Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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L'uso della forza a tutela dei diritti dell'uomo Dr. Adriano Antonio Tedde
 
Versione integrale
Intervento umanitario
Tesi di laurea

Università degli Studi di Sassari
Facoltà di Scienze politiche

Relatore: Prof. Costanza Honorati
Anno Accademico 2000/2001 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2001

 
Sommario

L'uso unilaterale della forza a tutela dei diritti dell'uomo non è consentito dal diritto internazionale. Non solo i diversi strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo non prevedono un siffatto uso della forza, ma anche l'incostante prassi degli Stati dal 1945 ad oggi non ha generato alcuna norma che consenta agli Stati di intervenire militarmente per reprimere le gross violations commesse nei confronti di cittadini non loro. Perciò l'intervento umanitario, anche se non esplicitamente vietato, resta probabilmente un evento illecito perché contrario al divieto dell'uso della forza, imposto da una norma avente natura consuetudinaria.

 
Indice dei contenuti
 
INTRODUZIONE

CAPITOLO I
LE NORME POSITIVE IN MATERIA DI USO DELLA FORZA E DIRITTI DELL'UOMO.



1.1 Il divieto della minaccia o dell'uso della forza armata.
    1.1.1 La Carta ONU: l'articolo 2, comma 4, e il significato del termine "forza".
    1.1.2 Le eccezioni al divieto.
    1. La legittima difesa: l'art. 51;
    2. il sistema di sicurezza collettiva: l'intervento armato da parte del Consiglio di sicurezza ai sensi dell'art. 42;
    3. l'azione coercitiva in base ad accordi regionali e organizzazioni regionali: l'art. 53, comma 1. Cause di esclusione dell'illiceità diverse dalle eccezioni contenute nella Carta, e uso della forza.

    1.1.3 I destinatari del divieto. Il divieto dell'uso della forza come parte del diritto consuetudinario. La sentenza della Corte internazionale di giustizia del 27 giugno 1986 nel caso Nicaragua c. Stati Uniti. Il divieto diventa jus cogens.
    1.1.4 La definizione di aggressione: la risoluzione n. 3314 del 1974 e i recenti sviluppi in merito alla definizione del "crimine" di aggressione.



1.2 I diritti dell'uomo.
    1.2.1 Il movimento convenzionale per la tutela dei diritti dell'uomo. Le tre "generazioni". L'universalismo dei diritti dell'uomo: la conferenza di Vienna del 1993. La protezione giurisdizionale dei diritti dell'uomo a livello regionale: la CEDU.
    1.2.2 Il problema del carattere universale dei diritti dell'uomo. Dal diritto pattizio al diritto generale: il divieto delle gross violations e il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo come obbligo erga omnes della comunità internazionale.
    1.2.3 L'impatto dei diritti dell'uomo sulla comunità internazionale: l'erosione del principio della domestic jurisdiction. La rinnovata attenzione verso i diritti dell'uomo dopo la guerra fredda.
    1.2.4 I crimini internazionali dell'individuo: i crimini contro l'umanità. L'istituzione dei Tribunali per i crimini commessi nella ex Iugoslavia e nel Ruanda. L'accordo di Roma per l'istituzione di una Corte penale internazionale permanente. L'individuo quale nuovo soggetto della comunità internazionale?


CAPITOLO IIGLI INTERVENTI ARMATI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA UMANITARIA.


2.1 Il principio di non-intervento. L'ingerenza umanitaria come forma lecita di intervento.
2.2 Il ruolo delle Nazioni Unite nella tutela dei diritti dell'uomo in situazioni belliche. La prassi degli anni novanta.
    2.2.1 Il rapporto tra emergenza umanitaria e minaccia alla pace internazionale: la risoluzione n. 688/1991 del Consiglio di sicurezza contro la repressione dei curdi in Iraq.
    2.2.2 Le operazioni di peace-keeping promosse dalle Nazioni Unite.
    2.2.3 L'autorizzazione all'uso della forza da parte degli Stati concessa dal Consiglio di sicurezza dopo la guerra fredda. La risoluzione n. 678 e il caso dell'Iraq; gli interventi a tutela dei diritti dell'uomo in Somalia, Ruanda, ex Iugoslavia.



2.3 La dottrina dell'intervento umanitario.
    2.3.1 Definizione di intervento umanitario. Evoluzione della dottrina.
    2.3.2 Crisi umanitarie e interessi nazionali. I pericoli dell'uso della forza a tutela dei diritti dell'uomo. "Legittimità" dell'intervento umanitario.
    2.3.3 L'intervento umanitario quale nuova deroga al divieto dell'uso della forza? La prassi degli interventi umanitari nell'era della guerra fredda: tre casi.
    2.3.4 I cambiamenti nella dottrina dell'intervento umanitario alla luce degli avvenimenti degli anni novanta.



CAPITOLO III
L'INTERVENTO IN KOSSOVO: UNA SVOLTA NELLA DOTTRINA DELL'INTERVENTO UMANITARIO?



3.1 Il caso del Kossovo.
    3.1.1 Cenni storici e sviluppo dell'intervento NATO.
    3.1.2 Il dibattito sulla conformità al diritto internazionale dell'intervento armato della NATO: la campagna del Kossovo come prodotto di un nuovo ordine mondiale?


3.2 La dottrina dell'intervento umanitario oggi: le principali letture del caso del Kossovo.
    3.2.1 La natura assoluta del divieto dell'uso della forza e l'illiceità delle azioni condotte in assenza di un'autorizzazione delle Nazioni Unite.
    3.2.2 (segue) la conformità dell'intervento in Kossovo alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
    3.2.3 (segue) lo sviluppo degli obblighi erga omnes e il compito per gli Stati di agire come gestori degli interessi collettivi al di fuori del sistema ONU.
    3.2.4 (segue) l'emergere di una developing norm: l'episodio del Kossovo come precedente nel processo di formazione di una nuova norma consuetudinaria.





CAPITOLO IV
IL CONFLITTO TRA IL DIVIETO DELL'USO DELLA FORZA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO: UN DILEMMA IRRISOLTO.


4.1 La rilevanza del caso del Kossovo nel diritto internazionale.
    4.1.1 L'esito dell'intervento della NATO: l'evoluzione dei fatti nella Repubblica federale di Iugoslavia.
    4.1.2 (segue) la prassi internazionale dopo il Kossovo: l'azione delle Nazioni Unite nel caso di Timor Est.



4.2 Verso la legittimazione dell'intervento umanitario?
    4.2.1 I criteri-limite per la realizzazione dell'intervento umanitario.
    4.2.2 Il problema della liceità dell'intervento umanitario: le quattro "strategie politico/legali" suggerite dall'Istituto danese di affari internazionali (Dansk Udenrigspolitisk Institut).



4.3 Sulla necessità di tutelare i diritti dell'uomo dai crimini e dal genocidio anche per vie coercitive: ricostruzione del valore etico e politico dell'intervento umanitario a fronte dell'inazione della comunità internazionale.
    4.3.1 Chi tutela i diritti fondamentali dell'uomo? La situazione attuale.
    4.3.2 (segue) come rimediare all'assenza di strumenti efficaci per la repressione delle gross violations? La riforma delle Nazioni Unite nell'ambito della "ad hoc strategy" come risposta più convincente
    4.3.3 (segue) l'intervento umanitario quale scelta obbligata per la tutela dei diritti dell'uomo in assenza di mezzi alternativi validi per la repressione di situazioni insostenibili.


BIBLIOGRAFIA
 
Abstract
 

INTRODUZIONE
[ Note omesse ]

Con il presente lavoro ci proponiamo di affrontare il tema del cosiddetto "intervento umanitario" nell'ambito del diritto internazionale. Al centro della nostra ricerca si pone quindi il quesito se gli Stati di propria volontà possano reagire con l'uso della forza alle violazioni più gravi dei diritti dell'uomo commesse da altri Stati all'interno dei propri confini.

Tra i problemi giuridici che sorgono in realzione ad un siffatto uso della forza il rilevante è rappresentato dal conflitto tra due principi fondamentali del diritto internazionale vigente, ovvero il divieto dell'uso della forza e la tutela dei diritti dell'uomo. A questi è dedicato il primo capitolo in cui si analizzeranno da vicino le norme che li prevedono.

L'osservazione del diritto vigente in materia di uso della forza e diritti dell'uomo sarà seguita dall'esame della dottrina e della prassi degli interventi a tutela dei diritti dell'uomo. Si analizzerà dapprima il principio generale di non-intervento, per individuare poi le forme lecite di intervento, cioè l'ingerenza umanitaria, le operazioni di peace-keeping e le azioni armate autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Seguirà dunque l'analisi della dottrina dell'intrevento umanitario, ossia della forma di intervento la cui liceità è ancora discussa.

Dopo aver osservato la prassi dell'intervento umanitario realizzata prima della fine della guerra fredda, concentreremo l'attenzione sull'episodio più recente e più importante di intervento umanitario, vale a dire il caso del Kossovo.

Sulla base dei numerosi ed eterogenei pareri espressi in dottrina sul suddetto caso, nonché degli effetti tangibili recati dall'intervento della NATO nel territorio della Repubblica federale di Iugoslavia, tenteremo di affermare quale sia oggi la posizione ricoperta dall'istituto dell'intervento umanitario nel diritto internazionale.


Chi tutela i diritti fondamentali dell'uomo? La situazione attuale.

Al termine della presente ricerca affermiamo che l'uso unilaterale della forza a tutela dei diritti dell'uomo non è consentito dal diritto internazionale. Non solo i diversi strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo non prevedono un siffatto uso della forza, ma anche l'incostante prassi degli Stati dal 1945 ad oggi non ha generato alcuna norma che consenta agli Stati di intervenire militarmente per reprimere le gross violations commesse nei confronti di cittadini non loro. Perciò l'intervento umanitario, anche se non esplicitamente vietato, resta probabilmente un evento illecito perché contrario al divieto dell'uso della forza, imposto da una norma avente natura consuetudinaria.

Ci chiediamo dunque come e chi tuteli i diritti dell'uomo calpestati dalla volontà di capi di Stato che ordinano massacri, genocidi e altre brutalità con le quali il mondo si è dovuto tristemente confrontare non soltanto in occasione dell'olocausto nazista, ma anche nei decenni successivi alla fine della seconda guerra mondiale e soprattutto negli ultimi dieci anni, con lo scoppio di tutti i conflitti rimasti a lungo sopiti nel periodo della guerra fredda.

In numerose occasioni si è potuta constatare l'impossibilità di agire, se non addirittura l'indifferenza della comunità internazionale di fronte alle gross violations perpetrate da alcuni Stati sovrani. Per quanto concerne l'ONU, negli anni novanta, nonostante un attivismo maggiore rispetto al passato, l'organizzazione si è spesso mostrata incapace di gestire e reprimere i conflitti in corso. Contrariamente alle aspettative più ottimistiche di chi sosteneva che la fine della guerra fredda avrebbe condotto le Nazioni Unite alla piena implementazione delle norme del Capitolo VII della Carta relative al Sistema di sicurezza collettiva, si è assistito unicamente alla prassi dell'autorizzazione del Consiglio di sicurezza all'uso della forza da parte di contingenti nazionali, laddove le missioni di peace-keeping non sono talvolta riuscite, come osservato nei casi di Somalia, Ruanda, Bosnia e Timor Est. La ragione principale di questo fallimento risiede nel fatto che l'ONU si è ritrovata ad operare in un mondo profondamente mutato rispetto al 1945, con uno strumento, ossia la Carta delle Nazioni Unite, le cui norme, frutto di un contesto storico e politico passato, sono risultate inadatte a risolvere soprattutto le crisi umanitarie.

Si constata così l'assenza di strutture efficienti per la repressione di gross violations.

Ciò detto, è forse possibile affermare che oggigiorno l'intervento umanitario sarebbe illecito, ma secondo un ordine giuridico che non si è ancora adeguato ai profondi cambiamenti storico/politici intercorsi nell'ultimo decennio del ventesimo secolo.


4.3.2 (segue) come rimediare all'assenza di strumenti efficaci per la repressione delle gross violations? La riforma delle Nazioni Unite nell'ambito della "ad hoc strategy" come risposta più convincente.

La soluzione ideale per risolvere l'inefficienza della comunità internazionale e al tempo stesso eludere tutti i rischi connessi alla formulazione del diritto dell'intervento umanitario è a nostro avviso quella proposta dall'Istituto danese di affari internazionali con il nome di ad hoc strategy.

Riteniamo che sia probabile che gli Stati decidano di seguire questa via, considerato il grande credito di cui ancora gode il Consiglio di sicurezza nonostante i numerosi insuccessi passati. In altre parole, gli Stati non sarebbero pronti a rinunciare alla presenza di tale organo come garante dell'ordine mondiale. Per evitare però nuove situazioni d'impasse del Consiglio di fronte a emergenze umanitarie è importante che questa strategia venga accompagnata da una riforma dell'ONU che comprenda l'abolizione del potere di veto dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza e l'attribuzione a quest'ultimo della possibilità di adottare misure coercitive, implicanti anche l'uso della forza, per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. Solo in questo modo il Consiglio potrebbe godere di un ampio potere/dovere di azione contro tutte le violazioni dei diritti dell'uomo e l'intera organizzazione universale sarebbe maggiormente responsabilizzata verso i problemi umanitari.

Inoltre, affinché i diritti dell'uomo non rimangano soltanto un'elencazione teorica di principi, è determinante anche lo sviluppo della giustizia internazionale. Da un lato, alla responsabilità dello Stato per le gross violations devono corrispondere sanzioni certe, implicanti, se del caso, anche l'uso della forza come extrema ratio; dall'altro lato, i crimini individuali devono essere giudicati da tribunali permanenti la cui esistenza fornirebbe anche un forte deterrente per la commissione di gravi illeciti.

In attesa che un tale processo di modifica dell'ONU e dell'ordinamento internazionale in genere si concretizzi, il ricorso unilaterale all'uso della forza per i diritti dell'uomo continuerebbe a rappresentare un fatto eccezionale, o una "soluzione imperfetta" realizzabile soltanto nelle occasioni di inazione del Consiglio di sicurezza, così come suggerito da Simma e altri autori che si oppongono alla dottrina dell'intervento umanitario. Le violazioni più gravi ed efferate dei diritti dell'uomo verrebbero così represse attraverso delle azioni militari e al tempo stesso il diritto vigente non verrebbe modificato da una norma che minerebbe l'ordine internazionale introducendo il diritto dell'uso unilaterale della forza.

Crediamo tuttavia che con la carenza di un concreto impegno da parte degli Stati per una modifica del sistema giuridico dell'ONU questa soluzione rimarrà soltanto una condizione ideale difficilmente raggiungibile.



4.3.3 (segue) l'intervento umanitario quale scelta obbligata per la tutela dei diritti dell'uomo in assenza di mezzi alternativi validi per la repressione di situazioni insostenibili.

Cosa fare nel frattempo? Posta di fronte all'impotenza del Consiglio di sicurezza contro la commissione di nuove gross violations, la comunità internazionale dispone soltanto di due alternative: l'inazione, giustificata con l'alibi normativo fornito dalle regole vigenti totalmente inadatte ai tempi che viviamo, o l'intervento umanitario, opzione che in futuro si realizzerà verosimilmente assumendo la campagna della NATO in Kossovo come precedente.

Sulla base dei casi osservati - Bangladesh, Cambogia, Uganda, Kossovo - possiamo affermare che l'intervento umanitario ha spesso rappresentato l'unico strumento utile per la repressione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo. Concordiamo perciò con quanti attribuiscono un valore politico e morale all'intervento umanitario. Per questa ragione abbiamo definito "legittimo" tale uso della forza, poiché giusto, ovvero ispirato a principi etici diffusi. Abbiamo d'altronde preso coscienza di tutti i pericoli che esso comporta, come il rischio di abuso dell'uso della forza da parte degli Stati per la realizzazione di fini "extra-umanitari", nonché il rischio per la pace e sicurezza internazionale e la vita di molti civili, conseguenze inevitabili dell'uso della forza. Questi rischi sembrano oggi ancora più concreti alla luce del moltiplicarsi delle possibili occasioni di intervento a causa della guerra al terrorismo internazionale, che potrebbe offrire occasioni di abuso della dottrina dell'intervento umanitario da parte degli Stati impegnati nella ricerca di criminali internazionali. Ciononostante riteniamo che, nell'ambito dell'ordine giuridico oggi vigente, l'intervento umanitario, se contenuto entro certi limiti, sia una scelta obbligata se si vuole far valere la preminenza dei diritti dell'uomo nel mondo contemporaneo.

L'intervento umanitario rappresenta dunque un fallimento per il diritto internazionale in quanto viola principi fondamentali come il divieto dell'uso della forza e il principio di non-ingerenza, ma è al tempo stesso il risultato dell'inefficienza di una comunità internazionale organizzata che, pur avendo posto nel rispetto e nella promozione dei diritti dell'uomo uno dei suoi fini fondamentali, si è mostrata incapace di tutelare concretamente tali diritti attraverso vie sia pacifiche che coercitive.

Giudichiamo quindi inaccettabile l'alternativa dell'inazione. Essa è l'espressione di una deresponsabilizzazione degli Stati nei confronti di situazioni umanitarie insostenibili nel mondo di oggi in cui "humankind ... is less willing than in the past to tolerate suffering in its midst, and more willing to do something about it". Pertanto ci sentiamo di dover deplorare la posizione di coloro che si nascondono dietro i divieti per coprire o eventuali interessi politici non meglio specificati o una mancanza di attenzione verso i contenuti minimi dei diritti fondamentali dell'uomo che non può essere tollerata. Facendosi pregio di voler difendere la pace e l'ordine internazionale, essi ignorano volutamente la Dichiarazione universale del 1948 quando recita: "(Il) riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo". In questo modo riteniamo che l'inazione della comunità internazionale dovrebbe essere considerata corresponsabile della perpetrazione delle gross violations, come accaduto nei Balcani dove per anni nessun soggetto internazionale è intervenuto al fine di porre termine alla prosecuzione delle brutalità occorse a partire dal 1991.

Concludendo, vogliamo citare alcune parole tratte da una lettera del 1993 indirizzata al presidente statunitense da una vittima della guerra in ex Iugoslavia: "Secondo Lei, caro presidente, se gli uomini non possono fare a meno della guerra, per questa loro specie di cervello, devono farla per forza in questo modo così barbaro? La cavatura degli occhi, l'asportazione della lingua, ... non è peggio che essere bombardati dai missili intelligenti? Chi può difendere questa politica?".

 
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