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Unione dell'Europa Occidentale
Scheda di sintesi Trattato di Bruxelles (17 marzo 1948, modificato il 23 ottobre 1954; in inglese) Accordo di sicurezza della UEO (28 marzo 1995) Pubblicazioni Centro Studi per la Pace |
Indice
(b) Relazione tra l'UEO e la NATO nel quadro dello sviluppo di una identità europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito ell'Alleanza Atlantica (c) Ruolo operativo dell'UEO nello sviluppo dell'identità europea in materia di sicurezza e difesa ______top______ Abstract L'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) è un'organizzazione intergovernativa creata per promuovere la cooperazione europea nel campo della sicurezza e della difesa. Dal 1993 la sua sede è Bruxelles. Il Trattato di
Bruxelles, firmato il 17 marzo 1948, diede vita a un patto di autodifesa
collettiva tra Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.
Elemento fondamentale del Trattato di
Bruxelles modificato è l'art. 5, che prevede l'assistenza automatica di
tutti gli Stati membri in caso di aggressione nei confronti di uno di
essi, e recita: ______top______ I. Introduzione: origini e membri della UEO L'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) trova le sue origini nel Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, che pur non creando ancora una organizzazione internazionale, diede vita ad un patto di autodifesa collettiva tra i 5 Stati contraenti: Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. A seguito del fallimento del progetto della Comunità Europea di Difesa
(CED)(1), il Trattato di Bruxelles venne modificato dagli
Accordi di Parigi del 23 ottobre 1954 (da cui la dizione Trattato di Bruxelles
modificato), che permisero l'adesione dell'Italia e della Repubblica
Federale Tedesca e la nascita dellOrganizzazione che assumeva lattuale
nome di UEO. Questa organizzazione intergovernativa, creata per favorire la cooperazione in materia di difesa e sicurezza tra i Paesi membri, è attualmente composta da: 10 Stati membri: Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna
6 Stati "membri associati": Islanda, Norvegia, Turchia, Rep. Ceca, Polonia ed Ungheria;
5 Stati "osservatori": Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda e Svezia;
7 Stati "partner associati": Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia.
Infatti nel 1994 il vertice UEO di Kirchberg propone ai nove paesi dell'Europa centro-orientale lo status di partner associati: tale status non accorda la garanzia di sicurezza prevista all'articolo 5 del trattato di Bruxelles, ma permette a questi paesi di essere informati sugli sviluppi in corso, di partecipare alle riunioni dell'UEO nonché alle manovre e alle operazioni comuni definite nella dichiarazione di Petersberg. I partner associati non hanno facoltà di bloccare una decisione a livello di Consiglio dell'UEO, ma diritto di voto deliberante. Esiste anche una procedura di collegamento con il nucleo di pianificazione. L'Assemblea dell'UEO viene ampliata con l'ingresso dei partner associati. L'articolo 11 del trattato di Bruxelles precisa che è possibile ampliare l'organizzazione: " The High Contracting Parties may, by agreement, invite any other State to accede to the present Treaty on the conditions to be agreed between them and the State so invited". La dinamica dell'ampliamento dell'UEO viene lanciata nel 1990 con la richiesta rivolta dal Consiglio dell'UEO al segretario generale, W. Van Eekelen, di stabilire contatti con i paesi dell'Europa centro-orientale; i successivi vertici proseguono lungo questa strada. ______top______ I principali organi della UEO sono:
______top______ Il 19 giugno 1992, il Consiglio dei ministri dell'UEO riunito a Petersberg regolarizza i contatti con i vari governi dei PECO e crea un Forum di consultazione che riunisce il Consiglio permanente dell'UEO e gli ambasciatori dei paesi interessati (due riunioni all'anno). Il vertice di Petersberg mette a punto inoltre un elenco dei compiti precisi spettanti all'UEO, chiamati anche cd. missioni di Petersberg:
La volontà dei partner associati di partecipare alla riflessione dell'UEO sulla sicurezza europea trova una formulazione concettuale il 14 novembre 1995 a Madrid nel documento intitolato "La sicurezza europea: una concezione comune per i 27 paesi dell'UEO". L'UEO vi definisce il contributo degli associati nelle diverse fasi della procedura di gestione delle crisi, in particolare per quanto riguarda la pianificazione e la creazione di unità, nonché la loro partecipazione alle missioni di Petersberg, da valutare caso per caso e che viene caldeggiata. Gli associati peraltro firmano accordi di sicurezza con l'UEO che consentono lo scambio di documenti riservati e forniscono inoltre all'organizzazione informazioni sullo stato delle loro forze armate, di seguito trasmesse alla cellula di pianificazione che se ne avvarrà nei lavori di pianificazione e che verranno conservate con gli elenchi delle Forze relative all'UEO, FRUEO. Si creano procedure di collegamento per permettere ai rappresentanti militari dei partner associati di essere informati sulle attività del nucleo ( 5). Il Consiglio di Erfurt del 18 novembre 1997 approva il documento "A Joint Logistic Support Concept for WEU", che consente il coinvolgimento dei partner associati e degli osservatori nella pianificazione delle operazioni, la partecipazione alle forze Eurolongterm ed Eurocom, alle attività nel settore degli armamenti (GAEO), agli studi militari e al Centro di interpretazione satellitare di Torrejon. Nell'aprile 1997, il Consiglio dell'UEO ha anche deciso di consentire l'impiego di forze messe a disposizione dai partner associati in caso di applicazione del concetto delle "Combined Joint Task Forces" (CJTF). L'attività dell'UEO si incentra soprattutto sui temi della difesa e sicurezza a livello europeo e, dunque, ha una portata limitata al solo settore "militare". La UEO negli ultimi anni si è occupata di tutte le principali questioni legate alla sicurezza in Europa e, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, ha visto riconosciuto un ruolo primario nell'elaborazione di una politica di difesa comune. Infatti, sebbene non tutti gli Stati dell' Unione europea ne facciano parte (Svezia, Austria, Finlandia, Danimarca e Irlanda hanno soltanto lo status di osservatori), l'UEO è stata inserita nello sviluppo dell'Unione e, conformemente allo stesso Trattato di Maastricht, ha il compito di elaborare e porre in essere le decisioni e le azioni dell'Unione europea aventi implicazioni nel settore della difesa. ______top______ DICHIARAZIONE
DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE
SUL RUOLO DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE
E LE SUE RELAZIONI
CON L'UNIONE EUROPEA E CON L'ALLEANZA ATLANTICA Introduzione 1. Gli Stati membri dell'UEO hanno convenuto nel 1991 a Maastricht della necessità di creare una vera e propria identità europea in materia di sicurezza e di difesa e di assumere più ampie responsabilità europee in materia di difesa. Tenuto conto del trattato di Amsterdam, essi ribadiscono l'importanza di proseguire e intensificare tali iniziative. L'UEO è parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea (UE) in quanto fornisce all'Unione l'accesso ad una capacità operativa di difesa, in particolare nel contesto delle missioni di Petersberg ed è altresì un elemento essenziale dello sviluppo dell'identità europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza atlantica, in base alla dichiarazione di Parigi e alle decisioni adottate dai ministri della NATO a Berlino. 2. Il Consiglio dell'UEO riunisce oggi tutti gli Stati membri dell'Unione europea e tutti i membri europei dell'Alleanza atlantica secondo i rispettivi statuti. Il Consiglio riunisce a sua volta tali Stati e gli Stati dell'Europa centrale e orientale legati all'Unione europea da un accordo di associazione e candidati all'adesione sia all'Unione europea che all'Alleanza atlantica. L'UEO si afferma pertanto come vera e propria sede di dialogo e di cooperazione tra Stati europei relativamente a questioni attinenti alla sicurezza ed alla difesa in senso lato. 3. In tale contesto l'UEO prende atto del titolo V del trattato sull'Unione europea, relativo alla politica estera e di sicurezza comune dell'UE, e in particolare degli articoli J.3, paragrafo 1, J.7 e del protocollo relativo all'articolo J.7, che recitano: Articolo J.3, paragrafo 1 "1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa." Articolo J.7 "1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, a norma del secondo comma, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali. L'Unione dell'Europa occidentale (UEO) è parte integrante dello sviluppo dell'Unione alla quale conferisce l'accesso ad una capacità operativa di difesa, in particolare nel quadro del paragrafo 2. Essa aiuta l'Unione nella definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune, come previsto nel presente articolo. L'Unione promuove di conseguenza più stretti rapporti istituzionali con l'UEO, in vista di un'eventuale integrazione di quest'ultima nell'Unione qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali. La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto. La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti. 2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace 3. L'Unione si avvarrà dell'UEO per elaborare ed attuare decisioni ed azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La competenza del Consiglio europeo a definire orientamenti a norma dell'articolo J.3 si estende altresì rispetto all'UEO alle questioni per le quali l'Unione ricorre a quest'ultima. Quando l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione di decisioni dell'Unione concernenti i compiti di cui al paragrafo 2, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di partecipare a pieno titolo a tali compiti. Il Consiglio, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie modalità pratiche per consentire a tutti gli Stati membri che contribuiscono a tali compiti di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO. L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente paragrafo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, terzo comma. 4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli. 5. Per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate a norma dell'articolo N." Protocollo sull'articolo J.7 "LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo J.7 non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa si realizzi tramite la NATO, nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto, HANNO CONVENUTO la seguente disposizione che è allegata al trattato sull'Unione europea. L'Unione europea elabora, insieme con l'Unione europea occidentale, disposizioni per una migliore cooperazione reciproca entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam." ______top______ A. RELAZIONI DELL'UEO CON L'UNIONE EUROPEA: ACCOMPAGNARE L'ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI AMSTERDAM 4. Nella "Dichiarazione sul ruolo dell'Unione dell'Europa occidentale e le sue relazioni con l'Unione europea e l'Alleanza atlantica" del 10 dicembre 1991, gli Stati membri dell'UEO si erano prefissi come obiettivo l'edificazione dell'UEO per tappe successive "come componente di difesa dell'Unione europea". Oggi essi ribadiscono tale aspirazione, così come essa è sviluppata dal trattato di Amsterdam. 5. Qualora l'Unione ricorra all'UEO, quest'ultima elaborerà e attuerà le decisioni e le azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. Nell'elaborazione e nell'attuazione delle decisioni e delle azioni dell'UE per le quali l'Unione ricorre all'UEO, quest'ultima agirà secondo gli orientamenti definiti dal Consiglio europeo. L'UEO assiste l'Unione europea nella definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune attinenti alla difesa, così come definiti all'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea. 6. L'UEO ribadisce che qualora l'Unione europea ricorra ad essa per elaborare e attuare le decisioni dell'Unione riguardanti le missioni di cui all'articolo J.7, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di partecipare pienamente a tali missioni, a norma dell'articolo J.7, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea. L'UEO promuoverà il ruolo degli osservatori presso l'UEO in conformità con le disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 3, e adotterà le necessarie modalità pratiche per consentire a tutti gli Stati membri dell'UE che contribuiscono alle missioni condotte dall'UEO su richiesta dell'UE di partecipare appieno e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO. 7. Conformemente al protocollo relativo all'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea, l'UEO elabora, insieme all'Unione europea, disposizioni per una migliore cooperazione reciproca. A tale proposito è possibile sin d'ora mettere a punto una serie di misure, alcune delle quali sono già all'esame dell'UEO, e in particolare:
______top______ 8. L'Alleanza atlantica rimane la base della difesa collettiva in base al trattato dell'Atlantico del Nord, nonché la sede fondamentale di consultazione tra gli alleati e il quadro ove questi ultimi si accordano sulle politiche riguardanti i loro impegni in materia di sicurezza e di difesa in base al trattato di Washington. L'Alleanza ha avviato un processo di adeguamento e di riforma al fine di poter svolgere con maggior efficacia le sue missioni. Tale processo è volto a rafforzare e rinnovare il partenariato transatlantico, edificando tra l'altro un'identità europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza. 9. L'UEO costituisce un elemento essenziale dello sviluppo dell'identità europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza atlantica e continuerà pertanto ad adoperarsi per rafforzare la sua cooperazione di natura istituzionale e pratica con la NATO. 10. Oltre a sostenere la difesa comune di cui all'articolo 5 del trattato di Washington e all'articolo V del trattato di Bruxelles modificato, l'UEO partecipa attivamente alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi, come previsto dalla dichiarazione di Petersberg. In tale contesto l'UEO si impegna a svolgere appieno il ruolo che le compete, nel rispetto della piena trasparenza e della complementarietà tra le due organizzazioni. 11. L'UEO afferma che tale identità sarà fondata su sani principi militari e sostenuta da una pianificazione militare adeguata, e che consentirà di creare forze militarmente coerenti ed efficaci in grado di operare sotto il suo controllo politico e la sua direzione strategica. 12. A tal fine l'UEO svilupperà la propria cooperazione con la NATO, in particolare nei seguenti settori:
* elaborazione di un accordo quadro sul trasferimento, la sorveglianza e il rientro dei mezzi e delle capacità della NATO; * collegamenti fra l'UEO e la NATO nel settore degli accordi europei in materia di comando. Tale cooperazione continuerà a svilupparsi tenendo conto, in particolare, degli adeguamenti nell'ambito dell'Alleanza. ______top______ C. RUOLO OPERATIVO DELL'UEO NELLO SVILUPPO DELL'IDENTITÀ EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA 13. L'UEO svilupperà il suo ruolo di organo politico-militare europeo per la gestione delle crisi, utilizzando i mezzi e le capacità messe a disposizione dai paesi dell'UEO su base nazionale o multinazionale e ricorrendo eventualmente a mezzi e capacità della NATO in base agli accordi in corso di elaborazione. In tale contesto l'UEO sosterrà anche le Nazioni Unite e l'OCSE nelle loro attività di gestione delle crisi. L'UEO contribuirà, nel quadro dell'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea, alla definizione progressiva di una politica di difesa comune e provvederà alla sua concreta attuazione sviluppando ulteriormente il proprio ruolo operativo. 14. A tal fine l'UEO proseguirà i lavori nei seguenti settori:
* organizzazione dei mezzi operativi per le missioni di Petersberg, quali l'elaborazione di piani generici e specifici nonché l'addestramento, la preparazione e l'interoperabilità delle forze, eventualmente anche attraverso la partecipazione al processo di pianificazione della difesa della NATO; * mobilità strategica sulla scorta dei lavori in corso in sede di UEO; * Informazione nel settore della difesa tramite il nucleo di pianificazione, il centro situazione e il centro satellite; ______top______ Note: (1) Il Trattato CED, firmato nel maggio 1952 dai sei Paesi membri della CECA (Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania federale), venne respinto dal Parlamento francese il 30 agosto 1954. (2) Lo statuto di partners associato concesso a questi paesi è in pratica la continuazione del Forum di consultazione creato per gli stessi dalla riunione dei Ministri di Esteri e Difesa dei paesi UEO, riunitasi a Bonn il 19 giugno 1992. In tale occasione venne approvata la Dichiarazione di Petersberg, che prevedeva la possibilità di effettuare, in ambito UEO, missioni umanitarie, di mantenimento della pace o di gestione delle crisi. Lo statuto di partner associato permette a questi paesi di associarsi alle c.d. missioni Petersberg. |
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