Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Ius ad bellum, Statuto delle Nazioni Unite e guerra umanitaria :: Studi per la pace  
Studi per la pace - home
ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
Studi per la pace - home
Centro studi indipendente di diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati - Direttore: Avv. Nicola Canestrini
Conflitti armati Conflitti interni Diritto bellico Diritto internazionale Europa Giurisdizioni internazionali Terrorismo
 
Conflitti armati
La guerra del golfo del 1990 nell'opinione pubblica
L'applicazione del diritto bellico nella guerra del golfo
Il concetto di guerra giusta nel sistema socio - giuridico europeo attuale e in quello romano antico
Corte internazionale sul muro in Cisgiordania
Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism
Autodeterminazione e resistenza irakena
"Guerra asimmetrica" e guerra giusta
Enduring freedom: intervento del Min. Ruggiero
La guerra in Iraq e il diritto internazionale
Esercito senza bandiere e senza regole: profili di diritto interno ed internazionale del mercenariato militare
Il muro di sperazione nei territori palestinesi occupati
Dal "dossier Iraq" al "processo di democratizzazione": le ragioni della resistenza irakena
Risoluzione di Tonkino: la guerra in Vietnam
Irak, la stretta via del diritto
Iraq: una svolta coraggiosa e credibile
I recenti sviluppi della crisi israelo palestinese alla luce del diritto internazionale.
L'opinione consultiva della Corte Internazionale di Giustizia sulle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori occupati
Libano: Risoluzione 1701/2006 Nazioni Unite e Decreto Legge 253/2006
La NATO, Israele e la pace in Medio Oriente
La questione irachena ed il diritto internazionale
Afghanistan: la storia vera
Le risorse idriche nel diritto internazionale con particolare riferimento alla Palestina
Guerra ed interventi armati nella società internazionale
Sanzioni economiche all'Iraq: una questione di etica pubblica
Diritti umani e diritto internazionale umanitario
Sulla guerra
"Mitchell Report" - Commissione di accertamento di Sharm El Sheikh
Piano Tenet. Israeli-Palestinian ceasefire and security plan
 
Conflitti armati Hits: 8112 
Guerra in Afghanistan Avv. Nicola Canestrini
Ius ad bellum, Statuto delle Nazioni Unite e guerra umanitaria
Conferenza

Intervento all'incontro dibattito sulla guerra organizzato dal Verona Social Forum
Ragioni e prospettive di pace
7 dicembre 2001
Verona Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2001

 
Sommario

L'intervento (anglo)americano in Afghanistan è da considerarsi unilaterale e perciò in contraddizione con i principi che la comunità internazionale si è data con la Carta delle Nazioni Unite, secondo i quali gli Stati si obbligano alla rinuncia all'uso della forza e si obbligano a risolvere le controversi internazionali con mezzi pacifici le controversi insorte.

 
Indice dei contenuti
 
I. Inter arma silent leges

II. L'evoluzione dello ius ad bellum nel XX secolo

III. Le eccezioni al divieto dell'uso della forza: la legittima difesa

IV. La guerra in Afghanistan tra diritto alla difesa legittima, guerra umanitaria e rappresaglia

V. Conclusioni

Bibliografia
 
Abstract
 

I. Inter arma silent leges

Nell'immediatezza degli attentati dell'11 settembre gli Stati Uniti d'America hanno rivendicato un loro diritto di risposta al terrorismo in tutto il pianeta.

L' Executive Order del Presidente Bush del 13 novembre 2001, che preannuncia l'uso di misure straordinarie come la corte marziale per i sospetti terroristi non statunitensi, sottolinea la volontà statunitense di agire unilateralmente per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, riproponendo anche il concetto legittimante della guerra umanitaria.
Ciò rischia di far regredire l'ordinamento internazionale ad un livello "primitivo", dato che la guerra umanitaria restituisce agli Stati uno jus ad bellum indiscriminato, vanificando le funzioni pacificatrici del diritto internazionale.

II. L'evoluzione dello ius ad bellum nel XX secolo
Durante il XX secolo vi è stata una marcata evoluzione del diritto che disciplina l'uso della forza armata: con il Convenant della Società delle Nazioni (1919) vi era stato un primo tentativo di regolamentare lo ius ad bellum, cioè il diritto di ricorrere alla forza armata, mentre con il Patto di Parigi (cd. Patto Briand Kellog, del 1928) gli Stati membri avevano dichiarato "di condannare il ricorso alla guerra per la risoluzione delle divergenze internazionali e di rinunziare a usarne come strumento di politica nazionale nelle loro relazioni reciproche" (art.1).
Quest' evoluzione trova la sua massima espressione nell'elaborazione della Carta delle Nazioni Unite (1945), che ripropone il divieto dell'uso della forza armata nelle relazioni internazionali.
Prima della Carta gli Stati godevano di ampia libertà di ricorrere alla formza armata: la guerra era ammessa dall'ordinamento internazionale che ne disciplinava le modalità di esercizio.
La volontà di affermare il divieto di ricorrere alla guerra risulta ben definito già nel Preambolo della Carta, il quale enuncia che l'organizzazione delle Nazioni Unite è volta a "preservare le generazioni future dal flagello della guerra (préserver le génération futures du fléau de la guerre, nel testo francese)": la guerra è considerata come un atto incompatibile con gli obiettivi e l'esistenza stessa delle Nazioni Unite.
L'obiettivo della Carta è proprio quello di condurre gli Stati ad una restrizione del diritto di usare la forza tale da permettere, secondo quanto espresso dall'art.1, il "mantenimento della pace e della sicurezza internazionale".
L'importanza di questo principio, il primo ad essere menzionato nell'elenco dei fini dell'Organizzazione, rilancia in maniera lampante la centralità della definizione del divieto di ricorso alla forza e delle eccezioni a tale divieto.
In particolare, l'articolo 2, par.IV recita:


    "I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite".


La minaccia o l'uso della forza armata è da considerarsi dunque sempre illegittimo se incompatibile con i fini enunciati all'articolo 1 della Carta, e cioè

  1. il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,

  2. lo sviluppo tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-determinazione dei popoli

  3. il conseguimento della cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e con la promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti


  4. la costituzione di un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.


Si è peraltro sottolineato come il divieto dell'uso della forza non sia disposto solamente dalla norma di diritto internazionale pattizio testè riportata, ma sia ormai prescritto da una nomra avente natura di diritto internazionale consuetudinario, assurgendo il divieto di aggressione addirittura come ius cogens, cioè come norma di natura imperativa, non derogabile neppure dall'operatività delle cause di esclusione del fatto illecito (Natalino Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, Giappichelli, Torino 1998, p.30).


III. Le eccezioni al divieto dell'uso della forza: la legittima difesa

La legittima difesa è espressamente prevista dalla Carta delle Nazioni Unite all'articolo 51, il quale recita che nessuna disposizione della Carta stessa pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

In questa disposizione, la Carta recepisce la scriminante del diritto internazionale consuetudinario, la quale opera quando vi è un attacco armato contro i beni costituenti manifestazione dei segni della sovranità di uno stato (territorio, truppe legittimamente stanziate all'estero, navi o aerei militari).

La reazione in legittima difesa, che ricade dunque nell'articolo 51 e che permette dunque di definire l'uso della forza come legittimo anche in relazione all'articolo 2, IV, della Carta, deve essere esercitata nei limiti posti dai due criteri della necessità e della proporzionalità, al quale si è aggiunto recentemente anche il criterio della immediatezza.

La legittima difesa, il cui esercizio deve essere comunicato al Consiglio di Sicurezza, ha comunque un termine finale. Essa deve infatti cessare non appena il Consiglio di Sicurezza abbia intrapreso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, eventualmente ricorrendo anche alla possibilità prevista dal Capo VII della Carta, il quale prevede le possibili azioni rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione (ivi incluso l'uso della forza direttamente disposto dallo stesso Consiglio ai sensi dell'articolo 42 della Carta, situazione finora mai verificatasi, dato che è invalsa la prassi di una autorizzazione successiva all'intervento).


IV. La guerra in Afghanistan tra diritto alla difesa legittima, guerra umanitaria e rappresaglia

L'attacco armato (che può dar luogo alla reazione in legittima con uso legittimo della forza armata) può essere compiuto non solo mediante le forze armate regolari di uno Stato, ma anche mediante gruppi armati, non immediatamente inquadrabili nell'organizzazione politico militare di uno Stato ma agenti secondo le sue direttive, dimodochè gli atti compiuti siano a questo Stato imputabili.

Infatti, l'articolo 3 (g) della risoluzione 3314-XXIX dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1974, disposizione che la Corte Internazionale di Giustizia, nella decisione Nicaragua / Stati Uniti del 1986 ha detto appartenere al diritto internazionale generale, consente di definire attacco armato l'invio da parte di uno Stato o in suo nome di bande o di gruppi armati, di forze irregolari o mercenarie se compiono un atto di tale gravità che equivalgono ad un attacco armato compiuto da forze regolari.

Da questo punto di vista , i bombardamenti del territorio afghano e l'invio di truppe di terra statunitensi in Afghanistan in reazione all'attacco dei terroristi contro i simboli della potenza militare ed economica americana potrebbe dunque essere considerata legittima difesa e dunque uso legittimo della forza armata?

Il 14 settembre 2001 il segretario alla Difesa Donald Rumsfeld ha infatti sottolineato al "Larry King Live" di CNN che qualsiasi azione militare contro individui, gruppi o nazioni coinvolti negli attacchi sarà un atto di "autodifesa". "Non la vedo come una rappresaglia. Non la ritengo una punizione. Gli Stati Uniti hanno il diritto di difendersi", ha affermato. Sempre in questo senso il 24 settembre il portavoce della Santa Sede, Joaquin Navarro-Valls ha precisato all'agenzia di stampa Reuters che "se qualcuno ha fatto un grande danno alla società e vi è il pericolo che colpisca ancora se resta libero, si ha il diritto di ricorrere all'autodifesa per la società che si guida anche se i mezzi scelti fossero aggressivi", ha detto Navarro, aggiungendo che l'autodifesa a volte ha richiesto l'uso della violenza in mancanza di un'alternativa.
L'inquadramento dell'attacco all'Afghanistan come difesa legittima pone peraltro numerosi dubbi, sia dal punto di vista temporale, che da quello degli obiettivi dell'attacco.

Il requisito dell'immediatezza

Si è detto come la reazione implicante l'uso della forza per poter essere definita come legittima difesa deve, tra l'altro, essere "immediata". Frequentemente, infatti, nella prassi e nella dottrina si fa riferimento al caso Caroline del 1837 per affermare che la forza può essere esercitata quando sussista "una necessità di legittima difesa urgente, irresistibile, tale da non lasciare altra scelta dei mezzi e il tempo per deliberare".

Si vuole peraltro sottolineare che non rileva solamente il lasso temporale trascorso tra l'attacco terroristico e l'inizio dei bombardamenti, quanto piuttosto la varietà delle attività nel frattempo intraprese dagli Stati Uniti, non solo nella NATO (cfr. su ciò l'articolo Terrorismo, diritto internazionale e ordine mondiale), ma anche in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, organo che, ad esempio, avrebbe potuto (e dovuto) proporre una reazione collettiva ai sensi del Capo VII della Carta.
Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dei giorni seguenti all'attentato (risoluzione 1368/2001 del 12 settembre 2001 e la risoluzione 1373/2001 del 27 settembre 2001) non autorizzano né delegano l'intervento statunitense, ma:

- condannano il gravissimo evento come contrario alla pace ed alla sicurezza internazionale;

- impegnano gli Stati ad assicurare alla giustizia i terroristi, i mandanti ed i complici;

- fanno obbligo agli Stati di raddoppiare la collaborazione contro il terrorismo in conformità delle convenzioni esistenti;

- impongono agli Stati di adottare una serie di misure di caratere finanziario da applicare ai fondi destinate ai terroristi da parte di qualunque organizzazione e di astenersi da finanziare essi stessi o dall'appoggiare atti ed organizzazioni terroristiche;

- impegnano gli Stati a combattere contro il terrorismo;


- con espressa riserva di prendere ulteriori decisioni per rispondere al terrorismo.
Ciò contrasta con il requisito che richiede, affinché si possa parlare di difesa legittima, che non vi fosse altra scelta nei mezzi e il tempo per reagire al attacco dell'11 settembre.

Corrispondenza tra autori dell'attacco e destinatari della reazione

E' evidente che la reazione ad una attacco armato può qualificarsi come difesa legittima solamente quando essa è rivolta contro l'autore dell'attacco armato.
Gli Stati Uniti hanno fin dai primissimi giorni dopo l'attacco individuato nell'organizzazione terroristica Al Qaeda di Osama Bin Laden come ideatrice e mandante degli attacchi terroristici.

Appare però difficile far rientrare tale organizzazione nella sfera di sovranità statale afgana.

L'impressione è, semmai, opposta: Bin Laden sembra piuttosto essere a capo di un ordinamento parallelo a quello statuale afgano retto fino all'inizio dei bombardamenti dal Mullah Omar, dotato di sue leggi solo in parte coincidenti con quelle del regime dei Talebani, economicamente e militarmente indipendente.

Né basta, dal punto di vista del diritto internazionale, la giustificazione data da Colin Powell, che - evidentemente rendendosi conto che era necessario stabilire un nesso di causalità tra l'attacco dell'11 settembre e la reazione contro l'Afghanistan - il 15 settembre 2001 ha dichiarato che "per decidere la nostra risposta terremo conto non solo di chi compie gli attentati ma anche di chi fornisce appoggio, finanziario o di altro tipo", aggiungendo che Powell ha detto che i governi saranno ritenuti responsabili se si scoprirà che hanno fornito appoggio a gruppi terroristici "che attaccano la civiltà".

La Corte di Giustizia, nell'affare Nicaragua / Stati Uniti, ha infatti escluso dalla nozione di attacco armato la fornitura di armi e l'assistenza logistica agli insorti o altre azioni del genere, che, comunque, costituirebbero violazione dell'articolo 2 par IV della Carta.

La reazione americana sembrerebbe dunque essere inquadrabile più come atto di rappresaglia che non come legittima difesa, rappresaglia certamente illegittima nel sistema di diritto internazionale se non nei casi, peraltro limitati, previsti dallo ius in bello, relativo alla disciplina delle ostilità tra belligeranti.

Né il ricorso al concetto di "guerra umanitaria" riesce a ridare legittimità all'intervento in Afghanistan, che - al di là delle note obiezioni di ordine concettuale - sembra non avere alcuna base giuridica nell'ordinamento internazionale al di fuori del caso previsto dall'articolo 23 della IV Convenzione di Ginevra del 1949 e dall'articolo 70 del I Protocollo addizionale alle quattro Convezioni di Ginevra, che prevedono azioni di soccorso in favore della popolazione civile con il consenso dello Stato territoriale o dello Stato che controlla il territorio dove si trova la popolazione alla quale il soccorso è diretto.

V. Conclusioni

Da quanto sopra esposto, può essere dedotto che l'intervento (anglo)americano è da considerarsi unilaterale e perciò in contraddizione con i principi che la comunità internazionale si è data con la Carta delle Nazioni Unite, secondo i quali gli Stati si obbligano alla rinuncia all'uso della forza e si obbligano a risolvere le controversi internazionali con mezzi pacifici le controversi insorte.
Né l'invocazione della legittima difesa ai sensi dell'articolo 51 della Carta NU può essere ritenuto determinante: i bombardamenti sembrano piuttosto atti di rappresaglia ed il Consiglio è nella pienezza delle sue funzioni e ben avrebbe potuto, qualora avesse voluto, azionare gli strumenti previsti dal Capo VII della Carta.
D'altra parte, la stessa organizzazione delle Nazioni Unite, che non ha condannato la reazione statunitense ed anzi attraverso una dichiarazione alla stampa (n.AFG 152, SC7167) a bocca del Presidente del Consiglio di Sicurezza, l'irlandese Richard Ryan l'8 ottobre 2001 ha semplicemente preso atto "delle lettere inviate dalla rappresentanza permanente degli Stati Uniti d'America e dell'Inghilterra conformemente a quanto previsto dall'articolo 51 della Carta NU, con le quali dichiarano che le azioni sono state adottate sulla base del diritto naturale alla legittima difesa individuale e colllettiva come conseguenza degli attacchi terroristici negli Usa dell'11 settembre".
Al fine di non dare ulteriore forza agli argomenti di chi sostiene che il principio di legalità valga per tutti ma non per gli Stati Uniti, che sarebbero più uguali degli altri membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, acquisendo un diritto assoluto che li pone al di fuori dall'ordinamento internazionale costituito, è più che mai necessario porre al centro delle relazioni internazionali un organizzazione economicamente indipendente, democratica, le cui decisioni vengano prese dall'organo maggiormente rappresentativo.
Il terrorismo, dal canto suo, potrà essere sconfitto solamente eliminando le cause dell'ingiustizia sociale ed economiche che lo alimentano, evitando il facile ricorso alla guerra che non fa che aumentare tali disuguaglianze.



Grazie.




A>Letture consigliate:
Mauro Beltrami, La legittima difesa nella Carta della Nazioni Unite - Tesi di laurea, a.a. 1999/2000, pubblicata su www.studiperlapace.it
Danilo Zolo, Chi dice umanità - guerra, diritto e ordine globale, Einaudi, Torino 2000.
Natalino Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, Giappichelli, Torino 1998.
Norberto Bobbio, l problema della guerra e le vie della pace, Il Mulino, Bologna 1979.
Benedetto Conforti, La Carta delle Nazioni Unite, ECP, Fiesole 1993.
Sergio Marchisio, L'Onu - Il diritto delle Nazioni Unite, Il Mulino, Bologna 2000.
Autori vari, L'ultima crociata? Ragioni e torti di una guerra giusta, I libri di Reset 1999.