Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Dal "dossier Iraq" al "processo di democratizzazione": le ragioni della resistenza irakena :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Guerra e resistenza Paola Luciani
 
Versione integrale
Dal "dossier Iraq" al "processo di democratizzazione": le ragioni della resistenza irakena
Paper

Tesina di
Paola Luciani
Laureanda in Scienze Politiche
Università di Teramo Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2005

 
Sommario

Quella all'Iraq è stata chiaramente une guerra iniziata, combattuta e vinta a tavolino senza che la controparte avesse tempo di reagire.

 
Abstract
 

[note omesse]

Sei mesi prima dell'inizio dei bombardamenti all'Iraq è arrivato sul tavolo del Quirinale un dossier allarmante; un documento che chiarisce le ragioni della partecipazione italiana alla guerra irachena.

Nella premessa si prende atto "dell'esistenza di una elevata possibilità che entro la fine dell'anno venga rovesciato da un'azione militare guidata dagli Usa il regime di Saddam Husein per riportare la democrazia nel paese "e che sia "probabile che l'abolizione delle sanzioni e la fine dell'embargo vengano seguite dal varo di un grande programma di ricostruzione e ammodernamento dell'Iraq" definito come " il più grande programma di assistenza e aiuto mai realizzato dopo il piano Marshall".

Altro che caccia alle armi di distruzione di massa, al fantasma di Bin Ladin ed opera di esportazione della democrazia!!! Nel documento fu pianificato perfino che la ricostruzione in Iraq sarebbe stata divisa in due fasi: la prima "emergenziale" "per gli aiuti immediati alla popolazione e per accelerare l'utilizzo massimo della oggi unica risorsa del paese: il petrolio"; l'altra, di medio periodo, che" sarà volta allo sviluppo economico e sociale del paese, coltivando, tra l'altro, la sua vocazione industriale"; viene addirittura indicata la spesa totale dell'operazione: "sarà certo più elevata che per il Kuwait, probabilmente non meno di 300 miliardi di dollari, distribuiti su almeno 10-12 anni. Una grande occasione di lavoro" ma l'affermazione che più preoccupa, che svela apertamente tutto l'interesse dell'Italia, e non solo, alla questione irachena è la seguente: " si tratta di cifre elevatissime che spiegano l'interesse vivissimo con cui si segue nel mondo delle imprese
( e dei relativi Governi nazionali) la possibile rivoluzione irachena".

Quella all'Iraq è stata chiaramente une guerra iniziata, combattuta e vinta a tavolino senza che la controparte avesse tempo di reagire

Siamo dinnanzi alla totale affermazione del diritto del più forte, in dispregio , non solo dei principi costituzionali italiani, ma anche dei principi fondamentali di diritto internazionale e di quelli sanciti nella Carta delle Nazioni Unite,...è questa la pagina di storia che è stata scritta, e proprio da noi occidentali. E' chiaramente l'epoca dell'impero quella che Giulietto Chiesa definisce come" l'era delle guerre vigliacche in cui si può solo vincere!"
Il processo volto ad imprimere alle forze di occupazione in Iraq una sorta di "legalità onussiana", purtroppo appoggiato anche da "certa sinistra italiana",costituisce un esempio di ingegneria istituzionale, strumentale ad un disegno più largo di egemonia imperiale, che se svelato responsabilmente e con onestà intellettuale dagli studiosi di diritto internazionale, potrebbe farvi rabbrividire.

Le posizioni del Consiglio di sicurezza e l'atteggiamento della comunità internazionale dinnanzi alla questione irachena possono essere sistematicamente illustrate attraverso l'adozione e l'emanazione di diverse risoluzioni, ciascuna delle quali rappresentativa di una diversa fase della guerra:
- I bombardamenti anglo-americani iniziano il 9 aprile del 2002 innanzi al totale silenzio della comunità internazionale. Nella prima risoluzione adottata, 1441 dell'8 novembre 2002, si assiste al vano tentativo di reviviscenza giustificativa di precedenti risoluzioni (in particolare la ris. 687/91).

Ma in realtà non vi è stata nessuna violazione del dettato risolutivo anteriore, come preteso dalla 1441/02, poiché l'Iraq acconsentì prontamente al rientro degli ispettori ed anche se violazione vi fosse stata, la semplice disobbedienza non è sufficiente ad autorizzare uno o più stati all'uso della forza ( in tal caso, il precedente di Israele è emblematico; esso viola le risoluzioni Onu da circa trentacinque anni ma a nessuno dei membri è mai venuto in mente di muovergli guerra); due soli Stati non possono avocarsi il potere di rappresentare tutti gli stati membri ergendosi a giudici internazionali.

Nella ris. 1441/2002 non c'è assolutamente "licenza" per un attacco all'Iraq e l'autorizzazione all'uso della forza spetta solo al C.d.S. (art. 42 della Carta) ed in extrema ratio, cioè, solo dopo aver esperito tutti i mezzi possibili ed immaginabili per evitare uno scontro armato (Soluzione pacifica delle controversie -Cap. VI della Carta-; raccomandazioni previste dall'art. 39; misure provvisorie dell'art. 40 e misure non implicanti l'uso della forza, art. 41 della Carta), è inoltre richiesta una maggioranza qualificata di nove membri (ivi compresi i cinque membri permanenti con diritto di veto) .
Le stesse eventuali violazioni delle risoluzioni (come espresso nell'art. 39 della Carta) devono essere altresì valutate dal C.d.S. che, dopo aver preso in considerazione il rapporto del presidente esecutivo dell'UNSCOM e del Direttore dell'AIAE precedentemente reso al Segretario Generale , decide sulle azioni o soluzioni da intraprendere.

Mai, in ogni caso, l'azione implicante l'uso della forza delle Nazioni Unite deve equipararsi alla guerra; alla stregua di quanto sancito nella Carta e di quanto stabilito nei principi e fini dell'organizzazione l'intervento deve essere riparatore più che di rottura, e volto alla rimozione di quelle cause che hanno messo in pericolo la pace .

Ecco immediatamente svelato il carattere semplicistico di "riconquista coloniale" di un paese che ha la sola colpa di rappresentare un cattivo esempio per tutti i popoli che aspirano all'indipendenza e di essere il secondo possessore al mondo di riserve petrolifere.

-la ris. 1483 del 22 maggio 2003, assunta poco dopo la falsa caduta del governo Hussein, riconosce le potenze occupanti, sotto il comando unificato degli Usa, come" l'Autorità internazionalmente responsabile per l'Iraq". Si realizza subito quanto previsto dal documento italiano: abrogazione dell'embargo, modifica del programma Oil for food, e competenza dell'Autorità provvisoria ad erogare le somme di un Fondo per lo Sviluppo dell'Iraq.

Nella risposta degli Stati membri vi è totale ignoranza del crimine di aggressione e dell'illegittimità dell'occupazione: il rientro in gioco delle Nazioni Unite è stato alquanto infelice; gli Stati che inizialmente si opposero all'intervento armato rendendo vivace il dibattito per l'adozione della ris. 1441/2002 hanno definitivamente rinunciato al perseguimento di un corretto atteggiamento di "sistemazione" della situazione irachena ed hanno preferito, illudendosi, di dare copertura agli illeciti internazionali precedentemente commessi, dando voce in capitolo all' Onu.
Ma l'affidamento all'Onu dell'amministrazione del territorio iracheno risulta pienamente conforme alla Carta? Si palesa immediatamente la contrarietà dell'art. 78 che esclude l'amministrazione fiduciaria per gli Stati membri indipendenti delle Nazioni Unite; in sostanza richiamando il principio di uguaglianza sovrana degli Stati la norma vieta che un membro dell'Organizzazione (quale è l'Iraq) sia posto sotto amministrazione aliena .
Qual è, dunque, il reale peso giuridico di questa risoluzione? In presenza di un'occupazione radicalmente illegale, derivante da una guerra d'aggressione, nessuna risoluzione può produrre una sanatoria , anzi, diventa essa stessa del tutto illegittima .

- la ris. 1511 del 16 ottobre 2003, adottata all'unanimità, afferma " la natura temporanea dei poteri esercitati dall'Autorità provvisoria" e plaude la formazione di un Governo provvisorio ( non eletto dal popolo) e il passaggio nominale di poteri a questa entità.
Secondo Bush, la guerra è finita da un pezzo, la sua dichiarazione risale addirittura al Maggio 2003, ed ottenuta la copertura dell'Onu si passa ora dall'internazionalizzazione all'irakenizzazione del conflitto , facendo credere che tutto vada verso una situazione di normalità, ma inevitabilmente la farsa continua: viene tracciato un percorso preciso di "democratizzazione" si fa addirittura credere l'apparente cessazione dell'occupazione militare ed il riacquisto di una fittizia sovranità irachena ; viene addirittura varata una "Legge di amministrazione dello Stato dell'Iraq per il periodo di transizione" (TAL) ma si afferma nell'ultima ordinanza (num.100) emessa da Bremer che"leggi, regolamenti, ordini e altre normativa dell'Autorità provvisoria resteranno i vigore salvo e fino a che abrogate o emendate da legislazione debitamente emanata e avente forza di legge".

La colonizzazione economica dell'Iraq occupato, elegantemente spacciata per "ricostruzione", è chiaramente iniziata, anche se la maggior parte delle misure adottate urtano con le norme di diritto internazionale e in particolare con le Convenzioni di Ginevra del 1949 (che vieta di "modificare l'ordinamento dei funzionari e dei magistrati del territorio occupato" e che garantisce la permanenza della legge penale e dei tribunali del paese occupato ) e con i regolamenti dell'Aja del 1907(che stabiliscono gli obblighi ai quali deve attenersi l'occupante, il quale deve prendere tutte"le misure allo scopo di ristabilire e di assicurare, per quanto possibile, l'ordine e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi in vigore nel paese"). In piena discordanza con gli orders emanati la Costituzione irachena ba'thista del 1990 stabilisce il carattere pubblico delle risorse nazionali e dei fondamentali mezzi di produzione e vieta la privatizzazione dei beni statali proibendo la proprietà straniera di aziende irachene .

In considerazione di quanto sopra affermato l'occupazione anglo-americana non è stata solo economica ma sovrana ( o totale), poiché le normative e gli organi creati dall'Autorità provvisoria si sono sovrapposti all'ordinamento originale, divenendone parte integrante: è la sovranità ad essere stata assunta dall'occupante.

Nel caso iracheno non può intendersi realizzata la debellatio (così come avvenne, invece per la Germania nazista del '45, ove vi fu l'espressa capitolazione e il definitivo dissolvimento dell'apparato statale a seguito del venir meno di qualunque atto di resistenza e dell'operato degli organi supremi) e pertanto deve considerarsi operante sul territorio il regime di semplice occupatio bellica . Nel quadro di una classica occupazione bellica non sarebbero, infatti, consentite modifiche di regime e struttura in rispetto del principio generale di conservazione dell'ordinamento precedente; perciò la legislazione preesistente continua, nonostante quanto affermato dai mass media, ad avere vigore e a limitare, allo stretto necessario, le azioni dell'occupante ed il suo potere di abrogare le norme vigenti e di introdurne di nuove.

"L'attività dell'occupante è sempre, di per sé sola, semplice attività di fatto nei confronti dell'ordinamento dello Stato invaso e (...) ad una legge non può essere tolto valore se non dal suo ordinamento medesimo, e l'occupante potrà intaccarne non il valore ma solo l'efficacia e solo impedire che venga attuata e osservata."
Alla stregua di quanto detto, lo Stato occupato non compirebbe illecito alcuno se non rispettasse gli atti emessi dagli organi dell'occupante.

- la ris. 1546 dell'8 giugno 2004, votata anch'essa all'unanimità, esprime" pieno appoggio al sovrano Governo ad interim dell'Iraq"
Avremmo assistito, quindi, secondo gli occupanti, all'avvio di un processo di democratizzazione (con una scrupolosa calendarizzazione della situazione), alla ricostituzione di uno Stato e di un Governo iracheni attraverso vincoli convenzionali.

Nella realtà si è trattato della formazione di un regime collaborazionista, e di un governo fantoccio, privo di proprie capacità vitali ed esposto all'autodistruzione qualora venisse a mancare la "forza multinazionale" che l'ha plasmato .

Sterile risulta persino l'equiparazione agli Stati vassalli a causa dell'inesistenza della c.d. autoctonia dell'asserito ordinamento originario, che dovrebbe pertanto essere autogestito da forze interne ; permane, nel fatto iracheno in specie, il carattere separato dell'ordinamento iracheno, ma pur sempre derivato dagli Stati occupanti attraverso vincoli giuridici interni .

L'occupante incorre, con la creazione di un governo quisling in Iraq, in altri illeciti internazionali, sia legittimando modifiche istituzionali non concesse in regime di occupazione bellica, sia ignorando il principio di autodeterminazione del popolo iracheno in virtù del quale non si tollera nessuna autodeterminazione incanalata dall'esterno .

Alcuni studiosi di diritto internazionale sostengono che l'adozione all'unanimità di alcune delle risoluzioni citate e le richieste irachene di permanenza della forza multinazionale sul territorio costituirebbero pregiudizievoli circostanze sananti tutte le illegittimità ed illeicità commesse , ma si dimentica innanzi tutto che tali richieste sono state avanzate in alcune lettere inviate da Allawi, uomo dei servizi segreti statunitensi e britannici, nonché mandante degli attentati anti-Saddam del '92 e '95 ,così come rivelato dal New York Times subito dopo la sua nomina a Primo Ministro, elegantemente voluta dagli americani, e quindi che si tratta di richieste provenienti da un Governo non effettivamente rappresentativo;
e si dimentica altresì che il Consiglio di Sicurezza non può emettere risoluzioni ultra vires e non può sanare l'illegittimità di questi atti; esso è un organo dell'Onu, un'organizzazione realmente priva di una personalità giuridica superiore agli Stati membri ed anzi sottoposta, al pari degli Stati stessi, allo jus cogens: per questo le risoluzioni adottate in contrasto con norme cogenti di diritto internazionale, sono nulle e possono assumere soltanto il valore di un accordo informale tra gli Stati ( purché non adottate in modo incostituzionale) .Così l'unico valore attribuibile alle risoluzioni adottate in modo illegittimo ed illecito è quello di semplice accordo tra gli Stati sottoscriventi.

Cosa potevamo fare invece di appoggiare il disegno anglo-americano?

A parte ritirare immediatamente le truppe e non riconoscere l'operato di questo Governo fantoccio, sicuramente far valere l'illecito in qualità di Stati membri,in riferimento ai principi sanciti nella Carta ( divieto della minaccia e uso della forza nelle relazioni internazionali, rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati, rispetto della non ingerenza negli affari interni e soprattutto dell'autodeterminazione dei popoli) e in solenni dichiarazioni dell'Assemblea Generale (Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e popoli coloniali del 1960, Dichiarazione sui principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni pacifiche e la cooperazione tra Stati in conformità alla Carta del 1970, Dichiarazione sulla definizione dell'aggressione del 1974, Dichiarazione sull'inammissibilità dell'intervento e dell'ingerenza negli affari interni degli Stati del 1981, Dichiarazione sull'importanza della realizzazione universale del diritto dei popoli all'autodeterminazione del 1984).

L'unica forza attualmente legittimata a far valere l'illecito è la Resistenza irakena,soprattutto se, oltre alla contestazione della perdurante occupazione militare, che ne impedisce di fatto la stabilità, all'interno di essa si ravvisa la continuità dello Stato impedito .

E' impossibile credere, infatti, come ha fatto notare il Senatore Andreotti nella discussione al Senato sul caso Calipari , che Saddam non possedesse un esercito: la Guardia repubblicana è senza dubbio entrata in clandestinità e quella a cui assistiamo è la continuazione della guerra.

Ribadita la caratteristica quisling del Governo Provvisorio, il c.d. processo di "ricostituzione dello Stato iracheno" ad opera degli occupanti è illecito soprattutto se attuata bello durante, cioè prima che la situazione si sia normalizzata, diventata cioè giuridicamente effettiva .

Gli organi di stato, in un chiaro contesto di mancata debellatio e di conseguente occupazione bellica (e non sovrana, come è stato richiamato altrove), "non si possono considerare destituiti, bensì, solo impediti in fatto" .
Vitale è la contestazione della Resistenza irakena che impedisce l'estinzione dell'ente statale iracheno preesistente (e il solo originario). La guerra dunque continua, e ad ammetterlo è anche il Presidente della commissione esteri della Duma russa che riconosce l'assenza di un formale atto di capitolazione, o resa incondizionata, degli iracheni; e se i vertici dello Stato riemergessero tra le file della Resistenza, non solo l'elemento "popolo" che vive in essa avrebbe ragione di affermare la propria autodeterminazione, ma ci sarebbe anche un tangibile fattore di permanenza dello Stato .

Fino a quando ci sarà la Resistenza irakena nessuna guerra sarà definitivamente vinta, neppure quella all'Iraq!

 
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