Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino) :: Studi per la pace  
Studi per la pace - home
ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
Studi per la pace - home
Centro studi indipendente di diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati - Direttore: Avv. Nicola Canestrini
Conflitti armati Conflitti interni Diritto bellico Diritto internazionale Europa Giurisdizioni internazionali Terrorismo
 
Diritto internazionale
Peacekeeping Operations
Il divieto internazionale di tratta degli esseri umani
Diritto alla pace e diritti umani
Nazionalità, Cittadinanza e Diritti Umani. La molteplicità dei Dèmoi
The Role of the Media in the Planning and Conduct of Strategic Operations with Reference to the Gulf War 1991 and the Bosnian War 1992-95
Sovranità, diritti umani e uso della forza: l'intervento armato "umanitario"
Nuovi studi per la pace e servizio civile
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969
Le operazioni delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace
Definition of Aggression - G.A. resolution 3314 (XXIX), 1974
Convenzione sui diritti dell'infanzia
Principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati
Diritti umani e diritti fondamentali fra tutela costituzionale e tutela sovranazionale:il diritto ad un ambiente salubre
Dichiarazione N.U. di Vienna e programma d'azione
Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura di New York del 1984 (en)
Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli
Carta araba dei diritti dell'uomo
Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam
Risoluzione 177 (II) Assemblea Generale delle N.U.
"Uniting for peace" G.A. Resolution 377 (V) 1950
"Essentials of peace" G.A. Resolution 290 (IV) 1949
Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati
Legal status of human shields
Antica Babilonia - Partecipazione italiana al conflitto iracheno
La dottrina Bush. Un'analisi storica e critica
Guerra e Costituzione. Alla prova dei fatti
L'uso della forza contro gli "stati canaglia": il diritto internazionale dopo l'11 settembre
Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio (1948)
Il caso Iraq e il diritto internazionale: uso della forza e giustificazione dell'illecito
La tratta di persone nel diritto internazionale
Ong in guerra. Appunti per una critica all'umanitario
Gli Stati Uniti ed il mantenimento della pace: dalla Guerra del Golfo all'intervento in Somalia
Crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel diritto internazionale penale.
Il ruolo delle ONG nei trattati per i diritti dell'uomo
La prevenzione dei conflitti. Il ruolo della comunità internazionale nella prevenzione dei conflitti nell'era post Guerra Fredda
Il sistema di garanzia dei diritti umani delle Nazioni Unite
La dichiarazione universale dei diritti umani
I principi generali di diritto e le cause di giustificazione nel diritto internazionale penale: influssi e reflussi fra ordinamento internazionale e ordinamenti interni
Rapporto Annuale 2006 di Amnesty International - estratto sull'Italia
Rapporto sui diritti globali 2006
Istituzioni italiane, guerra e Costituzione: la prassi
Guerra e attuazione della Costituzione
Il valore costituzionale della pace e il divieto della guerra
Diritto internazionale ed uso della forza
La riforma delle Nazioni Unite: Europa e Stati Uniti a confronto
Diritti umani. Un approccio normativo per una questione di giustizia globale
Caschi Blu: costretti all'impotenza
La tortura nel diritto penale americano di guerra
La mutilazione genitale femminile
La "legge Consolo" 7/2006 per la prevenzione ed il divieto della mutilazione genitale femminile
Moratoria ONU contro la pena di morte
Aspetti evolutivi del principio di autodeterminazione dei popoli
La legge Consolo per la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile
Carta di Algeri: Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli.
L'intervento umanitario nel diritto internazionale
Bill of rights: carta dei diritti del 1689
Ripensando i diritti umani
L'asilo tra diritto internazionale e diritto interno
La repressione della violazione dei diritti umani nei conflitti armati
I crimini sessuali come crimini di diritto internazionale
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
La Carta delle Nazioni Unite e il trattato Nato
Armi chimiche e libera manifestazione del pensiero: l'uso del gas lacromogeno CS durante le giornate del g8 a Genova 2001
Il genocidio
Diritti umani e guerra
I diritti umani nelle relazioni internazionali tra gli Stati
Gli istituti italiani di ricerca e di studi per la pace
Comunità degli stati indipendenti, Nazioni Unite, mantenimento della pace
Il crimine di genocidio e la sua repressione ad opera dei tribunali penali internazionali
Carta delle Nazioni Unite
Diritti umani e legge dei popoli
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
Uso della forza armata a fini diversi dalla legittima difesa
L'origine delle Nazioni Unite e il suo ruolo nel Sistema Giuridico Internazionale
Intervento umanitario
I Diritti Fondamentali nella Costituzione Irlandese
Justicia, tierra y libertad. Terra e diritto in Chiapas
Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
Divieto di tortura, ordinamento italiano e obblighi internazionali
La minaccia nucleare ed i movimenti per la pace
 
Diritto internazionale Hits: 7328 
Rivoluzione francese Assemblea Nazionale Francese
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino)
Normativa

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
approvata dall'Assemblea Nazionale il 26 agosto del 1789 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2000

 
Sommario

Fu approvata dall'Assemblea Nazionale il 26 agosto del 1789 e costituirà anche il preambolo della Costituzione liberale del 1791), la Dichiarazione è ancora oggi il fondamento giuridico di tutte le costituzioni delle democrazie occidentali.

Ricalcata sulla Costituzione degli Stati Uniti d'America, la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, è la summa del pensiero illuminista da Montesquieu a Voltaire, da Diderot a Rousseau.

I punti salienti della Dichiarazione sono la libertà di pensiero, di parola e religiosa; l'importanza della Legge (scritta) e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte ad essa; il diritto alla proprietà e alla sicurezza; la resistenza all'oppressione perpetrata dai governi sul popolo; il dovere di ogni amministratore di rendere conto all'intera società del proprio operato; la democrazia fiscale.

 
Indice dei contenuti
 
1. Traduzione italiana
2. Versione francese
 
Abstract
 

I rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale,

considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e dalla corruzione dei governi,

hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo,

affinchè questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri;

affinchè maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo da poter essere in ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica;

affinchè i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti.

In conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti


Diritti dell'Uomo e del Cittadino:

Articolo 1

Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Articolo 2

Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

Articolo 3

Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

Articolo 4

La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

Articolo 5

La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Articolo 6

La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve quindi essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Articolo 7

Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.

Articolo 8

La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Articolo 9

Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Articolo 10

Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purchè la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Articolo 11

La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Articolo 12

La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

Articolo 13

Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d'amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze.

Articolo 14

Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata.

Articolo 15

La società ha il diritto di chieder conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.

Articolo 16

Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.

Articolo 17

La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.

***

Versione (non ufficiale) in francese

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.


Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.

Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité