Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Corte Penale Internazionale: meccanismi di attivazione :: Studi per la pace  
Studi per la pace - home
ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
Studi per la pace - home
Centro studi indipendente di diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati - Direttore: Avv. Nicola Canestrini
Conflitti armati Conflitti interni Diritto bellico Diritto internazionale Europa Giurisdizioni internazionali Terrorismo
 
Giurisdizioni internazionali
La Commissione Preparatoria della Corte Penale Internazionale
La protezione penale dei diritti umani dal processo di Norimberga allo Statuto di Roma.
La giurisdizione complementare della Corte Penale Internazionale
Autodifesa di Milosevic
Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Yugoslavia
L'incriminazione di Milosevic: processo ad un epoca?
Capo d'imputazione di Milosevic
Petizione contro l'imposizione della difesa d'ufficio a Slobodan Milosevic
Milosevic dinanzi al Tribunale Internazionale: non è un trionfo della giustizia
Il Tribunale del Grande Fratello
Verso una giustiza internazionale penale?
La Corte Penale Internazionale e i rapporti con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
L'Instance Equitè et Rèconciliation: l'esperienza marocchina
Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nell'ex-Jugoslavia
Un primo bilancio della Corte Penale Internazionale
L'obbligo di cooperazione degli Stati con la Corte penale internazionale
Saddam Hussein: il processo senza giustizia
Dal tribunale penale militare di Norimberga al tribunale penale internazionale per i crimini commessi nella ex-Jugoslavia nell'ottica dei diritti umani
I diritti dell'accusato nello Statuto della Corte Penale Internazionale
Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua vs. United States), I.C.J. 1986 (en)
Corte Penale Internazionale Permanente e repressione dei più gravi crimini di diritto internazionale
I crimini contro l'umanità e il Tribunale Penale Internazionale
La figura del procuratore nello statuto della Corte penale internazionale
Effettività e idealità del diritto penale internazionale
Corte Penale Internazionale tra effettività ed idealità
Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI, 1998)
Corte Penale Internazionale: istituzione
L'azione penale negli organi di giustizia internazionale: i Tribunali ad hoc e la Corte Penale Internazionale
 
Giurisdizioni internazionali Hits: 4139 
Notitia criminis e CPI Dr. Jacopo Giorgi
 
Versione integrale
Corte Penale Internazionale: meccanismi di attivazione
Tesi di laurea

Università degli Studi di Trento
Facoltà di Giurisprudenza

Relatore: Dott.ssa Francesca Trombetta Panigadi
Anno Accademico 2000/2001 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2001

 
Sommario

La conferenza diplomatica tenutasi a Roma tra il 15 giugno e il 18 luglio 1998 si è conclusa con l'adozione dello Statuto della prima giurisdizione penale internazionale con competenza universale e a carattere permanente. Il risultato, ottenuto a dispetto delle critiche e, talora, dell'autentica opposizione dei suoi detrattori, rappresenta la realizzazione pratica di un ideale antico cui si è spesso guardato in un'ottica programmatica, ma che raramente è sembrato poter uscire dalla sfera dell'utopia cui era stato relegato.

 
Indice dei contenuti
 
Introduzione


CAPITOLO I: LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE


1. PERCHÉ UNA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

2. CENNI STORICI

    2.1- I primordi dell’esperienza giudiziale penale internazionale: il Trattato di Versailles del 1919
    2.2 – Il periodo tra le due guerre e il modello della Società delle Nazioni
    2.3 – I Tribunali di Norimberga (1945) e di Tokyo (1946).
    2.4 – Il secondo dopoguerra, dalla Convenzione di New York (1948) ai Tribunali ad Hoc (1993- 1994)

3. L’OPERATO DELLA COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DEL COMITATO PREPARATORIO (PREP.COM.)

    3.1 - Il Codice dei Crimini contro la Pace e la Sicurezza dell’umanità
    3.2 - L’istituzione della Corte Penale Internazionale

4.LO STATUTO DI ROMA DEL 1998

    4.1 - La Conferenza di Roma
    4.2 - Lo Statuto: uno sguardo d’insieme
    4.3 - Opinioni dottrinali sullo Statuto di Roma
    4.4 - L’entrata in vigore del Trattato: l’attività della Commissione Preparatoria e le ratifiche statali.

5. L’ATTIVAZIONE DELLA CORTE

    5.1 - Il “triggering mechanism”
    5.2 Accettazione della giurisdizione



CAPITOLO II: I RAPPORTI TRA IL CONSIGLIO DI SICUREZZA E LA CORTE


1 POTERE DI ATTIVAZIONE DELLA CORTE: RIFERIMENTO DI UNA SITUAZIONE (ART.13 – B)

    1.1- Potere di “referral” del Consiglio
    1.2- Un’alternativa ai Tribunali ad hoc
    1.3- Il processo di attribuzione del potere di referral

2. IL RINVIO DELL’INCHIESTA O DELL’AZIONE GIUDIZIARIA: IL POTERE CONSILIARE DI AVOCAZIONE DELLE INDAGINI, ART.16.

3 IL CRIMINE DI AGGRESSIONE, UNA QUESTIONE APERTA



CAPITOLO III: IL RUOLO DEGLI STATI NELL’ESERCIZIO DI GIURISDIZIONE DELLA CORTE


PREMESSA

1 IL POTERE DI ATTIVAZIONE DELLA CORTE: RIFERIMENTO DI UNA SITUAZIONE, (ART. 13-A)

    1.1- Il potere di riferimento di una situazione da parte di uno Stato parte: più che una questione terminologica
    1.2- Condizioni di esercizio del potere

2. RAPPORTI TRA GLI STATI PARTI E LA CORTE

    2.1 Il principio di complementarietà
    2.2 L’accettazione della giurisdizione da parte dello Stato
    2.3 La clausola di opting-out
    2.4 Il principio di “ne bis in idem”

3 IL CONSENSO ATTORNO ALLO STATUTO: LA CONDIZIONE DEGLI STATI TERZI



CAPITOLO IV: IL PROCURATORE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE


PREMESSA

1 L’INDIPENDENZA DEL PROCURATORE

    1.1- Ambiti di autonomia del Procuratore
    1.2- Una pubblica accusa internazionale
    1.3- L’introduzione del potere “ex officio” del Procuratore

2. IL POTERE AUTONOMO DI ATTIVAZIONE DELLA CORTE

    2.1 Condizioni di esercizio del potere
    2.2- Fondamento del potere “ex officio”. Considerazioni sull’opportunità del conferimento

3. ATTIVITÀ DEL PROCURATORE

    Premessa
    3.1- Investigazioni
    3.2- Azione penale

BIBLIOGRAFIA
 
Abstract
 

Introduzione

[ Note omesse ]



 

La conferenza diplomatica tenutasi a Roma tra il 15 giugno e il 18 luglio 1998 si è conclusa con l'adozione dello Statuto della prima giurisdizione penale internazionale con competenza universale e a carattere permanente. Il risultato, ottenuto a dispetto delle critiche e, talora, dell'autentica opposizione dei suoi detrattori, rappresenta la realizzazione pratica di un ideale antico cui si è spesso guardato in un'ottica programmatica, ma che raramente è sembrato poter uscire dalla sfera dell'utopia cui era stato relegato.
 


Sebbene i primi tentativi di creazione di una giurisdizione penale internazionale risalgano ad epoche anteriori, il Trattato di Versailles del 1919 costituisce senza dubbio una pietra miliare nel percorso che ha condotto all'istituzione della Corte Penale Internazionale.
 

Il Trattato, che formalmente concluse la Prima Guerra Mondiale, conteneva, infatti, tre clausole relative alla creazione di una giurisdizione di tal specie; tuttavia, l'intervento di cause politiche eterogenee impedì ai processi di avere luogo.
 


Del periodo tra le due guerre bisogna sottolineare due iniziative degne di nota anche per la rilevanza dei proponenti: da un lato un progetto del 1926 dell'Association International de Droit Pénal (AIDP) supportato anche dall'International Law Association; dall'altro la proposta parallela all'elaborazione della convenzione contro il terrorismo del 1937 portata avanti dalla Lega delle Nazioni. Lo scarso appoggio politico fornito dalle rappresentanze nazionali portò, tuttavia, alla bocciatura di entrambi i disegni.
Per il conseguimento di risultati a livello pratico si dovette attendere la fine della Seconda Guerra Mondiale, con l'Accordo di Londra istitutivo del "Tribunale di Norimberga" e con la promulgazione, nel 1946, della Carta di Tokyo - simile nei contenuti a quella di Londra - con cui si creava il Tribunale Militare Internazionale dell'Estremo Oriente, autentica controparte di quello europeo: lo studio della struttura e degli obiettivi dei due Tribunali nonché l'individuazione delle mancanze che inficiarono gli esiti dei rispettivi processi avverrà nel corso del primo capitolo del presente lavoro.
 


Nel secondo dopoguerra, i maggiori sforzi per la creazione della Corte Penale Internazionale si sono prodotti in seno alle Nazioni Unite. La Commissione del Diritto Internazionale, in particolar modo, su richiesta dell'Assemblea Generale, si è adoperata nel duplice progetto di elaborazione del Code of Crimes against Peace and Security of Mankind e di un Progetto di Statuto per una giurisdizione penale internazionale.
 


Con gli anni Novanta si è assistito al radicalizzarsi di crisi umanitarie che, seppur localizzate, hanno contribuito a sensibilizzare ulteriormente la comunità internazionale sull'urgenza del problema della "responsabilità penale individuale" per crimini di diritto internazionale.
 

La parziale soluzione offerta dai due Tribunali ad hoc per l'ex-Jugoslavia (1993) e per il Rwanda (1994), istituiti entrambi con Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, prelude alla creazione di un sistema sanzionatorio che vada a colpire sistematicamente i diretti responsabili di stragi e violazioni di diritti umani riconducibili a fattispecie di diritto internazionale.
 

Lo Statuto, nell'idea dei suoi redattori, dovrebbe costituire, infatti, un superamento degli ostacoli che avevano limitato l'azione dei due Tribunali ad hoc. Innanzitutto, una Corte precostituita avrebbe potuto svolgere quella funzione deterrente e, quindi, "preventiva" che non poteva appartenere ad un Tribunale creato ex post-facto: per venire incontro a questa esigenza, la Corte si sarebbe caratterizzata per la permanenza del proprio mandato, garanzia di continuità nella persecuzione del crimine.
 

Ulteriore passo avanti rispetto alle summenzionate precedenti esperienze penalistiche internazionali, è sicuramente il carattere universale della nuova giurisdizione: verranno così valicati i tradizionali limiti nazionali, spesso autentici impedimenti all'effettività dell'azione penale.
 


Seguendo alterne vicende, infatti, l'opera della Commissione e delle strutture operative dalla stessa create (Comitato ad hoc e Prep.com.) è giunta ad un suo- pur parziale - compimento nell'aprile del 1998, alla vigilia della conferenza diplomatica, con la presentazione del draft definitivo dello Statuto.
 

Attraverso la realizzazione della CPI (Corte Penale Internazionale), la comunità internazionale sembra avviata, attraverso il progressivo abbandono di una cultura dell'impunità, verso l'acquisizione di una maggiore responsabilità.
 

La piena realizzazione di tale strumento, tuttavia, necessita, come vedremo, di un ulteriore sforzo cui sono chiamati gli Stati firmatari dello Statuto e tutti quelli che, pur in assenza di un'adesione in sede di conferenza, si dimostreranno desiderosi di partecipare al progetto.
 

La messa in atto dello Statuto di Roma - come di ogni altra convenzione internazionale, d'altronde - passa attraverso la difficile tappa della ratifica: il deposito degli atti richiesti, per i quali è stato fissato il numero minimo di 60, richiederà ovviamente del tempo. Il processo è, dunque, nelle mani degli organi legislativi dei singoli Stati la cui dedizione in ambito internazionalistico è, purtroppo, tristemente nota: l'entusiasmo dimostrato a suo tempo da alcuni parlamentari di molti Stati nei confronti del progetto dovrà opportunamente riemergere.


***



4.LO STATUTO DI ROMA DEL 1998

 


4.1 - La Conferenza di Roma
 


L'approvazione dello Statuto di Roma della CPI avvenuto al termine della conferenza internazionale aperta a Roma il 15 giugno 1998 sotto l'egida delle Nazioni Unite è potuta avvenire solo a seguito di un prolungato e difficile negoziato dagli esiti spesso piuttosto incerti e chiusosi solo a distanza di un mese dall'inizio della conferenza stessa.
 


La forte complessità del negoziato trova la propria ragione nella necessità d'imporre agli Stati contraenti una devoluzione della capacità di determinare il proprio comportamento al verificarsi di avvenimenti catalogabili come violazioni delle convenzioni internazionali in materia di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
 

A frenare la realizzazione di un progetto di così ampio respiro quale la creazione di un tribunale penale internazionale permanente contribuiva anche un'ulteriore preoccupazione esternata da vari paesi: una corte penale internazionale, infatti, avrebbe finito per ingerirsi in numerose scelte di politica interna e addirittura - e questo è stato dichiaratamente il motivo di autoesclusione degli U.S.A. dalla firma finale del documento - avrebbe sottratto alla giurisdizione nazionale e giudicato propri cittadini impegnati in azioni militari all'estero.
 


La resistenza al progetto, dunque, seppur sostenuta da motivazioni diverse, ha determinato una "convergenza di paesi la cui politica in materia di diritti umani è spesso stata diversa o addirittura contrapposta" ed ha avuto modo di espletarsi sia nella fase prodromica alla conferenza di Roma, ossia durante i lavori della Commissione Preparatoria, sia in sede di conferenza stessa, manifestandosi qui con una strenua opposizione all'attribuzione alla Corte di competenze estese.
 


Se una situazione così difficile è potuta pervenire ad uno sbocco positivo, un particolare merito va senz'altro riconosciuto a quei 60 paesi costituenti il cartello dei like minded States che, coordinati dal Canada in fase preparatoria e dall'Australia a partire dalla Conferenza Diplomatica, hanno trascinato il progetto oltre la barriera dell'opposizione fino all'approvazione finale.
 

Il gruppo dei like minded ha avuto la capacità di catalizzare le scelte di numerosi Stati appartenenti a diversi blocchi regionali, Stati peraltro riuniti secondo un coordinamento informale che costituisce la norma presso le Nazioni Unite.
 


Per quanto concerne l'Unione Europea è stato piuttosto complicato raggiungere una linea comune su alcuni punti nodali tant'è vero che la strategia d'adottarsi circa l'esercizio della giurisdizione della Corte è stata raggiunta a non più di ventiquattro ore dalla conferenza stessa anche a causa dell'opposizione ostentata dalla Francia.
 

Particolarmente controversa è risultata anche la posizione dell'unico membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU facente parte dei like minded ossia il Regno Unito. Questo Stato ha infatti assunto un ruolo piuttosto ambiguo durante le negoziazioni arrivando ad affermare apertamente di trovarsi in una posizione intermedia ("we are in the middle" ha avuto modo di affermare in più occasioni il Capo della delegazione britannica Sir Franklin Berman) tra i sostenitori più accesi del progetto e coloro che sembravano invece più propensi ad una restrizione dell'autonomia della Corte in favore di una maggiore "dipendenza" dal Consiglio di Sicurezza.
 

Un ruolo essenziale nel raggiungimento del risultato è stato poi giocato senza dubbio dall'Italia che, dopo aver lungamente e proficuamente militato nel gruppo dei like minded, ha richiesto ed ottenuto di poter essere la sede della Conferenza Diplomatica e ne ha attribuito la presidenza "a una personalità di alto prestigio morale e riconosciuta competenza, quale Giovanni Conso, contribuendo ai lavori con un'agguerrita delegazione che Umberto Leanza, Capo del Servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, ha guidato con esperienza" nella complessa opera di mediazione tra i blocchi spesso autenticamente avversari creatisi fra le varie delegazioni.
 


La Conferenza Diplomatica di Roma si è chiusa con l'approvazione da parte di 120 Stati rappresentanti di tutte le regioni del mondo del testo finale dello Statuto (128 articoli divisi in 13 capi). I voti contrari sono stati quelli di Stati Uniti d'America, Cina India, Israele, Filippine, Sri Lanka e Turchia, mentre 21 delegazioni ripartite fra il blocco regionale Asia-Pacifico e Lega Araba si sono astenute dalla votazione. Il voto finale o non recorded vote è stato richiesto dalla delegazione degli U.S.A.


***



4.2 - Lo Statuto: uno sguardo d'insieme
 

L'articolato dello Statuto prevede un Capo I di disposizioni generali concernenti l'istituzione stessa della Corte che avrà sede all'Aja.
 


Di fondamentale importanza è invece il Capo II, focalizzato su temi quali competenza, ammissibilità delle richieste e diritto applicabile da parte della Corte stessa.
 

In linea di principio, i crimini oggetto della giurisdizione della Corte sono il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e l'aggressione - sebbene la definizione di quest'ultima ha dovuto essere rimandata ad una conferenza apposita da tenersi prossimamente. Sempre centrali nel Capo II sono gli articoli sulla giurisdizione: questa potrà esercitarsi su richiesta di uno Stato Parte, del Consiglio di Sicurezza o, nell'eventualità in cui il procuratore abbia sua sponte iniziato un'indagine. Quest'ipotesi, che è oggetto della minuziosa disciplina contenuta nell'art.15, costituirà oggetto di studio in una successiva sezione di questo lavoro.
 

Innegabile rilievo, inoltre, deve essere dato alle norme successive relative ai rapporti tra la Corte ed il Consiglio di Sicurezza - oggetto peraltro di un travagliato negoziato in sede di Conferenza.
 


Il Capo III dello Statuto, dedicato ai "principi generali del diritto penale" ribadisce una serie di norme generali comuni alla tradizione giuridica dei paesi civili, quali il "nullum crimen sine lege", il "nulla poena sine lege" e il carattere personale della responsabilità penale.
 

Da non dimenticare, all'interno di questo capo, è la norma enunciata all'art. 27 che, sulla scia di quanto proclamato a Norimberga in via di principio, statuisce l'irrilevanza delle qualifiche ufficiali rivestite dall'imputato a fini immunitari.
 


Circa il contenuto dei Capi dello Statuto che vanno dal IV al XIII, non riteniamo di fornire in questa sede un commento approfondito: il significato degli stessi risulta infatti sufficientemente limpido dalla semplice lettura degli articoli costitutivi dei Capi stessi.
 


Il risultato ottenuto dagli Stati alla Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari di Roma rappresenta senza dubbio un avvenimento di portata eccezionale: "per la prima volta nella storia dell'umanità, una maggioranza qualificata di Stati ha accettato che un organo internazionale che eserciti la funzione giurisdizionale penale su individui possa avere competenza generale e precostituita per legge (ex ante facto) sui più gravi crimini del diritto internazionale (core crimes under international law) commessi dai loro cittadini o sul loro territorio".
 

D'altro canto, non si può dimenticare come il raggiungimento di questo obiettivo sia stato il frutto di un oneroso compromesso cui si è pervenuti al termine di un negoziato molto spesso arduo in cui si è dovuto operare una serie di concessioni a favore dei detrattori dell'iniziativa.
 

L'opposizione degli Stati più recalcitranti, poi, non è stata interamente piegata se, come è evidente, alcuni di essi - tra l'altro Stati il cui peso politico a livello internazionale è tutt'altro che irrilevante e che non mancheranno quindi di farsi sentire nelle vicende a venire della Corte - hanno comunque finito con l'esprimere voto contrario o quanto meno con l'astenersi. Ed è anche in questi termini che va valutato l'operato ed il risultato della Conferenza.
 



***



4.3 - Opinioni dottrinali sullo Statuto di Roma
 


Naturalmente, all'interno del modo dottrinale, sono state molte le voci a levarsi per un commento del documento prodotto a Roma. Una serie di autori, va detto, non ha risparmiato il processo di realizzazione ed il risultato acquisito da critiche diversificate e motivate originate probabilmente da quel "pessimisme de l'intelligence" che molto spesso s'impone di fronte ad una meta di questa portata.
 

I commenti negativi hanno investito il progetto stesso denotandone talora la velleità a livello complessivo, lo svolgimento stesso della Conferenza (a parere di alcuni eccessivamente aperta a voci estranee al panorama politico interstatale) e soprattutto l'"outcome" della Conferenza con le difficoltà che l'iter di ratifica comporta.
 

Parte della dottrina articola la propria critica verso la Convenzione di Roma su un duplice piano.
 

Innanzitutto la presenza di un numero senza precedenti di organizzazioni non governative alla conferenza - ritiene Sur - ha fatto sì che queste assurgessero al ruolo di
    "véritables partenaires de la négociation, soit directement soit indirectement en investissant certaines délégations, en définissant leur position et en leur fournissant les argumentations correspondantes, parfois en exprimant en leur nom par l'entremise de membres integrés dans la représentation officielle de l'état".

L'autore, in particolare, opera una distinzione tra due tipi di ONG: quelle presenti su terreni pericolosi, obiettivamente operative, animate da "mobiles généreux et respectables" e quelle ideologiche che sfruttano tali occasioni per poter acquisire un ruolo di partiti politici internazionali, "sans légitimité, sans racines et sans contrôle". E' proprio nei confronti di questa seconda categoria che Sur esprime le proprie maggiori riserve, in quanto aspirante a sviluppare una democrazia occulta, priva di qualsiasi sostegno democratico ed in grado d'interferire con le diplomazie statali.
 

Di tutt'altro avviso circa l'attività svolta dalle ONG si è dimostrato, invece, Hans Peter Kaul il quale, sin dalla fase preparatoria, ha plaudito alla presenza massiccia ed attiva di numerose di esse.
 

Come molto spesso succede con le ONG, queste hanno seguito le negoziazioni molto da vicino per verificare se e fino a che punto certi Stati stessero realmente impegnandosi per la realizzazione del progetto. In altri termini, un impagabile contributo alla "trasparency and public attention" .
 

Un aiuto particolarmente costruttivo, rileva ancora Kaul, è stato apportato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa specialmente in relazione all'introduzione di norme precise che conferissero al Procuratore la possibilità di far valere la propria iniziativa ex officio e, più in generale, alla Corte di ottenere una "inherent jurisdiction" sui core crimes ed opporsi, di conseguenza, al regime basato sul consenso fornito ad hoc dallo Stato.
 


L'altro profilo su cui si appunta la critica di Sur è quello riguardante il mancato rispetto di una condizione essenziale per il funzionamento della Corte Penale Internazionale quale l'universalità del consenso attorno ad essa. Per dirla con l'autore, un'universalità mancata: "on peut certes se féliciter que cent quarante Etats aient signé l'Acte final de la Conférence. Mais dans la société internationale, il est aussi important de peser les voix que les compter."
 


Tra oppositori ed astenuti, alla conferenza si contano Stati Uniti d'America, Cina, India, nonché numerosi paesi arabi. Questi paesi, al di là della loro strategica importanza nel panorama politico internazionale, rappresentano nel complesso oltre la metà dell'umanità. In altri termini, che efficacia di funzionamento potrà offrire una Corte Internazionale che non possa fruire del sostegno statale massiccio che solo questi Stati possono garantire?
 


L'osservazione dottrinale, infatti, finisce per focalizzare la propria attenzione sulle conseguenze - di portata drastica - che il rifiuto degli U.S.A. potrebbe sortire sul processo di realizzazione e sull'azione della Corte. "Le rejet par les Etats-Unis est particulièrement significatif, puisque l'on ne peut pas douter que cet Etat n'ait une conception de droits de l'homme et ne soit très attaché au respect des procédures juridiques et judiciaires...peut-il exister un multilatéralisme efficace sans le concours américain?"
 

La questione posta sul punto è senza dubbio allarmante, soprattutto se si considera che il processo di ratifica finalizzato all'entrata in vigore dello Statuto è ora in pieno atto e che la posizione assunta al riguardo da una superpotenza come gli U.S.A. non può che influenzare le scelte di numerosi altri paesi.
 


Ci si unisce nel deplorare l'attitudine negativa americana, ma al contempo ci sembra di poter dissentire con questa parte della dottrina circa la possibilità che la Corte possa giungere ad una piena funzionalità anche in tempi moderatamente ristretti.
 

La comunità internazionale, approvando in maniera pressochè plebiscitaria lo Statuto, ha infatti compiuto una scelta precisa ed irriguardosa della posizione statunitense; non si vede perché, quindi, questa scelta non debba essere portata avanti dagli Stati sino al completamento del processo realizzativo.
 


Non è detto, poi, che la ritrosia delle autorità americane, così come degli altri Stati che originariamente non hanno apposto la loro firma al Trattato, non possa smussarsi sotto l'effetto traino determinato dall'integrità e la compattezza di coloro che invece al Trattato hanno già sottoscritto e che si apprestano ora a ratificarlo.

***



4.4 - L'entrata in vigore del Trattato: l'attività della Commissione Preparatoria e le ratifiche statali.
 


Al termine della Conferenza di Roma, dopo aver approvato lo Statuto, si è proceduto alla votazione di un ulteriore documento, strettamente connesso e funzionale al primo, denominato "Atto Finale", nel quale sono contemplati i lavori che hanno portato alla conferenza diplomatica a partire dal 1989 ossia le Risoluzioni dell'Assemblea Generale ed i lavori della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, quelli del Comitato ad hoc e della Commissione Preparatoria così come gli atti della Conferenza dal 15 giugno al 17 luglio 1998.
 


Di particolare riguardo all'interno dell'Atto Finale risultano le risoluzioni E ed F dello stesso.
 

All'interno della prima si esprime dispiacere per la mancata elaborazione di definizioni accettabili delle fattispecie criminose di terrorismo e di traffico internazionale di stupefacenti. delle quali si voleva appunto l'inclusione nella lista di crimini di competenza della Corte Penale Internazionale: si auspica sul punto "una conferenza di riesame volta ad elaborare una definizione accettabile di tali reati" (denunciati come "flagelli che rappresentano una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale") per poter giungere alla loro inclusione tra i reati di competenza della Corte.
 

Alla lettera F dell'Atto Finale, invece, è contenuta una serie di adempimenti ulteriori necessari a che la Corte Penale Internazionale divenga operativa ed entri, quindi, in funzione. Principale strumento, a questo scopo, è la nuova Commissione Preparatoria che ha cominciato ad operare nel febbraio 1999. La sua finalità dichiarata è di assicurare che certi elementi necessari per l'operatività della Corte siano già predisposti nel momento in cui lo Statuto entri in vigore.
 


Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento della comunità internazionale nel progetto, la Commissione avrà una composizione estesa, oltre agli Stati firmatari, anche ad altri Stati "che siano stati invitati a partecipare, anche se si deve ammettere che il testo risulta decisamente evasivo nel determinare chi siano i soggetti legittimati ad invitare.
 

A livello pratico la Corte dovrebbe risultare una continuazione della Conferenza di Roma e poggiare sull'attività di molti di coloro che già sono stati impegnati tra il giugno ed il luglio 1998 a Roma. La presidenza è affidata al diplomatico canadese Philip Kirsch.
 


La lettera F dell'Atto finale dà incarico alla Commissione Preparatoria di stilare otto specifici testi che, nella versione inglese del documento, risultano così elencati:
    - rules of procedure and evidence;

    - elements of crime;

    - relationship agreement between the Court and the United Nation;

    - basic principles governing a headquarters agreement to be negotiated between the Court and the host country;

    - financial regulations and rules;

    - agreement on the privileges and immunities of the Court;

    - budget for the first financial year;

    - rules of procedure of the Assembly of States Parties.


Alla Commissione è assegnata inoltre la prosecuzione dello studio sul crimine di aggressione che è stato compreso tra i crimini di competenza della Corte, ma è rimasto, all'interno dello Statuto, privo di una definizione ad hoc. L'Atto Finale prevede, infine, per la Commissione Preparatoria un termine ultimo per la stesura dei suddetti testi ossia il 30 giugno 2000.
 


Lo Statuto di Roma rimarrà aperto alla firma degli Stati presso il quartier generale delle Nazioni Unite a Roma fino al 31 dicembre 2000. In base alla disciplina del diritto internazionale generale in materia di Trattati, la firma, pur potendosi considerare mezzo di accettazione del contenuto dello Statuto, costituisce solo un adempimento preliminare che dovrà poi essere necessariamente seguito dall'adozione di strumenti di ratifica, accettazione o approvazione . Sarà infatti solo a seguito del soddisfacimento di questo ulteriore requisito formale che la Convenzione entrerà in vigore, anche se agli Stati è concesso di saltare la fase della firma e di depositare direttamente strumenti di accessione.
 

L'articolo 126 dello Statuto di Roma indica il momento dell'entrata in vigore dello Statuto stesso ossia "il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di deposito del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite." [Il meccanismo si è attivato il 1 luglio 2002. NdR]
 


Gli Stati che si apprestano a firmare, ratificare, accettare, approvare o accedere allo Statuto di Roma devono ovviamente procedere ad un'accurata disamina delle proprie legislazioni nazionali: tali risoluzioni dovranno infatti essere adottate solo in accordo con le rispettive leggi e costituzioni. In particolar modo, ci fa notare ancora Schabas, la legislazione statale deve dare allo Stato la possibilità innanzitutto di "comply with the obligations in the Statute concerning cooperation and enforcement" ed in secondo lugo di "exercise domestic jurisdiction over the crimes and the individuals within the jurisdiction of the Court". Per poter adempiere all'obbligazione contratta nei confronti del Trattato, dunque, gli Stati dovranno necessariamente, in concomitanza con la ratifica, produrre le modifiche opportune ai propri sistemi nazionali.

Come si può facilmente arguire, la strada che conduce alla messa in atto del progetto di Corte Penale Internazionale è ancora lunga e passa attraverso una serie di attività delegate ai singoli Stati: non resta che attendere gli sviluppi del processo iniziato e a posteriori valutare che livello di maturità ha finalmente raggiunto la comunità internazionale.
L'Italia ha proceduto alla ratifica il 12 luglio 1999.
 
Bibliografia
 

AA.VV. (a cura di), Dugard e Van Den Wyngaert, International Criminal Law and Procedure, Adelshot, 1996.

AA.VV. (a cura di), Ginsburg e Kudriatsev, The Nuremberg Trial and International Law, Dordrecht, 1990.

AA.VV. (a cura di) Picone, Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale, Padova, 1995.

AA.VV. (a cura di) Schness e Draeger, Zehn Jahre Versailles, Berlino, 1929.

AA.VV. (a cura di) Wexler e Bassiouni, Text Model Draft Statute for an International Criminal Court based on the Preparatory's Committee text to the Diplomatic Conference, Rome June 15 - July 17 1998, Paris, 1998.

Anzillotti, L'azione penale internazionale, in "Rivista di diritto internazionale e legislazione comparata", 1902 e in "Scritti di Diritto Internazionale Pubblico", Padova, 1956.

Arangio-Ruiz, Fine prematura del ruolo preminente di studiosi italiani nel progetto di codificazione della responsabilità degli Stati: specie a proposito di crimini internazionale dei poteri del Consiglio, in "Rivista di Diritto Internazionale", 1998, p.110 ss.

Bassiouni, From Versailles to Rwanda in seventy-five years: the need to establish a permanent International Criminal Court, Harvard Humboldt Reports, 1997, p.376 ss.

Bassiouni, Observations concerning the 1997-98 Preparatory's Committee's work, Nouvelles Etudes Pénales, 1997-13, p.5 ss.

Bassiouni, Verso una Corte penale Internazionale, in "I Diritti dell'Uomo", 1997, p. 178 ss.

Bassiouni, International Criminal Law. Enforcement. New York, 1986, p.260 ss.

Bassiouni, Draft Statute of an International Criminal Tribunal, Toulouse, 1992

Bernardini, Il Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia: considerazioni giuridiche, in "I Diritti dell'uomo", 1993, p. 543 ss

Blakesley, Jurisdiction, Definition of Crimes and Triggering Mechanism in "Nouvelles Etudes Pénales", 1997-13, p.177 ss.

Brown, Primacy or complementarity: reconciling the jurisdiction of national courts and international criminal tribunals, in "Yale Journal of International Law", 1998, p. 384 ss.

Capotorti, Il diritto dei Trattati secondo la Convenzione di Vienna, Padova, 1969.

Carillo Salcedo, La Cour Pénale Internationale. L'humanité trouve une place dans le droit international, in "Revue Générale de droit international public", 1999, p. 23 ss.

Chiavario, Contro orrori di guerra e violenze sistematiche gli Stati creano una Corte Penale permanente, "Guida al Diritto", 1998, p.130 ss.

Condorelli, La Cour Pénale Internationale: un pas de géant (pourvu qu'il soit accompli...) in "Revue Générale de droit international public", 1999, p.7 ss.

Del Vecchio, Corte Penale Internazionale e giurisdizione internazionale nel quadro di crisi della sovranità degli Stati in "La Comunità Internazionale", 1998, p.630 ss.

Donat-Cattini, Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale: riflessioni a margine della conferenza diplomatica dell'ONU, in "La Comunità Internazionale",1998, p.73 ss.

Dupuy, Sécurité collettive et organisation de la paix, in "Revue générale de droit international public", 1993, p 216 ss.

Ferencz, An International Criminal Court, New York, 1980.

Ferrari Bravo, Lezioni di diritto internazionale, Napoli, 1986.

Galassi, La giurisdizione penale e i crimini internazionali dell'individuo alla luce dei lavori della commissione di diritto internazionale, in "La Comunità Internazionale", 1995, p. 421 ss.

Goodhart, The legality of the Nuremberg Trial, in "Juridical law review", 1946, p. 342 ss.

Hall, The Third and Fourth Sessions of the UN Preparatory Committee on the establishment of an International Criminal Court, in "American Journal of International Law", 1998, p.112 ss.

Human Rights Watch, Commentary for the Prep.Com. Meeting on the establishment of an International Criminal Court, New York, 1997.

Kaul, Towards a permanent International Criminal Court. Some observations of a negotiator, in "Human Rights Law Journal", 1997, p.169 ss.

Lattanzi, Riflessioni sulla competenza di una Corte Penale Internazionale, in "Rivista di Diritto Internazionale", 1993, p.661 ss.

Lattanzi, Competence de la Cour Pénale Internationale et consentement des Etats, in "Revue de droit international public", 1999, p. 425 ss.

Lee, The making of the Rome Statute: issues, negotiations and results, New York, 1999.

Meron,The Court we want, in "The Washington Post", 13 ottobre 1998.

Minear, Victor's vengeance: the Tokyo war crimes trial, Chicago, 1971.

Mori, Prime riflessioni sui rapporti tra la Corte penale Internazionale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, in "La Comunità Internazionale", 1999, p.29 ss.

Palchetti, Il potere del Consiglio di Sicurezza d'istituire tribunali penali internazionali, in "Rivista di Diritto Internazionale", 1996, p. 413 ss.

Pellet, Le Tribunal Criminel pour l'ex-Jugoslavie in "Revue Générale de droit international public", 1994, p.276 ss.

Picone, Sul fondamento del Tribunale Penale per l'ex-Jugoslavia in "La Comunità Internazionale", 1996, p. 3 ss.

Pisani, Il genocidio nello Statuto della Corte Penale Internazionale, in "Rivista Internazionale dei Diritti dell'uomo", 1998, p.663 ss.

Pocar, La creazione della Corte Penale Internazionale, in "Relazioni Internazionali", 1998, p.47 ss.

Pocar, Un avvenimento importante nello sviluppo delle relazioni internazionali in "Acque & Terre", 1998, p.41 ss.

Politi, The establishment of an International Criminal Court at a crossroads: Issues and Prospects after the First Session of the Preparatory Committee, in "Nouvelles Etudes Pénales", 1997-13, p.115 ss.

Pradel, Inquisitoire-Accusatoire: une redoutable complexité, in "Revue International de droit pénal", 1997, p.172 ss.

Reale, Lo Statuto della Corte Penale Internazionale, Padova, 1999.

Reisman, Sovereignty and human rights in contemporary international law, in "American Journal of International Law", 1990, p.326 ss.

Sandulli, Funzioni pubbliche e giurisdizione, in "Rivista di diritto processuale", 1964, p.570 ss.

Schabas, Follow up to Rome: preparing the entry into force of the ICC Statute, paper presentato alla conferenza "The Rome Statute of the International Criminal Court: a challenge to impunity" Trento 13-15 maggio, 1999.

Simma, Charter of the United Nations. A Commentary, New York, 1994.

Siracusano, Dalia, Galati, Trachina, Zappalà, Manuale di diritto processuale penale, Milano 1991.

Sottile, Le terrorisme international, in "Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye", 1938, t.3, p. 65.

Sur, Vers une Cour Pénale Internationale: la Convention de Rome entre les ONG et le Conseil de Securité in "Revue Général de droit international public", 1999, p.30 ss.

Vassalli, Statuto di Roma. Note sull'istituzione di una Corte Penale Internazionale, in "Rivista di studi politici internazionali", 1999, p. 9 ss.

Vassalli, La Giustizia penale internazionale, Studi, Milano 1995.

Venturini, The International Criminal Court and the international protection of human rights. War crimes in international armed conflicts, paper presentato alla conferenza "The Rome Statute of the International Criminal Court: a challenge to impunity", Trento, 13-15 maggio 1999.

Venturini, Da Roma l'O.K. a una giustizia internazionale contro i delitti che offendono l'umanità, in "Guida al diritto", 1998, p. 30.

Weckel, La Cour Pénale Internationale: présentation générale, in "Revue Générale de droit international public", 1998, p. 983 ss.

Wells, War crimes and the laws of war, New York, 1984.

Zappalà, Il Procuratore della Corte Penale Internazionale: luci e ombre, in "Rivista di Diritto Internazionale", 1999, p.39 ss.

 
Clicca sull'icona per scaricare la versione integrale