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 pubblicato il 17 febbraio 2001

Status dei quartieri generali militari internazionali nel territorio italiano

Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1962, n. 2083
Gazzetta Ufficiale, 9 luglio, n. 182
 
Esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961.

Pubblicazioni Centro Studi per la Pace
Sito Internet - www.studiperlapace.it

 



 

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Comandante supremo alleato in Europa sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati
Parigi, 26 luglio 1961

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Comandante supremo alleato in Europa:

Tenuto conto che i rapporti generali intercorrenti tra le Parti firmatarie del Patto Atlantico ed i Quartieri generali interalleati sono stati definiti nel Protocollo allegato alla Convenzione concordata tra le Parti suddette in merito allo statuto giuridico delle rispettive Forze e che alcune disposizioni speciali per la costituzione ed il funzionamento, in territorio italiano, dei Quartieri generali interalleati esistenti o che potranno esservi installati, dovranno essere stabilite tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Comandante supremo alleato in Europa;

Hanno, secondo quanto previsto dal paragrafo 2, art. XVI, del predetto Protocollo, convenuto quanto segue:

Articolo 1. Definizioni.

Nel testo del presente Accordo:

    a) per "Convenzione", si intende la convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato dell'Atlantico del Nord sullo statuto delle loro Forze, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
    b) per "Protocollo" si intende il protocollo sullo statuto dei Quartieri generali militari internazionali istituiti in virtù del Trattato dell'Atlantico del Nord, firmato a Parigi il 28 agosto 1952;
    c) l'abbreviazione "SHAPE" significa "Supreme Headquarters Allied Powers Europe" (Quartiere Generale Supremo Potenze Alleate in Europa);
    d) per "Quartiere Generale interalleato" si intende SHAPE ed ogni Quartier generale militare internazionale dipendente direttamente da SHAPE nonchè ogni altro Quartier generale militare internazionale dipendente da SHAPE, per il quale sia applicabile il "Protocollo" in seguito a decisione del Consiglio Nord Atlantico.

Articolo 2. Dislocazione dei Quartieri Generali Interalleati.

La dislocazione, nonchè gli eventuali spostamenti, in tempo di pace, dei Quartieri Generali Interalleati in territorio italiano, verranno stabiliti in seguito ad accordi diretti tra il Governo italiano e SHAPE.

Articolo 3. Effettivi dei Quartieri Generali Interalleati.

Il Governo italiano verrà informato degli effettivi dei Quartieri Generali Interalleati alla data della firma del presente Accordo. SHAPE è autorizzato ad aumentare gli effettivi di ciascuno dei Quartieri Generali Interalleati, risultanti alla firma del presente Accordo, nel limite del 10 per cento rendendo periodicamente noti tali effettivi al Governo italiano.

Qualora un nuovo aumento venisse a comportare il superamento dell'organico così stabilito, SHAPE dovrà ottenere l'accordo preventivo del Governo italiano per una nuova percentuale di maggiorazione, nei limiti della quale gli effettivi esistenti in quel momento potranno essere aumentati senza autorizzazione.

Articolo 4. Immunità.

Agendo nello spirito del paragrafo 2 dell'art. XI del Protocollo e subordinatamente alle limitazioni ivi indicate, il Governo italiano riconoscerà che i beni immobili e mobili dei Quartieri Generali Interalleati saranno immuni da perquisizioni, requisizioni, confisca, sequestro, esproprio e da qualsiasi provvedimento cautelare.

Articolo 5. Immunità e privilegi del personale di rango elevato.

a) Gli ufficiali generali ed ammiragli di nazionalità non italiana, che svolgono funzioni di alta responsabilità presso i Quartieri Generali interalleati, godranno, per quanto concerne gli atti compiuti durante il loro servizio nella loro qualità ufficiale entro i limiti della loro competenza (ivi compresi i loro scritti e le loro parole), del trattamento previsto in materia giurisdizionale dagli atti e dalle consuetudini internazionali applicabili in materia. Nell'ambito delle esenzioni e privilegi riconosciuti dalle consuetudini internazionali e dagli accordi in vigore, essi godranno fra l'altro:

    1) della inviolabilità delle carte e documenti personali;
    2) delle facilitazioni inerenti al cambio ed alla valuta, simili a quelle concesse ai funzionari del Corpo diplomatico;
    3) le stesse facilitazioni godute dai funzionari del Corpo diplomatico, per quanto riguarda il bagaglio personale.

b) il Governo italiano, di comune accordo con lo SHAPE, compilerà un elenco delle persone di cui alla lettera a).

Articolo 6. Capacità giuridica.

a) Previa autorizzazione di SHAPE ed agendo in suo nome, un Quartiere Generale Interalleato potrà compiere gli atti giuridici necessari al proprio funzionamento. In conseguenza di tale delega e dei poteri di rappresentanza di cui è investito, esso potrà:

    1) stipulare contratti;
    2) partecipare a procedure giudiziarie ed amministrative, anche in veste di attore e di convenuto;
    3) acquistare beni e disporne. Il diritto di acquistare beni immobili o a titolo gratuito, beni mobili, è subordinato alle autorizzazioni previste dalla legge del 5 giugno 1850, n. 1037.

b) L'esercizio della capacità giuridica spetta al Comandante supremo in Europa e ad ogni altra autorità da lui designata ad agire in suo nome.

c) A richiesta di un Quartiere Generale Interalleato, il Governo italiano agirà in sua vece nelle questioni giuridiche nelle quali il Quartiere Generale Interalleato sia parte interessata. Le spese eventualmente sostenute dal Governo italiano in tale circostanza saranno rimborsate dal Quartier Generale Interalleato.

Articolo 7. Polizia.

I Quartieri Generali Interalleati stipuleranno accordi per quanto concerne l'applicazione dell'art. VI e dell'art. VII, paragrafo 10, della "Convenzione" riguardanti il possesso ed il porto delle armi e l'esercizio dei poteri di polizia, con le competenti autorità provinciali di polizia e con i Comandi militari territoriali secondo i principi di cui all'Annesso 1.

Articolo 8. Personale civile.

a) il personale civile utilizzato dai Quartieri Generali Interalleati si suddivide come segue:

    1) personale civile appartenente alle categorie specificate nel paragrafo 2 dell'art. VII del "Protocollo" e definite dalla decisione del Consiglio Nord Atlantico del 10 febbraio 1954;
    2) altro personale civile a statuto locale di cui al paragrafo 4 dell'articolo IX della "Convenzione".

b) I Quartieri Generali Interalleati provvederanno all'assunzione diretta del personale di cui al paragrafo a) 1) del presente articolo. Le clausole contrattuali e le condizioni di impiego saranno esclusivamente regolate dal contratto di assunzione e dai Regolamenti in vigore per gli organismi NATO.

c) A norma del paragrafo 2 dell'art. VII del "Protocollo", il personale civile di cui al paragrafo a) 1) del presente articolo è esente dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai Quartieri Generali Interalleati nella loro qualità di impiegati di detti Quartieri Generali.

d) I Quartieri Generali Interalleati in Italia provvederanno all'assunzione del personale civile di cui al paragrafo a) 2) del presente articolo in base ai propri fabbisogni, dando la precedenza ai cittadini italiani. Potranno assumere cittadini di altri Paesi, semprechè siano aderenti alla NATO, solo qualora non vi sia disponibilità di personale italiano in quantità sufficiente nelle categorie e qualifiche professionali occorrenti, e purchè residenti in Italia od ammessi a risiedervi in conformità delle leggi italiane. Le clausole contrattuali e le condizioni di lavoro saranno regolate dalle leggi italiane.

e) I Quartieri Generali Interalleati provvederanno, in conformità alle leggi italiane, all'assunzione del personale civile di cui al paragrafo a) 2) del presente articolo, facendone richiesta nominativa al competente Ufficio di collocamento. I Quartieri Generali Interalleati potranno stabilire i termini e le condizioni per regolare l'impiego del personale e le prestazioni delle diverse categorie di lavoratori purchè garantiscano un trattamento che non sia meno favorevole di quello stabilito dalle leggi italiane e dai contratti collettivi di lavoro applicati in Italia alle attività che più si avvicinano a quelle svolte dal personale assunto dai Quartieri Generali medesimi.
I Quartieri Generali Interalleati provvederanno al trattamento assistenziale e previdenziale del personale predetto in conformità alle leggi italiane, avvalendosi degli appositi istituti previdenziali ed assistenziali.

f) Qualsiasi vertenza relativa ai rapporti di lavoro tra un Quartiere Generale interalleato ed il personale civile di cui al paragrafo a) 2) del presente articolo potrà essere risolta dai competenti organi interni NATO senza pregiudizio della tutela giurisdizionale spettante a detto personale secondo le leggi italiane.

g) Tutto il personale civile di cui al presente articolo (paragrafo a) 1) e 2), indipendentemente dalla nazionalità, dovrà essere sottoposto ad accertamenti, ai fini della sicurezza, dall'autorità dello Stato più idoneo allo scopo.
Per i cittadini italiani, per i quali è richiesto il nulla osta di segretezza, gli opportuni accertamenti sono affidati allo Stato Maggiore della difesa italiano. Per i cittadini italiani per i quali tale nulla osta non è richiesto, i Quartieri Generali Interalleati si rivolgeranno per gli opportuni accertamenti alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, per il tramite del Comando carabinieri del Quartiere Generale Interalleato.

h) Tutto il personale civile italiano, di cui al presente articolo, è tenuto all'adempimento degli obblighi di leva in osservanza delle leggi italiane. Le competenti autorità italiane, su richiesta nominativa del Quartiere Generale Interalleato interessato, potranno dispensare il personale predetto dai richiami per istruzioni o per mobilitazione, nonchè dagli obblighi derivanti dalla militarizzazione o dalle esigenze dei servizi di protezione civile.

i) Tutto il personale civile straniero, di cui al presente articolo, non potrà esercitare in Italia una qualsiasi altra attività di lavoro al di fuori di quella prestata alle dipendenze del Quartiere Generale Interalleato. Apposita clausola sarà inserita nei contratti di lavoro.

Articolo 9. Contratti per servizi.

a) L'espletamento dei servizi interessanti l'attività dei Quartieri Generali Interalleati, quali la manutenzione, la pulizia e servizi similari, affidati a terzi, dovrà essere regolato sotto la forma dell'appalto. Con apposite clausole sarà vietato il sub-appalto e sarà sancito l'obbligo degli appaltatori di osservare nei confronti del personale, a pena di decadenza del contratto, le disposizioni di legge sulla tutela del lavoro ed i contratti collettivi vigenti per il settore di attività più affine. Di tali appalti i Quartieri Generali Interalleati daranno comunicazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

b) I Quartieri Generali Interalleati faciliteranno, nei limiti del possibile e compatibilmente con le esigenze della sicurezza, il compito di vigilanza devoluto agli ispettori del lavoro.

Articolo 10. Acquisto di merci.

I Quartieri Generali Interalleati saranno autorizzati ad acquistare per i propri fabbisogni merci sul mercato locale. Il Governo italiano, qualora richiestone da un Quartiere Generale Interalleato, fornirà la sua assistenza per tali acquisti. Ove si rilevi la necessità di prevenire effetti dannosi per l'economia nazionale, il Governo italiano si riserva di segnalare gli eventuali articoli il cui acquisto dovrebbe essere limitato o proibito.

Articolo 11. Installazione dei Quartieri Generali Interalleati.

a) il Governo italiano, su proposta ed a mezzo dell'Amministrazione militare alla quale i Quartieri Generali Interalleati dovranno rivolgersi, prenderà le opportune disposizioni per fornire gli edifici che, a seguito di trattative appositamente condotte, avrà riconosciuto necessari ai Quartieri Generali Interalleati interessati. A tale fine, il Governo italiano potrà mettere a disposizione, senza concorso di spesa da parte del Quartiere Generale Interalleato e secondo la vigente legislazione italiana, terreni, edifici ed installazioni fisse demaniali.
Per le prestazioni di cui al comma precedente, varranno le disposizioni di cui all'art. IX, paragrafo 3, della "Convenzione".

b) Quanto sopra non pregiudicherà il diritto di un Quartiere Generale Interalleato, previa approvazione del Governo italiano circa l'ubicazione ed il progetto di massima e con l'osservanza delle procedure indicate all'articolo VI paragrafo a) 3), di stipulare direttamente contratti per l'utilizzazione di edifici, terreni, impianti e servizi. A richiesta del Quartiere Generale Interalleato, il Governo italiano fornirà la propria assistenza all'esercizio di tale diritto.

c) I terreni, i fabbricati e le installazioni fisse messe a disposizione dei Quartieri Generali Interalleati dal Governo italiano senza alcun onere per i Quartieri Generali Interalleati (se non un onere nominale) e che cessino di essere necessari a detti Quartieri Generali Interalleati, saranno restituiti al Governo italiano ed ogni aumento o perdita di valore dei beni immobili forniti dal Governo italiano derivante dal loro uso da parte dei Quartieri Generali Interalleati stessi sarà determinato dal Consiglio Nord Atlantico, prendendo in considerazione ogni applicabile legge dello Stato italiano.

Articolo 12. Contratti per lavori.

a) Nei limiti di 25.000.000 di lire italiane per ogni contratto di appalto i Quartieri Generali Interalleati possono provvedere direttamente, sempre che abbiano ottenuto dai competenti organi italiani la preventiva approvazione del progetto generale e della descrizione dei lavori.
Detta approvazione non sarà necessaria in caso di riparazioni o di lavori di manutenzione che non apportino modifiche al progetto generale delle installazioni o alla loro ubicazione.
Gli appalti saranno effettuati secondo le modalità fissate dal Consiglio della NATO. Se richiesto, il Governo italiano potrà fornire la propria assistenza tecnico-amministrativa.

b) Oltre il predetto limite di 25.000.000 di lire, per ogni contratto di appalto, i lavori attinenti ai beni immobili saranno effettuati sotto la diretta vigilanza dei competenti organi dell'Amministrazione della difesa, secondo la legislazione italiana vigente.
I progetti tecnici e le clausole amministrative dei contratti, nonchè gli elenchi delle ditte chiamate a concorrere alle gare di appalto, saranno concordati tra i competenti organi del Ministero della difesa e il Quartiere Generale Interalleato interessato, tenendo presenti anche le istruzioni emanate dal Consiglio Nord Atlantico.
I competenti organi italiani presteranno la loro assistenza anche per le gare da indire per i lavori di cui al precedente capoverso.
La stipulazione del contratto da parte del Quartiere Generale Interalleato con le ditte appaltatrici prescelte avverrà alla presenza dell'Organo dell'Amministrazione della difesa incaricato della sovraintendenza ai lavori.
Conformemente alle clausole contrattuali e secondo lo stato di avanzamento dei lavori, il Quartiere Generale Interalleato che ha richiesto i lavori, provvederà al pagamento del relativo importo alle ditte appaltatrici sulla base delle fatture approvate dall'Organo nazionale che sovraintende alla vigilanza dei lavori e trasmette per il tramite dello stesso Organo.

c) Le contestazioni e le azioni legali, che potranno sorgere in conseguenza dei contratti di cui al presente articolo, verranno definite dalle competenti autorità italiane secondo la legislazione italiana concernente i lavori da eseguire per gli enti militari nazionali. Nel caso di trattative per raggiungere una transazione in una controversia contrattuale o la desistenza da una azione legale in corso, verranno consultati i Quartieri Generali Interalleati interessati.

d) Tutte le spese sostenute dal Governo italiano per la stipulazione dei contratti, l'assistenza per i lavori, le contestazioni e i procedimenti legali di cui al presente articolo, saranno rimborsate dai Quartieri Generali Interalleati sulla base dell'onere finanziario sostenuto. In particolare, il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione della difesa italiana per la progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori, verrà effettuato dal Quartiere Generale Interalleato interessato su presentazione dei relativi documenti di spesa. L'importo dei predetti rimborsi verrà versato, a cura dello stesso Quartiere Generale Interalleato, alla Sezione provinciale di tesoreria competente per la successiva riassegnazione a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Articolo 13. Norme fiscali.

a) I Quartieri Generali Interalleati non sono soggetti ad imposte e sovraimposte sui fabbricati ad essi appartenenti ed occupati per impianti militari, analogamente a quanto previsto per gli impianti militari consimili dello Stato italiano.
I Quartieri Generali Interalleati, per quanto concerne le imposte indirette erariali, godranno di massima dello stesso trattamento che spetta alle Amministrazioni statali italiane con l'eccezione che l'imposta di registro risulterà sempre a carico degli stessi Quartieri Generali. Tale disposizione non si applica alla imposta generale sull'entrata, per compensare la quale è riconosciuto, nel quadro della reciprocità tra i Paesi NATO, a favore dei Quartieri Generali Interalleati predetti, un contributo suppletivo forfetario nella misura del 3,50% sulle spese da essi sostenute in Italia, escluse quelle concernenti le remunerazioni del personale e quelle per le quali l'imposta suindicata non è applicata sotto alcun titolo ed in alcun passaggio.
Per le spese relative a locazioni di immobili e di circuiti telegrafici e telefonici, il contributo di cui al precedente comma sarà uguale all'effettivo importo del carico fiscale sostenuto.
I precedenti capoversi non debbono essere interpretati nel senso di pregiudicare la possibilità di successivi accordi tra il Governo italiano ed il Comandante supremo alleato in Europa circa l'applicabilità o meno ai Quartieri Generali Interalleati di imposte diverse da quelle in essi specificatamente menzionate.

b) Qualsiasi oggetto importato dai Quartieri Generali Interalleati per uso ufficiale sarà esente dal pagamento dei diritti doganali. Analoga esenzione sarà accordata in caso di esportazione degli stessi oggetti già introdotti dai Quartieri Generali Interalleati.

c) Il Governo italiano esenterà dal pagamento della tassa di circolazione i veicoli immatricolati ai Quartieri Generali Interalleati.

d) In conformità a quanto disposto dall'art. VIII del "Protocollo", i Quartieri Generali Interalleati saranno autorizzati a fruire delle esenzioni di cui all'art. XI, paragrafo 4, della "Convenzione" per importare, esenti da dogana, vettovaglie, rifornimenti ed altre merci ad uso del personale militare e civile e delle relative famiglie, in base alle clausole contenute nel suddetto art. XI, a condizione che:

    1) le vettovaglie, i rifornimenti e le altre merci importate nel modo suddetto siano vendute o distribuite presso spacci, mense od altre apposite rivendite, esclusivamente al personale delle categorie citate nel paragrafo precedente;
    2) gli articoli prelevati presso i suddetti Enti non siano venduti o donati ai non autorizzati;
    3) i Quartieri Generali Interalleati, di comune accordo con il Governo Italiano, adottino misure atte a prevenire qualsiasi abuso in relazione ai privilegi di cui al presente paragrafo.

e) Le disposizioni contenute nel paragrafo a) del presente articolo non si applicano alle tasse ed altri tributi costituenti corrispettivo di servizi resi.

Articolo 14. Norme valutarie.

I Quartieri Generali Interalleati potranno disporre di denaro e valute di ogni tipo. Inoltre i loro fondi depositati in Italia presso la Banca d'Italia e banche agenti:

    1) In valute estere convertibili, potranno essere convertiti in qualsiasi altra valuta estera;
    2) in lire italiane, provenienti da versamenti diretti effettuati dal Governo italiano o da negoziazioni di valute convertibili, potranno essere convertiti in qualsiasi altra valuta.

Articolo 15. Norme sui servizi postali.

a) La corrispondenza e gli effetti postali ufficiali dei Quartieri Generali Interalleati potranno essere spediti o ricevuti per il tramite dei servizi postali Italiani alle condizioni che saranno stabilite mediante accordi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiane ed i Quartieri Generali Interalleati.

b) i Quartieri Generali Interalleati avranno il diritto di ricevere e trasmettere messaggi cifrati e di spedire e ricevere corrispondenza e pacchi ufficiali a mezzo corriere o in bolgette sigillate e fruiranno degli stessi privilegi ed immunità concessi alle bolgette ed ai corrieri diplomatici. La corrispondenza ed i pacchi ufficiali non saranno soggetti a censura nè a controlli doganali purchè:

    1) sull'involucro sia apposto un suggello ufficiale il cui modello, stabilito dalla NATO, sarà comunicato al Ministero dell'interno (Direzione generale pubblica sicurezza), a quello delle finanze (Direzione generale delle dogane) ed a quello delle poste e telecomunicazioni (Servizio IV);
    2) siano scortati da appositi corrieri ai sensi dell'art. XI, paragrafo 3, della "Convenzione".

c) La corrispondenza ed i pacchi aventi carattere non ufficiale, spediti o diretti ai Quartieri Generali Interalleati ed ai loro membri per il tramite dei servizi postali italiani, dovranno essere regolarmente muniti dell'affrancatura del Paese di provenienza, in conformità alle disposizioni della Convenzione e dei regolamenti dell'Unione postale universale.

d) Le spedizioni da o per i Quartieri Generali Interalleati o i loro membri a mezzo di servizi postali italiani e non eseguite secondo le norme indicate nel precedente paragrafo b), saranno sottoposte a controllo doganale. Le spedizioni dirette ai membri dei Quartieri Generali Interalleati saranno altresì sottoposte al pagamento dei tributi dovuti.

e) I Quartieri Generali Interalleati potranno costituire, d'accordo con i Ministeri della difesa, delle poste e telecomunicazioni e delle finanze, ed a proprie spese, speciali uffici postali militari integrati.

Articolo 16. Norme sui collegamenti.

a) I Quartieri Generali Interalleati potranno costituire, installare ed utilizzare le stazioni radio militari necessarie all'esplicazione dei compiti operativi. Tuttavia i Quartieri Generali Interalleati stessi e le competenti autorità italiane prenderanno preventivi accordi circa la ubicazione ed i particolari tecnici degli impianti in questione.
Sono esclusi i collegamenti tra punti fissi realizzati a mezzo di ponti radio convenzionali e le stazioni per la diffusione di programmi radiofonici.
Le frequenze da usarsi per il funzionamento di una stazione radio in servizio presso un Quartiere Generale Interalleato sono soggette all'approvazione delle competenti autorità italiane. Saranno adottate le procedure per l'impiego delle frequenze indicate nei documenti pubblicati dall'Ufficio europeo per le frequenze radio (ERFA), tenendo conto delle eventuali riserve fatte in tali documenti dall'Italia. I nominativi di chiamata per le stazioni radio in servizio presso un Quartiere Generale interalleato saranno assegnati in accordo con le norme nazionali applicate dalle autorità italiane. Il traffico di dette stazioni radio militari sarà di natura esclusivamente ufficiale.

b) Le richieste di abbonamenti alle conversazioni telefoniche saranno inoltrate direttamente all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed alle Società concessionarie.
Le richieste per abbonamenti al servizio Telex saranno inoltrati direttamente all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.
Le richieste per l'uso temporaneo o permanente di circuiti telefonici e telegrafici interurbani, necessari al funzionamento dei Quartieri Generali Interalleati, verranno indirizzate al Comitato per le telecomunicazioni militari.
I canoni di uso dei circuiti telefonici interurbani, appartenenti all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed alle Società telefoniche, saranno quelli applicati alle forze armate italiane.
I canoni di uso per i circuiti telegrafici nazionali saranno quelli previsti dal decreto presidenziale 10 febbraio 1953, n. 338, e dalle successive leggi e decreti che lo emendino o sostituiscano. Per i circuiti internazionali saranno quelli previsti dagli annessi CCIF e CCIT (Comitato internazionale per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche) riportati nel compendiario ELLA.

Articolo 17. Patenti di guida.

Il Governo italiano riconosce valide le patenti di guida civili e militari rilasciate ai membri militari ed agli elementi civili dei Quartieri Generali Interalleati in Italia dagli Stati aderenti al Trattato dell'Atlantico del Nord per la condotta:

    a) di autoveicoli immatricolati con targhe militari;
    b) di autovetture immatricolate con targhe speciali dei Quartieri Generali Interalleati a ciò autorizzati.
La patente, qualora sia impiegata per la guida degli autoveicoli indicati alla lettera b), deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana siglata dal Quartiere Generale Interalleato presso cui il titolare e in forza e recante l'indicazione della qualifica del titolare della patente stessa.
Per la guida di autovetture immatricolate con targhe civili è richiesto il possesso della patente civile accompagnata dalla traduzione prescritta dal comma precedente.
I membri militari e gli elementi civili dei Quartieri Generali Interalleati in Italia, in possesso della sola patente di guida militare, possono ottenere, senza obblighi di esame, la "patente di guida italiana per autoveicoli della categoria B" presentando alla prefettura competente una dichiarazione dell'autorità militare di appartenenza attestante che il richiedente è in possesso di patente militare di guida.

Articolo 18. Data di entrata in vigore, aggiunte e varianti, sospensione di disposizioni.

a) Il presente Accordo entrerà in vigore non appena saranno state adempiute da ambedue le Parti Contraenti le prescritte formalità senza pregiudizio dell'esecuzione anticipata di quelle disposizioni che siano già state concordate e che siano immediatamente applicabili in via amministrativa.

b) Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando i Quartieri Generali Interalleati avranno sede in Italia. Potrà essere riveduto in seguito a richiesta di una delle Parti e modificato di comune accordo.

c) Nel caso di ostilità che comportino l'applicazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, il presente Accordo rimarrà in vigore. Peraltro ciascuna Parte potrà, mediante preavviso di 60 giorni all'altra, sospendere l'applicazione di qualsiasi disposizione contenuta nel presente Accordo. In quest'ultimo caso, le Parti dovranno subito consultarsi allo scopo di concordare le disposizioni da sotituire a quelle la cui applicazione sarà stata sospesa.

Fatto a Parigi il 26 luglio 1961 in duplice originale, nelle lingue Italiana, inglese e francese, tutti i testi facendo ugualmente fede.

(Si omettono le firme).

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