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 pubblicato il 5 aprile 2001, aggiornato il 12 aprile 2001

 

Unione dell'Europa Occidentale

 Scheda di sintesi
 Dichiarazione dell'Unione dell'Europa Occidentale su ruolo e relazioni dell'Unione dell'Europa Occidentale con l'Unione Europea e con l'Alleanza Atlantica
 

Argomenti correlati:
 Trattato di Bruxelles (17 marzo 1948, modificato il 23 ottobre 1954; in inglese)
 Accordo di sicurezza della UEO (28 marzo 1995)

Pubblicazioni Centro Studi per la Pace
Sito Internet - www.studiperlapace.it

 



 
Indice
 
  1. Introduzione: origini e membri della UEO
  2. Organi della UEO
  3. Compiti
  4.  
     
  5. Dichiarazione dell'Unione dell'Europa Occidentale sul ruolo dell'Unione dell'Europa Occidentale e le sue relazioni con l'Unione Europea e con l'Alleanza Atlantica

 

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Abstract
 

L'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) è un'organizzazione intergovernativa creata per promuovere la cooperazione europea nel campo della sicurezza e della difesa. Dal 1993 la sua sede è Bruxelles.

Il Trattato di Bruxelles, firmato il 17 marzo 1948, diede vita a un patto di autodifesa collettiva tra Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Elemento fondamentale del Trattato di Bruxelles modificato è l'art. 5, che prevede l'assistenza automatica di tutti gli Stati membri in caso di aggressione nei confronti di uno di essi, e recita:
 
If any of the High Contracting Parties should be the object of an armed attack in Europe, the other High Contracting Parties will, in accordance with the provisions of Article 51 of the Charter of the United Nations, afford the Party so attacked all the military and other aid and assistance in their power.
 
Dal 1954, anno in cui fu modificato il Trattato di Bruxelles, e ad esso aderirono la Germania Federale e l'Italia, l'Organizzazione ha assunto l'attuale nome di UEO.


 

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I. Introduzione: origini e membri della UEO

L'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) trova le sue origini nel Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, che pur non creando ancora una organizzazione internazionale, diede vita ad un patto di autodifesa collettiva tra i 5 Stati contraenti: Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito.

A seguito del fallimento del progetto della Comunità Europea di Difesa (CED)(1), il Trattato di Bruxelles venne modificato dagli Accordi di Parigi del 23 ottobre 1954 (da cui la dizione Trattato di Bruxelles modificato), che permisero l'adesione dell'Italia e della Repubblica Federale Tedesca e la nascita dell’Organizzazione che assumeva l’attuale nome di UEO.
Ai 7 Paesi firmatari degli Accordi di Parigi si sono aggiunti nel 1990 la Spagna e il Portogallo, e da ultimo nel 1995 la Grecia.
Elemento fondamentale del Trattato è l’articolo 5, che prevede l’assistenza automatica di tutti gli Stati membri in caso di aggressione nei confronti di uno di essi.

Questa organizzazione intergovernativa, creata per favorire la cooperazione in materia di difesa e sicurezza tra i Paesi membri, è attualmente composta da: 

 10 Stati membri: Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna

    Tutti i Paesi membri a pieno titolo sono anche membri dell’Ue e della NATO

 6 Stati "membri associati": Islanda, Norvegia, Turchia, Rep. Ceca, Polonia ed Ungheria;

    Sono tutti e sei membri della NATO, ma non dell’UE. Questi Paesi partecipano in pratica a tutte le attività della UEO, a meno che, su argomenti determinati, la maggioranza dei paesi membri a pieno titolo non richieda la loro esclusione.

 5 Stati "osservatori": Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda e Svezia;

    Tutti membri dell’UE; solo la Danimarca è invece anche membro NATO. Gli osservatori partecipano a tutte le riunioni, come i membri associati, ma finora non partecipavano ai lavori di organi prettamente militari quali la "Cellula di pianificazione militare". In base ad una decisione del Consiglio ministeriale di Erfurt nel 1997, i Paesi osservatori potranno partecipare ai lavori di organi militari nel caso di missioni per le quali la UE intenda avvalersi della UEO.

 7 Stati "partner associati": Bulgaria, Estonia,   Lettonia, Lituania,  Romania, Slovacchia e Slovenia.

    Lo status di partner associati è stato concesso per la prima volta in occasione della riunione dei Ministri degli esteri della UEO a Kirchberg (Lussemburgo) del maggio 1994 (2) (la Slovenia si è aggiunta a partire dal giugno 1996).
    Infatti nel 1994 il vertice UEO di Kirchberg propone ai nove paesi dell'Europa centro-orientale lo status di partner associati: tale status non accorda la garanzia di sicurezza prevista all'articolo 5 del trattato di Bruxelles, ma permette a questi paesi di essere informati sugli sviluppi in corso, di partecipare alle riunioni dell'UEO nonché alle manovre e alle operazioni comuni definite nella dichiarazione di Petersberg. I partner associati non hanno facoltà di bloccare una decisione a livello di Consiglio dell'UEO, ma diritto di voto deliberante. Esiste anche una procedura di collegamento con il nucleo di pianificazione. L'Assemblea dell'UEO viene ampliata con l'ingresso dei partner associati.

L'articolo 11 del trattato di Bruxelles precisa che è possibile ampliare l'organizzazione: " The High Contracting Parties may, by agreement, invite any other State to accede to the present Treaty on the conditions to be agreed between them and the State so invited". La dinamica dell'ampliamento dell'UEO viene lanciata nel 1990 con la richiesta rivolta dal Consiglio dell'UEO al segretario generale, W. Van Eekelen, di stabilire contatti con i paesi dell'Europa centro-orientale; i successivi vertici proseguono lungo questa strada.


 

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II. Organi della UEO

I principali organi della UEO sono:

  1. il Consiglio ministeriale (composto dai Ministri degli Esteri e della Difesa) che si riunisce di regola due volte l’anno nel paese che detiene la Presidenza. Ciascuno Stato assume a turno la presidenza del Consiglio per il periodo di sei mesi secondo una rotazione che tiene conto dell'ordine alfabetico inglese;

  2. il Consiglio permanente (a livello di Rappresentanti permanenti) che si riunisce - in media una volta la settimana - presso la sede del Segretariato Generale a Bruxelles, ed è coadiuvato da vari Gruppi di lavoro, alcuni a carattere permanente ed altri a carattere specifico;

  3. il Segretariato generale a capo del quale vi è un Segretario generale nominato dagli Stati membri per un periodo di tre anni (attualmente il portoghese José Cutileiro);

  4. l’Assemblea parlamentare, i cui membri sono parlamentari eletti dai Parlamenti degli Stati membri, che si riunisce in seduta plenaria semestralmente a Parigi.
    Si noti che la creazione dell’Assemblea parlamentare ad opera del Trattato di Bruxelles modificato del 1954 segnò un passo avanti sulla strada della istituzionalizzazione della UEO): il precedente Trattato del 1948, che si limitava ad istituire un’alleanza difensiva di tipo tradizionale, non faceva infatti alcuna menzione di organismi parlamentari consultivi. Gli Accordi di Parigi hanno previsto un rapporto annuale - di fatto oggi semestrale - del Consiglio all’Assemblea parlamentare.
    Talune specificità dell’Assemblea confermano peraltro il carattere intergovernativo della UEO: oltre alla limitatezza dei poteri, essa infatti non è eletta a suffragio universale ma è composta da delegazioni dei singoli Parlamenti nazionali (che poi sono le stesse che siedono anche all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa) designate da ciascun Paese in modo da riflettere la consistenza dei gruppi parlamentari. Questi membri rappresentano non l’organizzazione ma ciascuno il proprio Paese.
    Oltre alle delegazioni parlamentari dei Paesi membri di pieno diritto, siedono nell’Assemblea anche rappresentanti dei paesi che hanno rispettivamente lo status di associati, osservatori e partner associati.

Vi sono poi organi a carattere tecnico-militare, come la Cellula di pianificazione militare (con un "centro di situazione" ed una sezione di "intelligence"), con sede a Bruxelles, la quale elabora piani per l’impiego di forze armate UEO in missioni internazionali; ed il Centro satellitare, sito nella città spagnola di Torrejon, che raccoglie e fornisce agli Stati membri dati di rilevazione satellitare. In occasione della sessione ministeriale di Parigi del 1997 è stata decisa l’istituzione di un Comitato Militare simile a quello esistente alla NATO.


 

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III. Compiti della UEO

Il 19 giugno 1992, il Consiglio dei ministri dell'UEO riunito a Petersberg regolarizza i contatti con i vari governi dei PECO e crea un Forum di consultazione che riunisce il Consiglio permanente dell'UEO e gli ambasciatori dei paesi interessati (due riunioni all'anno). Il vertice di Petersberg mette a punto inoltre un elenco dei compiti precisi spettanti all'UEO, chiamati anche cd. missioni di Petersberg:

  1. le missioni umanitarie e di soccorso ai cittadini
  2. le missioni di mantenimento della pace
  3. le missioni di unità di combattimento nella gestione delle crisi, ivi comprese le missioni per il ristabilimento della pace.

La volontà dei partner associati di partecipare alla riflessione dell'UEO sulla sicurezza europea trova una formulazione concettuale il 14 novembre 1995 a Madrid nel documento intitolato "La sicurezza europea: una concezione comune per i 27 paesi dell'UEO". L'UEO vi definisce il contributo degli associati nelle diverse fasi della procedura di gestione delle crisi, in particolare per quanto riguarda la pianificazione e la creazione di unità, nonché la loro partecipazione alle missioni di Petersberg, da valutare caso per caso e che viene caldeggiata. Gli associati peraltro firmano accordi di sicurezza con l'UEO che consentono lo scambio di documenti riservati e forniscono inoltre all'organizzazione informazioni sullo stato delle loro forze armate, di seguito trasmesse alla cellula di pianificazione che se ne avvarrà nei lavori di pianificazione e che verranno conservate con gli elenchi delle Forze relative all'UEO, FRUEO. Si creano procedure di collegamento per permettere ai rappresentanti militari dei partner associati di essere informati sulle attività del nucleo ( 5). Il Consiglio di Erfurt del 18 novembre 1997 approva il documento "A Joint Logistic Support Concept for WEU", che consente il coinvolgimento dei partner associati e degli osservatori nella pianificazione delle operazioni, la partecipazione alle forze Eurolongterm ed Eurocom, alle attività nel settore degli armamenti (GAEO), agli studi militari e al Centro di interpretazione satellitare di Torrejon. Nell'aprile 1997, il Consiglio dell'UEO ha anche deciso di consentire l'impiego di forze messe a disposizione dai partner associati in caso di applicazione del concetto delle "Combined Joint Task Forces" (CJTF).

L'attività dell'UEO si incentra soprattutto sui temi della difesa e sicurezza a livello europeo e, dunque, ha una portata limitata al solo settore "militare". La UEO negli ultimi anni si è occupata di tutte le principali questioni legate alla sicurezza in Europa e, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, ha visto riconosciuto un ruolo primario nell'elaborazione di una politica di difesa comune. Infatti, sebbene non tutti gli Stati dell' Unione europea ne facciano parte (Svezia, Austria, Finlandia, Danimarca e Irlanda hanno soltanto lo status di osservatori), l'UEO è stata inserita nello sviluppo dell'Unione e, conformemente allo stesso Trattato di Maastricht, ha il compito di elaborare e porre in essere le decisioni e le azioni dell'Unione europea aventi implicazioni nel settore della difesa.


 

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DICHIARAZIONE DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE SUL RUOLO DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE E LE SUE RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA E CON L'ALLEANZA ATLANTICA
 
adottata dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea occidentale (UEO) il 22 luglio 1997

Introduzione


 
1. Gli Stati membri dell'UEO hanno convenuto nel 1991 a Maastricht della necessità di creare una vera e propria identità europea in materia di sicurezza e di difesa e di assumere più ampie responsabilità europee in materia di difesa. Tenuto conto del trattato di Amsterdam, essi ribadiscono l'importanza di proseguire e intensificare tali iniziative. L'UEO è parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea (UE) in quanto fornisce all'Unione l'accesso ad una capacità operativa di difesa, in particolare nel contesto delle missioni di Petersberg ed è altresì un elemento essenziale dello sviluppo dell'identità europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza atlantica, in base alla dichiarazione di Parigi e alle decisioni adottate dai ministri della NATO a Berlino.
 
2. Il Consiglio dell'UEO riunisce oggi tutti gli Stati membri dell'Unione europea e tutti i membri europei dell'Alleanza atlantica secondo i rispettivi statuti. Il Consiglio riunisce a sua volta tali Stati e gli Stati dell'Europa centrale e orientale legati all'Unione europea da un accordo di associazione e candidati all'adesione sia all'Unione europea che all'Alleanza atlantica. L'UEO si afferma pertanto come vera e propria sede di dialogo e di cooperazione tra Stati europei relativamente a questioni attinenti alla sicurezza ed alla difesa in senso lato.
 
3. In tale contesto l'UEO prende atto del titolo V del trattato sull'Unione europea, relativo alla politica estera e di sicurezza comune dell'UE, e in particolare degli articoli J.3, paragrafo 1, J.7 e del protocollo relativo all'articolo J.7, che recitano:
 
Articolo J.3, paragrafo 1
 
"1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa."
 
Articolo J.7
 
"1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, a norma del secondo comma, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali. L'Unione dell'Europa occidentale (UEO) è parte integrante dello sviluppo dell'Unione alla quale conferisce l'accesso ad una capacità operativa di difesa, in particolare nel quadro del paragrafo 2. Essa aiuta l'Unione nella definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune, come previsto nel presente articolo. L'Unione promuove di conseguenza più stretti rapporti istituzionali con l'UEO, in vista di un'eventuale integrazione di quest'ultima nell'Unione qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali. La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto. La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.
 
2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace
 
3. L'Unione si avvarrà dell'UEO per elaborare ed attuare decisioni ed azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La competenza del Consiglio europeo a definire orientamenti a norma dell'articolo J.3 si estende altresì rispetto all'UEO alle questioni per le quali l'Unione ricorre a quest'ultima. Quando l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione di decisioni dell'Unione concernenti i compiti di cui al paragrafo 2, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di partecipare a pieno titolo a tali compiti. Il Consiglio, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie modalità pratiche per consentire a tutti gli Stati membri che contribuiscono a tali compiti di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO. L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente paragrafo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, terzo comma.
 
4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli.
 
5. Per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate a norma dell'articolo N."
 
Protocollo sull'articolo J.7
 
"LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
    TENENDO PRESENTE la necessità di una piena applicazione delle disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea,
    TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo J.7 non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa si realizzi tramite la NATO, nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto,
    HANNO CONVENUTO la seguente disposizione che è allegata al trattato sull'Unione europea.

 
L'Unione europea elabora, insieme con l'Unione europea occidentale, disposizioni per una migliore cooperazione reciproca entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam."
 

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A. RELAZIONI DELL'UEO CON L'UNIONE EUROPEA: ACCOMPAGNARE L'ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI AMSTERDAM


 
4. Nella "Dichiarazione sul ruolo dell'Unione dell'Europa occidentale e le sue relazioni con l'Unione europea e l'Alleanza atlantica" del 10 dicembre 1991, gli Stati membri dell'UEO si erano prefissi come obiettivo l'edificazione dell'UEO per tappe successive "come componente di difesa dell'Unione europea". Oggi essi ribadiscono tale aspirazione, così come essa è sviluppata dal trattato di Amsterdam.
 
5. Qualora l'Unione ricorra all'UEO, quest'ultima elaborerà e attuerà le decisioni e le azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. Nell'elaborazione e nell'attuazione delle decisioni e delle azioni dell'UE per le quali l'Unione ricorre all'UEO, quest'ultima agirà secondo gli orientamenti definiti dal Consiglio europeo. L'UEO assiste l'Unione europea nella definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune attinenti alla difesa, così come definiti all'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea.
 
6. L'UEO ribadisce che qualora l'Unione europea ricorra ad essa per elaborare e attuare le decisioni dell'Unione riguardanti le missioni di cui all'articolo J.7, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di partecipare pienamente a tali missioni, a norma dell'articolo J.7, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea. L'UEO promuoverà il ruolo degli osservatori presso l'UEO in conformità con le disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 3, e adotterà le necessarie modalità pratiche per consentire a tutti gli Stati membri dell'UE che contribuiscono alle missioni condotte dall'UEO su richiesta dell'UE di partecipare appieno e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO.
 
7. Conformemente al protocollo relativo all'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea, l'UEO elabora, insieme all'Unione europea, disposizioni per una migliore cooperazione reciproca. A tale proposito è possibile sin d'ora mettere a punto una serie di misure, alcune delle quali sono già all'esame dell'UEO, e in particolare:
  1. misure intese a migliorare il coordinamento dei processi consultivi e decisionali di ciascuna delle organizzazioni, in particolare in situazioni di crisi;
  2. tenuta di riunioni congiunte degli organi competenti delle due organizzazioni;
  3. armonizzazione, per quanto possibile, della successione delle presidenze dell'UEO e dell'UE nonché delle norme amministrative e delle prassi delle due organizzazioni;
  4. stretto coordinamento delle attività dei servizi del Segretariato generale dell'UEO e del Segretariato generale del Consiglio dell'UE, anche mediante lo scambio e il distacco di membri del personale;
  5. messa a punto di misure che consentano agli organi competenti dell'UE, compresa la cellula di programmazione politica e tempestivo allarme, di avvalersi delle risorse del nucleo di pianificazione, del centro situazione e del centro satellite dell'UEO;
  6. cooperazione nel settore degli armamenti, ove necessario, nell'ambito del Gruppo "Armamenti dell'Europa occidentale" (GAEO), quale istanza europea di cooperazione in materia di armamenti, dell'UE e dell'UEO, nel quadro della razionalizzazione del mercato europeo degli armamenti e dell'istituzione di un'agenzia europea per gli armamenti;
  7. disposizioni pratiche volte ad assicurare la cooperazione con la Commissione europea che ne rispecchino il ruolo nel quadro della PESC, quale esso è definito nel trattato di Amsterdam;
  8. perfezionamento delle misure in materia di sicurezza con l'Unione europea.

 

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B. RELAZIONI TRA L'UEO E LA NATO NEL QUADRO DELLO SVILUPPO DI UNA IDENTITÀ EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA NELL'AMBITO DELL'ALLEANZA ATLANTICA


 
8. L'Alleanza atlantica rimane la base della difesa collettiva in base al trattato dell'Atlantico del Nord, nonché la sede fondamentale di consultazione tra gli alleati e il quadro ove questi ultimi si accordano sulle politiche riguardanti i loro impegni in materia di sicurezza e di difesa in base al trattato di Washington. L'Alleanza ha avviato un processo di adeguamento e di riforma al fine di poter svolgere con maggior efficacia le sue missioni. Tale processo è volto a rafforzare e rinnovare il partenariato transatlantico, edificando tra l'altro un'identità europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza.
 
9. L'UEO costituisce un elemento essenziale dello sviluppo dell'identità europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza atlantica e continuerà pertanto ad adoperarsi per rafforzare la sua cooperazione di natura istituzionale e pratica con la NATO.
 
10. Oltre a sostenere la difesa comune di cui all'articolo 5 del trattato di Washington e all'articolo V del trattato di Bruxelles modificato, l'UEO partecipa attivamente alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi, come previsto dalla dichiarazione di Petersberg. In tale contesto l'UEO si impegna a svolgere appieno il ruolo che le compete, nel rispetto della piena trasparenza e della complementarietà tra le due organizzazioni.
 
11. L'UEO afferma che tale identità sarà fondata su sani principi militari e sostenuta da una pianificazione militare adeguata, e che consentirà di creare forze militarmente coerenti ed efficaci in grado di operare sotto il suo controllo politico e la sua direzione strategica.
 
12. A tal fine l'UEO svilupperà la propria cooperazione con la NATO, in particolare nei seguenti settori:
  1. meccanismi di consultazione fra l'UEO e la NATO nel contesto di una crisi;
  2. partecipazione attiva dell'UEO al processo di pianificazione della difesa della NATO;
  3. collegamenti operativi UEO-NATO per la pianificazione, la preparazione e l'esecuzione di operazioni nelle quali vengano utilizzati mezzi e capacità della NATO sotto il controllo politico e la direzione strategica dell'UEO, in particolare:
    • * pianificazione militare, effettuata dalla NATO in coordinamento con l'UEO, ed esercitazioni;
      * elaborazione di un accordo quadro sul trasferimento, la sorveglianza e il rientro dei mezzi e delle capacità della NATO;
      * collegamenti fra l'UEO e la NATO nel settore degli accordi europei in materia di comando.

 
Tale cooperazione continuerà a svilupparsi tenendo conto, in particolare, degli adeguamenti nell'ambito dell'Alleanza.
 

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C. RUOLO OPERATIVO DELL'UEO NELLO SVILUPPO DELL'IDENTITÀ EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA


 
13. L'UEO svilupperà il suo ruolo di organo politico-militare europeo per la gestione delle crisi, utilizzando i mezzi e le capacità messe a disposizione dai paesi dell'UEO su base nazionale o multinazionale e ricorrendo eventualmente a mezzi e capacità della NATO in base agli accordi in corso di elaborazione. In tale contesto l'UEO sosterrà anche le Nazioni Unite e l'OCSE nelle loro attività di gestione delle crisi. L'UEO contribuirà, nel quadro dell'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea, alla definizione progressiva di una politica di difesa comune e provvederà alla sua concreta attuazione sviluppando ulteriormente il proprio ruolo operativo.
 
14. A tal fine l'UEO proseguirà i lavori nei seguenti settori:
  1. l'UEO ha sviluppato meccanismi e procedure nel settore della gestione delle crisi, che saranno aggiornati in base alle nuove esperienze acquisite dall'UEO attraverso esercitazioni e operazioni. L'attuazione delle missioni di Petersberg richiede modalità di azione flessibili, adeguate alla diversità delle situazioni di crisi, e l'utilizzo ottimale delle capacità disponibili, grazie anche al ricorso ad uno stato maggiore nazionale fornito da una nazione quadro oppure ad uno stato maggiore multinazionale nell'ambito dell'UEO o ancora ai mezzi e alle capacità della NATO;
  2. l'UEO ha già elaborato le "Conclusioni preliminari sulla definizione di una politica europea di difesa comune", primo contributo riguardante gli obiettivi, la portata e gli strumenti di una politica europea di difesa comune. L'UEO proseguirà tali lavori basandosi, in particolare, sulla dichiarazione di Parigi e tenendo conto dei pertinenti elementi contenuti nelle decisioni adottate nel corso dei vertici e delle riunioni ministeriali dell'UEO e della NATO dopo la riunione di Birmingham. Essa rivolgerà più particolarmente la propria attenzione ai seguenti settori:
    • * definizione dei principi che disciplinano l'utilizzazione delle forze armate degli Stati dell'UEO per operazioni UEO del tipo Petersberg a sostegno degli interessi comuni degli europei in materia di sicurezza;
      * organizzazione dei mezzi operativi per le missioni di Petersberg, quali l'elaborazione di piani generici e specifici nonché l'addestramento, la preparazione e l'interoperabilità delle forze, eventualmente anche attraverso la partecipazione al processo di pianificazione della difesa della NATO;
      * mobilità strategica sulla scorta dei lavori in corso in sede di UEO;
      * Informazione nel settore della difesa tramite il nucleo di pianificazione, il centro situazione e il centro satellite;
  3. l'UEO ha adottato numerose misure che le hanno permesso di rafforzare il suo ruolo operativo (nucleo di pianificazione, centro situazione, centro satellite). Il miglioramento del funzionamento delle componenti militari dell'UEO e l'istituzione, sotto la direzione del Consiglio, di un comitato militare rafforzeranno ulteriormente strutture importanti per il successo della preparazione e dello svolgimento delle operazioni dell'UEO;
  4. al fine di aprire tutte le sue operazioni alla partecipazione dei membri associati e degli osservatori, l'UEO esaminerà altresì le modalità necessarie per consentire ai medesimi di partecipare pienamente, conformemente al loro status, a tutte le operazioni da essa svolte;
  5. l'UEO ricorda che i membri associati partecipano allo stesso titolo dei membri effettivi alle operazioni alle quali contribuiscono nonché alle esercitazioni e alla pianificazione ad esse relative. L'UEO esaminerà inoltre la questione della partecipazione quanto più possibile estesa degli osservatori alla pianificazione e al processo decisionale nell'ambito dell'UEO per tutte le operazioni alle quali essi contribuiscono, conformemente al loro status;
  6. l'UEO esaminerà, eventualmente in consultazione con gli organi competenti, la possibilità di un livello massimo di partecipazione dei membri associati e degli osservatori alle sue attività, conformemente al loro status. Essa si occuperà, in particolare, dei settori degli armamenti, degli studi militari e spaziale;
  7. l'UEO esaminerà le modalità atte a rendere più intensa la partecipazione dei partner associati ad un numero sempre maggiore di attività."

  8.  

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    Note:

    (1) Il Trattato CED, firmato nel maggio 1952 dai sei Paesi membri della CECA (Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania federale), venne respinto dal Parlamento francese il 30 agosto 1954.

    (2) Lo statuto di partners associato concesso a questi paesi è in pratica la continuazione del Forum di consultazione creato per gli stessi dalla riunione dei Ministri di Esteri e Difesa dei paesi UEO, riunitasi a Bonn il 19 giugno 1992. In tale occasione venne approvata la Dichiarazione di Petersberg, che prevedeva la possibilità di effettuare, in ambito UEO, missioni umanitarie, di mantenimento della pace o di gestione delle crisi. Lo statuto di partner associato permette a questi paesi di associarsi alle c.d. missioni Petersberg.

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