Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Dichiarazione di S. Pietroburgo del 1868 :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Dichiarazione di S. Pietroburgo del 1868
Normativa

Dichiarazione firmata a Pietroburgo il 29 novembre 11 dicembre 1868

RINUNZIA ALL'USO IN TEMPO DI GUERRA DI PROIETTILI ESPLODENTI DI PESO INFERIORE AI 400 GRAMMI

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Sommario

Nel preambolo della dichiarazione del 11 dicembre (29 novembre per la Russia) del 1868 sul divieto dell'impiego di pallottole esplodenti di peso inferiore a 400 grammi viene enunciato - per la prima volta - il principio che il progredire della civiltà avrebbe dovuto attenuare ?nei limite del possibile? le calamità della guerra e constatava che l?impiego di certe armi entrava in contraddizione con tale principio; pertanto gli Stati firmatari si impegnavano a rinunciare all?uso di pallottole esplosive inferiori ai 400 grammi, ossia ordini progettati per penetrare nel corpo umano ed esplodere come una granata, ordigno assai più pesante.
Il preambolo alla dichiarazione del 1868 pare codificare alcuni concetti fondamentali che recepiscono uno dei punti più significativi delle teorie giusnaturalistiche che da Grozio all?Illuminismo avevano posto in luce il problema: le esigenze dell?umanità fissano il limiti tecnici alle necessità belliche, alcune tecniche militari sono contrarie alle leggi dell?umanità e quindi non possono trovare alcuna giustificazione.

 
Abstract
 

Su proposta del Gabinetto imperiale di Russia, una commissione militare internazionale si è riunita a Pietroburgo per esaminare l'opportunità di vietare l'uso tra le nazioni civili di certi proiettili in tempo di guerra; tale commissione ha fissato, di comune accordo, i limiti tecnici entro i quali la necessità bellica deve arrestarsi per tener conto delle esigenze dell'umanità; i Sottoscritti sono ora autorizzati dai loro rispettivi governi a dichiarare quanto segue:

Considerando:
- che i progressi della civiltà devono produrre l'effetto di attenuare, nei limiti del possibile, le calamità della guerra;

- che il solo scopo legittimo che gli Stati devono prefiggersi durante la guerra è l'indebolire le forze militari del nemico;

- che a tal fine è sufficiente mettere fuori combattimento il più gran numero possibile di nemici;

- che si va al di là dello scopo anzidetto se si usano armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne rendono la morte inevitabile;

- che l'uso di tali armi sarebbe pertanto contrario alle leggi dell'umanità.


Le parti contraenti si impegnano a rinunciare reciprocamente, ove scoppi una guerra tra loro, all'uso, da parte delle loro truppe di terra o di mare, di tutti i proiettili di peso inferiore a 400 grammi, che siano esplosivi o carichi di materie fulminanti o infiammabili.

Esse inviteranno ad aderire al presente impegno tutti gli Stati che non abbiano partecipato, mediante loro delegati, alle deliberazioni della commissione militare internazionale riunita a Pietroburgo.

Questo impegno non è obbligatorio che per le parti contraenti o aderenti, in caso di guerra tra due o più di esse; non è invece applicabile nei confronti delle parti che non siano contraenti o che non vi abbiano aderito.

Parimenti, esso cesserà di essere obbligatorio dal momento in cui, nel corso di una guerra tra parti contraenti o aderenti, una parte non contraente o aderente si unisca ad uno dei belligeranti.

Le parti contraenti o aderenti si riservano di consultarsi ulteriormente ogni qualvolta vengano formulate proposte precise dirette a tener conto dei perfezionamenti che la scienza apporti in futuro allo armamento delle truppe, allo scopo di tener fermi i principi che esse hanno posto e di conciliare le necessità della guerra con le leggi dell'umanità.

Fatto a Pietroburgo il 29 novembre (11 dicembre) 1868.