Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nell'ex-Jugoslavia :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nell'ex-Jugoslavia
Conferenza

Intervento al
CONVEGNO DI STUDI GIURIDICI
PADOVA, 30 NOVEMBRE 2000

Diritto e Forze armate. Nuovi Impegni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario.
Regione Militare Nord.

Testi provvisori; trascrizioni non ufficiali.
Tutti gli interventi sono leggibili e scaricabili cliccando qui.

Si ringrazia Silvio Riondato (www.riondato.com) per la disponibilità.

Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
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Documento aggiornato al: 2000

 
Sommario

Il Tribunale penale internazionale per i crimini nell'ex Jugoslavia viene istituito con la Risoluzione n° 827 che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite adotta il 25 maggio 1993.

 
Abstract
 

1. L'istituzione del Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia

Il Tribunale penale internazionale per i crimini nell'ex Jugoslavia viene istituito con la Risoluzione n° 827 che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite adotta il 25 maggio 1993.
Quando il Tribunale é creato , a quasi 50 anni dai Tribunali militari di Norimberga e Tokyo, la crisi nell'ex Jugoslavia vive un degrado che appena qualche anno prima sarebbe stato difficilmente immaginabile nel vecchio continente: Sarajevo é sotto assedio da oltre un anno, la regione é devastata dal nuovo conflitto, croato-musulmano, nella Bosnia orientale prosegue la pulizia etnica iniziata nel 1992, falliscono uno dopo l'altro i numerosi piani di pace che si tentano sul piano internazionale.
E soprattutto sempre più inquietanti sono le conferme di violazioni massiccie e sistematiche del diritto umanitario.
Il precipitare della situazione viene puntualmente registrato dalle non poche Risoluzioni del Consiglio di sicurezza che, a partire dalla seconda metà del 1992, segnalano e stigmatizzano il ricorso nella regione alla espulsione ed alla deportazione forzata e di massa di civili; all'internamento di civili in campi di detenzione dove verrebbero sottoposti ad abusi; ad attacchi deliberati contro non combattenti, ospedali, ambulanze, che ostacolano l'inoltro di prodotti alimentari e medicali destinati alla popolazione civile; a degli atti insensati di saccheggio e distruzione dei beni .
Nel febbraio del 1993 il quadro riportato dalla Commissione di esperti, incaricata dal Segretario generale dell'Onu di indagare sulle violazioni del diritto umanitario, non lascia più spazio al dubbio.
Nel rapporto, la Commissione riferisce di operazioni di pulizia etnica e uccisioni di massa, torture, violenze sessuali , saccheggi e distruzioni di beni civili , distruzioni di beni culturali e religiosi ed arresti arbitrari.
L'estrema gravità degli eventi, ma forse ancor più il fatto che essi si producono in Europa con rischi di ricadute destabilizzanti su aree contigue a quelle dell'ex Jugoslavia, valgono probabilmente a spiegare la decisione di istituire un Tribunale ad hoc e di provvedervi nell'arco di pochi mesi.
La decisione di creare il Tribunale matura così in un arco di tempo limitato e comunque assolutamente eccentrico rispetto al lentissimo sviluppo della giustizia penale internazionale nel suo complesso: quasi 50 anni sono occorsi alla comunità internazionale per decidere, nel 1998, l'istituzione della Corte penale internazionale ma la sua messa in opera appare ancora lontana posto che a due anni dalla firma, a Roma, il numero delle ratifiche degli Stati é assai distante dalla soglia minima per l'entrata in vigore dello Statuto.
Al Tribunale, la cui sede viene stabilita a L'Aja, é affidata una triplice funzione: (i) perseguire le persone resesi responsabili di violazioni gravi del diritto umanitario nella ex Jugoslavia; (ii) dissuadere dalla commissione di ulteriori analoghi crimini; (iii) contribuire all'instaurazione ed al mantenimento della pace.
Ed in effetti poiché quest' ultima prenderà avvio soltanto nell'autunno del 1995 con gli accordi di Dayton, il Tribunale opererà nella sua prima stagione di vita mentre il conflitto , o meglio i conflitti, sono ancora in corso.

2. Gli organi e gli strumenti normativi del Tribunale penale internazionale
La Risoluzione n° 827 nel disporre l'istituzione del Tribunale penale internazionale adotta lo Statuto che , composto da 34 articoli, ne fissa le regole fondamentali in tema di, struttura , competenze e procedura.
Quanto alla struttura, il Tribunale si presenta articolato in tre organi: le Camere, il Procuratore ed il Cancelliere.
Le Camere sono oggi composte da 14 giudici - 11 in origine -, ripartiti in tre Camere giudicanti di primo grado ed una di appello.
I giudici, eletti dall'Assemblea generale dell'Onu con un mandato di quattro anni - rinnovabile- , provengono attualmente da tutti i continenti: 4 dall'Europa, 3 dall'Africa, 4 dalle Americhe, 2 dall'Asia ed 1 dall'Oceania.
I giudici eleggono il Presidente del Tribunale, scelto tra i componenti della Camera di appello.
Il Procuratore é l'organo deputato all'inchiesta ed all'azione penale, rispettivamente avviata ed esercitata in base a criteri di discrezionalità.
Al riguardo é lo Statuto ad indicare esplicitamente che il Procuratore valuta le informazioni preliminari ricevute o ottenute e si pronuncia sulla opportunità o non di procedere (art.18.1 St.).
La giurisprudenza del Tribunale si esprime in conformità affermando ancora di recente come sia .. pretestuoso prospettare che , se tutti i potenziali imputati non sono simultaneamente tradotti dinnanzi ai giudici, allora non viene fatta giustizia nei confronti della persona che da sola é incriminata giudicata..;..la decisione di chi incriminare spetta unicamente al Procuratore e, una volta che l'incriminazione sia stata confermata, é compito della Camera assolvere alla propria funzione allorché tale persona le é tradotta dinnanzi.. (così Prosecutor v.Delalic et al., Judgement,Case No.IT-96-21-T, T.Ch.II,16 November 1998,para.179).
L'Ufficio del Procuratore é composto da un Aggiunto e dal personale qualificato necessario: consiglieri giuridici, avvocati dell'accusa, investigatori, analisti criminali, esperti militari,..
L'Ufficio del Procuratore occupa oltre il 50% dell'organico dell'intero Tribunale - che, al 29 marzo 2001, conta 1.103 persone-.
Il Procuratore, nominato dal Consiglio di sicurezza dell'Onu con un mandato rinnovabile, é organo distinto dalle Camere giudicanti ed agisce in tutta indipendenza e non sollecita né riceve istruzioni da alcun governo né da altra fonte (art.16.2. St.).
A tutt'oggi alla direzione dell'Ufficio si sono avvicendati tre Procuratori provenienti, in successione, dall'Africa , dall'America e dall'Europa.
Il Cancelliere, infine, é l'organo incaricato dell'amministrazione e dei servizi del Tribunale.
Oltre ai tradizionali compiti di conservazione e certificazione degli atti nonché di assistenza ai giudici in udienza, l'Ufficio del Cancelliere assolve a funzioni composite, tra cui quelle relative alla: (i) nomina dei difensori di ufficio; (ii) detenzione delle persone incriminate o condannate; (iii) esecuzione dei programmi di protezione delle vittime e dei testimoni; (iv) informazione esterna.
I due principali strumenti normativi di cui Camere, Procuratore e Cancelliere dispongono per operare sono lo Statuto e il Regolamento di procedura e prova (Rpp).
Quest'ultimo, simile nella struttura ad un codice di procedura penale, é composto nel testo originale da 134 articoli, elaborati ed adottati dai giudici subito dopo il loro insediamento a L'Aja nell'autunno 1993.
Il Regolamento ha subito nel corso degli anni non pochi emendamenti -17 in tutto, alla fine del 1999- disposti dagli stessi giudici riuniti in sessione plenaria.

3. La competenza del Tribunale

Lo Statuto fissa la competenza del Tribunale in forza dei tre criteri di tempo, spazio e materia.
Quanto alla ratione temporis, al Tribunale spetta di perseguire e giudicare i fatti commessi a partire dal 1991, l'anno cioé in cui precipita in conflitto armato la crisi inescata dalla indipendenza che a cascata proclamano Slovenia, Croazia e Bosnia-Erzegovina.
Lo Statuto indica il dies a quo della competenza ma non il dies ad quem : questo, come si legge nella Risoluzione n° 827 cit., verrà determinato dal Consiglio di sicurezza dopo la restaurazione della pace.
La competenza per territorio é segnata dai confini della ex Jugoslavia.
I due criteri indicati dallo Statuto permetteranno all' Ufficio del Procuratore di avviare le indagini nel Kosovo sulle gravi violazioni del diritto umanitario ivi perpetrate tra il 1998 ed il 1999 da unità militari e paramilitari agli ordini di Belgrado.
Le indagini nel maggio del 1999 condurranno alla clamorosa incriminazione di Slobodan Milosevic, primo caso nella storia di messa in stato d'accusa per crimini umanitari di un Capo di Stato in carica.
E sempre in forza dei medesimi criteri l'Ufficio del Procuratore si riterrà competente a trattare anche le numerose denuncie presentate contro le forze della Nato per i bombardamenti aerei effettuati nella primavera 1999 sul territorio della Repubblica Federale Jugoslava di Serbia e Montenegro.
Peraltro a fine maggio 2000 il Procuratore annuncerà al Consiglio di sicurezza dell'ONU di non intendere avviare un'inchiesta formale su tali episodi non ritenendo che siano emerse prove a carico delle forze Nato circa il loro deliberato intento di attaccare gli obbiettivi civili .
I crimini che lo Statuto assegna alla competenza del Tribunale sono ricompresi in quattro categorie generali: le violazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 1949; le violazioni di leggi e consuetudini di guerra; il genocidio; i crimini contro l'umanità.
Per ciascuna delle quattro categorie lo Statuto riserva un articolo - rispettivamente il 2,3,4 e 5- in cui vengono elencate e descritte le fattispecie specifiche.
Lo Statuto non prevede pene edittali né per le categorie generali dei crimini né per le fattispecie specifiche ma si limita a disporre che le Camere non possono che condannare alla pena del carcere (art.24 St ).
E' poi il Regolamento a precisare che la pena detentiva può arrivare fino alla perpetuità (art.101 Rpp).
Soltanto le persone fisiche possono rispondere dinnanzi al Tribunale per i crimini di cui quest'ultimo é competente.
La responsabilità incombe innanzitutto su chi ha pianificato, incitato a commettere, ordinato, commesso od in altro modo aiutato ed incoraggiato a pianificare, preparare o eseguire uno dei crimini (art.7.1 St.).
Viene al riguardo espressamente negato qualsiasi valore esimente od attenuante al fatto che l'autore dei crimini sia un capo di Stato o di governo od un alto funzionario.
Un'ulteriore forma di responsabilità - cd. di comando - viene poi riservata al superiore per la violazione commessa dal subordinato se il primo sapeva o aveva ragione di sapere che il secondo s'apprestava a commettere l' atto o l'aveva commesso ed il superiore non ha adottato le misure necessarie e ragionevoli per impedirlo o per punire l'autore. (art.7.3 St.).

4. Il Tribunale e le giurisdizioni nazionali

La giurisidizione del Tribunale de L'Aja non é esclusiva.
Anche gli Stati possono perseguire i crimini previsti nello Statuto in ragione dei diversi criteri di territorialità, di nazionalità dell'autore , di nazionalità della vittima, di tutela di interessi nazionali, di universalità, ...
Tale principio viene esplicitamente riconosciuto dallo Statuto laddove esso precisa che il Tribunale esercita una giurisdizione concorrente (art.9.1. St.).
Peraltro, al Tribunale viene attribuito sulle giurisdizioni nazionali un primato che si manifesta sotto più profili.
Così in qualsiasi stato e grado del procedimento, il Tribunale può avocare a sé un caso pendente dinnanzi a giudici nazionali (art.9.2. St.).
Vale in proposito ricordare che il primo processo e la prima sentenza (cd. caso Tadic ) del Tribunale traggono origine proprio da una richiesta avanzata nell'autunno del 1994 dal Procuratore -e accolta da una Camera di primo grado- di avocare a L'Aja un procedimento pendente dinnanzi all'autorità giudiziaria tedesca.
Il giudicato del Tribunale, poi, impedisce un nuovo procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali per gli stessi fatti (art.10.1 St.).
Per contro, il principio del ne bis in idem non vincola con la stessa forza il Tribunale dal momento che una persona già giudicata da giudici nazionali può essere di nuovo tradotta dinnanzi al Tribunale se (e soltanto se): (i) i fatti oggetto del giudicato nazionale sono stati qualificati in quella sede come semplici delitti di diritto comune; (ii) la giurisdizione nazionale non ha deciso in modo imparziale o indipendente, la procedura avviata dinnanzi alla stessa mirava a sottrarre l'imputato alla sua responsabilità penale internazionale, ovvero l'azione penale non é stata esercitata con diligenza (art.10.2 St.).

5. L'inchiesta

L'inchiesta é avviata e condotta dall'Ufficio del Procuratore che ha la facoltà di interrogare i sospettati, di sentire le vittime ed i testimoni , di indagare sui luoghi dei fatti e, più in generale, di raccogliere ogni utile elemento di prova per la completezza delle indagini e l'esercizio dell'azione penale, anche con il ricorso a misure cautelari- personali e reali-.
A tal fine il Procuratore può chiedere l'assistenza da qualsiasi autorità nazionale e da organismi internazionali che sono tenuti a prestare collaborazione; nonché richiedere ai giudici del Tribunale provvedimenti coercitivi quali: ordini di comparizione, di perquisizione e sequestro, di consegna di cose , etc. (artt. 39 e 54 Rpp).
Su tali provvedimenti si dispone ormai di una copiosa giurisprudenza alla ricerca del sempre difficile bilanciamento tra esigenze investigative dell'accusa ed altri interessi parimenti meritevoli di attenzione.
Tra questi interessi va ricordata, perché strettamente connessa allo specifico contesto in cui il Tribunale é chiamato ad operare, l'esigenza di evitare quanto più il sorgere di tensioni ed irrigidimenti da parte di taluni Stati direttamente coinvolti nelle inchieste.
Così, sulla richiesta avanzata la scorsa primavera dal Procuratore per ottenere un provvedimento che ingiungesse alla Republika Srpska ( l'entità serbo-bosniaca che insieme alla Federazione croato-musulmana compone l'attuale Bosnia-Erzegovina) di produrre della documentazione militare, una Camera ribadisce che il provvedimento ingiuntivo può essere concesso soltanto in presenza di più condizioni quali :(i) l'indicazione precisa dei documenti richiesti non bastando il riferimento, nella richiesta, ad ampie categorie degli stessi ; (ii) la rilevanza dei documenti per il processo; (iii) la possibilità relativamente agevole di adempiere all'ordine; (iv) un termine sufficiente dato allo Stato per adempiere all'ingiunzione.
Gli stessi giudici ritengono inoltre che il Procuratore, prima di richiedere l'ordine di produzione, dovrebbe comunque tentare di assicurarsi la collaborazione spontanea dello Stato interessato ( Le Procureur v. Krstic, Ordonnance contraignante à la Republika Srpska pour la production des documents, Affaire No.IT-98-33, 12 mars 1999).
Analogo prudente orientamento viene ribadito in una ancor più vicina decisione sulla richiesta del Procuratore di ordinare alla Croazia la produzione di documenti, anche se i giudici hanno cura di statuire, contrariamente a quanto opposto dallo Stato interessato, che questo non dispone di alcun diritto di essere informato o sentito prima della deliberazione sulla richiesta di ingiunzione (Le Procurer c. Dario Kordic et Mario Cerkez, Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d'examen d'une ordonnance de production forcée, Affaire N.IT-95-14/2, 9 septembre 1999).

6. L'atto di accusa e la sua conferma

Se i risultati dell'inchiesta permettono di stabilire che esistono elementi di prova sufficienti per sostenere ragionevolmente che un sospettato abbia commesso un crimine di competenza del Tribunale , il Procuratore redige l'atto di accusa e lo presenta, per il tramite del Cancelliere, ad un giudice per la conferma (art.47 St.).
L'atto d'accusa deve contenere, tra l'altro, una esposizione concisa dei fatti e la loro qualificazione giuridica.
Come prevedibile, il Tribunale, ripetutamente sollecitato dalle eccezioni delle difese sulla genericità dell'atto di accusa, elabora una ormai nutrita giurisprudenza sui requisiti che tale atto deve possedere.
In generale, si afferma che l'atto di accusa deve articolare ciascuna imputazione in modo specifico e distinto, e identificare le singole condotte in modo da informare sufficientemente l'accusato degli addebiti da cui deve difendersi ( Delic Form of the Indictment Decision, 15 November 1996,Trial Ch.II).
Più di recente si ribadisce che l'atto d'accusa deve contenere le informazioni relative all'identità della vittima, il luogo e la data approssimata del crimine addebitato, così come le attività poste in essere per pepetrarlo..; peraltro occorre distinguere tra i fatti materiali su cui l'accusa si fonda - che devono essere esposti nell'atto di accusa- e gli elementi di prova che permetteranno di stabilire l'esistenza di tali fatti - che invece dovranno essere messi a disposizione della difesa nella fase preliminare al giuizio- ( Le Procureur c. Milorad Krnojelac, Décision relative à l'exception préjudicielle de la défense pour vices de forme de l'acte d'accusation, Affaire N° IT-97-25-PT).
E del resto, con una particolare attenzione alla specificità della giurisdizione de L'Aja ma con un altrettanto forte richiamo al principio di lealtà processuale, si ricorda che ..il grado di specificità richiesto nell'atto d'accusa dinnanzi al Tribunale é diverso e, forse, non così elevato come quello preteso nelle giurisdizioni nazionali. La scala di massa dei crimini trattati dal Tribunale rende non esigibile un elevato grado di specificità su taluni elementi quali l'identità delle vittime e le date di commissione dei crimini....Comunque possono esservi dei casi in cui più dettagliate informazioni sono disponibili in merito al tempo, al luogo all'identità delle vittime ed ai mezzi usati per la commissione dei crimini . In questi casi il Procuratore dovrebbe esser tenuto a fornire tali informazioni.. ( Prosecutor v. Kvocka et al., Decision on Defence Preliminary Motions on the Form of the Indictment, Case N° IT-98-30-PT, 12 April 1999).
Il giudice, cui é presentato l'atto d'accusa, lo conferma se l'ipotesi accusatoria prospettata dal Procuratore si presenta prima facie (così testualmente recita l'art.19.1. St. nella versione inglese) persuasiva.
In merito al significato del requisito prima facie, costituisce affermazione giurisprudenziale piuttosto ricorrente che esso sussiste quando l'ipotesi accusatoria appare credibile al punto che,se non contraddetta dalla difesa, costituerebbe fondamento sufficiente alla condanna dell'accusato ( Kordic et al., Indictment Review, Cas N.IT-95-14-I, 10 November 1995).

7. La cattura dell'accusato e la sua prima comparizione

Con la conferma dell'atto di accusa, il giudice, su richiesta del Procuratore, adotta il provvedimento di cattura.
La decisione sul punto riveste carattere di normalità perché la celebrazione del processo esige la presenza fisica dell'accusato, non giudicabile in absentia.
Del resto nessun termine massimo di custodia preventiva é previsto e la rimessione in libertà provvisoria é possibile soltanto in presenza di concorrenti condizioni - quali la certezza che l'accusato comparirà in giudizio e che non metterà in pericolo le vittime, i testimoni od altre persone- la cui sussistenza incombe alla difesa provare ( così Decision on Motion for Provisional Release filed by the Accused Zejnil Delalic, Case N° IT-96-21-T, 25 September 1996).
E che la rimessione in libertà provvisoria costituisca evento per così dire anomalo nel procedimento dinnanzi al Tribunale de L'Aja lo si può desumere anche dal fatto che il testo originario del Regolamento di procedura e prova fino al novembre 1999 prevede che tale misura possa essere concessa, oltre che in presenza del duplice requisito sopra richiamato, solo in circostanze eccezionali .
Non a caso , fino a tutto il 16 maggio 2000 si registrano tre soli casi di rimessione in libertà provvisoria.
Una volta catturato, l'accusato senza ritardo compare per la prima volta dinnanzi ad una Camera o ad un giudice; assistito dalla difesa, riceve lettura formale dell'atto di accusa e viene invitato a dichiararsi - subito ovvero entro 30 gg.- colpevole o non colpevole.
Nel caso l'accusato si dichiari colpevole, la fase giudiziale dell'accertamento della responsabilità viene evitata con la fissazione diretta dell'udienza per le determinazioni sulla pena (artt.62 e 62 bis Rpp).
Qualora invece l'accusato di dichiari non colpevole viene fissato il processo (art.62 Rpp).
Dato il rilievo della dichiarazione di non colpevolezza, questa per poter spiegare effetto deve essere resa volontariamente, con conoscenza di causa e non essere equivoca.
Inoltre occorre un quadro probatorio sufficiente - sia per la sussistenza del crimine che per la partecipazione ad esso dell'accusato- (art.62 bis Rpp).
Il Tribunale mostra sin qui di attenersi a criteri di rigore allorché é chiamato a valutare la regolarità della dichiarazione di colpevolezza.
Così la Camera d'appello annulla la prima dichiarazione di colpevolezza resa nel 1996 da un accusato che viene poi condannato a 10 anni di carcere.
I giudici di secondo grado stimano infatti che l'accusato s'é dichiarato colpevole sull'addebito di crimini contro l'umanità (contestato alternativamente a quello di crimini di guerra) senza avere piena cognizione di causa della natura di ciascuna delle imputazioni alternative e delle conseguenze ad esse connesse.
Nel 1998, nella udienza dinnanzi a diversa Camera di primo grado di rinvio l'accusato rende una nuova dichiarazione di colpevolezza (sul meno grave addebito di crimini di guerra) ed é condannato a 5 anni di carcere ( Prosecutor v. Drazen Erdemovic, Sentencing Judgement, Case N° IT-96-22-Tbis, 5 March 1998).

8. La fase preliminare del dibattimento

Tra la prima comparizione dell'accusato e l'inizio del dibattimento si svolge una fase preparatoria segnata da tre principali attività processuali: la reciproca messa a disposizione delle parti degli elementi di prova (disclosure ), le eccezioni preliminari e le udienze organizzative (status conferences).
Per il Procuratore la disclosure significa che incombe all'organo dell'accusa mettere a disposizione della difesa tutti quegli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini che intenda utilizzare nel dibattimento (art.66 Rpp).
Per la difesa l'obbligo della disclosure sorge essenzialmente nel caso questa intenda sostenere l'esistenza di un alibi ovvero di un vizio totale o parziale di mente dell'accusato (art.67 Rpp).
In generale, anche per il Procuratore l'obbligo della disclosure obbedisce al principio di disponibilità della prova.
Peraltro, tale principio viene meno per gli elementi di prova a discarico dell'accusato, dovendosi intendere per tali anche quelli che possono inficiare la forza delle prove d'accusa (art.68 Rpp).
Con le eccezioni preliminari possono sollevarsi questioni quali quelle relative al difetto di giurisdizione, a vizi di forma dell'atto d'accusa, alla separazione di imputazioni e di procedimenti, al diniego del gratuito patrocinio.
Le udienze organizzative presiedute da un giudice delegato tendono a favorire lo scambio preliminare tra le parti e a ridurre l'area della contestazione - in fatto ed in diritto- nell'atto di accusa (art. 65 bis Rpp).

9. Il dibattimento

L'avvio del dibattimento é fissato con la relazione introduttiva del rappresentante dell'accusa che espone la propria ipotesi e propone il programma di prove; altrettanto può fare la difesa.
In tema di ammissibilità probatoria la Camera può ricevere qualsiasi elemento di prova purché pertinente e munito di valore probatorio (art.89 lett.C) Rpp).
La latitudine del principio é peraltro circoscritta da un criterio di bilanciamento di interessi dal momento che la Camera può escludere qualsiasi elemento di conoscenza il cui valore probatorio sia largamente inferiore all'esigenza di un processo giusto (art.89 lett.D) Rpp).
Coerente con la natura di processo essenzialmente di parti, é prassi consueta tra accusa e difesa quella di preparare preliminarmente i propri testi sottoponendoli al cd. proofing.
Senonché , secondo un orientamento dei giudici di primo grado il colloquio tra le parti ed i testimoni relativamente al contenuto delle deposizioni dopo che queste sono già iniziate può inficiare l'integrità delle testimonianze o la credibilità dei testi ; da qui l'ingiunzione di cessare ogni colloquio con i testimoni dopo che essi hanno reso la dichiarazione solenne di deporre secondo verità ( Le Procureur c/ Goran Jelisic, Décision relative à la communication entre les parties et les témoins, Affaire N° IT-95-10-T, 11 décembre 1998).
Né va dimenticato che i giudici possono ordinare alle parti la produzione di nuove prove e citare d'ufficio dei testimoni (art.98 Rpp).
Di regola , i testi sono sottoposti all'esame, al controesame ed al riesame dinnanzi alla Camera giudicante.
E' peraltro prevista nell' interesse della giustizia la deposizione aliunde di testimoni dinnanzi ad un funzionario delegato ad hoc e con la partecipazione di accusa e difesa (art.71 rpp)..
Assumono la veste di testimoni anche l'esperto (consulente) e l'imputato, quest'ultimo solo se lo desidera per deporre a propria difesa (art.85.C) Rpp).
Quanto all'esperto, su accordo di accusa e difesa , é possibile non esaminarlo ed acquisire direttamente come prova la relazione del medesimo.
Data la centralità della prova testimoniale, questa é oggetto di una particolare tutela.
Così la falsa testimonianza può comportare una condanna fino a 200.000 fiorini olandesi e/o a 7 anni di carcere (art.91 lett.E) Rpp).
Nel contempo i testimoni, al pari delle vittime, possono essere sottoposti a misure di protezione prima e durante il dibattimento.
In generale la Camera giudicante può adottare accorgimenti vari per impedire la divulgazione al pubblico o ai media della identità dei testimoni e delle vittime, cancellando ad es.i loro nomi nei dossiers del Tribunale, alterando l'immagine o la voce nelle riprese televisive a circuito interno, autorizzando l'uso di pseudonimi, disponendo udienze a porte chiuse (art.75 Rpp).
In rarissimi casi ed eccezionalmente, si ammette la possibilità di esaminare il teste garantendogli l'anonimato se ricorrono specifiche e concorrenti condizioni; più precisamente: (i) occorre un reale timore per la sicurezza del teste o della sua famiglia; (ii) la deposizione del teste deve risultare di particolare importanza per il Procuratore; (iii) non deve sussistere neppure il benché minimo sospetto che il teste sia inaffidabile; (iv) va riscontrata l'inefficacia o la non esistenza di un programma di protezione; (v) la misura deve essere di stretta necessità e quindi se una misura meno anomala può garantire la stessa protezione , é quest'ultima a dover esser applicata ( Prosecutor v. Blaskic, Decision on the Application of the Prosecutor dated 17 October 1996 requesting protective measures for victims and witnesses, 5 November 1996).
Nel Regolamento sono pochissimi i casi espressi di prova documentale, acquisibile ed utilizzabile di per sé e senza dover esser assunta per il tramite di un testimone.
Oltre alla già citata relazione dell'esperto, possono ricordarsi le dichiarazioni scritte rese sotto giuramento (affidavit) , peraltro utili soltanto per corroborare una prova testimoniale e comunque sempre sull'accordo delle parti (art.94 ter Rpp).
Infine i giudici di primo grado possono redigere (ed utilizzare nella decisione) un verbale di presa d'atto (constat judiciaire, judicial notice), di fatti provati o di prove documentali raccolte in altri procedimenti dinnanzi al Tribunale che siano pertinenti per il loro (art.94 Rpp).
Sul piano della valutazione degli elementi di conoscenza acquisiti i giudici, non debbono sottostare a principi di prova legale: unitamente all'affidavit costituisce probabilmente la sola eccezione espressa a tale regola la testimonianza del bambino che, da sola, non può fondare il giudizio (art.90.lett.C) Rpp) , diversamente da quella della vittima di violenze sessuali per cui non é necessariamente richiesto un riscontro esterno (corroboration) (art.96 Rpp).
Terminata l'assunzione delle prove, il Procuratore può pronunciare la requisitoria e la difesa l'arringa e l'uno e l'altra sono ammessi alla replica.
Segue la decisione adottata dai giudici in camera di consiglio. Nel caso l'accusato sia giudicato colpevole i giudici fissano la pena per ciascuno degli addebiti mossigli (art.87 Rpp).

10. Il Tribunale come realtà giudiziaria

L'8 novembre 1999, nel suo ultimo discorso rivolto all'Assemblea generale delle Nazioni unite quale Presidente uscente del Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia , il giudice americano Gabrielle Kirk Mc Donald ricorda che "..lo sviluppo del Tribunale può essere diviso in due fasi. Nei primi anni fummo impegnati a costruire l'istituzione. Quando il Tribunale venne deciso nel 1993, non avevamo né aule, né personale, né regole di procedura. Perciò abbiamo lavorato duramente per disporre dei mezzi necessari a divenire una Corte penale internazionale. Ci siamo riusciti E' questo un risultato di rilievo , soprattutto quando si consideri che le giurisdizioni nazionali hanno impiegato centinaia - se non migliaia - di anni per fissare i loro sistemi di giustizia. La seconda fase del Tribunale ebbe inizio nell'ottobre 1997 quando 10 persone incriminate si costituirono volontariamente al Tribunale ed il numero di detenuti raddoppiò nel corso di una sola notte. Poi, altre costituzioni ed altri arresti seguirono portando il numero dei detenuti attualmente ad oltre 30. Il successivo periodo di sviluppo .. si é concentrato necessariamente sull'obbiettivo di assicurare il giudizio di primo grado e d'appello alle persone in stato di detenzione. Il Tribunale é così evoluto passando dalla fase di realizzazione dell' istituzione a quella di messa in opera di un giudice effettivamente operativo..".
Per meglio comprendere la transizione del Tribunale da astratta entita' dell'ordinamento internazionale ad attiva realta' giudiziaria che interagisce con le giurisdizioni nazionali é utile il richiamo a qualche dato aggiornato al 29.marzo 2001.
Gli imputati che sono rinchiusi nella sezione detentiva del Tribunale, allestita all'interno del carcere olandese di Scheveningen, ammontano a 37 : 14 si sono costituiti volontariamente , gli altri sono stati catturati - di cui 7 da parte di forze di polizia nazionali e 19 da parte delle forze internazionali.
I latitanti sono 26 ma detta cifra pubblica dà la misura incompleta - per difetto - del numero reale di coloro nei cui confronti è stato adottato ma non ancora eseguito un provvedimento di cattura, posto che l'organo dell'accusa può chiedere al Giudice la segretazione della incriminazione e il Procuratore del Tribunale rimasto in carica dall'ottobre 1996 al settembre 1999 - il giudice canadese Louise Arbour - ha fatto costante ricorso a tale misura perché ritenuta essenziale alla cattura degli accusati.
Attualmente 40 persone - di cui 37 detenute e 3 in libertà provvisoria - sono soggette alla giurisdizione del Tribunale.
Per 14 di costoro si versa nella fase preliminare al dibattimento, per 10 é in corso il giudizio di primo grado , per 12 quello d'appello e per 4 , dopo la dichirazione di colpevolezza, si è in attesa della comminazione della pena.
A 4 ammontano i condannati che già sono stati trasferiti nelle carceri di taluni Stati per l'esecuzione di condanne definitive.
Per quanto poi riguarda i giudizi di primo grado già celebrati, nel 1998 le Camere emettono 3 sentenze : 2 ( casi Celebici e Furundzija ) a seguito di dibattimenti e la terza ( caso Erdemovic) dopo dichiarazione di colpevolezza resa dall' accusato; 1 imputato é assolto e 4 condannati con pene che variano da 5 a 20 anni di carcere.
Nel 1999 2 dibattimenti giungono a conclusione ; nell'uno (caso Jelisic) l'imputato , assolto dall'accusa di genocidio, é condannato a 40 anni di carcere per crimini contro l'umanità e violazioni di leggi e consuetudini di guerra ; nell'altro (caso Aleksovsky) l'imputato é condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di carcere.
Nel 2000 le sentenze delle Camere sono 2; nella prima (caso Kupreskic) all'assoluzione di 1 imputato si accompagna la condanna di altri 5 a pene che variano da 6 ai 25 anni di carcere ; nella seconda ( caso Blaskic) all'unico imputato viene comminata la pena di 45 anni di carcere.
Nel (primo trimestre del ) 2001 1 sentenza chiude in primo grado un altro giudizio (caso Kordic-Cerkez) ove ambedue gli imputati sono condannati , l'uno a 25 e l'altro a 15 anni di prigione.
Gli ultimi due processi di primo grado , oltre che per la gravità degli addebiti e la severità delle pene comminate , meritano altresì di essere ricordati per la loro durata .
Invero, la trattatzione del caso Blaskic impegna 223 giorni di udienza succedutisi lungo ben 25 mesi e la decisione di condanna viene adottata 7 mesi dopo la chiusura del dibattimento.
Quanto al caso Kordic-Cerkez esso si svolge per 239 giorni di udienza lungo 20 mesi ma la decisione di condanna segue a poco più di 2 mesi.

 
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