Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
La repressione della violazione dei diritti umani nei conflitti armati :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
La repressione della violazione dei diritti umani nei conflitti armati
Tesi di laurea

Università degli Studi di Bari
Facoltà di scienze politiche

Anno Accademico 1998 - 1999 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 1999

 
Sommario

Vari esempi fornisce la prassi internazionale della tendenza degli Stati terzi ad intervenire nella repressione della violazione dei diritti umani nei conflitti armati, sia unilateralmente che su autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Non sono tuttavia mancati i casi in cui a seguito di gross violations che comportavano il pericolo di gravi ripercussioni internazionali del conflitto armato, il Consiglio di Sicurezza abbia autorizzato l'uso della forza o, addirittura, casi in cui vi sia stato fatto ricorso senza autorizzazione alcuna. Non bisogna però dimenticare che qualsiasi intervento autorizzato o finalizzato a scopi umanitari, soprattutto se implicante l'uso della forza, è giustificato solo fino al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

 
Indice dei contenuti
 
1. Diritti umani e conflitti armati

1.1 Diritto umanitario e diritti umani.
1.2 Le Conferenze dell'Aia e le Convenzioni di Ginevra.
1.3 L'evoluzione della materia nel periodo successivo alla seconda Guerra Mondiale.
1.4 Profili di una convergenza fra diritti umani e diritto umanitario.
1.5 Conflitti armati internazionali, guerre civili e la loro disciplina.
1.6 Dell'applicazione dei principi di diritto umanitario alle guerre civili.
1.7 I beneficiari delle norme vigenti.
1.8 La distinzione fra crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
1.9 Problemi inerenti alla repressione dei crimini contro l'umanità.
1.10 La disciplina delle gross violations of human rights nella recente prassi.
1.11 Legittimazione ad agire per le violazione dei diritti umani nei conflitti armati .
1.12 La figura del protecting power.


2. Il problema della collocazione delle norme umanitarie nel diritto internazionale

2.1 L'intervento degli Stati terzi per la repressione della violazione dei diritti umani: contromisure pacifiche e uso della forza.
2.2 L'inclusione della gravi violazioni dei diritti umani nella categoria dei crimini internazionali.
2.3 La qualificazione delle norme di diritto umanitario nel diritto internazionale.
2.4 Le violazioni erga omnes.
2.5 Norme di jus cogens.
2.6 La disciplina delle operazioni di peace keeping secondo il diritto umanitario.


3. La responsabilità penale degli individui

3.1 La responsabilità penale individuale.
3.1 Gli individui nell'ordinamento internazionale.
3.1 Gli illeciti comportanti la responsabilità degli individui.
3.1 Gli ordini superiori.
3.1 La responsabilità dei comandanti e di altri superiori.
3.1 L'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità.


4. I tribunali penali internazionali

4.1 Il tribunale penale internazionale.
4.2 I Tribunali Militari Internazionali del secondo dopoguerra.
4.3 Le critiche ai Tribunali di Norimberga e di Tokyo.
4.4 I Tribunali Penali Internazionali ad hoc del periodo successivo alla Guerra Fredda.
4.5 Critiche ai Tribunali Penali Internazionali dell'Aia e di Arusha.
4.6 La Corte Penale Internazionale.
4.7 Conclusioni.

Bibliografia
 
Abstract
 

1. Diritti umani e conflitti armati

Il diritto internazionale dei conflitti armati rappresenta una branca speciale del diritto internazionale ed ha come principale obiettivo quello di tutelare le vittime della guerra e quello di limitare le sue conseguenze disumane. A partire dalla seconda metà del secolo scorso si è dato vita ad un corpus di norme di diritto consuetudinario che oggi costituisce parte integrante del diritto internazionale. Generalmente in dottrina si suole esaminare tale argomento facendo riferimento a tre ambiti normativi differenti: il diritto bellico in senso stretto, il diritto umanitario e i diritti umani. Mentre questi ultimi trovano la loro origine in epoche remote, di diritto umanitario si cominciò a parlare solo nel corso del secolo scorso, fino ad arrivare alla sua codificazione con le Conferenze dell'Aia.

Gli eventi successivi al secondo conflitto mondiale comportarono la nascita di nuovi problemi (le armi atomiche, il marxismo, la decolonizzazione): si rese, perciò, necessaria una revisione degli accordi in precedenza presi dapprima con le Convenzioni di Ginevra del 1949 e poi con i due successivi Protocolli Aggiuntivi del 1977. In questo frangente, inoltre, furono adottate in materia tutta una serie di convenzioni fondantesi, fra l'altro, sulla separazione dell'ambito del diritto umanitario da quello dei diritti umani. Recenti studi portati avanti in dottrina hanno dimostrato come ormai si sia alquanto concordi sulla progressiva convergenza di tali ambiti normativi.

L'applicazione ratione materiae dei diritti umani, previsti dagli strumenti di diritto internazionale, durante i conflitti armati rappresenta un campo d'indagine assai complesso. Uno dei primi problemi che in dottrina fu posto era rappresentato dalla natura del conflitto: se, infatti, si fosse trattato di una guerra civile, rientrando queste ultime nel dominio riservato degli Stati, non sarebbe stato ammesso alcun intervento umanitario da parte della Comunità Internazionale. La recente prassi internazionale ha, però, dimostrato che in tal senso si è avuto un profondo cambiamento: si è infatti consolidata l'opinione secondo la quale i diritti umani nei conflitti armati debbano essere rispettati a prescindere dalla natura del conflitto. Ma affinché ciò possa avvenire è necessario che lo Stato interessato da una crisi bellica interna riconosca l'esistenza del conflitto: è in più casi accaduto che per evitare l'applicazione dell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, gli Stati abbiano preferito dichiarare la natura sui generis del disordine interno verificatosi.

Molto importante è la distinzione nata a seguito dell'istituzione del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga fra crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità .

I crimini di guerra sono definiti come l'insieme delle violazioni gravi delle norme applicabili ai conflitti armati (Convenzioni di Ginevra del 1949 e Protocolli Aggiuntivi del 1977). Ad essi si è richiamato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU nella risoluzione 670/90 adottata in occasione della Guerra del Golfo.

I crimini contro l'umanità, che costituiscono la nuova categoria di crimini definita dalla sentenza di Norimberga, possono essere compiuti a prescindere dallo stato di guerra e pertanto non fanno sorgere problemi di applicabilità ai conflitti di natura non internazionale.

Secondo un recente orientamento l'elemento distintivo dei crimini contro l'umanità sarebbe il carattere di massa, ma non risulta ancora chiara la portata di tale requisito, nonostante sia pacifico che anche atti isolati, pur non comportanti una pluralità di vittime, ma ripetuti ed ispirati dallo stesso fine sono classificabili come tali.

Ritornando alla distinzione fra conflitti armati interni ed internazionali non si può non rilevare che secondo un recente orientamento la situazione di disordine esistente all'interno di uno Stato può internazionalizzarsi, e quindi costituire una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, nel momento in cui vengano commesse massicce e gravi violazioni dei diritti umani in quanto, nonostante non vi sia un esplicito collegamento all'interno della Carta dell'ONU, è stato da più parti rilevato che la pace internazionale è strettamente connessa alla tutela dei diritti umani. Esempi in tal senso sono riscontrabili nell'evoluzione del conflitto somalo del 1991, di quello ruandese del 1994 e di quelli in Burundi ed in Zaire del 1996.

 
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