Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Regolamento 976/99 UE sulla implementazione della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani nei paesi terzi :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Regolamento 976/99 UE sulla implementazione della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani nei paesi terzi
Normativa

Regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 120 del 08/05/1999 pag. 0008 - 0014 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 1999

 
Sommario

Al fine di creare un riferimento giuridico per le attività dell'UE in tema di diritti umani e democrazia, il Consiglio in data 29 aprile 1999 ha adottato i regolamenti 975/1999 e 976/1999 sullo sviluppi ed il rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani.

 
Abstract
 

REGOLAMENTO (CE) N. 976/1999 DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 1999
che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
(1) considerando che occorre fissare le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi;
(2) considerando che il Consiglio ha adottato, contemporaneamente al presente regolamento, il regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali(3);
(3) considerando che, nel quadro dei programmi esistenti in materia di cooperazione con i paesi terzi, compresi TACIS, PHARE, MEDA ed il regolamento relativo alla ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, nonché della cooperazione di questo tipo che sarà attuata in futuro in base dell'articolo 235 del trattato CE, sono necessarie azioni volte a contribuire all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi;
(4) considerando che, ai sensi dell'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;
(5) considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici rientra nel rispetto dei principi di universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo che costituiscono la chiave di volta del sistema internazionale di protezione dei diritti dell'uomo;
(6) considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici si ispira ai principi generali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
(7) considerando che la Comunità riconosce l'interdipendenza di tutti i diritti dell'uomo; che i progressi nello sviluppo socioeconomico e nel conseguimento dei diritti civili e politici si potenziano vicendevolmente;
(8) considerando che è opportuno considerare il rispetto del diritto internazionale umanitario parte dei diritti dell'uomo nell'accezione del presente regolamento; rammentando inoltre le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il loro protocollo aggiuntivo del 1977, la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e la Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, nonché altre norme di diritto internazionale convenzionale o consuetudinario;
(9) considerando la risoluzione sui diritti dell'uomo, la democrazia e lo sviluppo adottata il 28 novembre 1991 dal Consiglio e dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, definisce linee direttrici, procedure e linee d'azione concrete intese a promuovere, parallelamente ai diritti economici e sociali, le libertà civili e politiche mediante un regime politico rappresentativo basato sul rispetto dei diritti dell'uomo;
(10) considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici ha origine in un'impostazione positiva e costruttiva che pone i diritti dell'uomo e i principi democratici come soggetto di interesse comune per la Comunità e i suoi partner, nonché come elemento del dialogo che può dar luogo a iniziative atte a promuoverne l'effettivo rispetto;
(11) considerando che tale impostazione positiva dovrebbe concretarsi nella messa in atto di azioni di sostegno al processo di democratizzazione, di rafforzamento dello stato di diritto e di sviluppo di una società civile pluralista e democratica, nonché nell'attuazione di misure volte a creare fiducia, in particolare al fine di prevenire i conflitti, sostenere le iniziative di pace e lottare contro l'impunità;
(12) considerando che è pertanto essenziale che l'impiego degli strumenti finanziari a sostegno delle azioni positive in questi settori a favore di ciascun paese sia coerente con i programmi geografici e integrato negli altri strumenti di sviluppo, ai fini di un maggiore impatto e di una maggiore efficacia;
(13) considerando che è altresì necessario accertarsi che tali azioni si concilino con la politica esterna dell'Unione europea, compresa la politica estera e di sicurezza comune;
(14) considerando che queste azioni dovrebbero concentrarsi, in particolare, su coloro che sono oggetto di discriminazioni oppure si trovano in situazione di indigenza e svantaggio, quali: bambini, donne, rifugiati, emigrati, minoranze, sfollati, popolazioni indigene, detenuti e vittime della tortura;
(15) considerando che il sostegno comunitario alla democratizzazione, all'osservanza dei principi dello stato di diritto nel quadro di un regime politico che rispetti le libertà fondamentali dell'individuo, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi inseriti nei diversi accordi conclusi dalla Comunità con i suoi partner, che fanno del rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici un elemento essenziale delle relazioni tra le parti;
(16) considerando che è essenziale tutelare la qualità, l'impatto e la continuità degli interventi, in particolare prevedendo la possibilità di avviare programmi pluriennali di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, da preparare in collaborazione con le autorità del paese interessato in uno spirito di partenariato, nel rispetto delle esigenze specifiche del paese stesso;
(17) considerando che per operare in modo efficace e coerente occorre tener conto delle caratteristiche specifiche dell'azione a favore dei diritti dell'uomo e dei principi democratici e stabilire in funzione di tali caratteristiche procedure flessibili, trasparenti e rapide per l'adozione delle decisioni relative al finanziamento delle azioni e dei progetti in questione;
(18) considerando che la Comunità dev'essere in grado di reagire rapidamente in situazioni di urgenza o di particolare importanza, al fine di rafforzare la credibilità e l'efficacia dell'impegno comunitario in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici nei paesi in cui si verifichino tali situazioni;
(19) considerando che, specialmente per quanto riguarda le procedure di concessione delle sovvenzioni e di valutazione dei progetti, occorre tener conto della specificità dei beneficiari del sostegno comunitario in questo settore, in particolare del carattere non lucrativo delle loro attività, dei rischi cui sono esposti i loro membri, spesso operanti come volontari, in ambienti talvolta ostili, e del loro modesto margine di manovra in termini di fondi propri;
(20) considerando che lo sviluppo della società civile deve in particolare concretizzarsi nell'apparizione e nell'organizzazione di nuovi attori e che, pertanto, nei paesi terzi beneficiari la Comunità può essere indotta a concedere un sostegno finanziario a partner che non sono in grado di dimostrare di aver già acquisito un'esperienza nel settore;
(21) considerando che le decisioni relative al finanziamento di progetti di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici devono essere prese in modo imparziale senza discriminazioni di ordine razziale, religioso, culturale, sociale o etnico nei confronti degli organismi beneficiari del sostegno comunitario e delle persone o categorie di persone cui sono rivolti i progetti sostenuti e che non devono essere guidate da considerazioni di carattere politico;
(22) considerando che occorre fissare le modalità di esecuzione e di gestione dell'aiuto comunitario a favore della promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici finanziato sul bilancio generale delle Comunità europee;
(23) considerando che l'attuazione di tali azioni può contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Comunità e che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri diversi da quelli dell'articolo 235;
(24) considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995(4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I
Obiettivi
Articolo 1
Il presente regolamento ha per oggetto la fissazione delle modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nell'ambito della sua politica di cooperazione nei paesi terzi, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e di consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Le azioni previste dal presente regolamento sono realizzate nel territorio dei paesi terzi o sono connesse con situazioni che si verificano nei paesi terzi.

Articolo 2
Le modalità stabilite nel presente regolamento si applicano alle azioni nei settori di cui agli articoli 3 e 4, attuate nell'ambito dei programmi esistenti in materia di cooperazione con i paesi terzi, compresi TACIS(5), PHARE(6), MEDA(7) ed i regolamenti relativi alla Bosnia-Erzegovina(8), nonché alle future azioni di cooperazione con i paesi terzi in tali settori diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo, attuate in base all'articolo 235 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 3
La Comunità europea apporta entro i limiti stabiliti agli articoli 1 e 2 e coerentemente con la politica esterna dell'Unione europea nel suo insieme, il suo contributo tecnico e finanziario ad azioni aventi in particolare per oggetto:
1) la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e di altri strumenti internazionali concernenti lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, in particolare:
a) la promozione e la tutela dei diritti civili e politici;
b) la promozione e la tutela dei diritti economici, sociali e culturali;
c) la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo per coloro che sono oggetto di discriminazioni o che si trovano in condizioni di povertà e svantaggio, in modo da contribuire a ridurre la povertà e l'esclusione sociale;
d) il sostegno alle minoranze etniche, religiose o linguistiche e alle popolazioni indigene;
e) il sostegno alle istituzioni locali, nazionali, regionali o internazionali, comprese le ONG, che svolgono attività connesse con la tutela, la promozione o la salvaguardia dei diritti dell'uomo;
f) il sostegno ai centri di riabilitazione per le vittime della tortura e alle organizzazioni che offrono aiuto concreto alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo o l'aiuto al miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi in cui le persone sono private della loro libertà, al fine di prevenire la tortura e i maltrattamenti;
g) il sostegno all'istruzione, alla formazione e alla sensibilizzazione nel settore dei diritti dell'uomo;
h) il sostegno alle azioni volte all'osservazione nel settore dei diritti dell'uomo, inclusa la formazione degli osservatori;
i) la promozione di pari opportunità e pratiche non discriminatorie, comprese misure contro il razzismo e la xenofobia;
j) la promozione e la tutela delle libertà fondamentali contemplate nel patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare la libertà di opinione, di parola e di coscienza, nonché il diritto ad utilizzare la propria lingua;
2) il sostegno al processo di democratizzazione, in particolare:
a) la promozione e il rafforzamento dello stato di diritto e, in particolare, il sostegno all'indipendenza e al rafforzamento del potere giudiziario, nonché ad un sistema penitenziario che rispetti l'essere umano; il sostegno alle riforme costituzionali e legislative; il sostegno alle iniziative a favore dell'abolizione della pena di morte;
b) la promozione della separazione dei poteri, in particolare quella dei poteri giudiziario e legislativo rispetto al potere esecutivo, e il sostegno alle riforme istituzionali;
c) la promozione del pluralismo sia sul piano politico, sia sul piano della società civile. A tal fine occorre consolidare le istituzioni necessarie per garantire il carattere pluralistico della società, tra cui le organizzazioni non governative (ONG), e promuovere l'indipendenza e la responsabilità dei media e il sostegno alla libertà di stampa, nonché il rispetto dei diritti alla libertà sindacale e di riunione;
d) la promozione di una corretta gestione pubblica, in particolare tramite il sostegno alla trasparenza nell'amministrazione e alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione;
e) la promozione della partecipazione delle popolazioni all'iter decisionale a livello nazionale, regionale e locale, in particolare mediante la promozione di una pari partecipazione degli uomini e delle donne alla società civile e alla vita economica e alla politica;
f) il sostegno ai processi elettorali, in particolare tramite l'appoggio alle commissioni elettorali indipendenti, la concessione di un'assistenza materiale, tecnica e giuridica alla preparazione delle elezioni, tra l'altro alla compilazione delle liste elettorali, misure volte a favorire la partecipazione di gruppi specifici, in particolare le donne, ai processi elettorali, nonché la formazione di osservatori;
g) il sostegno alle iniziative nazionali intese a separare nettamente responsabilità civili e militari e la sensibilizzazione e la formazione del personale civile e militare al rispetto dei diritti dell'uomo;
3) il sostegno alle azioni di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e di democratizzazione intese ad appoggiare la prevenzione dei conflitti e il trattamento delle loro ripercussioni, in stretto collegamento con gli organismi competenti in materia, in particolare:
a) il sostegno allo sviluppo di capacità, compresa l'istituzione di sistemi di allarme rapido a livello locale;
b) il sostegno a misure di riequilibrio delle opportunità e di superamento delle divisioni fra gruppi aventi identità diverse;
c) il sostegno alle misure atte ad agevolare la conciliazione pacifica degli interessi dei vari gruppi, comprese le misure volte a creare fiducia in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione, ai fini della prevenzione dei conflitti e del ripristino della pace civile;
d) la promozione del diritto internazionale umanitario e del suo rispetto da parte di tutte le parti coinvolte in un conflitto;
e) il sostegno alle organizzazioni internazionali, regionali o locali, fra cui le ONG attive in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di trattamento delle loro ripercussioni, compreso il sostegno all'istituzione di tribunali penali internazionali ad hoc e all'instaurazione di una giurisdizione penale internazionale permanente, nonché in materia di sostegno ed assistenza alle vittime delle violazioni dei diritti dell'uomo.

Articolo 4
A tal fine, il sostegno comunitario può comprendere, tra i mezzi d'azione, il finanziamento:
1) delle azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione degli organismi interessati e dell'opinione pubblica;
2) delle azioni necessarie per l'individuazione e la preparazione dei progetti, vale a dire:
a) gli studi di individuazione e di fattibilità;
b) lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organismi europei e organismi dei paesi terzi;
c) le spese per le gare d'appalto, in particolare la valutazione delle offerte e la preparazione dei documenti dei progetti;
d) il finanziamento di studi di carattere generale sull'azione comunitaria nei settori previsti dal presente regolamento;
3) dell'attuazione dei progetti:
a) le azioni di assistenza tecnica e il personale espatriato o locale che contribuiscono alla realizzazione dei progetti;
b) l'acquisto e/o la fornitura di prodotti o materiali strettamente necessari alla realizzazione delle azioni, compresi, in circostanze eccezionali e se adeguatamente motivati, l'acquisto o la locazione di immobili;
c) se necessario, le iniziative finalizzate a mettere in risalto il carattere comunitario delle azioni;
4) delle azioni di sorveglianza, verifica e valutazione delle azioni comunitarie;
5) delle attività che illustrino all'opinione pubblica dei paesi interessati gli obiettivi ed i risultati di tali azioni nonché dei compiti di assistenza amministrativa e tecnica proficui sia alla Commissione che ai beneficiari.

CAPITOLO II
Modalità di esecuzione dell'aiuto
Articolo 5
1. I partner che possono ottenere un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento sono le organizzazioni regionali e internazionali, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e agenzie pubbliche nazionali, regionali e locali, le comunità, gli istituti e gli operatori pubblici e privati.
2. Le azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento sono attuate dalla Commissione, su richiesta dei partner di cui al paragrafo 1 o di propria iniziativa.

Articolo 6
Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1 che abbiano la loro sede principale in un paese terzo beneficiario dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento o in uno Stato membro della Comunità; detta sede deve costituire il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle azioni finanziate ai sensi di questo regolamento. In via eccezionale, tale sede può trovarsi in un altro paese terzo.

Articolo 7
Fatto salvo il contesto istituzionale e politico in cui operano i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per determinare se un organismo sia ammissibile al finanziamento comunitario si prendono in considerazione in particolare gli elementi seguenti:
a) il suo impegno a difendere, rispettare e promuovere senza discriminazioni i diritti dell'uomo e i principi democratici;
b) la sua esperienza in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici;
c) la sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
d) le sue capacità tecniche e logistiche rispetto all'azione prevista;
e) all'occorrenza, i risultati delle azioni realizzate precedentemente e in particolare di quelle attuate con finanziamenti comunitari;
f) la sua capacità di promuovere la cooperazione con altri soggetti della società civile nei paesi terzi interessati e di convogliare l'assistenza verso le organizzazioni locali responsabili nei confronti della società civile.

Articolo 8
1. I partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1 ottengono l'aiuto soltanto se si impegnano a rispettare le condizioni di assegnazione e di attuazione stabilite dalla Commissione e nei confronti delle quali essi si sono impegnati per contratto.
2. Le azioni che beneficiano dell'aiuto comunitario devono essere realizzate conformemente agli obiettivi definiti nella decisione di finanziamento della Commissione.
3. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento è fornito sotto forma di aiuti non rimborsabili.
4. Nella misura in cui le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari, queste prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia finanziato dalla Comunità.

Articolo 9
1. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche del paese beneficiario e degli Stati membri. Essa può essere estesa ad altri paesi in casi eccezionali e debitamente giustificati.
2. Le forniture sono originarie degli Stati membri o del paese beneficiario. In casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono provenire da altri paesi.

Articolo 10
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di coerenza e complementarità e di garantire un'efficacia ottimale di tutte le azioni in questione, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può adottare ogni misura di coordinamento necessaria.
2. In ogni caso, ai fini del paragrafo 1, la Commissione incoraggia:
a) la creazione di un sistema di scambio e analisi regolare di informazioni sulle azioni finanziate e su quelle di cui si prevede il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;
b) il coordinamento in loco attraverso riunioni periodiche intese a consentire lo scambio di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario;
c) la promozione di un'impostazione coerente dell'assistenza umanitaria e, se possibile, l'integrazione della tutela dei diritti dell'uomo in tale aiuto.

CAPITOLO III
Procedure di attuazione delle azioni
Articolo 11
L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 1999-2004 è di 150 milioni di euro.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 12
La Commissione ha il compito di provvedere alla programmazione, istruzione, decisione, gestione, verifica e valutazione delle azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti. Essa stabilisce le condizioni di assegnazione, mobilitazione e attuazione degli aiuti di cui al presente regolamento.

Articolo 13
1. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2:
- le decisioni relative ad azioni che singolarmente beneficino, ai sensi del presente regolamento, di un finanziamento superiore a 1 milione di euro e ad eventuali modifiche di tali azioni che comportino una maggiorazione superiore al 20 % dell'importo inizialmente convenuto per le stesse;
- i programmi d'azione destinati a fornire un quadro d'azione coerente in un paese o una regione particolare o su un tema specifico, quando le esigenze rilevate siano destinate a durare a lungo, in particolare a causa della loro ampiezza e complessità.
2. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 14 in merito alle decisioni di finanziamento che essa intende adottare su progetti e programmi il cui valore non supera 1 milione di euro. Tale informazione deve essere fornita almeno una settimana prima della decisione.

Articolo 14
1. La Commissione è assistita da un "comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia", in seguito denominato comitato, istituito dall'articolo 13 del regolamento CE n. 975/1999.
2. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 15
1. La Commissione può finanziare gli interventi d'urgenza per un importo non superiore a 2 milioni di euro. Si considera necessario un intervento d'urgenza per le azioni concernenti esigenze immediate e non prevedibili legate all'interruzione brutale del processo democratico o all'insorgere di una situazione di crisi o di pericolo eccezionale e imminente che minaccia la totalità o una parte della popolazione di un paese e costituisce un grave rischio per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui.
2. Per le azioni che soddisfano le suddette condizioni, la Commissione decide dopo aver consultato gli Stati membri con gli strumenti più efficaci. Gli Stati membri dispongono di cinque giorni lavorativi per sollevare eventuali obiezioni. Nel caso in cui non siano state sollevate obiezioni, il comitato di cui all'articolo 14 esamina la questione nella sua successiva riunione.
3. Nella successiva riunione del comitato di cui all'articolo 14 la Commissione informa quest'ultimo di tutte le misure di urgenza finanziate ai sensi delle presenti disposizioni.

Articolo 16
Il comitato può esaminare qualsiasi questione di carattere generale o specifico attinente al relativo aiuto comunitario e dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la coerenza delle azioni in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione attuate dall'Unione europea nei paesi terzi. Una volta all'anno esso procederà all'esame della programmazione prevista per l'esercizio successivo o ad uno scambio di opinioni sugli orientamenti generali delle azioni di cui al presente regolamento da attuare nell'anno successivo.

Articolo 17
1. La Commissione procede periodicamente alla valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento, per verificare se gli obiettivi perseguiti da tali azioni siano stati raggiunti e per fornire linee direttrici al fine di migliorare l'efficacia delle azioni future. Essa sottopone al comitato una sintesi delle valutazioni effettuate che possono, all'occorrenza, essere esaminate dallo stesso comitato. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.
2. La Commissione può altresì procedere, a richiesta degli Stati membri e con la loro partecipazione, a valutazioni sui risultati delle azioni e dei programmi della Comunità di cui al presente regolamento.

Articolo 18
Ogni contratto o convenzione di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco e presso la sede dei partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1 secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 19
1. La Commissione comunica agli Stati membri, entro un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner.
2. Dopo ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente il riepilogo delle azioni finanziate durante l'esercizio.
Il riepilogo contiene in particolare informazioni relative ai partner con i quali le azioni di cui all'articolo 1 sono state attuate.
La relazione comprende inoltre una sintesi delle valutazioni esterne effettuate e, all'occorrenza, propone azioni specifiche.

Articolo 20
Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento, eventualmente corredata di proposte adeguate circa l'evoluzione del presente regolamento.

Articolo 21
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. MÜLLER

(1) GU C 282 del 18.9.1997, pag. 14.
(2) Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.
(5) Regolamento (CEE) n. 2157/91 (GU L 201 del 24.7.1991, pag. 2). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1279/96 (GU L 165 del 4.7.1996, pag. 1).
(6) Regolamento (CEE) n. 3906/89 (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).
(7) Regolamento (CEE) n. 1763/92 (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 5). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1488/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).