Il riconoscimento ufficiale dell'attività Società di soccorso doveva avvenire mediante la conclusione di un trattato internazionale: il governo svizzero offrii il proprio appoggio all'iniziativa convocando, l'8 agosto 1964, una Conferenza diplomatica alla quale partecipano i rappresentanti di 12 governi, compresi gli Stati Uniti, unica Potenza non europea rappresentata: si conclude con un documento, composto da dieci articoli, che garantisce neutralità e protezione alle ambulanze e agli ospedali militari, al personale delle équipes sanitarie e al materiale utilizzato. La protezione viene estesa anche alla popolazione civile che si adoperi per i soccorsi ai feriti.
La croce rossa su sfondo bianco viene adottata quale simbolo di protezione e neutralità riconosciuto a livello internazionale. L'emblema, privo di significato religioso, è scelto invertendo i colori federali della bandiera svizzera, in omaggio al paese ospitante.
Viene stabilita, inoltre, la regola fondamentale secondo la quale "i militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano".
La prima Convenzione di Ginevra del 1864 dettando norme atte, per quanto possibile, a rendere meno crudele la guerra e riconoscendo la dignità della persona umana e la neutralità del ferito di guerra, costituisce un passo decisivo nella storia del Diritto Internazionale Umanitario.
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1. INTRODUZIONE
Durante la Conferenza di Ginevra del 1864 scaturì la Prima Convenzione Internazionale.
La sua convocazione trova le proprie radici nella cruenta battaglia combattuta sulle colline di Solferino, località lombarda a sud del lago Garda. Il 24 giugno 1859 le truppe franco-piemontesi comandate da Napoleone III e Vittorio Emanuele II ebbero la meglio su quelle austriache al comando del giovane imperatore Francesco Giuseppe I: nello spazio di poche ore, dalle sei del mattino al primo pomeriggio, restarono sul campo 6.000 morti e 9.000 feriti.
L?impressione di quella battaglia deve essere stata assai forte sugli stessi protagonisti: il troppo alto contributo di sangue versato dai francesi alla causa nazionale italiana in quel giorno è infatti uno dei motivi, accanto ad altri di natura politica, che convinsero Napoleone III, pur vittorioso, a sottoscrivere l?armistizio con l?Austria; dal canto suo Francesco Giuseppe, che aveva perso un quarto dei propri soldati, deve aver conservato vivo nella memoria l?immagine di quella carneficina se nel 1914, ormai anziano imperatore, nell?imminenza della Prima guerra mondiale, metteva in guardia i suoi generali, ansiosi di gettarsi nella mischia, ricordando loro che, troppo giovani, non potevano conoscere il vero volto della guerra, quello che lui aveva incontrato a Solferino.
Ma ciò che più conta ai fini della nostra storia sta il fatto che il lamento dei feriti disseminati lungo le strade la sera della battaglia del 24 giugno, per soccorrere i quali erano in azione solo sei medici, si stampò nella mente di un testimone occasionale, il ginevrino, Jean-Henry Dunant che da quell?esperienza derivò un impegno umanitario definitivo e che gli fu riconosciuto con l?attribuzione del primo premio Nobel per la pace nel 1901.
Nel 1862 egli pubblicò «Un souvenir de Solferino», un libro nel quale, oltre a descrivere gli orrori della battaglia e le sue conseguente devastanti sul corpo dei soldati, indicava quale soluzione la costituzione di un corpo specializzato per la cura dei feriti in guerra.
Sull?onda dell?impatto emotivo suscitato sull?opinione pubblica, furono accelerati i tempi per la convocazione della prima Conferenza internazionale a Ginevra, dove il 22 agosto 1864 fu firmata la Convenzione sul miglioramento delle condizioni dei feriti in guerra.
È questa la data e l?atto di nascita della Croce Rossa Internazionale.
[Giorgio De Vecchi, Breve storia del diritto internazionale umanitario , Parte prima: dalle prime dichiarazioni internazionali alla Società delle Nazioni.
Testo pubblicato in I viaggi di Erodoto, n. 43/44 ]
2. CONVENZIONE DI GINEVRA 1964
Art. 1 - Le ambulanze e gli ospedali militari saranno riconosciuti neutrali, e, come tali, protetti e rispettati dai belligeranti, durante tutto il tempo in cui si troveranno dei malati o dei feriti. La neutralità sarà sospesa se queste ambulanze o questi ospedali saranno salvaguardati da una forza militare.
Art. 2 - Il personale degli ospedali e delle ambulanze, ossia la direzione, il servizio di sanità, l'amministrazione, il trasporto dei feriti, potrà godere del beneficio della neutralità durante tutto lo svolgersi delle sue funzioni, e fintanto che resteranno dei feriti da raccogliere e da soccorrere.
Art. 3 - Le persone designate nell'articolo precedente potranno, anche dopo l'occupazione nemica, continuare a svolgere le loro funzioni nel loro ospedale o nella loro ambulanza, oppure ritirarsi per raggiungere i Corpi a cui appartengono.
Art. 4 - Le persone addette agli ospedali militari non potranno, durante la ritirata, trasportare con sé altro che gli oggetti di proprietà particolare. Il materiale degli ospedali militari è infatti sottomesso alle leggi di guerra. Questa regola non vale invece per le ambulanze, le quali potranno così mantenere il loro materiale.
Art. 5 - I civili che soccorreranno i feriti saranno rispettati e avranno piena libertà d'azione. I generali delle Potenze belligeranti avranno per missione quella di appellarsi al senso d'umanità delle popolazioni civili, informandole sul loro diritto alla neutralità. Ogni ferito raccolto e curato in una casa dovrà essere rispettato. Particolari favori saranno concessi a chi si prenderà cura dei feriti.
Art. 6 - I militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano. I comandanti in capo avranno la facoltà di rimandare immediatamente agli avamposti nemici i militari nemici feriti in combattimento, allorquando naturalmente le circostanze lo permetteranno. Saranno rimandati nei loro Paesi coloro che, dopo la guarigione, saranno riconosciuti invalidi. Gli altri potranno ugualmente essere rimandati in Patria, a condizione di non riprendere le armi durante tutta la durata del conflitto. Le evacuazioni, insieme al personale che le dirige, saranno protette dalla neutralità più assoluta.
Art. 7 - Una bandiera distintiva e uguale per tutti sarà adottata dagli ospedali, dalle ambulanze e durante le evacuazioni. Essa dovrà essere, in ogni caso, accompagnata dalla bandiera nazionale. Il personale neutrale porterà anche un bracciale, che gli sarà rilasciato dalle autorità militari. La bandiera e il bracciale porteranno una Croce Rossa su sfondo bianco.
Art. 8 -I particolari d?esecuzione della presente Convenzione saranno regolati dai comandanti in capo delle armate belligeranti, in base alle istruzioni dei loro rispettivi Governi, e conformemente ai principi generali enunciati in questa Convenzione.
Art. 9 - Le Grandi Potenze che Sottoscrivono questo documento sono obbligate a Comunicare la presente. Convenzione ai Governi che non hanno potuto inviare dei plenipotenziari alla Conferenza Internazionale d Ginevra, invitando tali Governi a sottoscrivere essi stessi tale Convenzione.
Art. 1O - La presente Convenzione sarà ratificata a Berna entro quattro mesi da oggi.
Ginevra, 22 agosto 1864
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