Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Comunità degli stati indipendenti, Nazioni Unite, mantenimento della pace :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
Comunità degli stati indipendenti, Nazioni Unite, mantenimento della pace
Tesi di laurea

Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Scienze politiche

Relatori: Prof.ssa Marina Spinedi
Anno Accademico 2000/2001 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2001

 
Sommario

La Comunità degli Stati Indipendenti viene costituita con l'Accordo di Minsk dell' 8 dicembre 1991, avente quali parti contraenti la Repubblica di Belarus, la Federazione Russa e l'Ucraina. Questo accordo chiude indubbiamente un'epoca storica e ne apre al contempo una nuova: dichiara la fine dell'URSS quale soggetto di diritto internazionale e realtà geopolitica ed istituisce la Comunità degli Stati Indipendenti.

 
Indice dei contenuti
 
INTRODUZIONE

CAPITOLO I - GENESI FUNZIONI E NATURA DELLA COMUNITA' DEGLI STATI INDIPENDENTI

Parte I: La nascita della CSI attraverso l'analisi dei documenti più importanti.


1. Gli accordi che precedono lo Statuto del 1993
1.1 Segue: lo Statuto del 1993

Parte II: La CSI può essere considerata un accordo od organizzazione regionale ai sensi del capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite?

2. La nozione di accordo od organizzazione regionale nella Carta delle Nazioni Unite
2.1 La CSI come organizzazione regionale ai sensi della Carta

CAPITOLO II - LE FUNZIONI DEGLI ACCORDI E DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI AI SENSI DEL CAPITOLO VIII DELLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE

1. Introduzione
2. Le previsioni normative del capitolo VIII: a) l'art. 52: la soluzione pacifica delle controversie di carattere locale
2.1 Segue: b) l'art. 53: la delega e l'autorizzazione a compiere azioni coercitive
2.2 Segue: c) l'art. 54: l'obbligo di informare il Consiglio di Sicurezza
3. Nuove funzioni affermatesi nella prassi: il peace-keeping regionale

CAPITOLO III - LE FUNZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA PACE PREVISTE DALLA NORMATIVA CSI E IL CAPITOLO VIII DELLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE

1. Introduzione
2. La prevenzione dei conflitti e la soluzione pacifica delle controversie
2.1 La prevenzione dei conflitti
2.2 La soluzione pacifica delle controversie
2.3 La collaborazione fra la CSI e le Nazioni Unite finalizzata alla prevenzione dei conflitti e alla soluzione pacifica delle controversie
3. Le misure coercitive
4. Il peace-keeping della CSI: a) inquadramento del problema
4.1 Segue: b) le previsioni normative
4.2 Segue: c) la natura del peace-keeping della CSI alla luce delle previsioni normative
4.3 Segue: d) La normativa CSI riguardante i rapporti con l'ONU in caso di costituzione di Collective Peace-keeping Forces può dirsi conforme al capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite?
5. Le previsioni normative della CSI inerenti alla cooperazione con le Nazioni Unite durante l'attuazione di operazioni di peace-keeping : la questione della conformità al modello di cooperazione fra organizzazioni regionali e Nazioni Unite emergente dai più recenti documenti delle Nazioni Unite

CAPITOLO IV - LA PRASSI CSI NEL MANTENIMENTO DELLA PACE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE COLLECTIVE PEACE-KEEPING FORCES

1. Introduzione
2. Delimitazione del campo d'analisi
3. Il caso dell'Abkhasia: breve storia del conflitto
3.1 Segue: la Collective Peace-keeping Force della CSI operante in Abkhasia: a) la questione della sua conformità alle disposizioni che disciplinano il peace-keeping in ambito CSI
3.1.1 Segue: b) la questione della conformità alle disposizioni del capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite
3.2 La collaborazione fra l'UNOMIG e la Collective Peace-keeping Force della CSI: a) alla luce della valutazione datane dal Consiglio di Sicurezza e dal Segretario Generale
3.2.1 Segue: b) alla luce del rapporto di collaborazione fra CSI e Nazioni Unite delineato nella "Dottrina" del 1996
4. Il caso del Tagikistan: breve storia del conflitto
4.1 Segue: la Collective Peace-keeping Force della CSI operante in Tagikistan: a) la questione della sua conformità alle disposizioni che disciplinano il peace-keeping in ambito CSI
4.1.1 Segue: b) la questione della conformità alle disposizioni del capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite
4.2 La collaborazione fra l'UNMOT e la Collective Peace-keeping Force della CSI: a) alla luce della valutazione datane dal Consiglio di Sicurezza e dal Segretariato delle Nazioni Unite
4.2.1 Segue: b) alla luce del rapporto di collaborazione fra CSI e Nazioni Unite delineato nella "Dottrina" del 1996

CONSIDERAZIONI FINALI
 
Abstract
 

Introduzione


Questo lavoro si propone di analizzare i rapporti fra la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e le Nazioni Unite in relazione alle attività di mantenimento della pace, intendendo, per tali attività, in primo luogo la prevenzione dei conflitti e la soluzione pacifica delle controversie fra gli Stati membri della CSI; in secondo luogo, l'istituzione di operazioni di peace-keeping a livello regionale.

L'analisi delle relazioni fra la Comunità degli Stati indipendenti e le Nazioni Unite in questo settore trae spunto dalla più vasta riflessione sui rapporti fra l'ONU e gli accordi e le organizzazioni regionali, riflessione che ha conosciuto in quest'ultimo decennio un rinnovato interesse da parte della dottrina, in conseguenza del nuovo atteggiamento mostrato dalle Nazioni Unite, in particolare dal Segretariato e dal Consiglio di Sicurezza, nei confronti del ruolo che gli accordi e le organizzazioni regionali possono svolgere a tutela della pace. Intendo dire che sempre più le Nazioni Unite guardano oggi agli accordi e alle organizzazioni regionali come partners indispensabili per lo svolgimento del loro ruolo di principali difensori della pace. L'azione intrapresa nel quadro di accordi ed organizzazioni regionali, pur con i limiti che può comportare - mi riferisco in particolare al rischio che lo Stato che esercita un ruolo egemone nella regione faccia un uso strumentale dell'attività svolta nell'ambito di tali accordi ed organizzazioni - sembra in cambio garantire una più alta probabilità di riuscita delle attività di prevenzione dei conflitti e soluzione pacifica delle controversie. Gli Stati parti ad un accordo o membri di un'organizzazione regionale hanno, infatti, una conoscenza più diretta ed approfondita delle problematiche e dei molteplici interessi che sono alla base di tensioni o conflitti regionali. Essi inoltre sono particolarmente interessati alla soluzione di queste crisi dato che, la loro vicinanza geografica all'area di tensione, finisce spesso per coinvolgere i loro stessi interessi. Ultimo, ma non certo meno importante, la collaborazione fra Nazioni Unite ed accordi od organizzazioni regionali in tale settore è vista, nell'ottica delle Nazioni Unite, come un modo per sopperire alle lacune del sistema universale in termini di risorse, non solo finanziarie, necessarie per assolvere il sempre più gravoso ruolo di garanti della pace.

Dal canto loro gli accordi o le organizzazioni regionali hanno dato una risposta molto diversa all'invito, proveniente dalle Nazioni Unite, di incrementare il loro coinvolgimento in attività di mantenimento della pace e di migliorare gli strumenti tecnici e normativi a cui far ricorso a tal fine. Diverso è stato poi il rapporto che, a livello normativo come a livello di prassi, gli accordi e le organizzazioni regionali hanno instaurato con l'Organizzazione universale al fine dello svolgimento di tali attività.

Quello che a noi interessa vedere è in che misura la risposta fornita dalla Comunità degli Stati Indipendenti, tanto a livello normativo quanto nella prassi, corrisponda al modello di rapporti che la Carta delle Nazioni Unite delinea fra accordi od organizzazioni regionali ed Organizzazione universale nel settore del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale o se, eventualmente, superi tale modello.

Posto, infatti, che la Carta delle Nazioni Unite afferma la responsabilità principale del Consiglio di Sicurezza e degli altri suoi organi nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, essa attribuisce anche agli accordi e alle organizzazioni regionali il potere di contribuire al mantenimento della pace, prevedendo che essi possano esercitare determinate funzioni, compresa quella di compiere azioni coercitive su delega o autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.

Perché possa svolgere queste funzioni, la Comunità degli Stati Indipendenti deve quindi potersi ritenere o un'organizzazione internazionale regionale o un accordo regionale ai sensi della Carta delle Nazioni Unite.

Per rispondere quindi all'interrogativo da cui muove la nostra analisi dobbiamo anzitutto accertare la natura di accordo od organizzazione regionale, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, della Comunità degli Stati Indipendenti.

Una volta accertato che la CSI rientra fra gli accordi o le organizzazioni regionali a cui si riferisce la Carta ONU, si potrà passare ad analizzare se la normativa CSI che disciplina le attività di prevenzione dei conflitti e di soluzione pacifica delle controversie, l'istituzione e il funzionamento delle operazioni di peace-keeping, come pure l'adozione di azioni coercitive sia o meno conforme alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite relative alle funzioni che gli accordi o le organizzazioni regionali possono svolgere ai fini del mantenimento della pace.

Non è però sufficiente limitarsi ad analizzare la questione della conformità della normativa CSI alle già citate disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. E' infatti importante verificare se il comportamento concretamente tenuto dalla CSI nello svolgimento delle funzioni di mantenimento della pace sia stato conforme o meno alle suddette disposizioni della Carta. Il passo successivo della nostra analisi sarà quindi quello di analizzare la prassi CSI alla luce della Carta delle Nazioni Unite.

Oltre a ciò questo studio si propone di analizzare le modalità attraverso le quali le Nazioni Unite e la CSI hanno cooperato in due casi in cui missioni di osservatori delle Nazioni Unite e Collective Peace-keeping Forces della CSI sono state dispiegate, in situazioni di conflitto, l'una a fianco dell'altra. Ci domanderemo se tale collaborazione ha contribuito o meno a dare vita a nuove forme di cooperazione fra Nazioni Unite ed accordi od organizzazioni regionali ed in caso affermativo se queste nuove forme di cooperazione rispettino lo spirito del capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite.



1. Gli accordi che precedono lo Statuto del 1993


La Comunità degli Stati Indipendenti viene costituita con l'Accordo di Minsk dell' 8 dicembre 1991, avente quali parti contraenti la Repubblica di Belarus, la Federazione Russa e l'Ucraina. Questo accordo chiude indubbiamente un'epoca storica e ne apre al contempo una nuova: dichiara la fine dell'URSS quale soggetto di diritto internazionale e realtà geopolitica ed istituisce la Comunità degli Stati Indipendenti.

Come ogni atto che formalizza un fatto oramai pienamente riconosciuto nella sostanza dalla comunità internazionale nel suo insieme, l'Accordo è il risultato finale di un processo storico-politico che diviene parte integrante dell'atto stesso, senza la cui se pur sommaria conoscenza, non si comprende il contenuto delle singole disposizioni del documento ed il significato complessivo dello stesso, in termini di riflessi e conseguenze nel contesto in cui si troverà ad operare.

In particolare, l'Accordo di Minsk è il punto d'arrivo di un processo iniziato nel 1989 ed avente quale scopo, almeno come dichiarato ufficialmente dai protagonisti stessi, quello di riformare il Trattato d' Unione del 1922 da cui era nata l'URSS .

Durante la prima fase della perestrojka (1985-1989), il processo di riforma costituzionale, consistente nell'accoglimento dei principi giuridici tipici di uno Stato di diritto a fondamento dell'ordinamento giuridico sovietico e della concezione sovietica del diritto internazionale, e i nuovi orientamenti in politica estera , rendevano stridente l'immutato rapporto fra centro e repubbliche, ancora basato sul Trattato d'Unione del 1922. Infatti il vento del cambiamento e delle riforme aveva fatto maturare in queste ultime forti spinte indipendentiste e autonomiste, le cui rivendicazioni andavano ben oltre il semplice riconoscimento di una maggiore autonomia in campo economico ed in molti casi si traducevano nell'esplosione di sanguinosi conflitti inter-etnici. Nel settembre del 1989, i principali movimenti nazionalisti ponevano per la prima volta la questione della revisione completa dei loro rapporti con il centro, da realizzarsi attraverso la stipulazione di un nuovo Trattato d' Unione. Le autorità centrali dell'Unione Sovietica proponevano alle repubbliche la loro versione dei principi sui quali si sarebbe dovuta fondare la revisione del Trattato e la nuova Unione di Stati sovrani: al posto dell'URSS si sarebbe dovuto sostituire un nuovo Stato federale, con importanti attribuzioni. Il progetto prevedeva che la nuova Unione sarebbe intervenuta nelle relazioni internazionali quale soggetto di diritto internazionale successore dell'URSS. Gli Stati formanti l'Unione, anch'essi soggetti di diritto internazionale, avrebbero avuto il diritto di stabilire direttamente le relazioni diplomatiche con gli Stati stranieri e di partecipare all'attività delle organizzazioni internazionale, ma senza ledere gli interessi degli altri Stati dell'Unione né gli interessi comuni, e soprattutto senza contravvenire agli obblighi internazionali dell'Unione stessa.

Iniziava così un negoziato che durò due anni circa, messo in pericolo, ma non interrotto, dal colpo di stato del 19 agosto 1991, caratterizzato dal continuo operare di forze centrifughe e da un vero e proprio scontro fra il tentativo delle autorità dell'Unione Sovietica di salvare l'Unione e l'inaccettabilità di tale progetto per le repubbliche che nel frattempo si erano dichiarate sovrane. Questo scontro si concluse con la disgregazione della struttura statale e politico-ideologica dell'URSS, il superamento dell'obbiettivo della riforma del Trattato e l'abbandono del federalismo sovietico .

Così la Dichiarazione dei Capi di Stato della Repubblica di Belarus, della Federazione Russa e dell' Ucraina che accompagnava l'adozione dell' Accordo di Minsk, nell'indicare i motivi che avevano spinto i tre Stati a concluderlo, riconosceva che: "(i)l negoziato sull'adozione di un nuovo Trattato d'Unione è finito in un vicolo cieco" e che "(i)l processo obbiettivo dell'uscita delle repubbliche dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e dell'istituzione degli Stati Indipendenti è divenuto un fatto concreto..." .

Il vero intento dell'Accordo di Minsk sembrava quindi essere quello di regolamentare la separazione delle ex-repubbliche sovietiche, gettando le basi per un nuovo sistema di relazioni che, basandosi sul principio della convivenza pacifica, evitasse l'insorgere di antagonismi fra i nuovi Stati successori .

L'Accordo fu subito accolto dalla maggior parte delle altre repubbliche (esclusi i tre paesi baltici e la Georgia) che dichiararono di volervi partecipare come membri permanenti originari . Il 21 dicembre 1991, in occasione dell'incontro di Alma-Ata, la Comunità, avvalendosi della possibilità riconosciuta all'art. 13 dell'Accordo di Minsk secondo cui: "Il presente Accordo è aperto all'adesione di tutti gli Stati membri dell'ex URSS, nonché di altri Stati che ne condividono fini e principi", accolse altre otto repubbliche: Azerbaigian, Armenia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan (la Georgia inviò soltanto propri osservatori). L'ingresso di nuovi Stati fu sancito dalla sottoscrizione, da parte di tutte le nuove repubbliche, oltre che dai tre Stati contraenti all'Accordo di Minsk, di una serie di documenti dei quali, ai fini dell' analisi qui svolta, interessa ricordare:
1) il Protocollo all'Accordo sulla creazione della Comunità degli Stati Indipendenti sottoscritto a Minsk l'8 dicembre 1991 dalla Repubblica di Belarus, dalla Federazione Russa, e dall' Ucraina, con il quale la CSI è stata formalmente rifondata sulla base di una composizione più ampia;
2) la Dichiarazione di Alma-Ata, nella quale si afferma - questa volta più appropriatamente - che: "con la costituzione della Comunità degli Stati Indipendenti, l'URSS cessa di esistere". La Dichiarazione inoltre sostanzialmente riconferma i principi dell'Accordo di Minsk, aggiungendovi ulteriori precisazioni .

Sia l'Accordo di Minsk che la Dichiarazione di Alma-Ata partono dalla presa di coscienza e dal riconoscimento dei fortissimi legami venutisi a creare fra i rispettivi popoli nel corso della storia e si dichiarano convinti che "il rafforzamento delle relazioni di amicizia, di buon vicinato e di cooperazione, corrisponde agli interessi fondamentali nazionali dei rispettivi popoli e serve la causa della pace e della sicurezza" (usando una formula che è identica in entrambe i documenti). Subito dopo però sia l'Accordo di Minsk che la Dichiarazione di Alma-Ata precisano che gli Stati membri della CSI intendono sviluppare i loro rapporti sulla base del rispetto reciproco, della sovranità statale, dell'uguaglianza e della non ingerenza negli affari interni altrui.

Allo stesso modo dopo aver elencato le aree di attività comune della CSI, sia nella Dichiarazione di Alma-Ata che nell'Accordo di Minsk gli Stati membri s' impegnano a realizzare tali attività "su base paritaria, tramite istituzioni comuni di coordinamento" (art. 7 dell'Accordo di Minsk), ma precisando al contempo che "la Comunità (...) non è uno Stato né una struttura sovranazionale" (Dichiarazione di Alma-Ata).

Questa continua ambivalenza fra disponibilità a cooperare e rispetto della reciproca indipendenza è la miglior prova del fatto che gli Stati membri della CSI non erano disposti a limitare la libertà d'azione appena conquistata a favore di una stretta collaborazione; l'obiettivo da realizzare era più quello di garantire una separazione pacifica ed una convivenza rispettosa della reciproca sovranità, che una sostanziale cooperazione. Una sorta di sistema di coordinamento insomma da cui tutti avrebbero tratto utilità e convenienza.

Mediante l'Accordo sulle istituzioni di coordinamento (Alma-Ata, 21 dicembre 1991) e il successivo Accordo temporaneo sul Consiglio dei Capi di Stato e sul Consiglio dei Capi di Governo (Minsk, 30 dicembre 1991), si dava infine inizio alla istituzionalizzazione della Comunità, che proseguì lentamente per l'opposizione dell'Ucraina, della Moldavia e del Turkmenistan alla formazione di nuovi organi di coordinamento, che - essi temevano - avrebbero potuto, nello svolgimento delle loro funzioni, ingerirsi negli affari interni degli Stati membri e condurre a limitazioni di sovranità. Questi Stati si mostrarono quindi principalmente interessati ad una collaborazione di tipo economico.

Tali resistenze come pure le spinte in avanti provenienti da altre direzioni celavano due concezioni diverse della struttura e del ruolo della CSI: "a strong decision-making entity" da un lato, "a merely consultative forum" dall'altro. Data questa situazione, la naturale via da seguire era quella di un approccio cauto, che passo dopo passo conducesse alla costruzione di una struttura collaborativa sufficientemente flessibile da incoraggiare la partecipazione del maggior numero possibile di nuove repubbliche . La prima cosa da fare era comunque uscire dalla situazione di stallo creata dallo scontro fra queste due opposte tendenze per rilanciare un processo, se pur graduale, di rafforzamento della CSI. A questo fine, la collaborazione per il mantenimento della pace e della sicurezza all'interno del territorio degli Stati membri appariva il modo migliore per tentare di rilanciare tale processo, dato che la salvaguardia della pace è un'esigenza primaria fra Stati di nuova indipendenza, precedentemente appartenuti ad un'unica entità statale .

Un primo passo significativo in questo senso fu rappresentato dalla firma, il 20 marzo 1992 a Kiev, dell' Accordo sui gruppi di osservatori militari e sulle Forze di Peace-keeping Collettive attraverso il quale gli Stati membri istituivano un sistema di garanzia comune contro il rischio dell'insorgere di guerre intestine. L'Accordo di Kiev prevedeva infatti la costituzione e l'utilizzo di gruppi di osservatori militari e di forze di peace-keeping per prevenire o risolvere conflitti che fossero sorti sul territorio degli Stati membri della Comunità .

Analizzeremo più approfonditamente il contenuto di questo accordo nei prossimi capitoli; per ora ci è utile ricordare soltanto che, relativamente ai principi che dovevano ispirare la costituzione e il funzionamento dei gruppi di osservatori militari come delle forze di peace-keeping, l'Accordo prevedeva anzitutto quali indispensabili condizioni per legittimare la loro costituzione il consenso di tutte le parti in conflitto sotto forma di una loro esplicita richiesta, la preventiva stipulazione di un accordo di cessate-il-fuoco e la fine di ogni altra ostilità prima che i peace-keeping groups fossero inviati (art. 2). L'art. 5 dello stesso Accordo prevedeva poi l'obbligo degli Stati contraenti di rispettare lo status neutrale ed imparziale delle forze di peace-keeping rispetto alle parti in conflitto.

In attuazione dell'Accordo di Kiev vennero poi stipulati a Tashkent, nel maggio 1992, tre protocolli concernenti aspetti specifici del peace-keeping . Anche relativamente ad essi ci basti per ora ricordare che nel Protocol on the status of military observers groups and Collective Peace-keeping Forces, le forze di peace-keeping erano autorizzate ad utilizzare la forza per legittima difesa e per opporsi ai tentativi armati volti ad ostacolare lo svolgimento del loro mandato.




2. La nozione di accordo od organizzazione regionale nella Carta delle Nazioni Unite.


Dopo questa analisi che in breve ha tracciato la fisionomia e le finalità della Comunità degli Stati Indipendenti, ci poniamo un primo interrogativo: la CSI può essere considerata un accordo od organizzazione regionale ai sensi del capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite?

Questo capitolo (artt. 52-54) attribuisce agli accordi od organizzazioni regionali sia funzioni nel settore del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, che questi dovranno svolgere nel rispetto ed in cooperazione con l'organizzazione mondiale, sia gli obblighi inerenti a tali funzioni.

Più precisamente l'articolo 52 prevedendo l'obbligo delle parti di una controversia locale di tentare di risolverla mediante accordi od organizzazioni regionali, prima di deferirla al Consiglio di Sicurezza, conferisce agli accordi e alle organizzazioni regionali una sorta di "competenza primaria " nella risoluzione di tali controversie.

L'articolo 53 prevede invece che il Consiglio di Sicurezza possa utilizzare gli accordi o le organizzazioni regionali per compiere azioni coercitive sotto la sua direzione oppure possa autorizzare tali azioni quando l'iniziativa della loro adozione provenga dagli stessi. Infine l'articolo 54 pone agli accordi od organizzazioni regionali l'obbligo di tenere pienamente informato il Consiglio di Sicurezza dell'azione intrapresa o progettata per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Perché possa svolgere queste funzioni, così come perché possano essergli imputati certi obblighi, la CSI deve quindi potersi ritenere o un'organizzazione internazionale regionale o un accordo regionale .

Vediamo allora prima di tutto quale è il significato che la Carta conferisce ai termini "arrangements or agencies", se si fa riferimento alla versione originale in inglese della Carta, oppure ai termini "accords ou organismes régionaux", se si considera invece quella francese. In seguito vedremo quale è il significato che la Carta conferisce al carattere "regionale" che in essi deve riscontrarsi.

E' ben risaputo che nella Carta non è contenuta nessuna definizione di accordi od organizzazioni regionali. Dobbiamo allora ricorrere o alla dottrina, che ha variamente interpretato le disposizioni della Carta, per comprendere quale sia il significato più idoneo a queste espressioni, o alla nozione di accordo ed organizzazione regionale che emerge dalla prassi dei vari organi delle Nazioni Unite.

Partiamo dalla dottrina.

E' anzitutto opinione condivisa che i due termini "accordi" ed "organizzazioni" siano usati come alternativi e non come sinonimi . Se ne desume che la Carta non ha voluto predeterminare il grado di istituzionalizzazione dei soggetti a cui si riferisce, permettendo così un'amplia gamma di possibilità: dal massimo grado di istituzionalizzazione, rappresentato dalle organizzazioni internazionali aventi propria personalità giuridica internazionale e operanti attraverso propri organi, a gradi minori di istituzionalizzazione, rappresentati dagli accordi che generano unioni istituzionali di Stati, cioè gruppi di Stati che agiscono attraverso organi comuni degli Stati membri creati ad hoc, o dalle unioni semplici, che si limitano a coordinare l'attività svolta dagli organi dei singoli Stati membri .

Per quanto riguarda poi il significato delle singole espressioni, non vi è anzitutto ragione di ritenere che la Carta intenda per organizzazioni internazionali qualcosa di diverso da quella che è la nozione comunemente condivisa in dottrina , vale a dire un'associazione volontaria di Stati, costituita mediante atti internazionali , che si concreta in un ente a carattere stabile, distinto e separato dagli Stati membri - avente quindi una propria personalità giuridica internazionale - e dotato di un apparato organizzativo proprio, attraverso il quale attua finalità comuni dei consociati esercitando le competenze internazionali che questi ultimi gli hanno conferito . Nessuna disposizione della Carta sembra infatti indicare una nozione di organizzazione internazionale diversa da questa.

Quanto invece al significato del termine accordo o arrangement, si osserva che la dottrina si divide sostanzialmente in due: una parte sostiene che, sebbene il capitolo VIII richieda - come minimo - che ogni gruppo regionale sia basato su di un accordo, l'uso generico che si fa di questo termine lo rende ambiguo in misura tale da permetterne un'interpretazione che comprenda sia gruppi regionali di Stati fondati su accordi giuridici internazionali sia quelli che si basano sui cosiddetti accordi non vincolanti dal punto di vista del diritto internazionale, quali ad esempio intese politiche o dichiarazioni d'intenti , a condizione comunque che anche in quest'ultima ipotesi sia presente un minimo di stabilità . L'altra parte della dottrina ritiene al contrario che gli accordi regionali di cui parla l'art. 52 par. 1, sono solo gli accordi giuridici internazionali .

Anche sul significato che la Carta conferisce al carattere regionale degli accordi od organizzazioni, emergono sostanzialmente due nozioni, una estensiva e l'altra restrittiva .

Secondo la nozione estensiva, il carattere regionale degli accordi e delle organizzazioni, così come inteso dal capitolo VIII, è qualcosa di più amplio della nozione di accordi conclusi da Stati territorialmente vicini ; in altri termini ogni gruppo di Stati, anche se non caratterizzato dalla prossimità geografica ma che si fonda sui comuni interessi dei suoi membri, può ugualmente qualificarsi come accordo od organizzazione regionale entro il significato del capitolo VIII, dato che nessuna disposizione di quest'ultimo capitolo permette di escludere la sua applicazione nei confronti di gruppi di Stati fra i quali non è presente il requisito della prossimità territoriale . Le sfumature fra le posizioni di coloro che condividono questa interpretazione estensiva sono poi tante, ma ai nostri fini è sufficiente quanto appena detto .

Invece secondo la nozione restrittiva, il carattere regionale degli accordi e delle organizzazioni è inteso dal capitolo VIII in senso geografico e dato che la contiguità geografica, cioè l'essere territorialmente vicini, deve considerarsi il requisito necessario per la qualificazione di una regione, ne deriva che soltanto Stati confinanti possono istituire un accordo od organizzazione regionale.

Deve dunque esistere un certo grado di prossimità territoriale fra gli Stati membri perché si possa parlare di accordi od organizzazioni regionali . Per quanto riguarda invece la prassi dei vari organi delle Nazioni Unite, questa sembra aver accolto una nozione estensiva di accordi od organizzazioni regionali: se è vero che i primi accordi od organizzazioni ad essere riconosciuti come tali (cioè l'Organizzazione degli Stati Americani, l'Organizzazione per l'Unità Africana, la Lega degli Stati Arabi) si caratterizzano per legami di prossimità geografica, è anche vero che, chiamata ad esprimersi sulla natura di organizzazione regionale, ai sensi del capitolo VIII della Carta, della Lega degli Stati Arabi, l'Assemblea Generale, con risoluzione n. 477 dell'ottobre 1950, fece chiaramente intendere che, secondo la propria interpretazione, il carattere regionale non implicava necessariamente la prossimità territoriale, ma era soprattutto indice di affinità e condivisione d'interessi dei suoi membri .

Lo stesso significato, cioè favorevole ad una nozione amplia di accordi ed organizzazioni regionali, hanno le più recenti affermazioni del Segretario Generale, contenute nel rapporto conosciuto come An Agenda for Peace del 17 giugno 1992, che rappresenta indubbiamente il più significativo contributo alla discussione sulla definizione di accordi od organizzazioni regionali.

Nell'individuazione degli accordi od organizzazioni regionali esistenti, questo documento suggerisce anzitutto di adottare un'interpretazione flessibile e di abbandonare l'interpretazione restrittiva e testuale dei termini del capitolo VIII.

Dopo questa premessa, al paragrafo 61 si considera con estremo favore l'assenza nella Carta di una definizione di accordo od organizzazione regionale. Essa genera infatti quel grado di utile flessibilità delle disposizioni normative che permette di comprendere nel capitolo VIII un'amplia varietà di entità od associazioni, quali le organizzazioni internazionali create sia prima che dopo la nascita delle Nazioni Unite, le organizzazioni regionali di mutua sicurezza e difesa, quelle per lo sviluppo regionale generale o per la cooperazione in particolari materie o funzioni ed infine i gruppi creati per trattare una specifica questione politica, economica o sociale di attuale interesse, ossia organizzazioni il cui trattato istitutivo non esplicita necessariamente l'intenzione dei contraenti di occuparsi del mantenimento della pace.

Quanto appena detto potrebbe far sorgere il dubbio che l'interpretazione estensiva accolta dall'Agenda for Peace contraddica la Carta che definisce accordi od organizzazioni regionali ai sensi del capitolo VIII quelli che si occupano del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

La contraddizione è risolta se si pensa che secondo questo documento, la qualificazione di un accordo od organizzazione come accordo od organizzazione ai sensi del capitolo VIII della Carta deve avvenire secondo criteri sostanziali e non in base a criteri formali, cioè si deve valutare l'effettiva volontà e capacità dell'accordo od organizzazione di assolvere le funzioni di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Ciò vuol dire che ogni qual volta un accordo od organizzazione, che in base al suo trattato istitutivo tratti esclusivamente di questioni sociali, tecniche od economiche, si doti di meccanismi per la gestione e la soluzione di conflitti e agisca nella prassi come foro regionale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, non si può obiettare che non siamo di fronte ad accordi od organizzazioni regionali ai sensi del capitolo VIII. Così facendo si è voluta ammettere la possibilità che accordi od organizzazioni regionali sorti ad esempio per affrontare questioni puramente sociali acquistino la qualifica di accordi od organizzazioni regionali ai sensi del capitolo VIII in un momento successivo alla loro istituzione, cioè una volta che si siano ristrutturati e dotati degli strumenti necessari per agire nella prassi come accordi ed organizzazioni regionali ai sensi del capitolo VIII.

Si pensi ad esempio all'Organizzazione per la cooperazione economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), sorta nel 1975 per promuovere la cooperazione economica dei suoi membri e che al momento della sua istituzione non poteva essere definita come accordo od organizzazione regionale ai sensi del capitolo VIII. In seguito alla stipulazione, nel nell'aprile del 1978 del Protocol on non-aggression e nel maggio 1981 del Protocol relating to the mutual assistence on defence, essa ha invece acquisito funzioni tipiche di un'alleanza difensiva e di un sistema regionale di sicurezza collettiva che permettono di qualificarla fra gli accordi e le organizzazioni regionali ai sensi del capitolo VIII . Anzi è proprio in riferimento a quest'organizzazione che il Consiglio di Sicurezza ha adottato l'unica l'autorizzazione a far uso della forza armata, espressamente rivolta ad un accordo od organizzazione regionale "ai sensi del capitolo VIII".

Mi riferisco alla risoluzione n. 1132 dell'8 ottobre 1997 con la quale si decise l'adozione di misure sanzionatorie contro la Sierra Leone . In essa il Consiglio di Sicurezza, agendo espressamente ai sensi del capitolo VIII della Carta, autorizzava l'ECOWAS: "to ensure strict implementation of the provisions of this resolution [...] including, where necessary and in conformity with applicable international standars, by halting inward maritime shipping in order to inspect and verify their cargoes and destinations". Questa disposizione comportava infatti un'implicita autorizzazione ad usare la forza per garantire l'applicazione delle misure d'embargo contro la Sierra Leone .

Sia il Consiglio di Sicurezza che l'Assemblea Generale sembrano aver accolto l'amplia nozione di accordo ed organizzazione regionale proposta dal Segretario Generale: il primo, ha più volte invitato gli accordi e le organizzazioni regionali a studiare nuove forme per rafforzare la loro attività nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Tale invito è sempre stato rivolto a molti accordi od organizzazioni internazionali, non solo quelli la cui attività principale attiene al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, ma anche a quelli che promuovono, fra i loro membri, una cooperazione che riguarda prevalentemente o esclusivamente il settore economico, scientifico, sociale, culturale etc.

A sua volta l'Assemblea Generale, ha dimostrato di conformarsi al criterio della flessibilità proposto dal Segretario Generale quando, su sua iniziativa, il 1° agosto 1994, veniva convocato il primo meeting delle organizzazioni regionali a cui venivano invitate organizzazioni come l'ASEAN, la CARICOM, l'ECOWAS, la NATO, l'OSCE, l'UEO, l'Organizzazione per la Conferenza Islamica ect., invito che riflette appieno l'accettazione di questa visione.

L'ampiezza di questa definizione riflette anzitutto la presa di coscienza che ogni attività di cooperazione fra gli Stati, che si realizzi all'interno di accordi od organizzazioni regionali, ha bisogno di adattarsi con grande flessibilità e creatività alla realtà di situazioni politiche, economiche e sociali che sono l'una diversa dall'altra .

Essa sembra poi esser pienamente giustificata dalla lettera della Carta e dai lavori preparatori. Quanto alla prima, il modo con cui le disposizioni del capitolo VIII si riferiscono agli accordi e alle organizzazioni regionali, vale a dire il non aver dato nessuna definizione di questa espressione come pure il non aver predeterminato il loro livello di istituzionalizzazione, sembrano infatti indicare che non si è voluto sottendere un modello specifico di accordo o di organizzazione a scapito di altri. Dal canto loro i lavori preparatori, che testimoniano il mancato accoglimento dell'emendamento egiziano , mirante ad introdurre nella Carta una definizione molto precisa di accordo od organizzazione regionale, sembrano dimostrare che la vaghezza delle disposizioni della Carta circa tale nozione era voluta, in quanto ritenuta utile per far rientrare in essa il maggior numero possibile di accordi ed organizzazioni regionali .

Infine questa lettura dell'espressione accordi ed organizzazioni regionali deve essere inquadrata nell'ambito del nuovo approccio flessibile e pragmatico, cioè che tiene conto del tipo di cooperazione e di organizzazioni coinvolte , che le Nazioni Unite hanno adottato verso gli accordi e le organizzazioni regionali dopo la fine della guerra fredda per cercare di rilanciare e migliorare la cooperazione con essi.

Se infatti durante questo periodo è stato difficile per le Nazioni Unite svolgere un ruolo efficiente nel settore del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, con la fine della guerra fredda l'organizzazione mondiale è stata chiamata a ripensare il proprio ruolo e il proprio intervento in questo settore. E' così che a partire da questo momento le attività concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale sono divenute le attività principali dell'ONU.

Lo strumento a cui le Nazioni Unite hanno fatto prevalentemente ricorso per assolvere il loro ruolo di garanti della pace è stato l'istituzione di forze di peace-keeping. In pochi anni il loro numero è cresciuto enormemente, mentre la natura dei conflitti ha contribuito a diversificare e complicare le loro funzioni. Di fronte a questa realtà è subito apparso chiaro che le Nazioni Unite non avrebbero avuto da sole le risorse politiche, militari e finanziarie necessarie per affrontare, per mezzo dell'istituzione di tali forze, tutte le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale. D'altro canto il ricorso ai singoli Stati membri per l'organizzazione, la gestione e il finanziamento di dette operazioni, avrebbe comportato (come infatti è avvenuto) il rischio che gli Stati non agissero nei modi e nei tempi richiesti dal Consiglio di Sicurezza quando ciò non coincideva con i loro interessi politici . Si comprende allora facilmente perché le Nazioni Unite, su impulso del Segretariato, abbiano perseguito, dall'inizio degli anni novanta, la strada del rafforzamento e dello sviluppo della cooperazione con le organizzazioni regionali, riscoprendo in esse "potenziali partners " con cui condividere la funzione del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Nel discorso di apertura del secondo meeting fra le Nazioni Unite e gli accordi ed organizzazioni regionali, il 15 febbraio 1996, il Segretario Generale Boutros-Ghali dichiarava infatti: "A division of labour between the United Nations and regional organizations - or delegation from the United Nations to regional organizations - has [...] become more urgent ".

Tutta questa prassi favorevole ad una nozione amplia di accordi ed organizzazioni regionali può quindi far lecitamente pensare all'affermarsi di una norma di diritto internazionale consuetudinario che ha accolto tale amplia nozione ed ha modificato la lettera della Carta.

Al di là dei diversi significati che dottrina e prassi conferiscono all'espressione "regional arrangements or agencies"o "accords ou organismes régionaux", non vi è nessun dubbio sul fatto che la Carta preveda due requisiti solo in presenza dei quali si può parlare di un accordo od organizzazione regionale ai sensi del capitolo VIII.

Come abbiamo precedentemente accennato, si richiede anzitutto la competenza degli accordi e delle organizzazioni regionali nel settore del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, vale a dire che il capitolo VIII si riferisce solo agli accordi od organizzazioni regionali che possono direttamente contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza .

La conferma più recente ed esplicita della necessità di questo requisito è rappresentata dalla sentenza dell'11 giugno 1998 della Corte Internazionale di Giustizia sull'affare della Frontiera terrestre e marittima tra il Camerun e la Nigeria, in cui si esclude che la Commissione del bacino del lago Ciad, pur esercitando le proprie funzioni in un'area geografica determinata, possa essere considerata un'organizzazione regionale ai sensi del capitolo VIII della Carta in quanto non prevede fra i propri fini quello di regolare questioni attinenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale .

Su questo punto la dottrina si è chiesta in particolare se le alleanze militari a fini difensivi (come la NATO, ANZUS, UEO....), potessero essere considerate come organizzazioni volte "principalmente ed essenzialmente" al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e quindi potessero essere comprese fra gli accordi e le organizzazioni regionali ai sensi del capitolo VIII della Carta.

Una parte cospicua della dottrina ha per lungo tempo sostenuto che le alleanze militari a fini difensivi non potevano essere qualificate come accordi od organizzazioni regionali veri e propri perché i loro trattati istitutivi non prevedevano né meccanismi per la soluzione pacifica delle controversie, né disposizioni per l'adozione di misure coercitive. Essendo state concepite per meglio organizzare la mutua difesa collettiva, il loro fondamento giuridico doveva rinvenirsi non nel capitolo VIII, ma nel capitolo VII, art. 51 .

Contro questa tesi si è argomentato che il fatto che fossero state create per organizzare la legittima difesa collettiva e il fatto che il diritto di legittima difesa collettiva fosse contemplato nel capitolo VII e non nel capitolo VIII non sono elementi sufficienti per concludere che queste fossero organizzazioni distinte dagli accordi/organizzazioni regionali di cui tratta il capitolo VIII. Infatti dato che nessuna disposizione della Carta impedisce agli accordi od organizzazioni regionali di esercitare la legittima difesa collettiva, così come nessuna disposizione della Carta impedisce che le alleanze militari possano essere investite, per esempio, di funzioni coercitive in base all'art. 53, non vi è ragione di tenere distinte le alleanze militari difensive dagli accordi/organizzazioni regionali, e quindi negare alle prime la natura di accordo/organizzazioni regionali ai sensi del capitolo VIII argomentando che queste sono destinate ad organizzare la legittima difesa collettiva .

Oggi giorno questa disputa appare completamente superata data la nozione amplia di accordi od organizzazioni regionali oramai accolta nella prassi.

In secondo luogo il capitolo VIII richiede che gli accordi regionali o gli statuti istitutivi delle organizzazioni regionali e soprattutto le loro attività siano conformi ai fini e ai principi delle Nazioni Unite .

I principi e i fini a cui gli accordi e le organizzazioni regionali devono conformarsi sono quelli individuati dall'art. 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

Questo requisito deve essere interpretato nel senso della compatibilità - e non della piena identità - dei fini e principi delle Nazioni Unite ai fini, principi ed attività degli accordi e delle organizzazioni regionali, come esplicitamente si legge nella versione del testo in francese dell'art. 52: "Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies''.

In caso di contrasto, si deve escludere che si tratti di accordi o di organizzazioni regionali ai sensi del capitolo VIII; essi potranno quindi svolgere certe funzioni per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, ma non avranno, come abbiamo già detto, né i poteri né gli obblighi che questo capitolo conferisce agli accordi ed alle organizzazioni regionali.





Considerazioni conclusive


1. L'interrogativo da cui ha preso il via questo lavoro è se il rapporto fra la CSI e le Nazioni Unite rispecchi i caratteri essenziali del modello di rapporti fra Nazioni Unite ed accordi od organizzazioni regionali delineato nel capitolo VIII della Carta ONU o se al contrario dia il via, o più semplicemente confermi, linee di tendenza già emerse nella prassi volte a superare, nei suoi tratti essenziali, il rapporto fra Organizzazione universale ed organizzazioni regionali, come originariamente concepito nel sistema delle Nazioni Unite.

2. La nostra analisi si è articolata in due piani: quello normativo e quello inerente alla prassi.

Il primo livello d'analisi ci ha permesso di valutare il grado di conformità esistente fra il tipo di rapporto che "dovrebbe" instaurarsi fra la CSI e le Nazioni Unite in materia di attività di mantenimento della pace, così come esso emerge dalla normativa CSI, e il rapporto invece delineato dalla Carta delle Nazioni Unite.

A questo riguardo possiamo concludere a favore della sostanziale conformità all'art. 52 della Carta delle disposizioni normative della CSI che riguardano la soluzione pacifica delle controversie. Queste ultime oltre a prevedere, in piena conformità con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, il principio della libertà di scelta dei mezzi di soluzione pacifica delle controversie, mostrano, a nostro giudizio, una chiara preferenza perché gli Stati membri della CSI, fra i quali sorga una controversia, tentino di risolverla facendo in primo luogo ricorso agli strumenti di soluzione pacifica previsti dalla normativa comunitaria, e solo successivamente, nel caso in cui tali strumenti non abbiano dato esito positivo, ricorrano alle Nazioni Unite. Trattasi di una semplice preferenza e non di un obbligo perché la normativa CSI non impedisce in nessun modo lo svolgimento di eventuali e parallele iniziative di pacificazione da parte delle Nazioni Unite.

Possiamo concludere che ciò è conforme all'interpretazione da noi preferita dell'art. 52 della Carta. Pensiamo infatti che in tale articolo la Carta esprima soltanto una preferenza, e non un obbligo, per un previo tentativo di soluzione delle controversie a livello regionale.

Per quanto riguarda invece la prevenzione dei conflitti, la normativa della CSI sembra aver recepito le più recenti indicazioni dell'Agenda for Peace e del Supplement to an Agenda for Peace in questa materia. Mi riferisco in particolare all'inclusione del preventive deployment e delle confidence building measures fra gli strumenti di preventive diplomacy previsti dalla normativa della CSI.

Il giudizio di conformità fra le due normative riguarda anche le misure coercitive. La normativa CSI, includendo le sanzioni economiche fra le misure di prevenzione dei conflitti, sembra escludere la necessità dell'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza al fine della loro adozione. Le enforcement measures, per la cui adozione la normativa CSI prevede l'espressa autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, sembrano essere soltanto le misure di coercizione militare. Ciò è pienamente conforme all'interpretazione che abbiamo accolto dell'art. 53, par. 1, della Carta delle Nazioni Unite in quanto trattasi di quella che trova riscontro nella prassi, se pur scarsa, dell'Organizzazione.

Secondo tale interpretazione il termine enforcement actions usato nella seconda parte dell'art. 53, par. 1, della Carta ha un significato più ristretto rispetto a quello che lo stesso termine assume nella prima parte dello stesso articolo. Esso si riferisce infatti soltanto alle misure coercitive che implichino l'uso della forza armata. Ne consegue che, nel caso in cui gli accordi o le organizzazioni regionali decidano l'adozione di azioni coercitive, l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza è necessaria solo nel caso in cui si vogliano adottare misure di coercizione armata. Se invece si tratta di misure coercitive non implicanti l'uso della forza, l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza all'azione degli accordi od organizzazioni regionali non è necessaria.

In relazione all'ultimo strumento di mantenimento della pace, vale a dire le operazioni di peace-keeping, possiamo concludere che i caratteri delle Collective Peace-keeping Forces, come delineati negli atti normativi della CSI, sono solo in parte simili al modello di peace-keeping che si è andato consolidando nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite. Alcune delle funzioni che la normativa CSI prevede possano essere esercitate da queste forze, e soprattutto la disciplina dell'uso della forza armata da parte delle forze in parola, permettono piuttosto l'accostamento delle Collective Peace-keeping Forces alle forze di sicurezza multinazionali che nella prassi recente sono state autorizzate dal Consiglio di Sicurezza ad operare nell'ambito di alcune gravi crisi, già godendo del consenso del sovrano territoriale.

Tale natura delle Collective Peace-keeping Forces è determinante nel valutare la conformità, alla Carta delle Nazioni Unite, delle disposizioni che in ambito CSI disciplinano il rapporto fra questa e le Nazioni Unite in caso di costituzione di operazioni di peace-keeping.

A nostro giudizio tale normativa non prevede infatti un vero e proprio obbligo a carico della CSI di chiedere l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza per l'istituzione di queste forze, limitandosi ad esprimere una preferenza in tal senso. Ora, dato che la normativa CSI prevede la possibilità che le Collective Peace-keeping Forces facciano un uso della forza che va chiaramente oltre quello tipico del peace-keeping delle Nazioni Unite che si è soliti definire di prima o seconda generazione, tale normativa non è conforme a quanto previsto dal capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite. Riteniamo infatti corretto interpretare l'art. 53 della Carta nel senso che l'obbligo di chiedere l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, nel caso del compimento da parte degli accordi o delle organizzazioni regionali di azioni coercitive, valga anche in caso di operazioni di peace-keeping istituite da organizzazioni regionali il cui mandato preveda la facoltà di usare la forza ben oltre la sola ipotesi della legittima difesa. Riteniamo inoltre che tale obbligo valga anche nel caso in cui esista il consenso del sovrano territoriale, ed eventualmente anche il consenso delle altre parti in conflitto, all'uso della forza da parte dell'operazione di peace-keeping .

L'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza soddisfa infatti l'esigenza di controllo del Consiglio di Sicurezza sulle organizzazioni regionali, oltre a costituire una garanzia ulteriore della legittimità della loro azione in caso di un improvviso e probabile venir meno del consenso delle parti.

Per quanto riguarda le disposizioni normative che in ambito CSI disciplinano la collaborazione con le Nazioni Unite durante il funzionamento in loco delle Collective Peace-keeping Forces, esse sembrano conformarsi alla tendenza emersa dai più recenti atti delle Nazioni Unite in materia di cooperazione fra organizzazioni regionali e Organizzazione universale, volta anzitutto ad impostare su un piano di reciproca collaborazione, anziché su un piano gerarchico, i rapporti fra le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali, e in secondo luogo mirante a realizzare un'integrazione degli sforzi fra livello regionale e livello universale per meglio assolvere al sempre più gravoso compito del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Infine se ci si attiene ad un'interpretazione della normativa CSI ispirata non ad un criterio strettamente letterale, bensì ad un criterio sostanziale, che tenga conto dei rapporti intercorrenti fra i vari organi delle Nazioni Unite, anche l'obbligo previsto dall'art. 54 della Carta ONU di tenere informato il Consiglio delle attività intraprese o programmate dalle organizzazioni regionali al fine del mantenimento della pace sembra essere generalmente soddisfatto sia quando la CSI svolge attività di prevenzione dei conflitti e soluzione pacifica delle controversie, sia quando adotta misure coercitive sia infine quando istituisce operazioni di peace-keeping.

3. Il secondo livello della nostra analisi, quello riguardante la prassi, ha permesso di valutare la distanza fra il rapporto effettivamente realizzatosi fra la CSI e le Nazioni Unite e quello che invece avrebbe dovuto esistere secondo la normativa CSI e ONU in tema di mantenimento della pace.

Al riguardo la nostra analisi si è concentrata esclusivamente sulle operazioni di peace-keeping istituite in ambito comunitario, dato che è molto scarsa e poco rilevante l'attività di prevenzione dei conflitti e soluzione pacifica delle controversie attuata dalla CSI e dato che i più significativi esempi di adozione di misure coercitive si sono avuti proprio in occasione dello svolgimento di operazioni di peace-keeping.

Le vicende riguardanti la Collecitve Peace-keeping Force operante in Abkhasia e quella operante in Tagikistan conducono a conclusioni diverse.

La concreta costituzione della Forza operante in Abkhasia è avvenuta rispettando sostanzialmente la normativa CSI. Le più significative violazioni di tale normativa attengono invece alle concrete modalità di funzionamento della Forza e riguardano il fatto che ci sono fondati motivi di ritenere che la Collective Peace-keeping Force abbia a più riprese aiutato i separatisti abkhasi, violando il principio secondo cui le forze di peace-keeping devono mantenersi imparziali rispetto alle parti in conflitto.

Eccetto il caso in cui la Forza avrebbe agito coercitivamente contro una delle parti in conflitto, essa sembra possa essere accostata ad un'operazione di peace-keeping delle Nazioni Unite, avente prevalentemente funzioni tipiche del peace-keeping tradizionale, ma anche funzioni tipiche di quella che viene da alcuni definita come la seconda generazione del peaece-keeping ONU date le funzioni previste nel suo mandato e che essa ha concretamente esercitato.

Quanto alla conformità o meno dell'attività concretamente svolta dalla Forza al capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, possiamo concludere a favore di una chiara violazione dell'art. 53, par. 1, della Carta. Non si può infatti rintracciare nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza una preventiva autorizzazione, espressa o implicita, all'uso della forza contro una delle parti in conflitto.

Inoltre anche se si accogliesse l'interpretazione dell'art. 53 della Carta secondo la quale l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza non deve essere necessariamente preventiva, ma può trattarsi di un'approvazione a posteriori avente il valore di sanatoria della mancata autorizzazione preventiva, ribadiamo il giudizio di non conformità all'art. 53 par. 1, della Carta. Infatti l'apprezzamento che il Consiglio di Sicurezza ha più volte espresso per l'attività che la Forza ha svolto, sia singolarmente che in cooperazione con la missione di osservatori delle Nazioni Unite, non è un elemento nel quale si possa ravvisare un'approvazione implicita del Consiglio verso l'uso della forza fatto dalla Collective Peace-keeping Force, avente il valore di sanatoria della mancata autorizzazione preventiva del Consiglio.

La concreta istituzione della Forza operante in Tagikistan è al contrario avvenuta violando ripetutamente la normativa CSI in materia di peace-keeping tanto da far dubitare che possa essere considerata una prassi attuativa di tale normativa. Avendo comunque individuato elementi che permettono di ricondurre la Forza alle Collective Peace-keeping Forces della CSI, si osservano numerosi punti di distacco fra normativa e prassi, il più grave dei quali è rappresentato dal fatto che fino al 1997 la Forza è stata espressamente autorizzata a far uso della forza contro una delle parti in conflitto. Ciò, oltre a costituire una chiara violazione del principio dell'imparzialità della missione, violazione che si è protratta in maniera evidente almeno fino al 1997, contrasta con la normativa che in ambito CSI disciplina l'uso della forza da parte delle Collective Peace-keeping Forces. Tale normativa infatti, anche nelle sue disposizioni più permissive, ammette la possibilità di far uso della forza contro una delle parti in conflitto solo dove esso sia necessario al perseguimento di finalità difensive o di assistenza.

Non essendo stata preventivamente autorizzata dal Consiglio di Sicurezza a tale uso della forza (né espressamente né implicitamente), il comportamento concreto della Collective Peace-keeping Force operante in Tagikistan ha costituito inoltre una violazione dell'art. 53, par. 1, della Carta delle Nazioni Unite. La violazione di tale articolo è continuata a partire dal 1997, quando la Forza, incaricata di eseguire nuove funzioni, ha continuato ad esercitare nei fatti enforcement measures senza ricevere un'espressa o implicita autorizzazione preventiva del Consiglio di Sicurezza.

Inoltre anche se si interpretasse l'art. 53 della Carta nel senso di ammettere non solo un'autorizzazione preventiva, ma anche un'approvazione a posteriori del Consiglio di Sicurezza, possiamo anzitutto concludere che prima del 1997 è impossibile rintracciare nelle risoluzioni del Consiglio elementi indicativi di una sua approvazione implicita all'uso della forza compiuto dalla Collective Peace-keeping Force durante questo periodo ed avente il valore di atto sanante la mancata autorizzazione preventiva del Consiglio. Dopo il 1997 è invece difficile dare un giudizio definitivo sull'esistenza o meno di un'implicita approvazione del Consiglio nei casi in cui l'operazione della CSI ha fatto uso della forza.

Ritengo inoltre importante ricordare che la Forza operante in Tagikistan ha esercitato funzioni peculiari del peace-keeping della CSI, lontane da quelle tipiche del peace-keeping delle Nazioni Unite.

4. Un altro aspetto del nostro studio è stato quello di analizzare le modalità attraverso le quali le Nazioni Unite e la CSI hanno collaborato quando missioni di osservatori delle Nazioni Unite e Collective Peace-keeping Forces della CSI hanno operato contemporaneamente in situazioni di conflitto.

Il rapporto che si è effettivamente realizzato fra le Collective Peace-keeping Forces e le missioni di osservatori delle Nazioni Unite in Abkhasia e in Tagikistan, mostra livelli di collaborazione e collegamento ben diversi.

La forma di collaborazione che si è realizzata in Abkhasia è stata definita dallo stesso Segretario Generale come esempio di co-deployment, intendendo con questa espressione la contemporanea presenza sul territorio di uno Stato di un'operazione di peace-keeping regionale e di una piccola missione delle Nazioni Unite, legate da un rapporto definito di conjuction consistente nell'assunzione da parte della forza di peace-keeping regionale delle principali attività e responsabilità per il mantenimento della pace con l'assistenza della missione delle Nazioni Unite, che sorveglierà la corretta esecuzione dei compiti ad essa affidati.

La collaborazione che invece si è realizzata in Tagikistan non può, a nostro modo di vedere, essere ricondotta al modello del co-deployment sia prima che dopo il cambiamento che ha conosciuto, a partire dal 1997, il suo mandato. Prima del 1997 non esiste infatti un'effettiva conjunction fra le due missioni, come dimostrato dall'assenza nel mandato della forza ONU del compito di cooperare con la Collective Peace-keeping Force per lo svolgimento di determinate funzioni e dall'assenza di ogni legame temporale e non fra i mandati delle due forze. Oltre a ciò, prima del 1997 la missione delle Nazioni Unite non dispone di un potere di controllo sull'attività svolta dalla Forza della CSI. Quando poi, a partire dal 1997, si è stato espressamente previsto un potere di controllo della missione delle Nazioni Unite riguardante alcune funzioni svolte dalla Collective Peace-keeping Force, è continuato a mancare fra di esse un rapporto di conjunction, e ciò impedisce, a mio modo di vedere che si possa parlare, anche dopo il 1997, di co-deployment.

Il rapporto di cooperazione fra la missione della CSI e quella delle Nazioni Unite in Tagikistan, che le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza hanno definito "close laisons", sembra quindi essere un semplice coordinamento delle attività svolte dalle due missioni, le quali però hanno operato separatamente in tutti gli ambiti previsti dai rispettivi mandati.

5. Con l'esperienza del co-deployment in Abkhasia, la cooperazione fra le Nazioni Unite e la CSI sperimenta una nuova forma di collaborazione fra organizzazioni regionali ed Organizzazione universale nel mantenimento della pace. Per comprendere la portata di tale novità, è necessario collocarla in un continuum che va dagli anni della guerra fredda ai nostri giorni. Lungo questo percorso è possibile identificare dei modelli di cooperazione fra organizzazioni regionali e Nazioni Unite cui tendenzialmente si rifanno i loro rapporti in tutti i casi in cui le prime hanno istituito operazioni di peace-keeping a livello regionale.

Durate il periodo della guerra fredda si è assistito, da un lato, ad un numero elevato di casi in cui le organizzazioni regionali hanno agito direttamente sul campo istituendo operazioni di peace-keeping indipendentemente dal sistema ONU, dall'altro, a casi in cui, a seguito della decisione da parte di un'organizzazione regionale di istituire per proprio conto operazioni di peace-keeping, le Nazioni Unite sono intervenute fornendo ad essa assistenza tecnico-logistica o finanziaria avente lo scopo di colmare le carente tecniche e finanziarie delle organizzazioni regionali e contemporaneamente di evitare il coinvolgimento sul campo delle Nazioni Unite in quelle aree di scarso interesse geo-politico o economico per gli Stati membri più influenti.

Casi che rientrano nel primo modello sono l'Inter American Peace Force istituita dall'OSA nella Repubblica dominicana nel 1965; la Monitoring Force inviata dal Commonwealth in Rhodesia del Sud nel 1979; l'Arab League Force della Lega Araba operante in Kuwait nel 1961. I motivi che hanno dato vita a questo tipo di rapporti tra organizzazioni regionali e Nazioni Unite sono sostanzialmente due: da una parte gli Stati membri delle organizzazioni regionali hanno mostrato una generale preferenza per i mezzi di soluzione e di gestione dei conflitti offerti dal livello regionale rispetto a quelli delle Nazioni Unite, preferenza che nella maggior parte dei casi li ha spinti a rivolgersi direttamente all'organizzazione regionale senza neanche considerare la possibilità di sottoporre la questione alle Nazioni Unite. Essi nutrivano infatti maggiore fiducia nell'organizzazione regionale, supponendo che fosse a maggiore conoscenza della realtà in cui si richiedeva di intervenire. Essa era inoltre vista come garanzia di maggiore efficienza, considerato il fatto che i membri di un'organizzazione regionale sono sempre i primi interessati a sedare conflitti nell'area a loro prossima. L'altra ragione risiede nel fatto che nel periodo della guerra fredda, l'impossibilità per il Consiglio di Sicurezza di trovare al suo interno le maggioranze necessarie per decidere di intraprendere azioni di mantenimento della pace, rendeva il ricorso alle organizzazioni regionali quasi inevitabile. Le organizzazioni regionali finivano quindi per essere, data la paralisi del Consiglio, i fori alternativi a cui rivolgersi.

Casi che rientrano nel secondo modello sono invece l'Inter African Force, dispiegata dall'OUA in Ciad nel 1981 (in quest'ipotesi però l'assistenza finanziaria delle Nazioni Unite è rimasta sulla carta, dato che la Forza è stata ritirata prima che le Nazioni Unite potessero procedere all'effettivo finanziamento di parte delle spese dell'operazione), e la NMOG II, il gruppo degli osservatori militari dell'OUA in Ruanda che si è avvalso del supporto tecnico-logistico e finanziario delle Nazioni Unite.

La fine della guerra fredda ha mutato completamente questo scenario: il ritrovato consenso all'interno del Consiglio di Sicurezza ha permesso di porre fine all'epoca in cui le organizzazioni regionali intraprendevano operazioni di peace-keeping in maniera sostanzialmente autonoma o soltanto tollerata dalle Nazioni Unite, ma senza una sostanziale collaborazione fra livello regionale e livello universale. Si è così iniziato a sperimentare sul campo nuove forme di cooperazione che permettano alle organizzazioni regionali di agire come fori complementari e non più alternativi alle Nazioni Unite. Una di queste nuove forme di cooperazione è appunto il co-deployment, in cui le Nazioni Unite si mostrano disponibili a lasciare la conduzione dell'operazione di peace-keeping all'organizzazione regionale, limitandosi a monitorarne l'azione. In Abkhasia infatti l'ONU ha volutamente lasciato che fosse la CSI ad istituire un'operazione di mantenimento della pace ed il successivo invio dell'UNOMIG non può certo esser letto come la volontà dell'ONU di gestire direttamente e principalmente il conflitto. Ciò è ben dimostrato dal fatto che inizialmente l'UNOMIG è stata istituita per un periodo di tempo relativamente breve e dotata di un numero di osservatori molto limitato.

A me sembra che questa forma di cooperazione sia del tutto conforme al rapporto fra organizzazioni regionali e Nazioni Unite come delineato nel capitolo VIII della Carta. In esso infatti si esprime favore per ogni forma di attività di mantenimento della pace promossa delle organizzazioni regionali, ma tale favore è subordinato al fatto che si tratti di attività conformi ai fini e ai principi delle Nazioni Unite e soprattutto alla possibilità, per il Consiglio di Sicurezza, di mantenere un certo controllo sull'attività delle organizzazioni regionali, in virtù del suo compito di principale responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

La collaborazione fra la CSI e le Nazioni Unite ha quindi contribuito a dare vita ad una nuova forma di cooperazione fra organizzazioni regionali e Nazioni Unite che rispetta a pieno lo spirito del capitolo VIII della Carta.

Nella prassi più recente sembra poi essersi affermata un'ulteriore forma di cooperazione fra organizzazioni regionali e Organizzazione universale che conferma ulteriormente l'attuale tendenza ad impostare fra esse rapporti che, pur ispirandosi all'obbiettivo della collaborazione reciproca e della complementarietà degli sforzi e pur promuovendo l'attività delle organizzazioni regionali nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, non mancano mai di ribadire il ruolo di principale responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale svolto dalle Nazioni Unite e quindi non superano affatto il tipo di rapporto fra organizzazioni regionali e Nazioni Unite che deriva dalla Carta, anzi ne sono una concreta attuazione.

Mi riferisco al fatto che il Consiglio di Sicurezza (nonostante il consenso già espresso dalle parti in conflitto) ha espressamente autorizzato l'istituzione di forze aventi funzioni coercitive, da parte di un'organizzazione che, data la prassi delle Nazioni Unite, sembra oramai potersi considerare a pieno titolo un'organizzazione regionale: si pensi all'istituzione da parte della NATO dell'IFOR-SFOR. Il fatto che il Consiglio di Sicurezza abbia espressamente autorizzato tali forze allo svolgimento del loro mandato, pur basando tale autorizzazione sul capitolo VII e non sul capitolo VIII della Carta, rappresenta, un esempio di applicazione della disposizione dell'art. 53, par. 1, della Carta delle Nazioni Unite che prevede appunto la necessaria autorizzazione del Consiglio di Sicurezza per il compimento di azioni coercitive ad opera delle organizzazioni regionali (esso sembra inoltre confermare ulteriormente l'interpretazione di tale articolo che noi abbiamo preferito, secondo cui, nonostante il consenso delle parti in conflitto al compimento di azioni coercitive, le circostanze particolari in cui tali azioni si vengono a svolgere rende comunque necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza). In casi come questo la cooperazione fra livello regionale e livello universale si traduce in una divisione dei compiti in cui le Nazioni Unite esercitano la direzione dell'operazione, direzione che assume sostanzialmente caratteri normativi: le Nazioni Unite autorizzano l'uso della forza, decidono sul mandato, sulla durata dell'operazione. Le organizzazioni regionali dal canto loro rimangono pienamente competenti per tutti gli aspetti tecnici ed operativi inerenti all'istituzione e alla gestione dell'operazione.

Concludendo mi sembra si possa dire che a partire dalla fine della guerra fredda le Nazioni Unite hanno dato inizio alla tendenza ad incoraggiare sempre di più la gestione operativa delle operazioni di peace-keeping da parte delle organizzazioni regionali volendo però preservare un ruolo di controllo o di direzione sulle stesse, tendenza che mi sembra conforme allo spirito della Carta.

Essendo il co-deployment uno degli esempi più significativi di questa tendenza, mi sembra si possa dire che la collaborazione fra la CSI e le Nazioni Unite conferma e non certo supera il modello di rapporti fra organizzazioni regionali e Nazioni Unite delineato dalla Carta.

6. Il rapporto instaurato fra la CSI e le Nazioni Unite in Tagikistan non sembra invece inquadrabile in tale tendenza e a mio modo di vedere in nessuno degli altri tipi di rapporti fra organizzazioni regionali e Nazioni Unite prima visti. Tanto meno esso può far pensare ad un primo esempio di cooperazione che potrebbe avere sviluppi futuri in direzione di un superamento dello spirito della Carta.

Nonostante alcune delle funzioni previste dal mandato, e poi concretamente esercitate, avvicinino la Forza operante in Tagikistan alle forze di sicurezza multinazionali che nella prassi recente sono state autorizzate dal Consiglio di Sicurezza ad operare nell'ambito di alcune gravi crisi, già godendo del consenso del sovrano territoriale (forze che come visto nel caso dell'IFOR-SFOR sembrano rappresentare una nuova e recente forma di cooperazione fra livello regionale e livello universale qualora istituite nell'ambito di un'organizzazione regionale), nel caso del Tagikistan le mere close laisons fra la Collective Peace-keeping Force e l'UNMOT e soprattutto l'assenza di una espressa autorizzazione del Consiglio di Sicurezza all'esercizio del mandato conferito alla Forza o alle funzioni che essa nella prassi è venuta ad esercitare sono un chiaro indice del fatto che le Nazioni Unite non hanno esercitato nei confronti di detta Forza quel ruolo direttivo-normativo che invece sembra caratterizzare il più recente modello di cooperazione fra Nazioni Unite ed organizzazioni regionali emergente dalla prassi. Anzi il Consiglio non ha mai cercato di indirizzare l'attività di tale Forza attraverso l'adozione di raccomandazioni agli Stati che hanno prestato i contingenti militari costituenti la Forza.

Ciò sembra dipendere, da una parte, dalla volontà stessa del Consiglio di Sicurezza di non assumere un ruolo direttivo della Forza, in quanto ciò avrebbe comportato la responsabilità in capo alle Nazioni Unite delle attività da essa svolte, attività che hanno ripetutamente e chiaramente violato i fini e i principi della Carta ONU. D'altra parte gli Stati che si sono fatti carico della costituzione della Forza, prima fra tutte la Federazione russa, sembrano aver sempre rifiutato l'ipotesi che le Nazioni Unite potessero effettivamente esercitare un ruolo di direzione della Forza: ciò avrebbe comportato interferenze inaccettabili nella gestione della Forza.

In Tagikistan quindi, a differenza di quello che si è verificato in Abkhasia, la collaborazione fra l'UNMOT e la Collective Peace-keeping Force non ha contribuito a delineare una nuova forma di cooperazione fra organizzazioni regionali e Nazioni Unite, ma si è limitata al coordinamento sul campo delle loro attività, attività che sono però state svolte in maniera del tutto autonoma dalle due operazioni.

Il caso del Tagikistan non ha quindi contribuito a consolidare la tendenza ad instaurare fra livello regionale e livello universale rapporti di collaborazione ispirati al modello del co-deployment. In altri termini lungi dal poter essere interpretato come indice di un superamento del rapporto fra organizzazioni regionali e Organizzazione universale delineato nella Carta, il Tagikistan rappresenta piuttosto un caso in cui le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite hanno conosciuto una sostanziale e ripetuta violazione.

 
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DOCUMENTI

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Accordo di Minsk, (8 dicembre 1991);

Dichiarazione dei Capi di Stato della Repubblica di Belarus, della Federazione Russa e dell'Ucraina, ( 21 dicembre 1991);

Protocollo all'Accordo sulla creazione della Comunità degli Stati Indipendenti sottoscritto a Minsk l'8 dicembre 1991 dalla Repubblica di Belarus, dalla Federazione russa, e dall' Ucraina, ( 21 dicembre 1991);

Dichiarazione di Alma-Ata, (21 dicembre 1991);

Accordo sulle istituzioni di coordinamento, (21 dicembre 1991);

Accordo temporaneo sul Consiglio dei Capi di Stato e sul Consiglio dei Capi di Governo, (30 dicembre 1991);

Trattato sulla sicurezza collettiva della CSI, (15 maggio 1992);

Statuto della CSI, (22 gennaio 1993);

(per la versione inglese del testo dello Statuto vedasi European Journal of International Law, 1993, p. 418 ss.).
2) I seguenti documenti si leggono in International Peacekeeping, 1994, p. 24 ss., traduzione non ufficiale in inglese:

Accordo sui gruppi di osservatori militari e sulle Forze di Peace-keeping Collettive,

(20 marzo, 1992);

Protocol on the status of military observers groups and Collective Peace-keeping Forces in the Commonwealth of Independent States, (15 maggio, 1992);

Protocol on the provisional agreements for the formation and deployment of military observers groups and the Collective Peace-keeping Forces in areas of conflict between and within the States members of the Commonwealth of Independent States, (15 maggio, 1992);

Protocol on the staffing, structure, logistical and financial support of military observers groups and Collective Peace-keeping Forces in the Commonwealth of Independent States, (15 maggio, 1992).
3) I seguenti documenti si leggono in International Legal Materials, 1996:

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Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 807 del 19 febbraio 1993

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 813 del 26 marzo 1993

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 814 del 26 marzo 1993

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 816 del 31 marzo 1993

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Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 849 del 9 luglio 1993

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Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 1036 del 12 gennaio 1996

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 1061 del 16 giugno 1996

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 1065 del 12 luglio 1996

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 1089 del 13 dicembre 1996

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 1128 del 12 settembre 1997

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 1132 dell'8 ottobre 1997

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 1138 del 14 novembre 1997

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 1167 del 14 maggio 1998

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 1206 del 12 novembre 1998

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 1240 del 15 maggio 1999

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 1272 del 25 ottobre 1999

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 1274 del 12 novembre 1999

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 1311 del 28 luglio 2000

Consiglio di Sicurezza, risoluzione n. 1339 del 31 gennaio 2001

Presidente del Consiglio di Sicurezza, dichiarazione n. 17 del 1994

Presidente del Consiglio di Sicurezza, dichiarazione n. 56 del 22 settembre 1994

Presidente del Consiglio di Sicurezza, dichiarazione n. 9 del 2000

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Resoconti delle riunioni del Consiglio di Sicurezza, U.N. Doc. S/PV. 3407 del 21 luglio1994

Resoconti delle riunioni del Consiglio di Sicurezza, U. N. Doc. S/PV. 3482 del 16 dicembre 1994

Segretario Generale, rapporto n. 529 del 3 maggio 1994

Segretario Generale, rapporto n. 818 del 12 luglio 1994

Segretario Generale, rapporto n. 1102 del 27 settembre 1994

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Segretario Generale, rapporto n. 937 dell'8 novembre 1995

Segretario Generale, rapporto n. 5 del 2 gennaio 1996

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Report of the Secretary-General on the work of the Organization, in UNGA Official Records, 54 th Session, Suppl. No. 1 (A/54/1), 1999

Segretariato, Lessons Learned Unit del Department of Peace-keeping Operations, "Cooperation between the United Nations and Regional Organizations/Arrangements in a Peacekeeping Environment - Suggested Principles and Mechanisms, March 1999 (si legge in http://www.un.org/Depts/dpko/lessons/regcoop.htm)

Lettera del Presidente del Consiglio di Sicurezza al Segretario Generale dell'8 settembre 1992, U.N.Doc. S/24532;

Lettera del Segretario Generale al Presidente del Consiglio di Sicurezza del 4 agosto 1993, U. N. Doc. S/26254;

Lettera del Rappresentante Permanente della Federazione russa alle Nazioni Unite indirizzata al Segretario Generale del 21 ottobre 1993, U. N. Doc. S/26610;

Lettera del Segretario Generale al Presidente del Consiglio di Sicurezza del 16 dicembre 1993, U.N. Doc. S/26912;

Lettera del Presidente del Consiglio di Sicurezza al Segretario Generale del 22 dicembre 1993, U.N. Doc. S/26913;

Lettera del Rappresentante Permanente della Georgia alle Nazioni Unite indirizzata al Presidente del Consiglio di Sicurezza del 4 aprile 1994, U.N. Doc. S/1994/397, annessi I e II;

Lettera del Rappresentante Permanente della Federazione russa alle Nazioni Unite indirizzata al Segretario Generale del 20 aprile 1994, U.N. Doc. S/1994/476, annesso;

Lettera del Rappresentante Permanente della Federazione russa alle Nazioni Unite indirizzata al Segretario Generale del 25 aprile 1994, U. N. Doc. S/1994/503;

Lettera del Rappresentante Permanente della Georgia alle Nazioni Unite indirizzata al Presidente del Consiglio di Sicurezza del 17 maggio 1994, U.N. Doc. S/1994/583 annesso I;

Lettera del Ministro degli Affari Esteri della Federazione russa al Segretario Generale del 21 giugno 1994, U.N. Doc. S/1994/732;

Lettera del Rappresentante Permanente della Federazione russa alle Nazioni Unite indirizzata al Segretario Generale del 31 ottobre 1994, U.N. Doc. S/1994/1236 annesso I;

Lettera del Rappresentante Permanente del Pakistan alle Nazioni Unite indirizzata al Presidente del Consiglio di Sicurezza del 3 novembre 1994, U.N. Doc. S/1994/1253 annesso;

Lettera del Rappresentante Permanente della Federazione russa alle Nazioni Unite indirizzata al Segretario Generale del 23 maggio 1996, U.N. Doc. S/1996/371 annesso I;

Lettera del Rappresentante Permanente della Federazione russa alle Nazioni Unite indirizzata al Segretario Generale del 10 marzo 1997, U.N. Doc. S/1997/209;

Lettera del Rappresentante Permanente della Federazione russa alle Nazioni Unite indirizzata al Segretario Generale del 1° luglio 1997, U. N. Doc. A/52/219 S/1997/510;

Lettera del Rappresentante Permanente della Georgia alle Nazioni Unite indirizzata al Presidente del Consiglio di Sicurezza del 23 dicembre 1998, U.N. Doc. S/1998/1213;

Lettera del Presidente della Georgia al Presidente del Consiglio di Sicurezza del 25 gennaio 1999, U.N. Doc. S/1999/71;

Lettera del Segretario Generale al Presidente del Consiglio di Sicurezza del 26 maggio 2000, U.N. Doc. S/2000/518;

Lettera del Presidente del Consiglio di Sicurezza al Segretario Generale del 1° giugno 2000, U.N. Doc. S/2000/519;

Lettera del Segretario Generale al Presidente del Consiglio di Sicurezza del 2 maggio 2001, U.N. Doc. S/2001/445;

Lettera del Presidente del Consiglio di Sicurezza al Segretario Generale del 7 maggio 2001, U.N. Doc. S/2001/446;

Comunicati Stampa delle Nazioni Unite (si leggono in http://www.un.org/News/Press/archives.htm ):

Press Release, SG/2020 del 12 Febbraio 1996;

Press Release, SG/SM/5895 del 14 febbraio 1996;

Press Release, SG/SM/5987 del 17 Maggio del 1996;

Press Release, SC/6635 del 29 gennaio 1999;

Press Release, SC/6708 del 30 luglio 1999;

Siti:

Relativamente all'UNOMIG si veda:

http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unomig/unomigB.htm

Relativamente all'UNMOT si veda:

http://www.un.org./Depts/DPKO/Missions/unmot/UnmotB.html

Altri documenti citati:

I.C.J. Reports, 26 novembre 1984 ( Jurisdiction of the Court and Ammissibility of the Application);

I.C.J Reports, 20 luglio 1962;

Institut de Droit International, risoluzione n. 29 del 23 agosto 1983 (RDI, 1983, 1002);

ECOWAS, Protocol on non-aggression, aprile 1978 (si legge in GONIDEC, Les organisations internationales africaines, 1987)

ECOWAS, Protocol relating to the mutual assistence on defence, maggio 1981 (si legge in GLELE'- AHANHANZO, Introduction à l'Organization de l Unité Africaine et aux organisations régionales africaines, 1986).

 
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