Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Convenzioni di diritto bellico ratificate o firmate dall'Italia :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Convenzioni di diritto bellico ratificate o firmate dall'Italia
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Sommario

L'Italia ha ratificato 36 trattati internazionali di diritto bellico / umanitario e figura quale firmatario di altri 21 accordi, potendo peraltro contare anche sul recepimento "automatico" del diritto internazionale consuetdinarioin materia previsto dall'art. 10/2 Costituzione.

 
Indice dei contenuti
 
1. Introduzione

2. Accordi ratificati

3. Accordi firmati

4. Legge 11 dicembre 1984, n. 839
 
Abstract
 

1. INTRODUZIONE

I mezzi attraverso i quali l'ordinamento interno si adatta al diritto internazionale si distinguono sommariamente in procedimenti ordinari e procedimenti speciali.

Nel primo caso (ordinario), l'adattamento del diritto interno italiano a quello internazionale avviene mediante norme (costituzionali, amministrative, legislative) che formalmente in nulla si distinguono dalle nmprme statali se non per il motivo (occasio legis) per cui vengono emanate. Nel secondo caso (procedimento speciale o "mediante rinvio") la norma internazionale non viene riformulata all'interno dello Stato, ma gli organi preposti alle funzioni normative si limitano ad ordianre l'osservanza della o delle norme internazionali (es. art. 10/1 Costituzione repubblicana per il cd. diritto internazionale consuetudinario), normalmente mediate l'ordine di esecuzione, contenuto nella legge che autorizza la ratifica del trattato, che appunto non riformula le norme contenute nel trattato a cui si riferisce, ma fa ad esse semplicemente rinvio.

E' possibile, poi, che tale procedimento mediante rinvio (che pare comunque preferibile, almeno da un punto di vista del diritto internazionale e la sua esatta integrazione nel sistema statale) si diversifichi a seconda del caso in cui le norme a quo (i.e. del trattato internazionale) siano, secondo i normali criteri di interpretazione, self - executing (direttamente applicabili senza necessità di intervento delle autorità statali) o non self - executing (non direttamente applicabili).

Secondo migliore dottrina (B. Conforti, al quale ci si rifa ampiamente nella presente introduzione) le norme non sono self - exectuting solo in due casi:
(1) quando attribuiscano semplici facoltà agli stati;
(2) quando, pur imponendo obblighi, non possano ricevere esecuzione in quanto non esistono gli organi o le procedure interne indispensabili alla loro esecuzione.

Nel caso del cd. diritto internazionale pattizio, di seguito alcuni cenni sulla formazione del trattato e sul suo recepimento nell'ordinamento interno.

(a) Formazione del trattato

(i) Formazione solenne

Il procedimento normale (rectius: solenne) di formazione del trattato ricalca ancora oggi quello seguito all'epoca delle monarchie assolute: la stupula era di competenza esclusiva del Capo dello Stato; venive negoziato dagli emissari del Sovrano, detti plenipotenziari, in quanto dotati appunto di pieni poteri per la negoziazione, che predisponevano il testo dell'accordo(che doveva essere approvato all'unanimità) e lo sottoscrivevano per renderlo immutabile in assenza di apertura di nuovi negoziati; seguiva poi la ratifica da parte del Sovrano, che accertava se i plenipotenziari si fossero effettivamente attenuti ai poteri ricevuti. Con lo scambio delle ratifiche il Sovrano portava a conoscenza delle controparti la volontà statuale.

La prassi internazionale prevede appunto ancora oggi le fasi descritte, anche se talora la prassi internazionale prevede leggere variazioni (es. molte convenzioni promosse della Nazioni Unite o dal Consiglio d'Europa alla negoziazione diretta si sotituisce la discussione e l'approvazione da parte di un organo, normalmente assembleare, dell'organizzazione):
- negoziazione;
- firma;
- ratifica (o accessione o adesione);
- scambio o deposito delle ratifiche (cfr. Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati, ratificata in Italia nel 1974 ed entrata in vigore nel 1980). In Itlaia - come del resto in molti stati - è l'esecutivo il potere depositario della facoltà di stipula dei trattati, con le eccezioni di cui agli artt. 87/8 (Il presidente della Repubblica ... ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere) e 80 Costituzione (cfr. infra).

(ii) Forma semplificata

Gli accordi in forma semplificata (o "informali") sono quelli che entrano in vigore per effetto della sola sottoscrizione da parte dei plenipotenziari, effetto che si ha quando (e solo in caso in cui) dal testo stesso o dai comportamenti concludenti delle parti risulti che le medesime hanno inteso attribuire alla firma il valore di piena e definitiva manifestazione di volontà.

L'artricolo 12 della Convenzione di Vienna del 1969, rubricato Espressione, attraverso la firma, del consenso ad essere vincolati da un trattato statuisce al proposito che

    Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si esprime attraverso la firma del rappresentante di tale Stato:
    (a) quando il trattato prevede che la firma avrà questo effetto;
    (b) quando risulta altrimenti che gli Stati partecipanti al negoziato avevano concordato che la firma avrebbe avuto questo effetto; oppure
    (c) quando l'intenzione dello Stato di attribuire questo effetto alla firma risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corso del negoziato.


Alla categoria in esame possono essere ascritti anche i cd. scambi di note diplomatiche o di altri strumenti simili, sempre che dagli strumenti medesimi o aliunde si ricqavi l'intenzione delle parti di voncolarsi immediatamente: la dottrina ricordata (Conforti) sostiene peraltro che la categoria degli accordi in forma semplificata comprenda in definitiva tutti gli accordi che, in un modo o in un altro, gli organi dello stato preposti alle relazioni con gli altri stati, e cioè normalmente gli organi del potere esecutivo, stipulano senza ricorrere alla procedura della ratifica, e quindi impegnano direttamente e definitvamente la volontà dello stato.

La compentenza a concludere detti accordi in infromalòi è regolata da ciascuno stato con norme costituzionali. Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, migliore dottrina (Cassese) sostiene che la stuipulazione in forma semplificata sarebbe da escludere solo quando l'accordo appartengfa ad una delle categorie di cui all'art. 80 della Costituzione che recita:
    Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
In tutti gli altri casi il potere esecutivo sarebbe invece libero di decidere (insieme alle altre parti contraenti), se dare l'accordo forma solenne e quindi far intervenire il Capo dello Stato, oppure stipulare direttamente.Si sostiene peraltro che un limite alla compentenza del Governo a stipluare accordi in forma semplificata è dato dal divieto - che la prevalente dottrina considera impliciamente previsto nella nostra Costituzione - di concludere accordi segreti.

Concludendo, si ricorda come sia invalsa la prassi in Italia da parte dei governi di concludere accordi in forma semplificata per la stipulazione per materie che chiaramente entrano nell'ambito dell'art. 80 Costituzione, per lo più adducendo motivi connessi alla politica internaizonale.

Si ricordano, ad esempio, la domanda di ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite avvenuta con atto del Ministero degli Esteri in data 7 maggio 1947 ed accolta dall'Assemblea generale nel 1955; o una serie di accordi di cooperazione e di assistenza militare o di concessione di basi militari, talvolta stipulati in forma segreta (!) come la concessione di una base navale alla marina statunitense all'Isola della Maddalena (1972) per la concessione di basi per l'installazione di missili pershing o cruise, ecc.

Posto che la tesi sempre sostenuta da parte dei governi (secondo la quale si tratterebbe di accordi esecutivi del Trattato Nato) è priva di fondamento giuridico, che validità internazionale hanno detti accordi?

Nel variegato - e talvolta contrastante - quadro della prassi, si ritiene che i trattati conclusi dai rispettivi governi in violazione di nrome interne sulla competenza a stipulare siano invalidi ai sensi del dirittto interno (ma su ciuò cfr. art. 46 Convenzione di Vienna del 1969).


***

2. RATIFICHE

1. Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field. Geneva, 22 August 1864

2. Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grammes Weight. Saint Petersburg, 29 November / 11 December 1868.

3. Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 29 July 1899.

4. Convention (III) for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 22 August 1864. The Hague, 29 July 1899.

5. Declaration (IV,1), to Prohibit, for the Term of Five Years, the Launching of Projectiles and Explosives from Balloons, and Other Methods of Similar Nature. The Hague, 29 July 1899.

6. Declaration (IV,2) concerning Asphyxiating Gases. The Hague, 29 July 1899.

7. Declaration (IV,3) concerning Expanding Bullets. The Hague, 29 July 1899.

8. Convention for the Exemption of Hospital Ships, in Time of War, from The Payment of all Dues and Taxes Imposed for the Benefit of the State. The Hague, 21 December 1904.

9. Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field. Geneva, 6 July 1906.

10. Convention (X) for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention. The Hague, 18 October 1907.

11. Treaty relating to the Use of Submarines and Noxious Gases in Warfare. Washington, 6 February 1922.

12. Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare. Geneva, 17 June 1925.

13. Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field. Geneva, 27 July 1929.

14. Convention relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 27 July 1929.

15. Treaty for the Limitation and Reduction of Naval Armaments, (Part IV, Art. 22, relating to submarine warfare). London, 22 April 1930.

16. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948.

17. Geneva Conventions of 12 August 1949.

18. Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The Hague, 14 May 1954.

19. Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The Hague, 14 May 1954.

20. Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction. Opened for Signature at London, Moscow and Washington. 10 April 1972.

21. Convention on the prohibition of military or any hostile use of environmental modification techniques, 10 December 1976.

22. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

23. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.

24. Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects. Geneva, 10 October 1980.

25. Protocol on Non-Detectable Fragments (Protocol I). Geneva, 10 October 1980.

26. Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices (Protocol II). Geneva, 10 October 1980.

27. Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III). Geneva, 10 October 1980.

28. International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, 4 December 1989.

29. Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989.

30. Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction, Paris 13 January 1993

31. Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV to the 1980 Convention), 13 October 1995

32. Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices as amended on 3 May 1996 (Protocol II to the 1980 Convention as amended on 3 May 1996)

33. Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, 18 September 1997

34. Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998

35. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, 25 May 2000

36. Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects. Geneva, 10 October 1980. Amendment article 1, 21 December 2001.

***

3. FIRME

1. Additional Articles relating to the Condition of the Wounded in War. Geneva, 20 October 1868.

2. Final Act Of the International Peace Conference. The Hague, 29 July 1899.

3. Final Act of the Second Peace Conference. The Hague, 18 October 1907.

4. Convention (III) relative to the Opening of Hostilities. The Hague, 18 October 1907.

5. Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.

6. Convention (V) respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land. The Hague, 18 October 1907.

7. Convention (VI) relating to the Status of Enemy Merchant Ships at the Outbreak of Hostilities. The Hague, 18 October 1907.

8. Convention (VII) relating to the Conversion of Merchant Ships into War-Ships. The Hague, 18 October 1907.

9. Convention (VIII) relative to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines. The Hague, 18 October 1907.

10. Convention (IX) concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War. The Hague, 18 October 1907.

11. Convention (XI) relative to certain Restrictions with regard to the Exercise of the Right of Capture in Naval War. The Hague, 18 October 1907.

12. Convention (XII) relative to the Creation of an International Prize Court. The Hague, 18 October 1907.

13. Convention (XIII) concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War. The Hague, 18 October 1907.

14. Final Protocol to the Naval Conference of London, 26 February 1909.

15. Declaration concerning the Laws of Naval War. London, 26 February 1909.

16. Final Act of the Diplomatic Conference. Geneva, 27 July 1929.

17. Procès-verbal relating to the Rules of Submarine Warfare set forth in Part IV of the Treaty of London of 22 April 1930. London, 6 November 1936.

18. Final Act of the Diplomatic Conference of Geneva, 12 August 1949.

19. Final Act of the Intergovernmental Conference on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The Hague, 14 May 1954.

20. Final Act of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977.

21. Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict The Hague, 26 March 1999.

***

4. Legge 11 dicembre 1984, n. 839 (in Gazz. Uff., 17 dicembre, n. 345). Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(1)
(1) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.


Preambolo
(Omissis).

Articolo 1

Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:
a) le leggi costituzionali;
b) le leggi ordinarie dello Stato;
c) i decreti che hanno forza di legge;
d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge;
e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge;
f) gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione ai sensi delle precedenti lettere b) e d) .
Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.
La pubblicazione dei decreti emanati a norma dell'articolo 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dall'articolo 5, secondo e terzo comma, della presente legge.
Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di cui alla lettera d) del primo comma, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalità.
Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di registrazione.
Qualora si tratti di testi voluminosi, può pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.
I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera e) del primo comma vengono pubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.
La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana assume la denominazione di "Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana".

Articolo 2

Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il relativo Ministero o comunque indicata la relativa attribuzione.
Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di cui all'articolo 1, lettera d) , da inserirsi nella Raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro della giustizia, il quale appone ad essi il proprio "visto" ed il sigillo dello Stato.

Articolo 3

Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti, alle delibere e agli atti da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda, ad esigenze di carattere informativo diffuso.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto.
I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale devono essere inviati al Ministero della giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo.
Sono altresì inseriti nella Gazzetta Ufficiale gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti.
Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresì, per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonché delle decisioni generali della CECA.
Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale sono pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati a norma del secondo comma del presente articolo. Gli elenchi specificano, per ogni categoria di atti, in quale delle forme previste dal secondo comma la pubblicazione deve essere effettuata.
Gli elenchi, emanati a norma del secondo e settimo comma, possono essere modificati o integrati con le modalità previste in detti commi.
Sono abrogate tutte le disposizioni di carattere generale o particolare, legislative, regolamentari o amministrative, che prevedono la pubblicazione di atti nella Gazzetta Ufficiale, salvo le pubblicazioni previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla corte costituzionale, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare.

Articolo 4

A cura del Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi del Ministero degli affari esteri, sono trasmessi, per la pubblicazione trimestrale in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati, che sono altresì comunicati alle Presidenze delle Assemblee parlamentari.
La trasmissione avviene non oltre un mese dalla sottoscrizione dell'atto con cui la Repubblica si obbliga.

Articolo 5

Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subìto modificazioni, l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia predispone un testo integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento e stampate in modo caratteristico. Questo testo è pubblicato nella prima parte della Gazzetta Ufficiale anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.
Se il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'articolo 77 della Costituzione è respinto, la deliberazione è subito comunicata dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro della giustizia, il quale provvede a pubblicarla immediatamente nella Gazzetta Ufficiale.
Se il decreto non viene convertito in legge nel termine previsto dall'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, il relativo comunicato è predisposto dal Ministro della giustizia e immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 6

Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, il Ministro della giustizia provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in calce al provvedimento modificativo, anche della intera norma nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.
Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subìto diverse e complesse modifiche disposte nelle forme indicate nel precedente comma, il Ministero competente può predisporre, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

Articolo 7
Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi approvate dal Parlamento sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima parte della Gazzetta Ufficiale, mediante annotazioni in calce al testo della legge.
Sono analogamente annotati in calce al testo della legge gli estremi degli atti normativi delle Comunità europee cui esso si riferisce (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 14. l. 9 marzo 1989, n. 86.

Articolo 8

Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti, il Ministro competente per materia trasmette, unitamente alla legge o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.

Articolo 9

La Gazzetta Ufficiale pubblica annualmente, in allegato al volume contenente gli indici annuali o in apposito volume, la situazione delle convenzioni internazionali vigenti per l'Italia, con l'indicazione degli Stati per i quali queste convenzioni sono efficaci e delle riserve ad esse relative.
Il volume è predisposto a cura del Ministero degli affari esteri.

Articolo 10

Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, può prevedere la divisione della 1ª parte della Gazzetta Ufficiale in più serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita anche separatamente (1).
(1) Vedi d.m. 24 settembre 1985 e d.m. 8 luglio 1987, n. 299.

Articolo 11

L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.
La Gazzetta Ufficiale è posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza è comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.

Articolo 12

Le leggi sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa. I decreti che diventano efficaci a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati subito dopo che essi pervengono registrati al Ministero della giustizia, e comunque entro i trenta giorni successivi.

Articolo 13

Sono abrogati la prima parte dell'articolo 6 e l'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, il capoverso seguente all'alinea introduttivo del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, nonché ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.
Il Governo è autorizzato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale dovranno essere riunite e coordinate con le norme della presente legge tutte le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 14

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, primo comma, all'articolo 3, quinto e sesto comma, agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10, hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, degli elenchi di cui agli articoli 1 e 3.
Agli atti aventi data anteriore a quella indicata nel primo comma continuano ad applicarsi le procedure in vigore a quella data.
Le disposizioni di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, si applicano dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.