitudini e valori in tutto rispondenti ai canoni della classe che in Inghilterra guidava una potenza coloniale mondiale, e la massa povera degli irlandesi era esposta alla speranza di seguire lo stesso sentiero di progresso.

In queste circostanze, gli irlandesi acquisirono molto della cultura inglese e il progressivo forzato abbandono della lingua gaelica facilitò questo percorso.

Durante il diciassettesimo ed il diciottesimo secolo, infatti, il numero delle persone che parlavano l'Irish declinò rapidamente. Dal 1851 meno del 30% della popolazione era in grado di parlarlo e dal 1871 il numero scese a meno del 20%. Nell'area intorno a Dublino, da sempre fulcro della vita economico-sociale, meno del 5% delle persone conosceva il gaelico [10] .

In questo quadro di generale influenza inglese, anche le richieste sempre più pressanti di tutela dei diritti fondamentali erano effettuate con gli strumenti giuridici e politici propri della tradizione britannica.

Il corpo giudiziario era stato sempre completamente composto da membri della classe dirigente protestante.

Anche se con il tempo erano aumentate le nomine di giudici originari dell'Irlanda, questi facevano sempre parte della classe aristocratica inglese ed erano educati in quella migliore tradizione universitaria [11] .

Lo storico del diritto Ball a questo proposito afferma:

L'elemento inglese, in questi giudici, è visibile solo nell'educazione giuridica, l'elemento irlandese è dominante diversamente nella famiglia, nella nascita, nell'istruzione generale. Nello stesso tempo l'elemento professionale adombra completamente gli altri ruoli, ad esso estranei.

Solo verso la fine del XIX secolo quando "l'emancipazione cattolica" diventa un fatto concreto, vengono nominati anche alcuni giudici Cattolici.

Anche in questo caso Ball afferma che la cultura giuridica non viene intaccata da influenze culturali diverse da quelle tradizionali, visto che il common law non subisce differenze di applicazione tra l'Irlanda e l'Inghilterra e la maggiore fonte universitaria dei giudici irlandesi, fino agli inizi del XX secolo, rimane il Trinity College di Dublino, espressione più pura della cultura inglese e perfettamente in linea con le altre istituzioni universitarie della "madrepatria" [12] .

Quando le leggi del Parlamento di Westminster intervengono a limitare in Irlanda, in maniera sempre più frequente, i diritti dei cittadini, le lotte si svolgono in Parlamento e non nelle Corti che non avevano il potere di invalidare le leggi, visto il dominio incontrastato del principio inglese di Sovranità del Parlamento [13] .

I diritti fondamentali erano, come in Inghilterra, le libertà riconosciute tradizionalmente dal common law e dalle singole leggi del Parlamento.

In molti casi, Londra ha sospeso queste garanzie per i cittadini irlandesi, come accadde per esempio con l'Habeas corpus che, finalmente ottenuto nel 1792, fu sospeso più volte e per lungo tempo; inoltre molti elementari diritti come la libertà di stampa, il processo tramite la giuria o il diritto di manifestazioni pubbliche furono sospesi in vari episodi durante il periodo dell'Unione.

Altri diritti non furono mai estesi all'Irlanda, come quelli riconosciuti dalla glorious revolotion inglese del 1692 ed erano allora le Corti che, in alcuni casi, li affermavano vigenti anche in Irlanda perché facenti parte del common law [14] .

Comunque, anche se l'influenza culturale inglese, nel campo giuridico, era generale, l'Irlanda non fu mai integrata nella Gran Bretagna allo stesso modo in cui lo furono la Scozia e il Galles; essa era portatrice infatti di una cultura propria, motore principale nella lotta per l'indipendenza, che, per quanto riguarda il nostro tema specifico, è centrale nelle concezioni dei diritti fondamentali che si sono sviluppate.

In Irlanda era sopravvissuta, in gran misura, una società rurale preindustriale ed era vivo un forte sentimento nazionale reso più vigoroso dalle differenze religiose.

Il mantenimento di una separata identità si deve, infatti, alla ragione che le masse rimasero cattoliche e, durante secoli di oppressione religiosa, si opposero sempre più alla ricca élite protestante; a ciò si aggiungono le differenze di una società rurale preindustriale, localizzata soprattutto nelle zone dell'Ovest, che manteneva usi e costumi radicalmente diversi da una società industriale e urbanizzata come quella della "Madrepatria".

Durante il XIX secolo il movimento culturale nazionalistico si nutrì anche della rinascita dell'identità Gaelica portata avanti da diversi intellettuali che si sforzavano anche di rilanciarne la lingua nella vita culturale e quotidiana.

Fu comunque quando le masse contadine si organizzarono in movimento politico, dall'inizio del XIX secolo, che si formalizzarono quelle richieste per l'indipendenza che sarebbe arrivata solo nel secolo successivo. La religione cattolica, allora, diventa il collante di antiche tradizioni contadine e conservatrici del popolo irlandese e viene a far parte dei caratteri del suo nazionalismo.

Punti di diffusione basilari della cultura cattolica erano le scuole. Soprattutto le elementari, in gran numero in mano ad istituzioni religiose, svolgevano un'opera capillare di istruzione, fino ad arrivare alle università dalle quali uscivano tutti gli uomini della classe media cattolica, da poco emancipata [15] .

Il movimento nazionalista, così educato, si batté vigorosamente durante l'ultimo quarto del XIX secolo nel Parlamento di Westminster per l'indipendenza ma, i tentativi per ottenerla fallirono per la politica ostile e conservatrice inglese.

Ebbene, è interessante notare che, proprio in queste proposte legislative, gli irlandesi tentano di superare, per la prima volta nella storia del Commonwelth, l'impostazione tradizionale inglese riguardo ai diritti fondamentali [16].

Il common law e soprattutto il principio cardine del diritto britannico moderno, la Superiorità del Parlamento (detto anche Quinn in the Parliament), aveva miseramente fallito in Irlanda.

La "forza" della tradizione giuridica inglese non era riuscita a garantire i diritti fondamentali che erano per secoli rimasti in balia di estemporanei atti del Parlamento.

I costituzionalisti irlandesi allora rivolgono la propria attenzione alla tradizione continentale e a quella americana delle "Dichiarazioni dei diritti". Da esse traggono lo stile ed il metodo della costituzionalizzazione dei diritti fondamentali e riprendono concetti come giustizia e giusto procedimento che orientano e limitano i diritti stessi; concetti, questi, radicalmente estranei al diritto inglese.

Pur conservando il common law ed i suoi principi basilari come le idee di libertà che esprime, l'Irlanda sperimenta quindi un nuovo punto di vista sui diritti fondamentali [17] .

Nelle proposte legislative di autogoverno (Home Rule), quindi, i diritti dei singoli sono individuati, esplicitati e orientati a fini generali di giustizia. Inoltre, in esse, si prevedeva anche una prima forma di controllo di costituzionalità, altro elemento sconosciuto alla cultura giuridica inglese.

La definitiva scelta per il modello continentale di tutela dei diritti fondamentali si realizza infine con l'indipendenza e con le due costituzioni successive.

La prima, del 1922, si pone più timidamente nei confronti di queste innovazioni, essendo una costituzione flessibile, e la giurisprudenza, ancora poco avvezza ai controlli di costituzionalità, sembra scettica sulle sue potenzialità.

Inoltre contiene solo i diritti di matrice liberale, è infatti meno attenta ai cosiddetti diritti "economici".

La seconda Costituzione, del 1937, è invece più decisa e sicura nell'affermare i diritti, di cui aumenta l'enumerazione, e lo stesso controllo di costituzionalità.

Essa però contiene un elemento di novità ancora più importante. Introduce infatti un'altra tradizione culturale nella tutela dei diritti, più vicina alla cultura originaria del popolo irlandese: quella del Cristianesimo sociale e del diritto naturale.

Il diritto inglese aveva rifiutato il diritto naturale come fonte di diritto vigente già ai tempi del Coke e si era orgogliosamente indirizzato verso il positivismo di Austin e Bentham.

Nel momento in cui il nazionalismo irlandese finalmente si affermava nei fatti e creava un nuovo Stato, esso portava con sé tutta la sua carica culturale; il diritto naturale entra così a far parte del diritto costituzionale irlandese soprattutto nel campo dei diritti fondamentali, e lo fa in un modo veramente unico nel panorama mondiale delle costituzioni.

Anche qui sono illuminanti le coincidenze con il pensiero del professor Zagrebelsky; egli parla di una similitudine tra il diritto costituzionale contemporaneo e il diritto naturale non solo nei contenuti ma anche nel metodo di argomentazione che si adopera nei due sistemi. Ci sarebbe "un'identità di struttura" per cui ciò che è ontologicamente vero per il diritto naturale, diventa dogmaticamente vero per quello costituzionale [18] . Nella dialettica tra costituzione e legge così si ritrovano le storiche tensioni tra diritto naturale e diritto positivo.

In Irlanda, il diritto costituzionale non è stato solamente influenzato dai contenuti e dal metodo del diritto naturale come è accaduto nelle costituzioni contemporanee; esso lo comprende come fonte autonoma di diritto vigente e secondo alcuni, ormai in minoranza, è addirittura soggetto all'altro; sicuramente, però, è esposto a quella dialettica tra diritto naturale e positivo che è stata, da sempre, fonte di nuova linfa e vita nella storia del fenomeno giuridico, nell'eterna comunicazione tra lettera e spirito della legge [19].

E' un fatto che la presenza di questo nuovo elemento in Costituzione sia dovuta alla forte emergenza della cultura cattolica che, dalla grande diffusione tra il popolo, si impone anche nel panorama politico.

Dopo l'indipendenza, infatti, il potere della precedente classe dirigente subisce una rapida caduta e un marcato assottigliamento dei ranghi della classe media protestante lascia spazio all'emergenza di un'élite borghese cattolica. Il dominio protestante dell'economia, del commercio, e sulle professioni declina; e anche se il numero dei Protestanti grandi proprietari terrieri non cade, la leadership sociale e politica degli "inglesi dell'Ovest", finì.

Bisogna ricordare che le attitudini della Chiesa dell'epoca erano fortemente conservatrici ed autoritarie. Tradizionalmente il Cattolicesimo irlandese era austero e puritano e piuttosto lontano dalle influenze continentali europee. Era anche una chiesa popolare orientata a ciò che erano i bisogni e i limiti di un popolo contadino [20] .

La cultura cattolica quindi, riesce ad essere il collante della popolazione ormai economicamente e politicamente "emancipata"e offre la sua influenza anche nel diritto. Nei primi anni del secolo e soprattutto dopo l'indipendenza, infatti, le persone di cultura cattolica si presentano ormai in maggioranza sia dalla parte di chi crea il diritto, la classe politica, sia dalla parte di chi lo applica, i giudici ; Il Trinity College infatti perde il monopolio della formazione dei giudici a vantaggio delle istituzioni universitarie cattoliche. E' noto, tra l'altro, anche un interessamento specifico nel processo di redazione della Costituzione da parte proprio della gerarchia ecclesiastica dell'epoca.

L'influenza di questo elemento culturale, dunque, nella forma specifica di dottrina del diritto naturale, costituisce quella nuova prospettiva, individuata all'inizio di questa introduzione, che inserisce le esigenze di giustizia all'interno della problematica relativa ai diritti individuali e che, come vedremo, ha dato continua vita a tale tema fino ai nostri giorni.

***

Note:
1. James Camlin Beckett, A short history of Ireland, London, 1952, pag.168. Questo brano e i successivi, citati nella tesi e riportati in corsivo, sono stati da me tradotti dall'originale inglese.

2. Gerard F.Whyte, Some reflection on the role of religion in the Constitutional order, in Tim Murphy (ed.), "Ireland's evolving Constitution", Hart Publishing, Oxford 1998, pag.60

3. Whyte, op. cit., pag.61.

4. Zagrebelsky, Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992, pag.98.

5. Ibidem, pag.105.

6. Ibidem, pag.106.

7. Ibidem, pag.130 che cita il pensiero di Popper in, La società aperta e i suoi nemici, A.Armando, Roma,1977, vol II pag.163.

8. Vedi il capitolo I sulla storia costituzionale.

9. Basil Chubb, The politics of Irish Constitution, Institute of Public Administration Dublin, 1991, pag.6. 10. Chubb, op. cit., pag. 6.

11. F.E. Ball, The Judges in Ireland 1221-1921, New York, 1927, pag.155.

12. Ball, op. cit., nota 2 in I,XVII.

13. Macneill, Studies in the constitution of the Irish Frre State, Dublin 1925.

14. W.N.Osborough, The Failure to enact an Irish Bill of Rights: A Gap in Irish Constitutional History, IJ 98, pag.394.

15. Noel Browne, Church and State in modern Ireland, in Tim Murphy (ed.), "Ireland's evolving Constitution", Hart Publishing, Oxford, 1998, pag.42.

16. Ronan Keane, "The Fundamental rights in Irish law. A note on the Historical Background" in "Human rights and Constitutional law" O'Reilly ed., Round Hall Press, Dublin1992.

17. Vedi il capitolo II.

18. Zagrebelsky, op. cit., pag.162.

19. Vedi Frosini, La lettera e lo Spirito della legge, Giuffrè Editore, Milano,1995.

20. Chubb, op. cit.,pag.18.

 
Bibliografia
 

BALL F. E., The Judges in Ireland 1221-1921, New York, 1927.

BALYN B., The ideological Origins of the Amercan Revolution,1968.

BECKETT James Camlin, A short history of Ireland, London, 1952.

BENTHAM J., Anarchical fallacies, Being an analysis of the declaration of rights issued in during the French Revolution, in J.Bowring ed. The works of J.Bentham (1962) vol.2.

BETH, The development of Judicial review in Ireland 37-67, Institute of Public Administration, Dublin, 1967.

BETTI E., Teoria generale dell'interpretazione, edizione corretta e ampliata, a cura di G.Crifò, Giuffrè, Milano1990.

BETTI E., L'interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano,1948.

BEYTAGH Francis, Constitutionalism in contemporary Ireland : An American prospective, Dublin : Sweet & Maxwell , 1997.

BISCARETTI DI RUFFIA Paolo, La Costituzione dell'Irlanda (EIRE), Testi Costituzionali , 1946.

BOBBIO Norberto, Locke e il diritto Naturale, Giappichelli, Torino, 1963.

BOBBIO Norberto, L'età dei diritti, Einaudi, Torino, 1997.

BORK Robert, The tempting of America. The political Seduction of the law, New York, 1990.

BRAND Paul, The making of common law, The Hambledon Press, London, 1992.

CASEY James, Constitutional law in Ireland, Sweet & Maxwell, London, 1992.

CHUBB Basil, The politics of Irish Constitution Institute of Public Administration Dublin , 1991.

CHUBB Basil, The constitution and constitutional change in Ireland, Institute of Public Administration, Dublin, 1978.

CLARKE Desmond M., Emergency Legislation, Fundamental Rights and art. 28.3.3, IJ, 1977.

CLARKE Desmond M., The constitution and Natural Law: A replay to Mr Justice O'Hanlon, 1993, ILT 9.

CLARKE Desmond M., The role of Natural Law in Irish Contitution, 1982, 17 IJ, 187.

CONNELLY A., The Const itution, in A. Connelly (ed.),Gender and the law in Ireland, Dublin Oak tree press, 1993.

CORWIN E., the 'Higher Law' Background of American Constitutional Law, 1955.

COSTELLO Declan, The natural law and the Irish Constitution, Studies, (winter 1956).

COUPLAND Reginal, The American Revolution and the British Empire, London, 1930.

CURTIN and O'KEEFF eds, Contituitional Adjudication in European Community Law and National Law, Dublin, 1992.

DE BLACAM Marc, Justice and Natural law, IJ 1997.

DICEY, Introduction to the Study of the law of the Constitution, London, 1886.

DONALDSON A. Gaston, Some comparative aspects of Irish law, Cambridge University Press, London, 1957.



DOOLAN Brian, Constitutional law and Constitutional Rights in Ireland, Gill & Macmillan, Dublin 1994.

DUNCAN William, Can Natural law be used in constitutional interpretation?, in Doctrine and life 45, Dublin, 1995.

ELY Jhon Hart, Democracy and Distrust: a theory of judicial review, Harward University Press, Cambridge Mussachussets, 1980.

ESSER J., Precomprensione e scelta del metodo nel processo di interpretazione del diritto, trad. it. di S. Patti e G.Zaccaria, Esi, Napoli, 1983.

FARREL Brian, De Valera's Constitution and ours, Gill&Mcmillan. Dublin, 1988.

FELDMAN David, Civil liberty and Human Rights in England and in Wales, Clarendon Press, Oxford, 1993.

FINNIS J.M., Natural law and natural rights, Oxford Clarendon Press 1980.

FORDE M., Constitutìonal Law of lreland, Mercier Press, Dublin 1987.

FOX Marie and MURPHY Therese, Irish abortion: seeking refuge in a jurisprudence of doubt and delegation, 1992, 19 journal of Law and Society.

FREYNE Sean, Natural law and the constitution: a reponse, in Doctrine and life 45, Dublin, 1995.

FROSINI V., La lettera e lo Spirito della legge, Giuffrè Editore, Milano,1995.

GAVISON Ruth, Natural law, positivism and the limits of Jurisprudence. A modern round,Yale Law Journal vol 91, 1982.

GOUGH J., Fundamental law in English Constitutional History, 1955.

GROGAN V., Constitution and natural law, Christus Rex ,1954.

HART H.L.A., Il concetto di diritto, trad. it. di M.A. Cattaneo, Einaudi,Torino 1965.

HOGAN G., Constitutional interpretation, in Litton ed. ,The constitution of lreland, 1937-1987(Dublin, 1987).

HOGAN G., Unenumerated Personal Rights Ryan' s case re-evaluated, in Osborough(ed.),Essay in Honour of John M.Kelly, Dublin, l994.

HUMPHREYS Richard, Constitutional Interpretation, Dulj, 1993.

HUMPHREYS Richard, Intepreting natural Rights, IJ, 1995.

JENNINGS, The law and the Constitution, University of London Press, 1967.

JACONELLI Joseph, Human Rights guarantees and Irish Home Rule, IJ 1990-92.

KEE Robert, Storia dell'Irlanda, Bompiani, Milano, 1995.

KELLY J.M., Fundamental Rigths in the Irish Law and Constitution, Dublin, 1967.

KELLY J.M., The Irish Constitution, by Gerard Hogan, Gerry Whyte, Butterworths, London, 1994.

KEITH Arthur Berriedale, Constitutional History of the First British Empire, Oxford, 1930.

KOHN Leo, The Constitution of Irish Free State, London, 1932.

LOCKE John, Two treatises of Government, P. Laslett, Cambridge University Press, 1967.

MACCNEILL Eoin , Studies in the Constitution of the Irish Free State, Dublin, 1925.

MaCCORMIK N., La Congruenza nella giustificazione giuridica, in Comanducci P., R. Guastino (a cura di), L'analisi del ragionamento giuridico, Giappichelli, Torino, 1987.

MAITLAND F.W., The Constitutional History of England, London, reprinted 1931.

MARITAIN, The Rights of man and Natural Law, (trad. It.) Edizioni di C omunità ,1953.

MATTEI Ugo, Il modello di common law, Giappichelli, Torino, 1996.

MENGONI, Problemi e sistema nella controversia sul metodo giuridico, in Jus, 1976.

MODUGNO F., Appunti dalle lezioni di teoria dell'interpretazione, Cedam, Padova, 1998.

MORGAN Gwynn David, Constitutinal interpretation. Three Cautionary Tales, (1988),10 DULJ 24.

MORGAN Gwynn David, Constituional Law of lreland, Dublin 1990.

MORGAN Gwynn David , Constitutional interpretation, DULJ 1993.

MULLALLY Siobhan, Searching for foundations in Irish Constitutional Law, IJ (1998).

MURPHY Tim, Democracy, natural law and the Irish Constitution, 1993, ILT April.

MURPHY Tim (ed.), Ireland's evolving Constitution, Hart Publishing, Oxford, 1998.

O'HANLON Roderick J., Natural rights and the Irish Constitution, 1993, 11 ILT 8.

O'HANLON - Roderick J., The judiciary and the moral law, 1994,ILT.



O'HIGGINS (ed.), The Constitution and the Citizen, in Essays in memory of Alexis FitzGerald,ed. by Patrick Lynch, Incorporated Law Society of Ireland, Dublin 1987.

O'HIGGINS (ed.), The common law tradition, Irish academic Press, Dublin, 1990.

O'REILLY (ed.), Human Rights and Constitutional Law: Essays in Honour of Brian Walsh, Round Hall Press, Dublin, 1992.

OSBOROUGH W.N., The Failure to enact an Irish Bill of Rights: A Gap in Irish Constitutional History, IJ 98.

PACE Alessandro, Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale, Cedam, Padova, 1996.

PARKER J. Wilson, Must Constitutional rights be specified?, IJ 1997.

PEARCE Robert A., Abortion and the right to life under the Irish Constitution, Public Law 1993.

QUINN Gerard, Justice and Legal Theory in Ireland, Oak Tree Press, Dublin, 1995.

QUINN Gerard, Legal Change, Natural Law and The authority of Courts, in Doctrin e and life 45, Dublin, 1995.

RAVA' Tito, Introduzione al diritto della Civiltà Europea, Cedam, Padova 1982.

RICHARDSON and SAYLES, The Irish Parliament in the Middle Ages, Philadelphia, 1952.

STONE Richard, Civil liberties, Blackstone Press Limited London, 1994.

TARELLO Giovanni, Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Edizioni Comunità, Milano, 1972.

TWOMEY Adrian F. ,The death of Natural Law?, ILT 13 1995.

TUCK Richard, Natural rights theories: their origin and development, Cambridge University press,1979.

VIOLA F., ZACCARIA G., Diritto e interpretazione, Laterza, Bari, 1999.

WHELAN Anthony (ed.), Law and Liberty in Ireland, oak tree Press, Dublin, 1993.

WHITE Gerry F., Natural Law and the Constitution, ILT 14 1996.

WRIGHT B., American interpretations of natural law, Russel & Russel, New York, 1962.

YORK LONGLAY Neil, Neither Kingdom nor Nation: the Irish quest for constitutional rights: 1698-1800, The Catholic University of America Press, Washington, 1994.

ZAGREBELSKY Gustavo, Il diritto mite, Einaudi, 1992, Torino.

 
Clicca sull'icona per scaricare la versione integrale