Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE)
Normativa

Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa

Atto Finale
Helsinki 1 agosto 1975

tratto da
http://www.osce.org/docs/italian/1990-1999/summits/helfa75i.htm

Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 1975

 
Sommario

Dal luglio 1973 al luglio 1975 si svolsero (a Helsinki e Ginevra) le trattative per l'elaborazione dell'Atto finale di Helsinki, sottoscritto dai Capi di Stato e di Governo dei 35 Paesi il 1 agosto 1975. A questo insieme di riunioni venne dato il nome di Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE). Gli Stati firmatari dell'Atto Finale furono tutti i Paesi europei, esclusa l'Albania (che lo ha sottoscritto nel 1990), e comprese le due Germanie, la Santa Sede e il Principato di Monaco, nonché gli Stati Uniti d'America e il Canada. L'Atto Finale si divide in tre sezioni, che raggruppano le principali questioni in oggetto dei negoziati dei tre anni precedenti: sicurezza; cooperazione economica, scientifica, tecnica e ambientale; diritti umani. Esso non costituisce un accordo internazionale vero e proprio e, pertanto, non è stato oggetto, così come i documenti finali dei successivi vertici di Parigi del 1990 e di Helsinki del 1992, di ratifica da parte dei singoli Parlamenti nazionali.

 
Indice dei contenuti
 
Questioni relative alla sicurezza in Europa

1.
a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti

b) Questioni relative all'attuazione di taluni dei Principi sopra enunciati

2. Documento su le misure miranti a rafforzare la fiducia e taluni altri aspetti della sicurezza e del disarmo
Cooperazione nei Campi dell'Economia, della Scienza e della Tecnica, e dell'Ambiente

1. Scambi commerciali
2. Cooperazione industriale e progetti di interesse comune
3. Disposizioni relative al commercio e alla cooperazione industriale
4. Scienza e Tecnica
5. Ambiente
6. Cooperazione in altri settori

Questioni relative alla sicurezza e alla cooperazione nel Mediterraneo

Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori

1. Contatti fra persone
2. Informazione
3. Cooperazione e scambi nel campo della cultura
4. Cooperazione e scambi nel campo dell'educazione

Seguiti della Conferenza
 
Abstract
 

La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, aperta il 3 luglio 1973 a Helsinki e proseguita a Ginevra dal 18 settembre 1973 al 21 luglio 1975, è stata conclusa a Helsinki il 1° agosto 1975 dagli Alti Rappresentanti dell'Austria, del Belgio, della Bulgaria, del Canada, della Cecoslovacchia, di Cipro, della Danimarca, della Finlandia, della Francia, della Repubblica Federale di Germania, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Islanda, dell'Italia, della Jugoslavia, del Liechtenstein, del Lussemburgo, di Malta, di Monaco, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Polonia, del Portogallo, del Regno Unito, della Repubblica Democratica Tedesca, della Romania, di San Marino, della Santa Sede, della Spagna, degli Stati Uniti d'America, della Svezia, della Svizzera, della Turchia, dell'Ungheria e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in qualità di ospite d'onore, ha rivolto un'allocuzione ai partecipanti in occasione delle fasi di apertura e di chiusura della Conferenza. Il Direttore Generale dell'UNESCO e il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite hanno presentato contributi durante la Seconda Fase della Conferenza.
Nel corso delle riunioni della Seconda Fase della Conferenza sono stati altresì presentati contributi su vari punti dell'ordine del giorno, dai rappresentanti dei seguenti Stati mediterranei non partecipanti: Repubblica Democratica e Popolare d'Algeria, Repubblica Araba d'Egitto, Israele, Regno del Marocco, Repubblica Araba di Siria, Tunisia.
Animati dalla volontà politica, nell'interesse dei popoli, di migliorare e intensificare le loro relazioni, di contribuire in Europa alla pace, alla sicurezza, alla giustizia e alla cooperazione, nonchè al ravvicinamento fra loro e con gli altri Stati del mondo,
Decisi di conseguenza a dare pieno effetto ai risultati della Conferenza e ad assicurare i vantaggi derivanti da questi risultati fra i loro Stati e in tutta l'Europa e in tal modo ad ampliare, approfondire e rendere continuo e duraturo il corso della distensione,
Gli Alti Rappresentanti degli Stati partecipanti hanno solennemente adottato quanto segue:


Questioni relative alla sicurezza in Europa

Gli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa,
Riaffermando che è loro obiettivo di contribuire al miglioramento delle loro relazioni reciproche e di assicurare condizioni nelle quali i loro popoli possano godere di una pace vera e duratura, liberi da ogni minaccia o attentato alla loro sicurezza;
Convinti della necessità di compiere sforzi per fare della distensione un processo al tempo stesso continuo e sempre più effettivo e globale, di portata universale, e convinti ché l'applicazione dei risultati della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa costituirà un contributo importante a tale processo;
Considerando che la solidarietà fra i popoli, nonchè la comune finalità che ispira gli Stati partecipanti nel conseguimento degli obiettivi enunciati dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, dovrebbero portare allo sviluppo di relazioni migliori e più strette fra loro in tutti i campi, e quindi al superamento della contrapposizione derivante dalla natura delle loro relazioni passate e ad una migliore comprensione reciproca;
Consci della loro storia comune e riconoscendo che l'esistenza di elementi comuni nelle loro tradizioni e nei loro valori può aiutarli a sviluppare le loro relazioni, e desiderosi di ricercare, tenendo pienamente conto dell'individualità e della diversità delle loro posizioni e punti di vista, le possibilità di unire i loro sforzi allo scopo di superare la diffidenza e di sviluppare la fiducia, di risolvere i problemi che li separano e di cooperare nell'interesse dell'umanità;
Riconoscendo l'indivisibilità della sicurezza in Europa nonchè il loro comune interesse allo sviluppo della cooperazione in ogni parte d'Europa e fra loro ed esprimendo la loro intenzione di proseguire i loro sforzi in conformità;
Riconoscendo lo stretto legame esistente fra la pace e la sicurezza in Europa e nel mondo intero e consapevoli della necessità per ciascuno di essi di dare il proprio contributo al rafforzamento della pace e della sicurezza nel mondo ed alla promozione dei diritti fondamentali, del progresso economico e sociale e del benessere per tutti i popoli;
Hanno adottato quanto segue:



1.
a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti

Gli Stati Partecipanti,
Riaffermando il loro impegno per la pace, la sicurezza e la giustizia e per il continuo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione;
Riconoscendo che questo impegno, che rispecchia gli interessi e le aspirazioni dei popoli, costituisce per ciascuno Stato partecipante una responsabilità presente e futura, posta in luce dalle esperienze del passato;
Riaffermando in conformità con la loro appartenenza alle Nazioni Unite e in armonia con i fini e i principi delle Nazioni Unite, il loro pieno e attivo appoggio all'Organizzazione delle Nazioni Unite e al rafforzamento del suo ruolo e della sua efficacia nel consolidare la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali e nel promuovere la soluzione di problemi internazionali, nonchè lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati;
Esprimendo la loro comune adesione ai principi che sono più sotto enunciati e che sono conformi allo Statuto delle Nazioni Unite, nonché la loro comune volontà di agire, nell'applicazione di questi principi, conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite;


Dichiarano la loro determinazione di rispettare e mettere in pratica, ciascuno di loro nelle sue relazioni con tutti gli altri Stati partecipanti, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici o sociali, nonchè dalla loro dimensione, posizione geografica o livello di sviluppo economico, i seguenti principi, tutti di importanza fondamentale, che reggono le loro relazioni reciproche;

I. Eguaglianza sovrana, rispetto dei diritti inerenti alla sovranità
Gli Stati partecipanti rispettano reciprocamente la loro eguaglianza sovrana e la loro individualità, nonchè tutti i diritti inerenti alla loro sovranità ed in essa inclusi, ivi compreso in particolare il diritto di ciascuno Stato alla eguaglianza giuridica, alla integrità territoriale, alla libertà ed indipendenza politica. Essi rispettano inoltre il diritto di ciascuno di loro di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale, nonchè quello di determinare le proprie leggi e regolamenti.
Nell'ambito del diritto internazionale, tutti gli Stati partecipanti hanno eguali diritti e doveri. Essi rispettano il diritto di ciascuno di loro di definire e condurre come desidera le proprie relazioni con gli altri Stati conformemente al diritto internazionale e nello spirito della presente Dichiarazione. Essi considerano che le loro frontiere possono essere mutate, in conformità al diritto internazionale, con mezzi pacifici e mediante accordo. Essi hanno inoltre il diritto di appartenere o non appartenere ad organizzazioni internazionali, di essere o non essere parte di trattati bilaterali o multilaterali, compreso il diritto di essere o non essere parte di trattati di alleanze; essi hanno inoltre il diritto alla neutralità.

II. Non ricorso alla minaccia o all'uso della forza
Gli Stati partecipanti si astengono nelle loro relazioni reciproche, nonchè nelle loro relazioni internazionali in generale, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite e con la presente Dichiarazione. Nessuna considerazione potrà essere invocata per servire da giustificazione al ricorso alla minaccia o all'uso della forza in violazione di questo principio.
Di conseguenza, gli Stati partecipanti si astengono da qualsiasi atto che costituisca una minaccia di ricorso alla forza o un uso diretto o indiretto della forza contro un altro Stato partecipante. Parimenti essi si astengono da ogni manifestazione di forza volta ad indurre un altro Stato partecipante a rinunciare al pieno esercizio dei suoi diritti sovrani. Parimenti essi si astengono nelle loro relazioni reciproche anche da qualsiasi atto di rappresaglia per mezzo della forza.
Nessuna minaccia o uso della forza di tal natura saranno impiegati come mezzo di soluzione delle controversie o delle questioni che potrebbero portare a controversie fra loro.


III. Inviolabilità delle frontiere
Gli Stati partecipanti considerano reciprocamente inviolabili tutte le loro frontiere nonchè le frontiere di tutti gli Stati in Europa e pertanto si astengono ora e in futuro dall'attaccare tali frontiere.
Di conseguenza, essi si astengono anche da ogni pretesa o atto per impadronirsi o usurpare parte o tutto il territorio di ogni altro Stato partecipante.


IV. Integrità territoriale degli Stati
Gli Stati partecipanti rispettano l'integrità territoriale di ciascuno degli Stati partecipanti.
Di conseguenza, si astengono da qualsiasi azione incompatibile con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite contro l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o l'unità di qualsiasi Stato partecipante, e in particolare da qualsiasi azione del genere che costituisca minaccia o uso della forza.
Gli Stati partecipanti si astengono parimenti dal rendere il territorio di ciascuno di essi oggetto di occupazione militare o di altre misure di forza dirette o indirette in violazione del diritto internazionale, o oggetto di acquisizione mediante tali misure o la minaccia di esse. Nessuna occupazione o acquisizione del genere sarà riconosciuta come legittima.


V. Composizione pacifica delle controversie
Gli Stati partecipanti regolano le controversie fra loro con mezzi pacifici in modo da non mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia.
Si sforzano, in buona fede e con spirito di cooperazione, di giungere ad una soluzione rapida ed equa sulla base del diritto internazionale.
A tale scopo, si servono di mezzi quali il negoziato, l'inchiesta, la mediazione, la conciliazione, l'arbitrato, la composizione giudiziale o altri mezzi pacifici di loro scelta, inclusa qualsiasi procedura di regolamento, precedentemente concordata, di controversie di cui siano parti.
In caso di mancato raggiungimento di una soluzione mediante uno qualsiasi dei mezzi pacifici summenzionati, le parti in causa continueranno a cercare un modo reciprocamente concordato per risolvere pacificamente la controversia.
Gli Stati partecipanti, parti di una controversia fra loro, nonchè gli altri Stati partecipanti si astengono da qualsiasi azione che potrebbe aggravare la situazione in modo tale da mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e cosi rendere più difficile una soluzione pacifica della controversia.


VI. Non intervento negli Affari Interni
Gli Stati partecipanti si astengono da ogni intervento, diretto o indiretto, individuale o collettivo, negli affari interni o esterni che rientrino nella competenza interna di un altro Stato partecipante, quali che siano le loro relazioni reciproche.
Essi si astengono di conseguenza da qualsiasi forma di intervento armato o di minaccia di tale intervento contro un altro Stato partecipante.
Essi si astengono parimenti, in ogni circostanza, da qualsiasi altro atto di coercizione militare, politica, economica o di altro genere inteso a subordinare ai propri interessi l'esercizio da parte di un altro Stato partecipante dei diritti inerenti alla sua sovranità e assicurarsi in tal modo vantaggi di qualsiasi genere.
Di conseguenza, si astengono fra l'altro dall'assistenza diretta o indiretta ad attività terroristiche o ad attività sovversive o di altro genere volte a rovesciare con la violenza il regime di un altro Stato partecipante.


VII. Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo
Gli Stati partecipanti rispettano i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
Essi promuovono e incoraggiano l'esercizio effettivo delle libertà e dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali ed altri che derivano tutti dalla dignità inerente alla persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo.
In questo contesto gli Stati partecipanti riconoscono e rispettano la libertà dell'individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della propria coscienza.
Gli Stati partecipanti nel cui territorio esistono minoranze nazionali rispettano il diritto delle persone appartenenti a tali minoranze all'uguaglianza di fronte alla legge, offrono loro la piena possibilità di godere effettivamente dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in tal modo, proteggono i loro legittimi interessi in questo campo.
Gli Stati partecipanti riconoscono il significato universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale della pace, della giustizia e del benessere necessari ad assicurare lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra loro, come fra tutti gli Stati.
Essi rispettano costantemente tali diritti e libertà nei loro reciproci rapporti e si adoperano congiuntamente e separatamente, nonché in cooperazione con le Nazioni Unite, per promuoverne il rispetto universale ed effettivo.
Essi confermano il diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri in questo campo e di agire in conseguenza.
Nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, gli Stati partecipanti agiscono conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Inoltre adempiono i loro
obblighi quali sono enunciati nelle dichiarazioni e negli accordi internazionali pertinenti, ivi compresi fra l'altro i Patti internazionali sui Diritti dell'Uomo, da cui siano vincolati.


VIII. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli
Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati.
In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale.
Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e dell'autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro come fra tutti gli Stati; essi ricordano anche l'importanza dell'eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio.

>IX. Cooperazione fra gli Stati
Gli Stati partecipanti svilupperanno la loro cooperazione reciprocamente e con tutti gli Stati in tutti i campi conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite. Nello sviluppare la loro cooperazione gli Stati partecipanti daranno particolare rilievo ai settori enunciati nell'ambito della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e ciascuno darà il suo contributo in condizioni di piena eguaglianza.
Essi si adopereranno, nello sviluppare la loro cooperazione da eguali, per promuovere reciproca comprensione e fiducia, relazioni amichevoli e di buon vicinato fra loro, pace e sicurezza internazionali e giustizia. Essi si adopereranno parimenti, nello sviluppare la loro cooperazione, per migliorare il benessere dei popoli e per contribuire al soddisfacimento delle loro aspirazioni mediante, fra l'altro, i vantaggi risultanti da una maggiore conoscenza reciproca e dal progresso e dalle realizzazioni in campo economico, scientifico, tecnico, sociale, culturale e umanitario. Essi si adopereranno per promuovere condizioni favorevoli per rendere questi vantaggi accessibili a tutti; essi prenderanno in considerazione l'interesse di tutti nella riduzione dei divari nei livelli di sviluppo economico, e in particolare l'interesse dei paesi in via di sviluppo in ogni parte del mondo.
Essi confermano che i governi, le istituzioni, le organizzazioni e le persone hanno un ruolo proprio e positivo da svolgere nel contribuire al conseguimento di tali obiettivi della loro cooperazione.
Essi si sforzeranno, nell'incrementare la loro cooperazione come sopra enunciato, di sviluppare relazioni più strette fra loro su una base migliore e più durevole a beneficio dei popoli.

X. Esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale
Gli Stati partecipanti adempiono in buona fede i loro obblighi di diritto internazionale, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuti, sia quelli derivanti dai trattati e altri accordi, conformi al diritto internazionale, di cui essi sono parti.
Nell'esercizio dei loro diritti sovrani, compreso il diritto di determinare le loro leggi e regolamenti, essi si conformano ai loro obblighi giuridici di diritto internazionale; essi tengono inoltre in debita considerazione e applicano le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.
Gli Stati partecipanti confermano, che nel caso di contrasto fra gli obblighi dei membri delle Nazioni Unite in base allo Statuto delle Nazioni Unite e i loro obblighi in base a qualsiasi trattato o altro accordo internazionale, i loro obblighi in base allo Statuto prevarranno, in conformità all'articolo 103 dello Statuto delle Nazioni Unite.


Tutti i principi sopra enunciati sono di importanza fondamentale e, di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserva, ciascuno di essi essendo interpretato tenendo conto degli altri.
Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione di rispettare ed applicare pienamente questi principi, come enunciati nella presente Dichiarazione, in tutti gli aspetti, nelle loro relazioni reciproche e nella loro cooperazione, al fine di assicurare a ciascuno Stato partecipante i vantaggi risultanti dal rispetto e dall'applicazione di questi principi da parte di tutti.
Gli Stati partecipanti, tenendo in debita considerazione i principi sopra enunciati e, in particolare, la prima frase del decimo principio, <>, constatano che la presente Dichiarazione non pregiudica i loro diritti ed obblighi, né i trattati ed altri accordi ed intese corrispondenti.
Gli Stati partecipanti esprimono la convinzione che il rispetto di questi principi incoraggerà lo sviluppo di relazioni normali ed amichevoli, nonché il progresso della cooperazione fra loro in tutti i campi. Esprimono anche la convinzione che il rispetto di questi principi incoraggerà lo sviluppo di contatti politici fra loro, il che a sua volta contribuirà ad una migliore comprensione reciproca delle loro posizioni e dei loro punti di vista.
Gli Stati partecipanti dichiarano la loro intenzione di ispirarsi nelle loro relazioni con tutti gli altri Stati ai principi contenuti nella presente Dichiarazione.

[omissis]
l'intero provvedimento è disponibi,e sul sito dell'OSCE

 
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