Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione dei civili :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Diritto di Ginevra
 
Versione integrale
Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione dei civili
Normativa

Legge 27 ottobre 1951, n. 1739 (in Suppl. alla Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53).

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:
a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna;
c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare;
d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 1951

 
Sommario

Il diritto cd. di Ginevra, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati e della popolazione civile, si è sviluppato a partire dalla convenzione di Ginevra del 1864 e ha trovato una sistemazione nelle Convenzioni di Ginevra del 1906, 1929 e 1949: tradizionalmente si distingue dal cd. diritto dell'Aja, relativo alla disciplina dell'uso della violenza belliva fra belligeranti (cfr. Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907), anche se tale distizione viene ritenuta superata dall'adozione dei Protocolli addizionali alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1977.

 
Indice dei contenuti
 
Legge di ratifica e conversione 1739/51

Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra
 
Abstract
 

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Articolo 1
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:
a ) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
b ) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
c ) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
d ) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Articolo 2
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Articolo 3
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

***

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949, allo scopo di elaborare una convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, hanno convenuto quanto segue:
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1
Le Alte Parti contraenti s?impegnano a rispettare ed a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.

Art. 2
Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore già in tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.
La Convenzione è parimente applicabile in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un?Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna.
Se una delle Potenze belligeranti non partecipa alla presente Convenzione, le Potenze che vi anno aderito rimangono cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse sono inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, semprechè questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.
Art. 3
Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:
1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:
a. le violenze contro la vita e l?integrità corporale, specialmente l?assas-sinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
b. la cattura di ostaggi;
c. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti belligeranti.
Le Parti belligeranti si sforzeranno, d?altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
L?applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti belligeranti.

(omissis)

 
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