Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
La prospettiva di un accordo umanitario in Colombia :: Studi per la pace  
Studi per la pace - home
ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
Studi per la pace - home
Centro studi indipendente di diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati - Direttore: Avv. Nicola Canestrini
Conflitti armati Conflitti interni Diritto bellico Diritto internazionale Europa Giurisdizioni internazionali Terrorismo
 
Conflitti interni
Il legame fra diritti umani e sviluppo in un assetto mondiale in mutamento: il caso della ex Jugoslavia
L'Ombudsman del Kosovo: un istituto sui generis al servizio dei diritti dell'uomo
Giustizia internazionale e khmer rossi: le Extraordinary Ehambers in Cambogia
Minorities protection: between legal framework and political mechanisms
L'Amministrazione Civile delle Nazioni Unite in Kosovo: profili di diritto internazionale
Desaparecidos: sentenza di condanna italiana
Nazionalismo ed autodeterminazione: il caso basco nel contesto europeo
S/Res 1593 (2005) sul Darfur
Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali
Colombia: la guerra senza fine
La pulizia etnica può essere considerata una forma di genocidio?
Lo status dei Bidun in Kuwait: cittadini "illegali"
Il regime internazionale di protezione e assistenza degli sfollati all'interno dei confini statali
Genocidio strisciante in Cecenia
Lotta al terrorismo e repressione nella regione autonoma uigura dello Xinjiang
Processo di Pace ed Istituzioni Democratiche in GUatemala
I disordini interni tra diritto internazionale umanitario e diritti dell'uomo
Desaparecidos: scheda storica
A new interpretation of the term 'indigenous people': what are the legal consequences of being recognised as 'minorities' instead of as 'indigenous people' for the indigenous people of the world?
Irlanda del Nord (I): storia di un conflitto
Irlanda del Nord (II): le violazioni dei diritti umani e le accuse dei maltrattamenti all'atto d'arresto
Macedonia: venti di guerra nei Balcani
Violazioni dei diritti umani nei confronti delle minoranze etniche e diritto all'autodeterminazione dei popoli: il caso del Kurdistan turco
L'organizzazione costituzionale della Repubblica Federale di Jugoslavia
L'accordo di Rambouillet
La protezione delle minoranze nel diritto internazionale
 
Conflitti interni Hits: 2265 
Colombia Dr. Paolo Benvenuti
 
Versione integrale
La prospettiva di un accordo umanitario in Colombia
Paper

Università Roma 3 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2004

 
Sommario

Il filo conduttore di questo Seminario internazionale, dedicato a "Giustizia internazionale, diritti dell'uomo e accordi umanitari nel conflitto armato colombiano", è la ricerca di strade che possano facilitare un processo di pace nel tessuto lacerato della società colombiana.

 
Abstract
 

LA PROSPETTIVA DI UN ACCORDO UMANITARIO
NEL CONFLITTO ARMATO COLOMBIANO


(Paolo Benvenuti - Università di Roma Tre)

Il filo conduttore di questo Seminario internazionale, dedicato a "Giustizia internazionale, diritti dell'uomo e accordi umanitari nel conflitto armato colombiano", è la ricerca di strade che possano facilitare un processo di pace nel tessuto lacerato della società colombiana. Nella prospettiva indicata, una riflessione sul diritto internazionale umanitario (DIU), sul ruolo che questo sistema di diritto possa giocare nella prospettiva di pace e di riconciliazione in Colombia, appare centrale.

Lo dimostra l'intenso dibattito oggi in corso sul significato di un accordo umanitario fra lo Stato colombiano e l'insorgenza e sulle condizioni per realizzarlo.

I
Credo che una riflessione in merito alla prospettiva di un accordo umanitario debba partire dalla consapevolezza che il DIH, in quanto tale, non intende realizzare la soluzione del conflitto. Il DIU - il c.d. diritto di Ginevra - è uno ius che opera in bello. La soluzione dei conflitti, lo ius contra bellum, è piuttosto competenza del diritto delle Nazioni Unite, del diritto di New York. Il DIH, nel presupporre l'esistenza della guerra, appare tuttavia capace per sua natura di ridurre l'intensità del conflitto armato, sotto il profilo dell'impatto sulla società civile, nonché fra i diversi soggetti che si combattono. Il DIU, dunque, mentre da un lato tiene conto, con realismo, delle necessità militari e delle esigenze di sicurezza degli attori armati, da altro lato, per l'appunto attraverso la sua disciplina umanitaria, previene il degrado delle relazioni umane fino a uno stato di barbarie. Il DIU contribuisce così a mantenere un terreno favorevole nel quale il processo di pace e di riconciliazione può realizzarsi quando le condizioni politiche per realizzarlo siano mature e possano essere colte dai responsabili di governo, chiamati a ridisegnare la giustizia di un rinnovato patto istituzionale e sociale.

Nel quadro dei diversi strumenti offerti dal DIU, oggi ve ne è uno nuovo che costituisce un importante elemento evolutivo: la Corte penale internazionale. In effetti, anche la Corte penale internazionale può giocare un ruolo non secondario, poiché è sicuramente vero che non vi è processo di pace e di riconciliazione efficace, senza che questo sia accompagnato da uno sforzo di verità e giustizia, soprattutto quando il conflitto sia stato caratterizzato dalla presenza di violazioni troppo gravi del DIU che concretizzano le fattispecie dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità. La riflessione sul legame pace-verità-giustizia non può dunque essere tralasciata, tanto più in presenza della nuova istituzione della quale la Colombia ha scelto di far parte. La ratifica, però, è stata accompagnata dalla dichiarazione, ai sensi dell'art. 124 dello Statuto, in virtù della quale si esclude per i primi sette anni la competenza sui crimini di guerra. In verità, questa esclusione appare assai discutibile per vari motivi tra i quali ne rilevo uno soltanto. La Corte penale internazionale, sarà competente in merito a fatti successivi alla entrata in vigore dello Statuto per la Colombia stessa; la CPI non è chiamata a giudicare i pur orrendi crimini del passato in merito ai quali restano competenti le sole corti nazionali. Al momento attuale, quello della entrata in vigore dello Statuto, la CPI è chiamata ad agire come elemento di deterrenza rispetto a comportamenti criminali futuri, deterrenza della quale ha bisogno oggi anzitutto la Colombia. La CPI potrà operare solo con riferimento a condotte future quando il rispetto delle regole del DIU non può essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati a livello nazionale e potrà costituire un sostegno valido per rafforzare, nella fase della transizione, attraverso una più marcata ed evidente de-politicizzazione della giustizia, l'esercizio di funzioni la cui responsabilità spetta però in via primaria allo Stato.

Ma per quale motivo, possiamo domandarci, il DIU manifesta questa capacità di porsi come strumento in virtù del quale si può innestare un processo di pace e di riconciliazione? In modo sintetico, posso dire che il DIU ha tutte le caratteristiche per costituire il terreno comune sul quale le parti in conflitto possono riconoscersi e dialogare, allo stesso tempo senza compromettere le questioni di carattere politico.

II
Questo terreno comune deriva anzitutto dalla circostanza che i valori protetti dal DIU hanno carattere fondamentale e riguardano la persona come tale, senza qualificazioni e senza distinzioni. Se diamo uno sguardo pur rapido ai contenuti delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai Protocolli aggiuntivi del 1977, possiamo percepire immediatamente come questi strumenti normativi facciano richiamo a regole basilari proprie di una qualunque società che voglia definirsi umana e dunque rispettosa dei valori fondamentali della persona: sono valori non rinunciabili anche nel momento più difficile delle relazioni fra persone e fra gruppi sociali, quando cioè queste relazioni si affidano all'uso della forza armata, piuttosto che al dialogo e alla cooperazione.

Questi valori si riassumono nella esigenza di riconoscere in ogni circostanza a tutte le vittime dei conflitti armati "rispetto" e "protezione". "Rispetto" significa che la persona indifesa deve essere trattata come le sue condizioni richiedono e sempre con umanità. "Protezione" significa che la persona indifesa deve essere tutelata dagli effetti delle ostilità, da attentati all'integrità fisica e morale, dall'ingiustizia.

Pertanto, "rispetto" e "protezione" spetta al ferito, al malato, al naufrago. "Rispetto" e "protezione" spetta a colui che catturato si trovi in potere dell'avversario. "Rispetto" e "protezione" spetta alla popolazione civile, e, tra la popolazione civile, protezione e rispetto speciale deve essere riservata ai più deboli: alle donne, ai minori, agli invalidi, agli anziani.

Potrebbe essere interessante prendere qui in considerazione in maniera un poco più dettagliata le regole poste a tutela delle diverse categorie di vittime, ma i tempi di svolgimento del Seminario non lo permettono. Perciò, basta limitarsi a osservare che le regole volte a garantire rispetto e protezione alle vittime appaiono veramente essenziali. In mancanza di esse saremmo portati a negare ogni idea di civiltà in presenza di un conflitto armato

Si può altresì osservare come, proprio in relazione al carattere essenziale delle regole poste, che le Convenzioni di Ginevra sviluppano profili della disciplina con una incisività peculiare: in altri termini, fissano una intangibilità delle regole in ogni circostanza, in ogni tempo. Questa intangibilità si manifesta nel divieto di ledere in rappresaglia le norme poste a tutela delle vittime; nella limitazione del concetto di necessità militare al quale non si può ricorrere per giustificare il mancato rispetto delle regole, se non nella misura in cui la norma specificamente lo preveda; nel carattere irrinunciabile dei diritti da parte delle stesse persone protette; nel divieto di esonero degli Stati da responsabilità per il compimento di condotte contrarie al DIU; nel ruolo ampiamente riconosciuto agli Stati terzi al conflitto nell'esigere il rispetto di regole che mostrano dunque una caratterizzazione erga omnes.

Deve ancora sottolinearsi che le regole essenziali di protezione umanitaria sono poste per tutte le situazioni di conflitto armato, anche per le guerre civili, cosicché può dirsi che il diritto di Ginevra, sotto il solo profilo umanitario, e salvaguardando ogni aspetto politico dei problemi, condiziona lo stesso esercizio del potere di governo, della sovranità verso l'interno. Colgo l'occasione per osservare che sotto il profilo consuetudinario, negli anni più recenti, si è verificato un consistente rafforzamento della disciplina applicabile nel conflitti non internazionali: lo ha precisato la giurisprudenza internazionale.

D'altra parte, sono le stesse Convenzioni di Ginevra a riconoscere che il carattere forte della disciplina trova giustificazione direttamente nel valore sostanziale dei principi tutelati. Le Convenzioni, nella clausola Martens in essa inserita, si richiamano alle "leggi dell'umanità" e alle "esigenze della coscienza pubblica". In altri termini si richiamano a valori sostanziali, connaturati alle relazioni fra uomini e fra gruppi sociali che per il loro fondamento si impongono immediatamente, di forza propria, all'interno del sistema di diritto, come fossero un moderno ius naturae.
E', dunque, in virtù del carattere fondamentale dei valori protetti, che il DIU aspira a giusto titolo a costituire terreno di riconoscimento reciproco tra i belligeranti: si tratta di principi sociali, fondamentali condivisi.

III
Il secondo aspetto che deve essere pure sottolineato nell'individuare nel DIU il terreno di incontro e riconoscimento reciproco dei belligeranti, è il suo carattere "universale".

Le Convenzioni di Ginevra prima, e poi ancor più i due Protocolli aggiuntivi del 1977, nascono da una ampia partecipazione alle conferenze diplomatiche che le hanno elaborate di tutti i settori culturali, religiosi, politici, economici e sociali della comunità internazionale successiva al secondo conflitto mondiale. Il diritto di Ginevra appare quale filiazione diretta del carattere pluralistico della attuale comunità internazionale. Specialmente dopo l'adozione dei Protocolli del 1977, qualsiasi discussione relativa a una sua origine troppo parziale appare completamente superata. Infatti, se si guarda allo sviluppo storico del DIU, si scopre che fin dalle sue antichissime origini, esso rappresenta il frutto felice di percorsi paralleli e di incontri fra civiltà. Spesso vi è una gara tra le diverse parti del mondo a riconoscere la priorità del proprio contributo all'affermazione dei principi del DIU.

In questo contesto, può anche osservarsi che il DIU non conosce quella frattura di politicizzazione che ha accompagnato, e in certa misura accompagna ancora, il tema della tutela dei diritti dell'uomo.
Non c'è da stupirsi, quindi, che il diritto di Ginevra sia il settore del diritto internazionale più universalmente accettato. Le Convenzioni di Ginevra, con 190 ratifiche, hanno raggiunto una sostanziale universalità e una quasi-universalità hanno raggiunto i Protocolli aggiuntivi: il Protocollo I ha varcato la soglia delle 160 ratifiche e poco meno sono le ratifiche del Protocollo II.

Si può quindi affermare che qui si manifesta un ulteriore profilo che fa del DIU un terreno molto adatto di incontro e di riconoscimento reciproco, anche in vista di sviluppi che conducano a un impegnativo progetto di pace e di riconciliazione sociale.

IV
Un terzo elemento, però, va ancora sottolineato ai nostri fini. A differenza del diritto delle Nazioni Unite, il DIU non si occupa della legalità o della illegalità dell'uso della forza da parte dei contendenti. Il DIU si applica, invece, su altro piano: esso viene in gioco in tutti i casi in cui ha luogo un conflitto armato, senza tener conto di quale sia la ragione che lo abbia provocato. Il solo fatto del conflitto armato è rilevante, senza che interessino le motivazioni. In altre parole, il DIU trova applicazione ogniqualvolta il conflitto scoppi, a prescindere dal fatto che vi sia o meno una ragione che possa giustificare l'uso della forza a favore di una o di altra parte. A corollario delle considerazioni che precedono, il DIU pone sullo stesso piano tutte le parti a un conflitto, a prescindere da chi si ritenga vittima o aggressore, e assegna a ciascuna gli stessi doveri e gli stessi diritti, e garantisce il medesimo livello di protezione.

Il Preambolo del Protocollo I riconosce in modo netto questo principio di netta separazione fra ius in bello e ius ad bellum: il DIU "deve essere applicato in ogni circostanza a tutte le persone protette, senza alcuna distinzione sfavorevole basata sulla natura o sulla origine del conflitto o sulle cause invocate dalle Parti in conflitto o ad esse attribuite".

Chi è a conoscenza - pur non approfondita - delle tematiche del DIU, si rende ben conto che mettere in dubbio questa affermazione cruciale rischia di pregiudicare dalle fondamenta l'intero edificio del DIU, qualunque sia la causa della deroga, sia essa pure la "guerra al terrorismo". E' questa una espressione emotiva, che è ricorrente oggi anche nel dibattito colombiano, che però non ha alcun significato giuridico e in particolare dal punto di vista del DIU.

Pertanto va detto qui con molta chiarezza che devono essere rigettati i dubbi, da alcuni sollevati, che nel caso in cui la reazione agli atti di terrorismo assuma le forme del conflitto armato, questa "guerra al terrorismo" possa derogare al DIU. Sarebbe una deroga che alcuni vorrebbero giustificata dalla esigenza di opporsi alle minacce senza precedenti poste in essere dal nuovo nemico; o vorrebbero giustificata dalla natura odiosa degli atti di terrorismo che renderebbero coloro che li commettono o li sostengono indegni della protezione fornita dal DIU. Si pensi, ad esempio, alla esclusione dalla protezione derivante dalla condizione di prigioniero di guerra; o alla esclusione dal diritto a un processo giusto, ecc. Quindi, secondo siffatta logica, coloro che combattono per la causa giusta avrebbero più diritti e meno doveri dei loro avversari.
E' questa però una idea aberrante, da respingere completamente. Non solo - come ho già osservato - strapperebbe le radici dell'intero edificio del DIU, ma anzi, questa idea, al contrario di quello che si vorrebbe, sarebbe l'alimento per il terrorismo più violento di domani.

Il DIU, invece, ripeto, per essere indifferente alle ragioni della parti in conflitto e perché protegge tutti allo stesso modo e in ogni circostanza, appare lo strumento più adatto per ridurre l'impatto anti-societas della guerra e per realizzare e mantenere un dialogo umanitario, paritario, credibile, nel quale una parte non ha ragioni di principio per diffidare dell'altro.

V
E' venuto ora il momento di osservare che questa logica di confidenza reciproca che permea il diritto dei conflitti armati per ciò che concerne i profili umanitari di rispetto e protezione delle vittime, fa sì che esso contenga schemi di disciplina per i quali le Parti, che pur sono nemiche e si fronteggiano con le armi, sono spinte però a cooperare per realizzare in maniera più appropriata finalità umanitarie in diverse circostanze. Pertanto nelle Convenzioni di Ginevra e nei Protocolli aggiuntivi si prevede ampiamente la possibilità che le Parti in conflitto stipulino accordi, e dunque cooperino, nel perseguimento più intenso di fini umanitari.

Così, l'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra prevede che le Parti di un conflitto armato non internazionale si sforzino di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli operanti nei conflitti armati internazionali.
L'art. 6/6/6/7 comune, poi, prevede che le Parti in conflitto potranno stipulare qualunque accordo, al di là delle ipotesi previste specificamente nelle Convenzioni, per disciplnare questioni che sembri loro opportuno regolare ad hoc. Ciò, naturalmente senza pregiudizio dei livelli di tutela direttamente previsti dalle Convenzioni.

Le quattro Convenzioni di Ginevra contemplano poi una serie di ipotesi di accordi volti a finalità specifiche.

La Convenzione I, all'art. 15, prevede che, ogniqualvolta le circostanze lo permettano, saranno stipulati armistizi, sospensioni del fuoco, accordi locali per facilitare la raccolta, lo scambio, il trasporto dei feriti. Potranno parimenti essere conclusi accordi locali per lo sgombero dei feriti e dei malati da una zona accerchiata o assediata o per il passaggio delle missioni sanitarie.
Ai sensi dell'art. 23 della Convenzione I, le Parti in conflitto potranno creare zone e località sanitarie in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti e i malati. La creazione di queste zone potrebbe essere realizzata attraverso i buoni uffici del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), ente umanitario che è molto presente e attivo nel conflitto colombiano. La Convenzione I contiene, in allegato, lo schema di accordo tipo nel quale le Parti in conflitto potrebbero inserire le modifiche che ritenessero necessarie.

La Convenzione III contempla l'ipotesi di accordi fra belligeranti che permettano lo scambio di comunicazioni tra i prigionieri e le famiglie, nonché l'invio di beni di prima necessità. Anche qui un ruolo importante può essere svolto - ed è in fatto svolto nel conflitto colombiano - dal CICR nel suo ruolo di intermediario indipendente, imparziale, neutrale. La stessa Convenzione contempla altresì la conclusione di accordi per il rimpatrio dei prigionieri feriti e malati o la loro ospedalizzazione in paese neutrale e prevede al riguardo un modello di accordo che possa facilitare le parti nel pervenire al consenso.

La Convenzione III, agli articoli 118 e 119, contempla ancora la conclusione di accordi volti a facilitare il rimpatrio dei prigionieri di guerra al termine delle ostilità attive.

Anche la IV Convenzione di Ginevra, che si occupa della tutela dei civili, contiene una serie di ipotesi di accordi fra belligeranti. L'art. 14 prevede la costituzione, tramite accordo, di zone sanitarie e di sicurezza per proteggere dalle ostilità fasce più deboli della popolazione: feriti e malati, invalidi, vecchi, minori di 15 anni, donne incinte e madri di minori di 15 anni. L'art. 15 prevede l'istituzione di zone neutralizzate volte a tutelare tutti i civili che non partecipano alle ostilità e che non svolgono lavoro di carattere militare durante il soggiorno in tali zone. L'art. 17 contempla l'ipotesi di accordi locali per lo sgombero da una zona assediata dei feriti, dei malati, degli infermi, dei vecchi, dei fanciulli, delle puerpere.

Aggiungo che il Protocollo I prevede che con accordo tacito o espresso le Parti in conflitto possano creare "località non difese" (art. 59), oppure "zone smilitarizzate" (art. 60), aperte a tutti i non combattenti, così da garantirne la tutela.

Chiudo questo richiamo agli accordi tra belligeranti osservando che le quattro Convenzioni di Ginevra prevedono la possibilità di creare commissioni di inchiesta ad hoc per verificare pretese violazioni del DIU, mentre il Protocollo I non esclude che, attraverso accordo, le Parti in conflitto possano estendere la competenza della Commissione permanente di inchiesta, creata ai sensi dell'art. 90, anche a situazioni di conflitto armato non internazionale.
C'è stato un momento, non molti anni or sono, in cui si è parlato della possibilità di utilizzare questo strumento con riferimento al conflitto armato in Colombia. Questa idea meriterebbe di essere ripresa e approfondita. Infatti, la Commissione permanente di inchesta potrebbe avere un ruolo importante - insieme a quello della Corte penale internazionale -, nella transizione, per accompagnare il processo di pace e renderlo più solido: nella sua dimensione di strumento cui sono riconosciute competenze di accertamento, ma anche di conciliazione fra le parti, potrebbe essere usato come meccanismo di giustizia transizionale, non giurisdizionale, operante nella logica delle esperienze note delle Commissioni di verità e di riconciliazione.

VI
Ebbene, alla luce di questo quadro, l'iniziativa per la elaborazione di un accordo umanitario e per la quale è stata istituita la Commissione di Facilitazione, composta dall'ex-Ministro Angelino Garzón, dall'Arcivescovo di Tunja Luis Augusto Castro e dal Padre Darío Echeverri, appare ben in linea con lo spirito di Ginevra. E d'altra parte, la piena comprensione dello spirito di Ginevra da parte di tutti i soggetti che potranno essere coinvolti nella iniziativa appare la premessa essenziale perché questa sia condotta a buon fine senza essere necessariamente travolta da eventi, quale l'attentato realizzato al El Nogal, qui in Bogotà.

Del resto, i precedenti di accordo umanitario già esistono nel conflitto colombiano: i più noti sono quello del giugno 1999 che ha condotto alla liberazione di 70 militari governativi prigionieri; l'altro del giugno 2001 che ha condotto alla liberazione di 373 persone detenute.

Penso che nel quadro della iniziativa di cui si discute oggi - così come è accaduto in quelle che la hanno preceduta - un ruolo significativo potrà essere affidato al CICR, la cui presenza nel conflitto colombiano, forte e discreta, è una fondamentale risorsa per la realizzazione dei principi umanitari. Nella sua qualità di intermediario neutrale, il CICR ha sempre mantenuto e mantiene il contatto con tutte le parti al conflitto, al fine di adempiere alla sua missione. A tutti sono noti i suoi sforzi per portare assistenza umanitaria ai segmenti più vulnerati della popolazione civile, per stare loro vicino. Sono note le sue iniziative nella formazione e diffusione del diritto internazionale umanitario nei diversi segmenti della società colombiana, guerriglia inclusa. Sono conosciuti i suoi sforzi per ricordare agli attori armati l'obbligo di rispettare la popolazione civile, di proteggerla contro gli effetti delle ostilità e garantirle l'accesso ai servizi sanitari attraverso il rispetto della missione medica. Sono noti anche i passi che il CICR è stato costretto purtroppo a fare presso tutti gli attori armati del conflitto per contestare energicamente, seppure in modo riservato, le violazioni gravi del DIU e ricordare l'obbligo di stretta osservanza delle Convenzioni di Ginevra.

Penso però, ritornando alla ipotesi di accordo umanitario della quale oggi si discute, che dovrebbe essere fatto uno sforzo ulteriore rispetto alle esperienze precedenti. Il negoziato dovrebbe essere lasciato aperto a sviluppi più estesi rispetto alla mera liberazione reciproca di coloro che, appartenenti alle strutture politico-militari che si contrappongono, siano stati catturati e perciò sono i c.d. detenuti in ragione del conflitto. Oggi è importante che l'accordo umanitario dia un segnale di speranza a coloro che sono i veri ostaggi del conflitto: i civili. Ritengo perciò che, da subito, il risultato aggiuntivo rispetto al passato debba essere lo scambio di messaggi/notizie fra i detenuti/civili/sequestrati persi nel silenzio e le loro famiglie strette dall'angoscia, per pervenire quindi a mettere fine a una situazione di sequestro di civili che costituisce di per sé crimine di guerra. L'intermediario umanitario naturale per questa operazione dovrebbe essere il CICR secondo uno schema da utilizzare in modo più ampio e coerente rispetto a quanto non sia già avvenuto sporadicamente su questo versante.

Ritengo poi che l'accordo non debba essere concepito quale punto di arrivo, ma debba essere la prima tappa di un tavolo di dialogo permanente che si faccia carico in modo più pieno, in prospettiva, delle vittime civili.

In proposito, un elemento sul quale mi sento di insistere è la realizzazione piena del diritto delle vittime civili alla assistenza e alla protezione e, quindi, la garanzia che gli organismi di assistenza e protezione umanitaria possano accedere alle vittime realizzando nei loro confronti una strategia di prossimità. Una strategia di prossimità alle popolazioni civili - ma anche agli attori armati - può rappresentare un elemento che in qualche misura può lenire le maggiori difficoltà di protezione. Queste difficoltà consistono nel fatto che, in maniera arbitraria e in evidente contrasto con il DIU, ciascuna fazione decide se un civile "collabora" con un gruppo armato che gli si oppone: allora le esecuzioni sommarie, le minacce di morte, gli atti di terrorismo, il desplazamento sono frequentemente utilizzati come mezzo per esercitare pressione sopra le persone e le comunità civili.

D'altra parte, occorre anche dire che un accordo umanitario, al fine di essere efficace in una prospettiva di più ampia tutela della popolazione civile, ha bisogno di una coerenza complessiva di comportamenti, anzitutto sotto il profilo cardine del principio di distinzione fra combattenti e popolazione civile. E allora, in proposito, non posso fare a meno di osservare che il progetto al quale il governo ha dato avvio per contrastare l'insorgenza, consistente nel creare una "red de informantes" composta di cittadini, nonché di creare contingenti di "soldatos campesinos", significa, in fatto, militarizzare la popolazione civile e abbattere il confine fra questa e i combattenti. Ebbene, questo progetto, in quanto realizzato, rappresenterebbe una pericolosissima ferita alle fondamento dell'intero DIU.

Sarebbe un presupposto per il quale il conflitto armato potrebbe degenerare irrimediabilmente in una guerra di tutti contro tutti, una guerra nella quale homo homini lupus, una guerra in cui l'attacco ai civili e il terrorismo come metodo di guerra sarebbe destinato a prevalere.

Ma la speranza è che la saggezza dei responsabili "politico-militari" di ogni parte faccia sì che l'accordo umanitario, superando le difficoltà non indifferenti, si possa realizzare, per allargare poi il negoziato umanitario in un quadro di coerenza complessiva. Magari, quale sviluppo di questo negoziato umanitario, potrebbe prendere forma il negoziato parallelo politico-sociale, per creare, in un processo di riconciliazione e di pace, accompagnato da verità e giustizia, un nuovo patto politico-sociale complessivo. Un nuovo patto sociale nel quale tutti i cittadini della Colombia, senza esclusioni, né di diritto né di fatto, possano riconoscersi reciprocamente non già soltanto nel massimo comune denominatore dei principi e regole del DIU, bensì in ampi fini politici sociali condivisi che la società colombiana solidalmente persegua.

 
Clicca sull'icona per scaricare la versione integrale