Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Convenzione internazionale dell' Aja del 1907 su leggi ed usi della guerra terrestre
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Sommario

Se si volesse dividere il diritto internazionale in due generali categorie, potremmo suddividere il diritto internazionale di pace e di guerra.

 
Indice dei contenuti
 
INDICE


PARTE GENERALE:

I. 1: INTRODUZIONE


I. 2: L'USO DELLA FORZA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE: DALL'ARBITRARIETA' AI TENTATIVI DI NORMALIZZAZIONE
I. 2. 1.: La creazione della comunità internazionale: la Società delle Nazioni
I. 2. 2.: Dalla fine della Seconda guerra Mondiale alle Nazioni Unite
I. 2. 3.: L'integrazione attuata delle Risoluzioni ONU
I. 2. 4.: Ruolo e critica delle istituzioni delle Nazioni Unite


I. 3: LA SENTENZA SULLE ATTIVITA MILITARI E PARAMILITARI IN E CONTRO IL NICARAGUA
I. 3. 1.: Analisi della Sentenza
I. 3. 2.: Considerazioni conclusive


I. 4: LA "GUERRA UMANITARIA": DEFINIZIONI GENERALI
I. 4. 1.: Impostazione del problema. Rinvio.
I. 4. 2.: Argomenti a favore e contro la guerra umanitaria
I. 4. 3.: Considerazioni conclusive







PARTE SPECIALE:

II. 1: PRINCIPIO DI AUTODIFESA COLLETTIVA E LA NATO IN KOSOVO
II. 1. 1.: Premessa: l'antefatto storico
II. 1. 2.: Aspetti generali: il trattato di Washington, meccanismi di autodifesa collettiva regionale e la Nuova dottrina strategica del 1999
II. 1. 3.: La NATO e l'intervento umanitario
II. 1. 4. : La Risoluzione 1244 (1999)


II. 2: CONFLITTI NON INTERNAZIONALI. LE QUESTIONI SUGLI INSORTI E SUL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO II ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA (1977) IN KOSOVO
II. 2. 1.: Premessa. Legittimità degli insorti e loro rilevanza negli Accordi di Rambouillet
II. 2. 2.: Il Protocollo Aggiuntivo II e la sua operatività in Kosovo


II. 3: RIFLESSIONI SULL' INGAGGIO DELLA GUERRA AEREA TRA KOSOVO E
L'INTERVENTO UMANITARIO
II. 3. 1.: Aspetti generali
II. 3. 2.: Profili di legittimità dei bombardamenti NATO in Serbia e Kosovo


CONCLUSIONI


BIBLIOGRAFIA
 
Abstract
 

Se si volesse dividere il diritto internazionale in due generali categorie, potremmo suddividere il diritto internazionale di pace e di guerra.

Questo sistema di classificazione non è ovviamente l'unico esistente, ma da molto tempo a questa parte viene comunemente accettato dalla dottrina, data l'importanza dei cambiamenti che gli eventi bellici creano nelle situazioni giuridiche (quindi nell'ambito dei diritti ed obblighi) dei soggetti diritto internazionale. Non sono mancati nel tempo gli assertori dell'inesistenza del diritto internazionale bellico , ossia coloro che ritenevano che, data la natura dell'evento bellico, questo dovesse portarsi al di fuori dell'ambito del diritto.

Tra i sostenitori vi furono i positivisti che, proponendo un paragone tra la sovranità interna degli Stati e la loro capacità coercitiva nei confronti dei propri cittadini, riutilizzavano lo stesso schema per la comunità internazionale. Fra i tanti merita una citazione Triepel: " il diritto internazionale deve porsi come una forza collocata al di sopra degli Stati, nello stesso senso che ogni diritto interno è una forza posta al di sopra degli individui appartenenti allo Stato. Se non fosse tale, non sarebbe diritto".

Considerando, dunque, il diritto internazionale come una struttura di norme positive, il trattato (rectius, un particolare tipo di trattato), il trattato-normativo (Vereinbarung), giustapposto al cosiddetto trattato-contratto (Vertag) , venne infatti ad assumere un ruolo assorbente ed esclusivo come fondamento e fatto di produzione del diritto internazionale.

In questa prospettiva, l'evento bellico si proponeva come il caos opposto all'ordine del trattato-normativo, quindi non solo meritevole di non essere disciplinato, ma anti-giuridico ex se.

La teoria di Triepel sulla "volontà collettiva" degli Stati affascinò molti studiosi del suo tempo, ma rivelò la propria debolezza proprio nei confronti del tema della guerra: fondandosi su una rigida concezione imperativistica del diritto, non c'era fondamento al porre in essere della trasgressione alla regola (la guerra, appunto) e, soprattutto, si dimostrasse inesistente un qualsiasi nesso di somiglianza tra il rimprovero internazionale e quello interno nei confronti del trasgressore .

Al positivismo lentamente si contrappose una nuova generazione di giuristi che cominciarono ad osservare la prassi convenzionale che si stava imponendo, caratterizzata da una continua spinta della comunità internazionale nella regolamentazione e limitazione del "fenomeno-guerra", specie a partire dal secondo dopoguerra: valgono per tutti gli esempi della Carta delle Nazioni Unite (1945) e delle Convenzioni di Ginevra (1949).

Tra i precursori dell'idea della legittimità di diritto internazionale della guerra, Antonio Balladore Pallieri : "Il fatto stesso che la guerra sia lecita o illecita a seconda che si contenga o meno entro certi limiti, dimostra che (...) non sorge fuori e contro il diritto internazionale (...). Se invece, come in realtà accade, l'attività bellica è regolata da norme giuridiche internazionali, e compresa in schemi giuridici internazionali, e se gli Stati in guerra continuano a sollevare pretese giuridiche tra loro sul modo in cui devono comportarsi, e proteste se non si comportano nel modo dovuto, si deve anche con assoluta certezza escludere che gli Stati, quando ricorrono alla guerra commettano solo un insieme di atti illeciti o rivoluzionari, contrastanti col diritto vigente".

Nella storia dei trattati è riscontrabile in più di un occasione il tentativo di codificare delle regole di condotta tali da poter dare una maggior chiarezza delle situazioni soggettive poste in essere in tempo di guerra. Tanto per citare i casi che, risalendo nel tempo, si sono distinti per la loro importanza ricordiamo le Convenzioni di Ginevra del 1864 e del 1906 sul trattamento dei feriti di guerra, la Dichiarazione di Pietroburgo del 1868 sui proiettili esplosivi, la Convenzione di Washington del 1922 sui sottomarini e l'impiego dei gas.

Ognuno di questi trattati, a prescindere da quella che è stata la loro efficacia in seno alla comunità internazionale, trovava la sua ragion d'essere nell'omogeneizzare ( o perlomeno tentare di omogeneizzare ) quella diversità di comportamenti, condotte, protocolli ufficiali che ogni Stato impiegava in relazione alla guerra ed ogni altro momento di crisi internazionale.

Ovviamente, nel tempo gli sforzi di creare le regole di diritto internazionale bellico hanno risentito delle ideologie, degli equilibri politici, delle pressioni che determinati Stati erano in grado di fare su altri, ma il minimo comune denominatore è sempre stato quello di trovare una soluzione a questi problemi nel consesso internazionale.
La Storia del secondo dopoguerra è piena di casi pratici in cui è possibile analizzare quali siano state le conseguenze di tutti gli interventi sia convenzionali, sia consuetudinari che giurisprudenziali che hanno avuto luogo nel diritto internazionale.

In particolar modo, nella presente trattazione si prenderà ad esempio il caso del Nicaragua, per cui la Corte Internazionale di Giustizia ha pronunciato una Sentenza che ha segnato una svolta nel modo d'intendere l'uso della forza nell'ambito della comunità internazionale, a prescindere dalla valenza politica della stessa .

I cambiamenti dovuti poi alla caduta dell' URSS e la definitiva cessazione della "guerra fredda ", sono stati forse i più significativi, dal momento che nel giro di pochissimo tempo hanno messo la comunità internazionale nella condizione di dover ripensare e rinnovare il proprio ruolo, ma soprattutto hanno introdotto (soprattutto attraverso la dottrina), innovativi elementi riguardo alla concezione dell'uso della forza, come ad esempio la "guerra umanitaria".

Uno degli esempi di scuola più ricorrenti in tal senso è il conflitto in Kosovo del 1999 e le operazioni seguite agli attacchi della NATO, ove si ripropongono questioni sulla legalità dell'uso della forza in ambito internazionale e sulle problematiche inerenti il peace-keeping, dette anche operazioni per il mantenimento della pace.

Proprio in questo caso concreto, è interessante proporre un punto di partenza, di per sé eloquente, che è costituito dalle Sentenze che la Corte Internazionale di Giustizia ha emesso su richiesta della Repubblica Federale di Jugoslavia nei confronti di Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti, ossia tutti gli Stati che, ciascuno in diversa misura, hanno partecipato alle operazioni di attacco prima e di peace-keeping dopo. Le rivendicazioni della Jugoslavia contro i citati Stati sono sempre state le stesse, ossia di aver esercitato l'uso della forza:

"en violation de son obligation internationale de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat, de l'obligation de ne par s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre Etat, de l'obligation de ne par porter atteinte a la souveraineté d' un autre Etat (...)".

Anche in questo caso, come poi nella quasi unanimità dei casi che la trattazione intende analizzare, bisogna scindere la valenza politica della richiesta di una sentenza di questo genere da parte di uno Stato quale era la Repubblica Federale di Jugoslavia , da ciò che potrà tornare utile sul piano giuridico per una riflessione sull'uso della forza.

Per una miglior analisi di tutte queste dinamiche, è necessario un excursus sull'evoluzione della legittimità dell'uso della forza, alla luce dei mutamenti che si sono avuti, specie dalla guerra fredda ai tempi nostri. In questa prospettiva sarà inevitabile dover parlare del ruolo della più grande organizzazione internazionale oggi esistente, l'ONU, e dell'importanza che essa ha ricoperto nell'elaborazioni dei concetti che sono oggetto di discussione, soprattutto attraverso le sue istituzioni, politiche e militari.

 
Bibliografia
 

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

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FONTI NORMATIVE:

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Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Roma il 4 novembre 1955
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Convenzione sulla protezione dei civili in tempo di guerra, firmata a Ginevra il 12 agosto 1949
Convenzione sui sottomarini e l'impiego dei gas, firmata a Washington nel 1922
Convenzione sul diritto dei trattati, firmata a Vienna il 23 maggio 1969
Convenzione sulle relazioni diplomatiche, firmata a Vienna il 18 aprile 1961
Costituzione della Repubblica Italiana (1948)
Costituzione della Repubblica Spagnola (1931)
Costituzione degli Stati Uniti d'America (1787)
Dichiarazione sui proiettili esplosivi, firmata a Pietroburgo il 29 novembre 1868
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, firmata a New York il 10 dicembre 1948
Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949
Patto Briand-Kellogg , firmato a Parigi il 27 agosto 1928
Patto della Società delle Nazioni, firmato a Versailles il 25 gennaio 1919
Patto per i diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966
Protocollo Addizionale I alle Convenzioni di Ginevra, firmato a Ginevra
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Risoluzione CdS n. 1199, New York, 23 settembre 1998
Risoluzione CdS n. 1244, New York, 10 giugno 1999
Risoluzione ONU, 2131(XX) "Dichiarazione sull'inammissibilità dell'intervento negli affari interni degli Stati", New York, 21 dicembre 1965
Risoluzione ONU, 2625(XXV) "Dichiarazione sulle relazioni amichevoli", New York, 24 ottobre 1970
Risoluzione ONU, 3314(XXIX) "Definizione di aggressione", New York, 17 settembre 1974
Statuto della Corte Penale Internazionale, firmato a Roma il 15 giugno 1998
Trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza, firmato a Varsavia il 14 maggio 1955
Trattato istitutivo dell' Organizzazione degli Stati Americani, firmato a Bogotà il 30 aprile 1948
Trattato sul sistema di sicurezza collettiva, firmato a Locarne il 16 ottobre 1925
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GIURISPRUDENZA:

Corte Internazionale di Giustizia, Affaire relative à la liceitè de l'emploi de la force, (Serbia Montenegro v. Belgio) 15 dicembre 2004, in C.I.J. Recueil
Corte Internazionale di Giustizia, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua v. Stati Uniti) 27 giugno 1986, in C.I.J. Recueil
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Tribunale penale Internazionale per la ex Jugoslavia, Caso Dusko Tadic alias "Dule", 7 maggio 1997


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www.icj-cij.org
www.osce.org
www.un.org./documentos
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www.esteri.it
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www.studiperlapace.it
www.osce.org







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Palmisano Giuseppe, L'ammissibilità del Ricorso alla Forza Armata a Fini umanitari e la Guerra in Kosovo, in La Comunità Internazionale, Firenze, 2003
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