Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
I recenti sviluppi della crisi israelo palestinese alla luce del diritto internazionale. :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
I recenti sviluppi della crisi israelo palestinese alla luce del diritto internazionale.
Tesi di laurea

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA
IN DIRITTO INTERNAZIONALE

Relatore Prof. GIUSEPPE PALMISANO
Correlatore Prof.ssa CINZIA DI PAOLO

Anno Accademico 2001-2002

Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2002

 
Sommario

"Il Governo dello Stato di Israele ed il team dell'OLP, il quale rappresenta il popolo Palestinese, concordano che è tempo di porre fine ai decenni di scontri e conflitti , riconoscono reciprocamente i loro diritti legittimi e politici, e si impegnano a vivere in coesistenza pacifica e in mutuo rispetto e sicurezza e a realizzare una pace giusta, duratura e completa e una riconciliazione storica mediante il processo politico concordato...". (Yitzhak Rabin - Yasser Arafat, Dichiarazione dei principi, 13 settembre 1993)

 
Indice dei contenuti
 
Premessa

Cap. I
Parte prima
Le origini storiche della recente crisi israelo-palestinese: dalla nascita del Sionismo alla Seconda Intifada


1.1 Dalla nascita del sionismo alla Seconda Guerra Mondiale
1.2 La nascita dello Stato di Israele e la prima guerra arabo-israeliana
1.3 La Guerra dei Sei Giorni e l'occupazione dei Territori
1.4 La prima Intifada e gli Accordi di Oslo
1.5 La Seconda Intifada

Parte seconda
I termini della questione dal punto di vista giuridico: dal Mandato della Gran Bretagna in Palestina sino a prima della conclusione della Dichiarazione dei Principi


1.6 Il mandato sulla Palestina
1.7 La sovranità sui territori sottoposti al mandato
1.8 La Seconda Guerra Mondiale e la nascita dello Stato di Israele
1.9 Il problema dell'autodeterminazione: l'autodeterminazione in generale
a) L' origine dell'affermazione del principio di "autodeterminazione" nella comunità internazionale.
b) L'autodeterminazione della gente soggetta a dominazione straniera od occupazione.
1.10 Il problema dell'autodeterminazione: le norme applicabili alla questione israelo-palestinese
a) I diritti Palestinesi in breve
b) Le norme applicabili in concreto
1.11 Le pretese arabe, la Dichiarazione di Indipendenza della Palestina e possibilità di definizione di uno stato palestinese.


Cap. II
Gli Accordi di Oslo
2.1 Breve panoramica e descrizione dei singoli accordi costituenti gli Accordi di Oslo
a) La Dichiarazione dei Principi
b) Gli Accordi di Transizione
c) L'Accordo di Hebron ed il periodo ad esso successivo
d) Memorandum di Wye River
e) Memorandum di Wye River II
2.2 Gli Accordi di Oslo e la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969: analisi sull' inquadrabilità tra gli accordi tra Stati
2.3 Teorie varie sulla natura giuridica degli Accordi di Oslo
2.4 Gli Accordi di Oslo come accordi vincolanti tra Soggetti di diritto internazionale
2.5 Il rispetto degli Accordi da parte dello stato di Israele
2.6 Il rispetto da parte di Israele degli obblighi internazionali concernenti i diritti umani ed il diritto umanitario
2.7 L'osservanza degli Accordi di Oslo da parte palestinese

Cap. III
I recenti sviluppi della crisi israelo-palestinese: l'Intifada di Al-Aqsa


3.1 Il fallimento degli Accordi di Oslo come fattore scatenante la nuova crisi.
3.2 Gerusalemme, profughi, acqua e coloni: i nodi mai sciolti
3.3 Attacco palestinese ai civili israeliani: il problema del terrorismo palestinese.
3.4 Le limitazioni collettive di movimento adottate da Israele, la chiusura, l'assedio, il coprifuoco: mezzo di difesa o forma di punizione collettiva?
3.5 Crimini contro le abitazioni e l'agricoltura
3.6 Trasferimenti illegali e reclusione: il fenomeno della detenzione amministrativa e dei processi iniqui.
3.7 La tortura ed il trattamento dei detenuti
3.8 Le grandi sofferenze causate intenzionalmente e le uccisioni intenzionali: la questione delle esecuzioni extragiudiziali.

Cap. IV
Eventi internazionali e ripercussioni sulla crisi


4.1 L'impatto degli attentati dell'11 settembre 2001 sulla questione palestinese: la nuova visione del terrorismo.
4.2 L'attuale crisi irachena e la recente crisi israelo-palestinese

Conclusione
 
Abstract
 

Premessa

"Il Governo dello Stato di Israele ed il team dell'OLP, il quale rappresenta il popolo Palestinese, concordano che è tempo di porre fine ai decenni di scontri e conflitti , riconoscono reciprocamente i loro diritti legittimi e politici, e si impegnano a vivere in coesistenza pacifica e in mutuo rispetto e sicurezza e a realizzare una pace giusta, duratura e completa e una riconciliazione storica mediante il processo politico concordato...".

Questo è il preambolo con il quale si apre il primo degli Accordi di Oslo, la Dichiarazione dei Principi, firmata il 13 settembre del 1993 dal Primo Ministro di Israele, Yitzhak Rabin, e dal presidente dell'OLP, Yasser Arafat.

L'importanza del preambolo consiste proprio nel mutuo riconoscimento delle parti, e nella dichiarazione di queste di volere raggiungere la pace, attraverso un processo politico, abbandonando qualsiasi mezzo di lotta violenta, segnando un momento memorabile nella storia della crisi israelo-palestinese.

Infatti con l'avvio del processo di pace degli Accordi di Oslo è sembrato che si fosse raggiunto un punto di svolta decisivo, una schiarita della situazione, con "l'inaugurazione di una nuova epoca di convivenza pacifica, libera dalla violenza " e con il riconoscimento storico dell'OLP come legittimo rappresentante del popolo Palestinese da parte di Israele.

Come dimostrano i recenti sviluppi della crisi israelo-palestinese, le cose sono andate diversamente, e l'Intifada, iniziata il 28 settembre del 2000, rappresenta il momento di rottura del processo di pace intrapreso dagli Accordi di Oslo.

Per comprendere cosa ha portato al "fallimento" degli Accordi di Oslo e agli ultimi sviluppi della questione palestinese, alla luce del diritto internazionale, è necessario ricordare che la recente crisi, l'Intifada di Al-Aqsa, non è un quid a sé stante, ma parte di un " Unico Assoluto", la crisi israelo-palestinese, il che rende utile inquadrarla storicamente, esponendone le sue radici storiche.

Gli ultimi risvolti della crisi israelo-palestinese sono il risultato, prima, delle problematiche giuridiche del passato mai interamente risolte, sorte sin dal mandato britannico in Palestina, delle quali eredita i presupposti giuridici comuni, come la natura giuridica della crisi, la sua possibile inquadrabilità come conflitto internazionale alla luce dell'articolo 1 (4) del Protocollo Addizionale alla Quarta Convenzione di Ginevra del 1977 e della Dichiarazione delle Relazioni Amichevoli delle Nazioni Unite del 1970, lo status giuridico, ossia, la questione della soggettività e della titolarità della sovranità della Palestina, il diritto all'autodeterminazione dei popoli e applicabilità al popolo palestinese.

Gli Accordi di Oslo sono, poi, l'antecedente e la premessa logica-giuridica della recente crisi che è culminata nella seconda Intifada, essendo questi dei veri e propri trattati di diritto internazionale, vincolanti le parti all'adempimento degli obblighi prescritti, le cui violazioni hanno contribuito all'insorgere dell'Intifada, avendo deluso le aspettative e le speranze sia della parte palestinese sia della parte israeliana.

Altro fattore scatenante la "nuova" crisi, la quale, a sua volta, ne diviene causa essa stessa, consiste nelle violazioni di diritto internazionale commesse da ambo le parti, soprattutto dei diritti umani e di diritto internazionale umanitario, quali l'uso del terrorismo, le limitazioni collettive di movimento, le punizioni collettive, i crimini contro le abitazioni e l'agricoltura, l'uso della tortura, le esecuzioni extragiudiziarie, la detenzione amministrativa, riferendosi, particolarmente, alla Quarta Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949, ai Patti Internazionali delle Nazioni Unite del 1966, alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo.

Oggi, la crisi israelo-palestinese potrebbe subire ulteriori sviluppi, oltre quelli derivati dall'impatto degli attentati negli USA dell'11 settembre 2001, a causa dell'attuale crisi irachena, la quale può dare vita a tensioni insostenibili in tutta l'area mediorientale e a pericoli di destabilizzazione per i governi arabi moderati che devono contenere al proprio interno le spinte fondamentaliste ed antioccidentali.

***


Conclusione

La crisi dei rapporti tra Israele e Palestinesi diventa ogni giorno più attuale ed i recenti suoi sviluppi sempre più intrecciati: è del 20 febbraio la notizia che a Gaza sono stati uccisi 20 palestinesi e feriti 120, sono state demolite decine di case, distrutte 11 piccole industrie, in seguito ad un attacco dell'esercito israeliano ad una presunta fabbrica terroristica di mortai, e gli attentati palestinesi non sono cessati.

I motivi dell'Intifada scoppiata il 28 settembre 2000 sono dovuti, in gran parte, al fallimento degli Accordi di Oslo, dalla non ottemperanza di ambo le parti agli impegni da questi stabiliti, da queste giustificata sulla violazione degli Accordi una dell'altra, dall'altra parte alle continue violazione del diritto internazionale generale delle due parti.

Il processo di pace di Oslo ha, poi, peccato di tre severe e strettamente correlate, imperfezioni:

1) i negoziati sono stati intrapresi tra due parti ineguali, senza un meccanismo che potesse mediare lo squilibrio dei loro poteri,
2) il processo ha posto le convenienze politiche di fronte al rispetto di base dei diritti umani e alle protezioni garantite dal diritto umanitario internazionale,
3) gli Accordi di Oslo hanno implicitamente legittimato gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, anche se proibiti dal diritto umanitario internazionale.

Comunque l'Intifada di Al-Aqsa non è un fenomeno a se stante, ma un anello di una catena di conflitti iniziati con il mandato britannico in Palestina, da inquadrare in un unico conflitto, quello arabo- israeliano, dal quale eredita i presupposti e le conseguenze.

Si potrebbe paragonare la recente crisi ad un serpente che si morde la coda, per rappresentare quanto possa essere complicata la questione, risultando questa un circolo vizioso, senza un inizio ed una fine, senza che si possa dire chi sia il primo ad aver "lanciato la prima pietra", se l'atto terroristico palestinese sia conseguenza o causa delle reazioni illecite degli Israeliani, o viceversa, affondando le origini di quello che oggi potremmo chiamare conflitto alla luce della equiparazione delle guerre di liberazione nazionale ai conflitti internazionali, affermata dal I Protocollo Aggiuntivo delle Convenzioni di Ginevra nell'articolo 1 (4) , in un passato storicamente lontano, ma cui effetti hanno ancora rilevanza oggi.

Si dovrebbe finalmente costituire uno Stato Palestinese, sulla base della Risoluzione 181 dell'Assemblea Generale, la soluzione del problema palestinese è, infatti, la chiave di volta per disinnescare il pericoloso scivolamento verso un conflitto generale in Medio oriente; la costituzione di uno stato palestinese entro confini certi e riconosciuti dalla comunità internazionale, avrebbe l'effetto, inoltre, di isolare e ridurre alla ragione le frange più disperate del terrorismo fondamentalista e di contrastare il loro radicamento nei paesi arabi moderati, facilitando anche una soluzione democratica in Iraq, sottraendo a Saddam Hussein l'arma propagandistica della causa palestinese.

Si dovrebbe agire, inoltre in accordo, alla Risoluzione 242 del 1967 nel quale si è affermato che il compimento dei principi della Carta richiedeva l'instaurarsi di una pace giusta e duratura in Medio Oriente, per mezzo del ritiro delle forze israeliane dai territori occupati e della cessazione di ogni dichiarazione di belligeranza, o di ogni stato di belligeranza, col rispetto e riconoscimento della sovranità e dell'indipendenza politica di ogni Stato della regione , al riparo da minacce o atti forza.

Faciliterebbe il risolversi della crisi il garantire il diritto al ritorno dei Palestinesi fuggiti, e talvolta scacciati, durante i vari conflitti che hanno colpito la Palestina, diritto riconosciuto dalle Nazioni Unite in diverse risoluzioni.

Il diritto al ritorno di una persona al suo paese natio è uno dei diritti umani fondamentali, essendo il corollario della libertà di movimento, principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto.

La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, infatti, presenta il diritto di ogni individuo di lasciare e ritornare al suo paese come uno degli aspetti in cui si traduce la libertà di movimento, come si evince dall'articolo 13: "ogni individuo ha il diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato, ed il diritto di lasciare qualsiasi Stato, incluso, il proprio, ed il diritto di ritornare nel proprio paese".

Nel parere dato dalla Corte Internazionale di Giustizia nel 1971 sulla questione della Namibia, si affermò che la Dichiarazione Universale era una codificazione del diritto fondamentale di uguaglianza dal quale derivavano tutti gli altri diritti umani, riconoscendole il valore di diritto internazionale consuetudinario.

Comunque anche il Patto sui diritti civili e politici ribadisce quanto espresso dalla Dichiarazione all'articolo 12: "Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio , ed è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio ".

Israele riconosce il diritto al ritorno solo agli ebrei come è dimostrato dalla Legge del ritorno del 1950, ed i soli modi per acquistare la nazionalità israeliana, secondo la Legge sulla Nazionalità israeliana, sono il ritorno, la residenza in Israele, la nascita e la naturalizzazione ...

Una valida via di uscita sarebbe l'applicazione del diritto umanitario. La IV Convenzione di Ginevra del 1949 è il fondamento del diritto umanitario internazionale, il quale assicura una protezione minima ai civili durante le guerre o le occupazioni militari. La Convenzione proibisce, tra le altre cose, la costruzione di insediamenti su un territorio occupato (articolo 49), l'annessione unilaterale di un territorio (articolo 47), l'omicidio intenzionale di civili (articoli 146-147), le pene collettive (articolo 33), la tortura (articoli 31-32, 146-147), e la distruzione di proprietà senza valide ragioni militari (articoli 53, 146-147).

La Convenzione richiede la responsabilità giuridica per coloro che commettono crimini di guerra, definiti come "gravi violazioni", ed elencati nell'articolo 147.

La Convenzione tiene pienamente in conto le necessità militari ma non può essere violata per "ragioni di sicurezza". Secondo la Convenzione, la firma di altri accordi non può influire negativamente sulle protezioni accordate dalla Convenzione alla popolazione civile (articoli 7 e 47).

Durante il processo di pace di Oslo, le violazioni israeliane e palestinesi alla Convenzione sono continuate: da settembre 2000, le violazioni israeliane alla Convenzione hanno ricevuto un'escalation senza precedenti.

Non solo Israele è giuridicamente vincolato al rispetto della Convenzione, ma tutte le Alte Parti contraenti sono obbligate, per l'articolo 1, a "rispettare e a far rispettare la [presente] Convenzione in ogni circostanza". Per gli obblighi dettati dall'articolo 1, e dato il costante rifiuto israeliano all'applicazione della Convenzione fin dal 1967, gli stati devono agire immediatamente per assicurarsi che Israele applichi pienamente il diritto umanitario internazionale nei territori palestinesi. L'occupazione israeliana ed il sistema degli insediamenti nei territori palestinesi occupati, è una forma di apartheid de facto, cioè la causa maggiore dell'instabilità nella regione. Siccome molte di queste politiche violano gli esistenti obblighi internazionali del governo israeliano, previsti dalla IV Convenzione di Ginevra, è chiaro che il rispetto del diritto umanitario internazionale rappresenta uno dei modi chiari, coerenti, ed effettivi per risolvere la questione israelo-palestinese.

Imponendo ad Israele lo smantellamento degli insediamenti, l'astensione dagli attacchi ai civili, la fine delle politiche delle punizioni collettive, e l'assicurazione della responsabilità giuridica per i sospetti criminali di guerra, la comunità internazionale può creare le condizioni stabili in cui i palestinesi e gli israeliani possano risolvere notevoli questioni politiche e concludere una pace giusta, duratura e completa.

Dall'altra parte, l'Autorità Nazionale Palestinese, deve combattere il terrorismo, qualificabile come crimine contro l'umanità, consistendo le forme del terrorismo palestinese una grave violazione dei diritti umani, "prevenendo e sopprimendo nei suoi territori, attraverso tutti gli strumenti di legge, la preparazione e il finanziamento di qualsiasi attacco terroristico, rifiutando rifugio a coloro che progettano, finanziano o commettono atti terroristici, assicurando la loro cattura, punizione o estradizione, scambiando informazioni in accordo con la normativa internazionale e nazionale e cooperando in ambito amministrativo e giudiziario allo scopo di prevenire la commissione di atti terroristici" come richiesto dal Consiglio di Sicurezza agli Stati nella Risoluzione 1269 del 1999, ribadito anche nelle risoluzioni sul terrorismo successive.

Le Parti contraenti la Quarta Convenzione di Ginevra dovrebbero pressare gli altri Stati ad agire nello stesso modo. Quest'azione dovrebbe includere sanzioni come: la proibizione del trasferimento di armi ed equipaggiamento militare, la fine degli aiuti economici, la sospensione degli accordi firmati, un embargo commerciale (specialmente facendo rispettare le leggi già esistenti che bandiscono le importazioni dei prodotti degli insediamenti israeliani nei Territori Occupati), la riduzione o la rottura totale delle relazioni diplomatiche, e il biasimo per le politiche israeliane nei forum internazionali.

Avendo, infatti, più volte riconosciuto la potenziale minaccia, rappresentata da tale situazione, alla pace e alla sicurezza internazionale l'ONU dovrebbe intervenire, in modo più deciso, avendo ormai cercato di risolvere pacificamente la controversia, inutilmente, dovrebbe agire secondo quando disposto dagli articoli 39, 41, 42: "il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure, che possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche, e, se ritiene che tali misure siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale".

Seguendo, ancora, la tripartizione che risale all'Accordo di Londra del 1945 dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità, i crimina iuris gentium, suddivisi in crimini di guerra, crimini contro la pace, crimini contro l'umanità, si può affermare che l'Autorità Nazionale Palestinese e lo stato di Israele abbiano commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità negli ultimi sviluppi della loro crisi.

In generale, il cuore dei crimina iuris gentium è costituito, proprio, dalle gravi violazioni dei diritti umani, le cosiddette gross violations, sia in tempo di pace che di guerra.

In particolare Israele, avrebbe commesso anche crimini contro la pace, avendo occupato i Territori Palestinesi, prima nel 1967, e poi avendo rioccupato le città dei Territori occupati sotto la giurisdizione dell'Autorità Palestinese, con lo scoppio della seconda Intifada, in violazione dell'articolo 2, paragrafo 4, della Carta dell'ONU.

Sia l'Autorità Palestinese che lo stato di Israele hanno commesso delle violazioni di obblighi internazionali, commettendo illeciti internazionali, e secondo l'articolo 1 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato ogni atto internazionalmente illecito di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale.

L'articolo 19 (3) (b) del Progetto include tra i crimini internazionali "una violazione grave di un obbligo internazionale di importanza essenziale per la salvaguardia del diritto all'autodeterminazione dei popoli", pertanto, in linea teorica, la condotta israeliana, che ha de facto ostacolato l'autodeterminazione palestinese, potrebbe essere considerata come crimine internazionale , comportando "l'obbligo per ogni altro Stato di non riconoscere come legittima la situazione creata dal crimine, di non prestare aiuto od assistenza allo Stato che ha commesso il crimine nel mantenere la situazione così creata, e di cooperare con altri Stati nell'attuazione di misure tese ad eliminare le conseguenze del crimine", come prescritto nell'articolo 53.

Risulterebbe, comunque, applicabile ad ambo le parti l'articolo 41 del Progetto, che richiede la cessazione del comportamento costituente l'atto internazionalmente illecito avente carattere continuato.

Infine è utile rammentare quanto suggerito da Coleen Powell, alla fine del 2001. Ai leader palestinesi il segretario di Stato chiese di "arrestare, perseguire e punire i responsabili di atti terroristici, non solo con parole e dichiarazioni, occorrendo risultati concreti ed eliminando ogni dubbio sull'accettazione della legittimità di Israele come stato ebraico", agli Israeliani di "porre fine all'occupazione, frenare i lavori di espansione degli insediamenti e attenuare le restrizioni in vigore sulla vita dei palestinesi".

Come riconobbe lo stesso Powell "troppi giovani palestinesi sono cresciuti tra posti di blocco, raid e poca dignità", e, forse, la base da cui partire per attivare il processo di pace potrebbe essere proprio la corretta "educazione", istruzione nelle scuole, nelle quali si deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, rafforzando il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, essendo queste il primo luogo, dopo il nucleo familiare, nel quale i fanciulli si formano e maturano, sviluppando la propria personalità.

Il punto di partenza dovrebbe avere come oggetto proprio le nuove generazioni, sia quella israeliana che palestinese: presenta meno difficoltà influenzare, a priori, il processo di formazione di una mente giovane, scevra da condizionamenti esterni, che influenzare la mente e la mentalità di un adulto nella quale ormai sono radicate convinzioni e valori difficilmente "removibili".
 
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