Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Il divieto internazionale di tratta degli esseri umani :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
Il divieto internazionale di tratta degli esseri umani
Tesi di laurea

Università degli Studi di Ferrara
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Laurea in Giurisprudenza
relatore: Chiar.mo Prof. FRANCESCO SALERNO

Anno accademico 2000-2001 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2000

 
Sommario

Schiavitù e tratta degli schiavi sono nozioni che siamo soliti associare ad epoche tanto buie quanto remote della storia dell'umanità.

 
Indice dei contenuti
 
Premessa

Capitolo Primo
LE REGOLE INTERNAZIONALI



SEZIONE 1 - LE CONVENZIONI
1. Le norme universali
2. Le norme regionali
2.1 Le iniziative dell'Unione Europea
2.2 Le iniziative dell'Organizzazione degli Stati Americani (OAS)
2.3 Le iniziative della South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)

SEZIONE 2 - LA FORMAZIONE DI UNA REGOLA CONSUETUDINARIA
1. Il ruolo delle convenzioni internazionali
2. La prassi diplomatica
3. La legislazione e la giurisprudenza interne
4. Considerazioni conclusive in merito
all'esistenza ed al contenuto del divieto consuetudinario di tratta degli esseri umani

Capitolo Secondo
LA DEFINIZIONE DI TRATTA


SEZIONE 1 - IL PROBLEMA

SEZIONE 2 - LA DEFINIZIONE DI TRATTA NEL PROTOCOLLO DI PALERMO

SEZIONE 3 - GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
1. I soggetti passivi
2. I fini illeciti
3. La condotta
3.1 I comportamenti punibili
3.2 L'elemento della transnazionalità
3.3 Il ruolo del consenso

Capitolo Terzo
LA REPRESSIONE


SEZIONE 1 - REPRESSIONE NAZIONALE
1. La legge Merlin
2. Il Testo Unico sull'immigrazione
3. L'associazione a delinquere e quella di tipo mafioso
4. I delitti contro la personalità individuale
4.1 L'articolo 600 c.p.
4.1.1 La genesi dell'articolo 600 c.p.
4.1.2 La dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 603 c.p. e le prime sentenze applicative dell'articolo 600 c.p.
4.1.3 Le critiche alla concezione delle "condizioni analoghe alla schiavitù" come elemento normativo giuridico e la sentenza Ceric
4.1.4 I problemi generati dalla sentenza Ceric
4.1.5 Sviluppi recenti
4.1.6 Conclusioni sull'applicabilità dell'articolo 600 c.p. alla tratta degli esseri umani

4.2 L'articolo 601 c.p.
4.3 L'articolo 602 c.p.
5. Il disegno di legge n° 885
5.1 L'articolo 1 del DDL
5.1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù
5.1.2 Riduzione o mantenimento in servitù
5.1.3 Circostanze del reato
5.1.4 Considerazioni conclusive sul progetto di modifica dell'articolo 600 c.p.
5.2 L'articolo 2 del DDL
5.3 L'articolo 3 del DDL
5.2.1 La fattispecie monosoggettiva
5.2.2 La fattispecie associativa
5.4 I rapporti fra le nuove disposizioni e altre norme speciali

SEZIONE 2 - COMPETENZA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE NELLA REPRESSIONE DELLA TRATTA

CONCLUSIONI

Indice bibliografico e dei documenti
 
Abstract
 

Schiavitù e tratta degli schiavi sono nozioni che siamo soliti associare ad epoche tanto buie quanto remote della storia dell'umanità. La Comunità internazionale si è impegnata fin dai primi anni dell'Ottocento nella lotta contro questo genere di barbarie . I valori di libertà e di eguaglianza su cui si fonda la società moderna, valori sanciti solennemente nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sono ormai riconosciuti dalla totalità delle Nazioni: non esiste un solo paese al mondo ove sopravvivano la schiavitù e la tratta degli schiavi come istituti giuridici.
Ciononostante, la parola schiavo non è affatto scomparsa dal nostro vocabolario. Al contrario, essa viene utilizzata spesso e sempre con maggiore insistenza, nei giornali, nei libri, nei pubblici dibattiti, nelle istituzioni pubbliche, in riferimento a fatti di sconcertante attualità. Si tratta di fenomeni quali la prostituzione forzata, la pedofilia, la servitù domestica, lo sfruttamento della manodopera clandestina: situazioni che sfuggono alla nozione storica di schiavitù, ma che posseggono il medesimo coefficiente di offensività di quest'ultima. Al dominio giuridico dell'uomo sull'uomo che caratterizzava il rapporto padrone-schiavo nell'antichità, infatti, si è sostituito un altrettanto insidioso dominio economico, psicologico e culturale, reso possibile dal persistere delle disuguaglianze economiche e culturali a livello planetario: le vittime di queste "nuove forme di schiavitù" , infatti, provengono per lo più dai luoghi più poveri della Terra, esse sono spesso in fuga dalla guerra o da situazioni di estremo disagio economico e sociale.
Solo raramente, però, questi soggetti arrivano volontariamente nel luogo ove avviene il loro sfruttamento finale. Molto più spesso, i flussi di questi "nuovi schiavi" sono gestiti da gruppi criminali senza scrupoli, che si pongono come intermediari fra la vittima ed il suo "dominus". Come i "negrieri" di un tempo, questi networks criminali si impossessano delle proprie vittime con la forza, l'inganno, la minaccia, ma anche con mezzi più subdoli, come l'abuso della condizione di vulnerabilità nella quale versano i soggetti più deboli delle società economicamente meno sviluppate: le donne ed i bambini. Una volta acquisita la disponibilità della vittima, i gruppi criminali provvedono al suo trasferimento nei luoghi dove maggiore è la domanda di merce umana da sottoporre a sfruttamento. Prezzate, vendute o barattate, queste persone arrivano nelle mani dei loro sfruttatori finali quando sono state ormai totalmente spogliate della propria dignità.
La difficoltà di inquadrare tutte le "nuove forme di schiavitù" all'interno della nozione giuridica di schiavitù si riflette, necessariamente, nella difficoltà di qualificare come tratta di schiavi l'attività dei gruppi criminali appena descritta. La Comunità internazionale, d'altra parte, ha ormai da tempo preso coscienza del fatto che la tratta di persone, così come si manifesta al giorno d'oggi, necessita di normative apposite, capaci di garantire la punibilità dei trafficanti anche nei casi in cui non sia possibile dimostrare l'intento di sottoporre la vittima all'esercizio di poteri inerenti all'esercizio del diritto di proprietà, così come richiesto dalla nozione di tratta di schiavi.
Questo studio si prefigge di analizzare l'evoluzione del divieto internazionale di tratta di persone e dell'attuazione di tale divieto a livello nazionale e sopranazionale. Particolare attenzione verrà dedicata a quello che sembra essere l'ostacolo maggiore ad un'efficace repressione del fenomeno: l'elaborazione, sul piano tanto internazionale che interno, di una definizione di tratta di persone sufficientemente determinata da rispondere ai canoni del principio di legalità della normativa penale ed, al contempo, sufficientemente ampia da comprendere tutte le diverse manifestazioni di un fenomeno in continua evoluzione quanto alle forme ed agli scopi.

(...)

La piaga della tratta degli esseri umani affligge l'umanità da ormai più di un secolo. Nel corso degli ultimi venti o trent'anni, tuttavia, il fenomeno ha assunto dimensioni particolarmente preoccupanti. Se, originariamente, la tratta riguardava essenzialmente donne e bambini reclutati a scopo di prostituzione, oggi le vittime sono soggetti di ogni età e di entrambi i sessi, inseriti in un circuito di sfruttamento non necessariamente sessuale ma anche economico. Il mercato della prostituzione infatti, è solo una delle realtà che garantiscono ai networks malavitosi guadagni elevati. I matrimoni forzati, il traffico di organi, il lavoro forzato, la schiavitù e le condizioni analoghe possono essere altrettanto redditizi.
L'evoluzione del contenuto del divieto di tratta all'interno degli strumenti convenzionali testimonia la volontà della Comunità internazionale di contrastare sempre più efficacemente questo fenomeno in continua trasformazione. Le numerose norme pattizie che si sono susseguite su questo tema, insieme ad altri elementi della prassi degli Stati, costituiscono prova sufficiente dell'avvenuta formazione di una norma consuetudinaria che vieta la tratta mediante mezzi coercitivi di donne a scopo di sfruttamento sessuale, matrimonio forzato o lavoro forzato. Lo stesso può dirsi in riferimento alla tratta di minori, qualsiasi ne sia lo scopo.
La necessità di conferire certezza a tale norma consuetudinaria, puntualizzando gli elementi costitutivi del crimine di tratta, ma anche la volontà di ampliare il contenuto del divieto, facendovi rientrare anche le condotte perpetrate ai danni dei maschi adulti e quelle finalizzate a nuove forme di sfruttamento della vittima, tuttavia, hanno recentemente portato all'elaborazione di uno strumento convenzionale, il Protocollo di Palermo del 2000, che prevede l'obbligo per gli Stati parti di criminalizzare la tratta di qualsiasi essere umano realizzata a scopo di sfruttamento della vittima.
Il Protocollo, così come le altre norme internazionali che vietano la tratta, non prevede la conoscibilità del crimine in questione da parte di un organo giurisdizionale internazionale. L'unica norma che sembra suggerire la possibilità di attuazione diretta del divieto di tratta è l'art. 7, comma 2, lettera c), dello Statuto della Corte Penale Internazionale, il quale, tuttavia, se interpretato restrittivamente, permette alla Corte di conoscere solo di quei casi di tratta che comportano anche la riduzione in schiavitù della vittima.
Il divieto di tratta sancito a livello internazionale è dunque di per sé suscettibile esclusivamente di attuazione indiretta, attraverso i meccanismi repressivi disposti da ciascuno Stato. In Italia, la repressione della tratta è affidata ad una serie di norme penali elaborate in epoche diverse e per scopi diversi, il cui coordinamento appare spesso problematico e le cui previsioni non sono in grado di garantire la repressione di tutte le forme di tratta previste dal Protocollo. Il progetto di legge recentemente presentato al Senato appare dunque essenziale per garantire l'adattamento del nostro ordinamento interno agli obblighi che deriveranno, in campo internazionale, dall'entrata in vigore del Protocollo.

 
Bibliografia
 

DOCUMENTI


"Treaty for the Suppression of the African Slave Trade", firmato a Londra il 20 dicembre 1841, (in Martens Nouveau Recuil, ser.1, n°10, p.392).

"Convention Relative to the Slave Trade and Importation into Africa of Firearms, Ammunition, Spirituous Liquors", firmata a Bruxelles il 2 luglio 1890, (in Martens Nouveau Recuil, ser.2, n° 17, p.345).

"International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic", Parigi, 18 maggio 1904, in League of Nations, Treaty Series, vol. 1, pag. 83. L'Accordo è stato ratificato dall'Italia il 18 gennaio 1905, l'ordine d'esecuzione era contenuto nel R.D. n° 171 del 09 aprile 1905..

"International Convention for the suppression of the White Slave Traffic and Final Protocol", Parigi, 4 maggio 1910, in League of Nations, Treaty Series, vol. 3, pag. 275. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia il 28 maggio 1924; l'ordine d'esecuzione era contenuto nel D.L. N° 1207 del 25 marzo 1923.

"International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children", Ginevra , 30 settembre 1921, in League of Nations, Treaty Series, vol. 9, p. 415. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia il 30 giugno 1924, l'ordine d'esecuzione era contenuto nel R.D. N° 2749 del 31 ottobre 1923.

"Slavery Convention", Ginevra, 25 settembre 1926, in United Nations, Treaty Series, vol. 212, p. 17. L'Italia ha ratificato questa Convenzione il 25 agosto 1928; l'ordine d'esecuzione era contenuto nel R.D. N° 1723 del 26 aprile 1928 (G.U. n°176 del 30 luglio 1928).

"International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age", Ginevra, 11 ottobre 1933, in League of Nations, Treaty Series, vol. 150, p. 431. L'Italia non è parte di questa Convenzione.

"Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others", risoluzione 317 (IV) dell'Assemblea Generale, 2 dicembre 1949; in United Nations, Treaty Series, vol. 96, p. 271. L'Italia ha aderito a questa Convenzione il 18 gennaio 1980 (G.U. n° 95 del 5 aprile 1980) dopo che da tempo era stato predisposto l'ordine d'esecuzione (legge 23 novembre 1966 n. 1173 in G.U. n° 5 del 7 gennaio 1967).

"Convention Relating to the Status of Refugees" del 1951 (in United Nations, Treaty Series, Vol. 189, p. 137, entrata in vigore il 22 aprile 1954).

"Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery", 7 settembre 1956, in United Nations, Treaty Series, vol. 226, pag.3. L'Italia ha ratificato la Convenzione il 12 febbraio 1958 (in G.U. N° 70 del 21 marzo 1958). L'ordine d'esecuzione era contenuto nella legge n° 1304 del 20 dicembre 1957, (in G.U. N° 14 del 18 gennaio 1958).

"International Covenant on Civil and Political Rights", adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966 con la risoluzione 2200A (XXI) del 1966, United Nations, Treaty Series, vol.999, pag.171. L'Italia ha ratificato il Patto il 15 settembre 1978; l'ordine d'esecuzione è contenuto nella legge n° 881 del 25 ottobre 1977 (in G.U. n°333 del 7 dicembre 1977).

"Protocol Relating to the Status of Refugees" del 1967 (in United Nations, Treaty Series, Vol. 606, p. 267, entrato in vigore il 4 ottobre 1967).

"Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", adottata dall' Assemblea Generale con la risoluzione 34/180 del 18 dicembre 1979, in United Nations, Treaty Series, vol.1249 pag.13. L'Italia ha ratificato la Convenzione il 10 giugno 1985 (in G.U. n°186 dell'8 agosto 1985). L'ordine d'esecuzione è contenuto nella legge n° 132 del 14 marzo 1985 (in G.U. n° 89 del 15 aprile 1985).

"Convention on the Rights of the Child", adottata dall'Assemblea Generale con la risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, (in U.N. Official Records of the General Assembly, 44th sess., Suppl. N° 49 del 1990). L'Italia ha ratificato la Convenzione il 5 settembre 1991 (in G.U. N° 65 del 18 marzo 1992); l'ordine d'esecuzione è contenuto nella legge N° 176 del 27maggio 1991 (in G.U. N° 135 dell'11 giugno 1991).

"Rome Statute of the International Criminal Court", UN Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, 17 luglio 1998 (UN Doc. A/CONF.183/9). L'Italia ha ratificato lo Statuto il 26 luglio 1999; l'ordine d'esecuzione è contenuto nella l.12 luglio 1999 n°232 (in G.U. n° 167 del 19 luglio 1999, s.o. n° 135).

"Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour", General Conference of the ILO, Ginevra, 17 giugno 1999, in ILO, Official Bulletin, Vol. LXXXII (1999), Ser. A, n°. 2. L'Italia ha ratificato la Convenzione il 7 giugno 2000; l'ordine d'esecuzione è contenuto nella legge n° 148 del 25 maggio 2000 (in G.U. n°135 del 12 giugno 2000).

"Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography", Assemblea Generale, risoluzione 54/263, in UN Offical Records of the General Assembly, 54th sess., Suppl. n° 49. Il Progetto di legge contenente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine d'esecuzione del Protocollo è stato definitivamente approvato il 20 febbraio 2001 (DDL C.2049, non ancora pubblicato).

"Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Expecially Women And Children, Supplementing The United Nationas Convention Against Transnational Organized Crime", 17 novembre 2000, risoluzione dell'Asssemblea Generale delle Nazioni Unite n° 55/25, annex II, in Offical Records of the General Assembly, 55 th sessione, supplement n° 49 at 60 (UN Doc.A/55/49- Vol 1, 2001).

ASSEMBLEA GENERALE, Crime Prevention and criminal justice, "Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organised Crime on the work of its first to eleventh session, Addendum, Interpretative notes for the official records (travaux préparatoires) of the negotiation of the UN Convention against Transnational Organised Crime and the Protocols thereto", cinquantacinquesima sessione, A/55/383/Add.1, 3 novembre 2000, pubblicato sul sito
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents/383a1e.pdf.

"Universal Declaration Of Human Rights", adottata dall'Assemblea Generale il 10 dicembre 1948 con la risoluzione 217 A (III), contenuta in "Resolutions : official records of the 3rd session of the General Assembly, part 1, 21 September-12 December 1948", (UN Doc. A/810 al n° 71).

ASSEMBLEA GENERALE, "Declaration on the Rights of the Child", risoluzione 14/1386 del 20 novembre 1959, in U.N Offical Records of the General Assembly, 14th session, supp. N° 16, at 19, (U.N. Doc. A/4354).
(1959)

ASSEMBLEA GENERALE, "Declaration on the Elimination of Discrimination against Women", risoluzione 22/2263 del 7 November 1967, in Yearbook of the United Nations, 1967, p.521.

ASSEMBLEA GENERALE, "Declaration on the Elimination of Violence against Women", risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 , in U.N. Offical Records of the General Assembly, 48 th session, supp. N° 49 at 217 (U.N. Doc. A/48/49).

ASSEMBLEA GENERALE, "Traffic in women and girls", risoluzione 49/166, del 23 dicembre 1994, in UN Official Records of the General assembly, 49th sess., Suppl. n° 49 (UN Doc.A/RES/49/166, distr.24 febbraio 1995).

ASSEMBLEA GENERALE, "Traffic in women and girls", risoluzione 50/167, del 22 dicembre 1995, in UN Official Records of the General assembly, 50th sess., Suppl. n° 49 (UN Doc. A/RES/50/167, distr.16 febbraio 1996).

ASSEMBLEA GENERALE, "Traffic in women and girls", risoluzione 51/66, del 12 dicembre 1996, in UN Official Records of the General assembly, 51st sess., Suppl. n° 49 (UN Doc.A/RES/51/66, distr. 31 gennaio 1997);

ASSEMBLEA GENERALE, 51a sessione, "Advancement of women - Traffic in women and girls", Rapporto del Segretario generale, UN Doc. A/51/309, distr. 27 agosto 1996, , pubblicato sul sito
gopher://gopher.un.org/00/ga/docs/51/plenary/A51-309.EN).

ASSEMBLEA GENERALE, "Traffic in women and girls", risoluzione 52/98, del 12 dicembre 1997, in UN Official Records of the General assembly, 52nd sess., Suppl. n° 49 (UN Doc.A/RES/52/98, distr. 6 febbraio 1998).

ASSEMBLEA GENERALE, "Traffic in women and girls", risoluzione 53/116, del 9 dicembre 1998, in UN Official Records of the General assembly, 53rd sess., Suppl. n° 49 (UN Doc. A/RES/53/116, distr. 1 febbraio 1999).

ASSEMBLEA GENERALE, "Further actions and initiatives to implement the Beijing Declaration and Platform of Action", risoluzione S-23/3 del 10 giugno 2000 (UN Doc. A/RES/S-23/3, distr. 16 novembre 2000, pubblicato sul sito http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/ress233e.pdf).

ASSEMBLEA GENERALE, "Traffic in women and girls", risoluzione 55/67 del 4 dicembre 2000, in UN Official Records of the General assembly, 55th sess., Suppl. no. 49 (UN Doc. A/RES/55/67, distr. 31 gennaio 2001).

ASSEMBLEA GENERALE, "Transnational organised crime", risoluzione 53/111, del 9 dicembre 1998, in UN Offical Records of the General Assembly, 53rd sess., Suppl. n° 49 (A/RES/53/111).

"Draft Protocol to Combat International Trafficking in Women and Children, supplementary to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime : proposal/ submitted by the United States of America", sessione 1 del Comitato ad hoc per l'elaborazione della Convenzione contro il crimine organizzato, Vienna, 25 novembre 1998, A/AC.254/4/Add.3, pubblicato sul sito
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/43e.pdf).

"Draft elements for an agreement on the prevention, suppression and punishment of international trafficking in women and children, supplementary to the Convention against Transnational Organized Crime / submitted by Argentina", sessione 1 del Comitato ad hoc per l'elaborazione della Convenzione contro il crimine organizzato. (UN Doc.A/AC.254/8, Vienna, 15 gennaio 1999, pubblicato sul sito
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/8e.pdf).

"Revised draft Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime : proposal/ submitted by Argentina and the United States", seconda sessione del Comitato ad hoc per l'elaborazione della Convenzione contro il crimine organizzato (UN Doc. A/AC.254/4/Add.3/Rev.1, Vienna, 22 febbraio 1999, pubblicato sul sito http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/2session/4a3r1e.pdf).

"Revised draft Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime", quarta sessione del comitato ad hoc per l'elaborazione della Convenzione contro il crimine organizzato (UN Doc.A/AC.254/4/Add.3/Rev.2, Vienna, 18 maggio 1999, pubblicato sul sito http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/4session/4a3r2e.pdf).

"Proposals and contributions received from Governments : amendments to articles 2 and 2 bis of the revised draft Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime / United States of America", sesta sessione del comitato ad hoc per l'elaborazione della Convenzione contro il crimine organizzato (UN Doc.A/AC.254/L.105, 8 dicembre 1999, Vienna).

"Proposals and contributions received from Governments", settima sessione del comitato ad hoc per l'elaborazione della Convenzione contro il crimine organizzato (UN Doc.A/AC.254/5/Add.19, 23 dicembre 1999, Vienna, pubblicato sul sito
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/7session/5a19e.pdf).

"Proposals and contributions received from Governments, Belarus, Belgium, Cameroon, China, Colombia, Holy See, India, Italy, Libyan Arab Jamahiriya, Mexico, Morocco, Netherlands, Philippines, Spain, Syrian Arab Republic, Thailand, United States", settima sessione del comitato ad hoc per l'elaborazione della Convenzione contro il crimine organizzato (UN Doc A/AC.254/5/Add.19, Vienna, 23 dicembre 1999, pubblicato sul sito http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/7session/5a19e.pdf).

"Revised draft Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime", nona sessione del comitato ad hoc per l'elaborazione della Convenzione contro il crimine organizzato (UN Doc.A/AC.254/4/Add.3/Rev.6, Vienna, 4 aprile 2000, pubblicato sul sito
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"Proposals and contributions received from Governments : relationship between the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the additional international legal instruments against trafficking in persons, smuggling of migrants and trafficking in firearms / France", undicesima sessione del comitato ad hoc per l'elaborazione della Convenzione contro il crimine organizzato (UN Doc.A/AC.254/5/Add.39, 29 settembre 2000, Vienna, pubblicato sul sito
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"Revised draft Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime", undicesima sessione del comitato ad hoc per l'elaborazione della Convenzione contro il crimine organizzato (UN Doc. A/AC.254/4/Add.3/Rev.7, Vienna, 19 luglio 2000, pubblicato sul sito
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http://www.catwinternational.org/catw.htm, sito della Coalition Against

 
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