Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
Principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati
Normativa

Risoluzione dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite 2625
del 24 ottobre 1970
A/RES/2625 (XXV)

Pubblicazioni
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Documento aggiornato al: 1970

 
Sommario

"Gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite."

 
Indice dei contenuti
 
1. DICHIARAZIONE RELATIVA AI PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,
CONCERNENTI LE RELAZIONI AMICHEVOLI E LA COOPERAZIONE FRA GLI STATI,
IN CONFORMITÀ CON LA CARTA DELLE NAZIONI UNITE

2. DECLARATION ON PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW FRIENDLY RELATIONS AND CO-OPERATION AMONG STATES IN ACCORDANCE WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS
 
Abstract
 

L'Assemblea generale,

riaffermato, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, che il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra le nazioni sono tra gli scopi fondamentali delle Nazioni Unite,

ricordato che i popoli delle Nazioni Unite sono determinati a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in uno spirito di buon vicinato,

tenendo presente che è importante mantenere e rafforzare la pace internazionale fondata sulla libertà, l'uguaglianza, la giustizia e il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni indipendentemente dalle differenze dei loro sistemi politici, economici e sociali e dei loro livelli di sviluppo,

tenendo ugualmente presente l'importanza fondamentale della Carta delle Nazioni Unite per favorire l'impero del diritto fra le nazioni,

considerato che il rispetto rigoroso dei principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra gli Stati e l'esecuzione in buona fede degli obblighi assunti dagli Stati, in conformità con la Carta, riveste la massima importanza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e per la realizzazione degli altri fini delle Nazioni Unite,

constatato che i grandi mutamenti politici, economici e sociali ed i progressi scientifici intervenuti nel mondo dall'adozione della Carta conferiscono un'accresciuta importanza a questi principi ed alla necessità di assicurarne una più effettiva applicazione nella condotta degli Stati, in qualunque campo questa si eserciti,
...
convinta che il rispetto rigoroso, da parte degli Stati, dell'obbligo di non intervenire negli affari di qualunque altro Stato è una condizione essenziale da adempiere perché le nazioni vivano reciprocamente in pace, poiché la pratica dell'intervento, sotto qualunque forma si manifesti, costituisce non solo una violazione dello spirito e della lettera della Carta, ma tende inoltre a determinare situazioni che mettono in pericolo la pace e la sicurezza internazionali,

ricordato il dovere degli Stati di astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dall'impiego di misure coercitive di carattere militare, politico, economico o di altro genere, dirette contro l'indipendenza politica o l'integrità territoriale di qualunque Stato,

considerato che è essenziale che tutti gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite,

considerato che è egualmente essenziale che tutti gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in conformità con la Carta,

riaffermata, in conformità con la Carta, l'importanza fondamentale del principio di uguaglianza sovrana e sottolineato che gli scopi delle Nazioni Unite posso essere realizzati solo se gli Stati godono di un'eguaglianza sovrana e si uniformano alle esigenze di tale principio nelle loro relazioni internazionali,

convinta che la soggezione dei popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce l'ostacolo principale alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali,

convinta che i principi dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione rappresentano un contributo significativo al diritto internazionale contemporaneo e che la loro effettiva applicazione è della massima importanza per promuovere le relazioni amichevoli fra gli Stati fondate sul rispetto del principio di eguaglianza sovrana,

convinta, di conseguenza, che ogni tentativo diretto a spezzare parzialmente o totalmente l'unità nazionale o l'integrità territoriale di uno Stato o di un paese o a metterne in pericolo la sua indipendenza politica è incompatibile con i fini e con i principi della Carta,

considerate le disposizioni della Carta nel loro complesso e tenendo conto del ruolo delle risoluzioni in materia adottate dagli organi competenti delle Nazioni Unite che si collegano al contenuto di questi principi,

considerato che il progressivo sviluppo e la codificazione dei principi seguenti:

a) il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza, contro contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite,

b) il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo,

c) il dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta,

d) il dovere degli Stati di cooperare reciprocamente, in conformità con la Carta,

e) il principio dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione,

f) il principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati,

g) il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta,
nonché una loro più effettiva applicazione nella comunità internazionale contribuirebbero alla realizzazione dei fini delle Nazioni Unite,

esaminati i principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione fra gli Stati,

1. proclama solennemente i principi seguenti:

Il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi, nelle proprie relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Un simile ricorso alla minaccia o all'uso della forza costituisce una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e non può mai essere utilizzato come strumento di soluzione di problemi internazionali.

Una guerra di aggressione costituisce un crimine contro la pace che dà luogo a responsabilità in base al diritto internazionale.

Conformemente ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, gli Stati hanno il dovere di astenersi da ogni propaganda a favore di guerre di aggressione.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza per violare le frontiere internazionali esistenti di un altro Stato o come mezzo di soluzione delle controversie internazionali, comprese le controversie territoriali e le questioni relative alle frontiere degli Stati.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza per violare le linee internazionali di demarcazione, quali le linee di armistizio fissate da un accordo internazionale di cui tale Stato è parte o che è tenuto a rispettare per altre ragioni, o fissate in conformità a tale accordo. La disposizione precedente non deve essere interpretata nel senso di pregiudicare la posizione delle parti interessate per quanto riguarda lo status e gli effetti di queste linee quali sono definiti nei regimi speciali loro applicabili, né come pregiudizievole del loro carattere provvisorio.

Gli Stati hanno il dovere di astenersi da atti di rappresaglia che comportino l'uso della forza.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso a qualunque misura coercitiva suscettibile di privare del loro diritto all'autodeterminazione, alla libertà e all'indipendenza i popoli menzionati nella formulazione dei principi di uguaglianza di diritti e del diritto all'autodeterminazione.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall'organizzare o dall'incoraggiare l'organizzazione di forze irregolari o di bande armate, in particolare bande di mercenari, per compiere incursioni nel territorio di un altro Stato.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall'organizzare, incoraggiare, appoggiare o partecipare ad atti di guerra civile o di terrorismo nel territorio di un altro Stato, o dal tollerare sul proprio territorio attività organizzate al fine di perpetrare tali atti, quando gli atti menzionati nel presente paragrafo comportino la minaccia o l'uso della forza.

Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di occupazione militare derivante dall'uso della forza in violazione delle disposizioni della Carta. Il territorio di uno Stato non può formare oggetto di un acquisto da parte di un altro Stato realizzato con il ricorso alla minaccia o all'uso della forza. Nessun acquisto territoriale ottenuto con la minaccia o l'uso della forza sarà riconosciuto legittimo. Nessuna delle disposizioni precedenti va interpretata nel senso di pregiudicare:

a) le disposizioni della Carta od ogni accordo internazionale anteriore al regime della Carta e valido secondo il diritto internazionale; o

b) i poteri del Consiglio di sicurezza in base alla Carta.

Tutti gli Stati devono perseguire in buona fede negoziati affinché venga concluso rapidamente un trattato universale di disarmo generale e completo sotto un efficace controllo internazionale e devono sforzarsi di adottare misure idonee per ridurre la tensione internazionale e rafforzare la fiducia fra gli Stati.

Tutti gli Stati devono adempiere in buona fede gli obblighi derivanti dai principi e dalle norme generalmente riconosciute di diritto internazionale per quanto concerne il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, e devono sforzarsi di rendere più efficace il sistema di sicurezza delle Nazioni Unite fondato sulla Carta.

Nessuna disposizione dei paragrafi precedenti deve essere interpretata nel senso di ampliare o restringere in qualunque modo la portata delle disposizioni della Carta relative ai casi in cui l'uso della forza è legittimo.

Il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera tale che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

Tutti gli Stati devono risolvere le loro controversie internazionali con altri Stati con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

Gli Stati, pertanto, devono cercare rapidamente una equa soluzione delle loro controversie internazionali mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali, o con altri mezzi pacifici di loro scelta. Nel ricercare tale soluzione, le parti converranno mezzi pacifici che siano adeguati alle circostanze e alla natura della controversia.

Le parti di una controversia, qualora non giungano ad una soluzione attraverso uno dei mezzi pacifici sopra menzionati, hanno il dovere di continuare a cercare un regolamento della loro controversia con altri mezzi pacifici che avranno convenuto.

Gli Stati parti di una controversia internazionale, come pure gli altri Stati, devono astenersi da qualunque azione suscettibile di aggravare la situazione al punto di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e devono agire in conformità con gli scopi ed i principi delle Nazioni Unite.

Le controversie internazionali devono essere regolate sulla base dell'eguaglianza sovrana degli Stati e conformemente al principio della libera scelta dei mezzi. Il ricorso a una procedura di regolamento o l'accettazione di una tale procedura liberamente consentita dagli Stati, relativamente ad una controversia in cui sono parti o potrebbero essere parti in futuro, non può essere considerata incompatibile con il principio di uguaglianza sovrana.

Nessuna disposizione dei precedenti paragrafi può pregiudicare o derogare alle disposizioni della Carta applicabili in materia, in particolare a quelle che si riferiscono al regolamento pacifico delle controversie internazionali.

Il principio relativo al dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta.

Nessuno Stato o gruppo di Stati ha il diritto di intervenire, direttamente o indirettamente, per qualunque ragione, nelle questioni interne o esterne di un altro Stato. Di conseguenza, non solo l'intervento armato, ma anche ogni altra forma di ingerenza o di minaccia, diretta contro la personalità di uno Stato o contro le sue strutture politiche, economiche e culturali, sono contrarie al diritto internazionale.

Nessuno Stato può applicare misure coercitive economiche, politiche o di qualunque altra natura, o incoraggiarne l'uso per costringere un altro Stato a subordinare l'esercizio dei suoi diritti sovrani e per ottenere da questo vantaggi di qualsiasi genere. Tutti gli Stati, inoltre, devono astenersi dall'organizzare, appoggiare, fomentare, finanziare, incoraggiare o tollerare attività armate sovversive o terroristiche dirette a cambiare con la violenza il governo di un altro Stato, come pure dall'intervenire nelle lotte interne di un altro Stato.

L'uso della forza per privare i popoli della loro identità nazionale costituisce una violazione dei loro diritti inalienabili e del principio di non intervento.

Ogni Stato ha il diritto inalienabile di scegliere il suo sistema politico, economico, sociale e culturale, senza alcuna forma di ingerenza da parte di un altro Stato.

I paragrafi precedenti non dovranno essere in alcun modo interpretati nel senso di pregiudicare le disposizioni della Carta relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Il dovere degli Stati di cooperare gli uni con gli altri in conformità con la Carta.

Gli Stati hanno il dovere di cooperare gli uni con gli altri, quali che siano le differenze esistenti fra i loro sistemi politici, economici e sociali, nei vari settori delle relazioni internazionali, al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, come pure il benessere generale delle nazioni e una cooperazione che sia immune da ogni discriminazione fondata su tali differenze.

A tal fine:

a) gli Stati devono cooperare reciprocamente per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;

b) gli Stati devono cooperare per assicurare il rispetto universale e la realizzazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, come pure l'eliminazione della discriminazione razziale e della intolleranza religiosa in tutte le loro forme;

c) gli Stati devono condurre le loro relazioni internazionali in campo economico, sociale, culturale, tecnico e commerciale in conformità con i principi dell'eguaglianza sovrana e del non intervento;

d) gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno in dovere di agire, congiuntamente e singolarmente, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite in conformità con le disposizioni della Carta in materia.

Gli Stati devono cooperare in campo economico, sociale e culturale, e in quello scientifico e tecnico, e favorire il progresso della cultura e dell'insegnamento nel mondo. Gli Stati devono unire i propri sforzi per promuovere lo sviluppo economico del mondo intero, in specie nei paesi in via di sviluppo.

Il principio dell'uguaglianza di diritti di tutti i popoli e del loro diritto all'autodeterminazione.

In base al principio dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, principio consacrato nella Carta delle Nazioni Unite, tutti i popoli hanno il diritto di determinare il proprio assetto politico, in piena libertà e senza ingerenze esterne e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, ed ogni Stato ha il dovere di rispettare tale diritto in conformità con le disposizioni della Carta.

Ogni Stato ha il dovere di favorire, con azioni concertate con altri Stati o individualmente, la realizzazione del principio dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, in conformità con le disposizioni della Carta, e di fornire aiuto all'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'adempimento delle responsabilità conferitele dalla Carta per quanto riguarda l'applicazione di questo principio, al fine di:

a) favorire le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati; e

b) mettere rapidamente fine al colonialismo, tenendo debitamente conto della volontà liberamente espressa dai popoli interessati;

e tenendo presente che sottoporre i popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce una violazione di questo principio ed una negazione dei diritti fondamentali dell'uomo ed è contrario alla Carta.

Ogni Stato ha il dovere di favorire, con azioni concertate con altri Stati o individualmente, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in conformità con la Carta.

La creazione di uno Stato sovrano e indipendente, la libera associazione o integrazione con uno Stato indipendente o l'acquisto di ogni altro status politico liberamente deciso da un popolo costituiscono per tale popolo modi di esercitare il suo diritto all'autodeterminazione.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorrere a misure coercitive di qualunque genere dirette a privare i popoli sopra menzionati nella formulazione di questo principio del loro diritto all'autodeterminazione, della loro libertà e della loro indipendenza. Nel reagire e resistere a tali misure coercitive nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione, questi popoli hanno il diritto di chiedere e di ricevere un aiuto conforme ai fini ed ai principi della Carta.

Il territorio di una colonia o di un altro territorio non autonomo ha, in virtù della Carta, uno status separato e distinto da quello dello Stato che l'amministra; questo status separato e distinto sussiste finché il popolo della colonia o del territorio non autonomo non eserciti il suo diritto all'autodeterminazione dei popoli sopra enunciato e che abbia, inoltre, un governo che rappresenti nel
suo insieme il popolo appartenente al territorio, senza distinzioni di razza, di fede e di colore.

Ogni Stato deve astenersi da qualunque azione diretta a spezzare parzialmente o totalmente l'unità nazionale e l'integrità territoriale di uno altro Stato o di un altro paese.

Il principio dell'eguaglianza sovrana degli Stati.

Tutti gli Stati godono di uguaglianza sovrana. Essi hanno diritti e doveri uguali e sono membri su un piano di eguaglianza della comunità internazionale, nonostante le differenze economiche, sociali, politiche e di altro genere.

In particolare, l'uguaglianza sovrana
comprende i seguenti elementi:

a) gli Stati sono giuridicamente uguali;

b) ogni Stato gode dei diritti inerenti alla piena sovranità;

c) ogni Stato ha il dovere di rispettare la personalità degli altri Stati

d) l'integrità territoriale e l'indipendenza politica dello Stato sono inviolabili:

e) ogni Stato ha il diritto di scegliere e di sviluppare liberamente il suo sistema politico, sociale, economico e culturale;

f) ogni Stato ha il dovere di adempiere pienamente e in buona fede i propri obblighi internazionali e di vivere in pace con gli altri Stati.

Il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta.

Ogni Stato ha il dovere di adempiere in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.

Ogni Stato ha il dovere di adempiere in buona fede gli obblighi derivanti dai principi e dalle norme generalmente riconosciuti del diritto internazionale.

In caso di contrasto tra gli obblighi derivanti da accordi internazionali e gli obblighi derivanti dalla Carta per i membri delle Nazioni Unite, prevarranno questi ultimi.

2. Dichiara che nella loro interpretazione ed applicazione i principi enunciati sono interdipendenti ed ogni principio va interpretato nel contesto degli altri.

La presente Dichiarazione non deve essere interpretata nel senso di pregiudicare in alcun modo le disposizioni della Carta o i diritti e i doveri derivanti da questi per gli Stati membri, o i diritti conferiti ai popoli, tenuto conto della portata di questi diritti risultante dalla presente Dichiarazione.

3. Dichiara inoltre che i principi della Carta inseriti nella presenta Dichiarazione costituiscono i principi fondamentali del diritto internazionale e chiede di conseguenza a tutti gli Stati di ispirarsi ad essi nella loro condotta internazionale e di sviluppare le loro relazioni reciproche sulla base del rispetto rigoroso dei principi medesimi.

**

(english)

The General Assembly,

Recalling its resolutions 1815 (XVII) of 18 December 1962, 1966 (XVIII) of 16 December 1963, 2103 (XX) of 20 December 1965, 2181 (XXI) of 12 December 1966, 2327 (XXII) of 18 December 1967, 2463 (XXIII) of 20 December 1968 and 2533 (XXIV) of 8 December 1969, in which it affirmed the importance of the progressive development and codification of the principles of international law concerning friendly relations and co-operation among States,

Having considered the report of the Special Committee on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States, which met in Geneva from 31 March to 1 May 1970,

Emphasizing the paramount importance of the Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security and for the development of Friendly relations and Co-operation among States, Deeply convinced that the adoption of the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations on the occasion of the twenty-fifth anniversary of the United Nations would contribute to the strengthening of world peace and constitute a landmark in the development of international law and of relations among States, in promoting the rule of law among nations and particularly the universal application of the principles embodied in the Charter,

Considering the desirability of the wide dissemination of the text of the Declaration,

1. Approves the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, the text of which is annexed to the present resolution;

2. Expresses its appreciation to the Special Committee on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States for its work resulting in the elaboration of the Declaration;

3. Recommends that all efforts be made so that the Declaration becomes generally known.

1883rd plenary meeting, 24 October 1970

ANNEX

DECLARATION ON PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW CONCERNING FRIENDLY RELATIONS AND CO-OPERATION AMONG STATES IN ACCORDANCE WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS

PREAMBLE

The General Assembly,

Reaffirming in the terms of the Charter of the United Nations that the maintenance of international peace and security and the development of friendly relations and co-operation between nations are among the fundamental purposes of the United Nations,

Recalling that the peoples of the United Nations are determined to practise tolerance and live together in peace with one another as good neighbours,

Bearing in mind the importance of maintaining and strengthening international peace founded upon freedom, equality, justice and respect for fundamental human rights and of developing friendly relations among nations irrespective of their political, economic and social systems or the levels of their development,

Bearing in mind also the paramount importance of the Charter of the United Nations in the promotion of the rule of law among nations,

Considering that the faithful observance of the principles of international law concerning friendly relations and co-operation among States and the fulfillment in good faith of the obligations assumed by States, in accordance with the Charter, is of the greatest importance for the maintenance of international peace and security and for the implementation of the other purposes of the United Nations,

Noting that the great political, economic and social changes and scientific progress which have taken place in the world since the adoption of the Charter give increased importance to these principles and to the need for their more effective application in the conduct of States wherever carried on,

Recalling the established principle that outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means, and mindful of the fact that consideration is being given in the United Nations to the question of establishing other appropriate provisions similarly inspired,

Convinced that the strict observance by States of the obligation not to intervene in the affairs of any other State is an essential condition to ensure that nations live together in peace with one another, since the practice of any form of intervention not only violates the spirit and letter of the Charter, but also leads to the creation of situations which threaten international peace and security,

Recalling the duty of States to refrain in their international relations from military, political, economic or any other form of coercion aimed against the political independence or territorial integrity of any State,

Considering it essential that all States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations,

Considering it equally essential that all States shall settle their international disputes by peaceful means in accordance with the Charter,

Reaffirming, in accordance with the Charter, the basic importance of sovereign equality and stressing that the purposes of the United Nations can be implemented only if States enjoy sovereign equality and comply fully with the requirements of this principle in their international relations,

Convinced that the subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a major obstacle to the promotion of international peace and security, Convinced that the principle of equal rights and self-determination of peoples constitutes a significant contribution to contemporary international law, and that its effective application is of paramount importance for the promotion of friendly relations among States, based on respect for the principle of sovereign equality,

Convinced in consequence that any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of a State or country or at its political independence is incompatible with the purposes and principles of the Charter,

Considering the provisions of the Charter as a whole and taking into account the role of relevant resolutions adopted by the competent organs of the United Nations relating to the content of the principles,

Considering that the progressive development and codification of the following principles:

(a) The principle that States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations,

(b) The principle that States shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered,

(c) The duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter,

(d) The duty of States to co-operate with one another in accordance with the Charter,

(e) The principle of equal rights and self-determination of peoples,

(f) The principle of sovereign equality of States,

(g) The principle that States shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the Charter,

so as to secure their more effective application within the international community, would promote the realization of the purposes of the United Nations,

Having considered the principles of international law relating to friendly relations and co-operation among States,

1. Solemnly proclaims the following principles:

The principle that States shall refrain in their international ~ relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations

Every State has the duty to refrain in its international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. Such a threat or use of force constitutes a violation of international law and the Charter of the United Nations and shall never be employed as a means of settling international issues.

A war of aggression constitutes a crime against the peace, for which there is responsibility under international law.

In accordance with the purposes and principles of the United Nations, States have the duty to refrain from propaganda for wars of aggression.

Every State has the duty to refrain from the threat or use of force to violate the existing international boundaries of another State or as a means of solving international disputes, including territorial disputes and problems concerning frontiers of States.

Every State likewise has the duty to refrain from the threat or use of force to violate international lines of demarcation, such as armistice lines, established by or pursuant to an international agreement to which it is a party or which it is otherwise bound to respect. Nothing in the foregoing shall be construed as prejudicing the positions of the parties concerned with regard to the status and effects of such lines under their special regimes or as affecting their temporary character.

States have a duty to refrain from acts of reprisal involving the use of force.

Every State has the duty to refrain from any forcible action which deprives peoples referred to in the elaboration of the principle of equal rights and self-determination of their right to self-determination and freedom and independence.

Every State has the duty to refrain from organizing or encouraging the organization of irregular forces or armed bands including mercenaries, for incursion into the territory of another State.

Every State has the duty to refrain from organizing, instigating, assisting or participating in acts of civil strife or terrorist acts in another State or acquiescing in organized activities within its territory directed towards the commission of such acts, when the acts referred to in the present paragraph involve a threat or use of force.

The territory of a State shall not be the object of military occupation resulting from the use of force in contravention of the provisions of the Charter. The territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force. No territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal. Nothing in the foregoing shall be construed as affecting:

(a) Provisions of the Charter or any international agreement prior to the Charter regime and valid under international law; or

(b) The powers of the Security Council under the Charter.

All States shall pursue in good faith negotiations for the early conclusion of a universal treaty on general and complete disarmament under effective international control and strive to adopt appropriate measures to reduce international tensions and strengthen confidence among States.

All States shall comply in good faith with their obligations under the generally recognized principles and rules of international law with respect to the maintenance of international peace and security, and shall endeavour to make the United Nations security system based on the Charter more effective.

Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as enlarging or diminishing in any way the scope of the provisions of the Charter concerning cases in which the use of force is lawful.

The principle that States shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered

Every State shall settle its international disputes with other States by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered.

States shall accordingly seek early and just settlement of their international disputes by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their choice. In seeking such a settlement the parties shall agree upon such peaceful means as may be appropriate to the circumstances and nature of the dispute.

The parties to a dispute have the duty, in the event of failure to reach a solution by any one of the above peaceful means, to continue to seek a settlement of the dispute by other peaceful means agreed upon by them.

States parties to an international dispute, as well as other States shall refrain from any action which may aggravate the Situation so as to endanger the maintenance of international peace and security, and shall act in accordance with the purposes and principles of the United Nations.

International disputes shall be settled on the basis of the Sovereign equality of States and in accordance with the Principle of free choice of means. Recourse to, or acceptance of, a settlement procedure freely agreed to by States with regard to existing or future disputes to which they are parties shall not be regarded as incompatible with sovereign equality.

Nothing in the foregoing paragraphs prejudices or derogates from the applicable provisions of the Charter, in particular those relating to the pacific settlement of international disputes.

The principle concerning the duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter

No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements, are in violation of international law.

No State may use or encourage the use of economic political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind. Also, no State shall organize, assist, foment, finance, incite or tolerate subversive, terrorist or armed activities directed towards the violent overthrow of the regime of another State, or interfere in civil strife in another State.

The use of force to deprive peoples of their national identity constitutes a violation of their inalienable rights and of the principle of non-intervention.

Every State has an inalienable right to choose its political, economic, social and cultural systems, without interference in any form by another State.

Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as reflecting the relevant provisions of the Charter relating to the maintenance of international peace and security.

The duty of States to co-operate with one another in accordance with the Charter

States have the duty to co-operate with one another, irrespective of the differences in their political, economic and social systems, in the various spheres of international relations, in order to maintain international peace and security and to promote international economic stability and progress, the general welfare of nations and international co-operation free from discrimination based on such differences.

To this end:

(a) States shall co-operate with other States in the maintenance of international peace and security;

(b) States shall co-operate in the promotion of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all, and in the elimination of all forms of racial discrimination and all forms of religious intolerance;

(c) States shall conduct their international relations in the economic, social, cultural, technical and trade fields in accordance with the principles of sovereign equality and non-intervention;

(d) States Members of the United Nations have the duty to take joint and separate action in co-operation with the United Nations in accordance with the relevant provisions of the Charter.

States should co-operate in the economic, social and cultural fields as well as in the field of science and technology and for the promotion of international cultural and educational progress. States should co-operate in the promotion of economic growth throughout the world, especially that of the developing countries.

The principle of equal rights and self-determination of peoples

By virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples enshrined in the Charter of the United Nations, all peoples have the right freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development, and every State has the duty to respect this right in accordance with the provisions of the Charter.

Every State has the duty to promote, through joint and separate action, realization of the principle of equal rights and self-determination of peoples, in accordance with the provisions of the Charter, and to render assistance to the United Nations in carrying out the responsibilities entrusted to it by the Charter regarding the implementation of the principle, in order:

(a) To promote friendly relations and co-operation among States; and

(b) To bring a speedy end to colonialism, having due regard to the freely expressed will of the peoples concerned;

and bearing in mind that subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a violation of the principle, as well as a denial of fundamental human rights, and is contrary to the Charter.

Every State has the duty to promote through joint and separate action universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms in accordance with the Charter.

The establishment of a sovereign and independent State, the free association or integration with an independent State or the emergence into any other political status freely determined by a people constitute modes of implementing the right of self-determination by that people.

Every State has the duty to refrain from any forcible action which deprives peoples referred to above in the elaboration of the present principle of their right to self-determination and freedom and independence. In their actions against, and resistance to, such forcible action in pursuit of the exercise of their right to self-determination, such peoples are entitled to seek and to receive support in accordance with the purposes and principles of the Charter.

The territory of a colony or other Non-Self-Governing Territory has, under the Charter, a status separate and distinct from the territory of the State administering it; and such separate and distinct status under the Charter shall exist until the people of the colony or Non-Self-Governing Territory have exercised their right of self-determination in accordance with the Charter, and particularly its purposes and principles.

Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples as described above and thus possessed of a government representing the whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed or colour.

Every State shall refrain from any action aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of any other State or country.

The principle of sovereign equality of States

All States enjoy sovereign equality. They have equal rights and duties and are equal members of the international community, notwithstanding differences of an economic, social, political or other nature.

In particular, sovereign equality includes the following elements:

(a) States are judicially equal;

(b) Each State enjoys the rights inherent in full sovereignty;

(c) Each State has the duty to respect the personality of other States;

(d) The territorial integrity and political independence of the State are inviolable;

(e) Each State has the right freely to choose and develop its political, social, economic and cultural systems;

(f) Each State has the duty to comply fully and in good faith with its international obligations and to live in peace with other States.

The principle that States shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the Charter-:

Every State has the duty to fulfil in good faith the obligations assumed by it in accordance with the Charter of the United Nations.

Every State has the duty to fulfil in good faith its obligations under the generally recognized principles and rules of international law.

Every State has the duty to fulfil in good faith its obligations under international agreements valid under the generally recognized principles and rules of international law.

Where obligations arising under international agreements are in conflict with the obligations of Members of the United Nations under the Charter of the United Nations, the obligations under the Charter shall prevail.

GENERAL PART

2. Declares that:

In their interpretation and application the above principles are interrelated and each principle should be construed in the context of the other principles. Nothing in this Declaration shall be construed as prejudicing in any manner the provisions of the Charter or the rights and duties of Member States under the Charter or the rights of peoples under the Charter, taking into account the elaboration of these rights in this Declaration.;

3. Declares further that: The principles of the Charter which are embodied in this Declaration constitute basic principles of international law, and consequently appeals to all States to be guided by these principles in their international conduct and to develop their mutual relations on the basis of the strict observance of these principles.

 
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