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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
Terrorismo internazionale: risposta dello stato italiano
Paper

pubblicato il 14 settembre 2002
Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2002

 
Sommario

La repressione del terrorismo su scala mondiale potrebbe avere effetti sicuramente maggiori laddove si procedesse all'elaborazione non tanto di norme di diritto penale internazionale, quanto all'elaborazione di convenzioni internazionali, volte alla promozione di un vero e proprio diritto internazionale penale, ovverosia di un complesso di norme internazionali tendenti alla tutela di interessi che l'intera comunitą internazionale avverte come propri e la cui tutela sia affidata ad un organo di giustizia internazionale e non alle autoritą giudiziarie dei singoli Stati.

 
Indice dei contenuti
 
1. Premessa
2. Nozione di terrorismo
3.(segue) Il carattere dell'internazionalitą
4. Il vecchio 270bis del Codice Penale
5. Il nuovo reato di associazione con finalitą di terrorismo internazionale
6. La fattispecie di assistenza agli associati
7. Conclusioni


 
Abstract
 

Premessa
 

La grave crisi internazionale determinatasi in seguito agli attacchi di New York e Washington dell'11 settembre 2001, ha indotto il Governo italiano ad adottare con urgenza il decreto legge 18/10/2001 n. 374 "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", poi convertito con legge 15/12/2001 n. 438, con il quale è stata introdotta nel nostro ordinamento la fattispecie di "terrorismo internazionale".
 

L'esigenza di provvedere urgentemente alla creazione di questa nuova ipotesi di reato trova fondamento nella carenza di una normativa penale volta a reprimere organizzazioni che, pur avendo sede nel territorio italiano, mirano a compiere atti di violenza a danno di altri Paesi [1].
 

Il decreto legge, pertanto, colma una lacuna punitiva venutasi a creare nell'impossibilità di adattare fattispecie incriminatrici, già presenti nel nostro ordinamento (in particolar modo l'art. 270 bis c.p.), alla nuova realtà: quella del terrorismo transnazionale.
 

Ed è proprio sull'art. 270 bis c.p. che il legislatore ha deciso di intervenire, novellandolo: l'art. 1 della legge di conversione, infatti, stabilisce che

    "chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione ed un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

Come meglio si vedrà in seguito, questa nuova disposizione, pur mostrando i classici limiti di una legislazione di "emergenza", evidenzia anche numerosi pregi fra i quali in principal modo quello di aver tentato una prima definizione (certamente migliorabile!) di terrorismo internazionale.
 

La nozione di terrorismo
 

Prima di procedere all'esame della normativa italiana è necessario individuare una nozione di terrorismo e soprattutto verificare quando ed in che modo Tale fenomeno assuma una connotazione internazionalistica. In realtà non è facile recuperare una definizione soddisfacente ed univoca del fenomeno, vista la sua ampiezza e soprattutto la sua contingenza storico - politica.
 

E' indiscutibile, infatti, che il terrorismo è prima di tutto un concetto politico, metagiuridico e come tale, pertanto, influenzato da fattori storici, politici, culturali, ed ideologici.
 

Da ciò deriva soprattutto la difficoltà di formulare una definizione universalmente valida, posto che un atto violento che un ordinamento giuridico (fondato su un dato sistema ideologico) può qualificare come terroristico, per altro ordinamento può addirittura assurgere ad atto fondativo di un nuovo patto costituzionale. Proprio queste considerazioni hanno indotto buona parte della storiografia filosofica a considerare tale nozione propria esclusivamente delle società democratiche occidentali, mentre si evita di ricorrere a questo tipo di qualificazione quando forme violente di opposizione politica si manifestino in sistemi non democratici [2].
 

Nonostante i numerosi tentativi definitori è possibile comunque individuare alcuni elementi cardine nella nozione di terrorismo.
 

Partendo da una definizione di stampo sociologico non si può non rilevare immediatamente il profondo legame intercorrente con l'aspetto lessicale del termine: il terrore è certamente il fondamento non solo etimologico, ma anche sostanziale, del fenomeno. La finalità principale dei gruppi terroristici è, infatti, quella di porre in essere azioni violente tali da generare uno stato di panico, di timore collettivo, creando al tempo stesso una notevole sfiducia nelle capacità degli organi istituzionali di garantire l'incolumità pubblica.
 

In effetti, i termini terrorismo e terrorista sono relativamente recenti: il supplemento del 1798 del Dictionnaire della Académie Française dava il significato del termine terrorismo come "système, régime de la terreur"[3].
 

Non mancano neppure definizioni di stampo prettamente penalistico, le quali concordano nell'individuare due elementi costanti: l'uno oggettivo e l'altro soggettivo.
 

Per quanto concerne l'aspetto oggettivo la dottrina osserva che l'atto terroristico ha alcuni tratti peculiari per lo più riconducibili "alla qualità della persona offesa, rappresentante in qualche modo le istituzioni; alla potenzialità dell'offesa capace di rivolgersi a persone indeterminate e, quindi, di ingenerare timore nella collettività; all'estraneità delle vittime ai rapporti interpersonali del terrorista, in quanto le vittime sono scelte non per i loro individuali rapporti interpersonali con l'agente, ma per i loro rapporti con le istituzioni o per il solo fatto di essere membri della società" [4].
 

In effetti, il terrorismo è qualcosa di più della semplice violenza, che presuppone solo due parti: un aggressore ed una vittima. Esso implica anche una terza parte, che si vuole intimidire mostrandole quello che accade alla vittima [5].
 

Dal punto di vista soggettivo, l'atto terroristico si caratterizza per la finalità ideologica che lo sorregge e per la finalità politica in vista del quale è compiuto, secondo combinazioni variabili che possono non inserirsi in alcuna strategia politica, ma mai prive del movente ideologico che promuove la condotta [6].
 

Posto che, come fino ad ora osservato, il concetto di terrorismo designa una complessa realtà fenomenologica, appare opportuno verificare se sia possibile trarre ulteriori elementi di interpretazione dalla normativa internazionale in materia.
 

A tal proposito, merita certamente menzione, pur avendo ormai solo un valore storico - scientifico, non essendo mai entrata in vigore, la Convenzione per la prevenzione e la repressione del terrorismo adottata a Ginevra il 16 novembre del 1937. Tale Convenzione, infatti, nell'imporre agli Stati-parte l'obbligo di introdurre norme incriminatrici per reprimere condotte terroristiche, forniva anche una definizione generale del delitto da intendersi come comprensivo di tutti "quei fatti criminali diretti contro uno Stato, il cui scopo o la cui natura è provocare il terrore presso persone determinate, gruppi di persone o presso la collettività".
 

Fallito questo primo tentativo di instaurare una collaborazione giuridica internazionale per combattere il terrorismo si dovrà attendere fino agli anni settanta prima che gli Stati tornino ad occuparsi congiuntamente del problema, sotto la spinta di nuovi fenomeni terroristici.
 

L'esame della normazione diffusasi in quegli anni mostra con evidenza che la comunità internazionale preferiva procedere con un approccio settoriale, diretto a risolvere i problemi di volta in volta posti dalle nuove forme di terrorismo, piuttosto che procedere all'elaborazione di principi astratti e generali [7].
 

L'elaborazione di fattispecie specifiche consentiva, infatti, di superare i problemi derivanti dalle diverse impostazioni ideologiche degli Stati (difficilmente superabili, invece, in sede di elaborazione di principi generali) permettendo di raggiungere in tal modo il maggior numero di consensi possibili sulla definizione dei singoli crimini.
 

In quest'ottica vanno quindi lette la Convenzione dell'Aja del 16 dicembre 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili, la Convenzione di Montreal del 23 settembre 1971 per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, e la Convenzione di Roma del 10 marzo 1988 per la repressione degli atti contro la navigazione marittima [8].
 

Pur non permettendo di addivenire ad una definizione generale del fenomeno, visto il carattere settoriale della normazione, tali Convenzioni mostrano comunque un quadro normativo comune di misure volte alla prevenzione e repressione del terrorismo (scambio di informazioni fra Stati, coordinamento delle attività amministrative, principio dell'aut dedere aut iudicare) [9].
 

L'insuccesso dei tentativi elaborati dalle Nazioni Unite nel corso degli anni '70 in materia di lotta al terrorismo internazionale ingenerò la necessità di progettare una strategia meno ambiziosa e, dunque, al tempo stesso, più facilmente realizzabile, che permettesse di superare le difficoltà incontrate in quella sede e derivanti principalmente dall'eccessiva ampiezza dell'organizzazione, nonché dalla mancanza di omogeneità tra gli Stati che ne facevano parte.
 

In tal senso risultati certamente migliori, per un approccio globale della tematica, sono stati raggiunti a livello regionale europeo, con la Convenzione europea per la repressione del terrorismo adottata a Strasburgo il 27 gennaio del 1977, che all'art. 1 prevede l'obbligo per gli Stati di reprimere una serie tassativa di crimini a finalità terroristica, e all'art. 2 attribuisce a ciascuno Stato la facoltà di non considerare reato politico gli atti gravi di violenza non previsti dall'art. 1 diretti contro la vita, l'integrità personale o la libertà delle persone, come pure gli atti gravi contro i beni suscettibili di creare un pericolo per la pubblica incolumità [10].
 

Nonostante gli apprezzabili risultati raggiunti dalla Convenzione, la stessa manca ancora una volta di fornire una definizione generale di terrorismo, limitandosi ad elencare i casi in cui un reato non dovrà essere considerato politico ai fini dell'estradizione.
 

Concludendo questa carrellata sulla normazione internazionale relativa al terrorismo alla ricerca di una sua definizione sembra interessante citare un'ultima norma, in realtà mai entrata in vigore che però, probabilmente, per la prima volta fornisce una definizione soddisfacente del fenomeno.
 

Si tratta della definizione elaborata nella bozza di Statuto della Corte penale internazionale, che in tre paragrafi definisce il terrorismo in tal modo:

  1. intraprendere, organizzare, sponsorizzare, ordinare, agevolare, finanziare, incoraggiare o tollerare atti di violenza contro un altro Stato che siano diretti contro persone o cose e di natura tale da creare terrore, paura, o insicurezza nelle menti delle figure pubbliche, di gruppi di persone, della pubblica opinione o della popolazione, per qualunque tipo di interesse e obiettivo di carattere politico, filosofico, ideologico, razziale, etnico, religioso, o di qualunque altra natura che possa essere invocata per giustificare tali atti;

  2. attacchi che rientrino nell'ambito delle sei Convenzioni di cui viene fornito un elenco e tra cui rientrano la Convenzione per l'eliminazione dei dirottamenti aerei illegali e la Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi;

  3. un attacco che preveda l'impiego di armi da fuoco, altre armi, esplosivi e sostanza pericolose, nel caso in cui vengano utilizzate come strumenti per perpetrare violenza indiscriminata che comporti la morte o gravi danni fisici a persone o gruppi di persone, o popolazioni, come pure gravi danni alle loro proprietà.

Tale bozza è stata quella sulla quale si sono poi basate le trattative delle Delegazioni dei vari Stati presenti alla Conferenza di Roma. In realtà, però lo Statuto adottato definitivamente dalla Conferenza di Roma non comprende fra i reati di competenza della Corte anche quello di terrorismo.
 

La scelta, infatti, è stata quella di escludere dalla competenza della Corte i cosiddetti treaty crimes (fra i quali spiccano il terrorismo ed il traffico internazionale di stupefacenti), anche se potranno in futuro rientrare nella giurisdizione della Corte, a seguito di Conferenze di Revisione.
 

L'esclusione di tali crimini è stata motivata richiamando l'esistenza di un'efficace rete di cooperazione nascente da obblighi assunti in sede convenzionale sia sul piano penale che processuale per la repressione del terrorismo e del traffico di stupefacenti.
 

(segue) Il carattere dell'internazionalità
 


Nella nostra ricerca di una possibile definizione del fenomeno terroristico sono state citate numerose convenzioni internazionali che testimoniano un impegno comune degli Stati per la lotta al terrorismo. Ma per quali motivi tutti gli Stati (o per lo meno numerosi Stati) sono accomunati da questo interesse e non solo il singolo Stato che viene colpito dall'atto di violenza?
 

Come già si è visto nel paragrafo precedente, il terrorismo è un complesso di attività criminose compiute per perseguire finalità ideologiche o politiche e tali attività, specialmente quando hanno motivazioni politiche, spesso non si esauriscono nell'ambito di un singolo Stato, ma acquistano rilevanza internazionale in quanto lo scopo, i mezzi, il luogo, l'autore, la vittima, la preparazione, la consumazione e gli effetti riguardano Paesi differenti [11].
 

E' soprattutto a partire dagli anni '70 che si è verificato un incremento di attività terroristiche di rilevanza internazionale, E così accanto a quelle tradizionale (attentati contro pubblici edifici o
contro persone politiche) che avevano solo eventuale rilevanza penale, in ragione della fuga all'estero del reo o della diversa cittadinanza fra soggetto attivo e passivo, si sono via via diffuse nuove forme di terrorismo dotate di un intrinseco rilievo internazionale.
 

A tal proposito valga quale esempio il dirottamento degli aerei o delle navi che assume il carattere della internazionalità non solo per la pluralità di Stati di volta in volta coinvolti (Stati nazionali degli autori del crimine, dei passeggeri, dei membri dell'equipaggio o Stati i cui spazi aerei vengono sorvolati dall'aereo dirottato...), ma per il più ampio interesse della comunità internazionale alla sicurezza del trasporto aereo e marittimo e più in generale al buon funzionamento delle relazioni diplomatiche [12].
 

Nel corso dei decenni si è assistito, pertanto, all'emersione di beni giuridici che la comunità internazionale ha avvertito come propri - ovverosia di interessi il "cui significato di valore supera i confini di un singolo ordinamento nazionale"[13] - che hanno richiesto una sempre maggiore cooperazione fra gli Stati per una loro tutela, collaborazione che ha dato vita ad un vero e proprio sistema internazionale di norme penali volte alla repressione di comportamenti in grado di ledere tali beni (diritto internazionale penale).
 

Il vecchio art. 270bis del Codice Penale
 

L'art. 270 bis fu introdotto nel nostro codice penale dall'art. 3 del Decreto legge 15/12/1979 (c.d. decreto Cossiga), convertito nella legge 06/02/1980 n. 15, con la finalità di introdurre una fattispecie penale che consentisse di combattere le varie forme di terrorismo diffusesi in Italia in quegli anni[14].
La norma nasceva quindi da una situazione di emergenza, trovandosi lo Stato italiano nella necessità di tutelare la propria personalità interna, da quelle associazioni volte a sovvertirne violentemente l'ordine democratico, inteso quale "insieme dei principi fondamentali fissati dalla costituzione per definire la struttura e le funzioni dello Stato" [15].
 

La disposizione pose da subito diversi problemi interpretativi, il primo dei quali fu sollevato dall'evidente discrasia esistente fra la rubrica della norma ("Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico") ed il testo della stessa, nel quale scompare del tutto la finalità di terrorismo rendendo penalmente illecita la sola condotta diretta al compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico.
 

La differenza rilevata tra titolo e testo della disposizione fu dovuta ad un emendamento approvato in sede di conversione del decreto che invece originariamente aveva inteso prevedere tanto l'associazione con finalità di terrorismo, quanto quella di eversione dell'ordine democratico [16].
 

Il riferimento alla finalità di terrorismo rimasto nella rubrica dell'art. 270 bis c.p. ha però fatto sorgere differenti teorie circa l'interpretazione della voluntas legis: il legislatore voleva colpire solo le associazioni eversive (e non anche quelle eversive con finalità di terrorismo) o il fine terroristico doveva ritenersi implicito in quello di eversione?
 

Secondo un primo orientamento i concetti di eversione e terrorismo sarebbero complementari e, pertanto, il legislatore li avrebbe utilizzati in senso pleonastico. I due concetti, infatti, sarebbero accomunati dalla finalità ultima: quella di agire violentemente sul piano politico, in quanto il perseguimento di finalità terroristiche implica quello di eversione dell'ordinamento democratico ovvero lo scopo eversivo implica lo spargimento di terrore [17].
 

In realtà, però, sia in dottrina che in giurisprudenza è prevalsa da subito la tesi secondo cui i due concetti devono essere tenuti nettamente distinti in quanto gli stessi vengono utilizzati per indicare fenomeni notevolmente diversi fra loro.
 

Con il termine eversione si indica, infatti, tutta quella serie di mezzi di lotta politica utilizzati per sovvertire violentemente l'ordine costituzionale, ovverosia il complesso di principi ed istituti sui
quali si fonda uno Stato [18].
 

Il terrorismo, invece, consiste in un attacco indiscriminato contro Governi, istituzioni, organizzazioni, caratterizzato dall'uso reiterato e sistematico di mezzi violenti contro singole persone, gruppi o cose e destinato a diffondere una situazione di terrore e paura [19].
A supporto di quest'ultima interpretazione, si possono riportare alcuni classici esempi che testimoniano appunto la concreta possibilità che esista una finalità eversiva senza finalità di terrorismo e viceversa. Si pensi ad esempio al compimento di un incruento colpo di Stato, atto a porre in essere un'eversione dell'ordinamento costituzionale, senza però la diffusione di panico e terrore.
 

Nel secondo senso, si può invece ricordare l'esempio di un'associazione che abbia l'unico fine di spargere il terrore nel corpo sociale, senza però perseguire l'intento di sovvertire l'ordine costituzionale dello Stato.
 

Secondo l'orientamento ora esposto, pertanto, l'art. 270 bis c.p. postulava come necessaria e sufficiente la sola finalità di eversione, ovviamente perseguita con azioni violente, prescindendo da quella di terrorismo [20].
 

I sostenitori della tesi della scindibilità dei due concetti ha giustificato la scelta del legislatore di sanzionare esclusivamente la condotta con finalità di eversione partendo dalla constatazione che il perseguimento di una finalità eversiva acquista una portata ben diversa, a seconda che costituisca l'obiettivo dell'attività di un singolo individuo ovvero di un'associazione e che è addirittura difficile che si realizzi un programma eversivo assegnatosi da un singolo [21].
 

Secondo questo orientamento, pertanto, l'art. 270 bis nasceva dall'esigenza di sanzionare con maggior rigore il perseguimento del fine eversivo attraverso uno strumento assai idoneo quale un'associazione. Viceversa, il legislatore avrebbe escluso dall'ambito applicativo della norma la finalità di terrorismo in quanto in relazione ad essa non può ritenersi essenziale la circostanza che essa sia perseguita dal singolo anziché da un gruppo associato: il terrorismo (quale metodo di spargimento indiscriminato del terrore) è di pari gravità sia quando è oggetto della scelta di un gruppo, sia quando è scelto come obiettivo di singoli individui [22].
 

Vista quindi la gravità del crimine terroristico, indipendentemente dalla presenza o meno di una base associativa, il legislatore ha ritenuto più congruo introdurre un aggravante specifica (quella della finalità di terrorismo introdotta con l'art. 1 della legge 06/02/1980 n. 15), idonea a reprimere tali fatti indipendentemente dalla loro provenienza [23].
 

Dato breve cenno al primo problema che pose agli interpreti l'art. 270 bis c.p., è ora necessario soffermarsi su un'altra disputa sorta sotto la vigenza di questa norma e che fra l'altro è prodromica all'innovazione apportata dal D.L. 374/2001.
 

Sempre con maggior frequenza negli ultimi anni i giudici si sono trovati a dover giudicare fatti di reato nei quali, pur essendo chiaramente presente un programma criminoso finalizzato alla commissione di atti di terrorismo ai danni di Stati esteri, mancava del tutto una finalità di eversione dell'ordine democratico interno.
 

Intervenendo varie volte sul tema, la Corte di Cassazione, nel corso degli anni, ha chiarito che ai sensi dell'art. 270 bis c.p. l'associazione doveva avere di mira in modo diretto ed immediato l'ordine democratico italiano, con la conseguenza che se la finalità di eversione o terrorismo non riguardava l'ordinamento costituzionale italiano si era al di fuori del bene giuridico protetto dalla norma [24].
 

La conseguenza era, pertanto, che le associazioni che avevano altre finalità potevano essere sanzionate dalle norme che prevedono i delitti contro l'ordine pubblico, rimanendo, inoltre, punibili i singoli reati - fine, ma rimaneva impossibile punire organizzazioni che si ponevano il solo fine di colpire Stati esteri.
 

Il nuovo reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale
 

L'impossibilità di applicare l'art. 270 bis c.p. ad organizzazioni operanti in Italia con finalità di terrorismo oltre i confini del nostro Stato, avrebbe potuto rendere il territorio italiano una sorta di "oasi di impunità" per tali organizzazioni, in quanto prive di rilevanza penale.
 

Da qui, quindi, l'esigenza per il nostro legislatore di adeguare la normativa italiana anche al fine di poter adempiere agli impegni assunti in ambito internazionale rispetto ad una strategia unitaria di risposta al manifestarsi di forme violente di attacco alle istituzioni democratiche [25].
 

Secondo l'impostazione originaria il decreto legge 374/2001 prevedeva l'introduzione nel codice penale di un nuovo articolo, il 270 ter, che doveva disciplinare in modo autonomo la fattispecie di terrorismo internazionale [26].
 

In sede di conversione, però, il Parlamento approvando la legge 438/2001 ha preferito cancellare l'art. 270 ter e riscrivere in toto l'art. 270 bis c.p. inserendovi la finalità di terrorismo anche internazionale (presente già nella rubrica della nuova norma ora intitolata "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico): scelta che appare decisamente apprezzabile in quanto ha risolto le difficoltà di coordinamento che già nelle prime interpretazioni del decreto legge si erano create fra le due fattispecie previste dall'art. 270 bis e 270 ter c.p..
 

L'art. 270 ter precisando, infatti, che le azioni terroristiche programmate dovevano essere dirette verso uno Stato estero ovvero nei confronti di istituzioni od organismi internazionali, ancora una volta escludeva dal campo di applicazione della norma l'atto di terrorismo progettato ai danni dello Stato italiano.
 

Residuavano, pertanto, tutte le difficoltà viste in precedenza, circa la punibilità delle associazioni terroristiche non connotate da finalità di eversione, in quanto le stesse, ferma restando l'inapplicabilità dell'art. 270 bis, avrebbero dovuto essere punite come una qualsiasi associazione per delinquere (art. 416 c.p.) aggravata dalla finalità di terrorismo di cui all'art. 1 del D.L. 625/1979, con la conseguenza che due fattispecie pressoché identiche avrebbero finito per avere due spazi operativi completamente diversi.
 

Il legislatore, probabilmente facendo proprie queste perplessità, ha quindi deciso di inserire tutte le fattispecie in un unico articolo, tipizzando due distinte forme associative: quella terroristica (anche internazionale) e quella eversiva.
 

Venendo più specificamente all'esame del terrorismo internazionale, che è quello che in questa sede maggiormente interessa, lo Stato italiano con il D.L. 374/2001, conv. con legge 438/2001 è intervenuto sia sul diritto penale sostanziale che su quello processuale, al fine di predisporre validi strumenti di indagine e di repressione per la lotta al terrorismo, anche se nel presente lavoro ci si occuperà esclusivamente del primo aspetto, cercando di analizzare le principali problematiche derivanti dall'introduzione nel codice penale della nuova fattispecie.
 

La maggiore innovazione della modifica all'art. 270 bis è costituita dall'estensione della finalità di terrorismo. Il 3° comma della norma, infatti, stabilisce che la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono posti in essere contro uno Stato estero, un'istituzione, e un organismo internazionale.
 

Previsione che invero appare molto ampia, posto che nel concetto di istituzioni ed organismi internazionali possono essere inclusi soggetti fra loro molto diversi. Se tra le prime possono essere certamente incluse le istituzioni costituite attraverso convenzioni internazionali, come ad esempio l'Onu, la Nato, l'Unione Europea, maggiori difficoltà sorgono invece nel determinare l'esatto confine della nozione di organismo internazionale.
 

Con tale locuzione si è, infatti, inteso indicare esclusivamente entità sopranazionali dotate di personalità giuridica o anche associazioni private con diramazioni anche in ambito internazionale [27] ?
 
Certamente sarebbe preferibile l'adozione di un'interpretazione estensiva della nozione di organismo giacché il colpire da parte di terroristi anche associazioni private potrebbe avere un alto valore dimostrativo (si pensi ad esempio ad un atto terroristico ai danni di una delle tante ONG che a vario titolo si occupano quotidianamente di problemi legati in generale alla violenza ed al mantenimento della pace nel mondo).
 

L'apprezzabile sforzo del legislatore di fornire una definizione di terrorismo internazionale si è risolto nella spiegazione del carattere dell'internazionalità dell'offesa, mentre la definizione vera e propria del fenomeno si è risolta in una pura tautologia: è terrorismo l'azione violenta posta in essere con finalità di terrorismo.
 

Nell'assenza di una norma interna alla quale far riferimento per l'interpretazione della nuova disposizione, si deve far rinvio alle norme internazionali che nel corso degli anni hanno cercato di fornire una definizione di terrorismo, rispetto alle quali residuano però numerosi aspetti di incompletezza, come già osservato precedentemente.
 

Forti perplessità suscita inoltre la collocazione sistematica della norma lasciata dal legislatore nel capo I del titolo I del libro II del codice penale dedicato ai "Delitti contro la personalità internazionale dello Stato".
 

L'insolita posizione topografica della norma era già stata posta in evidenza sotto la vigenza del vecchio art. 270 bis, vista la difficoltà di giustificare che un'associazione eversiva possa offendere esclusivamente la personalità esterna dello Stato, senza colpire in alcun modo quella interna [28].
 

La querelle, invero, perde di significato, secondo la dottrina più recente, alla luce della necessaria reinterpretazione della categoria dei delitti contro la personalità dello Stato (frutto della classificazione operata dal legislatore fascista) alla luce dei principi della Costituzione.
 

La tutela giuridica per questo tipo di reati andrebbe apprestata non alla generica ed astratta categoria dello Stato persona, riflettente una concezione "antropomorfica dello Stato etico" propria di un regime totalitario, bensì "agli interessi basilari di una convivenza sociale vista nelle sue forme istituzionali"[29].
 

La ragione politico - criminale della punizione delle associazioni che perseguono fini eversivi va quindi ravvisata nella tutela anticipata non tanto della sicurezza dello Stato, inteso quale entità astratta ed indefinibile, quanto piuttosto di quei valori, prevalentemente personali, che secondo quanto ha insegnato una dolorosa esperienza, vengono immediatamente, irreparabilmente e forse esclusivamente offesi dalle attività criminose dei gruppi terroristici [30].
 

La nuova formulazione dell'art. 270 bis crea, però, nuovi problemi di individuazione del bene giuridico tutelato, in quanto se da un lato possono essere accolte le interpretazioni fornite dalla dottrina relativamente ai reati di terrorismo o di eversione di matrice interna, quid iuris per quelli di matrice internazionale? Possiamo pensare che la nuova fattispecie di terrorismo internazionale sia diretta a tutelare la personalità interna di qualsiasi Stato estero?
 

Invero tale soluzione appare criticabile sotto vari aspetti. In primo luogo appare inammissibile che il nostro ordinamento, attraverso lo strumento del diritto penale, intenda tutelare l'integrità politica,
economica e sociale di un Paese straniero, non rientrando questo (in particolar modo per il principio di sovranità) nei compiti punitivi dello Stato [31].
 

In secondo luogo la norma, così interpretata potrebbe essere in contrasto con i principi ispiratori del nostro ordinamento così come risultanti dalla Carta Costituzionale.
 

Asserendo, infatti, che il bene giuridico protetto dalla norma è la personalità di Stati esteri, si finirebbe per tutelare anche l'ordinamento di Paesi diretti da regimi oppressivi, dittatoriali o solo apparentemente ammantati di democraticità che propugnano principi in netto contrasto con la nostra Costituzione.
 

In linea con il dettato costituzionale sembra, pertanto, più opportuno ritenere che il bene giuridico tutelato dalla norma continui ad essere la personalità dello Stato italiano, ove l'Italia deve essere considerata come soggetto pubblico internazionale titolare del dovere - potere (assunto in sede internazionale) di reprimere qualsiasi atto di violenza in grado di mettere in pericolo la sicurezza internazionale intesa quale pacifica convivenza di popoli e Stati.
 

Con la nuova norma incriminatrice, pertanto, si intende apprestare una tutela contro l'atto terroristico tout court, esprimendo, in tal modo un ripudio per qualsiasi forma di violenza così come fra l'altro previsto dall'art. 11 Cost, attraverso il quale l'Italia si assume l'obbligo di garantire la pace e la sicurezza pubblica [32].
 

Significativa a tal proposito appare inoltre la modifica inserita dalla legge di conversione nell'art. 7 n. 1 c.p., in materia di giurisdizione penale per i reati commessi all'estero, ove accanto alle parole personalità dello Stato è stato aggiunto l'aggettivo "italiano", che restringe pertanto la portata della norma impedendo che lo Stato italiano possa perseguire atti terroristici commessi all'estero ed a danno di Stati esteri.
 

Venendo ora più specificatamente all'esame degli elementi costitutivi del reato si osserva che come già avveniva nel vecchio art. 270 bis il nucleo essenziale della figura dell'illecito è costituito dall'esistenza di un'associazione ossia di un'organizzazione, di un gruppo di persone collegate fra loro da una struttura anche rudimentale purché idonea ad attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira dall'associazione.
 

All'interno di tale organizzazione il legislatore ha distinto le condotte tipiche, in relazione al tipo di attività svolta dai membri dell'organizzazione, in ruoli di "rango superiore" (promotore, costituente, dirigente, organizzatore e finanziatore) ed un ruolo di "rango inferiore", quello di partecipe.
 

Le condotte di rango superiore sono punite con una sanzione più grave (reclusione da sette a quindici anni) e nonostante la differenziazione operata dal legislatore esse hanno come elemento comune il fatto che l'attività del soggetto che svolge e riveste ruoli primari abbia i requisiti dell'essenzialità e infungibilità, intesa quest'ultima in senso relativo, cioè come non facile intercambiabilità e non come assoluta insostituibilità [33].
 

Non occorre, quindi, individuare il ruolo svolto da ciascuno dei membri, ma è sufficiente stabilire se si tratti di persone inserite stabilmente nel suo tessuto organizzativo ovvero se si tratti di semplici partecipanti [34] , sicchè la distinzione veramente decisiva viene ad essere quella fra le condotte di supremazia e quelle di mera partecipazione, anche perché in tal caso muta la fattispecie di reato e conseguentemente il trattamento sanzionatorio.
 

Per quanto più specificatamente concerne il significato di "partecipazione", la giurisprudenza ne ha sempre data una definizione negativa includendovi tutti i comportamenti che non costituiscono una delle attività principali e cioè le prestazioni di tipo fungibile, tipicamente esecutive, di regola non essenziali alla vita dell'associazione [35].
 

Rinviando per un esame più approfondito delle singole condotte alla cospicua dottrina e giurisprudenza formatasi in materia [36] , è ora necessario soffermarsi principalmente sulla condotta di finanziamento che costituisce l'unica novità introdotta dal D.L. 374/2001 rispetto allo schema originario dell'art. 270 bis c.p..
 

Il finanziatore, quindi, viene ad essere considerato a tutti gli effetti un componente dell'associazione
terroristica e la sua condotta è autonoma, ma equivalente a quelle di costituzione, promozione ecc. In origine la formulazione del decreto era più ampia in quanto si prevedeva la rilevanza penale anche di condotte di finanziamento "indiretto", all'associazione.
 

I primi commentatori avevano rettamente osservato che il finanziamento poteva ritenersi indiretto tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo.
 

Sotto il primo aspetto la norma avrebbe consentito l'incriminazione anche quando il finanziamento fosse stato effettuato attraverso l'interposizione di un altro soggetto, mentre sotto il secondo aspetto il finanziamento sarebbe stato illecito anche laddove fosse stato occultato attraverso un negozio con apparente causa lecita, mutuando, quindi, lo schema civilistico del negozio indiretto [37].
 

La mancata previsione del finanziamento indiretto nella legge di conversione non è di per sé sufficiente ad escludere la rilevanza penale di tale condotta, vista l'estrema ampiezza e vaghezza del concetto di finanziamento.
 

Tali comportamenti, infatti, anche in assenza di espressa disciplina potrebbero essere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 270 bis attraverso un'interpretazione estensiva della nozione di finanziamento di per sé notevolmente ampia.
 

Al fine della tipizzazione della condotta di finanziamento all'associazione terroristica potrà essere utile un allineamento alla definizione fornita dalla Convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento al terrorismo.
 

La Convenzione, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999, all'art. 7 par.1 stabilisce che è da considerarsi come "offence" "il comportamento di una persona che, direttamente o indirettamente, indebitamente e volontariamente procura o raccoglie fondi, con l'intenzione che essi saranno usati, in tutto o in parte per il compimento di atti di terrorismo...".
 

Dopo aver esaminato l'elemento materiale della fattispecie rimangono da spendere alcune parole circa l'elemento soggettivo richiesto per la consumazione del reato.
 

Da un'interpretazione letterale della norma sembrerebbe potersi desumere che affinché il delitto sia configurabile sarebbe sufficiente un dolo generico, ovverosia la coscienza e volontà di costituire, dirigere etc. un'associazione che si ponga quale programma il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo.
 

La finalità di terrorismo, pertanto, qualificherebbe esclusivamente l'associazione e non la condotta del soggetto al quale quindi non sarebbe richiesto un dolo specifico.
 

Invero risulta difficile pensare che un soggetto che si trovi a costituire un'associazione con simili programmi non ne condivida le finalità, ed anzi si potrebbe anche ritenere che lo stesso costituisca il pactum sceleris proprio per raggiungere il suo fine: quello di compiere atti di terrorismo.
 

In altri termini sembra potersi ritenere che la finalità di terrorismo sia prima di tutto propria del soggetto e poi dell'associazione con la conseguenza che l'eventuale mancanza di una tale finalità rileva sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo dell'elemento materiale, poiché se l'associazione non ha la finalità richiesta dalla norma non integra in alcun modo quella prevista dall'art. 270 bis c.p.
 

Certamente una tale conclusione potrebbe andare incontro ad una forte obiezione, in quanto l'accertamento della finalità tanto sotto il profilo dell'elemento materiale, quanto sotto quello dell'elemento soggettivo renderebbe molto più difficoltoso l'accertamento della sussistenza del reato, restringendo di conseguenza l'applicazione della stessa fattispecie penale.
 

In ogni caso, per la consumazione del delitto non è necessario che il fine suddetto venga raggiunto e neppure che gli atti di violenza siano effettivamente realizzati, in quanto si tratta di reati di pericolo presunto, e quindi ciò che si punisce è la semplice programmazione di atti di natura violenta, fatto che la legge presume in via assoluta pericoloso, indipendentemente dai fatti delittuosi che gli associati possono effettivamente commettere.
 

La fattispecie di assistenza agli associati
 

Il D. L. 374/2001 ( nel testo risultante dalla legge di conversione n. 438/2001) ha introdotto anche un'altra norma incriminatrice degna di nota: l'art. 270 ter, il quale punisce (con la pena della reclusione fino a quattro anni)
    "chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270 bis".

La disposizione si ispira alla fattispecie già prevista dal codice all'art. 307 in materia di assistenza ai partecipi di cospirazione e banda armata tanto che l'introduzione di questo nuovo titolo di reato appare anche eccessiva, in quanto avrebbe potuto essere sufficiente un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'art. 307 c.p., aggiornandone contenuti e pene [38].
 

La nuova fattispecie, allo stesso modo di quella di assistenza ai partecipi di cospirazione e banda armata, contiene delle clausole di riserva rispetto al concorso di persone nel reato ed al favoreggiamento, per cui quando il fatto addebitato è sussumibile in una delle ultime due ipotesi sono queste ultime a dover trovare applicazione esclusiva.
 

Il delitto di cui all'art. 270 ter consiste nel dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione terroristica, ovverosia ai singoli componenti e non all'associazione nel suo complesso. Ne consegue che risponderà di concorso nel reato di cui all'art.270 bis, e non del delitto di cui all'art. 270 ter, colui che è da ritenersi stabilmente inserito nell'organizzazione ed il cui contributo sia prestato a favore dell'intera organizzazione.
 

Affinché sia configurabile la fattispecie di assistenza è quindi necessaria e sufficiente la sussistenza di un dolo generico, consistente nella consapevolezza di prestare aiuto ad un partecipe dell'associazione, senza che, invece, sia necessaria la volontà di realizzare le peculiari finalità della stessa.
 

L'elenco delle condotte che concretizzano il reato in oggetto è stato ampliato dal legislatore che accanto alle tradizionali forme di assistenza del dare rifugio e fornire vitto, ha inserito le nuove condotte del "dare ospitalità", "mettere a disposizione strumenti di comunicazione o mezzi di trasporto".
 

Le diverse ipotesi previste dall'articolo in commento sono in rapporto di alternatività formale fra loro e dunque la consumazione contemporanea di più condotte fra quelle contemplate dalla norma comporta la commissione di un solo reato, e non di una pluralità di reati, eventualmente in continuazione fra loro [39].
 

Venendo ora alle differenze rispetto al reato di favoreggiamento (previsto dall'art. 378 c.p.) in relazione al quale l'art. 270 ter prevede una clausola di riserva, si rileva che i due reati si differenziano, oltre che per la diversa natura del bene giuridico offeso, anche per la diversità sia dei presupposti quanto del soggetto aiutato e del contenuto dell'aiuto prestato.
 

Quanto alle differenze rispetto al reato di cui all'art. 378 c.p. (favoreggiamento) le due fattispecie si differenziano per i presupposti di sussistenza del reato.
 

Presupposto del delitto di favoreggiamento, infatti, è che sia stato commesso un reato prima che al suo autore sia prestato aiuto, mentre presupposto dell'art. 270 ter è che l'aiuto sia prestato quando l'attività criminosa non sia ancora cessata (e quindi esista ancora l'associazione terroristica).
 

Inoltre, mentre nella fattispecie di favoreggiamento il soggetto aiutato è una persona non qualificata, nel reato sub art. 270 ter è un partecipe all'associazione.
 

Infine, l'aiuto nell'ipotesi di cui all'art. 378 c.p. è di contenuto indeterminato, mentre in quello di cui all'art. 270 ter è limitato alle sole condotte previste tassativamente dalla norma [40].
 

Il trattamento sanzionatorio previsto per il caso di violazione dell'art. 270 ter c.p. è quello della reclusione fino a quattro anni, anche se il legislatore ha previsto un possibile aggravamento della pena laddove l'assistenza sia prestata continuativamente, nonché una speciale causa di non punibilità a vantaggio di colui il quale commetta il fatto in favore di un prossimo congiunto [41].
 

Conclusioni
 

Come già in vario modo osservato la nuova normativa introdotta nell'ordinamento italiano rappresenta uno sforzo notevole ed estremamente positiva di risposta al problema del terrorismo di matrice internazionale. Nonostante i numerosi aspetti favorevoli connessi a tale intervento legislativo, si devono però rilevare nello stesso anche taluni limiti (probabilmente connessi ad una normazione d'urgenza) e talune lacune.
 

Oltre alle problematiche già in precedenza affrontate relative ad una definizione vaga del fenomeno terroristico ed alla particolare collocazione sistematica della normativa, si vuole ora porre in evidenza un altro limite della riforma: la mancanza nel D.L. di strumenti (quali circostanze attenuanti o cause di non punibilità) volti a favorire condotte di c.d. pentimento ovvero di dissociazione dall'associazione terroristica.
 

L'importanza di una legislazione premiale al fine di fronteggiare il fenomeno terroristico risulta evidente laddove si considerino i risultati positivi raggiunti attraverso la normativa introdotta con il D.L. 625 del 1979 (conv. in legge n. 15 del 1980), la legge 29/05/1982 n. 304, dalla legge 18 febbraio 1987 n. 34, con la quale il Governo italiano aveva introdotto una serie di circostanze attenuanti e di cause di non punibilità al fine di combattere il terrorismo di matrice interna.
 

Orbene, tali strumenti normativi risultano, purtroppo inapplicabili alle nuove ipotesi di terrorismo in quanto taluni (come la legge 29/05/1982 n. 304 e la legge 18/02/1987 n. 34) avevano un'efficacia limitata nel tempo [42] e gli altri avrebbero necessitato di un espresso richiamo e di una nuova formulazione da parte dell'odierno legislatore [43].
 

Infine si ritiene opportuna un'ultima osservazione. L'intervento normativo del legislatore italiano ha ancora una volta messo in evidenza come gli Stati ancora oggi tendano a reprimere il terrismo attraverso norma di diritto penale internazionale, ovverosia attraverso un complesso di norma interne mediante le quali l'ordinamento giuridico interno provvede, con riferimento alla materia penale, a risolvere i problemi imposti allo Stato dal fatto della sua coesistenza con altri Stati sovrani [44].
 

In realtà la pretesa di combattere il terrorismo ovunque nel mondo, con strumenti di diritto interno incontra numerosi ostacoli in particolare sul piano della ricerca della prova, atteso il principio di sovranità che da un lato fa divieto ad uno Stato di procedere autonomamente nel territorio di un altro Stato e dall'altro obbliga ad una valutazione autonoma del fatto reato [45].
 

La repressione del terrorismo su scala mondiale potrebbe avere effetti sicuramente maggiori laddove si procedesse all'elaborazione non tanto di norme di [I]diritto penale internazionale, quanto all'elaborazione di convenzioni internazionali, volte alla promozione di un vero e proprio diritto internazionale penale, ovverosia di un complesso di norme internazionali tendenti alla tutela di interessi che l'intera comunità internazionale avverte come propri e la cui tutela sia affidata ad un organo di giustizia internazionale e non alle autorità giudiziarie dei singoli Stati.
 

Si auspica che tale cammino risulti oggi più facile vista l'istituzione della Corte penale internazionale (che ufficialmente ha iniziato ad operare dal 1° luglio del 2002), un organo unico di giustizia che potrebbe sicuramente facilitare la repressione unitaria del terrorismo internazionale, venendo meno tutte le problematiche relative all'identificazione e valutazione degli elementi costitutivi del crimine oltrechè quelle relative alla ricerca delle prove.

Note
 


1. In questo senso cfr. Relazione governativa al decreto legge 374/2001.
 

2. ZEULI, Terrorismo internazionale, Ed. Giur. Simone, Napoli 2002, p. 17.
 

3. LAQUEUR, Storia del terrorismo, tr. it., Milano, 1978, p. 15.
 

4. PALAZZO, La recente legislazione penale, II ed., Padova, 1982; Cfr. altresì fra i molti RONCO voce Terrorismo, in Nov. Dig. It., Torino, 1987, p. 754 ss.
 

5. MKHONDO, Terrorismo, in "Crimini di guerra" a cura di Roy Gutman e David Rieff, Contrasto internazionale, Roma 1999, p. 361.
 

6. RONCO, op. cit., p. 754 ss.
 

7. In questo senso PANZERA, voce Terrorismo (diritto internazionale), in Enc. dir., vol. XLIV, Milano. p. 370.
 

8. La Convenzione fu approvata in seguito al primo dirottamento di una nave: il transatlantico italiano Achille Lauro.
 

9. PANZERA, op. cit., p. 376.
 

10. Art. 1: " Ai fini dell'estradizione tra gli Stati contraenti, nessuno dei seguenti reati verrà considerato come reato politico o reato connesso a un reato politico, o reato ispirato da ragioni politiche: a) un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione per la repressione dell'illecita cattura di un aeromobile, firmata all'Aja il 16 dicembre 1970; b) un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione per la repressione degli atti illegali compiuti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971; c) un reato grave che comporti un attentato alla vita, all'integrità fisica o alla libertà personale di persone che godono di protezione internazionale, ivi inclusi gli agenti diplomatici; d) un reato che comporta un rapimento, la cattura di un ostaggio, o un sequestro arbitrario; e) un reato che comporta il ricorso a bombe, granate, razzi, armi automatiche o plichi o pacchi contenenti esplosivi ove il loro uso rappresenti un pericolo per le persone; f) un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati che precedono o la partecipazione in veste di complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale reato.
 

11. PISAPIA, Terrorismo: delitto politico o delitto comune? in Giust. Pen., 1975, p. 258 ss.
 

12. PANZERA, , op. cit., p. 371.
 

13. Cfr. GRASSO, Comunità europee e diritto penale, Milano, 1989, p. 6
 

14. LAUDI, voce Terrorismo, ED, XLIV, p. 361.
 

15. Per porre fine al dibattito circa il significato da attribuirsi alla locuzione "ordine democratico" il legislatore all'art. 11 della legge 29/05/1982 n. 304 ha precisato che a tale locuzione corrisponde per ogni effetto giuridico quella di eversione dell'ordinamento costituzionale, inteso quale complesso dei principi fondamentali fissati dalla costituzione per definire struttura e funzioni dello Stato.
 

16. S. ZEULI, op. cit., p. 32.
 

17. DALIA, Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, ED, XLII, p. 219.
 

18. MAZZANTI, La legge 6 febbraio 1980 n. 15, in Giust. Pen., 1980, III, p. 236.
 

19. MAZZANTI, op. cit., p. 235; Cass., Sez. Un., 18/03/1970, Kofler, in Cass. pen. 1970, p. 1595.
 

20. Cass., sez. I, 02/06/1988, Manunta, in Riv. pen., 1989, p. 509.
 

21. DE FRANCESCO, Commento all'articolo 1, l. 6/2/1980, n. 15, LP, 1981, p. 50.
 

22. DALIA, op.cit., in Enc. dir. XLII, Milano, 1992, p. 219.
 

23. PALOMBARINI, op. cit., p. 639.
 

24. Cass., sez. VI, 17 aprile 1986, n. 973, Ferdjani Mouland ed altri, in Cass. Pen., 1987, p. 51; Cass., sez. VI, 30 gennaio 1986, Bendebka, in Giust. Pen. 1987, II, p. 158; Cass., sez. VI, 1 giugno 1999, Abdaoui Youssef ed altri, in Dir. Pen. e Proc. N. 4/2000. Di grande interesse è inoltre una recente sentenza (n. 726/2000) del GUP di Bologna (riportata sul sito internet www.diritto.it, con commento dell'Avv. Bauccio) adottata in relazione ad un procedimento contro cittadini extracomunitari accusati di cospirare ai danni di Paesi straneri (in particolare l'Algeria). L'accusa aveva ritenuto configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 270 bis c.p sostenendo che, almeno indirettamente, l'ordinamento costituzionale italiano risulta leso anche da un'associazione eversiva violenta che rivolge la sua attività verso uno Stato straniero, in quanto sarebbe pur sempre interesse dello Stato tutelare i propri rapporti con Stati esteri. Il Gup di Bologna ha adottato sentenza di non luogo a procedere in quanto il bene giuridico protetto dalla norma in oggetto è l'ordine costituzionale, con la conseguenza che non rientrano nell'area dell'illecito penale quelle condotte dirette a colpire Paesi stranieri.
 

25. Cfr. Relazione Governativa al Decreto legge 374/2001.
 

26. L'art. 270 ter recitava:" Associazioni con finalità di terrorismo internazionale. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".
 

27. PISTORELLI, in Guida al diritto, 3 novembre 2001, n. 42, p. 84.
 

28. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., vol. IV a cura di NUVOLONE, 1981, p. 376.
 

29. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 1987, p. 157.
 

30. DE VERO, Banda armata e delitti politici di associazione: profili sistematici, RIDPP, 1985, p. 336
 

31. NARDUCCI, Nella differenza tra atti terroristici ed eversivi i confini del "nuovo" reato, Diritto e Giustizia, 3/2002, p. 12.
 

32. NARDUCCI, op. cit., p. 13.
 

33. In questo senso cfr. la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del precedente art. 270 bis ed in particolare Cass. sez. I, 10/05/1993, in Cass. pen., 1998, p.44.
 

34. Cass., sez.I., 1/07/1981, in Cass. Pen., 1982, p. 1736.
 

35. Cass., sez. I, 25/02/1989, in Cass. pen., 1990, p. 1024.
 

36. In dottrina v. DE VERO, I reati associativi nell'odierno sistema penale, in RIDPP, 19998, p. 385 e ss.; in giurisprudenza cfr. Cass. sez, I, 06/07/1979, in C.E.D. Cass., n. 142474.
 

37. PISTORELLI, op. cit., p. 84.
 

38. PISTORELI, op. cit., pag. 86.
 

39. PISTORELI, op. cit., pag. 86.
 

40. Queste differenza erano già state messe ben in luce dalla giurisprudenza (in particolare Cass., 5/11/1987 n. 11382) nell'esame dei rapporti fra gli artt. 307 e 378 c.p.
 

41. Per la nozione di prossimi congiunti si deve fare riferimento a quella fornita dall'art. 307, ultimo comma, c.p..
 

42. L'art. 12 della legge 304/1982 prevedeva il limite di applicabilità delle disposizioni premiali della stessa a fatti di reato iniziati o in permanenza anteriore al 31 gennaio 1982 ed inoltre gli imputati dovevano porre in essere le condotte di dissociazione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'art. 8 della legge 34/1987 prevedeva che le disposizioni della stessa fossero applicabili solo ai delitti commessi, o la cui permanenza sia cessata, entro il 31 dicembre 1983.
 

43. A tal proposito si deve osservare che l'unica normativa formalmente applicabile, artt. 4 e 5 D.L. 625/1979,in quanto non caratterizzata dalla temporaneità, in realtà risulta essere stata abrogata dalla legge 304/1982 che ha regolato ex novo l'intera materia e i benefici da riconoscere a chi si dissociasse dalle organizzazioni terroristiche e prestasse attività collaborative con le autorità inquirenti. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza Cass., sez. I, 11/12/1993 n. 11344.
 

44. N. LEVI, Diritto penale internazionale, 1949, pp 1-5, nota 16.
 

45. In questo senso cfr. BAUCCIO, op.cit., p. 6.
 
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