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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
La creazione dello spazio giuridico comune in materia di asilo
Tesi di laurea

Università degli Studi di Roma La Sapienza
Facoltà di Scienze Politiche
Dipartimento di Teoria dello Stato - Diritto dell'Unione Europea

Relatore: Prof. Guido Napoletano

A.A. 2000/01 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2000

 
Sommario

Il concetto di asilo ha delle origini talmente antiche che è possibile sostenere che la sua evoluzione ha seguito il percorso compiuto dal genere umano dai tempi più remoti fino ad oggi.

 
Indice dei contenuti
 
Prefazione

Introduzione
Un profilo storico dell'asilo

Capitolo I
LE FONTI


Sezione I - Le fonti internazionali
1. Asilo e tutela dei diritti umani:la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
e i Patti delle Nazioni Unite
2. La definizione di rifugiato: la Convenzione di Ginevra e lo Statuto dell'ACNUR
3. Il Protocollo di New York fra gli slanci progressisti delle Nazioni Unite
e le tendenze conservatrici degli Stati contraenti
4. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'asilo territoriale
5. Altri strumenti internazionali riferibili ai rifugiati

Sezione II - Le fonti comunitarie

6. Asilo e tutela dei diritti umani: la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
7. La competenza dell'Unione Europea in materia di asilo
8. Asilo e libera circolazione delle persone 9. Il Trattato di Maastricht ed il Trattato di Amsterdam: verso una politica comune dell'asilo

Capitolo II
L'ASILO NELL'UNIONE EUROPEA


Sezione I - I primi passi verso l'armonizzazione

1. La dinamica dell'esodo verso l'Unione Europea
2. L'armonizzazione dell'asilo fra diritto sostanziale e procedurale
3. Il termine rifugiato ed il concetto di persecuzione nella definizione armonizzata
dell'Unione Europea
4. Le garanzie nelle procedure di asilo
5. Lo scadimento della politica di armonizzazione
6. La protezione temporanea
7. Il sistema di controllo dell'Unione Europea

Sezione II - Il sistema della Convenzione di Dublino

8. Modalità generali per l'attuazione della Convenzione di Dublino
9. I mezzi di prova
10. L'istituzione di Eurodac

Capitolo III
GLI OSTACOLI ALL'ASILO NELL'UNIONE EUROPEA


Sezione I - Gli ostacoli all'asilo per i cittadini dei Paesi terzi
1. Asilo ed immigrazione 2. Le sanzioni ai vettori
3. I visti di entrata
4. Gli agenti non statali di persecuzione

Sezione II - Gli ostacoli all'asilo per i cittadini dell'Unione

5. Il Protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri
6. Asilo e reato politico

Capitolo IV
IL DIRITTO DI ASILO IN GERMANIA


Sezione I - L'asilo in Germania da diritto assoluto a diritto limitato

1. Il regime originario dell'Asylrecht
2. Il regime dell'asilo dopo la revisione costituzionale del 1993

Sezione II - La portata europea dell'Asylrecht

3. Il valore europeo del nuovo diritto di asilo
4. Diritto di asilo tedesco e mercato del lavoro europeo

Bibliografia
 
Abstract
 

Il concetto di asilo ha delle origini talmente antiche che è possibile sostenere che la sua evoluzione ha seguito il percorso compiuto dal genere umano dai tempi più remoti fino ad oggi. Non si tratta quindi di una scoperta del moderno diritto internazionale, il cui ruolo è stato solo quello di perfezionare e codificare nel corso degli anni una nozione che già esisteva.

L'elemento che accomuna il concetto odierno di asilo con quello esistente nei secoli passati è che in ambedue i casi chi ricorre a questa possibilità lo fa perché la sua vita è minacciata, e fuori dal luogo che ne garantisce l'incolumità la sua persona correrebbe grave pericolo.

Un excursus storico è utile per dimostrare due caratteristiche fondamentali dell'asilo delle origini: in primo luogo la sua natura esclusivamente descrittiva,1 in quanto indicava semplicemente un insieme di luoghi dove un individuo poteva sottrarsi all'attività punitiva dello Stato o alla vendetta di privati; in secondo luogo la sua assenza di giuridicità, dato che l'inviolabilità di un luogo derivava solo dal carattere sacro che una determinata comunità gli attribuiva.

In epoca classica e nel corso di buona parte dell'Alto Medioevo l'asilo è stato esclusivamente religioso, e consisteva unicamente nell'esercizio di una pratica che, in quanto tale, si risolveva in un mero dato di fatto. La sua istituzionalizzazione intervenne solo in un periodo successivo, con la diffusione in Europa del Cristianesimo, e con la conseguente codificazione realizzata dal diritto canonico.

Il primo passo in tale direzione venne già intrapreso nel IV secolo d. C., quando si cominciò ad affermare la possibilità per un ministro del culto di concedere asilo; fu però il Concilio di Sardi2 nel 347 d.C. a dare un'autentica consacrazione a questa nozione, facendola assurgere allo status di vero e proprio istituto giuridico.

Successivamente si può riscontrare una generale tendenza da parte del diritto canonico ad ampliare progressivamente la portata dell'asilo, estendendolo, col Concilio di Toledo, (638 d.C.) anche ai delitti più gravi, come il tradimento e la lesa maestà.

Come è stato detto in precedenza, l'asilo religioso era legato al carattere sacro di un luogo. L'asilo propriamente cristiano possedeva però un ulteriore elemento distintivo; oltre ad essere un privilegio ratione loci era prima di tutto un privilegio accordato ratione personae,3 in quanto si riferiva alla prerogativa del Vescovo di intercedere presso l'autorità civile a favore del rifugiato, senza però incidere sull'aspetto sostanziale della condanna inflitta ma casomai influendo solo sull'entità di quest'ultima.

Con la dissoluzione del Sacro Romano Impero assistiamo però ad un parallelo declino dell'asilo religioso che costituiva una lampante limitazione alla giurisdizione dei neonati Stati nazionali. Non a caso a partire dalla prima metà del XVI secolo alcuni Stati in Europa cominciarono ad adottare una serie di misure finalizzate a limitare in maniera massiccia l'asilo religioso; nel 1539 in Francia ci fu uno dei primi esempi di conflitto fra potere civile e potere ecclesiastico in materia di asilo con l'emanazione dell'ordinanza di Villers-Cotterettes di Francesco I, la quale abolì l'immunità degli edifici di culto ai fini della concessione dell'asilo religioso; su posizioni analoghe si allinearono anche la Spagna di Filippo II e la Gran Bretagna con una legge risalente al 1625.

L'intransigenza della Chiesa, col tempo, è progressivamente diminuita, evitando che beneficiassero dell'immunità gli stupratori e i colpevoli di sequestri o di reati violenti, senza che ciò implicasse una volontà di rinuncia della Chiesa a farsi paladina di questo istituto che in alcuni Paesi europei sopravvisse fino ad epoche piuttosto recenti.

Negli Stati germanici, ad esempio, fu abolito formalmente solo agli inizi del secolo XIX, in Italia addirittura nel 1850 con la legge Siccardi, la quale in ogni caso prevedeva che il ministro del culto venisse informato prima che il rifugiato fosse catturato.

E' opportuno dimostrare come la Chiesa, anche anni dopo, nell'Enciclica Apostolicae Sedis (1869), abbia ribadito il diritto di concedere asilo, evidenziando come la materia fosse divenuta il terreno di un autentico scontro tra Stato e Chiesa, in cui quest'ultima tentava di salvaguardare gli ultimi brandelli del suo antico potere temporale. Una formale rinuncia alla prerogativa dell'asilo religioso, ormai divenuta anacronistica, si ha con i Patti Lateranensi del 1929, con cui la Chiesa si impegna a consegnare allo Stato italiano i responsabili di un reato che si siano rifugiati in luoghi soggetti alla sua giurisdizione.

Fino a questo momento si è parlato solo dell'asilo religioso e di come il suo declino sia coinciso con la scomparsa dell'Impero e la conseguente nascita degli Stati nazionali che agivano per rafforzare la loro sovranità4 sottraendosi a qualsiasi potere esterno, compreso quello della Chiesa. La progressiva scomparsa dell'asilo religioso porta all'affermazione di una nuova forma di asilo, quello territoriale, che ha la sua ragione di essere nell'inviolabilità dei confini di uno Stato, con la conseguente esigenza di garantire l'incolumità dello straniero che vi si fosse rifugiato contro le eventuali pretese punitive di uno Stato straniero. E' proprio in questo periodo che si profila una relazione fra il concetto di tutela dello straniero e la nozione di asilo che rimarrà valida fino ai nostri giorni.

In età moderna fu soprattutto la figura dell'esule a sollecitare un rinnovato interesse per l'asilo; colui il quale fosse stato condannato all'esilio si stabiliva in uno Stato estero senza che lo Stato di origine si interessasse più alla sua persona, e soprattutto senza che si instaurassero diritti e doveri per lo Stato ospitante e per quello di provenienza. Una tale acquiescenza, però, era valida solo per i reati comuni, mentre la situazione era ben diversa quando si parlava di delitti politici, considerati più gravi dei precedenti, in quanto avrebbero potuto costituire una minaccia all'esistenza stessa dello Stato. Si spiega quindi la necessità per i sovrani di estendere la loro attività punitiva anche al di fuori dei propri confini nazionali, escludendo la possibilità dell'asilo per quanti si fossero macchiati di tali crimini.

L'asilo territoriale fino al XVII secolo era una semplice pratica che si risolveva in una situazione di fatto, senza che esistesse nessuna norma internazionale che disciplinasse i rapporti fra Stato di origine e Stato ospitante, con il conseguente obbligo per il primo di rispettare l'asilo concesso dal secondo.

Il quadro descritto fino ad ora cambia nel corso del XVII secolo, quando cominciano a diffondersi le correnti giusnaturalistiche favorevoli ad una cooperazione internazionale5 nella repressione dei crimini comuni, e quando l'asilo religioso diventa un retaggio del passato in molti Stati europei; questi due fattori furono sicuramente dei motori importanti per sollecitare i vari Stati europei a fornire all'asilo territoriale delle precise basi giuridiche.

Alla luce di queste due considerazioni, si può notare come nell'evoluzione della nozione di rifugiato è individuabile un progressiva trasformazione; in un primo tempo era tale chi, accusato di un crimine comune, cercava rifugio presso uno Stato straniero tentando così di sottrarsi alla giustizia del suo Stato di origine, oppure colui che fosse stato condannato all'esilio.

Nel momento in cui comincia a profilarsi la possibilità di una collaborazione a livello internazionale per reprimere i crimini comuni, il rifugiato diventa solo chi è perseguitato per motivi politici o religiosi. Del resto una caratteristica sostanziale dell'asilo territoriale è proprio quella di essere invocato quando nello Stato di origine si verificano discriminazioni e persecuzioni che le autorità statali non possono o non vogliono reprimere. Fu questo il caso delle guerre di religione che insanguinarono l'Europa nei secoli XVI e XVII. In seguito alla revoca dell'Editto di Nantes6, che aveva permesso ai protestanti la libera professione del proprio culto, migliaia di profughi lasciarono la Francia per sottrarsi alle persecuzioni religiose, cercando così rifugio presso altri Stati che fossero in grado di offrire una maggiore tolleranza.

Naturalmente tale situazione non era una caratteristica unicamente francese, dato che nei secoli XVI e XVII le persone che fuggivano dalle persecuzioni, secondo le stime, erano oltre un milione7. E' proprio in questo periodo che si assiste al tentativo di creare uno Stato che sia omogeneo non solo dal punto di vista politico ma anche culturale; la religione diventa così uno dei più importanti strumenti di coesione utili al raggiungimento dello scopo, e di conseguenza quanti professano un credo differente sono considerati come pericolosi fattori disgreganti che devono essere eliminati. Si può facilmente comprendere come in situazioni così gravi, la possibilità di ricorrere all'asilo rappresentasse una vera necessità sociale per quanti erano costretti a fuggire.

Proprio per rispondere a questa pressante richiesta di protezione, cominciarono a fare la loro comparsa sul continente europeo delle leggi nazionali8 che tenevano conto di importanti gruppi di rifugiati, i quali spesso hanno costituito una risorsa fondamentale per lo sviluppo culturale dello Stato ospitante. Nell'ottobre del 1685, nello stesso anno in cui Luigi XIV aveva abolito l'Editto di Nantes, il Grande Elettore tedesco Federico Guglielmo emanò l'Editto di Potsdam, che permetteva agli Ugonotti francesi di stabilirsi in Brandeburgo e in Prussia; qualche anno dopo, nel 1708, il Parlamento britannico approvò una legge che permetteva la naturalizzazione degli stranieri di religione protestante.

Si è in precedenza accennato alla distinzione fra delitti comuni e delitti politici; questa distinzione è infatti funzionale all'evoluzione dell'asilo territoriale, in quanto solo ed esclusivamente i colpevoli di delitti politici avrebbero potuto usufruirne; di conseguenza più si allargava la concezione di delitto comune più si restringeva la cerchia di quanti potessero ricorrere all'asilo.
I progressi del diritto penale per giungere all'individuazione di un concetto di delinquenza politica, procedevano di pari passo col diffondersi di quelle già menzionate correnti giusnaturalistiche che erano favorevoli ad una collaborazione internazionale nella repressione dei crimini comuni, e propense a difendere l'istituto dell'asilo, ammettendo che uno Stato avesse non solo la facoltà ma addirittura il dovere di accordarlo.

Nella prassi, però, vi furono non poche resistenze nel fare rispettare l'asilo concesso; durante il periodo napoleonico e anche durante la Restaurazione, la coerenza giuridica ha spesso lasciato il posto a considerazioni di opportunità politica. Era quindi frequente il caso di governi che pretendevano il rispetto dell'asilo concesso sul loro territorio senza però agire nello stesso modo, dimostrando come la reciprocità in tale materia fosse ancora una conquista lontana da raggiungere.
Anche dopo la Restaurazione, esistevano degli Stati che perseverarono nel mantenere un atteggiamento intransigente nei confronti dei reati politici; si pensi solo al caso della Svizzera, che sotto la spinta della Santa Alleanza concluse una serie di trattati con delle clausole che contemplavano proprio la possibilità di estradare il reo di un delitto politico.

A fronte di questo esempio poco edificante ci furono anche Stati, come il Belgio9 e la Francia che inaugurarono il principio di non estradizione per i reati politici.

E' interessante notare come dopo il 1848 l'accezione della parola rifugiato10 subisca una progressiva trasformazione. Fino al 1800 il termine indicava i protestanti francesi che nel corso del XVII secolo furono costretti a fuggire; una tale accezione era confermata anche sul piano linguistico dai dizionari inglesi e francesi, che riferivano la voce rifugiato alle vittime della revoca dell'Editto di Nantes.
Il primo segnale di cambiamento si ebbe nella terza edizione dell'Enciclopedia Britannica del 1796, dove la parola refugee abbracciava non solo i protestanti e quanti erano costretti a fuggire dalla propria terra in seguito ad una calamità, ma anche i cosiddetti èmigrès, vale a dire i nobili che avevano lasciato la Francia durante la Rivoluzione.
Nel XX secolo, lo scoppio delle due guerre mondiali ha ridato nuova linfa all'istituto dell'asilo, in seguito alle modifiche territoriali che si sono venute a creare in virtù dei molteplici trattati di pace, i cui risultati sono stati molto spesso il frutto di compromessi che solo in linea generale hanno tenuto conto del principio di nazionalità. In questo periodo storico, la costituzione della Società delle Nazioni ha rappresentato un momento importante nell'evoluzione della normativa internazionale per quanto concerneva il trattamento dei rifugiati, sebbene la sua Covenant non prevedesse nulla in proposito. La Società delle Nazioni, del resto, non approntò nessuno strumento che fosse idoneo a fornire una protezione per la figura del rifugiato nella sua accezione generica, ma si limitava ad affrontare con degli strumenti ad hoc ogni specifico problema che fosse sorto.

In seguito alla prima guerra mondiale, fu l'urgenza dell'attualità a portare alla ribalta il problema dell'asilo, spingendo nel 1921 il Consiglio della Società delle Nazioni a prendere dei provvedimenti a favore di 800.000 rifugiati russi; nel febbraio 1921, il Consiglio fece passare la sua prima Risoluzione sui rifugiati, e da questo momento in poi, tale materia venne spesso contemplata sia nell'agenda del Consiglio che in quella dell'Assemblea.

Un ulteriore progresso ci fu nel giugno 1921, quando il Consiglio della Società delle Nazioni convocò una conferenza per tentare di dare una soluzione alla questione dei rifugiati russi, e sempre in questa occasione venne nominato il primo Alto Commissario11 per i rifugiati, segno che la loro protezione cominciava a dotarsi di una prima figura specializzata.

L'insieme di accordi12 che videro la luce in seno all'Alto Commissariato non ebbero una natura vincolante, dato che si presentavano solitamente sotto forma di Raccomandazioni, ma nel 1933 a Ginevra, venne inaugurato un nuovo corso con la firma di una Convenzione con carattere vincolante sullo status del rifugiato internazionale.

Prima della seconda guerra mondiale esistevano due organi che si occupavano dei rifugiati: l'Ufficio dell'Alto Commissariato della Società delle Nazioni per i Rifugiati e il Comitato Intergovernativo dei Rifugiati, la cui nascita era dovuta alla necessità di fornire protezione a quanti fuggivano dalla Germania nazista. Entrambi questi organi non riuscirono a sopravvivere alla dissoluzione della Società delle Nazioni, anche se era evidente la necessità di fondare un nuovo organo che continuasse quanto era stato già iniziato, e che desse un nuovo impulso alla formazione di norme internazionali a favore dei rifugiati, il cui numero aumentava sensibilmente, soprattutto dopo la fine della guerra.

L'Assemblea Generale dell'ONU decise, il 3 dicembre 1949, di costituire l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che in questo modo andò a prendere il posto dell'Organizzazione internazionale dei rifugiati (OIR), un'agenzia specializzata a carattere temporaneo creata in una fase di transizione per supplire allo scioglimento delle precedenti due organizzazioni. Da questo momento in poi sarà proprio l'Alto Commissariato per i Rifugiati (ACNUR), nella sua qualità di organo sussidiario,13 ad operare su scala mondiale per la tutela e il miglioramento delle condizioni del rifugiato.

Il mandato dell'ACNUR aveva inizialmente una durata triennale, che è stata poi prolungata per far fronte ai problemi derivanti dalla decolonizzazione14, un fenomeno, questo, che ha portato alla nascita di molti Stati con al loro interno delle minoranze, che spesso sono diventate oggetto di trattamenti discriminatori e persecutori. Il conflitto etnico è stato spesso foriero di veri e propri esodi che hanno portato folle interminabili di individui a riversarsi negli Stati vicini o che, a partire dagli anni Novanta, ricorrono all'Europa occidentale per cercare protezione.

Ed è proprio in Europa che una situazione ugualmente difficile si è venuta a creare in seguito alla dissoluzione dei regimi comunisti dell'Europa orientale ed in conseguenza della guerra a sfondo etnico nei Balcani; questi avvenimenti hanno provocato un consistente afflusso di rifugiati in Europa occidentale, incrementando parallelamente il volume dell'immigrazione sia legale che clandestina, con la conseguente paralisi dei meccanismi che dovrebbero garantire l'esame delle domande di asilo.

Delle folle così consistenti hanno messo in discussione la distinzione prima decisamente netta, fra la figura del richiedente asilo e quella dell'immigrato, rendendo sempre più necessaria l'introduzione di nuove modalità per la tutela dello straniero, immigrato o richiedente asilo che sia.

 
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Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo-Convenzione di Dublino. Gazzetta Ufficiale n°C 274 del 19/09/1996 Pag.0001-0012.

Resolution of 30 November and 1 dicember 1992 of the Ministers of the Member States of the European Communities responsible for immigration on manifestly unfounded applications for asylum.

Azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione Europea, recante progetti e misure di sostegno concreto all'accoglienza e al rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo, compresa l'assistenza di emergenza alle persone fuggite in seguito ai recenti avvenimenti nel Kosovo. Gazzetta ufficiale n° L 281 del 14/10/1997, Pagg.0001-0025.

Conclusione del Consiglio del 20 giugno 1994 sull'eventuale applicazione dell'art. K 9 Del Trattato dell'Unione europea alla politica di asilo. Gazzetta Ufficiale n°C del 19/09/1996, Pagg. 0034-0034.

Regolamento (CE) n. 1638/95 del Consiglio del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti. Gazzetta Ufficiale n°L 164 del 14/07/1995 Pag. 0001 - 0004.

Risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1995 sulle garanzie minime per le procedure di asilo.Gazzetta Ufficiale n°C 274 del 19/09/1996, Pag. 0013-0017.

Decisione del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee degli atti e degli altri testi adottati dal Consiglio in materia di asilo e di immigrazione. Gazzetta Ufficiale n° C 274 del 19/09/199,6 Pagg. 0001-0002.

Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1995 relativa al seguito degli atti già approvati in materia di immigrazione dei cittadini di paesi terzi. Gazzetta Ufficiale n°C 001 del 16/01/1996, Pagg. 0001-0001.

Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Dichiarazione comune relativa al diritto d'asilo - Dichiarazione della Danimarca, della Finlandia e della Svezia relativa all'articolo 7 della presente convenzione - Dichiarazione relativa al concetto di «nazionali»

Dichiarazione della Grecia relativa all'articolo 5 - Dichiarazione del Portogallo riguardo all'estradizione richiesta per un reato cui corrisponde una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo - Dichiarazione del Consiglio relativa al seguito della convenzione Gazzetta ufficiale n. C 313 del 23/10/1996, Pagg. 0012 - 0023.

Raccomandazione del Consiglio del 4 marzo 1996 sulla cooperazione consolare del livello locale in materia di visti. Gazzetta Ufficiale n° C 080 del 18/03/1996, Pagg. 0001 - 0001.

Conclusioni del Consiglio del 30 novembre 1994 sull'allestimento e lo sviluppo del centro di informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI). Gazzetta Ufficiale n°C 274 del 19/09/1996 Pagg. 0050 - 0051.

Relazione sull'attività del CIRSA nel 1996 (Testo adottata dal Consiglio il 26 maggio 1997). Gazzetta Ufficiale n°C 191 del 23/06/1997, Pagg. 0021-0035.

96/196/GAI: Posizione comune del 4 marzo 1996 definita dal Consiglio in base all'art. K 3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'applicazione armonizzata della definizione del termine "rifugiato" ai sensi dell'art. 1 della Conv. di Ginevra. Gazzetta Ufficiale n° L 063 del 13/03/1996, Pagg. 0002- 0007.

96/198/GAI: Decisione del Consiglio del 4 marzo 1996 su una procedura di allarme e di emergenza relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati. Gazzetta Ufficiale n°L 063 del 13/03/1996,Pagg.0010-0011.

Decisione n°1/97 del 9 settembre 1997 del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, relativa a talune disposizioni per l'attuazione della Convenzione 2000/596/CE.

Decisione n° 2/97 del 9 settembre 1997 del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, che stabilisce le norme di procedura del comitato stesso Gazzetta ufficiale n° L 281 del 14/10/1997, Pagg. 0026 - 0026.

Regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio del 12 marzo 1999 che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Gazzetta Ufficiale n. L 072 del 18/03/1999, Pagg. 0002 - 0005.

98/244/GAI: Azione comune del 19 marzo 1998 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un programma di formazione, di scambi e di cooperazione nei settori delle politiche dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne (programma Odysseus). Gazzetta Ufficiale n° L 099 del 31/03/1998, Pagg. 0002 - 0007.

Raccomandazione del Consiglio del 28 maggio 1998 sulla fornitura delle attrezzature per l'individuazione dei documenti falsi nei punti di ingresso nell'Unione europea. Gazzetta Ufficiale n° C 189 del 17/06/1998 Pagg. 0019 - 0020.

Decisione n.1/98 del 30 giugno 1998 del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, relativa a disposizioni per l'attuazione della convenzione Gazzetta Ufficiale n.L196 del 14/07/1998 Pagg.0049-0050.

Conclusioni del Consiglio sulla creazione di una "task force asilo e immigrazione". Bollettino UE del dicembre 1998.

999/290/GAI:Azione comune del 26/4/1999 adottata dal Consiglio in base all'art.K3 del Trattato sull'Unione recante progetti e misure di sostegno concreto all'accoglienza e al rimpatrio volontario dei rifugiati degli sfollati dei richiedenti asilo, compresa l'assistenza di emergenza alle persone fuggite in seguito ai recenti avvenimenti nel Kosovo. Gazzetta Ufficiale n° L del 01/05/1999, Pagg.0002-0005.

Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati. Gazzetta Ufficiale n° L 252 del 06/10/2000, Pagg.0012.

Proposta di Direttiva del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Proposta di Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri stranieri.

Regolamento (CE) n° 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino. Gazzetta Ufficiale n° L 316 del 15/12/2000, Pagg.0001.

Regolamento (CE) n° 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Gazzetta Ufficiale n° L 081 del 21/03/2001, Pagg. 0001 - 0007.
Regolamento (CE) n° 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera. Gazzetta Ufficiale n° L 116 del 26/04/2001, Pagg. 0005 - 0006.

Decisione n° 1/2000, del 31 ottobre 2000, del comitato, istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, sul trasferimento della competenza in materia di membri della famiglia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 9 di tale convenzione. Gazzetta Ufficiale n° L 281 del 07/11/2000, Pagg. 0001.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo. Aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia. Bruxelles 30/11/2000. Com.(2000)782 definitivo.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo. Aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia. Bruxelles 23/05/2001. Com.(2001)278 definitivo.

Council directive 2001/51/EC of 28 June 2001 supplementing the provision of art.26 of the Convention implementing the Shengen Agreement of 14 June 1985.


B) Immigrazione

Risoluzione del 30 novembre 1992, relativa alle pratiche degli Stati membri in materia di allontanamento. Non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Risoluzione del 30 novembre 1992 relativa al transito a motivo di espulsione. Gazzetta Ufficiale n° C5 del 10/01/1996.

Risoluzione del Consiglio del 20 Giugno 1994 sulle limitazione all'ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri per fini di occupazione. Gazzetta Ufficiale n° C 274 del 19/09/1996, Pagg. 0003-0004.

Risoluzione del Consiglio del 30 Novembre 1994 sull'ammissione di cittadini di Stati terzi nel territorio degli Stati membri a fini di studio. Gazzetta Ufficiale n° C 274 del 19/09/1996, Pagg. 0010-0012.

Risoluzione del consiglio del 30 Novembre 1994 concernente la limitazione all'ammissione dei cittadini di Stati terzi nel territorio degli Stati membri ai fini dell'esercizio di un'attività professionale autonoma. Gazzetta Ufficiale n° C 274 del 19/09/1996, Pagg. 0007-0009.

Raccomandazione del Consiglio del 30 Novembre 1994 relative ad un accordo bilaterale standard sulla riammissione fra uno Stato membro e un paese terzo. Gazzetta Ufficiale n°C 274 del 19/091996, Pagg. 0020-0024.

Raccomandazione del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento dei cittadini terzi. Gazzetta Ufficiale n°C274 del 19/09/1996.

Raccomandazione del 22 dicembre 1995 relativa alla concertazione e alla cooperazione nell'attuazione delle misure di espulsione. Gazzetta Ufficiale n°C5 del 10/01/1996.

Risoluzione del Consiglio del 4 Marzo 1996 sullo status dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata nel territorio degli Stati membri Gazzetta Ufficiale n° C 080 del 18/03/1996 Pagg. 0002-0004.

Raccomandazione del Consiglio del 27 Settembre 1996 relative alla lotta contro il lavoro illegale di cittadini di Stati terzi. Gazzetta Ufficiale n° C 304 del 14/10/1996, Pagg.0003-0004.

6/749/PESC: Decisione del Consiglio del 16 Dicembre 1996 relativa al seguito degli atti adottati dal consiglio in materia di immigrazione clandestina, di riammissione, di lavoro illegale di cittadini di paesi terzi e di cooperazione nell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione.Gazzetta Ufficiale n°L 342 del 31/12/1996, Pagg.0005-0005.

97/11/ GAI: Azione comune del 16 Dicembre 1996 adottata sulla base dell'art. K 3 del Trattato sull'Unione Europea relative ad un modello uniforme per i permessi di soggiorno. Gazzetta Ufficiale n°L 007 del 10/01/1997,Pagg.0001-0004.

97/340/ PESC: Decisione del Consiglio del 26 Maggio 1997 concernenti lo scambio di informazioni riguardanti gli aiuti per il ritorno volontario nel paese di origine di cittadini di paesi terzi. Gazzetta Ufficiale n° L 147 del 05/06/1997 Pagg. 0003-0004.

Relazione del Consiglio al Consiglio europeo del 10/12/1997 relativa ai Risultati nel settore Giustizia e Affari Interni nel corso del 1997.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia di immigrazione del 22/11/2000.



III. Legislazione tedesca
Auslandergesetz (Legge in materia di immigrazione) del 9 luglio 1990, emendato nel giugno 1992 e nel giugno 1993.
Asylverfahrensgesetz (Legge sul procedimento di asilo) del 26 giugno 1992 poi emendata nel giugno 1993, nell'agosto 1993 e marzo 1995.
Art.16a del Grungesetz emendato nel luglio 1993.
Sentenze del Tribunale federale di Karlsruhe del 14 maggio 1996.
Federal Administrative Cout, 18 march 1986, 9C 4.88
" Constitutional Court, 10 July 1989, BverfGE 80,315.
" Adminidstrative Court, 6 agosto 1996, 9C 172.95.
" " " ,15 aprile 1997, 9 C 15.96.
" " " ,4 novembre 1997, 9C 34.94.
" Constitutional Court, BverfG , 2BvR 260/98, 10 agosto 2000.

IV. Siti internet
q Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
www.unhcr.ch
q Amnesty International
www. amnesty.org
q Area de Extranjerìa del R. e I. Collegio de Abocados de Zaragoza
www.reicaz.es/extranjerìa
q Associazione Giuridica Italiana (Asgi)
www.stranieri.it
q Center for international and european law on immigration and asylum
www.unikonstanz.de
q Consiglio d'Europa
http://ue.eu.int/it/sum.htm
q Commissione Europea
http://europa.eu.int /comm./index-it htm


q Corte di Giustizia Europea
europa.eu.intr/cj/it/index.htm
q European Council of Refugee and Exiles (Ecre)
www.ecre.org
q Georgetown University Asylum Research Guide
www.georgetown.edu/int/cals/asylumreseach.html
q La Città Multietnica
www.2comune.bologna.it
q Human Rights Watch
www.hrw.org

 
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