Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Corte Penale Internazionale Permanente e repressione dei più gravi crimini di diritto internazionale :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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CPI ed imparizalità della giustizia Dr. Massimo Notarpietro
 
Versione integrale
Corte Penale Internazionale Permanente e repressione dei più gravi crimini di diritto internazionale
Tesi di laurea

Università degli Studi di Torino
Facoltà di Scienze politiche

Relatore: Prof. Alberto Malatesta
Anno Accademico 1998/1999 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 1999

 
Sommario

I tribunali ad hoc non sono, dal punto di vista giuridico, una soluzione ottimale per garantire la punizione di fatti di rilevanza penale, perché si tratta di una giustizia ex post facto, istituita cioè dopo la commissione dei fatti. La giustizia internazionale penale non può essere costruita attraverso eccezioni al principio di "irretroattività della legge penale": la istituzione della CPI riesce a superare questi difficili interrogativi.

 
Indice dei contenuti
 
Capitolo I - L'ISTITUZIONE DELLA CORTE ED I PRECEDENTI ESEMPI DI ORGANI GIURISDIZIONALI DELLA STESSA NATURA
 

1. I PRIMI PASSI VERSO UNA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE 

2. LA C.D. GIUSTIZIA DEI VINCITORI 
    A. Il Tribunale internazionale militare di Norimberga e l'importanza di questo autorevole precedente
    B. Il Tribunale internazionale militare di Tokyo e l'unilateralità dell'atto che lo ha istituito 

3. LA GIUSTIZIA SELETTIVA DEI TRIBUNALI AD HOC 
    A. Il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e i crimini di sua competenza
        (a) I crimini di guerra
        (b) Il genocidio
        (c) I crimini contro l'umanità
        (d) Gli organi e la procedura del Tribunale
    B. Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda
    C. Il problema del fondamento legale dei tribunali ad hoc e la sentenza "Tadic"
    D. Giurisdizione concorrente e priorità della giurisdizione dei Tribunali ad hoc
        (a) Gli obblighi di cooperazione degli Stati e l'articolo 61 delle regole di procedura e di prova del Tribunale per la ex Jugoslavia 

4. IL DIFFICILE E LUNGO CAMMINO VERSO L'ISTITUZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE PERMANENTE 
    A. La struttura dello Statuto di Roma
        (a) Sottoscrizioni, ratifiche, entrata in vigore e recesso
        (b) Il divieto di riserve allo Statuto
    B. I rapporti della Corte con le Nazioni Unite
    C. Il finanziamento della Corte 


Capitolo II - I CRIMINI CHE RIENTRANO NELLA COMPETENZA RATIONE MATERIAE DELLA CORTE
 

1. INTRODUZIONE: LA LIMITAZIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA DELLA CORTE AI "CORE CRIMES" DI DIRITTO INTERNAZIONALE 

2. IL CRIMINE DI GENOCIDIO 

    A. Cenni storici relativi alla definizione
    B. Analisi ed interpretazione degli elementi contenuti nella definizione ex articolo 6 dello Statuto della Corte
    C. I gruppi protetti dall'articolo 6 dello Statuto della Corte
    D. Gli atti di genocidio proibiti dall'articolo 6 dello Statuto
        (a) "uccidere membri del gruppo"
        (b) "causare gravi lesioni fisiche o psichiche ai membri del gruppo"
        (c) "sottoporre deliberatamente i membri del gruppo a condizioni di vita tali da comportarne la distruzione fisica totale o parziale"
        (d) "imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo
        (e) trasferire forzatamente i bambini di un gruppo ad un altro gruppo"
    E. Ulteriori disposizioni previste in altri articoli dello Statuto 

3. I CRIMINI CONTRO L'UMANITA' 
    A. Introduzione: l'evoluzione storica dei crimini contro l'umanità
    B. Analisi ed interpretazione dei principali elementi contenuti nella definizione generale ex articolo 7 dello Statuto della Corte
        (a) Il prerequisito dell'atto proibito "nell'ambito di un attacco contro una popolazione civile"
        (b) Il prerequisito dell'estensione o sistematicità dell'attacco
        (c) L'esclusione della componente discriminatoria per i crimini contro l'umanità ad eccezione della persecuzione
        (d) Inesistenza della disposizione che richiede il nesso tra i crimini contro l'umanità ed il conflitto armato
    C. Gli atti criminali elencati nella parte speciale della definizione ex articolo 7
        (a) Omicidio
        (b) Sterminio
        (c) Riduzione in schiavitù
        (d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione
        (e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà fisica
        (f) tortura
        (g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità
        (h) persecuzione
        (i) sparizione forzata delle persone
        (j) il crimine di apartheid
        (k) altri atti inumani di carattere analogo 

4. I CRIMINI DI GUERRA 
    A. Introduzione
    B. La distinzione tra conflitti armati internazionali e non internazionali
    C. La competenza della Corte sui crimini di guerra ex articolo 8 dello Statuto
    D. La giurisdizione della Corte sui crimini di guerra commessi durante i conflitti armati internazionali "gravi infrazioni" delle quattro convenzioni di Ginevra
        (a) "Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale"
    E. La giurisdizione della Corte sui crimini di guerra commessi durante i conflitti armati non internazionali
        (a) "gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949"
        (b) "Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale"
    F. La clausola dell'"opting out" ex articolo 124 dello Statuto 

5. IL CRIMINE DI AGGRESSIONE 
    A. La disposizione contenuta nell'articolo 5(2) dello Statuto della Corte

    B. Il problema della definizione e del ruolo del Consiglio di sicurezza 


Capitolo III - LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE E LE LIMITAZIONI AL SUO ESERCIZIO
 

1. L'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE UNIVERSALE IN BASE AL DIRITTO INTERNAZIONALE 

2. LA COMPLEMENTARIETÀ DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE  

3. I MECCANISMI DI ATTIVAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE 

    A. Segnalazione di una situazione ad opera di uno Stato Parte
    B. Segnalazione di una situazione ad opera del Consiglio di sicurezza
    C. Il potere del Procuratore di iniziare la indagini ex officio 

4. LE ALTRE RESTRIZIONI INSERITE NELLO STATUTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE 
    A. Le limitazioni imposte dall'articolo 12 dello Statuto alla giurisdizione inerente della Corte
    B. Inesistenza dei limiti giurisdizionali imposti dall'articolo 12 nelle situazioni segnalate dal Consiglio di sicurezza
    C. La sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale ad opera del Consiglio di Sicurezza 


Capitolo IV - I PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO PENALE CONTENUTI NELLO STATUTO
 

1. I PRINCIPI DI LEGALITÀ: NULLUM CRIMEN SINE LEGE E NULLA POENA SINE LEGE 

    A. Irretroattività ratione personae  

2. LA RESPONSABILITA' PENALE INDIVIDUALE 

     A. La responsabilità dei comandanti militari o di altri superiori
     B. L'irrilevanza della qualifica ufficiale e delle relative immunità
    C. L'imprescrittibilità dei crimini di competenza della Corte
    D. Gli ordini del superiore gerarchico e ordine di legge 

3. MOTIVI CHE ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ PENALE 
    A. Malattia mentale e stato di intossicazione
    B. Legittima difesa e necessità militare
    C. Il costringimento psichico
    D. Errore di fatto o di diritto


BIBLIOGRAFIA

 
Abstract
 

3. La giustizia selettiva dei Tribunali ad hoc

 
[note omesse]

Con risoluzione 827 del 25 maggio 1993, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dà vita, operando nell'ambito dei poteri autoritativi attribuitegli dal capitolo VII della Carta dell'Onu, al "Tribunale penale internazionale per perseguire i responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991".
 

Similmente, con la risoluzione 955 dell'8 novembre 1994 il Consiglio di Sicurezza istituì il "Tribunale penale internazionale per i crimini commessi in Ruanda nel 1994".
 


I due Tribunali ad hoc sono organi sussidiari del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, tuttavia non sono soggetti in nessun modo all'autorità o al controllo del Consiglio per tutto ciò che riguarda l'esercizio delle loro funzioni giudiziarie. I Tribunali sono civili e non vi siede personale militare e sono composti da tre organi fondamentali: corte, procuratore, cancelleria. L'organo giudicante si compone di due camere di primo grado per ciascuno dei due tribunali, formate ognuna da tre giudici e da una camera d'appello, formata da cinque giudici.
 

Le decisioni di istituire i due Tribunali sono intervenute a conclusione di numerose iniziative politiche e di accertamento dei fatti intraprese dalle Nazioni Unite negli anni precedenti. Tali iniziative comprendono una lunga serie di risoluzioni di contenuto raccomandatorio rivolte agli Stati interessati, quali l'invio di missioni di "peace-keeping", l'organizzazione di missioni di osservatori indipendenti e la creazione di stabili sistemi di raccolta di informazioni sulle violazioni di diritti umani, in collegamento con missioni di governi nazionali, altre istituzioni internazionali e organizzazioni non governative. E' a questo insieme di eventi che bisogna quindi guardare per collocare storicamente la nascita e l'evoluzione dei due tribunali ad hoc. In occasione dell'istituzione del tribunale ad hoc per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda, le Nazioni Unite si sono mosse con modalità del tutto eccezionali: per la prima volta le regole della Carta dell'Onu relative all'azione del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace sono state interpretate in senso innovativo fino a ricomprendervi il potere di dare vita ad un organo giurisdizionale. Finora le norme del capitolo VII della Carta dell'Onu erano state utilizzate essenzialmente per vincolare gli Stati in azioni collettive implicanti o non implicanti l'uso della forza. Sicuramente, una simile estensione dei poteri del Consiglio di Sicurezza non era originariamente prevista dagli estensori dello Statuto dell'Onu, ma si è resa necessaria per punire coloro che commettendo crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità restano impuniti per oggettive difficoltà di individuare responsabilità internazionali personali, spesso occultate dietro "ragioni di Stato" o "necessità di guerra".
 


Gli Statuti dei tribunali internazionali ad hoc indicano tra i crimini da perseguire, quelli già presi in considerazione dai Trattati internazionali in materia e inoltre catalogano espressamente i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra (ratione materiae) e fissano espressamente la competenza dei Tribunali stessi nei confronti di persone fisiche (ratione personae) che abbiano commesso crimini in periodi definiti di tempo (ratione temporis).
 

Con la costituzione dei tribunali ad hoc per la ex Jugoslavia e per il Ruanda sono certamente emerse realtà più concrete di quelle offerte dai tribunali di Norimberga e di Tokyo. Appare con evidenza superata l'impronta punitiva instaurata dai vincitori sui vinti, la quale ha comportato critiche di illegittimità riguardo alla violazione dei principi nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege. Piuttosto, l'orientamento gradualmente maturato dall'Onu è ora quello di perseguire, a nome della comunità internazionale, individui accusati di aver violato le norme consuetudinarie di diritto umanitario, indipendentemente dalle ideologie degli accusati. Gli Statuti dei due Tribunali ad hoc e le regole di procedura e prova che si sono dati, riflettono i più elevati standard di rispetto del diritto internazionale dei diritti umani in merito alle garanzie di difesa e ai requisiti per un processo equo ed imparziale. Non sono infatti consentiti processi in contumacia, né è possibile infliggere la pena di morte, ed inoltre gli imputati hanno il diritto di muovere mozioni nei confronti della giurisdizione del Tribunale. L'azione del Tribunale è poi fondata sui principi essenziali di indipendenza del procuratore e sulla sua facoltà di esercitare liberamente l'azione penale, anche su attivazione di individui ed entità non governative. La mancata previsione di regole precise circa l'effettività dell'azione dei due Tribunali pone però il problema che di fronte all'insufficiente cooperazione degli Stati essi sono sprovvisti di veri e propri strumenti coercitivi per la cattura degli indiziati e lo svolgimento efficace delle indagini.
 


Le risoluzioni con le quali il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituisce i Tribunali speciali per l'ex Jugoslavia e il Ruanda affermano il principio fondamentale secondo il quale il ricorso alla giustizia internazionale è mezzo imprescindibile per ottenere il ristabilimento della pace e della sicurezza. Tuttavia sulla base di questo principio ogni volta che dovesse ripresentarsi una situazione di conflitto e la conseguente commissione di crimini di diritto internazionale, le Nazioni Unite dovrebbero istituire un Tribunale ad hoc per portare i responsabili davanti alla giustizia. Questo non avviene però sempre e regolarmente; infatti la limitatezza dell'area geografica rispetto alla quale il Consiglio di Sicurezza ha ravvisato la necessità di istituire i Tribunali a fronte delle numerose altre aree del mondo in cui si sono manifestate gravi violazioni del diritto umanitario, solleva il problema di una giustizia selettiva che risponde, secondo gran parte della dottrina, a esigenze politiche più che legali e che indebolisce il messaggio di giustizia e di eguaglianza di cui ogni corte dovrebbe essere portatrice.
 


In generale, i tribunali ad hoc non sono, dal punto di vista giuridico, una soluzione ottimale per garantire la punizione di fatti di rilevanza penale, perché si tratta di una giustizia ex post facto, istituita cioè dopo la commissione dei fatti. La giustizia internazionale penale non può essere costruita attraverso eccezioni al principio di "irretroattività della legge penale". La competenza dei Tribunali ad hoc per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda è stata prudentemente circoscritta a quei fatti sui quali esisteva sufficiente certezza circa la loro natura di crimini internazionali, per i quali esisteva quindi un obbligo di conformarsi precedente alla creazione dei Tribunali; tuttavia per poter ritenere un soggetto penalmente responsabile occorre che egli sappia non solo che esiste una norma che sanziona un certo comportamento, ma anche che esiste un giudice incaricato di applicarla. Alla giustizia internazionale parzialmente a posteriori è per questo preferibile l'istituzione di un Tribunale penale internazionale permanente.
 


Nonostante tutto i Tribunali ad hoc, benchè non ancora supportati adeguatamente, non sono andati incontro a critiche di natura legale tali da renderne impraticabile il funzionamento. Poiché sono stati finora implicitamente considerati soluzioni straordinarie, perseguite alla luce dell'eccezionale gravità della situazione e all'urgenza di intervenire, il problema della loro legittimità si risolve riconducendosi essenzialmente all'urgenza sotto cui tali decisioni sono state prese ed all'evidente indisponibilità di mezzi più efficaci e tempestivi di intervento. Peraltro, il fatto che i Tribunali in parola siano stati istituiti, anziché mediante accordo internazionale e con la partecipazione degli Stati la cui competenza giurisdizionale è destinata in primis a subire la compressione della competenza attribuita ai tribunali medesimi, mediante un atto autoritativo del Consiglio di sicurezza ha suscitato in dottrina un vivace dibattito, pienamente giustificato dalla notevole difficoltà di rinvenirne il fondamento nelle disposizioni della Carta dell'Onu e, più in generale, nel diritto internazionale vigente. Inoltre questi Tribunali vengono da alcuni considerati come un alibi umanitario utilizzato dal Consiglio di sicurezza per tentare in qualche modo di mascherare dietro un apparente attivismo la sua incapacità di ridurre ed eliminare il conflitto in casi di grave crisi, impegnandosi nell'inedito mestiere della repressione penale dei crimini, vista l'incapacità di ristabilire la pace con misure decise atte ad impedire ai combattenti di commettere atrocità.
 
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