Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
La Corte Costituzionale ed il diritto dei militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
La Corte Costituzionale ed il diritto dei militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale
Conferenza

Intervento al
CONVEGNO DI STUDI GIURIDICI
PADOVA, 30 NOVEMBRE 2000

Diritto e Forze armate. Nuovi Impegni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario.
Regione Militare Nord.

Testi provvisori; trascrizioni non ufficiali.
Tutti gli interventi sono leggibili e scaricabili cliccando qui.

Si ringrazia Silvio Riondato (www.riondato.com) per la disponibilità.

Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
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Documento aggiornato al: 2000

 
Sommario

Il riconoscimento del diritto per gli appartenenti alle Forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale non ha nulla a che vedere con la "specialità" del servizio né con la coesione interna e la neutralità dell'ordinamento militare.

 
Abstract
 

Con sentenza n. 449 del 13 dicembre 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimit? costituzionale dell’art. 8, 1° comma della l. 11 luglio 1978, n. 382 (norme di principio sulla disciplina militare), questione sollevata,in riferimento agli artt.3, 39 e 52 3° comma della Costituzione, dal Consiglio di Stato.
La Corte riconosce che l’ordinamento delle Forze Armate di cui parla l’art.52, 3° comma della Costituzione non sta ad indicare una inammissibile estraneità all’ordinamento generale dello Stato ma riassume semplicemente la specialit? della funzione.
La Corte ribadisce che la relativa normativa non è avulsa dal sistema generale delle garanzie costituzionali.
La Corte ricorda (sentenza n.278 del 1987) che la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell’ordinamento militare giacché quest’ultimo deve essere ricondotto nell’ambito del generale ordinamento statale ”rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini”.
La Corte conclude sul punto affermando che la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli cittadini militari non recede di fronte alle esigenze della struttura militare, sicché meritano tutela anche le istanze collettive degli appartenenti alle Forze Armate, al fine di assicurare la conformità dell’ordinamento militare allo spirito democratico della Repubblica.
Dopo tutte queste apprezzabili dichiarazioni di principio ci si aspetterebbe di leggere che l’art. 8, 1° comma l n.382 cit. è incostituzionale dal momento che vieta “tout court” ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e di aderire ad altre associazioni sindacali, diritti contemplati per tutti i cittadini dall’art.39, 1° comma della Costituzione.
Sennonché, la Corte Costituzionale ritiene, contraddittoriamente, che il divieto di esercitare, da parte dei militari, tali diritti sia legittimo stante la “specialit?” del servizio reso dai militari (art. 52 1° e 2° comma della Costituzione)!
Secondo la Corte, infatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.8 nella parte denunciata aprirebbe inevitabilmente la via ad organizzazioni la cui attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralit? dell’ordinamento militare.
Ora, tale giustificazione risulta palesemente assurda sol che si ponga mente alla circostanza che il richiamo fatto dalla Corte all’art.52 1° e 2° co. Cost. non ha niente a che vedere con la “specialit?” del servizio. Infatti il dovere sacro di difesa della Patria riguarda tutti i cittadini senza alcuna distinzione, potendo giustificare anche obblighi di mobilitazione civile ed anche atti di resistenza individuale e collettiva alla eventuale occupazione di Forze armata straniere.
Inoltre, l’obbligatoriet? del servizio militare riguarda la coscrizione obbligatoria, imponendo ai chiamati una prestazione personale a favore dello Stato.
Tutto ciò, dunque, non concerne la coesione e la neutralità dell’ordinamento militare. Cade il fondamento giustificativo del rigetto operato dalla Corte.
In modo non migliore la Corte motiva circa la invocata disparità di trattamento tra gli appartenenti alle Forze armate e gli appartenenti alla Polizia di Stato.
Osserva a tal proposito la Corte che il legislatore ha riconosciuto una circoscritta libertà sindacale alla Polizia di Stato, ma ciò ha disposto contestualmente alla smilitarizzazione di tale corpo il quale ha oggi caratteristiche che lo differenziano nettamente dalle Forze armate.
Una più ponderata riflessione sulla natura dei due ordinamenti avrebbe dovuto portare a conclusioni del tutto diverse.
Innanzitutto, la Corte ha dimenticato di leggere l’art.3 1° comma della l. 1° aprile 1981 n. 181., a tenore del quale “L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale”.
Dunque, anche la Polizia costituisce come le Forze armate un ordinamento speciale finalizzato ad un servizio speciale cioè la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (cfr. art.2 l. n.121 cit.) così come le Forze armate costituiscono un ordinamento speciale finalizzato, come compito prioritario, alla difesa dello Stato (cfr. art.1 3° comma della l.14 novembre 2000, n.331).
La Corte ha altresì dimenticato di considerare che, al contrario degli appartenenti alla Polizia, gli appartenenti alle Forze armate sono soggetti, come tali, non soltanto alle sanzioni disciplinari, ma anche e soprattutto a tutta una serie di sanzioni penali codificate nei codici penali militari. Perciò non si riesce a capire come sia possibile al contempo da un lato giustificare l’esistenza del diritto di associazione sindacale per gli appartenenti al Corpo di Polizia (che hanno il compito attuale di tutelare l’ordinamento e la sicurezza pubblica ed i cui comportamenti nell’ambito del servizio, penalmente sanzionabili, non sono minuziosamente descritti in un codice penale “ad hoc”) e dall'altro lato negare lo stesso diritto agli appartenenti alle Forze armate che hanno il compito prioritario ma eventuale di difesa dello Stato ed i cui comportamentinell’ambito del servizio, penalmente sanzionabili, sono minuziosamente descritti nei vigenti codici penali militari!
La conclusione cui si perviene, pertanto, se la logica ha ancora un senso, è diametralmente opposta alla conclusione cui è pervenuta la Corte Costituzionale: 1) il riconoscimento del diritto per gli appartenenti alle Forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale non ha nulla a che vedere con la “specialità” del servizio né con la coesione interna e la neutralità dell’ordinamento militare; 2) se per pura ipotesi si volesse opinare il contrario allora non si potrebbe giustificare il riconoscimento di tale diritto agli appartenenti alla Polizia di Stato che, come abbiamo evidenziato, costituiscono anch’essi un ordinamento speciale, hanno il compito attuale e non eventuale di tutelare valori essenziali come l’ordine e la sicurezza pubblica e, per finire, non hanno alcun codice penale speciale che sanzioni i loro comportamenti. Si può tranquillamente affermare che mentre il Consiglio di Stato, con la questione di legittimità costituzionale sollevata, ha motivato le ragioni giuridiche dell’incostituzionalità dell’art. 8, 1° co. l. n. 382 cit., la Corte Costituzionale si è sottratta ai suoi compiti ricorrendo, per giustificare la propria decisione, a ragioni che giuridiche non sono.

 
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