Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
I "reati contro il servizio militare" e i "reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità" delineati nel codice penale russo del 1997 :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
I "reati contro il servizio militare" e i "reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità" delineati nel codice penale russo del 1997
Conferenza

Intervento al
CONVEGNO DI STUDI GIURIDICI
PADOVA, 30 NOVEMBRE 2000

Diritto e Forze armate. Nuovi Impegni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario.
Regione Militare Nord.

Testi provvisori; trascrizioni non ufficiali.
Tutti gli interventi sono leggibili e scaricabili cliccando qui.

Si ringrazia Silvio Riondato (www.riondato.com) per la disponibilità.

Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2000

 
Sommario

Il nuovo codice penale russo, approvato nel 1996 ed entrato in vigore il 1° gennaio del 1997 , si pone (né poteva avvenire diversamente) in una logica di palese discontinuità rispetto al modello anteriore, rappresentato dalle Basi di Legislazione penale dell'U.R.S.S., risalenti al 1958, ed al precedente codice russo del 1960.

 
Indice dei contenuti
 
Considerazioni generali sul nuovo codice penale russo del 1997.
La normativa penale militare contenuta in detto codice.
Un tentativo di analisi schematica dei reati contro il servizio militare delineati dal codice penale russo.
I "reati contro gli obblighi militari" disciplinati dal codice penale sloveno.
Analisi dei "reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità" delineati nel codice penale russo e dei "reati contro l'umanità e contro il diritto internazionale" previsti dal codice penale sloveno.
 
Abstract
 

Considerazioni generali sul nuovo codice penale russo del 1997.

Il nuovo codice penale russo, approvato nel 1996 ed entrato in vigore il 1° gennaio del 1997 , si pone (né poteva avvenire diversamente) in una logica di palese discontinuità rispetto al modello anteriore, rappresentato dalle Basi di Legislazione penale dell'U.R.S.S., risalenti al 1958, ed al precedente codice russo del 1960.

L'attuale complesso normativo non costituisce tuttavia il frutto di una mutazione improvvisa, connessa al radicale sovvertimento politico dovuto all'abbandono del precedente modello federale sovietico, ma rappresenta invece il maturo esito di un'evoluzione che parte da lontano, e che aveva trovato negli ultimi anni il suo punto di riferimento "ideologico" nella nuova Costituzione del 1993 . E' dunque pienamente corretta la sottolineatura di chi rileva che esso " ha radici in momenti anteriori a quello che convenzionalmente è stato assunto come il momento di frattura tra fase sovietica e fase post-sovietica " .

Basterebbe osservare, sotto questo aspetto, come già antecedentemente a tale momento di "frattura" fosse stata avvertita sempre più imperiosamente la necessità di un'imponente riforma dell'intero sistema giuridico russo .
In effetti appare opportuno fare riferimento al riguardo alle cosiddette "Basi di legislazione penale dell'URSS e delle Repubbliche federate", adottate nel 1991 - avendo peraltro cura di precisare che trattasi di un'opera che non ha mai trovato concreta applicazione, a causa dei successivi eventi politici - : detta normativa, avente come finalità quella di sostituire le precedenti "Basi di legislazione" del 1958, avrebbe dovuto entrare in vigore il primo luglio 1992 e dar vita ad una nuova parte generale del diritto penale sovietico, con una valenza vincolante rispetto a tutte le varie Repubbliche dell'Unione.

Simile progetto legislativo, seppur superato ancor prima di aver visto concretamente la luce, in conseguenza del crollo del regime sovietico , testimonia con chiarezza come, già negli ultimi anni di vita dell'URSS, risultasse evidente l'esigenza di un mutamento nella legislazione afferente al settore penale.

Bisogna peraltro al contempo riconoscere con obiettività che la valenza del nuovo codice penale russo non risulterebbe adeguatamente focalizzata qualora ci si limitasse ad inserire tale opera nell'ambito di un più generale movimento di ricodificazione che ha interessato o sta interessando, in questi ultimi anni, moltissimi altri Paesi europei.

Nel caso in esame - e le stesse considerazioni potrebbero essere ripetute per una serie di altri interventi legislativi intervenuti in Russia, quali in particolare la legge costituzionale federale sul sistema giudiziario ed il codice di esecuzione penale - non si può infatti negare che il cambiamento normativo sia strettamente, indissolubilmente legato all'avvenuto mutamento del "clima"politico, e rappresenti conseguentemente l'espressione ed il prodotto di un diverso contesto ideologico e culturale, il segno ulteriore di un'assoluta cesura rispetto al passato, poi confermata da una serie di successive riforme, ed in particolare dalla Legge Federale Costituzionale promulgata nel giugno del 1999 .

Basti osservare, per quanto riguarda il codice penale, che proprio - e solo - alla luce di tale mutamento può essere immediatamente compresa la ragione dell'intervenuta soppressione, ad esempio, delle previsioni incriminatrici volte a punire l' " esercizio dell'attività di imprenditore privato e di mediazione commerciale " (tale era infatti il disposto dell'art. 153 c.p. RSFSR) nonché l' " incetta e rivendita di oggetti a fini di lucro " (come stabiliva invece l'art. 162 c.p. RSFSR) , ed il perché della contestuale introduzione, in netta antitesi rispetto a questa logica antecedente, di tutta una serie di norme volte a sanzionare comportamenti rivolti contro la sfera della libera attività economica.

La normativa penale militare contenuta in detto codice.

Il contesto afferente al diritto penale militare ha risentito meno di altri settori - si pensi all'ambito dei reati contro l'economia o contro la libertà dell'individuo - dell'avvenuto mutamento politico e culturale.
Al contempo, bisogna ricordare come il codice del 1997, giustamente definito come un corpus novum volto tuttavia a coniugare il modernismo con le tradizioni antecedenti , non abbia rinnegato il passato per quanto concerne la conservazione dell'impostazione fedele al principio dell' "integralità", volta cioè ad inglobare nel codice l' insieme della normativa penalistica, evitando così, a differenza di quanto spesso avviene in altri Paesi, il proliferare di legislazioni "speciali", tra cui risulta talora ricompresa quella afferente al settore penale militare, laddove al contrario il codice penale russo si presenta come un sistema assolutamente unitario .
Parimenti appare emblematica la perdurante fedeltà anche da parte del nuovo codice, sia pur all'esito di profonde controversie e di un acceso dibattito , al canone classico della dottrina penalistica russa che, nel tratteggiare gli elementi connotativi del reato, tende a ritenere necessaria l'individuazione sia di un elemento formale normativo, sia di un elemento materiale, rappresentato dalla pericolosità sociale, e consistente " nell'attitudine dell'azione contemplata dalla legge penale a provocare un danno significativo agli oggetti (interessi) tutelati dalla legge penale " .
Questo dato è estremamente rilevante, dovendosi osservare come in tal modo non abbiano ragione di essere buona parte delle perplessità che ad esempio circondano, in relazione al diritto penale militare italiano, talune previsioni incriminatrici riferite a condotte apparentemente prive di un effettivo disvalore.
Di non minore interesse appare l'impostazione (che risulta invece innovativa per il diritto penale russo, ed interessa tutti i reati, ivi compresi quelli militari), tendente ad operare una distinzione degli illeciti secondo schemi diversi da quelli "tradizionali" (e dunque divergenti sia dalla contrapposizione tra contravvenzioni e delitti, accolta ad esempio nel sistema italiano, sia dalla tripartizione francese fra crimes, délits e contraventions ).
L'attuale codice penale russo, se da un lato continua a configurare con un termine unico il reato, che è sempre e comunque prestuplienie, d'altro canto delinea invece una quadripartizione nell'ambito delle condotte antidoverose penalmente sanzionate, distinguendole in: reati di modesta gravità, di media gravità, gravi e gravissimi.
Si rivela poi molto importante, con speciale riferimento al settore oggetto della nostra specifica disamina, l'espressa previsione dei casi in cui può operare quale scriminante la circostanza rappresentata dal fatto che una condotta, configurante altrimenti un'ipotesi di reato, sia stata posta in essere in esecuzione di un ordine o di una disposizione. Perché possa ravvisarsi la sussistenza di tale scriminante occorre che l'ordine o la disposizione siano vincolanti per il sottoposto, e risultino legittimi sia nella forma che nel contenuto .
Va infine ricordato che il codice penale russo, nell'occuparsi dei reati militari, perviene in relazione ad essi alla creazione di due specifiche tipologie di pene, irrogabili esclusivamente ai militari, e rappresentate rispettivamente dalla "restrizione nel servizio militare" e dalla "assegnazione ad una compagnia militare di disciplina".


Un tentativo di analisi schematica dei reati contro il servizio militare delineati dal codice penale russo.

Il codice penale russo disciplina, alla sua Sezione undicesima, i "Reati contro il servizio militare".Trattasi di poco più di venti articoli, in quanto tale Sezione ricomprende le norme che vanno dall'art. 331 all'art. 352.
L'art. 331, avente come rubrica. "Nozione di reato contro il servizio militare", chiarisce che devono essere considerati reati contro il servizio militare quelli previsti dal Capo XXXIII del codice, in quanto confliggenti con le disposizioni volte a disciplinare il regolare svolgimento del servizio militare, e purchè risultino commessi da militari che svolgano il servizio, di leva o per ingaggio, nelle Forze Armate della Federazione Russa, nonché in altre Forze o formazioni militari, o dai cittadini appartenenti alla riserva, durante l'addestramento militare.
Venendo all'esame delle varie figure incriminatrici, si può notare come, pur essendo stata ricalcata in larga parte la precedente configurazione del codice sovietico, sia comunque avvertibile anche in questo settore la presenza di non pochi mutamenti. Risulta in particolare eliminata la specifica figura di reato rappresentata dall'abuso e dall'eccesso di potere da parte di un militare.
La prima ipotesi di illecito ricompresa nel capo XXXIII della Sezione XI del codice è quella disciplinata dall'art. 332 (disobbedienza ad un ordine). Appare interessante osservare - dovendosi al riguardo nuovamente richiamare le precedenti considerazioni attinenti ai dettami tradizionali del diritto russo in ordine alla necessaria pericolosità sociale del reato ed alla sua offensività - che dal dettato letterale della norma emerge chiaramente come risulti incriminata non già qualunque forma di mancata obbedienza ad un ordine, ma solo la disobbedienza che " abbia provocato un danno rilevante agli interessi del servizio ".
Non ci soffermeremo nella disamina dei successivi artt. 333 (resistenza ad un superiore o costrizione di questo a violare gli obblighi del servizio militare), 334 (atti di violenza nei confronti di un superiore) - osservando tuttavia al riguardo che le percosse o l'impiego di altre violenze nei confronti del superiore appaiono sanzionate unicamente qualora siano commesse durante l'adempimento degli obblighi del servizio militare o in relazione all'adempimento di tali obblighi -, 335 (violazione delle norme regolamentari sui vicendevoli rapporti tra militari in assenza di relazioni gerarchiche tra essi), 336 (ingiuria ad un militare) - rammentando comunque che anche in tal caso, ai sensi del primo e del secondo comma di quest'ultima norma, l'ingiuria ad un commilitone da parte di un altro militare, così come l'ingiuria ad un superiore ad opera di un sottoposto o l'ingiuria ad un sottoposto arrecata da un superiore, viene punita solo se è stata commessa " durante l'adempimento o in relazione all'adempimento degli obblighi del servizio militare ".
Poiché uno degli scopi di questa breve analisi è quello di evidenziare possibili spunti di raffronto con le corrispondenti fattispecie incriminatrici contenute nel nostro codice penale militare, appare opportuno occuparci invece con maggiore ampiezza del successivo art. 337 (allontanamento arbitrario dal reparto o dal luogo di servizio ). Detta norma ingloba sia il nostro reato di allontanamento illecito, sia buona parte delle ipotesi rientranti nel delitto di diserzione, di cui all'art. 148 c.p.m.p., od in quello di mancanza alla chiamata.
Risulta estremamente significativa la diversificazione operata dal legislatore russo a seconda della differente durata dell'assenza, e che si traduce in una conseguente graduazione sanzionatoria. Il codice del 1997 distingue infatti l'" allontanamento arbitrario dal reparto o dal luogo di servizio come pure la mancata presentazione per tempo in servizio senza giustificate ragioni in caso di libera uscita, di assegnazione, di trasferimento, di missione " della durata superiore alle quarantotto ore ma non ai dieci giorni (prevista dal primo comma dell'art.337 ), rispetto alle analoghe forme di assenza o di mancata presentazione " della durata superiore a dieci giorni ma non ad un mese " (delineate dal terzo comma), nonché alle corrispondenti ipotesi " della durata superiore ad un mese ", sanzionate dal successivo quarto comma.
Abbiamo affermato che l'art. 337 ricomprende anche ipotesi che, nel nostro sistema penale militare, danno vita ai reati di diserzione e di mancanza alla chiamata. Non deve infatti indurre in errore la rubrica dell'art. 338 (diserzione). In realtà, nell'art. 338 viene delineata solo una particolare figura di diserzione (come pure di mancanza alla chiamata, parimenti sanzionata da tale norma).
Il legislatore russo infatti prende in esame la specifica finalità perseguita da chi si sia reso responsabile di un episodio di assenza dal reparto, e ritiene configurabile l'ipotesi di cui all'art. 338 unicamente qualora lo scopo sia quello di sottrarsi, in maniera più o meno definitiva, agli obblighi del servizio militare. In caso contrario trova dunque applicazione il precedente art. 337.
E' poi doveroso osservare come l'art. 337 preveda una speciale forma di esenzione dalla responsabilità penale, di cui può fruire il militare che abbia commesso per la prima volta un episodio di allontanamento arbitrario dal reparto o di mancata presentazione in servizio, purchè la sua condotta rappresenti " la conseguenza del concorso di gravi circostanze ". Analoga statuizione è contenuta nell' art. 338, con riferimento al reato di "diserzione"(da intendere peraltro nella particolare accezione da noi precedentemente delineata).
Il successivo art. 339 ricomprende sia l'ipotesi di simulazione di reato che quella di procurata infermità. Infatti ai sensi del primo comma di tale norma risulta punita, con la restrizione nel corso del servizio militare fino a un anno o con l'arresto fino a sei mesi o con la collocazione in unità militari di disciplina fino a un anno, " la sottrazione del militare all'adempimento degli obblighi del servizio militare simulando una malattia o cagionandosi lesioni (autolesionismo) o falsificando documenti o usando altro inganno ". Il secondo comma dell'art. 339 sanziona più gravemente, e cioè con la privazione della libertà fino a sette anni, " la stessa azione, commessa allo scopo di sottrarsi totalmente agli obblighi del servizio militare ".
Sempre in un'ottica di raffronto col nostro sistema normativo, non può non sottolinearsi la diversa impostazione accolta dall'art. 342 del codice russo rispetto a quella risultante dall'art. 118 c.p.m.p. Mentre, come noto, il nostro art. 118 incrimina "comunque" il militare che, essendo di sentinella , vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, a prescindere dalle conseguenze di tale comportamento (prevedendo come causa di aggravamento del reato la circostanza che dal fatto sia derivato un grave danno), al contrario l'art. 342 del codice penale russo sanziona " la violazione delle norme regolamentari relative al servizio di sentinella (vedetta) da parte di chi si trovava in servizio di sentinella (vedetta) " solo qualora tale azione " abbia provocato un danno agli oggetti sorvegliati dalla sentinella (vedetta) " o " abbia causato gravi conseguenze ".
Il terzo comma dell'art. 342 punisce a sua volta " la violazione delle norme regolamentari relative al servizio di sentinella (vedetta) a seguito di un atteggiamento negligente o poco coscienzioso nei confronti del servizio, che abbia causato gravi conseguenze ".
La stessa attenzione, volta ad evitare l'incriminazione di condotte prive di un' effettiva carica di offensività, caratterizza anche il successivo art. 343, in base al quale la violazione delle norme di servizio da parte del componente di un reparto militare addetto alla tutela dell'ordine pubblico ed alla salvaguardia della sicurezza pubblica costituisce un illecito penale " qualora tale azione abbia causato un danno ai diritti ed ai legittimi interessi dei cittadini ".
Appare infine utile raffrontare l'art. 345 (abbandono di nave militare in pericolo) col nostro art. 112 c.p.m.p. (violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo) . Va in primo luogo osservato come il codice russo riduca l'ambito dell'incriminazione, escludendo dalla sua previsione non solo la figura del comandante di posto (inserita invece nell'art. 112 c.p.m.p., sia pur con non poche perplessità, come emerge dall'analisi dei lavori preparatori al nostro codice del 1941), ma anche quella del comandante di aeromobile.
Bisogna poi sottolineare che, rispetto alla soluzione formalistica accolta dal nostro codice, volta ad esigere che il comandante debba comunque essere l'ultimo ad abbandonare il mezzo, appare sicuramente preferibile quella accolta dal codice penale russo, ed in base alla quale viene incriminato il comandante che abbia abbandonato una nave militare in pericolo senza avere " ottemperato sino alla fine ai propri doveri di servizio ".
L'art. 346, riunendo in un'unica fattispecie ciò che nel nostro codice costituisce invece oggetto di una pluralità di norme penalistiche, sanziona invece " la distruzione o il danneggiamento dolosi di armi, munizioni o oggetti dell'equipaggiamento militare ". Il successivo art. 347, nel punire la distruzione od il danneggiamento colposi di beni militari, limita l'incriminazione della condotta al fatto che essa abbia " cagionato gravi conseguenze ". Parimenti nell'art. 349 la violazione delle norme sull'impiego di armi, munizioni, materiali radioattivi, esplosivi viene sanzionata unicamente " qualora ciò abbia provocato per colpa un danno grave o di media gravità alla salute umana, la distruzione di attrezzature militari o altre gravi conseguenze " (prevedendosi poi, quale causa di aggravamento della pena, l'ipotesi in cui detto illecito abbia causato la morte di una o più persone).
Analogamente in base al disposto dell'art. 350 la trasgressione alle norme concernenti la guida o l'impiego di macchine da combattimento, speciali o da trasporto dà vita ad un illecito penale solo laddove " abbia provocato per colpa un danno grave o di media gravità alla salute umana ".

I "reati contro gli obblighi militari" disciplinati dal codice penale sloveno.

Il codice penale sloveno, entrato in vigore, al pari del corrispondente codice di procedura penale, nel gennaio del 1995 , delinea, al suo capo XXVII (artt. 273-284) i "reati contro gli obblighi militari", ed, al successivo Capo XXXIV (artt. 363-372) i "reati contro la capacità difensiva dello Stato" .
Si è dunque in presenza, così come già abbiamo avuto modo di notare in relazione al codice russo, di una serie ridotta di norme, volte ad occuparsi delle più tipiche fattispecie afferenti al settore militare.
Un altro elemento di correlazione è dato dal fatto che anche nell'ambito di tale codice appare evidente la volontà di limitare l'ambito di incriminazione, per quanto concerne le violazioni ai doveri militari, ai casi in cui appare particolarmente marcato il disvalore giuridico della condotta posta in essere. Già con riferimento al primo articolo del capo XXVII, e cioè all'art. 273 (disobbedienza e rifiuto di obbedienza ) è possibile notare come, a differenza della configurazione accolta dal nostro art. 173 c.p.m.p., non sia punito ogni rifiuto, omissione o ritardo ad adempiere ad un ordine, attinente al servizio od alla disciplina, intimato da un superiore. L'art. 273 del codice penale sloveno incrimina invece la mancata esecuzione di un ordine attinente al servizio, impartito da un superiore, o il rifiuto di obbedienza a detto ordine, unicamente qualora detto comportamento metta " in pericolo la vita delle persone o un patrimonio, il cui valore sia di grande entità ".
Si può forse notare, in senso critico, che una simile eccessiva compressione dell'area penalmente tutelata rischia di pregiudicare l'esigenza di coesione delle Forze Armate, che risulta compromessa da atteggiamenti "ribellistici" al suo interno.
Va poi osservato come il codice penale sloveno incrimini soltanto la disobbedienza ad un ordine attinente al servizio, e non anche ad un comando relativo alla disciplina. Peraltro anche una parte della dottrina italiana più recente ha sottolineato che ha senso parlare di tutela della disciplina solo in quanto essa risulti a sua volta strumentale al servizio . Le conclusioni a cui è giunto sul punto il codice penale sloveno sembrano in effetti rappresentare la concreta traduzione, sul piano normativo, di tali riflessioni dottrinali.
Interessante appare poi la disciplina del reato di diserzione. L'incriminazione per tale reato, ai sensi dell'art. 277, scatta soltanto qualora il militare abbandoni arbitrariamente " la propria unità o il proprio servizio per più di dieci giorni ". L'art. 277 del codice penale sloveno configura inoltre un'ipotesi che potrebbe sotto alcuni aspetti essere raffrontata a quella emergente dal nostro art. 149 c.p.m.p. (casi di diserzione immediata).
Infatti il primo comma dell'art. 277 punisce con la pena pecuniaria o con la pena detentiva fino a un anno, a prescindere dalla durata dell'assenza, il militare che si allontana " durante lo svolgimento di un incarico importante o mentre l'unità è in stato di allerta ". La stesa sanzione viene irrogata, in base al disposto del secondo comma dell'art. 277, " al militare che, trovandosi legittimamente assente dall'unità o dal servizio e venendo a conoscenza delle circostanze di cui al precedente comma, arbitrariamente non fa ritorno ".
Per quanto infine concerne l'art. 279 (violazione di disposizioni relative a servizi di guardia ) dobbiamo ribadire, riprendendo alcune delle considerazioni già sviluppate con riferimento all'art. 273, come la giusta preoccupazione di evitare la previsione di incriminazioni per fatti privi di ogni reale offensività si traduca peraltro in un'impostazione eccessivamente radicale che finisce col minare la tutela di alcuni peculiari interessi militari. Rispetto all'art. 120 c.p.m.p. (abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio ) l'ambito preso in esame dall'art. 279 del codice penale sloveno risulta enormemente più limitato. Infatti in base a tale ultima norma " il militare che agisce in contrasto con le disposizioni relative ai servizi di guardia, di ronda, di piantone, o con le disposizioni relative a qualsiasi altro servizio destinato al mantenimento della sicurezza in una unità, in un comando o in un istituto militare o alla difesa militare di obiettivi e territori " viene punito solo qualora con tale condotta abbia messo " in pericolo la vita delle persone o un patrimonio, il cui valore sia di grande entità ".
Tale condizione, rappresentata dall'aver messo in pericolo la vita delle persone od un patrimonio di grande entità, è richiesta anche dai successivi artt. 280 (omessa attuazione dei provvedimenti relativi alla sicurezza di persone e di cose in una unità militare ) e 281 (omessa osservanza di misure di sicurezza durante le esercitazioni militari).
Concludiamo questa schematica trattazione dei reati militari contenuti nel Capo XXVII del codice penale sloveno osservando come anche detto codice disciplini l'ipotesi in cui un fatto costituente reato viene commesso per ordine di un superiore. L'art. 283 esclude la punibilità del subordinato che abbia eseguito un simile ordine, purchè l'ordine stesso risulti attinente agli obblighi militari. Tale esclusione viene peraltro meno se si tratta di un crimine di guerra o di un altro grave reato, o comunque qualora il subordinato sia consapevole del fatto che l'esecuzione dell'ordine comporta la commissione di un reato.
Venendo ora alle incriminazioni contenute nel Capo XXXIV (Reati contro la capacità difensiva dello Stato), dobbiamo osservare come il primo articolo di tale Capo, e cioè l'art. 363 (Renitenza agli obblighi di leva), corrisponda, almeno in parte, al nostro reato di mancanza alla chiamata. Infatti ai sensi di tale norma viene punito chi non si presenta per il servizio militare, chi espatria o rimane all'estero allo scopo di sottrarsi agli obblighi militari, nonché chi si nasconde " al fine di sottrarsi alla leva, alla ferma di leva, ad una esercitazione militare o a un altro obbligo connesso alla difesa, pur essendo stato chiamato con precetto personale o con una chiamata generale".
Il successivo art. 364 (renitenza agli obblighi di difesa mediante raggiri ) si occupa di due distinte fattispecie delittuose, conglobando sia le ipotesi di procurata infermità che quelle di simulazione di infermità, disciplinate invece separatamente dal nostro codice penale militare, agli artt. 157-161. Il primo comma dell' art. 364 irroga la pena detentiva fino a tre anni nei confronti di " chi, allo scopo di sottrarsi al servizio militare o ad un altro obbligo connesso alla difesa, simula un'infermità, usa un documento falso o induce in errore in altro modo il competente organo e si fa dichiarare da questo inabile a prestare il servizio militare o ad assolvere all'obbligo militare "; il secondo comma di detto articolo prevede l'inflizione della stessa pena " a chi, allo scopo di sottrarsi al servizio o all'obbligo di cui al precedente comma o di farsi assegnare ad un servizio o ad un obbligo più lievi, si procura volontariamente lesioni o si rende inabile in altro modo, oppure consente ad altri di renderlo inabile ".
Va notato come, mentre ai sensi del nostro art. 159 c.p.m.p. per la sussistenza del reato di simulazione di infermità è sufficiente che la condotta posta in essere appaia atta ad indurre in errore i superiori od altra Autorità militare, nel codice penale sloveno si richiede non solo l'effettiva induzione in errore dell'Autorità militare, ma anche la conseguente dichiarazioni di inabilità alla prestazione od all'assolvimento del servizio militare.
Alcuni dei successivi articoli contenuti nel Capo XXXIV del codice penale sloveno trovano il proprio esclusivo ambito di applicazione nel tempo di guerra. E' questo il caso dell'art. 370 (servizio nelle fila del nemico ) e dell'art. 372 (collaborazione con il nemico).
In relazione all'art. 371 (reclutamento per conto di forze armate straniere), può osservarsi che mentre il primo comma della norma delinea la fattispecie incriminatrice con riferimento al tempo di pace, il comma successivo prevede un sensibile aggravamento di pena laddove la condotta sia posta in essere in tempo di guerra o comunque in occasione di " uno scontro armato contro la Repubblica di Slovenia o i suoi alleati ".

Analisi dei "reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità" delineati nel codice penale russo e dei "reati contro l'umanità e contro il diritto internazionale" previsti dal codice penale sloveno.

Il codice penale russo delinea proprio nella sua parte finale, e cioè al Capo XXXIV della Sezione XII, l'incriminazione dei reati contro la pace e contro la sicurezza dell'umanità.
Particolarmente significativo appare l'art. 353 (programmazione, preparazione, causazione o conduzione di una guerra d'aggressione), con cui, sviluppandosi le indicazioni contenute in varie Convenzioni internazionali - a partire dal Patto di Parigi del 27 agosto 1928 (meglio noto come Patto Briand-Kellog), che per la prima volta sancì l'illiceità dell'uso della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali nonché come strumento di politica nazionale di aggressione ad altri popoli - vengono incriminate le condotte finalizzate alla conduzione di una guerra d'aggressione. Nell'ambito dello stesso contesto s'inserisce il successivo art. 354, che punisce i pubblici incitamenti alla guerra d'aggressione.
L'art. 356, direttamente ricollegabile alle prescrizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra, incrimina " il comportamento crudele verso i prigionieri di guerra o la popolazione civile, la deportazione della popolazione civile, il saccheggio dei beni nazionali nei territori occupati, l'utilizzo in un conflitto armato di mezzi e metodi vietati da un trattato internazionale della Federazione Russa ".
L'assoluta modernità del codice russo emerge nitidamente qualora si consideri come, accanto all'incriminazione del delitto di genocidio, contenuta all'art. 357, con cui vengono sanzionate " le azioni dirette all'annientamento totale o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso tramite lo sterminio dei componenti di tale gruppo, la causazione di un danno grave alla loro salute, l'impedimento violento delle nascite, la consegna coatta dei bambini, l'esodo forzato o la creazione di altre condizioni di vita dirette all'annientamento fisico dei membri di tale gruppo ", sia previsto, a differenza delle codificazioni di molti altri Paesi, un crimine che, purtroppo, sta diventando di sempre maggiore attualità, e cioè l'attività diretta alla distruzione delle risorse della flora e della fauna. L'art. 358 (ecocidio) incrimina infatti " la distruzione di massa del mondo vegetale o animale, l'avvelenamento dell'atmosfera o delle risorse idriche ed anche il compimento di altre azioni atte a provocare una catastrofe ecologica ".
La stessa attenzione verso queste tematiche, nel segno di una concreta traduzione degli impegni assunti nell'ambito delle varie Convenzioni internazionali, è presente nel codice penale sloveno.
Al riguardo è stato autorevolmente osservato che esso ipotizza quasi tutti i reati previsti dal diritto internazionale, potendo addirittura parlarsi sotto questo aspetto di " una vera e propria codificazione all'interno del codice " .
Appare illuminante una sia pur sommaria descrizione delle incriminazioni contenute nel Capo XXXV. Il primo articolo di detto Capo, l'art. 373, incrimina il delitto di genocidio. A tale norma fa seguito l'art. 374, volto a sanzionare i crimini di guerra contro la popolazione civile. L'art. 375 punisce a sua volta i crimini di guerra contro feriti e malati, mentre l'art. 376 punisce quelli perpetrati contro i prigionieri di guerra.

Il codice sloveno si sforza anche di proteggere, mediante la comminatoria di pesanti sanzioni penali, i beni culturali e storici ed i beni naturali contro le distruzioni operate dalla guerra. L'art. 384 punisce infatti con la pena detentiva da uno a dieci anni " chi, violando le norme del diritto internazionale, durante una guerra o uno scontro armato, distrugge monumenti culturali o storici, edifici o istituti destinati alla scienza, all'arte, all'istruzione o a scopi umanitari oppure monumenti naturali o altre risorse naturali protette ". Si applica peraltro la pena detentiva non inferiore a tre anni qualora risulti distrutto " un obiettivo chiaramente riconoscibile, sottoposto a protezione speciale dal diritto internazionale quale eredità culturale o spirituale della nazione oppure quale monumento naturale".

 
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