Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Carta Europea dei diritti fondamentali: introduzione e testo :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Europa dei diritti Avv. Nicola Canestrini
 
Versione integrale
Carta Europea dei diritti fondamentali: introduzione e testo
Paper

pubblicata in GUCE 2000/C 364/01
il 18 dicembre 2000 Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2000

 
Sommario

Con la Carta qui presentata si compie un passo importante verso la definizione della Costituzione Europea, firmata a Roma in data 29 ottobre 2004, che ne recepisce integralmente i contenuti (cfr. anche gli articoli "Costituzione europea" e "Note di sintesi della Carta dei diritti fondamentali" in questa sezione).

 
Indice dei contenuti
 
1. Considerazioni introduttive

2. Sintesi

3. Testo della Carta dei diritti fondamentali
 
Abstract
 

Con la Carta qui presentata si compie un passo importante verso la definizione di una "Costituzione Europea". Essa è stata stilata il 26 settembre 2000 dalla Convenzione dei 62, l'organo creato ad hoc su mandato del Consiglio Europeo per la sua redazione, che è composto da 15 rappresentanti degli Stati membri, 16 deputati del Parlamento europeo e 30 rappresentanti dei Parlamenti nazionali, più un commissario europeo, il portoghese Antonio Vitorino, responsabile della giustizia.

L'Italia era rappresentata dall'eurodeputata Elena Paciotti, dal deputato Piero Melograni, dal senatore Andrea Manzella e dal garante della privacy Stefano Rodotà. Il Servizio Studi del Senato della Repubblica il 16 ottobre 2000 ha pubblicato una sintesi di utile consultazione.

Il progetto della Carta dei diritti, ora pubblicata nella sua versione definitiva in GUCE 2000/C 364/01 il 18 dicembre 2000, era stato consegnato ufficialmente il 2 ottobre al presidente francese Jacques Chirac, Presidente di turno dell'Unione, ed era stata discussa dalla riunione dei capi di stato e di governo (Consigglio europeo) il 14 e 15 di ottobre 2000 a Biarritz ed approvato con una raccomandazione dal Parlamento Europeo il 14 novembre 2000 con 410 voti a favore, 93 contrari e 27 astenuti. Il vertice di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 ne aveva sancito l'approvazione con le seguenti conclusioni:

"Il Consiglio europeo si compiace della proclamazione congiunta, da parte del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, della Carta dei diritti fondamentali, che riunisce in un unico testo i diritti civili, politici, economici, sociali e societali finora enunciati in fonti diverse, internazionali, europee o nazionali. Il Consiglio europeo auspica che alla Carta sia data la più ampia diffusione possibile presso i cittadini dell'Unione. In conformità delle conclusioni di Colonia, la questione della portata della Carta sarà esaminata in un secondo tempo."(Doc. 30/2000)

Per la prima volta si è dunque inaugurata una nuova dimensione istituzionale, che privileglia una visione collettiva dell'Europa, pur tenendo conto degli interessi dei singoli stati membri. Da molte parti si è però criticato lo scarso coraggio nella redazione dei contenuti della Carta, come documentano Giorgio Cremaschi e Marco Revelli in un articolo apparso su il manifesto il 7 dicembre 2000 dal titolo "Diritti senza democrazia": sul rifiuto della guerra, sul diritto al lavoro, sulla partecipazione popolare. E' interessante notare come il Consiglio delle conferenze episcopali d'Europa abbia invece criticato la Carta per il fatto che "si intendono legittimare, chiamandole famiglie, forme di unione diverse dai matrimoni", nonché per l'omesso riferimento a Dio, che "sarebbe stato necessario considerato le tradizioni della comunità europea".

Resta inoltre aperta la spinosa questione del valore giuridico (vincolatività) della Carta.

Costituzione europea o solo enunciazione di principi (peraltro già assodati, in parte anche in maniera più incisiva)?

Il Parlamento Europeo in sessione plenaria aveva con forza chiesto una integrazione nei Trattati della Carta (ris. A5-00064/2000 del 16 marzo 2000 e ris.B5 767/2000 del 3 ottobre 2000), così come il Comitato Economico e sociale (ris.1005 del 20 settembre 2000).

La Commissione Europea, dopo essersi riservata (Comm2000, n.559, 13 settembre 2000) fino alla presentazione della bozza definitiva, in ottobre con una apposita Comunicazione ufficale (Comm2000, n.644, 11 ottobre 2000), si è invece pronunciato in maniera pragmatica.

Infatti, pur auspicando un'integrazione nei Trattati della Carta dei Diritti ("it is therefore preferable, for the sake of visibility and certainty as to the law, for the Charter to be mandatory in its own right and not just through its judicial interpretation", Comm.2000 n.664 cit.), la Commissione conclude che anche la sola proclamazione della Carta avrà comunque un impatto sugli Stati membri, anche per la sua attitudine a diventare canone interpretativo per la Corte di Giustizia.

L'Italia ha invece sottolineato invece l'opportunità di "configurare la Carta come un documento giuridicamente vincolante, il cui inserimento nei Trattati rappresenti il segno concreto che l'Europa si pone come soggetto politico portatore di valori di civiltà condivisi, garantendo inoltre l'esito positivo del processo di allargamento" (relazione finale della XIV Commissione politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati, approvata martedì 3 ottobre 2000).

Personalmente mi associo all'auspicio che, anche se la Carta non è la costituzione europea dei diritti del nuovo millennio, non può cioè ancora essere giudicato un testo giuridicamente vincolante, essa possa costituire un principio di superamento - culturale, ma anche politico - dell'Europa degli Stati e dei mercati verso un'Europa dei cittadini e dei diritti [*].

[*] Su ciò si veda, oltre all'articolo pubblicato su http://www.europalex.kataweb.it/ (dal quale è tratto il testo della Carta), anche l'articolo di Stefano Rodotà, La Carta Europea dei diritti - una vittoria dimezzata, in La Repubblica, 4.10.2000, 17.


***


Sintesi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Il progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea consta dal punto di vista strutturale di un Preambolo e 54 articoli, divisi in sette capi, che coprono l'insieme dei diritti politici, sociali, civili ed economici garantiti dall'Unione Europea ai suoi cittadini.

Tali diritti non sono suddivisi secondo i criteri tradizionali, ma secondo capitoli di seguito indicati: la dignità della persona, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza, principi che sono enunciati anche nel Preambolo, laddove si afferma che "l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà". L'ultimo capitolo contiene disposizioni di portata generale che riguardano l'ambito di applicazione e la portata dei diritti garantiti dalla Carta.

Nel Preambolo si richiama il retaggio spirituale e morale al quale l'Unione Europea ispira la propria azione, nella condivisione di un futuro di pace fondato su valori comuni. Accanto ai principi umani universali già enunciati, si affermano i principi di democrazia e dello Stato di diritto. Si afferma inoltre che l'Unione europea "pone al centro della sua azione la persona istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Si garantisce il rispetto del principio di sussidiarietà e dei diritti riconosciuti dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il Capo I detta il principio del rispetto della dignità di ogni individuo: si compone di cinque articoli, il primo dei quali afferma "la dignità umana è inviolabile". Ne deriva il diritto alla vita, la condanna della pena di morte, il diritto all'integrità della persona, con la conseguente introduzione dei nuovi diritti della genetica, che impedisce ogni esperimento sugli esseri umani ai quali garantisce integrità fisica, genetica e psichica e che rispetta il "consenso libero e informato" del paziente, vieta la clonazione. Si pone anche il divieto di fare del corpo umano una fonte di lucro.
Gli articoli 4 e 5 sanciscono la proibizione della tortura e di pene umane degradanti, della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani.

Il Capo II, che è il più ampio, si compone di quattordici articoli dedicati alle libertà: accanto ai diritti classici, quali la libertà personale, il rispetto della vita privata e familiare, la libertà di pensiero, coscienza o religione, e la libertà di stampa e di opinione, di riunione e di associazione, della scienza e delle arti, si affiancano nuovi diritti, come il diritto all'obiezione di coscienza, la protezione dei dati personali o l'estensione del diritto di proprietà alle opere intellettuali .Si prevede il riconoscimento del diritto a sposarsi e del diritto di costituire una famiglia. L'articolo 14, relativo al diritto all'istruzione, introduce il diritto alla formazione professionale e continua, la gratuità dell'istruzione obbligatoria, e il diritto di libertà di creare istituti di insegnamento e per le famiglie di scegliere il tipo di istruzione da impartire ai loro figli, garantiti dalle leggi nazionali.
I due articoli successivi disciplinano la libertà professionale e il diritto per ogni cittadino di circolare, risiedere liberamente e lavorare in tutto il territorio dell'Unione. Questo diritto si applica anche ai cittadini di paesi terzi che siano autorizzati a lavorare negli Stati membri. Seguono il riconoscimento della libertà d'impresa, del diritto di proprietà, del diritto d'asilo e il principio dell'articolo 19, che proibisce le espulsioni collettive, nonché l'estradizione di persone verso Paesi in cui esista il rischio di tortura o pena di morte.

L'uguaglianza è il principio che ispira il Capo III della Carta, composto di sette articoli: dal diritto fondamentale dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge deriva il divieto di ogni forma di discriminazione di sesso, razza, estrazione sociale o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o orientamento sessuale. Di contro, si afferma il rispetto di ogni diversità culturale, religiosa e linguistica e il diritto per tutti ad un pari trattamento e a pari opportunità in ogni settore della vita e del lavoro, indipendentemente dal sesso. Una parte rilevante è dedicata ai diritti dei bambini (articolo 24): oltre al riconoscimento del diritto fondamentale alla protezione e alla cura, si afferma il diritto dei bambini a "esprimere liberamente le proprie opinioni" e a intrattenere regolarmente relazioni con entrambi i genitori; si definisce come preminente interesse superiore del bambino in tutti gli atti che lo riguardano. Seguono due articoli dedicati ai diritti degli anziani e dei disabili, per promuoverne l'inserimento sociale e la partecipazione alla vita della comunità.

Il Capo IV, che si compone di dodici articoli, concerne la solidarietà, che accanto al lavoro si qualifica come oggetto di diritto fondamentale dell'Unione: si riconosce il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, il diritto di negoziare e ricorrere ad azioni collettive, compreso lo sciopero, il diritto alla protezione contro il licenziamento arbitrario, ad una efficace tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, alla regolamentazione degli orari di lavoro e a godere di adeguati periodi di riposo e di ferie. Si proibisce il lavoro minorile, precisando che si fa riferimento a minori in età di obbligo scolastico. Si riconosce il diritto alla protezione giuridica, sociale ed economica per le famiglie e la tutela della maternità, con la protezione dal licenziamento in caso di maternità e la garanzia di poter usufruire di congedi per la nascita o l'adozione di un figlio. Si stabilisce il diritto all'assistenza sociale e sanitaria e la tutela sociale e l'assistenza abitativa per tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, in accordo con quanto previsto dalle legislazioni nazionali e dal diritto comunitario (articolo 34). Si garantisce il diritto alla sanità pubblica, alla quale si richiede un livello elevato di protezione della salute umana. Il consumatore ha altresì diritto ad accedere a servizi di interesse economico generale, a godere di un'elevata protezione e qualità dell'ambiente.

Gli otto articoli del Capo V riguardano la cittadinanza: la cittadinanza europea comporta la partecipazione effettiva diretta e indiretta attraverso le istituzioni europee rappresentative; si stabilisce pertanto il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo e alle elezioni comunali negli Stati membri. Si riconoscono anche il diritto alla trasparenza dei processi decisionali e alla libertà d'informazione, il diritto per ognuno di accesso agli atti amministrativi e altri dati che lo riguardino, il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo, la libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio dell'Unione e il diritto di ricorrere al Mediatore dell'Unione per casi di cattiva amministrazione.

Il Capo VI, che si compone di quattro articoli, concerne la giustizia: tutti hanno diritto a ricorrere dinanzi a un giudice in caso di violazione dei propri diritti, all'assistenza legale e a una difesa gratuita, nel caso in cui non si disponga di mezzi sufficienti. E' sancita inoltre la presunzione di innocenza. Di gran valore anche gli articoli sulle condanne penali (artt. 49 e 50), che sanciscono il divieto di pene sproporzionate rispetto al reato e il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato.

I quattro articoli del Capo VII definiscono in primo luogo l'ambito di applicazione, precisando che le disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà e agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Per quanto concerne la portata dei diritti riconosciuti dalla Carta, l'articolo 52 prevede la possibilità di limitazione dei diritti e delle libertà riconosciute solo per legge, nel rispetto, comunque, del loro contenuto essenziale. Eventuali limitazioni possono essere apportate solo se necessarie o rispondenti a finalità di interesse generale o allo scopo di proteggere diritti e libertà altrui. Si inserisce infine una clausola in base alla quale nessuna disposizione adottata nella Carta può essere interpretata in senso limitativo dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciute dalle Costituzioni degli Stati membri e dalle convenzioni internazionali stipulate dall'Unione. L'ultimo articolo sancisce il divieto dell'abuso di diritto, al fine di evitare che le disposizioni della Carta possano essere interpretate nel senso di consentire attività che comportino la distruzione o limitazione di diritti riconosciuti dalla Carta stessa.

***


PREAMBOLO



I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale [1],

l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana,di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto.

Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei
loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di
promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera
circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del
progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti
della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti
derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi
internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e
dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate
dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella
della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei
confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni
future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati
qui di seguito

CAPO I - DIGNITÀ



Articolo 1 - Dignità umana




1. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.



Articolo 2 - Diritto alla vita




1. Ogni individuo ha diritto alla vita.


2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato [2].



Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona



1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica [3].


2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati:


    - il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le
    modalità definite dalla legge


    - il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi
    come scopo la selezione delle persone


    - il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una
    fonte di lucro


    - il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani [4] .


Articolo 4 - Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti



Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.

Articolo 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato



1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.


2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio
[5].


3. È proibita la tratta degli esseri umani.


CAPO II LIBERTÀ




Articolo 6 - Diritto alla libertà e alla sicurezza



Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza [6].

Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare



Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale



1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che lo riguardano.


2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un
altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il
diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la
rettifica.


3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
indipendente [7] .

Articolo 9 - Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia



Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione



1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo,
così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il
culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.


2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 11 - Libertà di espressione e d'informazione



1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.


2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12 - Libertà di riunione e di associazione



1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla
libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico,
sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare
sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri
interessi.


2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la
volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13 - Libertà delle arti e delle scienze



Le arti e la ricerca scientifica sono libere [8].


La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14 - Diritto all'istruzione



1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.


2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente
all'istruzione obbligatoria.


3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi
democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione
e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose,
filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l'esercizio.

Articolo 15 - Libertà professionale e diritto di lavorare



1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o accettata [9].


2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di
lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.


3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel
territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro
equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16 - Libertà d'impresa



È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e
alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17 - Diritto di proprietà



1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in
tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei
beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse
generale.


2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18 - Diritto di asilo



Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio
1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che
istituisce la Comunità europea [10].


Articolo 19 - Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione



1. Le espulsioni collettive sono vietate [11].


2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in
cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla
tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.


CAPO III - UGUAGLIANZA




Articolo 20 - Uguaglianza davanti alla legge




Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21 - Non discriminazione



1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza
ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o
le tendenze sessuali.


2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità
europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi
discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni
particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 22 - Diversità culturale, religiosa e linguistica



L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23 - Parità tra uomini e donne



La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi,
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.


Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure
che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato [12].

Articolo 24 - Diritti del bambino



1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il
loro benessere [13]. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione;
questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in
funzione della loro età e della loro maturità.


2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve
essere considerato preminente.


3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali
e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al
suo interesse.

Articolo 25 - Diritti degli anziani



L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita
dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale [14].

Articolo 26 - Inserimento dei disabili



L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di
misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e
professionale e la partecipazione alla vita della comunità [15].

CAPO IV - SOLIDARIETÀ




Articolo 27 - Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito
dell'impresa



Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli
appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e
alle condizioni previsti dal diritto comunitario [16] e dalle legislazioni e
prassi nazionali.

Articolo 28 - Diritto di negoziazione e di azioni collettive



I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali,
il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli
appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni
collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29 - Diritto di accesso ai servizi di collocamento



Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento
gratuito.

Articolo 30 - Tutela in caso di licenziamento ingiustificato




Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e
prassi nazionali.

Articolo 31 - Condizioni di lavoro giuste ed eque



1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose.


2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del
lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali
retribuite.

Articolo 32 - Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro



Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non
può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte
salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.


I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento
economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo
sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la
loro istruzione.

Articolo 33 - Vita familiare e vita professionale



1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e
sociale.


2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni
individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un
motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità
retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un
figlio [17].

Articolo 34 - Sicurezza sociale e assistenza sociale



1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi
quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o
la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le
modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi
nazionali.


2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione
ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.


3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione
riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza
abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto
comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35 - Protezione della salute



Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di
ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi
nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed

attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della
salute umana.

Articolo 36 - Accesso ai servizi d'interesse economico generale



Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa
riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale
quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al
trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 37 - Tutela dell'ambiente



Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua
qualità [18]devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti
conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38 - Protezione dei consumatori



Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei
consumatori.

CAPO V - CITTADINANZA




Articolo 39 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo




1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.


2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto.

Articolo 40 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali



Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede [19], alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41 - Diritto ad una buona amministrazione



1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano
trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle
istituzioni e dagli organi dell'Unione [20].


2. Tale diritto comprende in particolare:

    - il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi
    confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi
    pregiudizio;


    - il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel
    rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
    professionale;


    - l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.


3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei
danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle
loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti
degli Stati membri.

4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle
lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42 - Diritto d'accesso ai documenti



Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di
accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione.

Articolo 43 - Mediatore



Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di
sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione
nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di
giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni
giurisdizionali.

Articolo 44 - Diritto di petizione



Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di
presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45 - Libertà di circolazione e di soggiorno



1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.


2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata,
conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini
dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 46 - Tutela diplomatica e consolare



Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale
lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela
delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

CAPO VI - GIUSTIZIA




Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale



Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a
un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.


Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi
consigliare, difendere e rappresentare.


A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a
spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso
effettivo alla giustizia.

Articolo 48 - Presunzione di innocenza e diritti della difesa



1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza
non sia stata legalmente provata.


2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49 - Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene



1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto
interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una
pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato
commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede
l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.


2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona
colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata
commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da
tutte le nazioni.


3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50 - Ne bis in idem



Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già
stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale
definitiva conformemente alla legge.


CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI




Articolo 51 - Ambito di applicazione



1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli
organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure
agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.
Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e
ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.


2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la
Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai
trattati.

Articolo 52 - Portata dei diritti garantiti



1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto
del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo
laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse
generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e
le libertà altrui.


2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei
trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle
condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.


3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli
stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La
presente disposizione non osta al diritto dell'Unione di concedere una
protezione più estesa.

Articolo 53 - Livello di protezione



Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come
limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto
dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali
delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti
contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli
Stati membri.

Articolo 54 - Divieto dell'abuso di diritto



Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso
di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che
miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella
presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie
di quelle previste dalla presente Carta.




Note


[*] Su ciò si veda, oltre all'articolo pubblicato su http://www.europalex.kataweb.it/, anche l'articolo di Stefano Rodotà, La Carta Europea dei diritti - una vittoria dimezzata, in La Repubblica, 4.10.2000, 17.


[1] Su questo passaggio si è scatenata una vera e propria polemica: un
emendamento di alcuni eurodeputati del Partito popolare europeo tendeva
infatti a inserire nel preambolo un riferimento esplicito anche al
"patrimonio religioso" dell'Europa, ma l'intervento della Francia - paese di
tradizioni laiche, comuni a tutto lo schieramento politico - e in
particolare del presidente Jacques Chirac, ha portato a un compromesso sulla
dizione "patrimonio spirituale e morale".


[2] L'articolo 2 riproduce due passaggi della convenzione europea dei
diritti dell'uomo, e più precisamente il primo paragrafo cita l'articolo 2,
il secondo una frase del sesto protocollo.


[3] I principi richiamati in questo articolo sono quelli della Convenzione
sui diritti dell'uomo e la biomedicina del Consiglio d'Europa, del 19
novembre 1996.


[4] Il divieto è già contenuto nella direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998
sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, entrata
pienamente in vigore dal 31 luglio 2000 (ma non ancora recepita dalla
legislazione italiana: l'Italia, anzi, insieme all'Olanda, ha presentato
ricorso alla Corte di Giustizia europea contro la direttiva, ritenuta in
alcuni passaggi troppo orientata verso la sperimentazione).


[5] Ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, ripreso dal testo della Carta dei diritti fondamentali della Ue,
non possono essere però considerate come "lavoro forzato o obbligatorio" le
attività svolte dai detenuti (anche in libertà condizionale), da chi svolge
servizio militare o civile (come obiettore di coscienza); oppure i servizi
richiesti in caso di crisi o calamità che "minacciano il benessere della
comunità", o "ogni lavoro e servizio che fa parte dei normali doveri
civici".


[6] Le eccezioni riguardano le persone condannate con sentenza del tribunale
competente o arrestate per violazione della legge.


[7] Nel caso dell'Italia, si tratta dell'Ufficio del garante della privacy
presieduto da Stefano Rodotà.


[8] L'ultima modifica dell'articolo ha portato all'inclusione anche delle
arti, accanto alla ricerca scientifica. La "libertà" riconosciuta a
quest'ultima deve comunque rispettare i limiti di principio previsti
dall'articolo 3, come il divieto alla clonazione umana.


[9] Si tratta di un diritto fondamentale riconosciuto come tale per la prima
volta dalla Corte europea di giustizia nel 1974 (causa Nolde 4/73).


[10] Il testo dell'articolo è ispirato dall'articolo 63 del Trattato CE: "Il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un
periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam
adotta:

    1) misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28
    luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei
    rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori:

    a) criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro . competente per
    l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo
    in uno degli Stati membri,


    b) norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
    membri,


    c) norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a
    cittadini di paesi terzi,


    d) norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la
    concessione o la revoca dello status di rifugiato;


    2) misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori:

    a) norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi
    terzi che non possono ritornare nel paese di origine e per le persone che
    altrimenti necessitano di protezione internazionale,


    b) promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che
    ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze
    dell'accoglienza degli stessi;


    3) misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori:


    a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il
    rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi
    di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento
    familiare,


    b) immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone
    in soggiorno irregolare;


    4) misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini
    di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono
    soggiornare in altri Stati membri. Le misure adottate dal Consiglio a norma
    dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei

    settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente
    trattato e con gli accordi internazionali.


Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3,
lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque
anni."


[11] Si vuole in questo modo garantire che qualunque decisione di espulsione
sia l'oggetto di un esame specifico, vietando che si possa decidere con
un'unica misura giudiziaria di espellere un gruppo di persone.


[12] Questo paragrafo garantisce l'adozione delle cosiddette "azioni
positive" a favore delle minoranze già previste dal Trattato.


[13] L'articolo è ispirato alla Convenzione sui diritti dell'infanzia.


[14] Si tratta di un articolo che compare solo nella bozza definitiva della
Carta.


[15] Anche in questo caso, come per l'articolo 23, si fa riferimento alle
"azioni positive" per evitare la discriminazione e favorire l'integrazione
di una minoranza. Il riferimento è agli articoli 13 e 137 del Trattato.


[16] Il testo è ispirato dalla Carta sociale europea e poggia su almeno tre
direttive europee: la 98/59/CE (licenziamenti collettivi), la 77/187/CE
(trasferimento d'imprese), e la 94/45/CE (comitati d'impresa europei).


[17] Secondo quanto previsto dalla direttiva 34 del 1996.


[18] La formulazione riprende l'articolo 174 del Trattato.


[19] Principio già applicato dal 1997, in virtù dell'articolo 19 del
Trattato.


[20] Si tratta di un passaggio inserito in particolare su richiesta del
Mediatore europeo.
 


 
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