Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
Il sacramentum militari
Conferenza

TITOLO AGGIUNTO.

Intervento al
CONVEGNO DI STUDI GIURIDICI
PADOVA, 30 NOVEMBRE 2000

Diritto e Forze armate. Nuovi Impegni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario.
Regione Militare Nord.

Testi provvisori; trascrizioni non ufficiali.
Tutti gli interventi sono leggibili e scaricabili cliccando qui.

Si ringrazia Silvio Riondato (www.riondato.com) per la disponibilità. Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2000

 
Sommario

Il giuramento dei militari è richiesto da delle precise norme positive, articolo 2 della legge 382 del '78, dove si afferma che i militari italiani devono prestare giuramento con la formula: "Giuro d'essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore a tutti i doveri del mio stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni".

 
Abstract
 

Grazie. Amabilmente, ma energicamente, sollecitato dal giovane Riondato stavo pensando a quale avrebbe potuto essere il mio contributo in un importante incontro, qual è quello che si svolge oggi, nella cornice solenne dell'Aula Magna al Palazzo del Bo', quando mi è caduto l'occhio su di un'affermazione, riportata nel programma ufficiale del Convegno "Diritto e Forze Armate. Nuovi impegni", che mi è parsa particolarmente suggestiva. "La forza del diritto si oppone alla legge della forza anche quando si impongono le compressioni di fondamentali diritti e libertà costituzionali, che per tutti, e per i militari con peculiari immediatezze e intensità, la Costituzione prevede al fine di difesa della Patria".
In quel momento, non vi nascondo con una certa malizia, mi è tornata alla mente una sentenza del più citato, non voglio dire del più celebre e neppure del più importante, tra i teorici generali del diritto del nostro tempo, Hans Kelsen, il quale nel congresso dell'Unione dei Professori di Diritto Pubblico, tenutosi a Monaco nel marzo del 1926, disse: "Chi di fronte all'eterno problema di ciò che sta dietro il diritto positivo cerchi ancora una risposta troverà, temo, non la verità assoluta di una metafisica e neppure la giustizia assoluta di un diritto naturale. Chi alza quel velo - il velo del diritto positivo - senza chiudere gli occhi si vede fissare dallo sguardo sbarrato della testa di Gorgona, del potere". Mi pare che questa debba essere considerata come la più schietta e incondizionata dichiarazione di resa del positivismo giuridico che tuttavia contiene, inconsapevolmente e di certo involontariamente, la più candida ammissione della necessità di riconoscere un altro diritto oltre il diritto positivo. Non lo chiamerei ancora naturale, ma potremmo anche chiamarlo così. Infatti, per non essere costretti a ridurre il diritto a maschera della volontà del più forte, per non dover considerare il giurista come mero enzima del potere dominante, è necessario riconoscere dietro, nel senso di oltre, il diritto imposto dal potere dello Stato la giustizia di un diritto naturale. Ripeto, questo afferma il campione del gius-positivismo. Nello stesso tempo mi pare che indichi anche, sia pure paradossalmente, la natura del sapere mediante il quale è dato di attingere quel diritto che dietro, nel senso di oltre, il diritto positivo, ne impedisce la riduzione a maschera del potere e quindi ne garantisce la giustizia. Si tratta di un sapere metafisico che la tradizione filosofica del pensiero classico ci avverte di intendere non come sapere estraneo o, peggio, antitetico alla fisica, ma come un sapere ulteriore rispetto a quello convenzionale e operativo delle scienze. Metafisica, infatti, vuol dire oltre la fisica.
Voi vi chiederete che cosa c'entri tutto questo con i nuovi impegni di Diritto e Forze Armate. Pensavo d'essere scandaloso e invece il Professor Zuccalà parlando della fedeltà ha introdotto l'argomento. Non lo ha svolto, ma lo ha introdotto. Per svolgerlo, vorrei attirare l'attenzione su di un punto precisissimo: quello del Giuramento dei Militari.

Il giuramento dei militari è richiesto da delle precise norme positive, articolo 2 della legge 382 del '78, dove si afferma che i militari italiani devono prestare giuramento con la formula: "Giuro d'essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore a tutti i doveri del mio stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni".

E' facile riconoscere come si compendi in questa formula il disposto di due articoli della Costituzione: quello dell'art. 52, secondo il quale "la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino" e quello dell'art. 54, secondo il quale, da un alto, "tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi" e, dall'altro, "i cittadini cui sono state affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge". Ma risulta altresì subito, con assoluta evidenza, come dei quattro impegni che i militari si impegnano ad assumere tre siano comuni a tutti i cittadini, la fedeltà alla Repubblica, l'osservanza della Costituzione e delle leggi nonché il dovere sacro della difesa della Patria. Sicché si potrebbe dire, con fondati motivi, che per l'assunzione di questi, stando alla Costituzione, il giuramento richiesto ai militari sia pleonastico, trattandosi di impegni connessi al semplice fatto di essere membri della comunità italiana.

Indispensabile, invece, appare il giuramento per l'assunzione del quarto impegno, quello di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri connessi allo "stato militare", che è cosa diversa dalla "funzione pubblica".

Tanto che anche quanti ritengono che il giuramento sia nell'esperienza giuridica contemporanea "una sopravvivenza anacronistica" (P.F.Grossi ad es.), di fronte al giuramento dei militari devono riconoscere che esso "presenta problemi del tutto particolari", che si "colora di un particolare significato", che "conserva a tutt'oggi significato di vincolo personale".

Insomma, il giuramento, per altri versi considerato "sopravvivenza anacronistica", "istituto decrepito", costituirebbe la "Grundnorm dell'organizzazione militare"; perché la disciplina militare, lungi da essere un semplice complesso di sanzioni o di norme sanzionatorie, sarebbe "innanzi tutto la norma di condotta tipica dei militari e la principale forza coesiva delle istituzioni militari", perché le regole deontologiche dell'ordinamento militare sarebbero "più dettagliate che nell'ordinamento statale", perché quello militare sarebbe un "modo di vivere".

Nonostante la palese incongruità, tali affermazioni hanno il pregio di attirare l'attenzione sul ruolo fondamentale che il giuramento ha per l'assunzione dello stato militare. Non ne esplicitano la ragione, ma è quello che vorrei fare, nel breve tempo concessomi, risalendo alle radici della nostra tradizione giuridica, all'ordinamento romano, dove siamo messi sulla strada da una semplice sfumatura terminologica..

Nell'ottica giuridica, il giuramento, come ius iurandum, indica una procedura, una formalità dal carattere solenne: costituisce il veicolo di una promessa, il modo in cui l'azione promessa, fissandosi, si obiettiva. Infatti, con la pronunzia della formula, l'azione promessa esce dalla sfera della volontà del promittente per collocarsi in quella di colui che il giuramento riceve, il quale, per così dire, la "tiene" oggettivamente. Con la chiamata poi del Divino a testimone della promessa, questo anche implica il giuramento secondo la formula ciceroniana: "Quod autem adfirmate quasi Deo teste promiseris", alla relazione stabilitasi tra chi ha promesso e chi la promessa ha raccolto si sovrappone un'analoga relazione tra chi è stato coinvolto nel giuramento e la divinità chiamata a testimoniarne la fede. Di modo che l'azione promessa viene ad essere sottoposta non solo alla volontà di chi il giuramento ha ricevuto ma innanzi tutto e sopra tutto a quella della divinità testimone. In altri termini, il processo di oggettivazione dell'azione promessa, posto in atto con la formula dello ius iurandum si completa, si conferma, si radicalizza col riferimento al Sacro, al sacramentum. Sacramentum, infatti, nel vocabolario latino, è sinonimo di ius iurandum.

Non rientra nell'economia di questa riflessione approfondire il problema della "sacertà". Come è stato tuttavia ampiamente documentato (S. Tondo), alla parola sacer corrisponde una funzionalità molto lata ma anche un valore costante e quindi fondamentale, quello di designare l'attributo della "intoccabilità", per la presenza in lui di una potenza superiore, operante in modo benefico o malefico. Questo ci consente, senza impegnarci nella diatriba sull'esposizione o meno dello spergiuro alla "vendetta divina", di notare la continuità concettuale esistente tra l'essere "fissato", e quindi sottratto all'arbitrio del promittente, di quanto promesso con la formula del ius iurandum, e l'essere "intoccabile", e quindi sottratto alla disponibilità dei singoli coinvolti nel giuramento, di quanto consacrato con la formula del sacramentum. Continuità che è costituita e garantita dal riferimento al Divino che trascende, metafisicamente, l'arbitrio dei singoli, le loro possibilità e i loro limiti, essendo stato esplicitamente evocato dalla pronuncia solenne della formula, alla cui potenza ci si affida nel bene e nel male.
Ed è qui che la sfumatura terminologica cui facevamo accenno più sopra diventa illuminante. Per il giuramento militare, nell'esperienza giuridica romana il termine usato non è quello dello Ius iurandum ma sempre e solo quello del Sacramentum.
Ormai sappiamo che ius iurandum e sacramentum sono sinonimi e, di più, che nel concreto atto del giurare i motivi e i caratteri di ius iurandum e di sacramentum si intrecciano, si fondono, si integrano, di modo che non c'è ius iurandum che non sia sacramentum né sacramentum che non sia anche ius iurandum. Ma non può non essere sintomatico di qualcosa di più profondo il fatto che per il giuramento militare s'imponga nel linguaggio comune l'espressione di Sacramentum militiae. Ci aiuta a capire Tito Livio col racconto di un antico giuramento sannita.
Siamo nel 293 avanti Cristo, CDLXI° anno di Roma. In una valle del Sannio, indicata col nome di Aquilonia. In seguito ad un bando di leva, in vista di quella che sarà la seconda guerra sannitica contro Roma, vi sono raccolti circa sessantamila uomini. Nel mezzo dell'accampamento viene innalzato un tempio, a forma di quadrato dai lati di duecento piedi. Consiste in un recinto chiuso da una siepe e da uno steccato; coperto da un panno di lino. All'interno, un sacerdote, certo Ovio Paccio, assumendo di ripetere una cerimonia già impiegata dai Sanniti nell'impresa militare per la conquista di Capua agli Etruschi, celebra un sacrificio cruento, secondo il dettato di un libro rituale, anche questo legato da panno di lino. Celebrato il sacrificio, il Comandante convoca i più nobili e coraggiosi fra i convenuti. Uno ad uno essi vengono introdotti all'interno del tempio e portati all'altare. A ciascuno viene chiesto di giurare che non avrebbe riferito ad alcuno quanto visto e udito. Dopo di che ciascuno viene astretto ad un ulteriore, terribile, giuramento mediante il quale, sotto esecrazione della propria persona, di quella dei parenti e della propria stirpe, assume l'obbligo di fedeltà nei confronti del Comandante. Promessa solenne di combattere in qualsiasi posto fosse assegnato, di non allontanarsi dalla schiera, di abbattere a vista chiunque fosse tentato di fuggire.
Nonostante che l'apparato fosse disposto in modo da prevenire o vincere ogni eventuale riluttanza, i primi chiamati, frastornati, tentano di opporre un rifiuto e, istantaneamente, vengono raggiunti dalla spada dei centurioni che, all'interno del tempio, in piedi lungo le pareti presidiano l'adempimento del rito. I cadaveri degli uccisi, insieme con le carcasse degli animali sacrificati, giacciono accanto all'altare, come spaventoso monito per gli altri.
Poi, fra coloro che hanno prestato giuramento, il Comandante designerà dieci uomini e affiderà loro il compito di scegliere ciascuno un altro e così via sin che venne formato un corpo di sedicimila uomini. Vir virum legere verrà detto questo procedimento. E non bisogna dimenticare che con tal espressione a Roma si designava anche uno specifico modo di combattere.
Non è problema da trattare qui se il racconto di Tito Livio, dai colori foschi, sia o meno una deformazione impressionistica fatta con intendimento puramente retorico. E neppure si tratta, benché la cosa sia più direttamente interessante, di verificare se lo storico patavino alla ricerca degli antecedenti del Sacramentum militiae non abbia, per caso, accreditato al rito sannita alcune figure in realtà proprie del rito romano delle età successive.
Quello che ci preme notare è innanzi tutto la precisazione conclusiva del racconto, con la quale Livio sembra prospettare il ritus sacramenti sannita, antecedente del sacramentum militiae romano, come mezzo mediante il quale si crea un nuovo stato personale, lo stato militare, in qualche modo equiparabile, anche se non identificabile, con quello degli iniziati. La parola sacramentum, in altri passi, viene impiegata testualmente per designare l'iniziazione ai misteri bacchici, sia pure in un contesto che vede il Console romano preoccupato di fronteggiare e di reprimere energicamente le degenerazioni pratiche di questi. Ora, proprio la consapevolezza dimostrata dallo storico delle degenerazioni alle quali poteva andare incontro, se male intesa, l'iniziazione al mysterium, garantisce dalla presenza di intenzioni retoriche nel racconto e nell'accostamento, e rende più significativa l'affermazione liviana del giuramento militare come mezzo di iniziazione. Sicché appare convincente la tesi secondo la quale il nome di sacramentum per esso usato sia "indice del fatto che i Romani ricollegavano a tale atto, accanto alla funzione che era propria del comune giuramento, una funzione propriamente sacramentale. Si rifletterebbe, insomma, nella concezione romana del sacramentum militiae una sorta di eccedenza della funzione (comprensiva della sacrazione) rispetto alla struttura (riducentesi al giuramento)" (S. Tondo). E sarebbe proprio questa "eccedenza" a spiegare perché a Roma i milites si dicessero sacrati.
Una seconda suggestione è suscitata dagli elementi che il racconto del rito sannita mette in primo piano: il sangue e il lino.
E' noto che nell'immaginario primitivo il sangue sia comunemente valutato come potente rigeneratore della vita (Bayet). "Una credenza molto diffusa .. ravvisava lo stesso spirito che si stacca dal corpo nel vapore che si leva dal liquido caldo e vermiglio colante dalla ferita mortale" (Cumont). Ora, nel racconto di Livio, si narra di un'aspersione col sangue sacrificale non solo dell'altare, segno del rafforzamento del vincolo con la Divinità testimone del patto, ma anche degli uomini, segno inequivocabile che anche i partecipanti al rito dal sangue sacrificale traevano una rinnovata energia, divenendo partecipi di quella più potente forza che era propria della stessa Divinità chiamata ad attestarne la fede.
Quanto al lino bianco, è noto come di esso fosse intessuta la stoffa sacra: segno di assoluta purezza. Lintei erano i libri adibiti ad uso sacro, visti da Marco Aurelio nella città latina di Anagnia. Lintei quelli contenenti gli elenchi dei magistrati a Roma. Ora, la larga presenza del lino, come copertura del tempio in cui il giuramento viene prestato e come legatura del libro sacro usato dal sacerdote, accredita il rito di iniziazione di un valore purificatorio estremamente significativo, compiendosi nella promessa, solennemente sancita dal giuramento, di fedeltà al Comandante. Pura, infatti, doveva essere la fede alla quale unicamente si affidava la promessa, fatta al Comandante, di seguirlo nell'impresa bellica. Ma di purificazione aveva bisogno la stessa impresa, di per sé comportante l'effusione del sangue e il sacrificio della vita, eventi giustificabili se riferiti, in qualche modo, alla Divinità ma ingiustificabili se compiuti dall'uomo per sé. Inequivocabile, in proposito, il parallelo suggerito sempre da Tito Livio tra il sacratio dei milites e l'auspicatio dei consules. Tenuto conto che l'auspicatio è condizione di retto ed efficace operare di chi comanda come la sacratio è mezzo di conferma e di purificazione di chi obbedisce, nell'esercizio terribile dell'attività bellica.
Che dire a conclusione? Anche Roma, come ha scritto Georges Dumézil, perderà "fin il ricordo delle schiere di guerrieri che si consideravano più che umani e, grazie ad un'iniziazione magico-militare, depositari di poteri soprannaturali: schiere di cui sopravvisse l'immagine molto più tardi nei Bersekir scandinavi e nei Fianna irlandesi". Non c'è dunque da stupirsi che l'uomo d'oggi sia di memoria corta.
Tuttavia non v'è dubbio che chi si trova coinvolto nella temperie di un evento bellico, sia questo di vecchio stile o di stile nuovo, azioni di invasione o azioni di polizia internazionale - la lingua viene usata con una capacità di mistificazione formidabile - ripeto, chiunque si sia trovato o si trovi coinvolto nella temperie di un evento bellico non può non aver provato il bisogno di un supplemento di forza, per far fronte all'asprezza dell'impegno operativo, e di un supplemento di purezza, per non lasciarsi travolgere dalla violenza della situazione. Ed è inconfutabile che tale supplemento di forza e di purezza non si possa trovare se non superando l'economia angusta della singolarità e riferendosi a qualcosa che la trascende metafisicamente.
Forse è questa la ragione, profonda e non detta, per la quale anche la nostra Costituzione, che non sa niente di Roma, dei Bersekir e dei Fianna, che tace del Divino, stabilisce tuttavia che il militare debba prestare giuramento. Giuramento come ius iurandum, formula solenne mediante la quale l'azione promessa, fissandosi, si oggettiva, esce dalla sera della volontà del promittente e si colloca in quella di colui che la promessa ha raccolto, e come sacramentum, rito mediante il quale il singolo radica la sua promessa in qualcosa che lo trascende, metafisicamente, così propiziandosi quel supplemento di forza e di purezza che solo gli consente di rimanere umano nello scatenarsi ferino delle forze in guerra.

 
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