Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Convenzione araba per la repressione del terrorismo :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Convenzione araba per la repressione del terrorismo
Normativa

Adottata dal Consiglio dei Ministri degli Interni Arabi e dal Consiglio dei Ministri della Giustizia della Lega Araba
Il Cairo, Aprile 1998

Tradotta dall'arabo dal servizio traduzioni in inglese delle Nazioni Unite (Traduzione non ufficiale) Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 1998

 
Sommario

La Convenzione araba per la repressione del terrorismo definisce atto terroristico "qualsiasi atto o minaccia di violenza, qualunque sia la motivazione o lo scopo, che si verifica nella progressione criminale di un individuo o gruppo e che tenta di diffondere panico fra le persone, che causa timore arrecando loro danni, o che pone in pericolo le loro vite, libertà o sicurezza, o che cerca di causare danni all'ambiente o ad installazioni o proprietà pubbliche o private o di occuparle o sequestrarle, o che tenta di mettere in pericolo le risorse nazionali."

 
Abstract
 

Preambolo
Gli Stati Arabi firmatari di questo documento,

Auspicando di promuovere la reciproca cooperazione per la repressione delle attività terroristiche, che attentano alla sicurezza e stabilità della Nazione Araba e danneggiano i suoi interessi vitali,

Essendo vincolati ai più alti principi morali e religiosi e, in particolare, ai dogmi della Shari'a Islamica, così come al patrimonio umanitario della Nazione Araba che respinge ogni forma di violenza e terrorismo ed auspica la protezione dei diritti umani, precetti ai quali i principi della legislazione internazionale si conformano, essendo essi basati sulla cooperazione tra i popoli per la promozione della pace,

Essendo per di più vincolati al Patto della Lega degli Stati Arabi, alla Carta delle Nazioni Unite ed a tutte le altre convenzioni internazionali e strumenti di cui gli Stati Contraenti tale Convenzione sono parte,

Affermando il diritto dei popoli di combattere l'occupazione straniera e l'aggressione in qualsiasi modo avvenga, compreso combattimenti armati, al fine di liberare i propri territori ed assicurare il diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza e fare ciò in modo da preservare l'integrità territoriale di ciascuna nazione Araba, in accordo con i principi e scopi della carta delle Nazioni Unite e con le risoluzioni dell'Organizzazione.

Hanno concordato di sottoscrivere questa convenzione e di invitare tutti gli Stati Arabi che non partecipano alle conclusioni di questo dibattito ad aderire.

Parte prima
Definizioni e provvedimenti generali
Articolo 1
Ciascuno dei seguenti termini dovrà essere inteso alla luce della definizione data;

1. Stati Contraenti
Tutti gli stati membri della Lega Araba che hanno ratificato questa Convenzione e che hanno depositato l'atto di ratifica presso il Segretariato Generale della Lega.

2. Terrorismo
Qualsiasi atto o minaccia di violenza, qualunque sia la motivazione o lo scopo, che si verifica nella progressione criminale di un individuo o gruppo e che tenta di diffondere panico fra le persone, che causa timore arrecando loro danni, o che pone in pericolo le loro vite, libertà o sicurezza, o che cerca di causare danni all'ambiente o ad installazioni o proprietà pubbliche o private o di occuparle o sequestrarle, o che tenta di mettere in pericolo le risorse nazionali.

3. Reati terroristici
Qualsiasi reato o tentativo di reato commesso a favore di un obbiettivo terroristico in uno qualsiasi degli Stati contraenti, o contro i loro cittadini, interessi o proprietà, che sia punibile dalla legge del paese di origine. I reati ratificati nelle seguenti convenzioni, eccetto quando tali convenzioni non sono state ratificate dagli Stati Contraenti o quando i reati sono stati esclusi dalla loro legislazione, dovranno essere considerati atti di terrorismo:

La Convenzione di Tokyo sui reati e Certe Altre Azioni Commesse sugli Aerei, del 14 Settembre 1963;
La Convenzione dell'Aia per la Repressione dei Dirottamenti Aerei, del 16 Dicembre 1970;
La Convenzione di Montreal per la Repressione degli Atti Illeciti contro la Sicurezza dell'Aviazione Civile, del 23 Settembre 1971, e il relativo Protocollo del 10 Maggio 1984;
La Convenzione per la Prevenzione e Punizione dei Crimini commessi contro le Persone Protette Internazionalmente, compresi gli Agenti Diplomatici, del 14 Dicembre 1973;
La Convenzione Internazionale contro la Cattura di Ostaggi, del 17 Dicembre 1979;
I provvedimenti della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge del Mare, del 1982, riguardante la pirateria in alto mare.
Articolo 2
Tutti i casi di lotta con qualsiasi mezzo, compresa la lotta armata, contro un'occupazione straniera e aggressioni per la liberazione e l'autodeterminazione, in accordo con i principi della legislazione internazionale, non dovranno essere considerati come reati. Quest'articolo non si applica a nessuna azione che violi l'integrità territoriale di qualsiasi Stato Arabo.
Nessuno dei reati terroristici indicati nel precedente articolo sarà considerato reato politico. In applicazione di questa Convenzione, nessuno dei seguenti reati potrà essere considerato reato politico, anche se commesso per motivi politici:
Attacchi ai Re, Capi di Stato o governanti degli Stati contraenti o alle loro spose e famiglie;
Attacchi ai principi della corona, vice presidenti, primi ministri o ministri di tutti gli Stati Contraenti;
Attacchi a persone che godono dell'immunità diplomatica, compresi ambasciatori e diplomatici che operano o sono accreditati presso gli Stati Contraenti;
Omicidi premeditati o furti accompagnati dall'uso della forza diretti contro persone singole, autorità o mezzi di trasporto e comunicazione;
Atti di sabotaggio e distruzione di proprietà pubblica o proprietà assegnate al servizio pubblico, anche se di proprietà di un altro Stato Contraente;
La costruzione, l'illecito commercio o il possesso di armi, munizioni o esplosivi, o altri articoli che possano essere usati per commettere reati terroristici.
Parte seconda
Principi della cooperazione araba per la repressione del terrorismo
CAPITOLO 1: IL CAMPO DELLA SICUREZZA
SEZIONE 1: Misure per la prevenzione e repressione dei reati di terrorismo:
Articolo 3
Gli Stati Contraenti si impegnano a non organizzare, finanziare o compiere atti di terrorismo o a non esserne complici in qualsiasi modo. Nel loro intento di prevenire e combattere il terrorismo, in accordo con la loro legislazione e procedure nazionali, dovranno sforzarsi di:

I. Misure di prevenzione:
In qualsiasi modo dovranno impedire l'uso del proprio territorio come base per pianificazione, organizzazione, esecuzione, tentativi o partecipazione ad atti terroristici. Misure di prevenzione del terrorismo includono anche l'impedire l'infiltrazione o la residenza di terroristi nei propri territori, come persone o come gruppi, evitare di ricevere o dar loro rifugio, addestrare, armare, finanziare o fornire loro qualsiasi facilitazione;
Dovranno cooperare e coordinare azioni tra Stati Contraenti, soprattutto paesi confinanti che siano sottoposti ad analoghi o comuni atti terroristici;
Dovranno sviluppare e rinforzare metodologie per scoprire il movimento, l'importazione, l'esportazione, lo stoccaggio e l'uso di armi, munizioni ed esplosivi e di altri mezzi di aggressione, omicidio e distruzione, così come procedure per monitorare il loro passaggio alle frontiere o attraverso i confini al fine di impedirne lo spostamento da uno degli Stati Contraenti a un altro o a paesi terzi, salvo che per scopi legali;
Dovranno sviluppare e rinforzare metodologie che riguardano le procedure di sorveglianza e sicurezza delle frontiere e dei punti di entrata a terra e per via aerea, per prevenire entrate illecite;
Dovranno rinforzare i meccanismi per garantire sicurezza e protezione delle persone importanti, delle installazioni vitali e mezzi di trasporto pubblico;
Dovranno accrescere la protezione per la sicurezza e salvaguardia del personale diplomatico e consolare e delle missioni e delle organizzazioni internazionali e regionali accreditate negli Stati Contraenti, in accordo con gli accordi internazionali, che governano tale ambito;
Dovranno rinforzare i servizi di sicurezza per quanto riguarda le attività informative e coordinarle con quelle di ciascun Stato in accordo con la sua politica sulle attività informative, al fine di scoprire gli obbiettivi dei gruppi e organizzazioni terroristiche, sventando i loro schemi ed evidenziando il pericolo in cui essi pongono la sicurezza e stabilità;
Dovranno istituire, in ciascun Stato Contraente, un database per la raccolta e l'analisi delle informazioni riguardanti elementi, gruppi, movimenti ed organizzazioni terroristiche e per monitorare gli sviluppi riguardo al fenomeno terroristico e le esperienze positive in azioni antiterroristiche, mantenere tali informazioni aggiornate e disponibili per le autorità competenti dei Paesi Contraenti, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla legislazione e procedure di ciascuno Stato.
II. Misure di repressione
Dovranno arrestare le persone colpevoli di atti di terrorismo, perseguirle legalmente secondo la legislazione nazionale o estradarle in base ai termini di questa Convenzione o di qualsiasi altro trattato bilaterale tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto;
Provvedere ad una efficace protezione per coloro che lavorano nel campo della giustizia criminale;
Provvedere ad efficace protezione delle fonti di informazione riguardanti i reati di terrorismo e di conseguenza dei testimoni;
Fornire la necessaria assistenza alle vittime degli atti terroristici;
Stabilire una collaborazione efficace tra le relative agenzie e il pubblico al fine di contrastare il terrorismo stabilendo, fra l'altro, appropriate garanzie e incentivi che incoraggino a riferire sulle attività terroristiche, a fornire informazioni per agevolare le indagini e cooperazione per l'arresto dei colpevoli.
SEZIONE II: La cooperazione araba per la prevenzione e repressione dei reati di terrorismo
Articolo 4
Gli Stati Contraenti dovranno cooperare per la prevenzione e repressione del terrorismo, in accordo con la legislazione e i regolamenti di ciascuno Stato, come è detto qui di seguito :

I. Scambi di informazioni
Gli Stati Contraenti dovranno impegnarsi a promuovere lo scambio di informazioni l'uno nei confronti dell'altro riguardo a:
Le attività ed i reati dei gruppi terroristici, dei loro leaders e membri; i loro quartieri generali ed addestramento; i mezzi e le risorse con cui sono finanziati ed armati; i tipi di armi, munizioni ed esplosivi da essi usati; ed altri mezzi di aggressione, omicidio e distruzione;
I mezzi di comunicazione e propaganda usati dai gruppi terroristici, il loro modus operandi; i movimenti dei loro leaders e associati; e i documenti di viaggio che essi usano.
Ciascun Stato Contraente dovrà prendersi l'impegno di comunicare a ogni altro Stato Contraente in maniera spedita tutte le informazioni in suo possesso riguardo a reati di terrorismo che abbiano avuto luogo nel suo territorio e progettati per danneggiare gli interessi di quello Stato o dei suoi cittadini e di includere in tali informazioni rapporti riguardanti le circostanze in cui si è verificato l'atto terroristico, chi lo ha commesso, le sue vittime, le perdite causate da esso ed i piani e metodi usato per commetterlo, nel modo compatibile con le esigenze delle indagini ed investigazioni.
Gli Stati Contraenti devono impegnarsi a cooperare gli uni con gli altri nello scambio di informazioni per la repressione dei crimini di terrorismo e comunicare prontamente agli altri Stati Contraenti tutte le informazioni e dati il loro possesso che possano prevenire il verificarsi di atti terroristici nei loro territori, contro i loro cittadini o residenti o contro i loro interessi.
Ciascuno Stato Contraente dovrà impegnarsi a fornire agli altri Stati Contraenti dati e informazioni in suo possesso che possono:
collaborare all'arresto di una o più persone accusate di commettere un reato terroristico contro gli interessi di quello Stato o di essere implicata in un reato del genere, non importa se con l'aiuto o con il silenzio, la collusione o l'incitamento;
condurre al sequestro di qualunque arma, munizione o esplosivo oppure ogni appoggio o fondo utilizzato o destinato ad essere utilizzato per commettere un reato terroristico.
Gli Stati Contraenti si impegnano a mantenere la confidenzialità dell'informazione condivisa e a non fornirla ad altri stati o organismi non contraenti senza prima ottenere il consenso dello Stato da cui l'informazione è partita.
II. Indagini:
Gli Stati Contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione tra di loro e a fornire assistenza nelle operazioni di indagine e arresto dei fuggitivi sospettati o condannati per reati terroristici, in accordo con le leggi e regolamenti di ogni stato.

III. Scambio di conoscenze:
Gli Stati Contraenti coopereranno nella conduzione e nello scambio di studi di ricerca per la repressione dei reati di terrorismo e si scambieranno le conoscenze nel campo del controterrorismo.
Gli Stati Contraenti coopereranno, entro i limiti delle loro risorse, nel fornire tutta l'assistenza tecnica possibile per la formulazione di programmi o per l'allestimento di corsi di addestramento congiunto o corsi di addestramento per uno Stato o per un gruppo di Stati Contraenti, come richiesto a beneficio di coloro che lavorano nel controterrorismo con l'obiettivo di sviluppare le proprie abilità scientifiche e pratiche e di migliorare le proprie prestazioni.
CAPITOLO II: IL CAMPO GIURIDICO
SEZIONE I: Estradizione di terroristi
Articolo 5
Gli Stati contraenti si impegnano ad estradare i sospettati di o condannati per reati terroristici, la cui estradizione sia richiesta da qualsivoglia di questi stati in accordo con le regole e le condizioni stipulate in questa convenzione.

Articolo 6
L'estradizione non sarà possibile in ognuna delle seguenti circostanze:

Se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è trattato dalle leggi in vigore nello Stato richiesto come un reato di natura politica;
Se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è relativo esclusivamente ad una diserzione dei doveri militari;
Se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è stato commesso nel territorio dello Stato Contraente richiesto, eccetto il caso in cui il reato abbia minacciato gli interessi dello Stato richiedente e le sue leggi si occupino dell'incriminazione e della punizione di tali reati e qualora lo Stato richiesto non abbia iniziato nessuna indagine o procedimento;
Se un giudizio finale, passato in giudicato, sia stato emanato per quel reato nello Stato Contraente a cui viene inoltrata la richiesta di estradizione o in un terzo Stato Contraente;
Se, alla consegna della richiesta di estradizione, i procedimenti sono stati fermati o la sanzione è, secondo la legge dello stato richiedente, caduta in prescrizione;
Se il reato è stato commesso fuori del territorio dello Stato richiedente da una persona che non sia cittadina di quello Stato e la legge dello Stato richiesto non consenta il procedimento penale per la stessa categoria di reato quando commesso al di fuori del suo territorio da tale persona;
Se lo Stato richiedente abbia garantito l'amnistia ai perpetratori di reati che includono il reato in questione;
Se il sistema legale dello Stato richiesto non gli consenta di estradare i propri cittadini. In questo caso, lo Stato richiesto procederà contro quelle persone che commettono in uno qualsiasi degli altri Stati Contraenti un reato terroristico che sia punibile in entrambi gli Stati con la privazione della libertà per un periodo di almeno un anno. La nazionalità della persona di cui è richiesta l'estradizione sarà determinata al momento in cui il reato in questione è stato commesso e in questo merito verrà fatto uso dell'indagine condotta dallo stato richiedente.
Articolo 7
Se la persona di cui si richiede l'estradizione è indagata, sotto processo o già condannata per un altro reato nello Stato richiesto, l'indagine deve essere conclusa, il processo completato o la sentenza eseguita. Lo stato richiesto può, nonostante ciò, estradarla in forma provvisoria per interrogatori o processi, sempre che venga garantito il suo ritorno in tale Stato prima di scontare la pena gravante su di essa nello Stato richiedente.

Articolo 8
Allo scopo dell'estradizione dei terroristi secondo questa Convenzione, non sarà tenuta in nessun conto alcuna differenza che potrebbe esistere nella legislazione domestica degli Stati Contraenti nella designazione legale di reati come il tradimento o illeciti oppure nelle pene ad essi connesse, sempre che siano punibili secondo le leggi di entrambi gli Stati con la privazione della libertà per un periodo di almeno un anno.

SEZIONE II: Delega giudiziaria
Articolo 9
Ogni Stato Contraente può richiedere ad ogni altro Stato Contraente di assumere nel proprio territorio e per proprio conto ogni procedura giudiziaria in relazione ad una azione connessa ad un reato terroristico e, in particolare:

ascoltare la deposizione di testimoni e registrare questa come prova;
effettuare servizio di documenti giuridici;
eseguire ispezioni e sequestri;
esaminare e valutare le prove;
ottenere documenti o dati oppure copie certificate di essi;
Articolo 10
Ognuno degli Stati Contraenti si impegna a realizzare delega giudiziaria in materia di reati terroristici, ma tale assistenza può essere rifiutata in uno dei due seguenti casi:

Qualora la richiesta sia relativa ad un reato che è soggetto alla investigazione o a procedimento penale nello Stato ricevente la richiesta;
Qualora l'accoglimento della richiesta possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato ricevente la richiesta.
Articolo 11
La richiesta per una delega giudiziaria sarà accolta prontamente in accordo con le disposizioni del diritto interno dello Stato ricevente la richiesta. Quest'ultimo può posticipare l'esecuzione della richiesta per tutto il tempo necessario a completare ogni inchiesta o procedimento in corso relativo alla medesima questione, oppure fino a quando ogni motivo per il rinvio cessi di esistere, sempre che allo Stato richiedente venga notificato tale rinvio.

Articolo 12
Una misura adottata per mezzo di una delega giudiziaria, secondo le disposizioni di questa Convenzione, avrà lo stesso effetto legale che avrebbe se fosse stata presa dalle autorità competenti dello Stato richiedente.
Il risultato dell'applicazione della delega giudiziaria può essere utilizzato solamente per il proposito per il quale la delega è stata concessa.
SEZIONE III: Cooperazione giudiziaria
Articolo 13
Ogni Stato Contraente fornirà agli altri Stati tutta la possibile e necessaria assistenza alle indagini e ai procedimenti giudiziari connessi ai reati di terrorismo.

Articolo 14
Dove uno degli Stati contraenti abbia giurisdizione a procedere contro una persona sospettata di reati di terrorismo, può richiedere allo Stato nel quale il sospettato si trova di prendere provvedimenti contro di lui per quel reato, subordinatamente all'accordo con quello Stato e sempre che il reato sia punibile, nello Stato che inizia il procedimento, con la privazione della libertà per un periodo di almeno un anno. Lo Stato richiedente fornirà, in questo caso, insieme alla richiesta, tutti i documenti di indagine e le prove relative ai reati.
L'indagine o il procedimento giudiziario sarà condotto sulla base delle imputazioni poste dallo Stato richiedente contro il sospettato, in accordo con le disposizioni e le procedure della legge dello Stato che inizia il procedimento.
Articolo 15
Il sottoporre da parte di uno Stato una richiesta di procedimento in accordo con il paragrafo (a) del precedente articolo implicherà la sospensione delle misure da esso adottate per ricercare, indagare e procedere contro il sospettato, per il quale è stato richiesto il procedimento, con l'eccezione di quelle necessarie allo scopo della cooperazione ed assistenza giudiziaria, o della delega giudiziaria, richieste da parte dello Stato cui si richiede di condurre il procedimento.

Articolo 16
Le misure adottate sia nello Stato richiedente che in quello in cui il procedimento ha luogo sono soggette alla legge dello Stato in cui sono prese e avranno l'efficacia accordata loro da quella legge.
Lo Stato richiedente può processare una prima o una seconda volta una persona per la quale ha chiesto il procedimento solamente se lo Stato ricevente la richiesta rifiuta di sottoporla a procedimento.
Lo Stato cui si richiede di prendere provvedimenti si impegnerà in ogni caso a notificare allo Stato richiedente quale azione ha deciso di intraprendere rispetto alla richiesta e i risultati delle indagini o del procedimento.
Articolo 17
Lo Stato cui si richiede di prendere provvedimenti può adottare tutte le misure stabilite dalla propria legge nei confronti dell'accusato, sia prima che la richiesta sia inoltrata che in seguito.

Articolo 18
Il trasferimento di competenza per il procedimento non pregiudicherà i diritti della vittima del reato, che mantiene il diritto di adire le Corti dello Stato richiedente o dello Stato procedente allo scopo di fare valere i propri diritti sul piano civile quali conseguenze del reato.

SEZIONE IV: Sequestro di beni e ricavi derivanti dal reato
Articolo 19
Se si è deciso di estradare la persona richiesta, ogni Stato Contraente si impegnerà a sequestrare e consegnare allo Stato richiedente le proprietà utilizzate e i ricavi derivanti da o relativi al reato terroristico, anche qualora siano in possesso della persona in oggetto o qualora si trovino in possesso di terzi.
Una volta che sia stato stabilito che essi sono connessi al reato terroristico, gli oggetti indicati nel precedente paragrafo saranno resi anche se la persona che deve essere estradata non è stata consegnata perché latitante o morta, o per qualunque altra ragione.
Le disposizioni dei due paragrafi precedenti non pregiudicheranno in modo alcuno il diritto di ogni Stato contraente o di terze parti in buona fede sulle proprietà o sui beni in questione.
Articolo 20
Lo Stato cui è stato richiesto di consegnare le proprietà e i beni può adottare tutte le misure precauzionali necessarie a sollevare il proprio obbligo di consegna. Può anche trattenere tali proprietà o beni su base temporanea qualora fossero richiesti per procedimenti penali pendenti; può altresì, per la medesima ragione, consegnarli allo Stato richiedente a condizione che vengano restituiti.

SEZIONE V: Scambio di prove
Articolo 21
Gli Stati Contraenti si impegnano a produrre la prova di ogni atto terroristico commesso nel loro territorio contro un altro Stato Contraente, esaminato dalle proprie agenzie competenti; nel fare ciò, possono altresì domandare l'assistenza di qualunque altro Stato Contraente. Essi adotteranno le misure necessarie a preservare tali prove e ad assicurare la loro validità legale. Essi sottoporranno le prove allo Stato contro i cui interessi è commesso il reato, e lo Stato o gli Stati contraenti la cui assistenza è richiesta non passeranno questa informazione a nessuna terza parte.

Parte terza
Meccanismi per realizzare la cooperazione
CAPITOLO I: PROCEDURE PER L'ESTRADIZIONE
Articolo 22
Le richieste di estradizione vanno effettuate tra le competenti autorità, direttamente negli Stati Contraenti, attraverso i rispettivi ministeri della giustizia o attraverso autorità equivalenti oppure per via diplomatica.

Articolo 23
Le domande di estradizione vanno redatte in forma scritta e ad esse devono essere allegati i seguenti documenti:

L'originale, o copia autenticata, dell'atto di accusa o dell'ordine di detenzione o qualunque altro documento avente lo stesso valore, emesso secondo le procedure previste dalla legislazione dello Stato richiedente;
Un rapporto dei reati per i quali l'estradizione è richiesta, indicante il momento e il luogo in cui sono stati commessi, la loro definizione dal punto di vista legale e la relativa indicazione dei provvedimenti legali applicabili al riguardo, insieme a copia dei provvedimenti rilevanti;
Una descrizione quanto più possibile accurata della persona per la quale si chiede l'estradizione, insieme a qualunque altra informazione che possa servire a stabilirne identità e nazionalità.
Articolo 24
Le autorità giudiziarie dello Stato richiedente possono rivolgersi allo Stato ricevente la richiesta in qualunque forma scritta per chiedere la detenzione provvisoria della persona nel periodo necessario per la presentazione della richiesta di estradizione.
In tal caso, lo Stato ricevente la richiesta può detenere la persona in via provvisoria. Se la richiesta di estradizione viene presentata incompleta dei necessari documenti, così come indicato nel precedente Articolo, la persona per la quale si richiede l'estradizione non può essere detenuta per più di 30 giorni dalla data del suo arresto.
Articolo 25
Lo Stato richiedente deve presentare una richiesta completa dei documenti indicati all'Articolo 23 di questa Convenzione. Se lo Stato ricevente la richiesta ritiene che questa possa considerarsi corretta, deve, attraverso le proprie autorità, dare riconoscimento alla richiesta stessa, così come previsto dalle proprie leggi; questa decisione deve essere prontamente comunicata allo Stato richiedente.

Articolo 26
Nei casi di accordo tra gli Stati, indicati dai due precedenti Articoli, il periodo di detenzione provvisoria non può comunque eccedere i 60 giorni dalla data di arresto.
Durante il periodo specificato nel precedente paragrafo, non si esclude la possibilità di un provvisorio rilascio della persona, sempre che lo Stato al quale l'estradizione è richiesta adotti tutte le misure necessarie per prevenire la fuga della persona.
L'eventuale rilascio non impedisce un nuovo arresto della persona in questione o la sua estradizione se una richiesta di estradizione viene ricevuta successivamente.
Articolo 27
Qualora lo Stato ricevente la richiesta ritenga di necessitare di ulteriori informazioni, in modo tale da verificare che tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolo siano state rispettate, dovrà far presente ciò allo Stato richiedente, fissando altresì una data entro la quale tali informazioni dovranno essere fornite.

Articolo 28
Qualora lo Stato ricevente la richiesta abbia ricevuto più richieste di estradizione da Stati differenti, sia per lo stesso reato che per reati diversi, dovrà prendere la propria decisione considerando tutte le circostanze e, in particolare, la possibilità di una ulteriore estradizione, le rispettive date indicate nelle richieste, la gravità dei reati e il luogo in cui sono stati commessi.

CAPITOLO II: PROCEDURE PER LA DELEGA GIUDIZIARIA
Articolo 29
Le richieste relative a delega giudiziaria dovranno contenere le seguenti informazioni:

L'indicazione dell'autorità che presenta la richiesta;
Il soggetto e la ragione della richiesta;
Un rapporto il più dettagliato possibile sull'identità e la nazionalità della persona in oggetto;
Una descrizione del reato in relazione al quale viene fatta richiesta per la delega giudiziaria, la sua definizione legale, la sanzione prevista per la sua commissione e quante più informazioni possibili sulle circostanze in cui è stato commesso, in modo da facilitare il corretto funzionamento della delega giudiziaria.
Articolo 30
La richiesta di delega giudiziaria deve essere fatta dal Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia dello Stato al quale è indirizzata la richiesta; la risposta di questo dovrà avvenire secondo questo medesimo procedimento.
In caso di urgenza, la richiesta di delega giudiziaria potrà essere indirizzata dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente direttamente alle autorità giudiziarie dello Stato a cui la richiesta è inoltrata; una copia della richiesta, comunque, deve essere fatta pervenire al Ministero della Giustizia di questo secondo Stato. La richiesta, completa dei documenti necessari per la sua attuazione, dovrà essere restituita secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo.
La richiesta di una delega giudiziaria può essere inviata dalle autorità giudiziarie direttamente all'autorità competente nello Stato a cui la richiesta viene inoltrata e le eventuali risposte possono essere inoltrate attraverso questa medesima autorità.
Articolo 31
Le richieste di delega giudiziaria e le relative documentazioni devono essere firmate e portare il sigillo dell'autorità competente o, comunque, devono essere autenticate da essa. Questi documenti saranno esentati dall'adempimento di tutte le formalità eventualmente previste dalle leggi dello Stato a cui la richiesta è inoltrata.

Articolo 32
Qualora l'autorità che riceve la richiesta di delega giudiziaria non abbia la competenza in materia, dovrà automaticamente fare riferimento all'autorità effettivamente competente nello Stato. Nel caso in cui la richiesta sia stata inoltrata direttamente, allo stesso modo dovrà essere data notifica allo Stato richiedente.

Articolo 33
Ogni rifiuto di delega giudiziaria dovrà essere accompagnato da una dichiarazione indicante i motivi di tale rifiuto.

CAPITOLO III: MISURE PER LA PROTEZIONE DI TESTIMONI ED ESPERTI
Articolo 34
Qualora, secondo il giudizio dello Stato richiedente, la comparizione di un testimone o di un esperto davanti all'autorità giudiziaria sia di particolare importanza, ciò dovrà essere precisato nella richiesta. La richiesta o la chiamata a comparire dovranno indicare l'ammontare approssimativo delle spese di viaggio, vitto e alloggio e dovranno altresì indicare un impegno a farvi fronte. Lo Stato ricevente la richiesta dovrà invitare i testimoni o gli esperti a comparire e dovrà informare lo Stato richiedente della risposta ottenuta.

Articolo 35
Un testimone o un esperto che non si presenti a comparire non potrà essere soggetto ad alcuna sanzione o misura coercitiva, nonostante le eventuali indicazioni contrarie stabilite nella chiamata a comparire.
Qualora un testimone o un esperto viaggi nel territorio dello Stato richiedente di propria iniziativa, dovrà essere chiamato a comparire secondo le procedure stabilite dalle leggi interne dello Stato stesso.
Articolo 36
Un testimone o un esperto non potrà essere perseguito, detenuto o soggetto ad alcuna forma di restrizione della libertà personale all'interno del territorio dello Stato richiedente, in riferimento a qualunque atto o condanna precedenti la partenza dallo Stato ricevente la richiesta, indipendentemente dalla sua nazionalità e fintanto che la comparizione davanti alle autorità giudiziarie rappresenti una risposta alla chiamata.
Nessun testimone o esperto, indipendentemente dalla sua nazionalità, che appare davanti alle autorità giudiziarie di uno Stato richiedente in risposta ad una chiamata potrà essere perseguito, detenuto o sottoposto ad alcuna forma di restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato, in riferimento a qualunque atto o condanna non specificati nella chiamata e che siano antecedenti la partenza della persona dal territorio a cui la richiesta è stata fatta.
L'immunità sancita da questo Articolo decade qualora il testimone o l'esperto, pur essendo libero di lasciare il paese, resti nel territorio dello Stato richiedente per un periodo di 30 giorni consecutivi dopo che la sua presenza non è più ritenuta necessaria dalle autorità giudiziarie o dopo che, avendo già lasciato il territorio dello Stato richiedente, decida volontariamente di farvi ritorno.
Articolo 37
Lo Stato richiedente deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere il testimone o l'esperto da qualunque forma di pubblicità che possa danneggiare lui, la sua famiglia o la sua proprietà a seguito delle dichiarazioni rese in qualità di testimone o esperto. In particolare, dovrà essere garantita riservatezza su:
La data, il luogo e i mezzi con cui si sposterà nello Stato richiedente;
Il luogo della sua residenza, i suoi spostamenti e i luoghi che frequenterà;
Le testimonianze e le informazioni che verranno rese all'autorità giudiziaria competente.
Lo Stato richiedente dovrà impegnarsi ad adottare le forme di protezione necessarie per la sicurezza dei testimoni e degli esperti e per i membri delle loro famiglie in relazione alla loro situazione, alle circostanze del caso per le quali è stata richiesta la loro comparizione e in relazione al tipo di rischi in cui potranno incorrere.
Articolo 38
Qualora un testimone o un esperto la cui apparizione sia richiesta dallo Stato richiedente si trovi in arresto presso lo Stato ricevente la richiesta, egli potrà essere temporaneamente trasferito nel luogo in cui dovrà avvenire l'udienza; qui, egli dovrà fornire la propria testimonianza secondo le condizioni e nei tempi determinati dallo Stato che già lo aveva in custodia. Il trasferimento può essere rifiutato per i seguenti motivi:
Il testimone/esperto si rifiuta;
La sua presenza è richiesta per un procedimento penale nel territorio dello Stato a cui è stata fatta la richiesta;
Il suo trasferimento comporterebbe un prolungamento dei tempi della sua detenzione;
Ci sono altre considerazioni che portano ad un giudizio negativo sul suo trasferimento.
Il testimone o l'esperto, una volta trasferito, continuerà ad essere detenuto nel territorio dello Stato richiedente fino al momento del suo nuovo trasferimento nello Stato a cui la richiesta è stata fatta a meno che quest'ultimo non faccia istanza per il suo rilascio.
Parte quarta
Disposizioni finali
Articolo 39
Questa Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione e approvazione da parte degli Stati firmatari e gli strumenti per tale ratifica, accettazione e approvazione dovranno essere depositati al Segretariato Generale della Lega degli Stati Arabi entro 30 giorni dalla data della ratifica, accettazione e approvazione. Il Segretariato Generale dovrà notificare agli Stati membri l'avvenuto deposito di ogni strumento e la relativa data.

Articolo 40
Questa Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui gli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione saranno stati depositati da sette Stati Arabi.
Questa Convenzione entrerà in vigore per ogni altro Stato Arabo solo dopo che gli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione saranno stati depositati e dopo che saranno trascorsi 30 giorni dalla data del deposito.
Articolo 41
Nessuno Stato Contraente potrà porre riserve che implicitamente o esplicitamente violino le disposizioni della Convenzione o che siano incompatibili con i suoi obiettivi.

Articolo 42
Uno Stato firmatario potrà denunciare questa Convenzione solo con richiesta scritta indirizzata al Segretariato Generale della Lega degli Stati Arabi.

La denuncia avrà effetto dopo sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata fatta al Segretariato Generale della Lega degli Stati Arabi.

Le disposizioni di questa Convenzione resteranno in vigore rispetto alle richieste sottoposte prima che questo termine sia scaduto.



SIGLATO al Cairo, il 22 Aprile 1998, in singola copia, che sarà depositata al Segretariato Generale della Lega degli Stati Arabi. Una copia certificata sarà trattenuta al Segretariato Generale del Consiglio dei Ministri dell'Interno Arabi e altre copie certificate saranno trasmesse ad ogni singolo Stato che ha firmato e pertanto accettato questa Convenzione.

A testimonianza di ciò, i Ministri Arabi dell'Interno e i Ministri Arabi della Giustizia hanno firmato questa Convenzione in rappresentanza dei rispettivi Stati.