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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
Corte Penale Internazionale: istituzione
Tesi di laurea

Università degli Studi di Camerino
Facoltà di Giurisprudenza

Relatore: Prof.Giuseppe Palmisano
Anno Accademico n.d. Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2002

 
Sommario

L'istituzione di un tribunale internazionale contro i crimini di guerra fu proposto per la prima volta dallo svizzero Gustav Moynier all'indomani del conflitto franco-prussiano del 1870; questo tribunale avrebbe dovuto giudicare le violazioni del trattato sulla protezione delle vittime militari della guerra elaborato e firmato a Ginevra nel 1864.

 
Indice dei contenuti
 
Premessa

Capitolo I- I precedenti

I.1 Le proposte per la Creazione di un Tribunale Penale Internazionale prima della II Guerra Mondiale.
I.2 I Tribunali di Norimberga e Tokio.
I.3 Il progetto di Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità.
I.4 La convenzione sul crimine di genocidio.
I.5 I crimini di guerra.
I.6 Le codificazioni concernenti altri crimini di diritto internazionale ed il crimine di aggressione.
I.7 Il lavoro della Commissione di Diritto Internazionale per la creazione di un Tribunale Penale Internazionale.
I.8 Il Tribunale ad hoc per i crimini commessi nella ex Jugoslavia.
I.9 I lavori del Comitato ad hoc e del Comitato Preparatorio.


Capitolo II- Il progetto di Statuto

II.1 I punti cruciali del progetto di Statuto
II.2 Istituzione, composizione e finanziamento della Corte.
II.3 Il principio di complementarità.
II.4 La competenza "ratione materiae" della Corte nel progetto di Statuti.
II.5 I c.d. "core crimes".
II.6 Il crimine di aggressione nel progetto di Statuto.
II.7 L'esercizio della giurisdizione della Corte ed i meccanismi di attivazione.- II.8 Il rapporto tra il Consiglio di Sicurezza e la Corte.
II.9 L'accettazione della giurisdizione della Corte.- II.10 Le regole di procedure e le regole probatorie.
II.11 La cooperazione tra la Corte e gli Stati-Parte e non-Parte.
II.12 L'esecuzione dei provvedimenti e degli ordini emessi dalla Corte nei confronti degli Stati-Parte e degli Stati-nonParte.


Capitolo III- I risultati della Conferenza

III.1 Cenni sulla Conferenza
III.2 Istituzione, composizione e finanziamento della Corte.
III.3 Il principio di complementarità.
III.4 La competenza "ratione materiae" della Corte.
III.5 L'esercizio della giurisdizione della Corte ed i meccanismi di attivazione.
III.6 La giurisdizione della Corte nei confronti degli Stati Terzi.
III.7 Le regole di procedura e le regole probatorie.
III.8 La cooperazione tra la Corte egli Stati-Parte e Stati-nonParte allo Statuto.
III.9 Esecuzione dei provvedimenti e degli ordini emessi dalla Corte nei confronti degli Stati-Parte e degli Stati-nonParte.
IV Conclusioni e postille
Lo stato attuale dei lavori sulle regole di procedura e prova e sugli elementi costitutivi dei reati
IV.1 Il problema dell'entrata in vigore dello statuto e lo stato attuale delle ratifiche
IV.2 Seguiti della Conferenza nel lavoro della Commissione Preparatoria: gli elementi dei crimini
IV.3 Segue: le regole di procedura e prova.

Bibliografia
 
Abstract
 

Premessa:

Il tema dell'istituzione di una Corte Penale Internazionale a carattere permanente ha percorso a fasi alterne la storia del diritto internazionale sin dalla seconda metà del XIX secolo.

Lo statuto dell'istituenda Corte Penale Internazionale è stato finalmente approvato, al termine della conferenza convocata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e terminata il 17 luglio 1998, a larghissima maggioranza- con 120 voti favorevoli, 7 contrari, 21 astenuti e 12 non partecipanti al voto.

La comunità internazionale ha storicamente battuto due strade per raggiungere un tale risultato:
da un lato ha cercato di identificare un nucleo di regole di protezione della persona che tutti gli Stati fossero disposti ad accettare, inserendo delle norme nell'ordinamento internazionale, volte a qualificare dati comportamenti di individui come crimini.
Questi reati individuali sono convenzionalmente detti "crimini di diritto internazionale" per distinguerli dai "crimini internazionali" che sono invece illeciti commessi dagli Stati nei confronti di altri Stati o dell'intera comunità internazionale;

dall'altro lato si è cercato di individuare obblighi e meccanismi che garantissero in qualche modo la celebrazione dei processi e la punizione dei colpevoli, mediante sia l'inserimento nell'ordinamento internazionale, del principio c.d. di responsabilità individuale, sia il condizionamento della sovranità degli Stati per quanto riguarda l'esercizio della giurisdizione penale.





CAPITOLO I
I PRECEDENTI


[note ommesse]


I.1. Le proposte per la creazione di un tribunale penale internazionale prima della II Guerra Mondiale

L'istituzione di un tribunale internazionale contro i crimini di guerra fu proposto per la prima volta dallo svizzero Gustav Moynier all'indomani del conflitto franco-prussiano del 1870; questo tribunale avrebbe dovuto giudicare le violazioni del trattato sulla protezione delle vittime militari della guerra elaborato e firmato a Ginevra nel 1864.

Il trattato fu elaborato nell'ambito di una Conferenza diplomatica convocata dal governo svizzero, su iniziativa di Henry Dunant, ed alla quale presero parte i rappresentanti di quasi tutti gli Stati esistenti allora.

La proposta formulata da Gustav Moynier si concretizzò alcuni anni dopo in un progetto di convenzione istitutiva del tribunale da integrare, data l'inadeguatezza del trattato per quanto riguarda la configurazione di una responsabilità penale per le violazioni delle disposizioni in esso contenute, con un protocollo contenente una chiara definizione delle violazioni e delle pene comminabili.

Nel 1899, all'Aia venne elaborata e firmata quella che successivamente diverrà la seconda convenzione di Vienna; il trattato in questione estendeva la protezione internazionale ai membri delle forze armate in mare, feriti, malati o naufraghi ed inoltre prevedeva l'istituzione di una Corte per la risoluzione pacifica delle controversie internazionali.

Il tema dell'istituzione di una Corte internazionale di giustizia penale riemerse al termine della prima guerra mondiale, quando fu creata la prima commissione internazionale di inchiesta ;" La Commissione sulle responsabilità degli Autori della Guerra e sull'applicazione delle Sanzioni".

Le potenze vincitrici del conflitto, nel corso della Conferenza di pace di Parigi del 1919 affidarono alla Commissione il compito di svolgere attività investigative circa le violazioni dei trattati elaborati e firmati rispettivamente a Ginevra e all'Aia nel 1864 e nel 1899, commesse dai militari tedeschi e turchi nel corso del conflitto.

Le fasi processuali e quelle di vera e propria esecuzione della pena avrebbero dovuto essere trasferite, secondo le previsioni del trattato di Versailles, ad un tribunale ad HOC, ma questo non fu mai istituito, a causa, soprattutto, del venir meno della volontà politica degli Alleati.

Nel 1929 sempre nell'ambito della codificazione dei crimini di diritto internazionale viene elaborata e firmata a Ginevra una terza convenzione sulla protezione dei prigionieri di guerra.

Tra le due Guerre Mondiali furono elaborate varie proposte di tribunale internazionale, sia nell'ambito della Società delle Nazioni (nel 1926 l'Associazione Internazionale di Diritto Penale sottopone alla Società delle Nazioni il progetto di una Camera Criminale in seno alla Corte dell'Aia riferendosi alla convenzione dell'Aia del 1899, istitutiva di una Corte per la risoluzione pacifica delle controversie internazionali; nel 1937, una convenzione mai entrata in vigore contemplò la creazione di una corte internazionale per il processo ai responsabili di atti di terrorismo), sia nel contesto delle prime organizzazioni internazionali nongovernative (International Law, Inter-Parliamentary Union).

Tuttavia, a causa del diritto internazionale allora vigente e alieno da ogni implicazione di carattere penale, le proposte elaborate relative alla creazione di un tribunale internazionale trovarono un terreno tutt'altro che fertile, soprattutto a causa della non possibilità di distinguere tra norme civili e norme penali di diritto internazionale, nonché tra crimini di Stati e crimini di individui.




I.2. I Tribunali di Norimberga e Tokio

Le inaudite atrocità commesse durante il Secondo Conflitto Mondiale spinsero le potenze vincitrici ad istituire due tribunali militari speciali che giudicassero dei crimini di guerra, contro la pace e contro l'umanità, perpetrati dai nazisti e dai loro alleati: il Tribunale Internazionale Militare di Norimberga, stabilito nel quadro dell'Accordo di Pace di Londra dell'8 agosto 1945, e il Tribunale Internazionale Militare per l'Estremo Oriente(Tribunale di Tokio), istituito il 19 gennaio 1946.

Questi tribunali hanno rappresentato una pietra miliare nell'affermazione di alcuni fondamentali principi di giustizia penale internazionale.

Innanzitutto, il principio di RESPONSABILITÀ' PENALE INDIVIDUALE per le più gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, anche quando il comportamento in questione non sia vietato dalla normativa nazionale, o anche nel caso in cui si sia agito per dar corso ad ordini superiori.

In effetti, affermare e realizzare, sul piano internazionale il principio della responsabilità penale dell'individuo, superando lo schema classico della responsabilità interstatuale, significò riconoscere come criminosi alcuni comportamenti individuali che sino allora si presentavano sostanzialmente, se non formalmente, collegati con un apparato statale.

Sicché il crimine dell'individuo non era che un aspetto o una manifestazione del crimine dello Stato (ciò è evidente con riguardo ad alcune fattispecie criminose quali l'aggressione od il genocidio) e come tale doveva essere considerato.

Gli Statuti di questi tribunali elencano alcuni principi essenziali in materia processuale come il diritto ad un processo equo fondato sul contraddittorio ed il diritto di difesa.

Questi due organismi erano solo limitatamente internazionali, in quanto rappresentativi di una parte minoritaria, anche se politicamente predominante, della comunità internazionale e furono con buone ragioni considerati l'espressione della giustizia dei vincitori sui vinti.

Vennero giudicati i crimini commessi da una sola parte, e per quanto riguarda il contenuto delle decisioni prese, si osservò che le condanne non avevano tenuto conto, specie per i cosiddetti crimini contro l'umanità, del principio di irretroattività della legge penale incorporato nella regola "NULLUM CRIMEN SINE LEGE".

Queste gravi incongruenze sul piano dei principi si superarono in forza dell'argomento politico per cui una giustizia dei vincitori è pur sempre meglio che nessuna giustizia, ma per l'avvenire si prospettò con chiarezza l'esigenza di consolidare i principi dello statuto del Tribunale di Norimberga e delle sentenze che ne seguirono nel sistema del diritto internazionale, sì da renderli di generale applicazione.

 
Bibliografia
 

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- Paolo Picone, Sul fondamento giuridico del Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia, in Dai tribunali penali internazionali ad hoc a una Corte permanente ( a cura di F. Lattanzi e E. Sciso), Napoli, Ed Scientifica, 1996

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- Rome Statue of International Criminal Court è contenuto nel documento ONU A/CONF. 183/9

 
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