Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Patto di Parigi di rinuncia alla Guerra (Briand Kellog) :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Patto di Parigi di rinuncia alla Guerra (Briand Kellog)
Normativa

Concluso a Parigi il 27 agosto 1928, entrato in vigore il 24 luglio 1929 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 1928

 
Sommario

Il Patto di Parigi, o Patto Briand Kellog, si proponeva di eliminare la guerra come strumento di politica internazionale. Tra i 63 Stati che fino al 1939 depositarono le ratifiche a Washington (tra i quali gli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Cecoslovacchia, Germania, Regno Unito, India, Stato libero d'Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Unione del Sudafrica,Polonia, Belgio, Francia, Giappone) il Patto fu di controversa interpretazione - si noti l'assenza di qualsiasi sanzione a carico degli Stati inadempienti - e non trovò mai applicazione.

 
Indice dei contenuti
 
1. Introduzione
2. Trattato di rinuncia alla guerra
 
Abstract
 

Introduzione

Il Patto di Parigi, o Patto Briand Kellog, si proponeva di eliminare la guerra come strumento di politica internazionale.
 

Con la speranza di vincolare gli Stati Uniti d'America ad un rete di protezione internazionale contro possibili volontà guerrafondaie della Germania, il Ministro degli Esteri francese, Aristide Briand (che nel 1930 caldeggiò l'idea di una Europa Unita federale!) propose nella primavera del 1927 un patto bilaterale di non aggressione al Segretario di Stato americano, Frank Kellog, che ne propose la conversione in un accordo generale multilaterale.
 

Infatti il segretario Kellogg voleva approfittare dell'occasione per proporre anche a Germania, Italia, Giappone, Gran Bretagna di sedere allo stesso tavolo, per affrontare una questione che aveva certamente una portata ben più ampia del solo binomio franco-americano.
 

Si giunse così alla stesura di un testo addirittura aperto all'adesione incondizionata di tutti gli altri Paesi del mondo.
 

La guerra, che era stata considerata fino a quel momento la prerogativa per eccellenza del principio di sovranità degli Stati, veniva ad essere spogliata proprio di questa sua caratteristica, della sua liceità.
 

Per la prima volta, gli Stati rinunciavano a far valere i loro interessi e cedevano il privilegio che era stato loro riconosciuto dall'antichità.
 

Una delle caratteristiche principali del Patto Kellogg-Briand è la assoluta mancanza di sanzioni che condannino la violazione dei due articoli sopra riportati.
 

Vi si fa riferimento soltanto nel Preambolo, laddove si afferma che "tutti i Paesi firmatari che cercheranno di sviluppare gli interessi nazionali, facendo ricorso alla guerra, saranno privati dei benefici del presente trattato".
Ciò implicava la perdita di ogni immunità e l'esposizione dello Stato alle violenze individuali o collettive sferrate dagli altri Paesi.
 

Certamente, il Patto di Parigi ("Patto di rinuncia alla guerra"), fu un ulteriore superamento di quanto era stato stabilito nel Covenant della Società delle Nazioni, pur rimanendo ancora aperte altre questioni.
 

In modo particolare, rimaneva da regolamentare il diritto di adottare misure, in qualche modo avvicinabili alla guerra, come la rappresaglia armata, misure che il Patto Kellogg-Briand non aveva considerato.
 

Tra i 63 Stati che fino al 1939 depositarono le ratifiche a Washington (tra i quali gli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Cecoslovacchia, Germania, Regno Unito, India, Stato libero d'Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Unione del Sudafrica,Polonia, Belgio, Francia, Giappone) il Patto fu di controversa interpretazione e non trovò mai applicazione.
 

In sostanza, gli Stati firmatari si riservarono infatti il diritto incondizionato a ricorrere alla legittima difesa.
 

Infatti, le situazioni che non ricadeano nell'ambito di applicazione del Patto e dunque erano comunque autorizzate rimanevano le seguenti:
 


  1. guerra usata al di fuori dei rapporti con gli Stati contraenti;

  2. l'esercizio della legittima difesa.

Per quanto riguarda il primo punto, la rinuncia alla guerra, valeva esclusivamente nei rapporti reciproci tra gli Stati contraenti e non aveva quindi nessun valore nei riguardi di coloro che non avevano ratificato il trattato; riguardo alla legittima difesa, sebbene nessuna disposizione particolare riguardasse direttamente questo aspetto, non c'è dubbio che la messa al bando della guerra fosse costruita in accordo con questo principio.
 

Tutti i rappresentanti erano d'accordo sulla necessità di mettere al bando la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, ma erano, allo stesso tempo, unanimi nello stabilire l'assoluta impossibilità di rinunciarvi, in quanto unico modo per rispondere ad un attacco o ad un'invasione estern, appellandosi alla circostanza che il diritto di ricorrere alla legittima difesa fondati su una norma di diritto consuetudinario.

Gli Stati infatti furono assolutamente concordi con quanto espresso dal segretario americano Kellogg, nel 1928.
 

Intervenendo all'American Society of International Law, Kellogg giustificò la mancanza di un riferimento espresso alla legittima difesa nel suo progetto, sulla base del riconoscimento implicito della stessa.
 

Kellogg dichiarò infatti che "there is nothing in the American draft of an antiwar treaty which restricts or impairs in any way the right of self-defense.
 

That right is inherent in every sovereign state and it is implicit in every treaty.
 

Every nation is free at all times and regardless of treaty provisions to defend its territory from attack or invasion and it alone is competent to decide whether circumstances require recourse to war in self-defense
" (enfasi aggiunta).

La dichiarazione americana, da una parte chiara e precisa, comportò dall'altra non pochi difficoltà perché lasciava agli Stati, sulla base del riconosciuto "inherent right", la libertà di valutare quando poter legittimamente intervenire.

Ogni Paese poteva allora autonomamente interpretare la norma di diritto internazionale, in relazione ai propri interessi, decidendo di agire in legittima difesa e sottraendosi in questo modo agli obblighi assunti con il Ptto.

Si noti però che il Tribunale di Norimberga, instaurato a seguito della seconda guerra mondiale per giudicare i crimini nazisti (su ciò, vedi la tesi di specializzazione sui tribunali penali internazionali nell'ottica dei diritti umani) faceva riferimento proprio al presente Patto per poter esercitare la propria giurisdizione.

L'articolo 6 dell'Accordo di Londra, istitutivo del Tribuanle di Norimberga, definiva crimine contro la pace "planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurance, or partecipation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing" (enfasi aggiunta).

Il Tribunale sulla base di quanto espresso in questo articolo, considerando che la Germania era tra gli Stati che avevano ratificato il Patto di Parigi, valutò il ricorso tedesco alla guerra un crimine internazionale.

Il Tribunale sentenziò che gli Stati (tra cui la Germania), ratificando l'accordo di Parigi, avevano incondizionatamente condannato il ricorso alla forza come strumento politico e vi avevano espressamente rinunciato.

Dopo la firma del Patto, ogni Stato che avesse fatto ricorso alla guerra, avrebbe violato il Patto stesso e commesso un crimine.


***


2. Trattato di rinuncia alla guerra

Il presidente del Reich germanico, il presidente degli Stati Uniti d'America, Sua Maestà il re dei Belgi, il presidente della Repubblica francese, Sua Maestà il re di Gran Bretagna e Irlanda e dei territori britannici di là dai mari, imperatore delle In-die, Sua Maestà il re d'Italia, Sua Maestà l'imperatore del Giappone, il presidente della Repubblica Polacca, il presidente della Repubblica Cecoslovacca,
profondamente compresi del dovere solenne che loro incombe di promuovere il be-nessere dell'umanità;

persuasi che è venuto il momento di compiere un atto di aperta rinunzia alla guerra in quanto strumento di politica nazionale, affinché possano essere perpetuate le relazioni pacifiche ed amichevoli esistenti presentemente tra i loro popoli;

convinti che tutti i mutamenti nelle loro relazioni vicendevoli debbano essere cercati solo con procedimenti pacifici ed essere attuati nell'ordine e nella pace e che ogni potenza firmataria che cercasse d'ora innanzi di sviluppare i propri interessi nazio-nali ricorrendo alla guerra dovrà essere privata del beneficio del presente trattato;

sperando che, incoraggiate dal loro esempio, tutte le altre nazioni del mondo si asso-cieranno a questi sforzi umanitari e, accedendo al presente trattato fin dalla sua entrata in vigore, metteranno i loro popoli in grado di profittare dei benefici delle sue disposizioni, riunendo così le nazioni civili del mondo in una rinunzia comune alla guerra come strumento della loro politica nazionale;

hanno risolto di conchiudere un trattato e designato a questo scopo i loro plenipo-tenziari rispettivi, cioè:

Presidente del Reich Tedesco:
Dr Gustav STRESEMANN, Ministro degli Esteri;

Presidente degli Stati Uniti d'America:
Frank B. KELLOGG, Secretary of State;

Sua Maestà Re del Belgio:
Mr Paul HYMANS, Ministro degli Esteri;

Presidente della Repubblica Francese:
Mr. Aristide BRIAND, Ministro degli Esteri;

Sua maestà il Re d'Inghilterra, d'Irlanda e dei domini inglese d'oltremare, Imperatore d'India:
Lord CUSHENDUN, Cancelliere del Ducato di Lancaster, Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Dominio Canadese:
William Lyon MACKENZIE KING, Primo Ministro e Ministro degli Esteri;

Commonwealth d'Australia:
Alexander John McLACHLAN, Membro del Consiglio Esecutivo Federale;

Dominio Neozelandese:
Sir Christopher James PARR, Alto Commissario per la Nuova Zelanda nel Regno Unito;

L'Unione Sudafricana:
The Honourable Jacobus Stephanus SMIT, Alto Commissario dell'Unione Sudafricana nel Regno Unito;

Stato libero d'Irlanda:
Mr. William Thomas COSGRAVE, Presidente del Consiglio Esecutivo;

India:
Lord CUSHENDUN, Cancelliere del Ducato di Lancaster, Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Sua Maestà Re d'Italia:
Count Gaetano MANZONI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario a Parigi;

Imperatore del Giappone:
Count UCHIDA, Cancelliere;

Presidente della Repubblica Polacca:
Mr. A. ZALESKI, Ministro degli Esteri;

Presidente della Repubblica Cecoslovacca:
Dr Eduard BENES, Ministro degli Esteri;

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:



Articolo I

Le alte parti contraenti dichiarano solennemente in nome dei loro popoli rispettivi di condannare il ricorso alla guerra per la risoluzione delle divergenze internazionali e di rinunziare a usarne come strumento di politica nazionale nelle loro relazioni reciproche.



Articolo II

Le alte parti contraenti riconoscono che il regolamento o la risoluzione di tutte le divergenze o conflitti di qualunque natura o di qualunque origine possano essere, che avessero a nascere tra di loro, non dovrà mai essere cercato se non con mezzi pacifici.



Articolo III

Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti designate nel preambolo, conformemente alle esigenze delle loro costituzioni rispettive, e comincerà ad avere effetto non appena tutti gli strumenti di ratificazione saranno stati depositati a Was-hington.


Una volta in vigore, così com'è previsto nel capoverso precedente, il presente trattato resterà aperto durante tutto il tempo necessario per l'accessione di tutte le altre potenze del mondo. Ogni strumento attestante l'accessione d'una potenza sarà depositato a Washington e il trattato, immediatamente dopo questo deposito, entrerà in vigore tra la potenza accedente e le altre potenze contraenti.

Spetterà al governo degli Stati Uniti fornire a ciascun governo designato nel pream-bolo e ad ogni governo che accederà successivamente al presente trattato, una copia
certificata conforme di esso trattato e di ciascuno degli strumenti di ratificazione o d'accessione. Spetterà pure al governo degli Stati Uniti notificare telegraficamente ai
detti governi ogni strumento di ratificazione o d'accessione, immediatamente dopo il deposito.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato steso in
lingua francese e in inglese, i due testi avendo lo stesso valore, e vi hanno apposto i loro sigilli.


Fatto a Parigi, il ventisette agosto millenovecentoventotto.
(Seguono le firme)