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 pubblicato il 23 giugno 2000

La Corte Penale Internazionale

istituita a Roma il 17 luglio 1998
Scheda di sintesi della Corte di Roma
a cura di Amnesty International


 
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 Risoluzione 53/105 dell'Assemblea Generale (en)

Pubblicazioni Centro Studi per la Pace
Sito Internet - www.studiperlapace.it

 



 
Indice:
 
I.    Preambolo
 
II.  Sintesi degli articoli
 
III. L'approvazione (17 luglio 1998)
 
  (a) Dichiarazioni di voto
 
  (b) Dichiarazioni finali
 

I. Preambolo

Il Preambolo dello Statuto parla di "vincoli comuni" che uniscono i popoli, e di un "patrimonio comune" costituito dalle loro culture; il preambolo ricorda inoltre i milioni di bambini, donne, e uomini che, durante il XX secolo, "sono stati vittime di atrocita' inimmaginabili" che scuotono profondamente la coscenza dell'umanita', e riconosce che crimini di questa gravita' costituiscono un pericolo per la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo.

Il preambolo afferma inoltre che "non devono restare impuniti i crimini piu' gravi che toccano la comunita' internazionale nel suo complesso", e che bisogna assicurare il loro efficace perseguimento giudiziario sia con misure a livello nazionale che con il rafforzamento della cooperazione internazionale. Viene affermata la determinazione di porre fine all'impunita' di chi commetta questi crimini, e di contribuire cosi' alla loro prevenzione. Gli stati vengono richiamati al dovere di esercitare la loro giurisdizione penale sui responsabili di crimini internazionali.

Per il bene delle generazioni presenti e future - prosegue il preambolo - viene istituita una Corte Penale Internazionale indipendente e permanente, collegata al sistema delle Nazioni Unite "con competenza sui crimini piu' gravi che toccano la comunita' internazionale nel suo insieme". Sottolineando che la Corte dovra' essere complementare alle giurisdizioni penali nazionali, e manifestando la propria risolutezza a garantire rispetto e applicazione duraturi della giustizia internazionale, i participanti hanno concordato lo Statuto  seguente.


 

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II. Sintesi degli articoli

Nella Parte 1, che concerne l'istituzione della Corte, l'Articolo 1 contempla l'allestimento di una Corte Penale Internazionale quale  istituzione permanente, con il potere di esercitare giurisdizione sugli individui per i crimini piu' gravi di competenza internazionale, quali essi sono definiti nello Statuto, e che sia complementare alle giurisdizioni penali nazionali.

L'Articolo 2 sancisce che i rapporti della Corte con le Nazioni Unite saranno definiti con un accordo da far approvare alla Assemblea degli stati participanti allo statuto, e perfezionato dal presidente della Corte.

La sede della Corte sara' all'Aja, come stabilisce l'Articolo 3, il quale aggiunge che la Corte potra' riunirsi altrove qualora lo ritenga opportuno.

L'Articolo 4 stabilisce che la Corte dovra' avere personalita' giuridica internazionale e potra' esercitare le proprie funzioni e poteri sul territorio di qualunque stato partecipante nonche', previo accordo speciale, sul territorio di qualsiasi altro stato.


 

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La Parte 2 dello Statuto e' relativa alla competenza, alla ammissibilita' ed alle leggi applicabili.

L' Articolo 5, sui crimini che ricadono nella competenza della Corte, sancisce che la competenza della Corte dovra' essere limitata ai crimini piu' gravi che toccano la Comunita' Internazionale intera.  La Corte e' competente, in base allo Statuto, sui crimini seguenti: genocidio, crimini contro l' umanita', crimini di guerra, e crimini di aggressione.

L'Articolo aggiunge che la Corte e' competente sul crimine di aggressione definito dagli Articoli 110 e 111, che "stabiliscono le condizioni in base alle quali la Corte esercita la propria giurisdizione su tale crimine.  Tale adempimento dovra' essere coerente con quanto previsto dallo Statuto delle Nazioni Unite".

Gli Articoli seguenti definiscono tali crimini ai sensi dello Statuto:

L' Articolo 6 sancisce che "genocidio" significa uno degli atti seguenti perpetrati nell' intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale, o religioso: uccisione di membri del gruppo; gravi lesioni fisiche o mentali inferte a componenti di tale  gruppo; imposizione deliberata al gruppo di condizioni di vita che necessariamente ne provochino la distruzione fisica in tutto o in parte; imposizione di misure intese ad impedire nascite all' interno del gruppo; trasferimento forzoso di bambini del gruppo ad un altro gruppo.

L' Articolo 7 stabilisce che "crimine contro l' umanita'" significa uno degli atti seguenti perpetrati nel quadro di una aggressione diffusa o sistematica, intesa contro una popolazione civile, con premeditazione: assassinio; sterminio; riduzione in schiavitu'; deportazione, o trasferimento forzato di popolazione; reclusione o altre gravi privazioni di liberta' fisica in violazione delle norme fondamentali di diritto internazionale; tortura; stupro, schiavitu' sessuale, costrizione alla prostituzione, costrizione alla gravidanza, imposizione della sterilizzazione, o altre forme di violenze sessuali di analoga gravita'; persecuzione di gruppi o collettivita' identificabili in base a caratterizzazioni politiche, raziali, nazionali, etniche, culturali, religiose, sessuali, o di altro tipo, che siano universalmente riconosciute come inammissibili in base al diritto internazionale, in relazione ad atti contemplati in questo paragrafo o a crimini che ricadano sotto la competenza della Corte; occultamento di persone sequestrate; il crimine di apartheid; ed altri atti disumani di carattere analogo, intenzionalmente intesi ad infliggere gravi sofferenze o lesioni gravi fisiche o alla saluta fisica o mentale.

L' Articolo prosegue con la definizione dei termini citati:

 - "Sterminio" consiste nell'imposizione intenzionale di condizioni di vita (fra cui l'esclusione dall' accesso a fonti alimentari ed a medicinali) intesa a provocare la distruzione di una parte di una popolazione;

 - "Deportazione o Trasferimento forzato di popolazione" significa spostamento imposto a persone con provvedimenti di espulsione od altri atti forzosi dalla regione nella quale esse sono legittimamente presenti, senza motivazioni ammissibili in base al diritto internazionale;

 - "Costrizione alla gravidanza" significa il sequestro illegittimo di una donna resa incinta contro la sua volonta', allo scopo di modificare la composizione etnica di una popolazione, o altre gravi violazioni del genere del diritto internazionale; questa definizione non dovra' in alcun modo essere interpretata come in contrasto con le leggi nazionali sulla gravidanza; e

 -"Occultamento di persone sequestrate" significa arresto, detenzione o rapimento di persone ad opera (o con l'autorizzazione, approvazione o acquiescenza) di uno Stato o una organizzazione politica, insieme al rifiuto di riconoscere tale stato di detenzione o di dare informazioni sulla sorte di queste persone, nell'intento di privarle della tutela della legge per un tempo prolungato.

L' Articolo 8 riguarda i crimini di guerra, e sancisce che la corte avra' competenza sui crimini di guerra, in particolare se perpetrati su larga scala o nel quadro di una pianificazione politica.

Ai sensi di questo Statuto, prosegue l'Articolo 8, "crimini di guerra" sono:

A.  Violazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, e segnatamente quelle comprese nell'elenco degli atti contro persone o beni tutelate ai sensi della Convenzione competente, fra cui l'uccisione deliberata e la cattura degli ostaggi.

B.  Altre violazioni gravi del diritto applicabile nei conflitti armati internazionali nel quadro del diritto internazionale costituito, che contempla atti quali aggressioni deliberatamente intese contro la popolazione civile in quanto tale o contro singoli civili che non partecipino direttamente alle ostilita'; ed il trasferimento ad opera, direttamente o indirettamente,  della potenza occupante di parte della propria popolazione civile nei territori occupati, o la deportazione o trasferimento in tutto o in parte della popolazione dei territori occupati all'interno o all'esterno di questo territorio.

Ricadono inoltre fra le  violazioni gravi i casi seguenti:

 - "Impiego di veleno o di armi tossiche"

 - "Impiego di pallottole che si allargano o si deformano all'interno del corpo umano, come le pallottole a involucro forato o a involucro duro che non avvolga interamente il nucleo";

 - "Impiego di armi, proiettili e materiali e metodi bellici che siano tali da provocare lesioni o sofferenze superflue, o che colpiscano in modo indiscriminato, in violazione del diritto internazionale sui conflitti armati; tali armi saranno oggetto di un divieto specifico ed inserite in una lista allegata a questo statuto, con un emendamento ai sensi di quanto previsto agli Articoli 110 e 111;

 - Costituiscono inoltre una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra lo stupro, la schiavitu' sessuale, la costrizione alla gravidanza, come definita nello statuto, la sterilizzazione imposta o qualsiasi altra forma di violenza sessuale.

C.  Nel caso di conflitto armato che non abbia carattere internazionale, violazioni gravi dell'Articolo 3 comune alle 4 Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, e in particolare i seguenti atti perpetrati contro persone che non prendano parte attiva alle ostilita', compresi elementi appartenenti alle forze armati i quali abbiano deposto le armi e coloro che siano fuori combattimento a causa di malattie, ferite, prigionia o per qualsiasi altra causa.

Un comma successivo sancisce che queste norme si applicano a confitti armati di carattere non internazionale e pertanto non si applicano a situazioni di tensioni o disordini interni, quali tumulti, atti di violenza isolati e sporadici, o altri atti analoghi.

D.  Altre violazioni gravi delle leggi solitamente applicate  nei conflitti armati di carattere non internazionale, nell' ambito del diritto internazionale consolidato, fra cui l' arruolamento di fanciulli di eta' inferiore ai 15 anni in forze armate o in organizzazioni che li utilizzano per partecipare attivamente alle ostilita'.

L' Articolo 9, che riguarda gli elementi costitutivi del crimine, stabilisce che tali elementi devono essere presentati alla Corte sulla base dell'interpretazione ed applicazione degli Articoli 6, 7 e 8, i quali dovranno essere adottati dalla maggioranza di due terzi dei membri dell' Assemblea degli stati partecipanti.  Gli emendamenti relativi agli elementi costitutivi dei crimini possono essere proposti da qualsiasi stato partecipante, dai giudici, e dal Procuratore.

L' Articolo 10 sancisce che questa parte dello Statuto non potra' essere in alcun modo  interpretato come un limite o un pregiudizio alle norme esistenti o in via di definizione di diritto internazionale a scopi diversi da quelli di questo Statuto.

L'Articolo 11 stabilisce che la Corte ha giurisdizione solo in relazione a crimini perpetrati dopo l' entrata in vigore dello Statuto. Se uno Stato aderisce allo Statuto dopo la sua entrata in vigore, la Corte vi puo' esercitare la propria giurisdizione solo in relazione  a crimini  perpetrati dopo l' entrata in vigore dello Statuto per quello Stato, a meno che tale Stato non abbia emanato al riguardo una dichiarazione ai sensi dell' Articolo 12 dello Statuto stesso.

L' Articolo 12 riguarda le condizioni preliminari per l' esercizio di giurisdizione: uno Stato, nell' aderire allo Statuto, accetta la giurisdizione della Corte in relazione ai crimini definiti nell' Articolo 5.  Quando una situazione viene deferita al Procuratore da uno Stato partecipante o quando il Procuratore ha fatto uso dei propri poteri motu proprio, la Corte puo' esercitare la propria giurisdizione se uno o piu' degli stati seguenti aderiscono allo Statuto ovvero hanno accettato la giurisdizione della Corte ai sensi del successivo paragrafo 3:
 - Lo Stato sul cui territorio si sia verificato l' atto o l' omissione in questione, ovvero, qualora il crimine sia stato perpetrato a bordo di natante o aeromobile, lo Stato di immatricolazione di tale natante o aeromobile;
 - Lo Stato del quale e' cittadino l' individuo indagato o rinviato a giudizio.

Il paragrafo 3 summentovato recita come segue: "Se l'accettazione di uno Stato che non sia firmatario di questo statuto e' necessaria ai sensi del capoverso 2, tale Stato puo'accettare la competenza della Corte in relazione al crimine in questione.  Lo Stato accettante dovra' cooperare con la Corte senza indugi ne' eccezioni coerentemente con la parte 9".

L'Articolo 13 stabilisce che la Corte puo' esercitare la propria giurisdizione, in relazione ad un crimine contemplato nell'Articolo 5, in base a quanto previsto da questo Statuto qualora:

 - Sia deferita al Procuratore da uno Stato partecipante, ai sensi dell' Articolo 14, una situazione nella quale si presuma che siano stati commessi uno o piu' crimini;

 - Sia deferita al Procuratore dal Consiglio di Sicurezza, ai sensi del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, una situazione nella quale si presume che siano stati commessi uno o piu' crimini; ovvero

 - Il Procuratore abbia avviato un'inchiesta su un crimine ai sensi dell'Articolo 15.

 Ai sensi dell' Articolo 14 uno Stato partecipante puo' deferire al Procuratore una situazione nella quale si sospetta che siano stati commessi uno o piu' crimini che ricadano sotto la competenza della Corte, il che comporta l' inchiesta del Procuratore intesa ad appurare se una o piu' persone debbano essere rinviate a giudizio per tali crimini.

In base all' Articolo 15, il Procuratore puo' avviare l' inchiesta motu proprio sulla base di segnalazioni su crimini che ricadono sotto la competenza della Corte.  Il Procuratore dovra' analizzare la serieta' delle informazioni ricevute, e puo' richiedere supplementi di informazione agli Stati, agli organi delle Nazioni Unite, ad Organizzazioni intergovernative o non governative, o ad altre fonti attendibili che giudichi opportune, e puo' accogliere testimonianze scritte o orali alla sede della Corte.  Se il Procuratore arriva alla conclusione che esiste una base ragionevole per procedere ad una istruttoria, dovra' presentare alla Sezione Istruttoria la richiesta di autorizzazione all'avvio di un'inchiesta, insieme a eventuali elementi a sostegno della richiesta.  Le vittime possono essere rappresentate alla fase istruttoria, in base alle norme procedurali e probatorie.

Se la Sezione Istruttoria, dopo esame della richiesta e degli elementi a sostegno, ritiene che esista una base ragionevole per procedere ad un'inchiesta, e che il caso  ricada sotto la competenza della Corte, autorizzera' l' avvio dell' inchiesta del procuratore, senza pregiudizio di successive decisioni che la Corte potra' prendere sulla propria competenza e sulla ricevibilita' di un caso.

Il rifiuto della Sezione Istruttoria di autorizzare l' inchiesta non dovra' precludere la presentazione di una eventuale successiva richiesta del Procuratore sulla base di nuovi fatti o elementi probatori relativi alla medesima situazione.  Se, dopo l'esame preliminare sopracitato, il Procuratore arriva alla conclusione che le informazioni raccolte non costituiscono una base ragionevole per avviare un' inchiesta formale, deve informarne gli autori delle informazioni stesse.  Cio' non precludera' al Procuratore la possibilita' di prendere in esame ulteriori informazioni che vengano presentate, relative alla medesima situazione, alla luce di nuovi fatti o prove.

L'Articolo 16, sul deferimento di inchiesta o sul rinvio a giudizio, prevede che "nessuna inchiesta puo' essere avviata, ai sensi dello Statuto, per un periodo di 12 mesi dopo che il Consiglio di Sicurezza, con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, ne abbia fatta richiesta alla Corte; tale richiesta puo' essere rinnovata dal Consiglio alle medesime condizioni".

L'Articolo 17, relativo alle questioni di ammissibilita', stabilisce che la Corte dovra' determinare che un caso e' irricevibile qualora:
 il caso viene indagato o perseguito da uno Stato che abbia giurisdizione su di esso, a meno che tale Stato non abbia la volonta' o sia realmente impossibilitato ad indagare o perseguire tale caso;
 il caso sia stato indagato da uno Stato che abbia giurisdizione su di esso ed abbia deciso di non perseguire in giudizio l'individuo coinvolto, a meno che tale decisione non scaturisca da assenza di volonta' o impossibilita' dello Stato di procedere ad un reale perseguimento giudiziario;
 l'individuo in questione sia gia' stato processato per comportamenti che siano oggetto della denuncia, e non sia consentito un processo della Corte ai sensi di altre norme contenute nello Statuto;
 e il caso non sia di gravita' sufficiente a giustificare un ulteriore intervento da parte della Corte.

Allo scopo di determinare l'assenza di volonta' in un determinato caso da perseguire, la Corte dovra' considerarlo avendo riguardo ai principii della corretta procedura riconosciuta dal diritto internazionale.  Allo scopo di determinare la impossibilita' di perseguire un determinato caso, la Corte dovra' considerare se lo Stato, a causa di un tracollo totale o di una parte consistente del proprio sistema giudiziario,  sia incapace di arrestare la persona accusata o di procurarsi le prove e le testimonianze necessarie, o sia altrimenti incapace di attuare la procedura giudiziaria.

L' Articolo 18, consta di 7 paragrafi che riguardano norme preliminari sulla ricevibilita', compreso il caso in cui una situazione sia stata deferita alla Corte ed il Procuratore abbia stabilito l'inesistenza di una base ragionevole per avviare un'inchiesta; oppure, qualora il Procuratore avvia un' inchiesta, egli dovra' notificarla a tutti gli Stati Membri ed a quegli Stati che, tenendo conto delle informazioni disponibili, potrebbero normalmente esercitare la loro giurisdizione sui crimini in questione. Il Procuratore puo' informare tali Stati in via riservata, e, qualora il Procuratore ritenga necessario tutelare alcune persone, o impedire la distruzione di prove o prevenire la scomparsa di persone, puo' limitare la quantita' di informazioni da fornire agli Stati.

L'Articolo 19 riguarda le opposizioni alla competenza della Corte o alla ricevibilita' di un caso, anche nell'eventualita' che la Corte sia convinta di essere competente su tutti i casi che le sono stati deferiti.  Le opposizioni alla ricevibilita' di un caso o alla competenza della Corte possono essere presentate da un imputato o da una persona nei confronti della quale sia stato spiccato mandato d'arresto o di comparizione; da uno Stato che abbia giurisdizione sul caso in questione, motivando tale opposizione con il fatto che esso sta gia' indagando o perseguendo giudizialmente il caso o che lo abbia gia' sottoposto ad inchiesta ed a perseguimento giudiziario; ovvero da uno Stato la cui accettazione della competenza della Corte sia necessaria ai sensi dell' Articolo 12.

L'Articolo 20 verte sul principio ne bis in idem, ossia sul divieto di sottoporre a doppio procedimento giudiziario una persona per la medesima imputazione.  Tale Articolo stabilisce che  nessuna persona dovra' essere processata dalla Corte per comportamenti che siano gia' stati giudicati criminosi e per i quali tale persona sia gia' stata giudicata colpevole o prosciolta dalla Corte.  Inoltre nessuno dovra' essere processato davanti ad un'altra Corte per un crimine contemplato dall'Articolo 5, per il quale tale persona sia gia' stata giudicata colpevole o prosciolta dalla Corte.

Inoltre, nessuno che sia stato processato da un altro Tribunale per comportamenti anche essi contemplati dagli Articoli 6, 7 o 8, potra' essere processato dalla Corte in relazione a quei medesimi comportamenti, a meno che il processo dell'altro Tribunale citato:
 (a) Sia stato celebrato allo scopo di mettere al riparo la persona in questione dalla responsabilita' penale per crimini che ricadano sotto la giurisdizione della Corte; ovvero
 (b)  Non sia stato celebrato con indipendenza o imparzialita' come previsto da corrette norme processuali riconosciute dal diritto internazionale, e sia stato condotto in modo incompatibile con il dovere di giudicare.

L'Articolo 20 bis, sul diritto applicabile, sancisce che la Corte deve richiamarsi in primo luogo allo Statuto ed alle sue norme procedurali e probatorie; e in secondo luogo ai trattati ed ai principii e norme del diritto internazionale, compresi i principii consolidati di diritto internazionale sul conflitto armato.  Mancando questo, la Corte desume i principii generali di diritto dalle leggi nazionali dei sistemi giudiziari del mondo, comprese le leggi nazionali di Stati che normalmente eserciterebbero giurisdizione sui crimini in questione, a condizione che questi principii non siano incompatibili con lo Statuto e con il diritto internazionale e le normative  riconosciute internazionalmente.

L'Articolo aggiunge che "la applicazione ed interpretazione del diritto che procede da questo articolo deve essere compatibile con i diritti umani riconosciuti internazionalmente, e deve essere privo di qualsiasi possibile discriminazione fondata su elementi quali: il sesso, l'eta', la razza, il colore, la lingua, la religione o le convinzioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale, etnica o sociale, il censo, la nascita o altre condizioni".


 

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La Parte 3 riguarda i principii generali di diritto penale e definisce i lineamenti generali di diritto penale contenuti nello statuto. L'Articolo 21 riguarda il principio fondamentale di diritto nullum crimen sine lege riconosciuto in diversi strumenti internazionali e in base al quale un atto puo' essere perseguito giudizialmente solo se esso sia  punibile prima di essere commesso. L'Articolo stabilisce inoltre che "la definizione di un crimine dovra' essere sancita rigidamente, e non potra' essere estesa per analogia". In caso di ambiguita', prosegue il testo, la definizione dovra' essere interpretata a favore della persona indagata, imputata o condannata. Un altro articolo collegato a questo, il 21bis, nulla poena sine lege, stabilisce che una persona giudicata colpevole dalla corte puo' essere condannata solo in applicazione di pene comminate dallo statuto.

L'Articolo 22 sancisce la non retroattivita' della responsabilita' penale individuale, e stabilisce che "nessuno potra' essere penalmente responsabile in base a questo statuto per comportamenti precedenti l'entrata in vigore dello statuto. Nell'eventualita' di  modifica di una legge da applicare ad un determinato caso prima che si arrivi al giudizio definitivo, secondo l'articolo in questione si dovra' applicare la legge piu' favorevole alla persona indagata, processata o giudicata.

L'articolo 23, sulla responsabilita' penale individuale, contiene precisazioni sulla giurisdizione della Corte sulle persone fisiche, e sancisce che puo' essere responsabile penalmente e passibile di condanna per un crimine che ricada sotto la giurisdizione della Corte una persona che abbia commesso tale crimine, che collabori, istighi o comunque partecipi al crimine, oppure che in qualsiasi altro modo partecipi all'attuazione od alla tentata attuazione di tale crimine da parte di un gruppo di persone che agiscano con uno scopo comune, ivi compresa l'istigazione diretta e pubblica ad altre persone perche' commettano genocidio. L'articolo conclude che quanto previsto da questo Statuto, relativo alla responsabilita' penale individuale, "non dovra' menomare la responsabilita' degli Stati ai sensi del diritto internazionale".

L'articolo 23 bis, collegato al precedente, stabilisce che la Corte non avra' giurisdizione su nessuna persona di eta' inferiore ai 18 anni compiuti all'epoca dell'atto criminoso eventualmente imputato.

L'articolo 24 stabilisce che la Corte dovra' perseguire equamente gli individui senza alcuna distinzione fondata su mansioni ufficiali da loro ricoperte. Mansioni ufficiali quali quelle di capo di stato o di governo, di componente di un governo o di un parlamento, di rappresentante eletto o di funzionario governativo, non potranno in alcun modo esimere  un individuo dalla responsabilita' penale in base allo Statuto, ne' costituire attenuante  per ridurre la condanna. Le immunita' o le norme procedurali speciali, che siano inerenti alla condizione ufficiale di una persona, sia in base al diritto nazionale che internazionale, non potranno impedire alla Corte di esercitare la propria giurisdizione su tale persona.

L'argomento viene ulteriormente elaborato nell'articolo25, che contempla la responsabilita' di comandanti e di altre autorita': esso stabilisce che un comandante militare o una persona che rivesta effettivamente il ruolo di comandante militare debba essere ritenuto responsabile penalmente per crimini ricadenti sotto la giurisdizione della Corte, commessi da forze effettivamente soggette ai suoi ordini o alla sua autorita'.

E' inoltre passibile di responsabilita' penale un comandante militare o un individuo che sia a conoscenza (o che avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che crimini di questo genere venivano commesse o stavano per essere commessi da forze armatea loro sottoposte, nonche' coloro che, essendo in posizione di comando, abbiano omesso di prendere tutti i provvedimenti necessari e ragionevoli in loro potere atti a prevenire o reprimere l'attuazione di quei crimini, o che abbiano omesso di deferire la cosa alle autorita' competenti per le indagini ed il perseguimento in giudizio. Inoltre, sara' responsabile penalmente per i crimini che ricadano sotto la giurisdizione della Corte un superiore i cui subordinati abbiano commesso crimini a causa della sua omissione del controllo dovuto.
 
L'Articolo 27 prevede la non applicabilita' di norme limitative.

L'Articolo 29 verte sull'elemento mentale e stabilisce che sara' penalmente responsabile e passibile di condanna una persona che commetta un crimine contemplato sotto la giurisdizione della Corte solo se i fatti siano stati commessi intenzionalmente e consapevolmente.

L'Articolo 30 inserisce fra i motivi di esclusione di responsabilita' penale l'infermita'  o semi-infermita' mentale, nonche' uno stato di alterazione  mentale che riduca la capacita' dell'individuo di valutare la illegalita' o la natura del proprio comportamento, o la capacita' di controllare il proprio comportamento e di conformarlo a quanto previsto dalla legge. In relazione in quest'ultimo caso l'Articolo non esclude la responsabilita' penale se il soggetto  sia volontariamente entrato in stato di alterazione mentale in circostanze di cui  il soggetto stesso fosse a conoscenza o di cui abbia ignorato volutamente il rischio in caso di sua  alterazione mentale, nella verosimile possibilita' di commettere atti criminosi ricadenti sotto la giurisdizione della Corte. Altri motivi di esclusione di responsabilita' penale prevedono alcuni atti di auto-difesa o di difesa di altre persone, ovvero, nel caso di crimini di guerra, di difesa di beni che siano essenziali per la sopravvivenza di persone o per l'adempimento di una missione militare. E' escluso anche un comportamento che sia stato provocato da necessita' in seguito a pericolo di morte imminente o di gravi lesioni fisiche persistenti o imminenti.

L'Articolo 31 stabilisce che un motivo di esclusione di responsabilita' penale debba essere  un errore di fatto solo se esso esclude l'elemento mentale necessario per la sussistenza del crimine. Non dovra' costituire motivo per l'esclusione di responsabilita' penale un errore di diritto sulla competenza della Corte su un particolare tipo di comportamento, a meno che cio' non escluda l'elemento mentale necessario per la sussistenza di tale crimine ovvero non ricada su quanto contemplato dall'articolo 32, che riguarda ordini superiori o adempimenti di legge.

Tale articolo stabilisce che non e' immune da responsabilita' penale una persona responsabile di crimini ricadenti sotto la competenza della Corte, commessi in esecuzione di ordini di un governo o di un superiore  militare o civile. Esistono tuttavia eccezioni, fra cui quella dell'obbligatorieta' giuridica di eseguire ordini del governo o del superiore in questione; della non consapevolezza della illegittimita' di quell'ordine; e della non manifesta illegittimita' di quell'ordine. Il testo stabilisce tuttavia che "ai sensi di questo articolo, sono manifestamente illegittimi gli ordini di perpetrare genocidio o crimini contro l'umanita' ".


 

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La Parte 4 riguarda la composizione e amministrazione della Corte. L'Articolo 35 afferma che gli organi della Corte sono la Presidenza; una sezione d'Appello, una sezione giudicante e una Sezione istruttoria; l'Ufficio della Procura e la Cancelleria. Gli articoli dal 36 al 53 disciplinano tale materia.

Tutti i giudici saranno eletti come membri a tempo pieno della Corte e saranno disponibili ad entrare in servizio in base ai termini del loro incarico. I giudici che compongono la Presidenza svolgeranno il loro incarico a tempo pieno a partire dalla loro elezione. Sulla base della quantita' di lavoro della Corte e previa consultazione con i suoi membri, la Presidenza puo' decidere di volta in volta in che misura ai restanti giudici sara' richiesto di essere disponibile presso la sede della Corte. Gli accordi finanziari per quei giudici ai quali non e' richiesta la disponibilita' a tempo pieno presso la sede della Corte saranno definiti in conformita' con l'Articolo 50 che stabilisce i compensi, le indennita' e le spese.

L'Articolo 37 prevede che la Corte sia composta da 18 giudici. Saranno scelte tra persone di alto livello morale, imparzialita' e integrita', le quali possiedano i requisiti richiesti nei loro rispettivi paesi per incarichi ai piu' alte cariche giuridiche.

Per quanto riguarda le qualifiche, ogni candidato alla elezione a giudice della Corte dovra' avere provata competenza in diritto e procedura penale penale e una significativa esperienza come giudice, procuratore o avvocato, in procedimenti penali; oppure deve avere acquisito competenze significative di diritto internazionale in settori quali diritto umanitario internazionale e diritti umani, nonche' una vasta esperienza di giurista che sia significativa per il lavoro giuridico della Corte. Ogni Stato partecipante allo Statuto puo' nominare candidati giudici e tali nomine devono essere accompagnate dalle informazioni  necessarie  a specificare in che misura il candidato risponda ai requisiti richiesti.

L'Assemblea degli Stati partecipanti puo' decidere di creare, se opportuno, un Comitato Consultivo sulle candidature. La composizione ed il mandato del Comitato devono essere definiti dall'Assemblea degli Stati partecipanti. Si elencano poi in dettaglio le procedure di elezione, inclusa la segretezza del voto. L'elezione deve avvenire con il maggior numero di voti e una maggioranza di due terzi degli Stati partecipanti presenti e votanti. Non potranno coesistere due giudici della stessa nazionalita'.

L'elezione, continua il testo, dovrebbe rappresentare i principali sistemi legali del mondo, garantendo un'equa ripartizione geografica e una corretta rappresentanza di uomini e donne tra i giudici. Gli Stati partecipanti dovranno inoltre considerare il bisogno di includere giudici con competenze legali su questioni specifiche, inclusa, ma non solo, la violenza contro donne o bambini.

I giudici resteranno in carica per un periodo di nove anni e non potranno essere rieletti. Alla prima elezione, si estrarra' a sorte un terzo dei giudici che dovra' prestare servizio per sei anni, mentre il resto prestera' servizio per nove anni. Un giudice scelto per un incarico di tre anni potra' essere rieletto per un altro mandato completo. Un giudice  assegnato alla istanza giudicante di primo grado o alla sezione di appello restera' in carica per portare a termine qualunque processo o appello le cui udienze siano state avviate in quella sede.
 
L'Articolo 30, riguardante la Presidenza, afferma che il Presidente ed il primo e secondo Vice Presidente saranno eletti con la maggioranza assoluta dei giudici. Ognuno restera' in carica fino allo scadere del periodo di tre anni o, se piu' imminente, fino alla scadenza dei loro rispettivi mandati di giudici.  Potranno essere rieletti una sola volta. Il Presidente, insieme al Primo e Secondo Vice Presidente, formera' la presidenza che sara' responsabile della corretta amministrazione della Corte, procura esclusa..

I giudici saranno indipendenti nello svolgimento delle loro funzioni e non svolgeranno  alcuna attivita' che possa interferire con le loro funzioni giudiziarie o sminuire la fiducia nella loro indipendenza. I giudici che dovranno prestare servizio a tempo pieno presso la sede della Corte non potranno svolgere altro incarico o professione.

L'Articolo 43 riguarda la Procura. L'Articolo di nove paragrafi afferma che la Procura agira' come organo separato e indipendente della Corte. "Sara' sua responsabilita' ricevere [...] (siamo in attesa di ricevere il testo dal Comitato plenario, ndr), per esaminarle e condurre indagini e sostenere l'accusa di fronte alla Corte".  Un membro della Procura non chiedera' istruzioni da qualunque altra fonte esterna, ne' il suo comportamento ne risentira'.

La Procura sara' guidata dal Procuratore che avra' piena autorita' sulla propria gestione e amministrazione, compreso il personale, con  le strutture e altre risorse. Il Procuratore sara' assistito da uno o piu' Sostituti  Procuratori, che avranno facolta' di portare avanti qualunque azione richiesta dal Procuratore in base allo Statuto. Il Procuratore e il Sostituto Procuratore saranno di nazionalita' diversa e presteranno servizio a tempo pieno. Dovranno essere persone di alta levatura morale, competenza e vasta esperienza pratica nella fase istruttoria e processuale di casi penali e avere un'eccellente conoscenza e saper parlare almeno una delle lingue di lavoro della Corte.

Il Procuratore sara' eletto con voto segreto dalla maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea degli Stati partecipanti. I Sostituti Procuratori saranno eletti  con la stessa modalita' da una lista di candidati fornita dal Procuratore che dovra' nominare tre candidati per ogni posto di Sostituto Procuratore da assegnare.  A meno che non sia deciso un mandato piu' breve al momento della loro elezione, il Procuratore e il Sostituto Procuratore resteranno in carica per un periodo di nove anni e non potranno essere rieletti. Ne' il Procuratore ne' il Sostituto Procuratore potranno svolgere altri incarichi o professioni. Il Procuratore nominera' consulenti con competenza legale su questioni specifiche, inclusa, ma non solo, la violenza sessuale e la violenza contro i bambini.

L'Articolo 44 si occupa della Cancelleria, che è responsabile degli aspetti non giudiziari dell'amminnistrazione e dei servizi necessari alla Corte, ed a capo della quale è il Cancelliere che è il più importante funzionario amministrativo della Corte. Il cancelliere risponde direttamente al Presidente della Corte. Viene eletto dai giudici, che prendono in considerazione le raccomandazioni avanzate dall'Assemblea degli Stati Partecipanti, con voto segreto e a maggioranza assoluta. Il mandato del Cancelliere ha durata quinquennale, è rinnovabile per altri cinque anni e prevede un impegno a tempo pieno.

Il Cancelliere dovrà istituire all'interno del proprio ufficio una Unità Vittime e Testimoni che garantirà, consultandosi con l'Ufficio del Procuratore, misure protettive e provvedimenti per garantire la sicurezza, l'assistenza ed ogni altra necessità di testimoni e vittime che siano stati citati dinanzi alla Corte e di quanti vengano messi in pericolo a causa di tali testimonianze. Il personale di questa Unità dovrà comprendere professionisti che abbiano lavorato su soggetti traumatizzati, compresi i traumi dovuti a violenze sessuali.

L'Articolo 45, composto da quattro paragrafi, tratta del personale e stabilisce che la Corte possa avvalersi, in circostanze eccezionali, di personale con particolari competenze che verrà offerto gratuitamente dagli Stati Partecipanti, da organizzazioni intergovernative od organizzazioni non governative, per affiancare il lavoro dei vari organi della Corte. Il Procuratore potrà accettare, a nome del proprio ufficio, qualunque offerta di questo genere. Questo personale gratuito verrà impiegato in conformità con le direttive che verranno stabilite dall'Assemblea degli Stati Partecipanti.

I rimanenti Articoli della Parte 4 trattano di altri aspetti amministrativi della Corte.

L'Articolo 50 tratta dei salari, degli stanziamenti e delle spese.

I linguaggi ufficiali della Corte saranno l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, il russo e lo spagnolo, secondo quanto previsto dall'Articolo 51, che aggiunge che le lingue operative saranno inglese e francese. Le norme procedurali e probatorie  determineranno i casi in cui, come lingue di lavoro, potranno essere impiegate altre lingue ufficiali.

L'Articolo 52 prevede che le Norme procedurali e probatorie entrino in vigore dopo essere state approvate con una maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati Partecipanti. Emendamenti alla normativa potranno essere proposti dagli Stati Partecipanti; dai giudici che operino a maggioranza assoluta; dal Procuratore ed entrerebbero in vigore dopo essere state approvate da una maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati partecipanti. Nel caso in cui si crei una situazione di conflitto fra lo Statuto e le Norme procedurali e probatorie, ci si rifarà a quanto previsto dallo Statuto.

L'Articolo 53 prevede che i giudici adottino, a maggioranza assoluta, i Regolamenti della Corte necessari al suo funzionamento ordinario.


 

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La Parte 5 riguarda le indagini e i processi e comprende gli Articoli dal 54 al 61. Essa riguarda questioni quali l'avvio di un'indagine da parte del procuratore e afferma che il Procuratore possa in qualsiasi momento ritornare su una decisione presa decidendo se iniziare un'indagine o un processo sulla scorta di nuovi elementi o informazioni ricevute.

Altri argomenti trattati sono le responsabilità ed i poteri del Procuratore relativamente alle indagini, compreso il fatto che il procuratore non possa divulgare, in nessuna fase della  procedura, documenti o informazioni ricevute  assicurandone la riservatezza ed all'esclusivo scopo di ottenere, tramite quelle,  nuove prove, a meno che non riceva l'autorizzazione da parte di chi ha fornito le informazioni.

Vengono inoltre trattate le questioni inerenti i diritti delle persone nel corso di un'indagine, compreso il fatto che una persona non possa essere obbligata ad autoincriminarsi o a dichiararsi colpevole; e che abbia diritto, nel caso in cui sia interrogato in una lingua diversa da quella che la persona parla e comprende pienamente, ad avere l'assistenza gratuita di un interprete professionista e le traduzioni che siano eventualmente necessarie per soddisfare i requisiti di correttezza processuale.

Viene inoltre affrontato il ruolo della Sezione istruttoria in relazione a una opportunità investigativa unica come pure le sue funzioni e i suoi poteri.  Fra gli altri provvedimenti, si è deciso che, allo scopo di mettere a punto alcuni articoli dello Statuto, nella Sezione istruttoria debba essere raggiunto il consenso della maggioranza dei giudici che la compongono. In altri casi un singolo giudice della Sezione istruttoria potrà esercitare le funzioni di competenza. La Sezione istruttoria potrà inoltre autorizzare il procuratore ad intraprendere specifiche azioni investigative all'interno del territorio di uno stato partecipante senza che tale Stato abbia garantito la propria collaborazione se, secondo quanto previsto nella Parte 9, è stato determinato che lo Stato in questione sia chiaramente impossibilitato a dare esecuzione a una richiesta di cooperazione a causa della indisponibilità delle autorità competenti o di alcuni componenti del suo sistema giudiziario.

Altre questioni che vengono affrontate in questa Parte sono l'emissione di un mandato d'arresto o di comparizione da parte della Sezione istruttoria, provvedimenti di carcerazione nello Stato che ha in custodia il detenuto, l'inizio del procedimento dinanzi alla Corte, e  la conferma delle accuse in fase istruttoria.


 

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La Parte 6 dello statuto è relativa al processo. Essa asserisce che "a meno che non venga deciso altrimenti, luogo del processo sarà la sede della Corte". E' inoltre previsto che l'accusato debba presenziare al processo. La camera di accusa dovrà garantire che un processo sia "equo e rapido" e che venga condotto rispettando pienamente i diritti dell'accusato e con il dovuto riguardo di protezione di vittime e testimoni.

Esso afferma inoltre che "ognuno è innocente fintanto che non viene dichiarato colpevole dinanzi alla corte secondo le leggi in vigore", aggiungendo che è compito del procuratore provare la colpevolezza dell'imputato. Perchè l'imputato venga incarcerato, la Corte deve essere certa della sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Nella determinazione di qualsiasi accusa, ovviamente, l'accusato avrà diritto a un processo pubblico ed equo condotto in maniera imparziale. La Corte dovrà prendere misure appropriate per proteggere la sicurezza, il benessere fisico e psicologico, la dignità ed il diritto alla riservatezza di vittime e testimoni.

Prima di testimoniare ciascun testimone dovrà rilasciare, in conformità con quanto previsto dalle norme di procedura e di prova, una garanzia della verità delle prove addotte.

Uno degli articoli riguarda l'eventualità che la diffusione di informazioni o documenti di un determinato Stato possa, nell'opinione di quello Stato, pregiudicare gli interessi della sicurezza nazionale. Esso afferma, fra l'altro, che se uno Stato apprende che informazioni o documenti che gli  appartengono sono stati o possono essere stati rivelati in una qualsiasi fase del procedimento, ed è dell'opinione che tale fatto possa pregiudicare la sua sicurezza nazionale,  esso avrà diritto di intervenire per risolvere la questione in base a quanto previsto dallo statuto.

In base a quanto previsto per l'assunzioni di decisioni, è stato stabilito che tutti i giudici della fase processuale debbano presenziare a ciascuna udienza del processo, ed a tutte le deliberazioni. La presidenza del tribunale potrà, caso per caso, designare, laddove ve ne sia la possibilità, uno o più giudici che presenzino a turno alle udienze e  sostituire un membro della Corte qualora questi non possa assicurare la propria presenza.

L'Articolo 73 prevede che la Corte debba istituire  principii relativi alle riparazioni, quali restituzioni, compensi e risarcimenti. Su questa base, su propria deliberazione, la Corte potrà, sia a richiesta sia motu proprio in casi eccezionali, determinare la misura di un qualsiasi danno, perdita o offesa subita dalle vittime e stabilirà i principi sulla cui base agirà. La Corte potrà emettere un ordine direttamente nei confronti di una persona in stato di carcerazione specificando le riparazioni appropriate da riconoscere alle vittime compresa la restituzione, compensi e risarcimenti. Se del caso, la Corte potrà ordinare che gli indennizzi vengano pagati tramite il fondo fiduciario previsto in un'altra sezione dello statuto.

Per quel che riguarda le sentenze, un articolo afferma che "nel caso di una carcerazione, il tribunale dovrà decidere quale sia la sentenza da emanare per l'imputato e dovrà valutare le prove presentate durante il processo che sono rilevanti ai fini della sentenza". Esso aggiunge che la sentenza dovrà esssere pronunciata in pubblico e, laddove possibile, alla presenza dell'accusato.


 

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La Parte 7 riguarda le sanzioni. L'Articolo 75, relativo alle sanzioni applicabili, afferma che la Corte potrà imporre una delle seguenti condanne  ad una persona giudicata colpevole di un crimine che rientri nelle competenze dello Statuto: "Carcerazione per un determinato numero di anni, che non potrà comunque superare un massimo di 30; oppure la carcerazione a vita laddove questa sia giustificata dall'estrema gravità del crimine o dalle particolari circostanze o dal particolare comportamento dell'individuo".

Oltre alla carcerazione la Corte potrà sentenziare: "Una multa basata sui criteri indicati nelle norme procedurali e probatorie; il sequestro dei proventi, delle proprietà e dei beni derivati in modo diretto o indiretto da quel crimine, senza per questo pregiudicare i diritti di bona fide di terzi".

L'Articolo 77, che tratta della determinazione della pena, sancisce che quando una persona sia imputata per più di un delitto la Corte debba pronunciare una sentenza per ciascun reato e una sentenza cumulativa che specifichi il periodo complessivo di carcerazione.

In base a quanto previsto dall'Articolo 79 verrà costituito, su decisione degli Stati partecipanti, un fondo fiduciario a beneficio delle vittime di reati che rientino della giurisdizione della Corte e delle rispettive famiglie. La Corte potrà ordinare che denaro ed altre proprietà ottenute mediante multe o sequestri vengano trasferite al fondo fiduciario che verrà gestito in base a criteri che saranno determinati all'assemblea degli stati partecipanti.


 

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La Parte 8, relativa agli appelli e revisioni, consta di 5 paragrafi che illustrano i dettagli relativi a queste situazioni. L'Articolo 80 che riguarda le procedure di appello contro la decisione di proscioglimento o condanna, o in ogni caso contro la sentenza, prevede che il Procuratore possa ricorrere in appello nel caso in cui si verifichi uno qualsiasi dei seguenti casi: errore procedurale, errore di fatto o errore di diritto. Gli stessi argomenti come pure "qualunque altra eventualità che li infici, l'equità o la affidabilità del procedimento o della decisione" possono essere usati dal condannato o dal Procuratore. Questa parte dello Statuto prevede inoltre che un rappresentante legale delle vittime, il condannato o il proprietario in buona fede di beni colpiti da un'ordinanza che rientri in quanto previsto dall'Articolo 73, possa appellarsi contro tale ordinanza di indennizzo secondo quanto previsto nelle norme di procedura e di prova. L'Articolo 84 prevede che "chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegale debba avere un diritto inalienabile all'indennizzo".


 

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La Parte 9 dello Statuto riguarda la cooperazione internazionale e l'assistenza giudiziaria. L'Articolo 85 stabilisce i provvedimenti relativi all'obbligo degli Stati partecipanti di cooperare pienamente con la Corte per quel che riguarda le indagini e i processi su crimini che rientrino nella giurisdizione della Corte stessa.

Tra i provvedimenti di carattere generale relativi alle richieste di cooperazione, lo Statuto prevede che "la Corte abbia l'autorità di avanzare agli Stati partecipanti richieste di cooperazione. Le richieste dovranno essere trasmesse tramite canali diplomatici o per mezzo di qualunque altro canale appropriato che potrà essere designato da qualsiasi Stato partecipante tramite ratifica, accettazione, approvazione o assenso". Esso prevede inoltre che la Corte possa invitare un qualsiasi Stato che non partecipi allo Statuto, a fornire assistenza sulla base di un accordo ad hoc. Inoltre,  nel caso in cui uno stato che non partecipi al trattato abbia stipulato un accordo ad hoc o un'accordo con la Corte, eviti di cooperare con le richieste conformi a tali accordi,  la Corte potrà informarne l'assemblea degli Stati partecipanti.

Inoltre, se uno Stato partecipante manca di soddisfare una richiesta di cooperazione avanzata dalla Corte, impedendole cosi' di esercitare le proprie funzioni e i propri poteri secondo lo Statuto, la Corte puo' avviare un'indagine a tal riguardo e riferire in materia all'Assemblea degli Stati partecipanti.

L'articolo 87 e' intitolato deferimento delle persone alla Corte. Tra i provvedimenti previsti, la Corte ha facolta' di comunicare la richiesta di arresto e deferimento di una persona, insieme alla documentazione relativa, a qualunque Stato sul cui territorio venga trovata tale persona, e richiedera' la cooperazione dello Stato in questione per l'arresto e il deferimento di tale individuo.  Gli Stati partecipanti, "in accordo con i provvedimenti di questa Corte e con la procedura conforme alle loro leggi nazionali", adempiranno alle richieste di arresto e deferimento. Uno Stato partecipante puo' respingere una richiesta di deferimento soltanto se non ha accettato la competenza della Corte sul crimine in questione. Se una richiesta di deferimento viene respinta, lo Stato partecipante interpellato a riguardo dovra' informare prontamente la Corte sulle ragioni di tale diniego.

Riguardo al provvedimento riguardante richieste concorrenti, se uno Stato partecipante riceve, per la stessa persona, dalla Corte una richiesta di deferimento e da qualunque altro Stato una richiesta di estradizione per lo stesso comportamento che ha generato il crimine per il quale la Corte chiede la consegna di tale individuo, tale Stato dovra' notificare questo fatto alla Corte e allo Stato richiedente.

Secondo il dettato di un altro Articolo, la richiesta di arresto e deferimento deve essere formulata in forma scritta. In casi urgenti, la Corte puo' richiedere l'arresto provvisorio della persona ricercata in attesa dell'inoltro della richiesta di consegna e della documentazione a sostegno di tale richiesta.

Quanto alle  altre forme di cooperazione, lo Statuto dice che gli Stati partecipanti dovranno, in conformita' con i loro provvedimenti e procedure legali nazionali, adempiere alle richieste della Corte di fornire diversi tipi di collaborazione nelle indagini o ai rinvii a giudizio. La Corte puo'richiedere  assistenza da parte di uno Stato che non partecipa allo Statuto.

In base ad un altro Articolo, la Corte non ha facolta' di procedere ad una richiesta di consegna di un ricercato o di cooperazione, che imporrebbe allo Stato richiesto di tale operazione di operare in contrasto con gli obblighi dettati dal diritto internazionale sulla  immunita' diplomatica di una persona o proprieta' di uno Stato terzo, a meno che la Corte non riesca in primo luogo ad ottenere la cooperazione di tale Stato terzo per sospendere tale immunita'.

Un altro provvedimento di questo Articolo vieta alla Corte di procedere con una richiesta di consegna di un ricercato, che imporrebbe allo Stato in questione un comportamento in contrasto con gli obblighi dettati dagli accordi internazionali, secondo i quali il consenso di uno Stato mandante e' richiesto per consegnare un cittadino di tale Stato alla Corte, a meno che la Corte non riesca prima ad ottenere la cooperazione dello Stato mandante per la concessione del consenso a tale consegna.


 

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La Parte 10 tratta dell'esecuzione. L'articolo 94 sul ruolo degli Stati nell'esecuzione delle condanne di carcerazione prevede che una condanna di carcerazione sia eseguita in uno Stato designato dalla Corte, che lo sceglie da una lista di Stati che abbiano gia' notificato alla Corte la propria volonta' di accettare le persone condannate. In tale designazione, la Corte dovra' tenere conto, tra l'altro, delle opinioni delle persone condannate, della loro nazionalita' e di altri fattori riguardanti le circostanze del reato o la persona condannata. Se nessuno Stato viene designato, la condanna di carcerazione sara' scontata in una struttura penitenziaria resa disponibile dalla sede della Corte ("Stato ospite").

La sentenza di carcerazione inoltre sara' vincolante per gli Stati partecipanti, che non potranno modificarla in alcun caso. Unicamente la Corte avra' il diritto di decidere su qualunque richiesta di ricorso in appello e revisione. Lo Stato esecutore non impedira' ad alcun individuo condannato di fare tali ricorsi.

Un altro Articolo sottolinea che l'esecuzione di una sentenza di carcerazione sara' soggetta alla supervisione della Corte e sara' coerente con i parametri espressi da trattati internazionali ampiamente accettati riguardanti il trattamento dei prigionieri. Le comunicazioni tra il condannato e la Corte non dovranno essere ostacolate e saranno riservate.

L'Articolo 101 afferma che "Se una persona detenuta evade dall'istituto carcerario e fugge dallo Stato esecutore, quello stesso Stato, dopo essersi consultato con la Corte, puo' richiedere la consegna di quella persona allo Stato in cui essa si trova, in conformita' con gli accordi bilaterali o multilaterali esistenti, oppure puo' richiedere che la Corte ottenga la consegna della persona, cosi' da consegnarla allo Stato in cui essa stava scontando la pena o ad un altro Stato designato dalla Corte."

Lo Stato esecutore non rilascera' la persona prima della scadenza della sentenza emessa dalla Corte, afferma un altro Articolo. Soltanto la Corte avra' il diritto di decidere qualunque riduzione della sentenza e si esprimera' sulla questione dopo aver ascoltato la persona interessata. Quando la persona avra' scontato due terzi della pena, o 25 anni di carcere in caso di ergastolo, la Corte riesaminera' la sentenza per decidere se debba essere ridotta. Non sara' possibile condurre una tale revisione prima dei termini prestabiliti.


 

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La Parte 11 consiste nell'Articolo 102 che definisce la creazione di una Assemblea degli Stati partecipanti , alla quale possono partecipare come osservatori altri Stati che, pur non avendo ratificato il trattato, hanno firmato lo Statuto o l'Atto Finale.

Tra le altre funzioni, l'Assemblea considerera' e adottera' le raccomandazioni della Commissione Preparatoria, fornira' controllo gestionale alla Presidenza, al Procuratore e alla Cancelleria riguardo all'amministrazione della Corte; discutera' e stabilira' il bilancio della Corte; decidera' se modificare il numero dei giudici e considerera' qualunque questione relativa alla non-cooperazione.

L'Assemblea avra' un Ufficio di Presidenza formato da un Presidente, due Vice Presidenti e 18 membri eletti dall'Assemblea ogni tre anni e che dovranno rappresentare i principali sistemi legali esistenti nel mondo. Il Presidente della Corte, il Procuratore e il Cancelliere o loro rappresentanti possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza. L'Assemblea si riunira' nella sede della Corte o presso la sede centrale delle Nazioni Unite una volta all'anno per tenere sessioni straordinarie se le circostanze lo richiederanno.

Ogni Stato partecipante avra' un voto nell'Assemblea, continua l'Articolo. E' necessario compiere ogni sforzo possibile affinche' si arrivi alle decisioni per consenso. Qualora non sia possibile raggiungere il consenso, a me che non sia disposto altrimenti nello Statuto, le decisioni su questioni fondamentali devono essere approvate con una maggioranza di due terzi dei presenti aventi diritto di voto, a condizione che il quorum per votare sia composto dalla maggioranza assoluta degli Stati partecipanti, e le decisioni su questioni procedurali saranno approvate con una semplice maggioranza degli Stati presenti e partecipanti al voto.

Uno Stato partecipante che accusi arretrati nei pagamenti dei suoi contributi finanziari alla Corte non avra' diritto di voto nell'Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza se l'ammontare dei suoi arretrati sia pari o superiore all'ammontare dei contributi dovuti da esso per due intere annualita' precedenti. L'Assemblea puo' tuttavia permettere a tale Stato partecipante di votare nell'Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza se fosse  appurato che il mancato pagamento dei contributi e' dovuto a condizioni che sfuggono al controllo dello Stato partecipante.


 

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La Parte 12 è relativa al finanziamento e comprende sei articoli. Essa stabilisce che, con l'eccezione di casi specificamente previsti, tutte le questioni finanziarie relative alla Corte ed alle riunioni dell'Assemblea degli Stati partecipanti, compreso il suo ufficio di presidenza e gli organismi sussidiari, debbano essere regolate dallo Statuto e dai Regolamenti e dalle Norme Finanziarie adottate dall'Assemblea degli Stati Partecipanti. Le spese sostenute dalla Corte e dall'Assemblea degli Stati Partecipanti, compreso il suo ufficio di presidenza e gli organismi sussidiari, dovranno essere pagati attingendo al bilancio della Corte.

Le spese sostenute dalla Corte e dall'Assemblea degli Stati Partecipanti dovranno essere pagate attingendo alle fonti che seguono: contributi prestabiliti effettuati dagli Stati partecipanti, e fondi concessi dalle Nazioni Unite, previa approvazione dell'Assemblea Generale, in particolare per quel che concerne i costi sostenuti a causa di denunce presentate dal Consiglio di Sicurezza. E' inoltre previsto che la Corte possa ricevere ed impiegare, come fondi supplementari, contributi volontari erogati da Governi, Organizzazioni internazionali, singoli individui, aziende ed altri enti, in conformità con i criteri adottati dall'Assemblea degli Stati Partecipanti.

I contributi degli Stati partecipanti verranno determinati in conformità con una scala di valutazione concordata, basata sulla scala di accertamento adottata dalle Nazioni Unite per il proprio bilancio ordinario e modificati secondo i principi su cui tale scala si basa. Gli archivi, i libri ed i conti della Corte, incluso il suo stato patrimoniale annuale, verranno sottoposti a una revisione annuale condotta da una società indipendente.

Secondo quanto previsto dall'Articolo 108, relativo alla composizione delle controversie, lo Statuto prevede che "qualsiasi controversia relativa alle funzioni giudiziarie della Corte debba essere risolta rifacendosi alle decisioni assunte dalla Corte stessa". Qualunque altra controversia tra due o più Stati Partecipanti relativa alla sua interpretazione o applicazione e che non sia stata risolta entro tre mesi dal suo inizio dovrà essere riportata all'Assemblea degli Stati Partecipanti. L'Assemblea potrà cercare di risolvere autonomamente la questione o avanzare raccomandazioni in merito a ulteriori strumenti per la composizione della controversia, compreso il rinvio alla Corte Internazionale di Giustizia.

Per quel che riguarda gli emendamenti, l'Articolo prevede che allo scadere dei sette anni dall'entrata in vigore dello Statuto, gli Stati Partecipanti possano proporne emendamenti. Il testo di qualsiasi emendamento proposto dovrà essere presentato al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che avrà la responsabilità di trasmetterli rapidamente a tutti gli Stati Partecipanti. Non prima di tre mesi dalla data di notifica, la successiva Assemblea degli Stati Partecipanti deciderà, a maggioranza, se accettare la proposta. L'Assemblea potrà affrontare la questione direttamente o convocare una Conferenza di Revisione nel caso in cui la questione in esame lo autorizzi.

Un altro Articolo affronta la questione della revisione dello Statuto. Esso prevede che allo scadere dei sette anni successivi alla sua entrata in vigore, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convochi una Conferenza di Revisione per esaminare eventuali emendamenti alla stesura originale. Tale revisione potrà interessare  anche l'elenco di crimini contenuti nell'Articolo 5, pur non essendo limitata ad essi. Alla Conferenza potranno partecipare quanti fanno parte dell'Assemblea degli Stati Partecipanti. Trascorso tale termine, comunque, il Segretario Generale delle Nazioni Unite potrà convocare una Conferenza di Revisione su richiesta di uno Stato Partecipante che venga approvata a maggioranza.

L'Articolo 111 bis è stato chiamato clausola provvisoria ed è relativo all'accettazione della competenza. Esso recita come segue: "Nonostante quanto disposto dall'Articolo 12, comma 1 e 2, uno Stato, ratificando il presente Statuto, può, per un periodo di sette anni dalla ratifica dello Statuto da parte dello Stato interessato, dichiarare di non riconoscere la competenza della Corte per quel che concerne la categoria di crimini cui si fa riferimento nell'Articolo 8 (5 quater) nel caso in cui un crimine sia stato commesso da un suo cittadino oppure sul proprio territorio.  L'adesione al disposto di questo Articolo potrà essere revocata in qualuque momento.  I provvedimenti contemplati da questo Articolo verranno riesaminati nel corso della Conferenza di Revisione che sarà convocata in conformità con quanto disposto dall'Articolo 111, comma 1."

L'Articolo 112 prevede che lo Statuto sia pronto per la firma da parte di tutti gli Stati a Roma, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, il 17 luglio 1998. Dopo tale termine, e fino al 17 ottobre 1998, sarà possibile firmare lo Statuto a Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. A partire da questa data, la firma dello Statuto potrà essere effettuata a New York, presso la sede delle Nazioni Unite, fino al 31 dicembre 2000.


 

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Le clausole finali inoltre affermano che lo Statuto entrerà in vigore il mese successivo al sessantesimo giorno seguente la data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Tali clausole finali prevedono che uno Stato partecipante possa annullare la propria adesione allo Statuto, mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.  L'annullamento diventerà esecutivo trascorso un anno dalla data di ricezione della notifica, a meno che questa non specifichi una data successiva.

 

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III. L'approvazione (17 luglio 1998)

Con 120 voti a favore, 7 contrari e 21 astensioni, la Conferenza Diplomatica delle Nazioni Unite sulla istituzione della Corte Penale Permanente ha approvato nella notte del 17 luglio 1998, lo Statuto di questo organo giudiziario ecumenico.

Si tratta di un grande passo avanti che e' stato compiuto dopo piu' di un mese di serrate discussioni, dal 15 giugno al 17 luglio, nella sede della FAO a Roma. Lo Statuto entrera' in vigore 60 giorni dopo che almeno 60 Stati partecipanti alla Conferenza lo avranno ratificato e consentira' cosi' di portare in giudizio i i colpevoli di quei crimini contro l'umanita' che finora erano rimasti impuniti proprio a causa della loro natura internazionale.

Due dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU - Stati Uniti e Cina - hanno votato contro l'adozione dello Statuto: ed era stata proprio la delegazione statunitense a chiedere di mettere ai voti lo Statuto, che in questo modo non ha potuto essere approvato per consenso.

La Corte avra' sede a l'Aja e sara' competente sui crimini di guerra, di genocidio, contro l'umanita' e di aggressione. Lo Statuto riconosce al Procuratore della Corte il potere di iniziativa nell'aprire procedure giudiziarie, ma il Consiglio di Sicurezza manterra' il potere di sospendere tali iniziative giudiziarie, per un periodo di 12 mesi rinnovabili. Nel rivolgersi alla Conferenza dopo la approvazione dello Statuto, Hans Corell, il rappresentante del Segretario generale dell'ONU alla Conferenza, ha trasmesso ai partecipanti le congratulazioni del Segretario generale stesso, Kofi Annan, il cui arrivo a Roma e' stato annunciato per la cerimonia celebrativa della firma dello Statuto prevista per oggi pomeriggio in Campidoglio.

Era oltre mezzo secolo, ha detto Corell, che le Nazioni Unite si stavano adoperando per allestire una Corte Penale Internazionale. E oggi - ha proseguito - si e' compiuto un importante passo avanti verso un'autentica tutela dei diritti umani: la speranza che nei prossimi mesi la comunita' internazionale possa assistere alla realizzazione di misure a livello nazionale, con l'adesione degli Stati alla Corte - secondo Corell - si concretizza qui con questo documento, il cui titolo ufficiale e': "Lo Statuto di Roma della Corte penale Internazionale". Corell ha inoltre sottolineato l'importanza del ruolo che le Organizzazioni Non Governative hanno svolto per questa realizzazione.

Diverse delegazioni, prendendo la parola alla Conferenza Plenaria finale, hanno sottolineato che lo Statuto, pur essendo tutt'altro che perfetto, costituisce cio' nondimeno un grande progresso per la storia dell'umanita'. Alcuni oratori hanno manifestato delusione e rammarico per il mancato inserimento delle armi nucleari nell'elenco delle infrazioni piu' gravi da perseguire. Tuttavia, lo Statuto viene considerato da tutti come uno strumento giusto, anche se da perfezionare; per questo motivo le posizioni nazionali, inizialmente rigide, hanno ceduto nello spirito della ricerca del compromesso. Subito dopo l'adozione del testo dello Statuto di Roma, insieme all'Atto Finale della Conferenza, i documenti sono stati messi a disposizione per la firma degli Stati partecipanti nella sede della FAO.

Centoventisette delegazioni hanno firmato l'Atto Finale e dieci di esse hanno gia' sottoscritto anche lo Statuto che sara' a disposizione per le firme nella cerimonia speciale di oggi pomeriggio, presieduta dal sindaco di Roma in Campidoglio. Dichiarazioni di voto sono state enunciate dai rappresentanti di: India, Uruguay, Mauritius, Filippine, Norvegia, Belgio, USA, Sri Lanka, Cina e Regno Unito.

Dichiarazioni conclusive sono state successivamente presentate dai rappresentanti di: Italia, Austria (a nome dell'Unione Europea), Venezuela, messico, USA, Cuba, Trinidad e Tobago, Sudan (a nome del Gruppo di Stati Arabi), Sierra Leone, Giappone, Egitto, Botswana, Algeria, Svezia (a nome dei Paesi dell'Europa occidentale), Pakistan, Germania, Francia, Bangladesh, Russia, Afghanistan, Benin, Santa Sede e Andorra.
Lo Statuto e' stato anche commentato dai rappresentanti del Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Coalizione delle organizzazioni Non Governative per una Corte Penale Internazionale, nonche' di Amnesty International.

Il presidente della Conferenza, Giovanni Conso, dopo avere commentato il dispositivo dello Statuto relativo alle pene, ha giudicato i risultati della Conferenza degni di portare la comunita' internazionale a testa alta alla soglia del Terzo Millennio.
 

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(a) Dichiarazioni di voto

India: Lo Statuto concede al Consiglio di Sicurezza un ruolo tale da violare il diritto internazionale. Lo Statuto non consente infatti al Consiglio la facoltà di organizzare corti penali internazionali. Ciò che il Consiglio sta cercando di fare grazie alla Corte è di ottenere il potere di bloccare e di vincolare gli Stati non Partecipanti. E' davvero un peccato che uno Statuto che avrebbe dovuto servire a difendere la legge debba invece allontanarsi dal diritto internazionale costituito. Per questo, prima di procedere all'esame del suo primo caso la Corte dovrebbe rivendicare la sua prima vittima: la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati. In qualità di potenza nucleare, l'India ha presentato un emendamento per elencare le armi nucleari tra quelle il cui uso è vietato ai sensi dello Statuto. Questa proposta non è stata accettata. Il messaggio trasmesso con questa decisione è che, a livello dei plenipotenziari, la comunità internazionale ha deciso che l'impiego delle armi nucleari non costiutisce un crimine. Quel che è peggio, è che lo Statuto non elenca alcuna arma di distruzione di massa fra quelle il cui uso è vietato come crimine di guerra.

Uruguay: Le clausole presentate dall'Uruguay, fra cui una relativa alla questione dell'ammissibilità, non sono state accettate. Al Procuratore sono stati cioncessi dei poteri che non vengono bilanciati da adeguate possibilità di controllo. La Conferenza non ha avuto tempo a sufficienza per risolvere numerose questioni. Ciononostante, la comunità internazionale sta compiendo uno storico passo in avanti approvando la bozza di Statuto.

Mauritius: Non sottovalutiamo i risultati della Conferenza, tra cui il meritodi aver ragionato su nuovi concetti. Si è trattato di un processo ambizioso. Mauritius è pronta a firmare lo Statuto.

Filippine: Lo Statuto contiene gli elementi vitali che consentono l'istituzione della Corte Penale Internazionale, tra cui il fatto che il Procuratore ha la facoltà di agire motu proprio. Per quel che riguarda le vittime, sono state previste delle misure per la restituzione, l'indennizzo e il risarcimento. Le Filippine hanno votato a favore dello Statuto.

Belgio: Il Belgio ha votato a favore dello Statuto. Possono tuttavia esistere alcune preoccupazioni sull'istituzione, alla luce del fatto che l'Articolo 111 bis costituisce un costrutto giuridico perturbativo, che potrebbe distruggere la costruzione della Corte.

USA: Gli Stati Uniti non accettano il concetto di giurisdizione così come è stato inserito nello Statuto e la sua applicazione per quel che concerne gli Stati non partecipanti. Per questo voteranno contro lo Statuto. Qualunque tentativo di elaborare una definizione del crimine di aggressione deve prendere in considerazione il fatto che, anche se in passato esso non è stato considerato come un atto individuale, le guerre di aggressione sono esistite uguelmente. Lo Statuto deve inoltre riconoscere il ruolo del Consiglio di Sicurezza nel determinare se sia stata commessa un'aggressione. Nessuno Stato partecipante può disconoscere il potere concesso al Consiglio di Sicurezza in base allo Statuto delle Nazioni Unite, secondo il quale compete al Consiglio la responsabilità di mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

Brasile: Il Brasile è assolutamente a favore dell'istituzione della Corte. In una logica di flessibilità il mio Paese ha deciso di non insistere sull'inserimento di determinati elementi nella bozza di Statuto. Tuttavia siamo preoccupati che l'Articolo 87, relativo alle persone che si costituiscono alla Corte, possa non essere coerente con la legge brasiliana. Va inoltre ricordato che la Costituzioen del Brasile non prevede la pena dell'ergastolo.

Turchia: la Turchia è favorevole all'istituzione della Corte in base al lavoro preparatorio ed alla Conferenza stessa. Avremmo tuttavia desiderato che il terrorismo venisse incluso nello Statuto fra i crimini contro l'umanità. Riteniamo che debba essere trovata una formulazione che consenta agli Stati di aderire avvalendosi delle opzioni di opt-in e opt-out. Per quel che riguarda i crimini di guerra, sarebbe stato opportuno specificare che la futura Corte non interferirà con le questioni interne degli Stati, come le azioni svolte per estirpare il terrorismo. Anche la Turchia è contraria all'autonomia del Procuratore. Il mio Paese si astiene nel voto sull'adozione dello Statuto.

Singapore: Singapore si astiene. Siamo sempre stati a favore di una Corte forte; tuttavia, nelle ultime ore sono state preparate delle clausole che interessano solo un piccolo gruppo di nazioni. C'è stato uno strano imbroglio per la questione della giurisdizione che è comparsa per la prima volta negli ultimi minuti della Conferenza. Con nostro disappunto, le armi chimiche e batteriologiche sono state inspiegabilmente estromesse dallo Statuto. La mancata inclusione della pena capitale è un altro aspetto negativo. Questa decisione, comunque, non influirà sulla giurisdizione nazonale.

Israele: Con una certa riluttanza, Israele ha votato contro, non comprendendo perche' sia stato considerato necessario inserire nella lista dei crimini piu' iniqui e odiosi il trasferimento di popolazione civile in territori occupati. Le esigenze dettate dalla mancanza di tempo e dall'intensa pressione politica e pubblica hanno obbligato la Conferenza ad aggirare prerogative fondamentali di sovranita', delle quali ci avvaliamo nel redigere convenzioni internazionali, a favore di un completamento del lavoro e del raggiungimento di uno Statuto sulla base del principio del "come-viene-viene". Continuiamo a sperare che la Corte serva gli alti obiettivi per il raggiungimento dei quali e' stata istituita.

Sri Lanka: Riconosciamo la grande importanza attribuita alla istituzione di una Corte Penale Internazionale, ma ci duole astenerci perche' il reato di terrorismo non e' stato incluso nello Statuto.

Cina: Abbiamo compiuto molti sforzi positivi verso la creazione di una Corte penale Internazionale equa ed efficace. Abbiamo sempre ritenuto che la Corte dovesse essere un sistema efficace con ruolo supplementare nella cooperazione giuridica internazionale. Il consenso dello Stato deve costituire la base legale della competenza della Corte. La Cina non puo' accettare la competenza universale concessa alla Corte su crimini fondamentali. Garantendo al procuratore il diritto di avviare procedimenti assoggetta la sovranita' degli Stati alle decisioni personali di un individuo. I provvedimenti della sezione istruttoria per verificare tali poteri non sono sufficienti. L'adozione dello Statuto sarebbe dovuta avvenire per consenso e non per conteggio di voti. La Cina ha votato contro la bozza di Statuto.

Turchia: la Turchia è favorevole all'istituzione della Corte in base al lavoro preparatorio ed alla Conferenza stessa. Avremmo tuttavia desiderato che il terrorismo venisse incluso nello Statuto fra i crimini contro l'umanità. Riteniamo che debba essere trovata una formulazione che consenta agli Stati di aderire avvalendosi delle opzioni di opt-in e opt-out. Per quel che riguarda i crimini di guerra, sarebbe stato opportuno specificare che la futura Corte non interferirà con le questioni interne degli Stati, come le azioni svolte per estirpare il terrorismo. Anche la Turchia è contraria all'autonomia del Procuratore. Il mio Paese si astiene nel voto sull'adozione dello Statuto.

Singapore: Singapore si astiene. Siamo sempre stati a favore di una Corte forte; tuttavia, nelle ultime ore sono state preparate delle clausole che interessano solo un piccolo gruppo di nazioni. C'è stato uno strano imbroglio per la questione della giurisdizione che è comparsa per la prima volta negli ultimi minuti della Conferenza. Con nostro disappunto, le armi chimiche e batteriologiche sono state inspiegabilmente estromesse dallo Statuto. La mancata inclusione della pena capitale è un altro aspetto negativo. Questa decisione, comunque, non influirà sulla giurisdizione nazionale.

Regno Unito: Il Consiglio di Sicurezza dovrebbe determinare quando un'aggressione e' stata compiuta. Riguardo al terrorismo e al narcotraffico, si dovrebbe comprendere che la risoluzione non pregiudica una decisione futura sulla eventuale inclusione di questi reati nello Statuto.

Dichiarazione del Presidente della Conferenza, prof.Vincenzo Conso: Rispondendo alla raccomandazione presentata dal gruppo di lavoro sulle pene, il presidente ha letto una dichiarazione riguardante la non-inclusione della pena di morte nello Statuto. La dichiarazione recita:

"Il dibattito in questa Conferenza sulla questione delle pene applicabili dalla Corte ha dimostrato che non esiste consenso internazionale sulla inclusione o non-inclusione della pena di morte.

Tuttavia, secondo i principi di complementarita' tra la Corte e le giurisdizioni nazionali, i sistemi giudiziari nazionali hanno il dovere primario di investigare, perseguire e punire gli individui, in accordo con le loro leggi nazionali, per i crimini che ricadono sotto la competenza della Corte Penale Internazionale. A tal riguardo, la Corte non potra' essere in grado di influenzare le politiche nazionali in questo settore. Sara' bene notare che non includere la pena di morte nello Statuto non avra' in ogni caso alcuna conseguenza sulle legislazioni o pratiche nazionali relative alla pena di morte. Come non dovra' essere considerata di alcuna influenza, nello sviluppo del consueto diritto internazionale come in qualunque altra maniera, la legalita' di pene imposte dai sistemi nazionali per i crimini gravi."

La Plenaria quindi ha preso nota del rapporto del Comitato Plenario.


 

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(b) Dichiarazioni Finali

Italia: E' stato un grande onore ospitare questa Conferenza che ha istituito una istituzione che avrà grande importanza nella storia del genere umano. Il testo adottato fornisce una base soddisfacente per il funzionamento della Corte, in particolare per quel che riguarda la sua indipendenza, che è un prerequisito indispensabile. I crimini inclusi nello Statuto, ra cui rientrano anche quelli compiuti in situazioni di conflitto non armato, non possono essere sottovalutati. In conclusione, il lavoro svolto ha portato a dei risultati positivi. Nonostante il voto, è stato fatto un importante passo in avanti e la speranza delle future generazioni ha avuto la sua alba proprio qui a Roma.

Austria (a nome dell'Unione Europea): Il mondo ha bisogno di questa Corte. L'Unione Europea ha sempre ribadito la necessità di cui l'umanità potesse fidarsi; lo Statuto di una simile Corte dovrebbe essere generalmente accettabile, in modo che essa possa divenire un'istituzione efficace. Sono state risolte un gran numero di questioni estremamente difficili: questioni legate all'esercizio della giurisdizione penale nazionale, con questioni di sicurezza e sovranità nazionale. Per raggiungere il consenso sono state fate concessioni da una parte e dall'altra. Rimangono ancora da risolvere numerose difficili questioni legali di natura estremamente tecnica ed altamente politiche. Dobbiamo ancora predisporre altri strumenti nella Commissione Preparatoria e far sì che lo Statuto venga ratificato da un numero sufficiente di nazioni per far sì che la Corte possa iniziare il proprio lavoro. L'Unione Europea è pronra a fare del suo meglio per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo.

Venezuela: Uno dei compiti più complessi affrontati dalla comunità internazionale è stato condotto a termine con la decisione di istituire la Corte, decisione che è di buon auspicio per l'inizio del nuovo millennio. Lo Statuto, anche se non è perfetto, è abbastanza equilibrato. La Costituzione del venezuela non prevede né la pena capitale né l'ergastolo.

Messico: la creazione della Corte è pienamente giustificata alla luce del lavoro necessario ad eliminare l'impunità e per punire gli autori dei pià gravi crimini internazionali. Tuttavia, sarà necessario altro lavoro prima che la comunità internazionale possa perfezionarla. Per questa ragione, il Messico si astiene. Il progetto presentato dall'Ufficio di Presidenza contiene una clausola che proibisce le limitazioni. L'accettazione delle limitazioni non sminuisce i contenuti di un trattato. Sarebbe inoltre necessaria una definizione più chiara della complementarità. Il Messico giudica inoltre sfavorevolmente la mancata inclusione nello Statuto delle armi nucleari e riproporrà tale questione in occasione della prima conferenza per la revisione dello Statuto. E' inoltre deprecabile l'eliminazione del riferimento allo Stato esecutore. La complesità della materia richiede la massima trasparenza nei negoziati. Il voto nella riunione plenario ha del resto dimostrato che le decisioni prese non sono state soddisfacenti. Per finire, il Messico ha delle riserve sui riferimenti al Consiglio di Sicurezza fatti nello statuto. onale.

Stati Uniti: Siamo profondamente dispiaciuti del fatto che alcune delle nostre preoccupazioni non sono state accolte. Gli Stati Uniti si impegnano a portare di fronte alla giustizia chi commette tali crimini. Lodiamo gli sforzi infaticabili compiuti dall'Ufficio di Presidenza e dalle numerose delegazioni. Speriamo di poter lavorare insieme in futuro. I contributi degli Stati Uniti allo Statuto resteranno validi.

Cuba: Nell'unirsi alla maggioranza, Cuba ha dimostrato flessibilita' e comprensione. Il mondo inizia ad accorgersi delle atrocita' commesse ogni giorno e del bisogno di confrontarsi con esse. Cuba avrebbe desiderato una risposta piu' vigorosa a tali crimini cosi' da ottenere unmondo piu' giusto. Cuba ha partecipato ai negoziati con spirito costruttivo. Si rammarica che le armi di sterminio non siano state incluse nello Statuto. La subordinazione al Consiglio di Sicurezza rendera' la Corte inefficace. Gli embargo economici sono stati una forma di sterminio. Il sostegno di Cuba allo Statuto non ha in alcun modo allentato la sua lotta contro la ingiusta guerra economica intentata al suo paese.

Trinidad e Tobago: L'alto livello di partecipazione alla Conferenza è la prova che la Corte era da tempo necessaria. Trinidad e Tobago ha dimostrato flessibilità accettando che il traffico di droga venga incluso in uno stadio successivo. Per la nostra delegazione è stato un grande onore aver dato inizio a questo processo. A causa della mancata inclusione della pena di morte, Trinidad e Tobago non firmerà lo Statuto, ma solo l'Atto Finale, e continuerà nei propri sforzi per inserire nello Statuto la pena capitale e far includere il traffico di droga nei crimini che rientrano nella giurisdizione della Corte. La Corte potrà essere efficiente solo se vedrà una larga partecipazione. Trinidad e Tobago si rammarica di doversi astenere nella votazione per l'adozione dello Statuto.

Sudan, a nome del Gruppo degli Stati Arabi: Gli Stati Arabi hanno partecipato alla Conferenza con la speranza di riuscire a preparare un importasnte documento, la cui firma avrebbe rappresentato un grande momento per il genere umano. La Corte dovrebbe processare ogni criminale che commetta un crimine contro l'umanità. Gli Stati Arabi non sono contenti del documento finale. E' negativo il fatto, ad esempio, che sia stato inserito soltanto un accenno all'aggressione, dal momento che essa è "la madre di tutti i crimini". Anche gli armamenti nucleari avrebbero dovuto essere compresi. Il Procuratore dovrebbe essere sottoposto a un ragionevole e logico controllo e non dovrebbe poter operare ex officio. Lo Statuto potrebbe persino aumentare i poteri del Consiglio di Sicurezza, e per questa ragionegli Stati Arabi hanno cercato di ottenere che nello Statuto venisse attribuito un ruolo all'Assemblea Generale; purtroppo queste speranze sono state distrutte. Le limitazioni dovrebbero essere consentite.

Giappone: Questo dovrebbe essere un momento da dedicare a una sobria riflessione su quanto è stato raggiunto e quanto rimane ancora da fare.Ciò che rimane da fare per adempiere al proprio compito è immenso. Per tutta la durata dei lavori il Giappone ha tentato di conciliare le posizioni conflittuali delle diverse delegazioni. La delegazione giapponese aspprezza il fatto che le sue raccomandazioni relative al finanziamento della Corte siano state incluse nel testo finale.

Sierra Leone: Pur essendo delusa dalla inclusione del provveddimento opt-out per i crimini di guerra in conflitti armati interni ed internazionali, la Sierra Leone ha fatto notare con piacere che lo Statuto manteneva la giurisdizione su conflitti armati interni. E' inoltre felice di constatare l'inclusione di un procuratore con poteri autonomi. Un messaggio e' stato inviato alla comunita' internazionale: i crimini contro l'umanita', il genocidiom l'aggressione e i crimini di guerra non resteranno impuniti. Il successo dello Statuto dipendera' dalla cooperazione degli Stati che dovranno assicurarne la rapida entrata in vigore.

Egitto: L'Egitto e' stato tra i primi Stati chiamati all'istituzione della Corte ed ha partecipato ai lavori preparatori. Il mondo arabo aveva bisogno di una Corte di questo tipo, dato che i misfatti restavano impuniti. L'Egitto ha accettato in toto il testo, anche se alcuni provvedimenti non erano stati trattati in modo soddisfacente. Pur avendo un tempo limitato, esso ha avvertito la necessita' di includere armi di sterminio quali sono le armi nucleari. Ha auspicato che la definizione di aggressione risultasse conforme a quella dell'Assemblea Generale. La determinazione dell'aggressione dovrebbe essere estesa anche all'Assemblea Generale. Il Procuratore non deve avere il potere di avviare inchieste ex officio. Riguardo alla questione delle riserve, una dichiarazione generale dovrebbe essere adottata in futuro.

Botswana: Lo Statuto rappresenta chiaramente una pietra miliare nella storia delle Nazioni Unite e dell'umanita'. La Botswana ha sostenuto l'adozione dello Statuto perche' espressione di consenso e ritiene che le generazioni future siano in grado di perfezionarlo. Le delegazioni dovrebbero riflettere sul testo e migliorarlo qualora sia sottoposto a revisione.

Algeria: L'Algeria ha sempre desiderato questa Corte e si e' sempre impegnata per arrivare alla sua istituzione. L'Algeria ha concesso molto senza ottenere tutto quello che desiderava. Essa ha avuto timori e rammarichi e la speranza che la firma del testo sia di buon augurio per il futuro.

Svezia (a nome degli Europei occidentali e altri Stati): La decisione della Conferenza ha lanciato un messaggio. Il Gruppo ha espresso profonda gratitudine al Governo Italiano per l'ospitalita' offerta. Francia: La Francia concorda con le dichiarazioni rilasciate dalla Svezia a nome del gruppo delle nazioni dell'Europa Occidentale e degli altri Stati. Salutiamo il primo passo compiuto per l'istituzione di un regime che punisca i responsabili di crimini odiosi e lavorerà senza tregua per questo fine, continuando a fare la propria parte per l'attuazione dello Statuto.

Bangladesh: Il Bangladesh è gratificato dal fatto che sia stato confermato il principio della giurisdizione automatica . Esso si rammarica per il fatto che la Conferenza non sia stata in grado di affrontare la questione delle armi di distruzione di massa.

Pakistan: E' compito di ogni Stato non consentire che i crimini rimangano impuniti. Il principio della complementarità costituisce il principio fondamentale della Corte, che non si sostituirà, ma sarà complementare ai sistemi giudiziari nazionali. La sovranità degli Stati non verrà infranta. A tale proposito, alcune clausole dello Statuto sono motivo di preoccupazione, e tra queste in particolare la questione del potere che il Procuratore ha di agire motu proprio ed il ruolo del Consiglio di Sicurezza in rapporto alla Corte. Anche il Pakistan ha delle gravi difficoltà ad accettare il testo relativo all'arresto temporaneo.

Germania: Lo Statuto garantisce che vi sarà una Corte forte ponendo delle solide fondamenta all'ato della sua istituzione. In futuro, crimini odiosi, compresi quelli di aggressione, non rimarranno impuniti. Federazione Russa : Oggi si conclude un'importante iniziativa per l'armonizzazione di diversi sistemi giuridici. E' un motivo di soddisfazione il fatto che il pacchetto di proposte di compromesso e' stato congegnato in modo che la Federazione Russa ha potuto approvarlo. Ma e' increscioso che sia stato adottato a maggioranza. Quanto al crimine di aggressione, e' convincimento della Federazione Russa che questo punto non tocchera' le potenze del Consiglio di Sicurezza.

Afghanistan : Se una Corte come questa fosse esistita 20 anni fa, l'Afghanistan non sarebbe stato vittima di tante aggressioni. Per questo la sua istituzione e' tanto bene accetta. Nel votare a favore dello Statuto, l'Afghanistan ritiene che la giustizia punitiva non costituisce l'unico modo per far prevalere il diritto; si dovranno sempre compiere iniziative per la riconciliazione.

Benin : L'adozione dello Statuto e' un traguardo storico, anche se il Benin avrebbe preferito l'adozione per consenso. Il testo adottato non e' perfetto, e il Benin non e' del tutto soddisfatto di quanto previsto sui crimini di guerra. Si nutre preoccupazione per il ruolo che lo Statuto riconosce al Consiglio di Sicurezza: e' giusto che il Consiglio abbia il potere di bloccare le inchieste della Corte ? Il Benin avrebbe inoltre preferito che le armi nucleari fossero formalmente messe fuorilegge formalmente, con la loro inclusione fra i crimini di guerra contemplati dallo Statuto.

Santa Sede: Alla vigilia della Conferenza, Papa Giovanni Paolo II espresse la speranza che questo consesso potesse costituire un momento storico; per questo la Santa Sede accoglie positivamente il risultato della Conferenza. La Santa Sede ha chiesto una Corte Penale Internazionale che protegga la dignita' dell'essere umano e l'istituzione della famiglia. E' fonte di soddisfazione vedere riflessi tali principi nel preambolo dello Statuto. La dignita' umana non deve essere mai violata, nei non ancora nati come negli anziani.

Andorra: Lo Statuto e' un "delicato mosaico". Andorra ha dato accoglienza a moltissimi profughi di guerra negli anni e dunque si ritiene soddisfatta dei risultati raggiunti dalla Conferenza. Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR): Il CICR ha attribuito importanza all'efficacia della Corte Penale Internazionale. Il compito dello Statuto e' fondamentale e dovrebbe finalmente consentire che gli esecutori di crimini iniqui siano condotti a giudizio. E' difficile comprendere la ragione dell'esclusione delle armi di sterminio dallo Statuto. La Corte dovrebbe essere dotata di mezzi che la rendano efficace. La chiave del suo successo e' mettere alla prova la sua competenza. Bisogna perseguire instancabilmente e chiamare alla resa dei conti i grandi criminali. Il CICR e' stato disponibile ad assistere la creazione della Commissione Preparatoria sull'implementazione dello Statuto.

Coalizione delle Organizzazioni Non Governative: Oggi e' stato un grande giorno. La costituzione della Corte rappresenta un progresso monumentale. Le generazioni che verranno si meraviglieranno del fatto che alla comunita' internazionale e' stato necessario un tempo cosi' lungo per arrivarci. La Corte salvera' milioni di persone da sofferenze indicibili.

Amnesty International: Ottocento organizzazioni non governative hanno condiviso il fine comune di istituire una Corte Penale internazionale efficace, indipendente e giusta. Stanotte questo obiettivo e' piu' vicino. Amnesty International e' delusa per il fatto che alcuni paesi potenti sembrano desiderosi di tenere la giustizia in ostaggio con minacce e prepotenze nei confronti di altri Stati, e che siano piu' preoccupati di sottrarre eventuali criminali ai processi che non di produrre un documento a favore delle vittime. Da domani, i membri della Coalizione si mobiliteranno per fare in modo che la Corte adempia alla sua vera finalita'. Il fine ultimo di una comunita' internazionale, votata a porre fine all'impunita', deve essere la giurisdizione universale della Corte. Amnesty International lavorera' per far si' che la Corte risponda al grido di dolore di tutte le vittime, ovunque si trovino.


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