Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Corpi di spedizione all'estero tra codici penali di guerra e codici penali di pace :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
Corpi di spedizione all'estero tra codici penali di guerra e codici penali di pace
Conferenza

Intervento al
CONVEGNO DI STUDI GIURIDICI
PADOVA, 30 NOVEMBRE 2000

Diritto e Forze armate. Nuovi Impegni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario.
Regione Militare Nord.

Testi provvisori; trascrizioni non ufficiali.
Tutti gli interventi sono leggibili e scaricabili cliccando qui.

Si ringrazia Silvio Riondato (www.riondato.com) per la disponibilità. Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2000

 
Sommario

La radicale trasformazione delle Forze Armate italiane non può non comportare degli effetti riflessi sul ruolo dei Tribunali militari, che la nostra Costituzione vuole garanti della legalità nella vita di caserma.

 
Abstract
 

Dopo gli autorevoli interventi che mi hanno preceduto su tematiche di ampio respiro, vorrei limitarmi a proporre alcune brevi osservazioni maturate nella pratica di operatore del diritto penale militare.

Le Forze Armate sono profondamente cambiate negli ultimi anni : infatti, il mutamento degli obiettivi strategico-militari sul piano internazionale ha imposto la necessità, all'interno delle stesse, di profonde riforme strutturali , tra le quali particolarmente significative appaiono sia la drastica riduzione numerica della forza nel suo complesso, attuata mediante la graduale abolizione della leva a favore di una componente specializzata e volontaria, sia l'inserimento di personale femminile, in un'ottica di allineamento ai Paesi più evoluti.

Questa radicale trasformazione delle Forze Armate italiane non può non comportare degli effetti riflessi sul ruolo dei Tribunali militari, che la nostra Costituzione vuole garanti della legalità nella vita di caserma.

Si deve subito notare che, già da tempo e da più parti, si avvertiva il senso di inadeguatezza delle norme penali militari , ritenute inidonee a tutelare penalmente, in modo organico e completo, beni giuridici facenti capo alle Forze Armate.

Infatti, il codice penale militare di pace risale al lontano 1941 ed è ispirato a principi superati e non più in linea con le emergenze del processo di democratizzazione ed omogeneizzazione rispetto alla società civile , avvenuto in ambito militare negli ultimi decenni.

Inoltre, frammentari interventi legislativi , tra cui in primis quello attuato con legge 23\3\1956 n.167 , nonché numerose sentenze ablative della Corte Costituzionale dirette ad eliminare vistose irrazionalità legislative non più a lungo tollerabili, hanno finito con lo snaturare l'impianto e la coerenza unitaria che il codice aveva nell'originaria formulazione, secondo la pur discutibile logica dell'epoca in cui fu partorito.

La situazione, come ho accennato, è destinata a mostrare ulteriori falle col nuovo assetto delle Forze Armate, in cui si evidenzierà l'inadeguatezza dei codici penali di pace e di guerra a fornire una risposta all'esigenza di tutela di una struttura profondamente riformata.

Basti pensare che i tipici reati di assenza dal servizio (diserzione ; mancanza alla chiamata) o diminuiranno recisamente o scompariranno del tutto, perché il militare ,ormai legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego, non avrà interesse a realizzare forme di arbitraria interruzione del servizio.
Inoltre, l'ingresso delle donne all'interno delle Forze Armate comporterà la necessità di dare rilievo a beni in precedenza non tutelati nell'ambito della compagine militare (ad esempio, molestie o aggressioni alla sfera della sessualità sul luogo di lavoro ).

Infine, la professionalità richiesta, in modo sempre crescente, alla componente volontaria e specializzata esigerà un maggiore impegno nel servizio e, quindi, come rovescio della medaglia, un maggiore interesse della gerarchia a sanzionare comportamenti non in linea con le disposizioni di servizio, costituenti, a volte, anche consegne .
Le citate problematiche imporranno, perciò, delle riflessioni ,da un lato, sulla necessità di rinnovare i codici penali militari di pace e di guerra, dall'altro, sul problema del mantenimento dei Tribunali militari in tempo di pace, ed in caso di scelta positiva, sull'opportunità di una revisione delle loro circoscrizioni in virtù del diverso schieramento dei reparti sul territorio e, quindi, anche del mutato carico di lavoro nelle varie sedi giudiziarie .

Nelle scelte che conseguiranno, occorre, a mio parere, tenere conto che uno dei maggiori impegni attuali delle nostre Forze Armate è rappresentato dalle operazioni di peace keeping ,o missioni militari di pace all'estero, ambito nel quale si riscontra un'assoluta inadeguatezza dello strumento penale.
In realtà , la situazione dei nostri militari all'estero per operazioni di polizia internazionale è intermedia tra lo stato di guerra e lo stato di pace e trova disciplina, de iure condito, nel vigente codice penale militare di guerra , il quale, all'art.9, prevede che sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorchè in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari .Pertanto i nostri reparti impegnati in operazioni di peace keeping all'estero dovrebbero essere assoggettati alla legge penale militare di guerra.

Tuttavia, il Legislatore con appositi provvedimenti aventi forza di legge ne ha puntualmente escluso l'applicazione con riferimento a ciascuna missione.
Questa scelta politica è stata dettata dalla consapevolezza che l'opinione pubblica mal avrebbe accettato, in tempo di pace, l'applicazione di un codice, quale quello di guerra, che rievoca alla memoria tristi ricordi dell'ultima guerra mondiale . Inoltre è forse apparsa contrastante con l'ottica di esaltazione degli sforzi e dei disagi affrontati dai nostri militari all'estero, l'applicazione del codice di guerra, così aspramente sanzionatorio .
In realtà, proprio la delicatezza dei compiti affidati ai nostri contingenti all'estero impone un assetto normativo chiaro e completo da cui desumere i confini dell' agere licere, che consenta ai nostri militari di affrontare con la certezza del diritto i rapporti non sempre facili con le popolazioni locali, con l'esercito del Paese di stanza e con gli stessi reparti militari dei Paesi che concorrono all'operazione internazionale.

Attualmente invece si deve registrare la mancanza di una completa e razionale "copertura penale" per comportamenti illeciti commessi: 1) dai nostri militari in missione a danno di altri militari di altri Stati o della popolazione, 2) da altri militari a danni dei nostri ,3) dalla popolazione locale anche a danno di militari della missione.

I reparti militari delle nostre Forze Armate all'estero sono, perciò, per le scelte fatte in occasione di ogni missione, soggetti al codice penale militare di pace, il quale, all'art. 17, stabilisce che la legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette anche per i reati commessi in territorio estero in occupazione, soggiorno e transito delle Forze armate dello Stato , osservate le convenzioni e gli usi internazionali.
Al riguardo, qualche studioso , per illustrare icasticamente il principio di
personalità della legge penale militare, ha rievocato l'immagine del militare che porta sempre con sé, nello zaino, la sua legge; nel territorio dello Stato come all'estero.
La situazione che deriva, però, dall'applicazione alle missioni internazionali solo del codice penale militare di pace, è alquanto anomala: il militare italiano all'estero sarà sottoposto a quei pochi e frammentari reati militari previsti dal codice militare di pace , mentre per la maggior parte delle ipotesi criminose gli si applicherà il codice penale comune italiano (art. 7 e ss. Cp)- oltre che, ove del caso, il codice penale dello Stato in cui è di stanza il reparto (in virtù del principio di territorialità, salvo convenzioni internazionali contrarie).

In sostanza , il militare italiano all'estero si viene a trovare , per la maggior parte dei casi, nella stessa condizione, come è stato giustamente rilevato , del cittadino che si trovi all'estero per lavoro o per turismo, o del militare che si trovi all'estero, ad esempio quale addetto militare.

Volendo esemplificare , sono punibili in base al codice penale militare se commesse in territorio estero tutte le violazioni anche modeste commesse dal militare quali violate consegne e abbandoni di posto, nonché, ad esempio, i reati obiettivamente militari quali l'omicidio e le lesioni in danno del superiore se commesso per cause estranee al servizio ed alla disciplina. Mentre saranno invece punibili secondo il codice penale comune, in quanto reati comuni, l'omicidio e lesioni tra parigrado .

Ma queste incongruenze che si riscontrano nell' attuale giurisdizione militare in tempo di pace anche per reati commessi sul territorio nazionale, si colorano con riferimento alle operazioni di polizia internazionale di ulteriori elementi di irrazionalità.

Infatti, l'omicidio del parigrado, commesso in missione all'estero, integrando un ipotesi di reato comune, sarà punibile solo se l'autore sarà presente nel territorio dello Stato italiano ; l'autore di un'estorsione solo se il colpevole faccia volontariamente rientro in Italia; violenze e reati anche particolarmente gravi commessi a danno della popolazione locale saranno punibili a richiesta del Ministro della Giustizia a condizione che il colpevole si trovi sul territorio dello Stato nonché , a volte, a querela del cittadino dello Stato occupato.

Inoltre, per tali reati comuni commessi all'estero dal militare , la competenza ad esercitare l'azione penale sarà ovviamente della magistratura ordinaria e spetterà al Pubblico Ministero del luogo ove l'imputato abbia la residenza , dimora o domicilio, secondo i criteri che valgono per ogni reato comune commesso all'estero e senza tenere in alcun conto le peculiarità delle delicate operazioni di peace keeping, che certamente imporrebbero una disciplina "speciale" o comunque differenziata rispetto ai reati comuni o militari commessi all'estero non nel corso di missioni internazionali.

Vi è un'ultimo aspetto che vorrei sottolineare ed è, a mio parere, il più delicato perché verte sugli obblighi internazionali assunti dall'Italia in occasione della ratifica della convenzione di Ginevra e dei due protocolli aggiuntivi del 1977 .

Quest'ultima prevede una complessa normativa diretta a tutelare le popolazioni ed i legittimi combattenti in caso di conflitto armato internazionale, a prescindere dalla dichiarazione o riconoscimento dello Stato di guerra.

Orbene, il nostro Paese non ha ancora adempiuto l'obbligo assunto con la ratifica di approntare una normativa penale a favore dei soggetti tutelati dalle Convenzioni.
Tale inadempienza appare ancor più significativa qualora si consideri che la tutela non è apprestata neppure del codice penale di guerra - la cui applicazione come ho detto, è esclusa per ogni operazione- il quale pur prevederebbe un capo de "i reati contro le leggi e gli usi di guerra", in assonanza con la tutela apprestata dalle Convenzioni ginevrine.

Occorre, pertanto, anche sotto tale profilo, affrontare il problema mediante una seria rimeditazione della materia anche alla luce di questo impegno di diritto umanitario assunto dal nostro Stato.

 
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