Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Uso della forza armata a fini diversi dalla legittima difesa :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
Uso della forza armata a fini diversi dalla legittima difesa
Tesi di laurea

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Facoltà di Giurisprudenza

Relatrice: Maria Luisa Alaimo
Anno Accademico 2000/2001 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2001

 
Sommario

Il centro intorno al quale ruota il fondamento giuridico dell'uso della forza armata per scopi differenti dalla legittima difesa è dato dal Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, che prevede le azioni che possono essere prese dalle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale: competenza esclusiva è riservata al Consiglio di Sicurezza ai sensi dell'art.39 della Carta a seguito dell'accertamento della "esistenza di una minaccia della pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione".

 
Indice dei contenuti
 
CAPITOLO PRIMO
Uso della forza armata nel diritto internazionale e secondo la Carta delle Nazioni Unite.



1.1 L'evoluzione storica e giuridica dell'uso della forza armata prima dell'entrata in vigore delle Carta delle Nazioni Unite
1.2 Uso della forza armata secondo la Carta delle Nazioni Unite
1.3 Il carattere cogente del divieto dell'uso della forza armata
1.4 Gli Stati individualmente considerati come destinatari del divieto posto dall'art.2 §4 della Carta delle Nazioni Unite
1.5 Il divieto del ricorso alla forza nei conflitti interni e contro l'autodeterminazione dei popoli sottoposti a dominazione coloniale o straniera o a un regime razzista
1.6 Uso della forza armata da parte delle Nazioni Unite

CAPITOLO SECONDO
Ipotesi lecite di uso della forza armata.



2.1 Cenni sulla legittima difesa e l'art.51 della Carta delle Nazioni Unite come eccezione al divieto di ricorso alla forza armata
2.2 Uso della forza armata per combattere il terrorismo internazionale
2.3 Uso della forza armata per la protezione dei cittadini all'estero
2.4 Il problema delle altre circostanze escludenti l'illiceità dell'uso della forza: il consenso dello Stato leso
2.4.1 Segue: lo stato di necessità

CAPITOLO TERZO
Le operazioni di peace-enforcement come esempi di uso della forza armata a fini diversi dalla legittima difesa e le autorizzazioni del Consiglio di Sicurezza.



3.1 Dalle peace-keeping operations alle peace-enforcement operations
3.2 Le operazioni in Somalia e in ex Iugoslavia: due casi di ricorso alla forza armata a fini diversi dalla legittima difesa e il loro fondamento giuridico
3.3 Il Consiglio di Sicurezza e l'autorizzazione agli Stati all'uso della forza armata
3.4 L'autorizzazione dell'uso della forza armata alle organizzazioni regionali
3.5 Gli interventi non autorizzati

CAPITOLO QUARTO
I nuovi sviluppi in tema di uso della forza armata a fini diversi dalla legittima difesa: l'intervento d'umanità e l'azione militare NATO in Kosovo.



4.1 L'intervento umanitario
4.2 L'Alliance's Strategic Concept: l'evoluzione della NATO verso l'intervento militare a scopi umanitari
4.3 La crisi del Kosovo. Dalla battaglia di Kosovo Polje al bombardamento NATO: cenni storici
4.3.1. Segue: il dibattito degli Stati in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sull'intervento militare NATO in Kosovo
4.3.2 Segue: le posizioni della dottrina

BIBLIOGRAFIA
 
Abstract
 

Uso della forza armata per combattere il terrorismo internazionale.
[Capitolo 2 - Paragrafo 2]


Nell'esame dell'art.51 della Carta alcuni Stati, specialmente alcuni Stati occidentali, hanno tentato di affermare un'interpretazione estensiva dell'articolo stesso al fine di comprendere nella liceità della legittima difesa anche il ricorso alla forza armata contro il terrorismo internazionale.

Numerose sono le situazioni verificatesi e il relativo riferimento alla legittima difesa.

Nel 1979 l'Egitto intervenne a Larnaca, sull'isola di Cipro, per liberare alcuni ostaggi e la giustificazione dell'intervento fu l'impegno "to fight terrorism and to bring all those who used such methods to justice" .

Nel 1985 gli Stati Uniti intercettarono un aereo egiziano che trasportava i dirottatori della nave Achille Lauro e lo fecero atterrare alla base NATO di Sigonella in Sicilia. Il diritto rivendicato fu quello di "catturare, perseguire e punire i terroristi ovunque essi possono essere trovati".

Un altro caso che scatenò però una decisa reazione del Consiglio di Sicurezza si verificò nel 1986.

Israele costrinse ad atterrare sul suo territorio un aereo libico all'interno del quale sospettava si trovassero persone ricercate, risultate vane le ricerche lasciò ripartire l'aereo. La giustificazione fu che ad una nazione attaccata dai terroristi era consentito prevenire futuri attacchi e gli stessi Stati Uniti spalleggiarono tale giustificazione. Invece il Consiglio condannò l'azione e la Francia sottolineò come una azione necessaria contro il terrorismo non può essere legittimata tramite una violazione del diritto internazionale.

A seguito di una serie di attacchi terroristici (Roma, Vienna, Berlino) nel 1986, gli Stati Uniti convinti che la responsabilità fosse da addebitare alla Libia accusarono tale governo di "aggressione armata" e bombardarono le città di Tripoli e Bengasi. Il bombardamento fu qualificato come un'azione in legittima difesa. Il Conforti ha considerato tali argomentazioni non convincenti ed ha respinto la possibilità di ricondurre l'azione statunitense alla legittima difesa.

In realtà non esiste in diritto internazionale una norma autonoma e consuetudinaria che legittima tale uso della forza armata. Pertanto tali azioni assomigliano più ad una rappresaglia che sappiamo rientrare nel divieto sancito dall'art.2 §4.

La dottrina non considera nemmeno la legittima difesa come causa di giustificazione perché valuta che se pur compreso l'attacco terroristico nella definizione di aggressione, l'invio di bande armate non ha assunto una gravità equiparabile agli atti di vera e propria aggressione diretta.

Ancora di difficile interpretazione sono gli avvenimenti che hanno origine l'11 settembre 2001: quel giorno ben quattro voli civili americani sono stati dirottati quasi contemporaneamente, due di questi sono stati lanciati contro le Twin Towers del World Trade Center di New York a Manhattan radendole al suolo, un terzo aereo è stato fatto schiantare sul Pentagono a Washington distruggendone un lato, il quarto è precipitato, esplodendo, in Pennsylvania vicino la città di Pittsburgh.

Le vittime si contano a migliaia.

Dopo aver raccolto prove, esibite in seno alla NATO e tuttora coperte dal segreto di Stato, sulla responsabilità di quanto accaduto a carico del miliardario saudita Osama Bin Laden, capo dell'organizzazione fondamentalista islamica Al Qaeda che ha in Afghanistan le sue basi principali e i suoi centri di addestramento per i terroristi kamikaze e dopo aver accertato la protezione che il regime afgano dei Talebani riserva a questa organizzazione e ad Osama Bin Laden in particolare, è scattata, il 7 ottobre 2001, la reazione degli Stati Uniti.

Mentre si scrive missili americani e inglesi stanno colpendo l'Afghanistan, con lo scopo di piegare il regime talebano considerato responsabile per la protezione riservata ai terroristi, stanare Osama Bin Laden per consegnarlo alla giustizia, distruggere ogni centro di addestramento e stroncare il fenomeno stesso del terrorismo internazionale.

Come già in altre occasioni il governo americano ha definito l'operazione "chirurgica" volendo sottolineare che si tenterà il possibile per evitare che venga coinvolta la popolazione. Un primo risultato dei bombardamenti però è stato un massiccio spostamento di profughi verso le frontiere con gli stati vicini (Pakistan, Iran, Turkmenistan Uzbekistan, Tajikistan).

C'è il rischio effettivo di una catastrofe umanitaria cui l'ONU sta tentando di fare fronte proponendo una pausa nei bombardamenti per poter portare ai profughi gli aiuti necessari.

La reazione armata è giustificabile dagli Stati Uniti come legittima difesa individuale o collettiva ed è proprio a tal proposito che gli Stati Uniti stessi hanno fatto appello all'art.5 della NATO per coinvolgere i paesi alleati nella guerra oramai scatenata contro i terroristi e gli Stati che li hanno protetti o finanziati.

Alcuni autori considerano che il terrorismo "State-sponsored" implica per forza di cose la responsabilità internazionale dello Stato "sponsorizzante". Tale posizione è del resto ulteriormente rafforzata da alcune risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. In particolare con la ris.n.731 del 21 gennaio 1992, la ris.n.748 del 31 marzo 1992 e la ris.n.883 dell'11 novembre 1993 nel decidere misure economiche contro la Libia è stato riconosciuta la responsabilità di questo Stato non solo per il fatto di non aver voluto consegnare dei suoi cittadini accusati di aver partecipato ad atti di terrorismo ma anche perché continuava a dare appoggio e protezione a gruppi di terroristi internazionali .

Ancora, la giustificazione della reazione americana dopo l'11 settembre 2001 è data dal fatto che l'attacco terroristico è stato sicuramente portato a termine da individui che hanno dirottato gli aerei uccidendo il personale di bordo; è stato un attacco - non certo isolato e concluso da una sola persona - che potrebbe rientrare tra le ipotesi di aggressione armata secondo la definizione data nella ris.n.2625 (XXV) dell'Assemblea Generale del 1970 nonché nella ris.n.3314 (XXIX) del 1974.

Il ragionamento seguito è confermato da quanto ha stabilito il Consiglio di Sicurezza con la ris.n.1368 del 12 settembre 2001:

"The Security Council,
Reaffirming the principles and purposes of the Charter of the United Nations,
Determined to combat by all means threats to international peace and security caused by terrorist acts,
Recognizing the inherent right of individual or collective self-defence in accordance with the Charter,
1. Unequivocally condemns in the strongest terms the horrifying terrorist attacks which took place on 11 september 2001 un New York, Washington , D.C. and Pennsylvania and regards such acts, like any act of international terrorism, as a threat to international peace and security; ... ".

Oltre a questa prima e immediata risoluzione, il 28 settembre 2001 ne è stata adottata un'altra: la ris.n.1373/2001.

In questo nuovo documento il Consiglio di Sicurezza fa esplicito riferimento alla risoluzione n.2625 (XXV) e decide di agire in base al Cap. VII della Carta delle Nazioni Unite al fine di prendere misure contro il terrorismo non implicanti però l'uso della forza, anche se il punto 8 del documento così recita:

"Expresses its determination to take all necessary steps in order to ensure the full implementation of this resolution, in accordance with its responsibilities under the Charter".

 
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