Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Dovere di difesa militare, obiezione di coscienza, servizio civile :: Studi per la pace  
Studi per la pace - home
ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
Studi per la pace - home
Centro studi indipendente di diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati - Direttore: Avv. Nicola Canestrini
Conflitti armati Conflitti interni Diritto bellico Diritto internazionale Europa Giurisdizioni internazionali Terrorismo
 
Diritto bellico
La salvaguardia dei diritti dell'uomo durante i conflitti armati e le operazioni militari
Diritto umanitario nell'Islam
Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui mercenari
Ballestreros report on the use of mercenaries as a means of violating human rights of 1994
II Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali
Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione dei civili
Convenzione di Ginevra del 1949 sul trattamento dei prigionieri
Convenzione di Ginevra del 1949 sulla sorte dei feriti sul mare
Convenzione di Ginevra del 1949 sulla sorte dei feriti in campagna
I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali
Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna del 22 agosto 1864
Il Codice Lieber del 1863
II Convenzione internazionale dell' Aja del 1899 su leggi ed usi della guerra terrestre
Convenzione internazionale dell' Aja del 1907 su leggi ed usi della guerra terrestre
The Laws of War on Land (Manuale di Oxford) 1880
Dichiarazione di S. Pietroburgo del 1868
Convenzioni di diritto bellico ratificate o firmate dall'Italia
Private Military Companies: Options for Regulation
OUA convention for the elimination of mercenarism in Africa 1977
L'invisibile Codice della Guerra
I soggetti delle migrazioni forzate
Regole d'ingaggio e diritto all'autodifesa. Riflessioni e suggerimenti
Ordine superiore e responsabilità dell'individuo nei crimini internazionali
Diritto e Forze armate. Nuovi Impegni
Azioni militari da parte di forze internazionali
Profili attuali di diritto umanitario dei conflitti armati
Corpi di spedizione all'estero tra codici penali di guerra e codici penali di pace
Politica internazionale e sicurezza internazionale
Ordinamento democratico e impiego delle forze armate oltre i confini
Ridefinire la sicurezza
Profili costituzionali della gestione delle emergenze
Sovranità, diritto, forza
Status delle forze armate nelle missioni di pace
Dalla cooperazione alla frattura: i rapporti fra Nazioni Unite e NATO alla luce della crisi jugoslava
Il sacramentum militari
Il ruolo attuale delle organizzazioni regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale in Europa
Nuovi impegni giudiziari tra giurisdizione penale internazionale e nazionale
Nonnismo. profili di tutela penale
Problemi attuali del diritto internazionale penale
L'ordine criminoso nei recenti progetti di riforma del codice penale italiano e nella disciplina internazionale penale
Disciplina militare, forze di polizia, forze militari (a proposito di spirito democratico).
I "reati contro il servizio militare" e i "reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità" delineati nel codice penale russo del 1997
La Corte Costituzionale ed il diritto dei militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale
Il servizio militare femminile
La legislazione italiana sul controllo delle esportazioni di armi
Libro Bianco 2002
Rapporto Tabuga: violazioni dei diritti umani in Iraq (en)
Diritto internazionale bellico
Il trattato ABM. Il rapporto tra le due superpotenze dall'equilibrio del terrore allo scudo spaziale di Bush
L'eccezionale (recente) sviluppo del diritto penale internazionale in tema di crimini di guerra ed il problema dell'adeguamento della legislazione interna
La legittima difesa nella Carta delle Nazioni Unite
Operazioni delle NU per il mantenimento della pace ed obblighi di diritto internazionale umanitario
Patto di Parigi di rinuncia alla Guerra (Briand Kellog)
La protezione dei bambini soldato: una scommessa per il diritto delle genti
Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona
L'uso delle mine nella guerra terrestre e diritto internazionale umanitario
L'ordine del superiore e lo stato di necessità derivante da minaccia nel diritto penale internazionale
 
Diritto bellico Hits: 421 
Diritto militare italiano Leopoldo Mazzaroli
 
Versione integrale
Dovere di difesa militare, obiezione di coscienza, servizio civile
Conferenza

Intervento al
CONVEGNO DI STUDI GIURIDICI
PADOVA, 30 NOVEMBRE 2000

Diritto e Forze armate. Nuovi Impegni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario.
Regione Militare Nord.

Testi provvisori; trascrizioni non ufficiali.
Tutti gli interventi sono leggibili e scaricabili cliccando qui.

Si ringrazia Silvio Riondato (www.riondato.com) per la disponibilità. Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2000

 
Sommario

In uno stato liberale, degno di questo nome, quando lo esiga la patria poteva -e può- esserci posto per il servizio militare obbligatorio; non c'è posto per un obbligatorio servizio civile.

 
Abstract
 

Volendo definire e classificare il servizio militare obbligatorio, si potrebbe sostenere che esso altro non costituisce se non una prestazione (obbligatoria) di attività.

E, ponendo mente all'art. 23 cost., secondo il quale è fatto divieto di imporre prestazioni personali non contemplate dalla legge, si potrebbe concludere che, quindi, il servizio militare obbligatorio è legittimo in quanto la legge lo prevede e lo disciplina.

Ma è un modo di vedere le cose riduttivo, e quindi inesatto.

Perché il servizio militare non può essere ridotto a una mera prestazione di attività.
Facendo riferimento alla definizione che ne ha dato sandulli, si può affermare che esso determina in chi lo presta uno status particolare, che comporta -cito testualmente- "l'assoggettamento pieno della persona a un regime speciale di vita, che non implica soltanto l'obbligo di certe attività, ma incide addirittura sulla libertà personale e su altre libertà fondamentali".

Quella del militare si configura pertanto come una condizione del tutto singolare, perché comporta la sottoposizione di un cittadino all'autorità in modo tanto intenso da coinvolgere, per un periodo di tempo generalmente di non breve durata, la sua stessa vita.

Stando così le cose, se ci si potesse rifare soltanto all'art.23 della cost. Il servizio militare obbligatorio mancherebbe di una legittimazione costituzionale.
In una costituzione dove la libertà personale costituisce un valore sommo; in una costituzione assai attenta alla salvaguardia e alla garanzia delle libertà fondamentali, l'imposizione di un regime di vita come quello costituito dal servizio militare non potrebbe trovare giustificazione.

E invece non è stato così e non è così.

Anzi, come è ben noto, l'obbligatorietà del servizio militare è espressamente prevista da un articolo della costituzione: l'art. 52.

Incongruenza, dunque, della costituzione? La contraddizione che sembra delinearsi è solo apparente e si supera con la considerazione che quel servizio, così anomalo, si impone perché la stessa costituzione lo collega a un dovere, tanto fortemente sottolineato da essere qualificato come sacro e da essere riferito alla patria.
La patria, espressione quanto mai significativa e solenne: non lo stato, l'ordinamento giuridico, la comunità nazionale, la repubblica.

Ma la patria: nozione che trascende il momento giuridico e richiama i padri, il retaggio di un popolo, la terra che dà ai suoi figli alimento spirituale prima che fisico. Sostantivo poco pregiato dai costituenti, in un tempo che faceva immediato seguito ad anni in cui se n'era forse abusato. Ma qui si è avvertita l'esigenza di ricorrervi. E' la patria, che si vuole additare come ciò che tutti hanno il sacro dovere di difendere.

Anche l'aggettivo "sacro" non può non far riflettere: in una costituzione improntata di valori laici, quel dovere -solo quel dovere!- è definito con un termine che lo colora di religiosità.

E' un bene senza confronti quello che l'art.52 della costituzione vuole difeso dai cittadini; è un dovere senza confronti quello che si impone ai cittadini.
E' solo in ragione della relazione che lega un servizio, che si presenta con i caratteri che contraddistinguono il servizio militare, con la necessità di difesa della patria che viene ad essere giustificata la sua imposizione in uno stato di diritto, in uno stato di libertà quale è (forse sarebbe meglio dire: quale dovrebbe essere) il nostro.

E' la preminenza di quel bene, è il prevalere su ogni altra dell'esigenza di salvaguardarlo che spiega e legittima l'obbligo di prestare il servizio militare, se si conviene -ed è difficile non convenirne, solo che si consideri il collegamento tra le due norme, reso palese dall'essere l'una norma immediatamente successiva all'altra, nel contesto unitario dell'art.52- che il dovere di difesa, se pur non si esaurisce nell'obbligo di prestare il servizio militare, certamente trova in questo la sua fondamentale e caratteristica manifestazione.

Solo così trova spiegazione che possa essere imposto un costrittivo regime di vita, in contrasto con la tutela di un valore pure fondamentale, qual è quello della libertà personale.
Ne deriva che, dove non emerga la necessità di difendere la patria, non può trovare posto un servizio obbligatorio come quello militare.
E va anche considerato e valutato con attenzione il termine "difesa": difendere è concetto diverso da aiutare, sostenere, valorizzare. Non si difende se non ciò che corre un pericolo. Si difende ciò che si trova nelle condizioni di poter ricevere offesa. Dove non sia ravvisabile una situazione che si presenti come aperta a una possibilità di offesa, non c'è spazio per la difesa.

E' alla luce di queste rilevazioni e di queste riflessioni che va posto e considerato il problema dell'obiezione di coscienza.
Preliminarmente è da tenere presente che, secondo la costituzione, "il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge".
Ne deriva che non vi è la previsione costituzionale di una sorta di indifettibilità di un servizio caratterizzato in un dato modo e tendenzialmente uguale per tutti.

E' alla legge che la costituzione demanda la disciplina concreta del servizio obbligatorio. A tutto concedere, si può ritenere che una legge non potrebbe sic et simpliciter totalmente abolirlo: che è poi la linea seguita oggi dal legislatore che ha disposto, sia pure dilazionandone nel tempo la realizzazione, la soppressione di massima del servizio di leva. Ma non come regola senza eccezione, giacché lascia sempre aperta una possibilità di reclutamento su base obbligatoria in caso di guerra o di grave crisi internazionale (art.2, lett. F, della legge n.331 del 2000).
Questa attribuzione al legislatore ordinario della potestà di stabilire in concreto la regolamentazione del servizio militare giustifica l'introduzione, per questa o quella categoria di individui -le donne, i preti-, e per questo o quell'individuo -chi ha una statura troppo bassa-, di cause di esenzione dal servizio militare: ovviamente nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità ed eguaglianza.
Per esempio, ben si può giustificare -in una società in cui prevalgano concezioni di una diversità tra i sessi tale da riverberarsi sui comportamenti e le stesse attitudini di chi appartenga all'uno o invece all'altro- la riserva ai soli maschi dell'obbligo di prestare il servizio militare.

Ritenere le donne non adatte al servizio militare può reputarsi giusto o sbagliato, ma è certamente plausibile.

Tuttavia, in una società che si sia evoluta nella direzione dell'affermazione della tendenziale irrilevanza -sul piano giuridico- della diversità tra i sessi, fino al punto di escludere in ogni caso che da quella diversità possono derivare limiti al compimento di certe attività, allo svolgimento di certe funzioni; più specificamente, una volta che si voglia aprire alle donne anche la carriera militare -evidentemente reputando che non vi sia un contrasto tra l'esser donna e il fare il militare-, il non estendere alle donne anche il servizio obbligatorio (ove questo sia previsto) diventa soltanto espressione di un inammissibile privilegio.

Una volta che si convenga -come non può non convenirsi- che spetta alla legge stabilire limiti all'obbligo del servizio militare, ritengo che niente osti -sotto il profilo della legittimità costituzionale- all'introduzione dei motivi di coscienza tra le cause esimenti. Resta nella logica -e nel quadro costituzionale- dell'art. 52 della costituzione il legislatore che abbia ritenuto di dar rilievo alla sussistenza, in un soggetto, di ragioni legate a motivi involgenti la coscienza -cioè la sfera della valutazione morale del proprio agire-, per consentirgli di sottrarsi a quell'obbligo di prestare il servizio militare cui risulterebbe altrimenti assoggettato.

Rispondeva pienamente a un simile modo di considerare e di valutare l'obiezione di coscienza la legge n.77 del 1972, secondo la quale l'obiezione poteva trovare riconoscimento a seguito e sulla base di un'indagine volta "ad accertare la validità dei motivi addotti", da parte di una commissione chiamata a pronunciarsi su "la fondatezza e la legittimità di quelli".
Come si sa, tale legge suscitò ampie critiche da parte di certi ambienti politici, che trovarono un eco anche in taluni cultori del diritto.

Non è il caso di indugiare su tali critiche, non di rado espressione di un'opinione preconcetta piuttosto che di un ragionamento.

Il fatto è che le camere -malgrado la ferma opposizione di un presidente della repubblica, che non si peritò di rinviare ad esse una legge pur approvata a grande maggioranza- fecero proprie le istanze scaturenti da tali critiche, configurando l'obiezione di coscienza come un diritto pieno: pieno nel senso che l'esercizio di esso è frutto di una scelta del tutto libera e incontrollata da parte del suo titolare, senza alcuna possibilità di interferenza e alcun condizionamento da parte delle pubbliche autorità.

Lungi dal riconoscere l'esigenza che l'obiezione di coscienza possa valere solo se risultante a seguito di un rigoroso accertamento che essa nasca "dalle intime concezioni" e sia "davvero esclusivamente basata su motivi di coscienza" -come aveva puntualizzato nel suo messaggio il presidente cossiga-, la legge n.230 del 1998, eliminando ogni misura rivolta ad accertare la corrispondenza tra quanto addotto come motivo della manifestata obiezione e la reale sussistenza di un fatto di coscienza, ha trasformato l'obiezione per motivi di coscienza in "obiezione per dichiarazione di motivi di coscienza".
La disciplina che -secondo l'opinione più diffusa- avrebbe segnato il trionfo dell'obiezione di coscienza, l'ha in realtà tolta di mezzo per sostituirla con la dichiarazione della sussistenza di motivi siffatti.

Che davvero colui che dichiara di obiettare sia mosso da ragioni di coscienza o invece da ragioni affatto diverse, magari meschine e ispirate solo da personale tornaconto è del tutto irrilevante. Ciò che conta è unicamente che dichiari di fare obiezione per motivi di coscienza. La coscienza non c'entra più; non ha più peso ciò che è, ma solamente ciò che si dice.
Essendosi quindi sostituita l'obiezione di coscienza con la dichiarazione dell'obiezione di coscienza, diritto pieno, esercitabile da tutti, si è in pratica raggiunto il risultato paventato da cossiga: quello di far diventare il servizio militare un servizio "meramente facoltativo"; si potrebbe dire, indulgendo all'uso di un vocabolo alla moda, che con la legge n.230 del 1998 il servizio militare di leva è diventato un "optional".
Mi sembra chiaro che non si può parlare di obbligo quando, per sottrarvisi, è sufficiente pronunciare una formula; formula che tutti hanno il diritto di esprimere.
Solo formalmente quindi si può affermare che il servizio militare obbligatorio viene meno in conseguenza della legge n.331 del 2000: per esso le campane a morto avevano già cominciato a suonare con la legge 230 del 1998.

Vengo all'ultimo punto che intendo sia pure brevemente toccare.

Come si sa, fin dal suo nascere l'obiezione di coscienza è stata legata -e collegata- alla prestazione, in sostituzione del servizio militare, di cui l'obiettore viene esentato, di un servizio civile "diverso per natura e autonomo" da quello -dice la legge-, ma al pari di esso -continua la legge- "rispondente al dovere costituzionale di difesa della patria".
Si tratta -come già ho avuto occasione di osservare- di un esempio clamoroso di un'affermazione formulata in sede legislativa, che non trova alcuna rispondenza nella realtà normativa e fattuale.

Dire che il servizio , civile sostitutivo è rispondente al dovere di difesa della patria significa affermare che quel servizio deve risultare tale da poter essere considerato quale valida risposta al dovere di difendere la patria.

Ma una tale affermazione non serve, non aiuta a stabilire come, e con quali caratteri, debba presentarsi un certo servizio (civile) perché si possa riconoscere che quel dovere può con esso stimarsi osservato.
Si potrebbe obiettare che un tale vuoto è colmato dalle indicazioni che si rinvengono nella legge, relativamente ai settori di attività nel cui ambito può essere prestato il servizio civile sostitutivo.

Si tratta di una gamma quanto mai estesa ed eterogenea di attività che possono tutte, se si vuole, essere riguardate come socialmente utili, ma che non si vede come possano essere collegate al dovere di difendere la patria.
L' impegno sociale è certo ottima cosa (soprattutto se prestato volontariamente) : ma, tanto per fare qualche esempio, non vedo davvero che si possa considerare il fare l'aiuto bibliotecario in un dipartimento universitario, o l'aiutare dei disabili o degli infermi, come attuazione del dovere di difendere la patria.

La deduzione inevitabile di un tale modo di vedere le cose è che tutto il sistema del servizio civile sostitutivo si basa su una colossale mistificazione.
Riprendendo quanto prima sostenuto in riguardo al concetto di difesa (difesa della patria), si impone, a mio avviso, la conclusione che deve ritenersi concettualmente priva di fondamento e di giustificazione una qualunque previsione di un servizio civile in sostituzione di quello militare. Ciò in quanto la configurabilità di un servizio civile che possa risultare -al pari di quello militare- finalizzato alla difesa della patria è tanto ardua da rasentare l'impossibilità.

Ne segue l'affermazione che il servizio militare obbligatorio, per gli aspetti che lo caratterizzano e per gli scopi cui risulta preordinato, si configura come non suscettibile di essere sostituito da altri tipi di servizi, per l'impossibilità di individuarne più d'uno o anche uno soltanto, tali da potersi di quello ritenere equivalenti: il servizio militare è un unicum, che si legittima solamente perché una precisa disposizione costituzionale lo prevede.
Ma non v'è posto per equivalenti sostitutivi.

Ne viene pertanto che l'imporre ad un soggetto, cui si sia riconosciuto il diritto di fare obiezione di coscienza, di scegliere uno dei servizi civili indicati dalla legge per potersi sottrarre al servizio militare non si legittima sotto alcun profilo: una volta infatti che si convenga che quei servizi civili non sono collegabili al dovere di difendere la patria, la loro imposizione appare priva di fondamento costituzionale. Spetta alla legge stabilire se e in che limiti sia opportuno esentare chi fa obiezione di coscienza dal servizio militare: ma tale esenzione non può essere compensata con l'imposizione di un servizio civile.

So bene che una simile tesi, ha poco seguito.

Addirittura risulta per contro sostenuta in dottrina un'opinione radicalmente opposta, secondo la quale l'obbligo (di prestare un servizio civile alternativo) costituirebbe "requisito strutturale" dell'istituto dell'obiezione di coscienza.
E' una concezione che ritengo possa essere validamente contrastata. Ma non intendo oggi indugiare su questo. Do anzi per valida, in via di ipotesi, la sequenza: obiezione di coscienza-servizio civile sostitutivo, per introdurre un'ultima considerazione.

Posto che non v'è dubbio sulla relazione tra obiezione di coscienza e servizio militare obbligatorio, nel senso che quella presuppone questo, non vedo come si possa contestare la conclusione che, venuto meno il servizio obbligatorio, cade la ragion d'essere dell'obiezione di coscienza e quindi anche i servizi civili alternativi.
E' una conclusione che ha fatto -e fa- storcere il naso a molti che reputano necessario il mantenimento in un modo o in un altro del servizio civile, senza il quale -si dice- molte iniziative non potrebbero vivere.
E' una pretesa la cui illiberalità mi sembra evidente, e che ritengo del tutto priva di fondamento.
Dove non c'è la patria da difendere, la libertà individuale è un valore che non può essere mortificato pur in nome di esigenze di utilità sociale.
I lavori utili si realizzano pagando chi li svolge, non imponendo ai giovani un lavoro coatto.
E se vi sono esigenze sociali che si ritengono degne di essere soddisfatte, anche se i soggetti che organizzano le attività rivolte a esaudirle non sono in grado di rimunerare chi lavora in vista di un tale risultato, la pubblica amministrazione ha in mano la leva fiscale per procurarsi il danaro occorrente alla bisogna.

In uno stato liberale, degno di questo nome, quando lo esiga la patria poteva -e può- esserci posto per il servizio militare obbligatorio; non c'è posto per un obbligatorio servizio civile.



 
Clicca sull'icona per scaricare la versione integrale