Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione dei civili
Convenzione di Ginevra del 1949 sul trattamento dei prigionieri
Convenzione di Ginevra del 1949 sulla sorte dei feriti sul mare
Convenzione di Ginevra del 1949 sulla sorte dei feriti in campagna
Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna del 22 agosto 1864
Il Codice Lieber del 1863
II Convenzione internazionale dell' Aja del 1899 su leggi ed usi della guerra terrestre
Convenzione internazionale dell' Aja del 1907 su leggi ed usi della guerra terrestre
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Versione integrale
I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali
Normativa

I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali

Ratificato dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 762 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 303, del 27 dicembre 1985).

Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977. Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 1985

 
Sommario

Il diritto cd. di Ginevra, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati e della popolazione civile, si è sviluppato a partire dalla convenzione di Ginevra del 1864 e ha trovato una sistemazione nelle Convenzioni di Ginevra del 1906, 1929 e 1949: tradizionalmente si distingue dal cd. diritto dell'Aja, relativo alla disciplina dell'uso della violenza belliva fra belligeranti (cfr. Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907), anche se tale distizione viene ritenuta superata dall'adozione dei Protocolli addizionali alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1977.

 
Abstract
 

Preambolo

Le Alte Parti contraenti,
Proclamando il loro ardente desiderio di vedere la pace regnare fra i popoli,
Ricordando che ogni Stato ha il dovere, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal ricorrere alla minaccia o all?impiego della forza contro la sovranità, l?integrità territoriale o l?indipendenza politica di ogni Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite,
Ritenendo tuttavia necessario riaffermare e sviluppare le disposizioni che proteggono le vittime dei conflitti armati, e completare le misure intese a rafforzarne l?applicazione,
Esprimendo la loro convinzione che nessuna disposizione del presente Protocollo o delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 può essere interpretata nel senso di legittimare o autorizzare un qualsiasi atto di aggressione o un qualsiasi altro impiego della forza incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite.
Riaffermando, inoltre, che le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in ogni circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura o l?origine del conflitto armato, o sulle cause invocate dalle Parti in conflitto, o ad esse attribuite.
Hanno convenuto quanto segue:


Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Principi generali e campo di applicazione
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza.
2. Nei casi non previsti nel presente Protocollo o in altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l?imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza.
3. Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra, si applicherà nelle situazioni
4. Le situazioni indicate nel paragrafo precedente comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l?occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell?esercizio del diritto dei popoli di disporre di sé stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:
a) con le espressioni «I Convenzione», «II Convenzione», «III Convenzione» e «IV Convenzione» si intendono, rispettivamente, la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949. Con l?espressione «le Convenzioni» si intendono le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra;
b) con l?espressione «Regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati» si intendono le regole enunciate negli accordi internazionali ai quali partecipano le Parti in conflitto, nonché i principi e regole del diritto internazionale generalmente riconosciuti che sono applicabili ai conflitti armati;
c) con l?espressione «Potenza protettrice» si intende uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte nel conflitto che, designato da una Parte nel conflitto e accettato dalla Parte avversaria, sia disposto a esercitare le funzioni assegnate alla Potenza protettrice ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo;
d) con il termine «sostituto» si intende una organizzazione che sostituisce la Potenza protettrice conformemente all?articolo 5.

Art. 3 Inizio e fine dell?applicazione

Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili in ogni tempo:
a) le Convenzioni e il presente Protocollo si applicheranno fin dall?inizio di una delle situazioni indicate nell?articolo 1 del presente Protocollo;
b) l?applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo cesserà, sul territorio delle Parti in conflitto, alla fine generale delle operazioni militari e, nel caso dei territori occupati, alla fine dell?occupazione, salvo, nei due casi, per le persone la cui liberazione definitiva, il rimpatrio o lo stabilimento abbiano luogo in tempo successivo. Dette persone continueranno a beneficiare delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni e del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva, rimpatrio o stabilimento.

(omissis)

 
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