Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
L'applicazione del diritto bellico nella guerra del golfo :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Guerra del Golfo e diritto di Ginevra Dr. Gianmarco Bellini
 
Versione integrale
L'applicazione del diritto bellico nella guerra del golfo
Tesi di laurea

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

TESI DI LAUREA
IN DIRITTO INTERNAZIONALE

Relatore
Ch.mo Prof.
Talitha VASSALLI DI DACHENHAUSEN
Anno Accademico 1998 -1999 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 1999

 
Sommario

Il 2 Agosto 1990 le Forze Armate Irachene invadevano lo Stato del Kuwait dando inizio alla crisi del Golfo Persico che sfociò, nell'arco di pochi mesi in uno dei più violenti conflitti del dopoguerra.

 
Abstract
 

Il diritto dei conflitti armati è quel complesso di norme del Diritto Internazionale, di origine convenzionale o consuetudinaria, specificatamente destinate a regolare i problemi derivanti dai Conflitti Armati Internazionali e non Internazionali.

Tali norme, pongono, fra l'altro, dei limiti, per motivi umanitari, al diritto delle parti in conflitto, di scegliere, i metodi e gli obiettivi del combattimento in una determinata situazione operativa.

In particolare, le sue disposizioni si applicano:

a) alle ostilità in generale;
b) alla condotta del combattimento da parte delle forze armate;
c) al comportamento dei combattenti;
d) alla protezione delle persone coinvolte nel conflitto (persone civili, personale sanitario e religioso, personale addetto alla protezione civile, alla protezione dei beni culturali, combattenti).

Il diritto dei conflitti armati entra in vigore con il sorgere dello "stato di guerra" o con l'inizio di una "occupazione" che non incontra resistenza.

Il momento finale, coincide con la fine dello Stato di Guerra. Sotto il profilo spaziale, l'applicabilità del diritto dei conflitti ha un ambito illimitato se si considera che lo Stato di Guerra produce effetti giuridici anche nei confronti degli Stati che non partecipano a quel determinato conflitto. Ha invece, un ambito limitato se ci si riferisce allo spazio in cui è esercitata la violenza bellica, spazio che è chiamato "regione della guerra

Il diritto in questione, si applica non solo agli stati parti dei trattati relativi, ma anche agli Stati che, non essendo parti di detti strumenti, accettano di applicare e di fatto lo applicano. Gli stati sono tenuti ad assicurare il rispetto, in ogni circostanza, delle norme del diritto dei conflitti armati. Da tale dovere discende quello di curare sia la diffusione delle norme stesse che la repressione delle loro violazioni. La dottrina del diritto dei conflitti armati sconfina nel "diritto umanitario" nel momento in cui si prefigge per scopi umanitari, di rendere la guerra meno disumana attraverso la regolamentazione e l'imposizione di limiti al diritto delle parti in conflitto di scegliere i mezzi ed i metodi di combattimento per condurre le ostilità. Le disposizioni del diritto dei conflitti armati si applicano, in particolare, alla condizione delle ostilità, termine col quale si intendono tutti gli atti di violenza materialmente esercitati da un belligerante contro l'avversario, allo scopo di indurlo a subire la propria volontà e tendono a regolamentare la condotta delle forze armate in combattimento, imponendo il rispetto delle regole del diritto bellico.

I membri delle forze armate di una parte in conflitto secondo il diritto internazionale sono "combattenti" ed hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilità, se cadono in potere della potenza nemica hanno diritto allo statuto di "prigioniero di guerra".

Sono soggetti destinatari delle norme del diritto bellico, con lo scopo di proteggerli, in una situazione di guerra: le persone civili, il personale sanitario e religioso, il personale addetto alla protezione civile, il personale addetto alla tutela dei BB.CC., nonché questi ultimi.

Il diritto bellico o della guerra sul finire degli anni '50 è stato definito "diritto dei conflitti armati" in quanto destinato a disciplinare non solo le situazioni determinatesi per lo scoppio di una guerra fra stati, nella sua classica eccezione, ma tutte quelle situazioni di conflitti fra stati, o all'interno di uno di essi in cui si esercitava l'impiego della violenza armata. Negli ultimi anni le nuove concezioni giuridiche in materia di "diritti dell'uomo" hanno accentuato ed amplificato l'aspetto umanitario del diritto dei conflitti armati, spingendolo ad una regolamentazione non solo della condotta delle ostilità ma anche della protezione delle vittime di guerra.

I principali strumenti convenzionali a tutela dei diritti umani sono la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà' fondamentali, adottata a Roma nel 1950 ed il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 che obbligano gli stati al rispetto di tali diritti anche nel corso dei conflitti armati. Molta parte della dottrina, ha cosi cominciato a parlare di "diritto umanitario" confondendolo con il diritto dei conflitti armati. In realtà il primo abbraccia un ambito piuttosto esteso e multiforme del diritto internazionale, mitiga ed umanizza il diritto dei conflitti armati e rappresenta una materia complessa la cui importanza è universalmente riconosciuta. Esso si è sviluppato nel corso di decenni con andamento non sempre uniforme. In occasione di conflitti o al termine di essi, rilevata la necessità di mitigare le atrocità e le sofferenze, che ciascuna guerra inevitabilmente apporta all'umanità, si è tentato di riesaminare i comportamenti delle parti in causa per porre vincoli alle rispettive azioni belliche.

Il diritto umanitario e quello dei conflitti armati si distinguono, ma si permeano anche a vicenda e pertanto sarà opportuno utilizzare una denominazione che non si presti ad equivoci per definire il diritto internazionale dei conflitti armati, e cioè il "diritto internazionale umanitario dei conflitti armati".
Le fonti del diritto internazionale bellico hanno essenzialmente natura consuetudinaria sebbene esso rappresenti uno dei primi settori del diritto internazionale a ricevere un'ampia codificazione. Da un punto di vista storico, il diritto bellico o meglio la sua codificazione, cominciata ufficialmente nel 1856,
si presenta come una realtà in continua evoluzione, frutto di esperienze e di progresso.

La codificazione del diritto internazionale della guerra ha inizio nella II metà dell'800 e precisamente nel 1856 quando fu adottata a Parigi la "dichiarazione sulla guerra marittima"(4), tuttora in vigore per la regolamentazione del blocco e del contrabbando di guerra.
Alla vigilia della 2^ Guerra Mondiale gli strumenti applicabili alla condotta delle operazioni militari erano i documenti prodotti dalle 2 Conferenze della Pace dell'Aya del 1899 e del 1907 che costituiranno un punto fermo per il futuro processo di codificazione.

Dopo la 1^ guerra mondiale, gli orrori causati dall'uso dei gas e l'apparizione di nuove armi furono d'impulso per l'adozione del Protocollo dì Ginevra del 1925 sul divieto dell'uso di armi chimiche e batteriologiche. Il processo di codificazione non ha avuto per oggetto solo la disciplina della violenza bellica ed i diritti ed i doveri dei neutrali, ma anche la condizione delle persone che si trovano ad essere vittime di tale violenza.

A tal fine furono elaborate:

1) la Convenzione di Ginevra del 1864 sui feriti e malati con relativo protocollo addizionale del 1868;
2) la Convenzione dell'Aya del 1904 sulle navi ospedale;
3) la Convenzione dell'Aya del 1906 sui feriti e malati;
4) le due Convenzioni di Ginevra del 1929 sui malati e feriti e sui prigionieri di guerra.

(segue)

 
Bibliografia
 

1 cfr. VERRI, op. cit.

2 I mezzi di combattimento consistono nelle armi e nei sistemi d'arma con cui viene esercitata materialmente la violenza sull'avversario.
Esse sono fornite dagli Stati alle proprie forze armate in un conflitto armato, per il concreto esercizio della forza contro l'avversario, che è
lecita in guerra nei limiti in cui è giustificata dalla necessità militare e non contraria all'onor militare. Si classificano secondo la loro natura e gli effetti prodotti distinguendosi in armi bianche, armi da fuoco, armi di distruzione di massa (armi batteriologiche, armi chimiche, armi
nucleari).

3 I metodi di combattimento consistono nei procedimenti tattici o strategici usati in guerra per sopraffare l'avversario, utilizzando sulla base di informazioni disponibili nei suoi confronti, gli effetti delle armi combinate con il movimento e la sorpresa.

4 cfr. VERRI, Diritto per la pace e diritto nella guerra Ed. Speciale alla Rassegna dell'Arma dei Carabinieri - Roma 1980.

5 I combattenti secondo il Diritto Internazionale sono i membri delle FE.AA. di una parte in conflitto, ossia hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilità se cadono in potere della potenza nemica hanno diritto allo statuto di prigioniero di guerra.

6 L'art. 48 precisa: "Allo scopo dì assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le parti in
conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile ed i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari e dì conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari

7 Art. 52, parag. 2 : "Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione, o impiego contribuiscono efficacemente all 'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione, offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso

8 Art. 35 : "In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto, di scegliere metodi e mezzi di combattimento, non è illimitato. E' vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.
E' vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all 'ambiente naturale
L'art. 51, parag. 4 (b e c) (8 bis ) vieta l'uso di mezzi e di metodi di combattimenti indiscriminati: sono considerati crimini di guerra i metodi di combattimento come il saccheggio, consistente nella sistematica e violenta appropriazione dei beni mobili di proprietà pubblica o privata eseguita dalle truppe di un belligerante sul territorio dello stato avversario e la presa di ostaggi.

8 (bis) Art 51, parag. 4 : "Sono vietati gli attacchi indiscriminati.'
b)quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; a)quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, come prescrive il presente protocollo. e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile"

9 art 35,parag 3:"E'vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali, ci si può attendere che provochino ,danni estesi ,durevoli e gravi all'ambiente naturale.
Vi sono categorie di armi il cui uso è espressamente vietato(9 bis) come:
1) Proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore a 400 gr
2) Pallottole che si schiacciano o si dilatano nel corpo umano
3) Trappole
4) Armi che impiegano schegge non localizzabili ai raggi X
5) Armi batteriologiche
6) Armi chimiche
7) Armi laser accecanti
8) Mine antiuomo
tossine) e ne impone la distruzione.
L'uso delle Armi Chimiche e Batteriologiche è vietato dal Protocollo di Ginevra del 1925(9 ter),le Armi Batteriologiche sono oggetto anche della Convenzione del 1972(9 quater) che ne vieta la messa a punto, a produzione e lo stoccaggio(sia di quelle biologiche a base di tossine) e ne impone la distruzione.

9 (bis) cfr. RONZITTI: Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, cit.

9 (ter) Divieto di impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o similari, e di mezzi batteriologici..

9 (quater) Divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e loro distruzione. Trattato Londra ~ Mosca - Washington del 10/4/72.

10 Vedi in argomenti la IV Convenzione di Ginevra del 12/8/49 sulla Protezione delle Persone Civili in tempo di guerra

11 cfr VERRI, Dizionario di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, cit.

12 Leggi e usi della Guerra terrestre - Regolamento Allegato alla 4^ Convenzione dell'Aya del 1907-cap 2°:Dei prigionieri di guerra

13 Vedi la 3^ Convenzione di Ginevra del 1949

14 Protocollo I sulla Protezione delle Vittime dei Conflitti Armati Internazionali del 1977,aggiuntivo alla Convenzione del 1949.(Statuto di Combattente e prigioniero di guerra)

15 ART 5 La presente Convenzione si applicherà alle persone indicate nell'art 4 non appena cadessero in potere nemico ,e sino alla loro liberazione ed al loro rimpatrio definitivo...

16 ART 17,parag 1:Ogni prigioniero di guerra, è tenuto a dichiarare quando sia interrogato a questo proposito soltanto il cognome ,i nomi il grado, la sua data di nascita, ed numero di matricola, oppure , in mancanza di questo, un'indicazione equivalente

17 ART. 7: I prigionieri di guerra non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione ed eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.

18 ART. 13, parag 3: ... le misure di rappresaglia nei confronti dei prigionieri di guerra sono proibite.

19 ART. 13: I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un Prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come un 'infrazione grave della presente Convenzione. In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione fisica o ad esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interessato e che non sia nel suo interesse. I prigionieri di guerra devono parimenti essere sempre protetti specialmente contro gli atti di violenza o di intimidazione contro gli insulti e la pubblica curiosità. ART. 14: i prigionieri di' guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore..

20 cfr. RONZITTI,. Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, cit.


21 L'armistizio consiste in una convenzione militare, contenente clausole militari, politiche, economiche, volte a dare punti di riferimento alla sospensione delle ostilità attive a tempo indeterminato, su tutto il teatro di guerra, senza mettere fine allo stato di guerra che perdura con le sue conseguenze giuridiche.

22 Tregua o sospensione d'armi: è un accordo fra belligeranti allo scopo di interrompere per breve durata l'impiego dei mezzi di
combattimento in una determinata località o settore, allo scopo di provvedere a esigenze che non interessano la condotta generale della guerra (es. raccolta di feriti, esumazione salme, scambio prigionieri, dare tempo al comandante militare di chiedere istruzione per trattative più importanti ecc.). La sospensione d'armi non implica sospensione dell'applicazione delle norme del Diritto dei Conflitti Armati; d'altra parte non fa cessare lo stato di guerra, che perdura con tutte le sue conseguenze giuridiche.


23 ART. 40: Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza, prima di fare le raccomandazioni o di decidere
sulle misure previste dall'art. 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.

24 Lo stato di guerra è una situazione giuridica che sorge: a) in conseguenza di una dichiarazione di guerra con la quale un soggetto di diritto internazionale manifesta unilateralmente la volontà di essere in guerra con un altro soggetto di diritto internazionale. Alla dichiarazione seguono le ostilità attive. Ossia l'esercizio della violenza mediante l'uso effettivo della forza armata; b) oppure con l'inizio improvviso delle ostilità, nella quale in tal caso, si identifica l'atto volontario di far sorgere lo stato di guerra. Lo stato di guerra cessa soltanto con la conclusione della pace fra i belligeranti. Lo stato di guerra non va confuso con la guerra né con le ostilità.

25 ART. 51 parag.6 Sono vietati gli attacchi diretti a titolo di rappresaglia contro la popolazione civile o le persone civili

26 Vedi RONZITTI, Diritto Internazionale di Conflitti Armati, cit. p. 80

27 VERRI, Dizionario di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, Ed. speciale della Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, Roma 1984, p.4l

28 vedi RONZITTI, Diritto dei Conflitti Armati, Torino 1998, p. 23.

29 Trattato firmato a Parigi il 27-8-1928 relativo alla Rinunzia alla Guerra come strumento di Politica Internazionale

30 Secondo la dottrina e la prassi giuridica francese il Diritto dell'Aya si identifica con il Diritto della Guerra o Bellico, volto a disciplinare la condotta delle operazioni militari.

31 ROUSSEAU, Le droit des conflits armés, Parigi, 1983 VENTURINI, Necessità e proporzionalità nell'uso della forza militare in diritto internazionale, Milano, 1988.

32 vedi RONZITTI, op. cit., p. 27

33 Principio secondo cui gli Stati debbono astenersi, nei loro rapporti internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza, sia contro l'integrità territoriale, o l'indipendenza politica di ogni stato, si in qualsiasi altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni
Unite.

34 ART. 3: Principio relativo al dovere di non intervento nelle questioni che rientrano nella competenza nazionale degli Stati

35 ART. 3, lett. E: riunisce in sé le condizioni di un atto di aggressione: . . l'impiego delle FF.AA. di uno Stato che sono stazionate sul territorio di un altro Stato con l'accordo dello Stato ospitante, fatto in contrasto con le condizioni previste nell'accordo, o qualsiasi prolungamento della loro presenza sul territorio in questione oltre la scadenza dell'accordo.

36 Nel Di. dei Confl. Arm. la consuetudine precede spesso la norma scritta: le regole della guerra imposte dalla necessità si trasformano in
consuetudine, queste regole ripetute con atti successivi con la convinzione che l'osservanza delle stesse sia obbligatoria, si stabilizzano fino ad essere osservate da tutti. Spesso la consuetudine viene tradotta nel Dir. Internazionale positivo, divenendo obbligatoria anche per gli Stati non contraenti di questa o quella norma scritta. cfr. in arg. VERRI, Dizionario di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati

37 vedi VERRI, op. cit.

38 cfr. RONZITTI, Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, cit., p. 31

39 Tale aggressione è presa in considerazione dall'art. 3 della Ris. 3314 - XXIX dell'A.G.

40 Conflitto Armato Internazionale: è uno scontro armato fra 2 o più entità statali condotto dalle rispettive FF.AA. e regolato dal Diritto Internazionale: esso si identifica con la guerra nel senso classico dell'accezione. Essa si caratterizza per la sua natura di azione violenta, contraddistinta dalla volontà di fare la guerra, e dal conseguente sorgere di fatto o per formale dichiarazione dello Stato di guerra con tutte le sue conseguenze giuridiche compresa l'applicazione del Diritto dei Conflitti Armati.

41 Conflitto Armato non Internazionale: è un conflitto armato, guerra civile, che si svolge sul territorio di uno Stato fra le sue FF.AA. e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati, che sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate ed organizzate e di applicare il Diritto Internazionale stabilito per tali conflitti.
42 cfr. VERRI, op. cit.

43 cfr. VILLANI, Lezioni sull'ONU e la crisi del Golfo, Bari, 1994.

44 La Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli precisa che: "ogni stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza per violare le frontiere internazionali di un altro Stato come mezzo di Regolamento delle controversie internazionali comprese le controversie territoriali e le questioni relative alle frontiere degli Stati".

45 "I Membri devono risolvere le loro controversie Internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo".

46 Il rappresentante kuwaitiano dinanzi al Consiglio di Sicurezza raccontò che erano in corso negoziati tra le parti ed un incontro ad alto livello si era svolto a Gedda 24 ore prima dell'attacco iracheno.

47 vedi in argomento Mendelson e Hulton, La revendication par l'Iraq de la sauvranitè sur le Kuwait, in Annuaire Francais de Droit International,1994

48 Secondo il famoso giornalista americano Pierre Salinger le radici della Guerra del Golfo sono rintracciabili infatti nell'indebitamento estero dell'Iraq causato dalla guerra contro l'Iran.

49 Quest'atteggiamento di estraneità veniva in un certo senso confermato dalla dichiarazione del portavoce del Dipartimento di Stato:
Margareth Tutwiler, nel corso di una conferenza stampa che il giorno precedente dichiarava che gli U.S.A. non avevano alcun accordo che implicasse un loro eventuale intervento in favore del Kuwait.

50 Operato che l'avrebbe portato all'aggressione del Kuwait, compiendo un crimine internazionale caratterizzato da tutta una serie di efferatezze e massacri ai danni della popolazione locale: saccheggi, arresti, torture ed omicidi, stupii, deportazioni ecc., al fine di cancellare l'identità storica, civile, amministrativa e politica, nonché geografica del Kuwait.

51 Altra motivazione avanzata per giustificare l'invasione del Kuwait era rappresentata da uno dei capisaldi della politica irachena:
l'antimperialismo, incentrato sull'obiettivo di eliminare ogni influenza occidentale dalla Penisola Araba.

52 cfr. VILLANI, Lezioni sull'ONU e la crisi del Golfo, Bari 1994 e MARTINO, Alle radici della Guerra, in Rivista Italiana Difesa e Guerra nel Golfo, 1992.

53 cfr. BONSIGNORE , Il mondo contro Saddam, in Rivista italiana difesa Guerra nel Golfo, 1992.

54 AA.VV., Interventi delle Nazioni Unite e Diritto Internazionale, 1995.

55 ART. 33: Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguire una soluzione mediante negoziati, inchieste, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziario, ricorso ad organizzazioni, ad accordi regionali o ad altri mezzi pacifici di loro scelta. Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare le loro controversie mediante tali mezzi.

56 Un fondamentale ruolo fu svolto, a tal fine, dal sostegno e gli sforzi compiuti dalla Lega degli Stati Arabi.


57 In esecuzione di tale dichiarazione l'Italia ha emanato il D.L. n. 220 del 6/8/90 (convertito nella L. 278/90
contenente misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq).

58 si veda GIORGERINI, Gli aspetti politici dell'intervento italiano, in Rivista Italiana Difesa, Guerra del Golfo, 1992.

59 ART. 147: Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione. i 'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all 'integrità fisica o alla salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle Forze Armate della potenza nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione, la presa di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificata da necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari

60 cfr. AA.VV., Interventi delle Nazioni Unite e Diritto Internazionale, 1995.

61 La Risoluzione 678 fu adottata il 29/11/90 con 12 voti a favore (Canada, Colombia, Costa d'Avorio, Etiopia, Finlandia, Francia, Malaysia, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Romania, U.S.A., URSS., Zaire) una astensione (Cina) e due voti contrari (Cuba e Yemen).

62 cfr VILLANI, Lezioni sull'ONU e la crisi del Golfo,1994.

63 Doc S. /22366,parag 8:I membri della missione ed io stesso eravamo perfettamente al corrente delle informazioni pubblicate dai media al proposito della situazione in Iran e, beninteso, del recente rapporto OMS/UNICEF sulla situazione di approvvigionamento di acqua, del risanamento e della salute nella zona metropolitana di Baghdad. Tengo, tuttavia a sottolineare sin d'ora che nulla di ciò che avevamo potuto vedere o leggere ci aveva preparato alla forma di particolare devastazione che ha subito il Paese. Il conflitto ha avuto degli effetti quasi apocalittici sull'infrastruttura economica di quello che era, sino al Gennaio 1991,una società abbastanza ampiamente urbanizzata e meccanizzata. La maggior parte dei mezzi di sostegno è stata distrutta e resa precaria. L'Iraq per un tempo abbastanza lungo, ad un'era pre-industriale, ma con tutti gli inconvenienti che presenta una dipendenza post-industriale rispetto ad un'utilizzazione intensiva dell'energia e della tecnologia
64 Doc S/22409,parag 41:Non vi è dubbio che è stato fatto un tentativo deliberato per sopprimere il Kuwait, la sua identità nazionale e la sua fierezza che il suo popolo deriva dalla propria storia e dalle proprie realizzazioni Il modo in cui le distruzioni sono state effettuate e accompagnate da atti massicci di vandalismo e di saccheggio, lascia un'immagine indelebile.

65 cfr. AA.VV., Interventi delle Nazioni Unite e Diritto Internazionale, 1995

66 In base all'accordo di Baghdad del 4/10/1963: La Repubblica dell'Iraq riconosce l'indipendenza e la piena sovranità dello Stato del Kuwait ,delimitato nella maniera che si trova indicata nella lettera del 1° Ministro dell'Iraq del 21///32 e che è stata accettata dal Governatore del Kuwait, nella sua lettera del 10/8/32

67 Military Law, US. Army Command and General Staff College

68 ART. 1: Le Potenze contraenti riconoscono che le ostilità non debbano cominciare fra di loro senza un avvertimento preventivo e non equivoco, che avrà, sia la forma di una dichiarazione di guerra motivata, sia quella di un ultimatum con dichiarazione di guerra condizionata
69 Ostaggi persone abitualmente catturate in territorio occupato, in passato per assicurare l'esecuzione di determinate imposizioni, ieri
prevalentemente per prevenire atti ostili contro le forze occupanti. Questa pratica è oggi espressamente vietata dal Diritto Internazionale vigente; la presa di ostaggi ed il loro passaggio per le armi sono considerati crimini di guerra.

70 vedi VILLANI, Lezioni sull'ONU e la Crisi del Golfo, cit..

71 Armi chimiche: armi, che provocano nell'uomo e negli animali lesioni di varia natura e gravità, utilizzando le proprietà asfissianti
tossiche, irritanti, paralizzanti, regolatrici della crescita, antilubrificanti o catalitiche, di una sostanza chimica qualsiasi solida, liquida o gassosa. Il loro impiego, fabbricazione o stoccaggio è vietato.

72 Armi batteriologiche: sono armi che, per provocare negli uomini e negli animali malattie o alterazioni morbose, utilizzano insetti nocivi o
altri organismi viventi o morti o loro prodotti tossici. Il loro impiego, fabbricazione o stoccaggio è vietato.

73 cfr.VERRI, Dizionario di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, cit.

74 cfr. VERRI, Appunti di Diritto Bellico, ED. speciale Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, 1982

75 Art. 13: I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità... Ogni atto od omissione illecita da parte della potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come un'"infrazione grave" della presente Convenzione....

ART 14 I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore....

76 Furono violati dall'Iraq gli artt. 70-71-75 della Convenzione di Ginevra del 1949,che permette ai prigionieri di guerra di corrispondere per far avere proprie notizie alla famiglia, nonché riceverne e ricevere visita da parte dell'Organismo Neutrale della Croce Rossa Internazionale. L'art. 70 cita: Ogni prigioniero di guerra sarà messo in condizioni... di inviare direttamente alla sua famiglia da un lato, all 'Agenzia Centrale dei Prigionieri di guerra dall'altro, previste dall'art. 123 notizie... per informare della sua prigionia, del suo
indirizzo, del suo stato di salute...

77 ART. 18: Tutti gli effetti e gli oggetti d'uso personale, eccettuate le armi, cavalli, equipaggiamento e carte militari, resteranno in possesso dei P. O. W., nonché gli elmetti metallici, le maschere contro i gas e qualsiasi altro oggetto consegnato per la protezione personale. Resteranno parimenti in loro possesso gli effetti e gli oggetti che servono al loro abbigliamento ed al loro nutrimento, anche se questi effetti ed oggetti fanno parte del loro equipaggiamento militare ufficiale...

78 ART. 19: Nel più breve termine possibile dopo la loro cattura i P. O. W., onde essere fuori pericolo, saranno trasferiti in campi situati in un luogo abbastanza distante dalla zona di combattimento...
ART. 22 I P.O.W. potranno essere intimati soltanto in stabilimenti situati sulla terraferma e che offrono ogni garanzia d'igiene e salubrità.. ART. 23: Nessun P.O.W. potrà mai essere mandato o trattenuto in una regione ove egli sarebbe esposto al fuoco della zona di combattimento né utilizzato per porre al riparo dalle operazioni militari, con la sua presenza, certi punti o certe regioni..

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