Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Aspetti evolutivi del principio di autodeterminazione dei popoli :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
Aspetti evolutivi del principio di autodeterminazione dei popoli
Tesi di laurea

Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Giurisprudenza
Cattedra di Diritto Internazionale

RELATORE:
prof.ssa ISABELLA CASTANGIA
CORRELATORE:
dott.ssa VALENTINA CORONA

ANNO ACCADEMICO 2005-2006


Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2006

 
Sommario

Il principio dell'autodeterminazione, pur essendo ormai elevato a principio fondamentale dalla Carta delle Nazioni Unite e codificato in numerose altre fonti normative di rilievo, si presenta come un aspetto particolarmente delicato del diritto internazionale moderno, poichè contiene una forza dirompente ed è quindi dotato di una portata potenzialmente illimitata nella esplicazione delle sue conseguenze giuridiche e politiche: se un popolo non è libero di autodeterminarsi non è sovrano?

 
Indice dei contenuti
 
I: Il contenuto del principio di autodeterminazione:profili oggettivi dell'autodeterminazione. Definizione,natura,origine e fonti.

I.1:Definizione e natura del principio. Considerazioni generali;
I.2:I molteplici volti dell'autodeterminazione:autodeterminazione interna ed esterna,autodeterminazione politica economica sociale e culturale;
I.3:Origini storiche del principio;
I.4:Le principali fonti normative e i più significativi documenti sull'autodeterminazione ;
I.5:Il principio dell'autodeterminazione nel sistema delle N.U.;
I.6:Segue.Gli artt.1,55 e 56 della carta delle N.U.;
I.7:Segue.Gli artt.73 e 76 della carta delle N.U.

II: Il contenuto del principio di autodeterminazione:profili soggettivi dell'autodeterminazione.

II.1:I titolari del diritto,i destinatari dell'obbligo,i beneficiari. Cenni sulla forza giuridica del principio di autodeterminazione;
II.2:I popoli e l'autodeterminazione;
II.3:Segue. In particolare:i popoli senza stato e le minoranze;
II.4:I movimenti di liberazione nazionale;
II.5:Tra nazionalismo e autodeterminazione. Due casi emblematici:a)il Kurdistan;
II.6:Segue. b)l'Euskal Errìa.

III:autodeterminazione e insurrezione.

III.1:Gli insorti;
III.2:L'insurrezione contro un governo colonialista e razzista;
III.3:L'insurrezione di una minoranza territorialmente localizzata contro un governo né colonialista né razzista;
III.4:L'insurrezione contro un governo impopolare.

IV:l'evoluzione del principio di autodeterminazione nella configurazione delle fonti successive alla carta delle N.U.

IV.1:I patti sui diritti dell'uomo del 1966 e la dichiarazione dei principi e delle relazioni amichevoli del 1970;
IV.2:La dinamicità del principio di autodeterminazione dall'atto finale della conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975 al documento CSCE "le sfide del cambiamento" di Helsinki del 1992;
IV.3:La definizione del principio di autodeterminazione nella sua dimensione interna ed esterna;
IV.4:L'autodeterminazione dal diritto internazionale pattizio al diritto internazionale generale;
IV.5:Del carattere imperativo del principio di autodeterminazione.

V:autodeterminazione e uso della forza.

V.1:La violazione di una norma imperativa del diritto internazionale. In particolare,la violazione dell'autodeterminazione;
V.2:Il divieto del ricorso all'uso della forza nei conflitti interni e contro l'autodeterminazione dei popoli. In particolare,gli interventi delle Nazioni Unite nei conflitti interni e le missioni di peacekeeping;
V.3:Il ricorso alla forza da parte del governo al potere;
V.4:Il ricorso alla forza da parte del popolo vittima di gravi violazioni al suo diritto all'autodeterminazione;
V.5:Segue.Un caso di estremizzazione dell'uso della forza:la questione palestinese;
V.6:Il c.d. terrorismo di Stato;
V.7:Il sostegno al governo al potere;
V.8:Il sostegno al popolo in lotta per l'autodeterminazione;
V.9:Autodeterminazione e integrità territoriale.

VI:l'evoluzione dell'autodeterminazione nella prassi internazionale.

V.1:Il principio di autodeterminazione e la sua applicazione in relazione alle c.d. istanze di prima generazione in materia di decolonizzazione e la questione del rapporto con il principio dell'uti possidetis iuris.In particolare,il caso del popolo namibiano in lotta contro il regime sudafricano;
VI.2:Il principio di autodeterminazione in rapporto alle istanze di seconda generazione e il superamento del principio dell'uti possidetis iuris.In particolare,le aspirazioni del Biafra alla secessione dalla Nigeria;
VI.3:Segue.In particolare,la nascita del Bangladesh per distacco dallo Stato pakistano;
V.4:Il principio di autodeterminazione e le istanze di terza generazione nel mutamento degli assetti internazionali.In particolare,l'indipendenza degli stati baltici all'origine della dissoluzione dell'Unione Sovietica;
V.5:Segue.La questione jugoslava.

Conclusioni

Bibliografia
 
Abstract
 

(capitolo 1.1. - note omesse)

Sempre più spesso,nella prassi internazionale,si parla di diritti dei popoli:il diritto di un popolo all'autodeterminazione,il diritto di un popolo a disporre liberamente delle proprie risorse naturali etc.

Per la verità,nella maggior parte dei casi,il termine popolo è utilizzato in modo enfatico e può essere verosimilmente sostituito dal termine Stato che risulta poi essere l'effettivo titolare del relativo diritto. Non possiamo dimenticare infatti che secondo la dottrina internazionalistica dominante,e nonostante recenti e discusse acquisizioni recenti nel senso di un allargamento della cerchia dei soggetti del diritto internazionale,solo gli Stati sono soggetti di diritto internazionale,e comunque solo essi possono essere considerati enti sovrani a tutti gli effetti .

In linea teorica,il popolo rileva come soggetto solo dal punto di vista sociale e morale,e potrebbe venire in considerazione sul piano giuridico solo ove si partisse dall'idea che lo Stato s'identifichi non con i governanti(come peraltro la gran parte degli studiosi ritiene)ma con i governati;senonchè questa idea è contraddetta già sul piano effettuale ed empirico,là dove il popolo appare come oggetto o al più materiale beneficiario di norme che pongono diritti ed obblighi solo ed esclusivamente in capo agli stati.

Queste considerazioni peraltro devono essere almeno parzialmente corrette quando il discorso si sposta a considerare il popolo come beneficiario(ma non titolare,secondo i più)di diritti antitetici rispetto a quelli dello Stato,e quindi dinanzi a norme dell'ordinamento internazionale che si occupano dei governati come contrapposti ai governanti.

Norme che in buona sostanza tutelano il popolo rispetto agli abusi e alle violazioni di diritti fondamentali che esso può subire ad opera dell'apparato che lo governa.

Norme che si possono tutte ricondurre ad un unico principio di carattere generale:il principio di autodeterminazione dei popoli.

Una prima osservazione da fare in merito all'autodeterminazione attiene al fatto che esso costituisce ancora oggi uno dei punti più controversi e meno facilmente individuabili del diritto internazionale, necessitando perciò di un esame scrupoloso al fine di coglierne la esatta estensione oggettiva e soggettiva.

Esso,pur essendo ormai elevato a principio fondamentale dalla Carta delle Nazioni Unite e codificato in numerose altre fonti normative di rilievo,si presenta come un aspetto particolarmente delicato del diritto internazionale moderno,poichè contiene una forza dirompente ed è quindi dotato di una portata potenzialmente illimitata nella esplicazione delle sue conseguenze giuridiche e politiche.

Questo principio viene sinteticamente individuato come "la libertà dei popoli di definire il proprio regime politico,economico e sociale" o ancora come "la libertà di scelta del regime politico,economico,sociale e,in primo luogo naturalmente -al pari del principio di nazionalità-,la libertà di accedere all'indipendenza come Stato separato oppure di distaccarsi da uno Stato per aggregarsi ad un altro.

Ma volendo approfondire le tematiche ad esso sottese e ricercandone una definizione il più possibile esaustiva delle innumerevoli implicazioni,possiamo dire che il principio di autodeterminazione è quel principio in forza del quale ciascun popolo ha "diritto"(in senso atecnico) di " vivere libero da qualsiasi tipo di oppressione,tanto interna che esterna,condizione questa prioritaria per il raggiungimento di relazioni amichevoli tra gli stati membri e per un progresso economico dei popoli fondato su una equa distribuzione delle risorse a livello sia internazionale che interno".

Questa articolazione del concetto viene poi ripresa dalle definizioni contenute nel Dictionnaire de la terminologie du droit international,che fa riferimento di volta in volta a:

-il diritto dei popoli a essere consultati sulle cessioni territoriali;
-il diritto dei popoli di scegliere la loro forma di governo;
-il diritto dei popoli ad essere protetti contro tutti gli interventi esterni;
-il diritto dei popoli a liberarsi da una dominazione che li opprime.

Una prima questione da esaminare in questo sguardo iniziale alla materia è se il principio in discorso sia da considerare un principio d'ordine esclusivamente politico o morale,o non piuttosto una norma di diritto internazionale positivo.

E' ormai un dato acquisito nella dottrina internazionalistica più recente che questo precetto costituisca una norma di diritto internazionale generale e un principio supremo e inderogabile del diritto internazionale(rectius,jus cogens).

Esso è pertanto idoneo a determinare effetti giuridici diretti(diritti ed obblighi) per tutta la comunità degli stati,ed è altresì suscettivo di assumere i contenuti più eterogenei sulla scorta delle numerosissime applicazioni che le varie fonti normative che lo contengono ne hanno tratto.

Discorso diverso deve farsi poi con riguardo al contenuto di questo diritto,ossia se esso importi soltanto il diritto(a favore di un popolo)di conseguire l'indipendenza,o non più semplicemente quello di scegliere e modificare il rispettivo regime politico,economico,sociale e culturale.
Un altro problema già dibattuto cui mi sembra doveroso dedicare qualche considerazione sebbene sia ormai largamente superato dalle acquisizioni della dottrina e dalle determinazioni degli organismi internazionali,è quello circa la opportunità di annoverare il diritto all'autodeterminazione tra i diritti umani.

Potremmo dire infatti che spettando esso non all'individuo in quanto tale ma solo ai popoli,non potrebbe rientrare nella categoria dei diritti umani in senso stretto. Ma questa tesi può essere agevolmente confutata se solo si abbia cura di considerare che se la vita e la libertà sono basilari per il singolo individuo e perciò sono considerati diritti umani fondamentali,questo diritto che riguarda la vita e la libertà del gruppo umano di cui l'individuo è parte integrante diviene esso stesso ugualmente fondamentale.

Se esso non fosse garantito,molti altri diritti definiti fondamentali scomparirebbero o non avrebbero le condizioni per esercitarsi:ciò varrebbe,solo per fare qualche esempio,per i diritti economici,il diritto al lavoro e a condizioni di vita degne,l'accesso ad una adeguata alimentazione,la possibilità di preservare l'ambiente naturale,i quali sono condizionati dalla possibilità dei popoli di autodeterminarsi liberamente e senza ingerenze esterne.

Potremmo anzi sottolineare che proprio il "nostro" principio ha rappresentato storicamente il grimaldello che ha consentito di passare dalla cosiddetta "seconda generazione" dei diritti umani(i diritti economici e sociali) alla "terza generazione" comprendente i diritti di natura collettiva,superando quindi una concezione strettamente individualistica della categoria.

I diritti dei popoli(in primis,il diritto all'autodeterminazione) rappresentano in tal modo un'occasione per i diritti umani,nel senso che per tale approccio alla materia è stato possibile accertare ed in parte eliminare le cause e le responsabilità della sistematica violazione dei diritti umani(individuali)perpetrata ad opera di regimi e gruppi irrispettosi in primo luogo del diritto all'autodeterminazione e della libertà di scelta del proprio governo(si pensi,tra i tanti esempi, al regime dell'apartheid in Sudafrica).

Peraltro,va anche sottolineato che il diritto all'autodeterminazione costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per assicurare il godimento dei diritti individuali,poiché,qualora venga inteso nella semplice accezione di diritto di un popolo ad accedere all'indipendenza,non comporta ipso iure il riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo,come tanti casi della storia hanno del resto dimostrato.

La principale differenza con i più "tradizionali" diritti umani,come dicevamo sopra, si può cogliere semmai nell'essere il suo esercizio non demandato al singolo individuo ma al gruppo di cui pur esso fa parte,fermo restando che la sua titolarità risiede in ciascun componente del gruppo medesimo.

Del resto,abbiamo anticipato che si tratta di una questione decisamente superata dagli sviluppi più maturi del diritto internazionale,come dimostrato dall'inserimento dell'autodeterminazione nei due patti delle Nazioni Unite sui diritti umani del 1966,che quindi hanno sancito definitivamente l'ingresso del nostro diritto nell'"empireo" dei diritti umani.

Autodeterminazione è dunque un principio eminentemente giuridico che ha alla base i concetti di democrazia e libertà delle persone poiché postula in definitiva il potere dei popoli,di ciascun popolo,di scegliere sia la forma politico-istituzionale con cui collocarsi nel sistema delle relazioni internazionali(stato indipendente,stato federale o confederale,fusione con altro stato),sia il regime politico,economico e sociale all'interno del proprio stato.

Possiamo fondatamente dire insomma che se un popolo non è libero di autodeterminarsi non è sovrano.

Tuttavia,già in questo approccio preliminare al nostro studio,non possiamo tacere che se sul piano teorico questo principio può essere affermato senza eccezioni e in modo indiscriminato,sul piano pratico la sua realizzazione deve tenere conto di altri valori e principi non meno irrinunciabili sul piano del diritto internazionale che si pongono come altrettanti limiti alla piena attuazione del medesimo.

Innanzitutto,questione pregiudiziale da esaminare e risolvere è quella di tradurre in termini giuridici il concetto storico-politico di popolo come beneficiario del diritto all'autodeterminazione.

E' ovvio infatti che in relazione alla nozione che se ne accolga in concreto si potrà giungere a conclusioni diverse circa la titolarità del diritto all'autodeterminazione.

Questo concetto ha conosciuto nel tempo diverse interpretazioni,che hanno tentato di dare contenuto al termine osservando da differenti angolazioni. Da una parte si è infatti fatto riferimento ad elementi obbiettivi come l'etnia,la storia,le frontiere,la religione,la lingua e si è postulata la necessità della compresenza di taluni di questi elementi per la configurazione di un popolo.

In altri casi,viceversa,l'attenzione si è appuntata sull'elemento soggettivo consistente nella volontà delle persone che compongono un determinato corpo sociale da identificare come popolo. Si può osservare subito con tutta evidenza che nessuno di questi elementi da solo consentirebbe di risolvere la questione in esame. Da un lato la sussistenza dei soli elementi obbiettivi non basterebbe per sé sola a ritenere sussistente un aggregato umano qualificabile come popolo in assenza di una volontà di convivenza che lo convertirebbe in Popolo come "soggetto" di autodeterminazione ,dall'altro servirebbe a ben poco la mera volontà di convivenza non accompagnata dalla presenza di almeno taluno degli elementi oggettivi di cui sopra.

A riguardo,in seno al sistema delle Nazioni Unite,esistono due filoni di pensiero ben distinti:nell'ambito degli organi prettamente politici,e segnatamente l'assemblea generale,prevale il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione ai soli Stati già costituiti,in aderenza all'interesse dei medesimi a non vedere modificate le rispettive frontiere,mentre i patti elaborati dalla commissione Diritti Umani consentono un'interpretazione dell'autodeterminazione più ampia e perciò più vicina al contenuto reale del diritto .

Si può cercare a questo punto di dare una plausibile soluzione alla questione,argomentando a contrario:se un corpo sociale possiede alcuni elementi in comune(lingua,cultura,storia,territorio....)e mostra altresì la volontà di vivere ed essere riconosciuto come popolo,essendo tutti i popoli eguali e spettando loro eguali diritti,non v'è ragione o principio che possa invocarsi per negare ad esso l'autodeterminazione.

Può essere interessante in questo senso richiamare le riflessioni che sul termine "popolo" emergono dagli atti di un seminario dell'Unesco tenutosi a Parigi nel 1989. In base ad essi,quando si parla di "popolo",si fa riferimento:
-ad un gruppo di esseri umani che presenti le seguenti caratteristiche:
a)una tradizione storica comune,
b)un'identità razziale o etnica,
c)un'omogeneità culturale,
d)un'identità linguistica,
e)affinità religiose o ideologiche,
f)legami territoriali,
g)una vita economica comune;
-il gruppo,senza bisogno di essere numericamente considerevole(per esempio,la popolazione dei micro-stati),deve essere più di una semplice associazione di individui in seno ad uno Stato;
-il gruppo in quanto tale deve desiderare di essere identificato come un popolo o avere coscienza di essere un popolo-restando inteso che gruppi o membri di questi gruppi,pur condividendo le caratteristiche sopra indicate,possono non avere questa volontà o questa coscienza;
-il gruppo deve avere istituzioni o altri mezzi per esprimere le proprie caratteristiche comuni ed il suo desiderio di identità.

In secondo luogo, partendo dalla premessa che il diritto internazionale è un diritto di stati ed è ancora ben lungi dall'essere un diritto di popoli,viene in considerazione,come limite all'indiscriminato riconoscimento del diritto di una collettività ad autodeterminarsi,il principio del rispetto della integrità politica e territoriale degli stati.

In nessun caso,è stato più volte sottolineato,il riconoscimento del principio di autodeterminazione potrebbe implicare lo smembramento o la dissoluzione di stati sovrani che assicurino con la loro conformazione ed azione il rispetto dei diritti fondamentali degli individui e siano perciò rappresentativi dell'intera collettività compresa nel territorio da essi controllato.

Vedremo come la difficoltà di trovare il punto di equilibrio tra questi due principi abbia condotto dapprima la prevalente dottrina e la prassi a ripiegare su un'accezione fortemente restrittiva del diritto all'autodeterminazione(limitato ai popoli sottoposti al giogo coloniale,razzista o straniero),per poi avallarne un' interpretazione più ampia,in un'ottica non più solo statica ma anche dinamica dei concetti di popolo e minoranza.

Infatti quelle che si presentano come minoranze viste da lontano,si trasformano in popolazioni maggioritarie guardando più da vicino .

Naturalmente,a far pendere la bilancia da una parte o dall'altra,un peso decisivo hanno e avranno inevitabilmente le opzioni politiche degli osservatori,e quindi in primo luogo le classi dirigenti degli stati.

In questo contesto,si è detto anche che il nostro diritto avrebbe "carattere rivoluzionario",in quanto la sua fedele attuazione comporterebbe processi di ristrutturazione geopolitica,e così pure il riconoscimento della soggettività politica e giuridica dei popoli non costituiti in Stato,conseguendone inevitabilmente l'insorgere di conflitti armati e la costituzione di stati nazione sovrani legittimati all'uso della forza. Il che significa aumento del tasso di statualità armata e quindi del rischio di nuovi conflitti.

Queste considerazioni che hanno spinto a parlare dell'autodeterminazione come "diritto a virtualità permanente" ,suggeriscono anche una valutazione circa l'opportunità o l'utilità di favorire l'ulteriore sviluppo del nostro principio. La quale valutazione non può che risolversi in senso positivo,alla luce sia del riconoscimento giuridico del medesimo e della pressione crescente che per esso è esercitata in ogni parte del mondo,sia del fatto che il diritto internazionale dei diritti umani offre oggi soluzioni adeguate al problema.

In realtà,la quadratura del cerchio va ricercata nella predisposizione di adeguate misure di garanzia del diritto che ne consentano l'esercizio in forma pacifica. Quindi,si tratta,volendo ragionare de iure condendo, di attivare strumenti che non siano limitati a mere comunicazioni ai Comitati delle Nazioni Unite o ricorsi a Corti internazionali,i quali comportino l'allestimento di appropriati sistemi di sicurezza internazionale nel quadro di una strategia che faccia appropriata sintesi dei principi dell'indipendenza politica-territoriale,del disarmo,dell'integrazione e sicurezza internazionale.

Con ciò auspicando in ultima istanza il ripensamento della stessa forma dello Stato-nazione sovrano,quale la si è concepita fino ad oggi,al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra i diversi principi del diritto internazionale sopra enunciati.

In questo contesto di continua evoluzione,non è fuori luogo rimarcare come tra la fine degli anni '80 e gli anni '90 del secolo appena trascorso,la prassi internazionale abbia mostrato che con la fine della politica dei blocchi(il cosiddetto "equilibrio del terrore) e l'emergere di vaste aree di instabilità,tutti i conflitti che ne sono derivati siano stato caratterizzati da fenomeni insurrezionali in cui gli insorti hanno rivendicato più o meno fondatamente il proprio diritto all'autodeterminazione per giustificare la secessione di una parte del territorio dello Stato.

Parallelamente,il venir meno del deterrente rappresentato dalla "guerra fredda" ha aperto nuovi scenari nella vita di relazione internazionale e ha consentito alla potenze(in special modo,gli Stati Uniti) di fare ricorso alle armi,e di portare avanti o sostenere quelle che sono state definite "atroci e massicce operazioni di pulizia etnica"(si pensi solo al caso Timor Est),calpestando il nostro diritto e affermando di fatto "la legge del più forte".

Non solo. Anche alcuni gruppi terroristici dell'Europa occidentale pur non dando vita a vere e proprie guerre civili hanno ammantato più o meno legittimamente di autodeterminazione le proprie rivendicazioni politiche(l'ETA nei paesi baschi,l'IRA nell'Irlanda del Nord).

A questo riguardo,assume rilievo la necessità di distinguere quelli che costituiscono atti di terrorismo dalle lotte portate avanti per l'esercizio del nostro diritto,il che non sempre risulta agevole. Nel primo caso,come è evidente,ci troviamo di fronte alla necessità di prevenire e reprimere atti che si collocano al di fuori della sfera della cosiddetta "legalità internazionale",mentre nella seconda ipotesi si tratta di garantire l'esercizio di una prerogativa riconosciuta dal diritto.

In questo senso,varie convenzioni che si occupano di terrorismo hanno sempre segnato il discrimine tra terrorismo e autodeterminazione.

Ad esempio,la Convenzione internazionale contro il sequestro di ostaggi del 1983 afferma chiaramente(art.12) che essa non si applicherà "ad un atto di sequestro di ostaggi che sia commesso nell'ambito di conflitti armati innescati da popoli che si ribellino ad un regime coloniale o razzista o combattano contro un'occupazione straniera nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione in conformità con la Carta delle Nazioni Unite",e così la Convenzione sul terrorismo adottata dall'OIL nel 1999 conferma nel preambolo"la legittimità del diritto dei popoli a lottare contro l'occupazione ed i regimi razzisti e colonialisti con tutti i mezzi,inclusa la lotta armata,per liberare i loro territori in conformità ai fini e ai principi dello Statuto e delle risoluzioni delle Nazioni Unite".

Né si può mancare di parlare poi dei vari movimenti politici che pur essendo perfettamente inseriti nei circuiti istituzionali dei rispettivi paesi inseriscono nei loro programmi,secondo il vento che tira,un'ipotetica quanto futura separazione di una porzione del territorio dello Stato di cui fanno parte,e segnatamente di quella in cui essi sono maggiormente radicati (Lega Nord in Lombardia e Movimenti indipendentisti e nazionalitari in Sardegna,per restare nei confini italiani).

Tutti questi fenomeni se da un lato non sono propriamente pertinenti al nostro studio e al diritto internazionale,dall'altro pongono l'inevitabile interrogativo che poi rappresenta il punto di partenza ineludibile di qualsiasi discorso sul tema dell'autodeterminazione dei popoli:da chi e a quali condizioni può essere esercitato il diritto all'autodeterminazione?

 
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