Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
Diritti umani e diritto internazionale umanitario
Tesi di laurea

Università degli Studi di Milano
Facoltà di Scienze politiche

Relatori: Prof. Gabriella Venturini e Prof. Bruno Grandi
Anno Accademico 1998/1999 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 1999

 
Sommario

Attualmente la comunità internazionale utilizza la locuzione diritto internazionale umanitario per indicare il diritto bellico nel suo complesso senza più distinzione tra diritto dell'Aja e diritto di Ginevra, che tutta la dottrina moderna ritiene superata. Allo stesso modo la dottrina è concorde nel sottolineare come il diritto internazionale umanitario non si occupa di jus ad bellum, ossia delle ragioni per cui ha inizio un determinato conflitto, ma solo dello jus in bello, ossia di regolamentare la condotta delle ostilità, a prescindere dal motivo per cui hanno avuto inizio.

 
Indice dei contenuti
 
PARTE PRIMA: EVOLUZIONE STORICA




1.1 Definizione, fondamenti teorici e origini
1.2 Breve esame delle consuetudini belliche e primi documenti scritti
1.3 I documenti scritti di rilevanza internazionale
1.3.1 Le Convenzioni dell'Aja (1899 e 1907)
1.3.2 Le Convenzioni di Ginevra del 1949
1.3.3 I Protocolli aggiuntivi del 1977
1.3.4 Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale 1.4 Le norme di diritto internazionale umanitario che hanno valore consuetudinario
1.4.1 Il I Protocollo del 1977
1.4.2 Il II Protocollo del 1977
1.4.3 La giurisprudenza internazionale e le Risoluzioni delle Nazioni Unite
1.5 Conclusioni

Capitolo 2: ORIGINI E SVILUPPO DEI DIRITTI DELL'UOMO

2.1 I fondamenti teorici e le prime formulazioni
2.2 I primi documenti scritti
2.3 Lo sviluppo fino alla seconda guerra mondiale
2.4 Lo sviluppo nel secondo dopoguerra
2.4.1 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
2.4.2 I Patti del 1966
2.4.3 L'evoluzione del diritto internazionale dei diritti umani
2.4.4 Le conferenze internazionali sui diritti umani
2.5 Le norme di diritto internazionale dei diritti umani che hanno valore consuetudinario
2.5.1 La giurisprudenza internazionale
2.6 Conclusioni

***


PARTE SECONDA: DUE SISTEMI A CONFRONTO


Capitolo 3: PRINCIPALI DIFFERENZE


3.1 Diversi origine, fondamenti ed evoluzione
3.2 Campo di applicazione
3.2.1 Applicabilità ratione personae
3.2.2 Applicabilità ratione materiae
3.3 I mezzi di controllo
3.3.1 Diritto internazionale umanitario
a. Mezzi preventivi
b. Mezzi sanzionatori
3.3.2 Diritto internazionale dei diritti umani
3.4 Istituzioni a tutela dei due sistemi
3.4.1 Diritto internazionale umanitario
3.4.2 Diritto internazionale dei diritti umani

Capitolo 4 PRINCIPALI CONVERGENZE

4.1 La progressiva convergenza
4.2 Diritti tutelati da entrambi i sistemi
4.3 Possibilità di porre limitazioni alle garanzie offerte dai due sistemi
4.3.1 La necessità militare
4.3.2 Le situazioni che minacciano la vita della nazione

***


PARTE TERZA: SITUAZIONE ATTUALE E SVILUPPI PREVEDIBILI


Capitolo 5: SITUAZIONI INADEGUATAMENTE TUTELATE


5.1 Situazioni di disordini interni o sommosse
5.2 Operazioni di pace delle Nazioni Unite
5.2.1 Applicabilità del diritto internazionale umanitario
5.2.2 Partecipazione all'azione umanitaria
2.3.3 Tutela dei diritti umani

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA
 
Abstract
 

1.1 Definizione, fondamenti teorici e origini del diritto internazionale umanitario


ILa formula diritto internazionale umanitario si afferma a partire dal secondo dopoguerra, dapprima, soprattutto, per l'uso frequente che ne fanno i giuristi del Comitato Internazionale della Croce Rossa nell'elaborazione dei progetti che daranno luogo alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Tra essi meritano una menzione particolare Jean Pictet e Henri Coursier. Quest'ultimo definisce il diritto umanitario "l'insieme delle regole e dei principi posti a salvaguardia in tutti i tempi e in tutte le circostanze dei diritti essenziali e della dignità della persona umana". Anche per Jean Pictet il "diritto internazionale umanitario, in senso ampio, è costituito dall'insieme delle disposizioni giuridiche internazionali, convenzionali o consuetudinarie, che assicurano il rispetto della persona umana e il suo benessere" . Esso comprende dunque il diritto della guerra e i diritti dell'uomo. A sua volta il diritto bellico si divide in diritto dell'Aja, o diritto bellico propriamente detto e diritto di Ginevra, o diritto umanitario propriamente detto. Il diritto dell'Aja include tutte le norme che stabiliscono diritti e doveri dei belligeranti nella condotta delle operazioni militari e limitano la libertà nella scelta dei mezzi e metodi di combattimento. Il diritto di Ginevra mira a salvaguardare i militari posti fuori combattimento, nonché le persone che non partecipano alle ostilità. Infine, la legislazione dei diritti dell'uomo ha per scopo di garantire in tutti i tempi agli individui la possibilità di godere di diritti e libertà fondamentali.

Questa nozione ampia di diritto internazionale umanitario è accolta anche da parte della dottrina moderna. Una nozione ampia di diritto dei conflitti armati implica - secondo Greppi - un diritto bellico "in senso stretto", un diritto umanitario mirante alla salvaguardia dei militari fuori combattimento e dei civili che non partecipano alle ostilità e i diritti umani. La stessa nozione è ripresa da Marinella Fumagalli Meraviglia secondo la quale la formula diritto internazionale umanitario allude al "complesso di norme nelle quali prende spicco quel particolare obbiettivo che è la tutela della vita, della dignità e dei beni di individui e gruppi che versano in situazioni di grave necessità e di grave pericolo" , non necessariamente costituite da un conflitto.

Altra parte della dottrina identifica il diritto internazionale umanitario con il diritto bellico, come appare dalla stessa definizione del Comitato Internazionale della Croce Rossa che lo definisce l'insieme delle "regole di origine convenzionale o consuetudinaria, che sono destinate a regolamentare i problemi umanitari derivanti direttamente dai conflitti armati, internazionali o non internazionali, che limitano, per ragioni umanitarie il diritto delle parti del conflitto di scegliere liberamente i mezzi e metodi di guerra o che proteggono le persone o i beni, coinvolti o che possono essere coinvolti nel conflitto". Schindler ne limita ulteriormente il campo di applicazione sostenendo che: "Lo scopo del diritto internazionale umanitario, che è una branca del diritto della guerra o dei conflitti armati, è di proteggere gli individui che sono stati messi fuori combattimento o che non prendono parte al conflitto, e di assicurare che siano trattati umanamente".

Attualmente la comunità internazionale utilizza la locuzione diritto internazionale umanitario per indicare il diritto bellico nel suo complesso senza più distinzione tra diritto dell'Aja e diritto di Ginevra, che tutta la dottrina moderna ritiene superata. Allo stesso modo la dottrina è concorde nel sottolineare come il diritto internazionale umanitario non si occupa di jus ad bellum, ossia delle ragioni per cui ha inizio un determinato conflitto, ma solo dello jus in bello, ossia di regolamentare la condotta delle ostilità, a prescindere dal motivo per cui hanno avuto inizio.

Della legittimità del ricorso all'uso della forza si occupa invece la Carta delle Nazioni Unite che ha bandito, almeno formalmente, la guerra come soluzione accettabile per appianare i conflitti internazionali, se non nei casi specificatamente riconosciuti dalla Carta stessa. In questo contesto non può quindi trovare spazio un diritto della guerra ma trova una collocazione legittima un diritto umanitario che cerca di limitare l'uso della forza e proteggere le vittime. Esso è, anzi, quanto mai necessario perché se il sistema delle Nazioni Unite è riuscito finora ad evitare nuovi conflitti su scala mondiale, esso non ha potuto impedire conflitti di portata minore ma non per questo meno tragici per le popolazioni coinvolte.

Va infine sottolineato come il termine conflitti armati possa meglio definire tutte le forme moderne di conflitto, al di là della guerra formalmente dichiarata tra due Stati e dell'esplicito riconoscimento giuridico dello stato di guerra, non più così nettamente contrapponibile allo stato di pace: sempre più spesso, infatti, i confini fra le due situazioni appaiono piuttosto sfumati. L'uso della locuzione "conflitti armati" vuole evitare di offrire la possibilità di non applicare le norme di diritto umanitario celandosi dietro a definizioni puramente formali di guerra.

Ma perché si è sentita la necessità di porre delle regole che disciplinassero la guerra? Secondo Meyrowitz la risposta a questa domanda rappresenta il fondamento ultimo e unico del diritto internazionale umanitario, diverso sia dai principi, che sono dei fondamenti intermediari, sia dalle regole particolari. Sia gli uni che le altre, infatti, variano in funzione dell'evoluzione storica, scientifica, militare, sociale, in risposta ai bisogni sentiti dalla comunità internazionale; essi si affermano tramite una costante lotta tra la ragione di stato e le ragioni dell'umanità. Il fondamento, invece, è unico e immutato; esso si ricava induttivamente dalle regole particolari e dai principi intermediari e ci rivela come il diritto umanitario sia necessario all'umanità, intesa sia come genere umano, sia come atteggiamento filantropico verso i propri simili. Il fondamento del diritto internazionale umanitario può dunque essere individuato nel concetto di conservazione dell'umanità. E' per rispondere a questa esigenza, che si esprime anche in molti altri aspetti della vita umana, sia individuale che sociale, che l'uomo, fin dai tempi più remoti, ha cercato di limitare la violenza che era in grado di manifestare verso i suoi simili.


Conclusioni<


Il tema del rapporto tra i diritti umani ed il diritto internazionale umanitario è stato ormai ampiamente studiato dalla dottrina che ha elaborato tre principali teorie in merito.

La tesi "autonomista" o "separatista" sostiene che il diritto internazionale dei diritti umani ed il diritto internazionale umanitario devono considerarsi del tutto distinti, essendone diversi l'oggetto, il campo di applicazione e gli strumenti di controllo; sarebbe quindi inutile, se non dannosa, una integrazione dei due sistemi.

Una seconda tesi, "integrazionista", sostiene invece la sostanziale unità e conformità dei due sistemi di diritto, entrambi volti alla protezione della persona e della dignità umana; alcuni sostengono però che il diritto umanitario in senso ampio comprenda i diritti umani, al contrario altri sostengono che il diritto umanitario sia la specie di cui i diritti umani sono il genere, perché esso protegge i diritti umani nella particolare e specifica situazione di conflitto armato.

Infine la tesi, maggiormente condivisa, è quella della complementarietà dei due sistemi, entrambi volti alla protezione dell'individuo attraverso la limitazione dei poteri statali.

Taluni autori ritengono addirittura che vi sia una progressiva convergenza tra i due sistemi; tesi che non mi sento di condividere soprattutto con riguardo all'efficacia delle norme. Il primo passo per garantire una effettiva ed efficace applicazione del diritto è definire chiaramente chi, quando e come deve applicare le norme, quindi sovrapporre due sistemi di diritto, che sono nati e si sono sviluppati in contesti e tempi diversi, rischia di dar luogo a situazioni di scarsa chiarezza che si prestano ad essere utilizzate dagli Stati per eludere le norme.

Una più chiara definizione dei campi di applicazione, inoltre, metterebbe ancor più in risalto quelle situazioni che sono insufficientemente tutelate e per le quali è necessario elaborare norme apposite.

E' importante quindi sostenere la complementarietà dei due sistemi che hanno lo stesso fine, la protezione della vita e della dignità umana, tenendo però separati i campi di applicazione; ciò permetterebbe da un lato di non dimenticare che i conflitti armati sono comunque situazioni eccezionali, che richiedono norme apposite ed elaborate; d'altro canto che, nelle "normali situazioni di pace" bisogna garantire agli individui ben più che pochi fondamentali diritti.

"There is, therefore, not inconsistency in pursuing the long - term vision of positive peace, in which justice, health and education for all, are promoted in an environmentally sustainable way, whilst insisting on immediate respect for the physical and moral integrity of individuals and on the responsibility of those employing force for the manner of his exercise. The pursuit of any of these objectives is reinforced by the pursuit of the others."

 
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