Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
II Convenzione internazionale dell' Aja del 1899 su leggi ed usi della guerra terrestre :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
II Convenzione internazionale dell' Aja del 1899 su leggi ed usi della guerra terrestre
Normativa

Convenzione internazionale conclusa da 26 stati contraenti all'Aja (18 maggio - 29 luglio 1899)
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Sommario

La prima conferenza dell?Aia tenne i propri lavori tra il 18 maggio e il 29 luglio 1899 con le seguenti finalità: il mantenimento della pace, la riduzione degli armamenti e la regolamentazione della guerra: vi parteciparono 26 stati che sottoscrissero tre convenzioni e tre dichiarazioni.

 
Indice dei contenuti
 
1. Introduzione
2. II Convenzione internazionale dell?Aja
concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre
con relativo regolamento (abstract)

 
Abstract
 

1. Introduzione
La prima conferenza dell?Aia tenne i propri lavori tra il 18 maggio e il 29 luglio 1899 con le seguenti finalità: il mantenimento della pace, la riduzione degli armamenti e la regolamentazione della guerra.

Vi parteciparono 26 stati che sottoscrissero tre convenzioni e tre dichiarazioni.

Le dichiarazioni riprendevano lo spirito di quella di Pietroburgo del 1868: ribadivano l'intento dei firmatari di rinunciare all'uso dei proiettili esplosivi e aggiungevano la proibizione di lanciare bombe dai palloni aerostatici e di usare gas asfissianti. Su questi punti la conferenza mostrò tutta la sua debolezza: la storia dell'aviazione e l'uso di armi chimiche nelle guerre del 900 lo sta a dimostrare. Ininfluente fu pure la dichiarazione sulla rinuncia all?uso delle pallottole esplodenti: queste infatti caddero in disuso non tanto per ottemperanza delle norme umanitarie sottoscritte, quanto per l?evoluzione della tecnologia che già durante la grande guerra era in grado di produrre pallottole ordinarie altrettanto capaci di mettere fuori combattimento il nemico.

Anche la terza convenzione, che si proponeva di estendere alle guerre sul mare le norme di protezione dei feriti stabilite nella conferenza di Ginevra del 1864, restò lettera morta almeno fino al 1907.

Più importanti sono la prima e la seconda convenzione.

Con la prima veniva istituita una Corte permanente d?arbitrato allo scopo di prevenire i conflitti armati. Detta impropriamente ?Tribunale dell'Aia?, la Corte era di fatto un elenco di arbitri nominati dagli Stati aderenti (4 per ogni Stato) ai quali veniva affidato, di volta in volta, il giudizio arbitrale sulle controversie internazionali. La Corte espletò la sua più intensa attività negli anni che precedettero la prima guerra mondiale; anche se l'efficacia degli arbitrati non riuscì a impedire la corsa alla guerra, il lavoro e l'esperienza giuridica acquisiti suggerirono, nel 1921, la costituzione della Corte permanente di giustizia internazionale nell'ambito della Società delle Nazioni.

La più importante e determinante delle convenzioni fu la seconda, ?Le leggi e gli usi della guerra terrestre?, composta da un Preambolo di cinque articoli nei quali le parti contraenti s'impegnano a ratificare e a estendere le adesioni alla convenzione e da un Regolamento di 60 articoli che codificano le norme di diritto bellico consuetudinario, per la prima volta scritte e sottoscritte dagli stati.

Particolare interesse presenta nel Preambolo quella che fu detta clausola Martens: coscienti dell'incompletezza della convenzione sottoscritta, gli stati aderenti alla conferenza ?in attesa che una codificazione più completa delle leggi della guerra possa essere edita, le Alte Parti Contraenti giudicano opportuno constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari da Esse adottate, le popolazioni ed i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l'imperio dei principi derivati dal diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza. Esse dichiarano che in tal senso devono essere intesi segnatamente gli art. 1 e 2 del Regolamento adottato.?

L?insieme degli articoli del Regolamento costituisce un primo corpo di norme codificate che consentono di giudicare i comportamenti degli eserciti durante le guerre del Novecento. Tra le altre osservazioni che si possono ricavare due sono importanti per gli eventi successivi: il Regolamento costituisce la base giuridica che giustifica da un lato l?istituzione dei tribunali militari da Norimberga in poi, dall?altro la scelta che nel Novecento molti cittadini di diversi stati si trovarono a dover fare in guerre di liberazione e di resistenza (vedi significativamente ad esempio gli articoli 2, 44 e 45) nei confronti di eserciti che dichiaratamente e programmaticamente hanno disatteso questa II Convenzione dell?Aia.

2. II Convenzione internazionale dell?Aja
concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre
con relativo regolamento (abstract)


L?Aja, 29 luglio 1899

Sua Maestà l?Imperatore di Germania, Re di Prussia; Sua Maestà l?Imperatore d?Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico d?Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re di Danimarca; in nome di Sua Maestà il Re di Spagna la Regina Reggente del Regno; il Presidente degli Stati Uniti d?America; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e d?Irlanda, Imperatrice delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; Sua Maestà il Re d?Italia; Sua Maestà l?Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; Sua Altezza il Principe di Montenegro; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re del Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l?Imperatore di Tutte le Russie; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re di Siam; Sua Maestà il Re di Svezia e di Norvegia; Sua Maestà l?Imperatore degli Ottomani e Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria,
considerando che non basta di cercare i mezzi idonei ad assicurare la pace e ad impedire i conflitti armati fra gli Stati, ma che si deve por mente anche al caso in cui una guerra sia provocata da avvenimenti che non poterono essere scongiurati dai loro sforzi;
animati dal desiderio di servire anche in questo caso estremo agli interessi dell?uma-nità ed alle sempre crescenti esigenze della civiltà;
considerando che a tal uopo è necessario sottoporre a revisione le leggi e gli usi generali della guerra, sia per meglio determinarli, sia per tracciar loro certi limiti, affine di mitigarne per quanto è possibile l?asprezza;
partendo da tutti questi concetti che oggi, come 25 anni or sono alla Conferenza di Bruxelles del 1874, sono dettati da una savia e generosa previdenza;
hanno, in questo senso, adottato numerose disposizioni intese a stabilire e regolare gli usi della guerra terrestre.
Secondo le Alte Parti contraenti, queste disposizioni, la cui redazione è stata ispirata dal desiderio di lenire i mali della guerra, per quanto lo consentono le necessità militari, devono servire ai belligeranti di norma generale, così nelle relazioni fra di loro come in quelle colle popolazioni.
Non fu però dato d?intendersi fin d?ora sopra certe disposizioni da applicarsi a tutti i casi praticamente possibili.
Dall?altro lato, non poteva essere negli intendimenti delle Alte Parti contraenti di ritenere che i casi non previsti rimanessero, in mancanza di clausole scritte, abbandonati senz?altro all?arbitrio dei comandanti gli eserciti.
Attendendo che si possa istituire col tempo un codice completo delle leggi della guerra, le Alte Parti contraenti stimano opportuno di stabilire che nei casi che non hanno potuto essere previsti nelle disposizioni da esse adottate, le popolazioni e i belligeranti rimangono sotto l?egida e la signorìa dei principî del diritto delle genti, quali risultano dagli usi vigenti fra gli Stati civili, dalle leggi dell?umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica.
Esse dichiarano che segnatamente gli articoli 1 e 2 del Regolamento adottato vanno intesi in questo senso.
Le Alte Parti contraenti, desiderando conchiudere una Convenzione a tale scopo, hanno nominato Loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

Art. 1

Le Alte Parti contraenti daranno alle loro forze armate di terra delle istruzioni conformi al Regolamento sulle leggi e gli usi della guerra terrestre annesso alla presente Convenzione.

Art. 2

Le disposizioni del Regolamento menzionato all?articolo 1, non sono vincolanti che per le Potenze contraenti, nel caso d?una guerra fra due o più di loro.
Queste disposizioni cesseranno di aver vigore dal momento in cui, in una guerra fra Stati contraenti, una Potenza non contraente si unisca ad uno dei belligeranti.

Art. 3

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.
Gli atti di ratificazione saranno depositati all?Aja.
Del deposito di ciascuna ratificazione si stenderà un verbale, di cui si trasmetterà copia autentica nelle vie diplomatiche a tutti gli Stati contraenti.

Art. 4

Le Potenze non firmatarie possono aderire alla presente Convenzione.
A tal uopo esse faranno conoscere la loro adesione alle Potenze contraenti, per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e da questo comunicata a tutte le altre Potenze contraenti.

Art. 5

Ove una delle Potenze contraenti denunziasse la presente Convenzione, questa denunzia non sortirà il suo effetto se non dopo un anno dal giorno in cui la notificazione sia stata fatta per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, e da questo subito trasmessa a tutti gli altri Stati contraenti.
La denunzia stessa non sarà efficace se non in confronto della Potenza che l?avrà notificata.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l?hanno munita dei loro sigilli.
Fatto all?Aja, il ventinove di luglio del mille ottocento novantanove, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell?archivio del Governo dei Paesi Bassi e copie del quale, certificate conformi, saranno consegnate in via diplomatica alle Potenze contraenti.
(Seguono le firme)

Allegato
Regolamento sulle leggi e gli usi della guerra terrestre


Sezione I: Dei belligeranti Capitolo I: Chi sia belligerante

Art. 1

Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all?esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che soddisfino alle seguenti condizioni,
cioè:
1° di avere alla loro testa una persona responsabile per i suoi subordinati;
2° di recare un distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
3° di portare le armi apertamente;
4° di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra.
Nei paesi dove le milizie o i corpi di volontari costituiscano l?esercito o ne facciano parte, essi sono compresi sotto la denominazione di «esercito».

Art. 2

La popolazione di un territorio non occupato, che all?avvicinarsi del nemico prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d?invasione senza avere avuto il tempo di organizzarsi in conformità dell?articolo 1, sarà considerata come belligerante purché rispetti le leggi e gli usi della guerra.
Art. 3
Le forze armate delle parti belligeranti possono comporsi di combattenti e di non combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, sì gli uni che gli altri hanno diritto ad essere trattati come prigionieri di guerra.

Capitolo II: Dei prigionieri di guerra
Art. 4
I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati.
Essi devono essere trattati con mitezza.
Tutto ciò che appartiene loro personalmente, ad eccezione delle armi, dei cavalli e delle carte militari, rimane di loro proprietà.
Art. 5
I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o località qualunque, coll?obbligo di non allontanarsene oltre un determinato limite, ma non possono essere rinchiusi che per indispensabile misura di sicurezza.
Art. 6
Lo Stato ha diritto d?adoperare i prigionieri di guerra in lavori corrispondenti al loro grado ed all?attitudine loro. Questi lavori non saranno però eccessivi e non staranno in alcun rapporto colle operazioni della guerra.
I prigionieri di guerra possono essere autorizzati a lavorare per conto di amministrazioni pubbliche o di privati, o per loro proprio conto.
I lavori eseguiti per lo Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militi dell?esercito nazionale che eseguiscano gli stessi lavori.
Se i lavori sono fatti per altre amministrazioni pubbliche o per privati, le condizioni saranno stabilite d?accordo coll?autorità militare.
La mercede dei prigionieri servirà ad alleviare la loro posizione, e il soprappiù sarà loro consegnato al momento della liberazione, dedotte le spese di mantenimento.
Art. 7
Il Governo in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento.
In mancanza di speciale accordo fra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati, quanto alla nutrizione, al vestiario e all?alloggio, nello stesso modo che le truppe del Governo che li avrà catturati.
Art. 8
I prigionieri di guerra saranno sottoposti alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini in vigore presso l?esercito dello Stato in potere del quale si trovano. Ogni atto d?in-subordinazione autorizza, in confronto loro, le necessarie misure di rigore.
I prigionieri evasi, ma ripresi prima che abbiano raggiunto il loro esercito o lasciato il territorio occupato dall?esercito che li ha catturati, possono esser puniti con pene disciplinari.
I prigionieri che dopo esser riusciti ad evadere, vengano nuovamente catturati, non possono essere puniti per tale evasione.
Art. 9
Ogni prigioniero di guerra è in obbligo di manifestare, a richiesta, il suo nome, cognome e grado. Ove contravvenisse a tale obbligo, egli si esporrebbe a una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri di guerra della sua categoria.
Art. 10
I prigionieri di guerra possono essere rimessi in libertà sulla loro parola d?onore, se le leggi del proprio paese ve li autorizzano. In tal caso essi sono, sotto la garanzia dell?onor loro personale, tenuti ad adempiere scrupolosamente gli impegni contratti tanto verso il proprio Governo, quanto verso quello che li ha catturati.
Nello stesso caso, il loro proprio Governo è tenuto a non esigere nè accettare da loro verun servizio contrario alla parola data.
Art. 11
Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare la propria libertà sulla parola, similmente, il Governo nemico non è tenuto ad esaudire la domanda d?un prigioniero di guerra di esser rilasciato in libertà sulla parola.
Art. 12
Ogni prigioniero di guerra, rilasciato in libertà sulla parola e ripreso mentre impugnava le armi contro il Governo verso il quale si era impegnato sulla parola o contro gli alleati di questo Governo, perde il diritto al trattamento dei prigionieri di guerra e può essere deferito ai tribunali.
Art. 13
Gli individui che seguono un esercito senza farne direttamente parte, come i corrispondenti di giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadono in potere del nemico e che questo reputa opportuno di trattenere, hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra, a patto che siano muniti di una legittimazione dell?autorità militare dell?eser-cito che accompagnano.
Art. 14
Fin dal principio delle ostilità, s?istituirà in ciascuno degli Stati belligeranti e, dato il caso, nei paesi neutrali che abbiano accolto dei belligeranti sul loro territorio, un Ufficio d?informazioni sui prigionieri di guerra. Quest?ufficio, incaricato di rispondere a tutte le domande concernenti i prigionieri di guerra, riceve dai vari servizi competenti tutte le indicazioni necessarie per poter riempire una scheda per ogni singolo prigioniero. Esso è tenuto al corrente degli internamenti e delle mutazioni, nonchè delle entrate negli ospedali e dei decessi.
L?ufficio d?informazioni raccoglie inoltre tutti gli oggetti d?uso personale, valori, lettere, ecc., che venissero trovati sul campo di battaglia o lasciati dai prigionieri decessi in ospedali o ambulanze, e li trasmette agli interessati.

Art. 15
Le società di soccorso pei prigionieri di guerra, regolarmente costituite secondo le leggi del proprio paese e che abbiano per iscopo di servire da intermediarie dell?azione caritatevole, riceveranno da parte dei belligeranti, per se stesse e per i loro agenti debitamente accreditati, tutte le facilitazioni compatibili colle necessità militari e colle regole amministrative, onde possano soddisfare al loro compito umanitario. I delegati di queste società potranno essere ammessi a distribuire soccorsi nei depositi d?internamento, nonché ai luoghi di fermata dei prigionieri rimpatriati, sempre che si provvedano a tal uopo di un permesso personale rilasciato dal-l?autorità militare, e s?impegnino per iscritto ad assoggettarsi a tutte le misure di ordine e di polizia da quest?ultima prescritte.
Art. 16
Gli uffici d?informazioni godono della franchigia di porto. Le lettere, i vaglia, gli invii di denaro, nonché i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra o da essi spediti, saranno esenti da ogni tassa postale, tanto nei paesi d?origine e di destinazione, quanto in quelli intermedi.
I doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra, saranno ammessi in franchigia di qualsiasi diritto d?entrata o d?altro genere e di qualsiasi tassa di trasporto sulle ferrovie esercitate dallo Stato.
Art. 17
Gli ufficiali prigionieri potranno ricevere il supplemento di soldo che fosse loro assegnato, nella situazione in cui si trovano, dalle ordinanze del loro paese, salvo il rimborso a carico del Governo rispettivo.
Art. 18
Ai prigionieri di guerra sarà lasciata piena libertà per ciò che riguarda l?esercizio della propria religione, compresa l?assistenza agli uffici del loro culto, alla sola condizione che si conformino alle misure di ordine e di polizia prescritte dall?autorità militare.
Art. 19
I testamenti dei prigionieri di guerra saranno ricevuti o stesi nelle stesse condizioni che per i militi dell?esercito nazionale.
Si seguiranno le medesime norme anche per ciò che riguarda gli atti relativi all?ac-certamento dei decessi e all?inumazione dei prigionieri di guerra, tenendo conto del loro grado e del loro rango.
Art. 20
Conchiusa la pace, il rimpatrio dei prigionieri si farà nel più breve termine possibile.

Capitolo III: Dei malati e dei feriti
Art. 21
Gli obblighi dei belligeranti circa il servizio dei malati e dei feriti sono regolati dalla Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864, salvo le modificazioni che vi venissero introdotte.

Sezione II: Delle ostilità
Capitolo I: Dei mezzi con cui nuocere al nemico, degli assedi e dei bombardamenti
Art. 22
I belligeranti non hanno un diritto illimitato quanto alla scelta dei mezzi con cui nuocere al nemico.
Art. 23
Oltre ai divieti sanciti da convenzioni speciali, è segnatamente proibito:
a. i far uso di veleni o di armi avvelenate;
b. i uccidere o di ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all?armata nemica;
c. i uccidere o di ferire un nemico che avendo deposte le armi o non essendo più in grado di difendersi, si è reso a discrezione;
d. i dichiarare che non sarà dato quartiere;
e. i far uso di armi, proiettili o materie atti a cagionare inutili sofferenze;
f. i abusare della bandiera parlamentare, della bandiera nazionale, delle insegne militari e dell?uniforme del nemico, nonchè dei segni distintivi della Convenzione di Ginevra;
g. i distruggere o di sequestrare proprietà nemiche, salvochè tali distruzioni e sequestri fossero imperiosamente richiesti dalle necessità della guerra.

Art. 24
Gli stratagemmi di guerra e l?uso dei mezzi occorrenti per procacciarsi delle informazioni sul nemico e sul terreno, sono riguardati come leciti.
Art. 25
E proibito di attaccare o bombardare città, villaggi, abitazioni o fabbricati che non siano difesi.
Art. 26
Prima di bombardare, e salvo il caso di un attacco di viva forza, il comandante delle truppe assalitrici dovrà fare quanto sta in lui per avvertirne le autorità del luogo.
Art. 27
Negli assedi e nei bombardamenti si dovranno prendere tutte le misure necessarie al fine di risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici dedicati al culto, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi di ricovero dei malati e feriti, a condizione che non siano adoperati in pari tempo a uno scopo militare.
È dovere degli assediati di indicare questi edifizi o luoghi di ricovero con segni visibili speciali da notificarsi anticipatamente all?assediante.
Art. 28
È proibito di abbandonare al saccheggio una città od una località anche se presa d?assalto.

Capitolo Il: Delle spie
Art. 29
È da riguardarsi come spia solo colui che clandestinamente o sotto falsi pretesti raccolga o cerchi di raccogliere informazioni nella zona d?operazione di un belligerante, coll?intendimento di comunicarle all?avversario.
Non sono, pertanto, spie i militari non tasvestiti che fossero penetrati nella zona d?operazione del nemico affine di raccogliervi informazioni. Similmente, non sono considerati come spie i militari e i non militari, che adempiono apertamente la loro missione, incaricati di trasmettere dispacci destinati sia al proprio esercito, sia a quello nemico. Appartengono a questa categoria anche gli individui mandati in pallone per trasmettere dei dispacci e in genere per mantenere le comunicazioni fra le varie parti di un esercito o di un territorio.
Art. 30
La spia colta in flagrante non potrà essere punita senza previo giudizio.
Art. 31
Una spia che dopo aver raggiunto l?esercito a cui appartiene, è catturata più tardi dal nemico, sarà trattata come prigioniero di guerra, e non incorre in veruna responsabilità pei suoi atti anteriori di spionaggio.

Capitolo III: Dei parlamentari
Art. 32
È parlamentario l?individuo autorizzato da uno dei belligeranti ad entrare in trattative coll?altro e che si presenti con bandiera bianca. Egli ha diritto all?inviolabilità, e così pure il trombettiere o tamburo, il portabandiera e l?interprete che l?accom-pagnassero.
Art. 33
Il comandante di truppe al quale il parlamentario è inviato, non è tenuto a riceverlo in ogni circostanza.
Egli può prendere tutte le misure necessarie per impedire al parlamentario di profittare della sua missione al fine d?informarsi.
In caso di abuso egli ha il diritto di trattenere temporaneamente il parlamentario.
Art. 34
Il parlamentario perde il suo diritto alla inviolabilità quando sia provato in modo positivo e irrefutabile ch?egli ha profittato della sua posizione privilegiata per commettere o provocare un atto di tradimento.

Capitolo IV: Delle capitolazioni
Art. 35
Le capitolazioni stipulate fra le parti belligeranti devono tener conto delle regole dell?onore militare.
Una volta fissate, esse devono essere osservate scrupolosamente da entrambe le parti.

Capitolo V: Dell?armistizio
Art. 36
L?armistizio sospende le operazioni di guerra mediante un mutuo accordo fra le parti belligeranti. Ove la durata non ne sia stabilita, le parti belligeranti possono sempre riprendere le operazioni, purchè il nemico ne sia avvertito nel tempo convenuto, conformemente alle condizioni dell?armistizio.
Art. 37
L?armistizio può essere generale o locale. Il primo sospende dappertutto le operazioni di guerra degli Stati belligeranti; il secondo solamente per certe frazioni degli eserciti belligeranti ed entro un raggio determinato.
Art. 38
L?armistizio dev?essere notificato ufficialmente e in tempo utile alle autorità competenti ed alle truppe. Le ostilità saranno sospese subito dopo questa notificazione o nel termine stabilito.
Art. 39
Dipende dalle parti contraenti di fissare, nelle clausole dell?armistizio, i rapporti che potranno intercedere sul teatro della guerra colle popolazioni e fra di loro.
Art. 40
Ogni violazione grave dell?armistizio commessa da una delle parti conferisce all?al-tra il diritto di denunziarlo, e in caso d?urgenza anche di riprendere immediatamente le ostilità.
Art. 41
La violazione delle clausole dell?armistizio per opera di privati che agiscano di loro propria iniziativa, conferisce soltanto il diritto di richiedere la punizione dei colpevoli, e, se occorre, un?indennità per le perdite subite.

Sezione III: Del potere militare sul territorio dello Stato nemico
Art. 42
Un territorio è ritenuto occupato quando si trovi effettivamente in potere dell?eser-cito nemico.
L?occupazione si estende soltanto ai territori su cui tale potere è stabilito e può essere esercitato.
Art. 43
Dopo che l?autorità del potere legale sia passata di fatto nelle mani dell?occupante, questi prenderà tutti i provvedimenti che dipendono da lui affine di ristabilire ed assicurare, per quanto è possibile, l?ordine e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi vigenti nel paese.
Art. 44
E proibito di forzare la popolazione di un territorio occupato a prender parte alle operazioni militari contro il proprio paese.
Art. 45
È proibito di costringere la popolazione d?un territorio occupato a prestar giuramento alla potenza nemica.
Art. 46
L?onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, al pari delle convinzioni religiose e dell?esercizio dei culti, devono essere rispettati.
La proprietà privata non può essere confiscata.
Art. 47
Il saccheggio è formalmente proibito.
Art. 48
Ove l?occupante riscuota, nel territorio occupato, le imposte, le tasse e le gabelle istituite a favore dello Stato, lo farà, per quanto è possibile, secondo le norme vigenti per la loro esazione e ripartizione; esso avrà quindi l?obbligo di provvedere alle spese dell?amministrazione del territorio occupato nella stessa misura in cui vi era tenuto il Governo legale.
Art. 49
Se oltre alle imposte di cui al precedente articolo, l?occupante riscuote anche altre contribuzioni in denaro nel territorio occupato, esso non potrà farlo che per i bisogni dell?esercito o dell?amministrazione di questo territorio.
Art. 50
Nessuna pena collettiva, pecuniaria od altra, può essere inflitta alle popolazioni per atti di singoli individui dei quali esse non possano riguardarsi come solidalmente responsabili.

Art. 51
Nessuna contribuzione può esser riscossa se non in virtù di un ordine scritto e sotto la responsabilità di un generale in capo.
Tale riscossione non sarà fatta, per quanto è possibile, se non giusta le norme vigenti per la fissazione e il riparto delle imposte.
Per ogni contribuzione si rilascerà al contribuente una ricevuta.
Art. 52
Non si potranno richiedere contribuzioni in natura e prestazioni di servizi dai comuni e dagli abitanti, se non per i bisogni dell?esercito d?occupazione. Esse saranno proporzionate alle risorse del paese e tali da non implicare per le popolazioni l?obbligo di prender parte alle operazioni della guerra contro la propria patria.
Queste requisizioni e prestazioni di servizi non saranno richieste che col permesso del comandante del territorio occupato.
Le prestazioni in natura saranno pagate, per quanto è possibile, in contanti; se no, si rilasceranno per esse delle ricevute.
Art. 53
L?esercito d?occupazione non potrà sequestrare che il numerario, i fondi e i crediti esigibili spettanti in proprio allo Stato, i depositi di armi, i mezzi di trasporto, i magazzini e gli approvvigionamenti, ed in genere le proprietà mobiliari dello Stato atte a servire alle operazioni della guerra.
Il materiale delle ferrovie, i telegrafi di terra, i telefoni, i piroscafi ed altri mezzi di navigazione, salvo i casi regolati dalla legge marittima, nonchè i depositi di armi ed in genere ogni specie di munizioni da guerra, ancorchè appartenenti a società od a privati, sono pure dei mezzi atti a servire alle operazioni della guerra, ma dovranno essere restituiti e le relative indennità saranno regolate a pace conchiusa.
Art. 54
Il materiale ferroviario proveniente da Stati neutrali, sia che appartenga a questi Stati
o a società o a privati, sarà loro restituito il più presto possibile.
Art. 55
L?occupante non si considererà se non come amministratore od usufruttuario degli edifizi pubblici, degli immobili, delle foreste, aziende agricole, ecc. appartenenti allo Stato nemico e che si trovano nel paese occupato. Egli dovrà quindi salvaguardare la sostanza di queste proprietà e amministrarle secondo le regole dell?usufrutto.
Art. 56
I beni dei comuni, quelli degli istituti consacrati al culto, alla carità e all?istruzione, alle arti ed alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati come proprietà privata.
Ogni asportazione, distruzione o guasto intenzionale di simili istituti, di monumenti storici, di opere d?arte o di scienza è vietato e deve essere punito.


Sezione IV: Dei belligeranti internati e dei feriti curati presso Stati neutrali
Art. 57
Lo Stato neutrale che riceve sul suo territorio delle truppe appartenenti agli eserciti belligeranti deve internarle il più lontano possibile dal teatro della guerra.
Esso potrà custodirle in accampamenti ed anche rinchiuderle in fortezze o in luoghi a ciò appropriati.
Deciderà se gli ufficiali possano essere lasciati in libertà verso promessa sulla parola che non abbandoneranno senza permesso il territorio dello Stato neutrale.

Art. 58

In difetto di speciali accordi, lo Stato neutrale deve somministrare agli internati i viveri, gli indumenti ed i soccorsi richiesti dall?umanità.
Le spese cagionate dall?internamento saranno rimborsate a pace conchiusa.

Art. 59

Lo Stato neutrale potrà autorizzare il passaggio sul suo territorio di feriti o malati appartenenti agli eserciti belligeranti, a condizione che i relativi treni non trasportino nè personale nè materiale da guerra. In simili casi lo Stato neutrale ha l?obbligo di prendere le misure di sicurezza e di controllo necessarie.
I feriti o malati condotti in tali condizioni sul territorio neutrale da uno dei belligeranti e appartenenti all?altro, dovranno essere custoditi dallo Stato neutrale per modo che non possano più prender parte alle operazioni della guerra. Allo Stato neutrale incombono gli stessi obblighi per riguardo ai feriti o malati dell?altro esercito che gli venissero affidati.

Art. 60

La Convenzione di Ginevra si applica ai feriti e ai malati internati su territorio neutrale.

 
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