Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
I crimini contro l'umanità e il Tribunale Penale Internazionale :: Studi per la pace  
Studi per la pace - home
ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
Studi per la pace - home
Centro studi indipendente di diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati - Direttore: Avv. Nicola Canestrini
Conflitti armati Conflitti interni Diritto bellico Diritto internazionale Europa Giurisdizioni internazionali Terrorismo
 
Giurisdizioni internazionali
La Commissione Preparatoria della Corte Penale Internazionale
La protezione penale dei diritti umani dal processo di Norimberga allo Statuto di Roma.
La giurisdizione complementare della Corte Penale Internazionale
Autodifesa di Milosevic
Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Yugoslavia
L'incriminazione di Milosevic: processo ad un epoca?
Capo d'imputazione di Milosevic
Petizione contro l'imposizione della difesa d'ufficio a Slobodan Milosevic
Milosevic dinanzi al Tribunale Internazionale: non è un trionfo della giustizia
Il Tribunale del Grande Fratello
Verso una giustiza internazionale penale?
La Corte Penale Internazionale e i rapporti con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
L'Instance Equitè et Rèconciliation: l'esperienza marocchina
Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nell'ex-Jugoslavia
Un primo bilancio della Corte Penale Internazionale
L'obbligo di cooperazione degli Stati con la Corte penale internazionale
Saddam Hussein: il processo senza giustizia
Dal tribunale penale militare di Norimberga al tribunale penale internazionale per i crimini commessi nella ex-Jugoslavia nell'ottica dei diritti umani
I diritti dell'accusato nello Statuto della Corte Penale Internazionale
Corte Penale Internazionale: meccanismi di attivazione
Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua vs. United States), I.C.J. 1986 (en)
Corte Penale Internazionale Permanente e repressione dei più gravi crimini di diritto internazionale
La figura del procuratore nello statuto della Corte penale internazionale
Effettività e idealità del diritto penale internazionale
Corte Penale Internazionale tra effettività ed idealità
Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI, 1998)
Corte Penale Internazionale: istituzione
L'azione penale negli organi di giustizia internazionale: i Tribunali ad hoc e la Corte Penale Internazionale
 
Giurisdizioni internazionali Hits: 9032 
Corte di Roma Dr. Alessandra Palma
 
Versione integrale
I crimini contro l'umanità e il Tribunale Penale Internazionale
Tesi di laurea

Università degli Studi di Ferrara
Facoltà di Giurisprudenza

Relatore: Prof. Guido Casaroli
Anno Accademico 1999/2000 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2000

 
Sommario

Massima realizzazione del diritto internazionale penale sarebbe, da un lato, un generale riordinamento delle fonti (tramite una codificazione) con il pieno recepimento del principio di legalità; dall'altro, la creazione di una giurisdizione penale internazionale permanente.

 
Indice dei contenuti
 
PARTE PRIMA
I CRIMINI CONTRO L'UMANITA'

INTRODUZIONE
    1. Diritto e giurisdizione internazionale penale: premesse
    2. Giurisdizione universale
    3. Il diritto internazionale penale e la sua penetrazione nel diritto interno

CAPITOLO 1

NOZIONI GENERALI

    1. Definizione di crimini contro l'umanità
    2. I crimini contro l'umanità negli Statuti dei Tribunali penali internazionali
    3. Sul progetto ONU per l'emanazione di un codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità


CAPITOLO 2

FATTISPECIE CRIMINOSE

    1. Il genocidio
      1.1. La convenzione sul genocidio

    2. Il caso Akayesu e la nozione di "gruppo"
    3. La fattispecie di genocidio nel sistema penale italiano
      3.1. In particolare: l'apologia di genocidio

    4. Genocidio e reato politico
    5. Il genocidio nella storia
    6. Tortura
    7. L'adesione dell'Italia alla Convenzione contro la tortura


CAPITOLO 3
RESPONSABILITA' PENALE INDIVIDUALE

    1. L'individuo come soggetto di diritto internazionale
    2. Responsabilità del singolo secondo lo Statuto della Corte penale Internazionale
      2.1. Responsabilità di comando

    3. Immunità
    4. Responsabilità dello Stato


CAPITOLO 4
L'ELEMENTO SOGGETTIVO



CAPITOLO 5
LA PRESCRIZIONE

    1. La prescrizione dei crimini contro l'umanità
    2. La Convenzione europea sull'imprescrittibilità
    3. Rapporti fra la Convenzione e l'ordinamento italiano


 

PARTE SECONDA
I TRIBUNALI INTERNAZIONALI



CAPITOLO 1
I TRIBUNALI AD HOC

    1. Breve storia dei Tribunali internazionali
    2. I Tribunali di Norimberga e Tokio
    3. Il Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia
      3.1. Il Tribunale per i crimini commessi nel Ruanda

    4. Il fondamento legale per l'istituzione dei Tribunali internazionali
    5. Struttura dei Tribunali internazionali
    6. Le fasi del procedimento presso i Tribunali (cenni)
      6.1. Il divieto di processi in contumacia e la "Regola del 61"

    7. La primazia dei Tribunali internazionali
    8. Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale per la ex Jugoslavia


CAPITOLO 2
LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

    1. I lavori preparatori e la Conferenza di Roma
    2. Le ragioni per l'istituzione di una Corte penale internazionale
    3. Fondamenti etico-giuridici della Corte penale internazionale
    4. Struttura della Corte
    5. Modi di attivazione della giurisdizione della Corte
    6. Rapporti fra la Corte e gli Stati: il principio di complementarietà
    7. Il processo (cenni)
    8. Le pene e la loro esecuzione
    9. Le potenzialità ed i limiti dello Statuto della Corte sulla base di un ipotetico procedimento avviato sul caso Pinochet

 
Abstract
 

[ Note omesse ]

I. INTRODUZIONE


1. DIRITTO E GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE PENALE: premesse

La conclusione della Seconda guerra mondiale costituì il momento fondamentale per il passaggio dalle elaborazioni teoriche alla realtà concreta per il diritto internazionale penale.

Già al termine della Prima guerra mondiale, invero, si era parlato di "offese supreme contro la moralità internazionale e l'autorità sacra dei Trattati", in relazione alle gravi azioni commesse da Guglielmo II di Germania. Ma fu solo al termine della Seconda guerra mondiale, che incominciò l'emersione di beni giuridici propri della comunità internazionale, di interessi che superano i confini di un singolo ordinamento statale. La comunità internazionale sentì, infatti, l'esigenza di punire i responsabili di gravi crimini commessi durante la guerra e, per la prima volta, si parlò concretamente di crimini internazionali e di responsabilità degli individui.

L'occasione fu offerta dai processi di Norimberga e Tokio, istituiti proprio con la finalità di condannare i criminali nazisti.Tre erano le figure di crimini internazionali previste dagli Statuti dei due Tribunali: i crimini di guerra, i crimini contro la pace ed i crimini contro l'umanità.

A cinquant'anni dallo svolgimento di quei processi si è insistentemente tornati a parlare di crimini internazionali in relazione ai gravi avvenimenti vetrificatisi negli ultimi anni nella ex Jugoslavia e nel Ruanda. Anche in questo caso, la comunità internazionale ha avvertito la necessità di non lasciare impuniti i responsabili dei gravi crimini commessi e, a questo fine, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha istituito due Tribunali penali internazionali.

L'istituzione dei due tribunali ad hoc ha sicuramente posto in evidenza la fondamentale volontà degli Stati di reprimere questi crimini tramite la creazione di giurisdizioni supernazionali, in quanto l'attribuzione ad organi giurisdizionali interni di uno Stato della competenza a reprimere simili crimini, potrebbe, di fatto, risultare insoddisfacente per diversi motivi: arretratezza economica, sociale e culturale della comunità statale; la non perfetta indipendenza dei giudicanti - e quindi la non completa imparzialità - rispetto al potere politico, economico o religioso.

Massima realizzazione del diritto internazionale penale sarebbe, da un lato, un generale riordinamento delle fonti (tramite una codificazione) con il pieno recepimento del principio di legalità; dall'altro, la creazione di una giurisdizione penale internazionale permanente.

In questo senso un notevole passo avanti si è avuto con la Conferenza dei Plenipotenziari tenutasi a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998, e che si è conclusa con l'approvazione dello Statuto che istituisce la Corte penale internazionale permanente.

A due anni dal voto favorevole espresso da centoventi Stati membri delle Nazioni Unite, la Corte non è ancora funzionante. E' necessario, infatti, che almeno sessanta Stati ne ratifichino lo Statuto, mentre ad oggi solo ventidue Paesi (fra cui l'Italia) lo hanno ratificato. A tal proposito, il Presidente della Camera, Luciano Violante, intervenuto alla cerimonia per la celebrazione del secondo anniversario dell'approvazione dello Statuto, ha sottolineato che "evidentemente esistono fautori di un'esasperata concezione della sovranità nazionale che vedono con sospetto un'istituzione come la Corte. C'è chi teme che quest'organismo possa incrinare la sua supremazia nelle relazioni internazionali. C'è, infine, chi non ne ha colto tutta la portata civile e innovatrice".


2. GIURISDIZIONE UNIVERSALE
Nell'attesa di forme istituzionalizzate di giurisdizione penale a livello internazionale, ancora oggi la repressione dei crimini internazionali rimane affidata interamente agli Stati. Si deve quindi valutare in che modo la natura internazionale dell'offesa influisca sul fondamento della giurisdizione. Generalmente la giurisdizione è territoriale, è cioè esercitata dai tribunali del luogo dove è avvenuta l'azione, anche se alcuni sistemi penali prevedono che la giurisdizione nazionale si esplichi anche in altre circostanze: ad esempio, il codice penale francese prevede che essa si esplichi in relazione alla nazionalità del reo, processando così il proprio cittadino anche se ha commesso il fatto all'estero.

Anche il sistema penale italiano prevede delle deroghe al principio della territorialità. In particolare, per quanto riguarda il nostro tema, riveste una notevole importanza la disposizione dell'art. 7 del codice. La norma prevede che vi siano dei reati punibili incondizionatamente anche se commessi all'estero. Il n. 5 dell'art.7, in particolare, prevede che sono punibili i reati per i quali speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana (principio di universalità).

Questa disposizione deve essere interpretata alla luce dei principi del diritto internazionale.

Per la maggior parte dei crimini internazionali vale, infatti, il principio della giurisdizione universale: il che significa che qualsiasi Stato può esercitare la propria giurisdizione sul reo, in deroga ai normali criteri della territorialità e della nazionalità del reo o della vittima. Fra i crimini più gravi soggetti alla giurisdizione universale figurano le gravi violazioni del diritto e degli usi di guerra, i crimini contro l'umanità, nonché alcuni crimini previsti da apposite convenzioni, come ad esempio la tortura.

Per quanto riguarda il genocidio, la Convenzione del 1948 non contiene un'espressa previsione circa l'esercizio della giurisdizione su base universale: ciò dipende dal fatto che gli Stati firmatari avevano previsto l'istituzione di un Corte penale internazionale (in realtà mai istituita), che avrebbe avuto competenza esclusiva, per gli Stati che ne accettavano la giurisdizione, nel processare gli accusati. Solo per gli Stati che non ne accettavano la giurisdizione l'art. VII della Convenzione faceva implicitamente riferimento alla regola del "processare o estradare". Secondo tale regola, lo Stato che entra in contatto con una persona sospettata di genocidio deve giudicarla, se la legge glielo consente, o estradarlo verso un altro Paese disposto a processarlo.

Un'importante applicazione del principio dell'universalità della giurisdizione, si è avuta nel processo a Adolf Eichmann. Eichmann, cittadino tedesco, fu condannato a morte nel 1962 dalla Corte suprema israeliana. Israele rivendicò, infatti, la sua giurisdizione (pur non essendo Eichmann cittadino israeliano e pur non essendo israeliana la maggioranza delle vittime) in considerazione del carattere universale dei crimini contro l'umanità per i quali veniva processato.



3. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE E LA SUA PENETRAZIONE NEL DIRITTO INTERNO
Si è finora parlato di diritto internazionale penale, vale a dire di quel ramo del diritto internazionale che attiene alla materia penale. Il riferimento va quindi a tutte quelle norme giuridiche (in particolar modo consuetudini e convenzioni) estranee all'ordinamento interno, che sanzionano gli illeciti penali internazionali, cui lo Stato deve adeguarsi in quanto membro della comunità internazionale.

Si parla a questo proposito di "penetrazione" del diritto internazionale in quello interno, ma prima di poter analizzare questo particolare aspetto del diritto internazionale penale occorre premettere una distinzione. La dottrina, comunemente, distingue dal diritto internazionale penale il "diritto penale internazionale", cioè quel ramo del diritto pubblico interno in materia internazionale. Il termine "internazionale" sta quindi ad indicare l'estraneità rispetto al nostro ordinamento e territorio di un aspetto del fatto (es. nazionalità straniera del colpevole o della vittima; commissione del reato all'estero...).

La caratteristica del diritto penale internazionale è pertanto quella di essere un complesso di norme mediante le quali l'ordinamento giuridico interno provvede, con riferimento alla materia penale, a risolvere i problemi imposti allo Stato dal fatto della sua coesistenza con altri Stati sovrani. E' naturale che rispetto a queste norme non si potrà porre un problema di penetrazione trattandosi di diritto interno.

Di penetrazione è invece possibile, o addirittura necessario, parlare in relazione al diritto internazionale penale. L'ordinamento italiano non predispone una disciplina organica dei crimini internazionali in attuazione delle norme convenzionali e consuetudinarie del diritto internazionale. La loro repressione, quindi, si realizza in virtù delle norme di adattamento alle singole convenzioni internazionali, nonché in virtù del rinvio automatico al diritto internazionale generale previsto dall'art. 10, 1° co., della Costituzione. Si deve però sempre tenere presente che l'adeguamento è un fenomeno di partecipazione attiva dello Stato. Infatti, il metodo comunemente seguito dagli ordinamenti statali per la disciplina e la repressione degli illeciti di rilevanza internazionale è il c.d. "metodo di adeguamento indiretto": è lo Stato che con appositi procedimenti (in Italia tramite il procedimento di ratifica) fa entrare il diritto internazionale nel diritto interno, a differenza, quindi, di quanto avverrebbe accogliendo un metodo di penetrazione diretto con cui il diritto internazionale farebbe parte tout court del diritto interno.
L'intermediazione del legislatore statale, che avviene di regola mediante la predisposizione di apposite norme incriminatici, si è resa necessaria anche in quei Paesi dove è ammissibile un'applicazione diretta delle norme convenzionali da parte degli organi giudicanti nazionali.
Le fattispecie criminose individuate dalle Convenzioni sono generalmente delineate in termini generici, soprattutto perché sono spesso il risultato di compromessi, per cui una certa vaghezza si rende necessaria per far sì che il testo sia accettato dal maggior numero possibile di Stati. Nella maggior parte dei casi, poi, si tratta di ipotesi di reato che mal si prestano ad una specificazione rigorosa in quanto tante sono le possibilità ed i mezzi di realizzazione che prevederli diventa estremamente difficile, così come una loro definizione enumerativa non sarebbe mai soddisfacente. Ciò induce, quindi ad utilizzare nozioni di significato talmente ampio da sembrare di più direttive di legislazione penale piuttosto che vere e proprie fattispecie delittuose. Infine si deve tener presente che gli atti internazionali quasi mai contengono indicazioni in ordine all'entità della sanzione, salvo limitarsi a richiederne la severità sarebbe quindi impossibile una loro applicazione diretta.
Di particolare interesse per il tema da noi trattato può essere l'esame del lungo iter che ha portato lo Stato italiano alla ratifica della "Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio", adottata il 9 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dopo avervi aderito con legge 11 marzo 1952, n. 153, il nostro legislatore è per lungo tempo rimasto inadempiente rispetto all'impegno derivante dall'art. V della Convenzione cui l'Italia si è adeguata solo nel 1967, con legge 9 ottobre, n. 962.
In realtà, nell'atto di adeguamento il legislatore è andato oltre l'impegno assunto in sede internazionale. Egli ha, infatti, ampliato le fattispecie criminose aggiungendo quelle di "deportazione a fine di genocidio" e di "imposizione di marchi o segni distintivi" indicanti l'appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, ed estendendo, inoltre, l'attuazione della disposizione "all'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio" (art. 8 l. 962). Tali aggiunte effettuate dal legislatore italiano sono espressa testimonianza del discorso affrontato in precedenza: quello di un adeguamento attivo da parte degli Stati all'ordinamento internazionale.


[ omissis ]




3. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' PENALE
L'art. 31 dello Statuto della Corte penale internazionale è intitolato "motivi di esclusione della responsabilità penale". Dalla lettura della norma emerge subito che, in sede di elaborazione, sono state riunite sotto un'unica rubrica circostanze che (secondo le regole del nostro diritto penale) escludono l'illiceità del fatto, come ad esempio la legittima difesa (art. 31 lett. c), lo stato di necessità (art. 31 lett. d) e circostanze che escludono la colpevolezza, come lo stato di alienazione mentale o di intossicazione (art. 31 lett. a, b) ed il costringimento psichico (art. 31 lett. d). Sono invece trattati in due norme specifiche l'errore e l'ordine del superiore gerarchico.
Certo quest'assenza di distinzioni fra scriminanti e cause di esclusione della colpevolezza, può sembrare strana ed incomprensibile agli interpreti degli ordinamenti di civil law, ma probabilmente la scelta meglio si adatta agli ordinamenti di common law, meno abituati a queste "sottili" distinzioni. In ogni caso si può rinvenire un dato sostanziale che accomuna tutte le fattispecie: esse si risolvono tutte (sebbene sulla base di fondamenti giuridici differenti) nel medesimo effetto di mandare impunito l'autore di una condotta criminosa. Questa è stata probabilmente la considerazione che ha portato gli Stati a decidere di operare meno distinzioni possibili.
Un'ultima osservazione si può fare in relazione all'art.31: i crimini contro l'umanità (come prevede la stessa definizione) sono commessi nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili e sembra, pertanto, difficile immaginare che un attacco di questo genere venga perpetrato in un momento di alterazione psichica dovuta ad uno stato di intossicazione.



3.1. In particolare: ORDINE DEL SUPERIORE GERARCHICO
Un'efficace repressione dei crimini internazionali presuppone che non si possa invocare come esimente la circostanza di aver ubbidito ad un ordine superiore. Questo fondamentale principio era già stato espresso nell'art. 8 dello Statuto del Tribunale di Norimberga, il quale attribuiva all'ordine del superiore gerarchico il valore di mera circostanza attenuante, non di esimente. Come era prevedibile, a Norimberga, davanti al Tribunale internazionale, la difesa dei nazisti invocò il Führerprinzip (ordine del superiore), asserendo che gli imputati avevano agito sempre su ordini venuti dal capo supremo. Come osservò uno degli avvocati della difesa, Nelte, gli imputati erano stati "solo portavoce o strumento di una volontà soverchiante". Ma il Tribunale respinse queste tesi. Sul Führerprinzip esso rilevò che:

    "Hitler non poteva scatenare una guerra d'aggressione da solo. Aveva bisogno della cooperazione di politici, leader militari, diplomatici e uomini d'affari ... Costoro non possono essere ritenuti innocenti, perché Hitler li strumentalizzò, se sapevano ed ebbero la consapevolezza di cosa stavano facendo. Essi sono responsabili dei loro atti anche se furono nominati e comandati da un dittatore. In diritto internazionale, così come in diritto interno, il rapporto gerarchico tra capo e subordinato non comporta l'esenzione dalla pena".

Il Tribunale applicò le prescrizioni rigorose dello Statuto, provvedendo però a temperare il rigore della norma con riferimento al caso in cui fosse esclusa nel subordinato ogni "libertà morale e facoltà di scelta". Secondo l'interpretazione più plausibile, con questo concetto il Tribunale volle sottolineare che oltre all'ordine superiore i giudici devono sempre tenere conto di altre circostanze, quali ad esempio la coazione morale (il comandante che obbliga l'inferiore ad eseguire l'ordine, puntandogli una pistola) o l'errore di fatto (si pensi al caso della fucilazione di un civile eseguita da un soldato cui un ufficiale ha erroneamente detto che quel civile era stato regolarmente processato e condannato).
Sino a quel momento gli individui dovevano obbedire agli imperativi posti dal legislatore nazionale e, più specificamente, agli ordini dei superiori militari, anche quando questi erano contrari alle regole più elementari della morale e alle regole umanitarie cristallizzate nel diritto internazionale. La sentenza del Tribunale di Norimberga ha avuto quindi il merito di stabilire un principio fino ad allora sconosciuto: il subordinato ha l'obbligo di rifiutarsi di eseguire un comando criminoso. Ma il Tribunale non si limitò solo a quest'affermazione, e statuì anche che davanti al conflitto fra norme internazionali, che salvaguardano valori umanitari, e norme statali, contrarie a quei valori, ogni individuo è tenuto a trasgredire le norme statali. I principi posti dal Tribunale di Norimberga non vennero mai posti in dubbio, ma anzi furono ribaditi e precisati dai tribunali interni. Un esempio in questo senso si può trarre dal caso Eichmann, il quale fu processato e condannato a morte per aver organizzato la "soluzione finale degli ebrei". Eichmann nella sua difesa affermò di essere stato solo un "piccolo ingranaggio" nella macchina mostruosa del nazismo, anche se, rispondendo ad una domanda del tribunale israeliano egli ammise di essere consapevole del carattere criminoso delle sue azioni: "già all'epoca mi accorsi che questa soluzione (della "questione ebraica") mediante il ricorso alla forza era qualcosa di illegale, qualcosa di terribile; ma, con mio rammarico, fui costretto ad occuparmene per ciò che concerne le questioni del trasporto a causa del mio giuramento di lealtà (al Führer), dal quale non ero stato liberato".
I giudici israeliani respinsero questa tesi. La Corte Suprema rilevò anzitutto che Eichmann, in sostanza, aveva agito in piena indipendenza: "in realtà, l'appellante non ricevette affatto ordini dall'alto; era lui ad essere l'uomo in alto, l'uomo potente, era lui che comandava per tutto ciò che riguardava le questioni ebraiche ... nel quadro dell'ordine di attuare la soluzione finale, l'appellante ha agito in piena indipendenza ed ha addirittura oltrepassato i compiti impostigli mediante i canali di servizio dell'ordine gerarchico ufficiale".
La Corte notò in subordine che, anche a voler ritenere Eichmann un "esecutore di ordini", egli non poteva farsi scudo del principio respondeat superior. Infatti, egli era consapevole, e non poteva non esserlo, del carattere assolutamente criminoso della sua azione. Inoltre, egli non era stato mai minacciato nella sua vita in caso di inosservanza delle direttive: non era dunque possibile dire che aveva agito per necessità o perché sottoposto a costringimento psichico.
La stessa disciplina è stata accolta dagli Statuti dei tribunali istituiti per la ex Jugoslavia ed il Ruanda (rispettivamente art. 7, par. 4 e art. 6, par. 4), senza però prevedere alcuna ipotesi di rilevanza dell'ordine del superiore.
Parzialmente diversa è invece la previsione contenuta nell'art. 33 dello Statuto della Corte penale internazionale, il quale stabilisce che l'ordine del superiore gerarchico non esonera l'inferiore da responsabilità penale e non prevede più che esso possa costituire circostanza attenuante. Come già era avvenuto nel processo di Norimberga sono state, invece, introdotte tre ipotesi eccezionali di esclusione della colpevolezza:
  1. la persona aveva l'obbligo legale di obbedire;

  2. la persona non sapeva che l'ordine era illegale (questa costituisce l'unica ipotesi, insieme a quella dell'assenza dell'elemento soggettivo, in cui viene riconosciuta efficacia all'errore di diritto dall'art. 32);

  3. l'ordine non era manifestamente illegale. In ogni caso si presumono sempre manifestamente illegali gli ordini di commettere genocidio e crimini contro l'umanità.




3.2. In particolare: COSTRINGIMENTO PSICHICO
Prima dello Statuto di Roma non c'era alcuna norma che prevedesse e regolasse l'ipotesi del "costringimento psichico". In particolare è interessante osservare come i giudici del Tribunale per la ex Jugoslavia abbiano cercato di individuare le condizioni ed i limiti di operatività del costringimento psichico nella loro prima sentenza, emessa il 29 novembre 1996, a carico di Drazen Erdemovic. L'imputato è stato dichiarato colpevole di un crimine contro l'umanità per aver partecipato all'uccisione di civili musulmani bosniaci compiuta dall'esercito dei Serbi di Bosnia nell'enclave di Srebrenica.
Sebbene Erdemovic si sia dichiarato colpevole dei crimini ascrittigli, egli ha sostenuto di aver agito unicamente al fine di salvare la propria vita e quella di propri familiari, e dunque in circostanze tali da concretare gli estremi del costringimento psichico. L'art. 7 dello Statuto del Tribunale, l'unica disposizione dedicata ai criteri di determinazione della responsabilità penale, nulla dice in merito all'applicabilità di cause di giustificazione o di cause di esclusione della colpevolezza, limitandosi a negare rilevanza, quali autonome cause di non punibilità, alla qualità di Capo di Stato o di Governo eventualmente rivestita dall'autore del crimine ed all'ordine del superiore gerarchico.
Un cenno al costringimento psichico si rinviene nel commento all'art. 7 contenuto nel Rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite, al quale era connesso il progetto di Statuto. In esso il costringimento psichico viene collegato all'ipotesi dell'ordine del superiore gerarchico, prevedendo, cioè, che l'adempimento dell'ordine da parte dell'inferiore possa essere il frutto di una coercizione, ma non si chiarisce se ad essa debba essere attribuito valore di mera circostanza attenuante oppure se si possa parlare di una vera e propria causa di esclusione della responsabilità.
Come già era accaduto nei processi celebrati al termine della Seconda guerra mondiale, anche nel caso in esame, la "costrizione morale" è venuta in rilievo in connessione con l'esimente dell'ordine gerarchico: l'imputato, un soldato di grado subalterno dell'esercito serbo-bosniaco, ha dichiarato di aver dato esecuzione all'ordine di uccidere dei civili innocenti sotto la minaccia di immediata punizione con la morte.
A Norimberga si era fatto riferimento al costringimento psichico solo in modo indiretto laddove si era cercato di attenuare il rigore dell'art. 8 dello Statuto, prevedendo l'esclusione della responsabilità penale dell'inferiore nel caso in cui non avesse avuto libertà di apprezzamento e di azione.
Fu invece nei giudizi pronunciati dalle giurisdizioni alleate nei confronti dei criminali di guerra minori che si delineò una nozione specifica di costrizione morale.
Nella sentenza Erdemovic i giudici hanno attribuito al costringimento psichico natura giuridica di causa di esclusione della colpevolezza, ignorando così l'indicazione del Segretario Generale dell'ONU che, nel commento all'art. 7 dello Statuto, aveva classificato ordine gerarchico e costringimento psichico come circostanze attenuanti, distinguendole così dalle altre cause esonerative della responsabilità quali la minore età e l'incapacità mentale.
I giudici dell'Aja hanno individuato la componente essenziale del costringimento nell'assenza di scelta morale e hanno individuato le condizioni necessarie per poterle riconoscere valore di scusante: 1) il crimine deve essere stato commesso per evitare un pericolo immediato, grave ed irreparabile; 2) il compimento dell'atto criminoso deve avere costituito l'unico mezzo per sottrarsi al pericolo; 3) l'offesa causata non deve essere sproporzionata rispetto all'offesa evitata.
La definizione dei requisiti del costringimento psichico è tuttavia ulteriormente precisata dalla Camera del Tribunale dell'Aja, rendendone più rigorosi i presupposti. Così si prevede che il pericolo a cui è sottoposto il soggetto coartato debba essere "chiaro e presente" ovvero "imminente, reale, ed inevitabile". Si afferma la possibile rilevanza, nel valutare l'intensità della pressione psicologica subita, del rango rivestito dall'autore del crimine nella gerarchia militare, nonché del fatto che questi abbia deciso volontariamente di prendere parte ad un'azione di cui avrebbe dovuto prevedere gli esiti criminosi. Infine si evidenzia come la circostanza di avere obbedito non sia di per sé sufficiente a fondare l'invocabilità dell'eccezione, dovendo l'interprete prendere in considerazione sul piano concreto tutti gli elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti la fattispecie, al fine di stabilire se sussistesse o meno per l'agente un dovere di resistere al pericolo.
La scelta del Tribunale per la ex Jugoslavia è stata accolta nello Statuto della Corte penale internazionale, il cui art. 31 lett. d) considera il costringimento psichico quale causa di esclusione della responsabilità. In realtà la norma disciplina, equiparandoli quanto ad effetti, sia il costringimento psichico (minaccia di morte imminente) sia lo stato di necessità (grave pericolo continuo o imminente per l'integrità di tale persona o di altra persona). Non viene fatta quindi alcuna differenza rispetto alle ipotesi in cui lo stato di necessità ha valore di causa di giustificazione, e cioè l'ipotesi in cui è esclusa non solo la colpevolezza, ma la stessa illiceità della condotta.
La critica mossa da vari studiosi alla sentenza del Tribunale per la ex Jugoslavia, che può essere ribadita anche per lo Statuto di Roma, è che di fronte a delitti di estrema efferatezza, quali appunto il genocidio ed i crimini contro l'umanità, al costringimento psichico dovrebbe essere attribuito unicamente valore di circostanza attenuante.
Secondo altri, invece, non vi sarebbe motivo di allontanarsi su questo punto dalla tendenza a considerare in via generale la costrizione morale una causa scusante.
Quest'ultima soluzione sembrerebbe da accogliere, in quanto in linea con l'indirizzo prevalente nel diritto interno: l'efferatezza del crimine commesso non sembra possa giustificare un'esclusione a priori dell'invocabilità del costringimento psichico come causa di esclusione della colpevolezza, considerando che l'estremo rigore richiesto nell'accertamento sul piano fattuale dei presupposti di questa difesa conduce comunque a circoscriverne notevolmente l'ambito di applicazione.
 
Bibliografia
 

A cura di GUTMAN R., RIEFF D., Crimini di guerra. Roma, Contrasto - Internazionale 1999, 397.

ABBATESCIANNI G., La prescrizione dei crimini nazisti e la Convenzione europea del 25 Gennaio 1964 (adesione dell'Italia alla Convenzione - art. 25 secondo comma della Costituzione - crimini imprescrittibili - crimini internazionali). Comunità internaz. 1980, 19.

ANNIBALE S., I crimini internazionali di guerra e loro punizione. Riv. pen. 1997, 9.

ARANGIO RUIZ G., L'individuo e il diritto internazionale (interessi o comportamenti di privati - individui ed enti morali - norme internazionali - pretesa personalità internazionale di privati - soggettività mediata - soggettività diretta da norme internazionali generali - il diritto consuetudinario - individui sovrani - delicta juris gentium - soggettività individuale da diritto convenzionale - dottrina - interessi o comportamenti di privati). Riv. internaz. 1971, 561.

ASCOLI L., Israele ha un "diritto di rappresaglia" verso la Germania nazista. Democrazia dir. 1961, 441.

BASSIOUNI M. C., Verso una corte penale internazionale. Dir. uomo 1997, fasc. 3, 5.

BERNARDINI A., Il "Tribunale penale internazionale" per la ex Jugoslavia: considerazioni giuridiche. Dir. uomo 1995, 15.

BERNARDINI A., L'Italia e le convenzioni universali in materia di diritti dell'uomo. Riv. internaz. 1967, 107.

BOTTIGLIERO I., Il rapporto della Commissione di Esperti sul Ruanda e l'istituzione di un Tribunale internazionale penale. Comunità internaz. 1994, 760.

CANESTRARI S., Genocidio. Enc. giur., Roma 1985, 1.

CASSESE A., Il Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia al passo decisivo. Dir. pen. proc. 1995, 12.

CASSESE A., Il Tribunale penale internazionale dell'ONU per i crimini nel Ruanda. Dir. pen. proc. 1995, 294.

CASSESE A., L'azione delle Nazioni Unite contro l'Apartheid (attività svolta dalle Nazioni Unite nella prima fase del suo intervento contro la segregazione razziale praticata nel Sudafrica - risultati conseguiti - prospettive). Comunità internaz. 1970, 619.

CASSESE A., Violenza e diritto nell'era nucleare. Bari, Laterza 1986, XV-200.

CAVICCHIOLI L., Il costringimento psichico come causa di esclusione della colpevolezza nei crimini contro l'umanità: il caso Erdemovic. Riv. internaz. 1997, 373

CAVICCHIOLI L., Sull'elemento soggettivo nei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità (progetto codice - elaborato Commissione diritto internazionale - fattispecie psicologicamente orientate e non orientate - esimente ordine gerarchico militare - error juris - elemento soggettivo funzionale - accertamento). Riv. internaz. 1993, 1047.

CHIAVARIO M., Contro orrori di guerra e violenze sistematiche gli Stati creano una Corte penale permanente. Guida al diritto fasc. 30, 1998, 11.

CIAMPI A., Priorità "relativa" della giurisprudenza del Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia? (violazioni diritto umanitario internazionale - territorio della ex Jugoslavia). Riv. internaz. 1994, 140.

CONFORTI B., Diritto internazionale, Napoli, Editoriale scientifica 1997, VI-446.

DE SENA P., Ordini superiori, immunità funzionale e gravi violazioni dei diritti dell'uomo dinanzi ai giudici interni. Riv. internaz. 1994, 947.

DECLEVA M., Discriminazione razziale ed obblighi degli Stati membri dell'OIL (politica di Apartheid - separazione delle razze - Governo dell'Unione Sudafricana - organizzazione internazionale del lavoro). Dir. internaz. 1965, I, 160

DI IASI C., Considerazioni e perplessità in ordine all'istituzione del Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia. Rass. giust. milit. 1994, 13.

DIANA V., Il realismo di un'utopia (international criminal code - diritto penale sostanziale - special part - enforcment part - cooperazione giudiziaria interstatuale - crimini internazionali - immunità - pene - esonero da responsabilità). Rass. giust. milit. 1982, 113.

FAVA M., Verso l'istituzione di una Corte penale internazionale permanente. Dir. uomo 1997, fasc. 2, 28.

FERRUCCI R., COMANDINI F., FENOALTEA G., NUVOLONE P., JEMOLO A. C., BRANCA G., GULLO F., LUZZATO L., Estinguibili per prescrizione i crimini di lesa umanità? (diritto internazionale - prescrizione - Conferenza Varsavia - diritti delle genti - estradizione - delitto di genocidio - super delitti - prescrittibilità delle azioni e delle pene). Democrazia dir. 1964, 383.

FRANCIONI F., Crimini internazionali. Dig. Pubbl., IV, Torino 1989, 464.

FUNARO G., Note sul tema Eichmann (cattura - Israele - Giurisdizione - giudice e parte - tribunali di Norimberga e di Tokio - criminali di guerra nazisti - legge israeliana del 9 agosto 1950 - legalità dei crimini - delitti commessi quando Israele non esisteva ancora - forum praeventionis). Giur. it. 1961, IV, 41.

GALASSI B., La giurisdizione penale internazionale e i crimini internazionali dell'individuo alla luce dei lavori della Commissione del diritto internazionale. Comunità internaz. 1995, 307.

GALLO D., Azione nazionale ed internazionale per la repressione dei crimini di guerra commessi nel territorio della ex Jugoslavia (diritto bellico - principi umanitari - Convenzioni di guerra del 12 Agosto 1949 - ordinamento interno - Convenzione contro la tortura - crimini di diritto internazionale - cooperazione Italia - Tribunale internazionale). Documenti giust. 1994, 1279.

GIGLIO V., Terrorismo e crimini internazionali (crimini internazionali - crimini di Stato - responsabilità individuali - dottrina). Indice pen. 1993, 480.

GLASSER S., Osservazioni sul progetto di codificazione dei delitti internazionali (responsabilità penale collettiva - atti d'aggressione o crimini di guerra - tentativo - incitamento diretto in un genere determinato di reato - atto di Stato - violenza morale - errore di diritto - codificazione parziale). Scuola pos. 1970, 9.

GRASSO G., Genocidio. Digesto pen., Torino 1991, 399.

GUCCIARDI G., In margine al processo Eichmann. Riv. pen. 1962, I, 76.

HERZOG J. B., La giustizia penale internazionale a venti anni da Norimberga (diritto internazionale penale - nozione di giustizia internazionale - incriminazione penale della guerra di aggressione - soggezione dell'individuo al diritto internazionale - definizione del delitto contro l'umanità - responsabilità collettiva delle organizzazioni naziste - portata del precedente di Norimberga - ostacoli al diritto internazionale - convenzioni internazionali - sanzioni del diritto interno). Democrazia dir. 1967, 5.

ILLUMINATI G. - STORTONI L. - VIRGILIO M. (a cura di), Crimini internazionali tra diritto e giustizia: dai Tribunali internazionali alle Commissioni Verità e Riconciliazione. Torino, Giappichelli 2000, XVII - 277.

KEITA F., La Corte internazionale di Giustizia e la situazione dell'Africa Sud Occidentale (sistema del Sudafrica - Unione Sudafricana rifiutatasi di osservare gli obblighi nascenti dal mandato - ricorsi dell'Etiopia e della Liberia - mancanza di interesse - Apartheid). Democrazia dir. 1966, 452.

LATTANZI F., Alcune riflessioni su un Tribunale ad hoc per la ex Jugoslavia. Dir. uomo 1993, 32.

LATTANZI F., La primazia del Tribunale penale internazionale per la ex- Iugoslavia sulle giurisdizioni interne. Riv. internaz. 1996, 597.

LATTANZI F., Riflessioni sulla competenza di una Corte penale internazionale (delicta juris gentium - competenza ratione materiae). Riv. internaz. 1993, 661.

LATTANZI F., SCISO E. (a cura di), Dai Tribunali internazionali ad hoc a una corte permanente. Napoli, Editoriale Scientifica 1996, 8 , pp. X-366.

MANTOVANI F., Diritto penale, Padova, Cedam 1992, 998.

MIGLIOLI C., Per una corte criminale internazionale. Giust. pen. 1951, I, 413.

MOSCONI F., Crimini di guerra ed estradizione. Indice pen. 1990, 539.

NUNZIATA M., Il Tribunale internazionale per i crimini nell'ex Jugoslavia. Un modello per una generale giurisdizione internazionale penale. Giust. pen. 1995, III, 232.

NUNZIATA M., L'eccidio delle "Fosse Ardeatine": l'imprescrittibilità del reato nella sentenza conclusiva del processo di primo grado a Priebke e Hass. Nuovo dir. 1998, 151.

NUVOLONE P., Delitto politico e diritto d'asilo. Indice pen. 1970, 169.

PISANI M., Il caso Barbie e la prescrizione dei crimini contro l'umanità. Indice pen. 1987, 731.

PALCHETTI P., Il potere del Consiglio di sicurezza di istituire tribunali penali internazionali. Riv. internaz. 1996, 413.

PAPISCA A., Giustizia penale internazionale: il contributo dell'Italia alla costruzione del Tribunale internazionale sui crimini di guerra e contro l'umanità nella ex Jugoslavia. Dir. Uomo popoli 1993, (2), 117.

PASTORE B., Sui fondamenti etico-giuridici della Corte penale internazionale. Diritto e Società 2000, 83.

PERETTI, GRIVA D. R., A proposito del processo di Norimberga. Foro pad. 1946, II, 183.

PICONE P., Sul fondamento giuridico del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia. Comunità internaz. 1996, 3.

PISANI M., "La penetrazione" del diritto internazionale penale nel diritto penale italiano (apologia del genocidio - pratiche analoghe alla schiavitù - repressione della tratta - lotta contro la droga - corrispondenza postale - telecomunicazioni - protezione fisica dei materiali nucleari). Indice pen. 1984, 433.

PISANI M., Genocidio e diritti dell'uomo. Iustitia 1978, 273.

PISANI M., La penetrazione del diritto penale internazionale nel diritto penale italiano (diritto internazionale penale - diritto penale internazionale - genocidio - discriminazione razziale - riduzione in schiavitù - tratta degli esseri umani - sfruttamento della prostituzione - infractiones graves delle convenzioni umanitarie di Ginevra - dirottamenti aerei - illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile - pirateria - stupefacenti - pubblicazioni oscene - falso nummario - protezione penale dei cavi sottomarini - "diritto penale europeo"). Indice pen. 1979, 5.

QUADRI R., Estradizione. Enc. dir., XVI, Milano 1967, 1.

REALE E. P. (a cura di), Lo Statuto della Corte Penale Internazionale. Padova, Cedam 1999, VI-265.

REIBALDI L., Incompetenza del Tribunale che ha giudicato Eichmann. Riv. pen. 1962, 90.

RONZITTI N., Crimini internazionali. Enc. giur., X, Roma 1995, 1.

RONZITTI N., Genocidio in Enc. dir., XVI, Milano 1967, 573.

RONZITTI N., La Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Riv. internaz. priv. proc. 1976, 71

SCISO E., Note in margine all'ordinanza della Corte internazionale di giustizia nell'affare dell'applicazione della Convenzione sul genocidio (ricorso Bosnia Erzegovina - misure cautelari - poteri del Consiglio di sicurezza - competenza). Comunità intern. 1993, 311.

SOCINI R., Genocidio. Nss. D. I., VII, Torino 1961, 780.

SPERDUTI G., Crimini internazionali. Enc. dir., XI, Milano 1962, 337.

SPERDUTI G., La persona umana e il diritto internazionale (oggetto - soggetto - servizi pubblici d'unione - assistenza paesi sottosviluppati - dichiarazione universale - crimini internazionali - diritto criminale internazionale). Iustitia 1960, 3.

TANZI A., Sul progetto ONU di codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità e sull'istituzione di un tribunale penale internazionale. Critica pen. 1993, (3/4), 3.

VASSALLI G., Il Tribunale internazionale per i crimini commessi nei territori dell'ex Jugoslavia (composizione - compiti - giurisdizione - concorso giurisdizioni - regole procedura - prove). Legisl. pen. 1994, 335.

VENTURINI G., Da Roma l'ok a una giustizia universale contro i delitti che offendono l'umanità. Guida al diritto fasc. 30, 1998, 12.

VIERUCCI L., Crimini contro l'umanità. La prima sentenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia. Dir. pen. proc. 1997, 969.

ZAPPALA' S., Due anni di funzionamento del Tribunale internazionale per l'ex-

Jugoslavia: tra bilanci e prospettive. Legisl. pen. 1996, 641.



Si indicano i seguenti siti Internet, utilizzati per la consultazione di testi e materiali:
www.un.org/icc : Corte permanente internazionale.

www.amnesty.org : Amnesty International.

www.un.org/icty : Tribunale per la Ex Jugoslavia.

www.un.org/ictr : Tribunale per il Ruanda.

www.icrc.org : Comitato internazionale della Croce Rossa.

www.onuitalia.it : Nazioni Unite.

 
Clicca sull'icona per scaricare la versione integrale