Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati
Normativa

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict

Protocollo opzionale alla convenzione dei diritti del fanciullo
concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati

A/RES/54/263
25 maggio 2000 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2000

 
Sommario

Il lungo cammino che ha portato all'adozione del Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati è iniziato nel 1994, quando la Commissione ONU sui diritti umani decise di costituire un gruppo di lavoro apposito (Risoluzione 1994/91: Implementation of the Convention on the Rights of the Child), seguito da uno studio sull'impatto dei conflitti armati sui bambini (approvato dall'Assemblea Generale nel 1996 "Impact of armed conflict on children", A/51/306 del 26 agosto 1996 e del 9 settembre 1996). Il Protocollo, pur costituendo un passo importante, non vieta l'uso di minori arrualati "volontariamente" (l'Italia solo con l. 2/2001 ha abrogato l'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191 che permetteva l'arrualmento di 17enni).

 
Indice dei contenuti
 
1. LEGGE 11 marzo 2002, n. 46
2. Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati
 
Abstract
 

LEGGE 11 marzo 2002, n. 46 (in Suppl. ordinario n. 65 alla Gazz. Uff., 2 aprile, n. 77). - Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.

Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica autorizzato a ratificare i Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.

Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Gli Stati
parti al presente Protocollo,


     Incoraggiati
dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai
diritti del fanciullo, che dimostra una volontà generalizzata di
operare per la promozione e la protezione dei diritti del fanciullo,

     Ribadendo che i diritti dei fanciulli
devono essere specialmente protetti, e lanciando un appello affinché
la situazione dei bambini, indistintamente, sia costantemente migliorata,
affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni
di pace e di sicurezza,

     Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli
ed estesi dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussioni a lungo
termine che esse possono avere sulla durata della pace, della sicurezza
e dello sviluppo,

     Condannando il fatto che i fanciulli
siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché
gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto internazionale, in
particolare dove i bambini sono numerosi, come le scuole e gli ospedali;

     Prendendo atto dell'adozione dello
Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimini di
guerra nei conflitti armati sia internazionale che non internazionali;
la chiamata di leva o l'arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini
di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente
alle ostilità;

     Considerando di conseguenza che,
per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione
relativa ai diritti dei fanciulli, occorre accrescere la protezione di
questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati;

     Notando che l'articolo primo della
Convenzione relativa ai diritti del fanciullo specifica che, ai sensi
di detta Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano che non
ha ancora compiuto 18 anni, a meno che egli non divenga maggiorenne prima,
in forza della legislazione che gli è applicabile;

     Convinti che un Protocollo opzionale
alla Convenzione che elevi l'età minima per un eventuale arruolamento
nelle forze armate e la partecipazione alle ostilità, potrà
contribuire con efficacia all'attuazione del principio secondo il quale
l'interesse del bambino deve costituire un criterio predominante in tutte
le azioni che lo concernono.

     Notando che la ventiseiesima Conferenza
internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel
dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al conflitto di prendere tutte
le misure possibili al fine di evitare che i fanciulli di età inferiore
a 18 anni prendano parte alle ostilità.

     Rallegrandosi per l'adozione all'unanimità,
in giugno 1999, della Convenzione n.182 (1999) dell'OIL relativa al divieto
delle peggiori forme di lavoro minorile, ed ad una azione immediata in
vista della loro eliminazione che vieti fra l'altro il reclutamento forzato
o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati,

     Condannando con profonda preoccupazione
il reclutamento, l'addestramento e l'uso di fanciulli per le ostilità,
all'interno e al di là dei confini nazionali, ad opera di gruppi
armati diversi dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità
di coloro che arruolano, addestrano e utilizzano bambini a tal fine,

     Richiamando l'obbligo di ciascuna
parte ad un conflitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto
internazionale umanitario,

     Sottolineando che il presente Protocollo
non pregiudica gli scopi e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni
Unite, in particolare all'articolo 51, e le norme pertinenti del diritto
umanitario,

     In considerazione del fatto che sono
indispensabili per la piena protezione dei fanciulli, in particolare durante
i conflitti armati e sotto un'occupazione straniera, condizioni di pace
e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi e dei principi
contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull'osservanza degli strumenti
dei diritti dell'uomo applicabili,

     Riconoscendo le particolari esigenze
dei fanciulli i quali, in ragione della loro situazione economica e sociale
o del loro sesso, sono particolarmente vulnerabili all'arruolamento o
all'utilizzazione nelle ostilità in violazione del presente Protocollo,

     Consapevoli altresì della
necessità di tenere conto delle cause profonde, economiche, sociali
e politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti armati;

     Convinti della necessità di
rafforzare la cooperazione internazionale per garantire il riadattamento
fisico e psico-sociale, e il reinserimento sociale dei fanciulli che sono
vittime di conflitti armati.

     Incoraggiando la partecipazione delle
comunità, in particolare dei fanciulli e dei bambini vittime, alla
diffusione dell'informazione e ai programmi di istruzione concernenti
l'applicazione del presente Protocollo.

     Hanno concordato quanto segue


Articolo 1



Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare
che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni
non partecipano direttamente alle ostilità.


Articolo 2


Gli Stati parti
vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni
non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.


Articolo 3


1. Gli Stati
parti rilevano in anni l'età minima per l'arruolamento volontario
nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quello stabilità
al paragrafo 3 dell'articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti
del fanciullo, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo
e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non
hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.


2. Ciascuno Stato
parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione
a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l'età
minima a decorrere dalla quale è autorizzato l'arruolamento volontario
nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto
per vigilare affinché l'arruolamento non sia contratto forzosamente
o sotto costrizione.


3. Gli Stati
parti che autorizzano l'arruolamento volontario nelle loro forze armate
nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto
segue:

a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario;

b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori
o dei tutori legali dell'interessato;

c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti
al servizio militare e nazionale;

d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima
di essere ammessi a detto servizio.


4. Ogni Stato
parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione
mediante una notifica a tal fine indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati parti. Questa
notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario
generale.


5. L'obbligo
di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario di cui al
paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli istituti scolastici
posti sotto l'amministrazione o il controllo delle forze armate degli
Stati parte, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione
relativa ai diritti del fanciullo.


Articolo 4


1. I gruppi armati,
distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero in alcuna circostanza
arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi
un'età inferiore a 18 anni.


2. Gli Stati
parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire l'arruolamento
e l'utilizzazione di queste persone, in particolare provvedimenti a carattere
giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi.


3. L'applicazione
del presente articolo del Protocollo non ha effetto sullo statuto giuridico
di qualsiasi parte a un conflitto armato.


Articolo 5


Nessuna norma
del presente Protocollo può essere interpretata nel senso di impedire
l'applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte,
di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario, più
favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo.


Articolo 6


1. Ciascuno Stato
parte adotta tutte le misure - di natura giuridica, amministrativa e di
altra natura - richieste per assicurare l'applicazione e l'effettiva osservanza
delle norme del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.


2. Gli Stati
parti s'impegnano a far ampiamente conoscere i principi e le norme del
presente Protocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a mezzi
appropriati.


3. Gli Stati
parti adottano ogni misura praticamente possibile affinché coloro
i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizzati
nelle ostilità, in violazione del presente Protocollo, siano smobilitati
o in qualsiasi altro modo liberati dagli obblighi militari. Se del caso,
gli Stati parti concedono a tali soggetti tutta l'assistenza appropriata
in vista del loro riadattamento fisico e psicologico e del loro reinserimento
sociale.


Articolo 7


1. Gli Stati
parti cooperano all'applicazione del presente Protocollo, in particolare
in vista di prevenire qualsiasi attività contraria a quest'ultimo,
e di riadattare e di reinserire a livello sociale le persone che sono
vittime di atti contrari al presente Protocollo, ivi compreso mediante
la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria. Tale assistenza e
tale cooperazione avverranno in consultazione con gli Stati parti interessati
e con le organizzazioni internazionali competenti.


2. Gli Stati
parti che sono in grado di farlo, forniscono tale assistenza per mezzo
di programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in
corso di realizzazione, o, se del caso, nell'ambito di un fondo di contributi
volontari costituito in conformità alle regole stabilite dall'Assemblea
generale.


Articolo 8


1. Ciascuno Stato
parte presenta, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del
presente Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al Comitato
dei diritti del fanciullo contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti
che ha adottato per dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo,
in particolare quelle relative alla partecipazione e all'arruolamento.


2. Dopo la presentazione
del rapporto dettagliato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che
presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'articolo
44 della Convenzione, ogni informazione integrativa relativa all'applicazione
del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano
un rapporto ogni cinque anni.


3. Il Comitato
dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni
integrative sull'applicazione del presente Protocollo.


Articolo 9


1. Il presente
Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte
alla Convenzione o che l'ha firmata.


2. Il presente
Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione
di ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.


3. Il Segretario
generale, nella sua qualità di depositario della Convenzione e
del Protocollo, informa tutti gli Stati parti della Convenzione e tutti
gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13.


Articolo 10


1. Il presente
Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito
del decimo strumento di ratifica o di adesione.


2. Per ciascuno
degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà
dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore
un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il proprio
suo strumento di ratifica o di adesione.


Articolo 11


1. Ogni Stato
parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo
mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione
e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno
dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza
di tale termine di un anno, lo Stato parte autore della denuncia è
impegnato in un conflitto armato, quest'ultima non avrà effetto
prima della fine di questo conflitto.


2. Tale denuncia
non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo
in ragione di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia
ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell'esame
di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato investito prima
della data di entrata in vigore della denuncia.


Articolo 12


1. Ogni Stato
parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne
il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti,
con richiesta di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di
una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento
e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale
comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore
della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca
la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni
emendamento adottato a maggioranza degli Stati parti presenti e votanti
alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.


2. Ogni emendamento
adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente
articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi
degli Stati parti.


3. Quando un
emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria per gli Stati
parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati
dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da
essi accettato.


Articolo 13


1. Il presente
Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese,
in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso
gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni unite.


2. Il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una
copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parte
alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

 
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