Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
II Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Versione integrale
II Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali
Normativa

Secondo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internnazionali

Ratificato dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 762 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 303, del 27 dicembre 1985).

Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977. Pubblicazioni
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Documento aggiornato al: 1985

 
Sommario

Il diritto cd. di Ginevra, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati e della popolazione civile, si è sviluppato a partire dalla convenzione di Ginevra del 1864 e ha trovato una sistemazione nelle Convenzioni di Ginevra del 1906, 1929 e 1949: tradizionalmente si distingue dal cd. diritto dell'Aja, relativo alla disciplina dell'uso della violenza belliva fra belligeranti (cfr. Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907), anche se tale distizione viene ritenuta superata dall'adozione dei Protocolli addizionali alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1977.

 
Abstract
 

Preambolo

Le Alte Parti contraenti:
Ricordando che i principi umanitari consacrati nell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 costituiscono il fondamento del rispetto della persona umana nel caso di conflitto armato che non presenti un carattere internazionale;

Ricordando del pari che gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo offrono alla persona umana una protezione fondamentale; Sottolineando la necessità di assicurare una migliore protezione alle vittime dei conflitti armati in questione;
Ricordando che, nei casi non previsti dal diritto in vigore, la persona umana resta sotto la salvaguardia dei principi di umanità e delle esigenze della pubblica coscienza;
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1. Campo di applicazione materiale.

1. Il presente Protocollo, che sviluppa e completa l'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 senza modificarne le condizioni attuali di applicazione, si applicherà a tutti i conflitti armati che non rientrano nell'art. 1 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I), e che si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo non si applicherà alle situazioni di tensioni interne, di disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati come conflitti armati.

Articolo 2. Campo di applicazione personale.

1. Il presente Protocollo si applicherà a tutte le persone colpite da un conflitto armato quale definito nell'art. 1, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo (in seguito chiamati <>).
2. Alla fine del conflitto armato, tutte le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della libertà per motivi connessi con il conflitto stesso, nonchè quelle che siano state oggetto di tali misure dopo il conflitto per gli stessi motivi, beneficieranno delle disposizioni degli articoli 5 e 6 fino al termine di detta privazione o di detta restrizione di libertà.

Articolo 3. Non intervento.

1. Nessuna disposizione del presente Protocollo potrà essere invocata per attentare alla sovranità di uno Stato o alla responsabilità del governo di mantenere o di ristabilire l'ordine pubblico nello Stato, o di difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi.
2. Nessuna disposizione del presente Protocollo potrà essere invocata per giustificare un intervento, diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul cui territorio avviene detto conflitto.

Articolo 4. Garanzie fondamentali.

1. Tutte le persone che non partecipano direttamente o non partecipano più alle ostilità, siano esse private o no della libertà, hanno diritto al rispetto della persona, dell'onore, delle convenzioni e delle pratiche religiose. Esse saranno trattate in ogni circostanza con umanità e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. é vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti.
2. Senza pregiudizio del carattere delle disposizioni che precedono, sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo nei confronti delle persone indicate nel paragrafo 1:
a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare l'omicidio, così come i trattamenti crudeli quali la tortura, le mutilazioni o ogni genere di pene corporali;
b) le punizioni collettive;
c) la cattura di ostaggi;
d) gli atti di terrorismo;
e) gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore;
f) la schiavitù e la tratta degli schiavi sotto qualsiasi forma;
g) il saccheggio;
h) la minaccia, di commettere gli atti suddetti.
3. I fanciulli riceveranno le cure e gli aiuti di cui hanno bisogno e, segnatamente:
a) dovranno ricevere una educazione, compresa l'educazione religiosa e morale, secondo i desideri dei loro genitori o, in assenza di questi, delle persone che ne hanno custodia;
b) saranno prese tutte le misure appropriate per facilitare la riunione delle famiglie temporaneamente divise;
c) i fanciulli di meno 15 anni non dovranno essere reclutati nelle forze armate o gruppi armati, nè autorizzati a prendere parte alle ostilità
d) la protezione speciale prevista nel presente articolo per i fanciulli di meno di 15 anni continuerà ad essere loro applicata anche se essi, malgrado le disposizioni del comma c, prendono parte direttamente alle ostilità e vengono catturati;
e) saranno prese misure, se necessario e, sempre che sia possibile, con il consenso dei genitori o delle persone che, in virtù della legge o della consuetudine, ne hanno la custodia a titolo principale, per trasferire temporaneamente i fanciulli dalla zona in cui sono in corso le ostilità verso una zona più sicura del paese, e per farli accompagnare da persone responsabili della loro sicurezza e del loro benessere.

Articolo 5. Persone private della libertà.

1. Oltre a quelle contenute nell'art. 4, saranno, come minimo, osservate le seguenti disposizioni nei confronti delle persone private della libertà per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute:
a) i feriti e i malati saranno trattati conformemente all'art. 7;
b) le persone indicate nel presente paragrafo riceveranno viveri e acqua potabile nella stessa misura della popolazione civile locale, e beneficieranno di garanzie di salubrità e d'igiene, e di protezione contro i rigori del clima e i pericoli del conflitto armato;
c) saranno autorizzate a ricevere soccorsi individuali o collettivi;
d) potranno praticare la propria religione e ricevere a loro richiesta, se questo risulta possibile, un'assistenza spirituale da parte di persone che esercitano funzioni religiose, quali i cappellani militari;
e) beneficieranno, se debbono lavorare, di condizioni di lavoro e di garanzie simili a quelle di cui gode la popolazione civile locale.
2. Coloro che sono responsabili dell'internamento o della detenzione delle persone cui si riferisce il paragrafo 1 rispetteranno, in tutta la misura delle loro possibilità, le seguenti disposizioni nei confronti delle persone stesse:
a) salvo il caso in cui gli uomini e le donne di una stessa famiglia sono alloggiati insieme, le donne saranno custodite in locali separati da quelli degli uomini e saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne;
b) le persone cui si riferisce il paragrafo 1 saranno autorizzate a spedire e a ricevere lettere e cartoline, il cui numero potrà essere limitato dall'autorità competente che lo ritenga necessario;
c) i luoghi d'internamento e di detenzione non saranno situati in prossimità della zona di combattimento. Le persone indicate nel paragrafo 1 saranno sgombrate quando i luoghi in cui sono internate o detenute diventano particolarmente esposti ai pericoli derivanti dal conflitto armato, sempre che il loro sgombero possa effettuarsi in sufficienti condizioni di sicurezza;
d) dette persone beneficieranno di assistenza sanitaria;
e) la loro salute e la loro integrità fisica o psichica non sarà compromessa da azioni od omissioni ingiustificate. Di conseguenza, è vietato di sottoporre le persone indicate nel presente articolo ad un intervento medico che non sia motivato dal loro stato di salute e non sia conforme alle norme sanitarie generalmente riconosciute e applicate in circostanze mediche analoghe alle persone che godono della libertà.
3. Le persone che non rientrano nel paragrafo 1, ma la cui libertà sia limitata in un modo qualsiasi per motivi connessi con il conflitto armato, saranno trattate con umanità conformemente all'art. 4 e ai paragrafi 1 a, c, d e 2 b del presente articolo.
4. Se viene deciso di rimettere in libertà persone che ne erano state private, gli autori della decisione prenderanno i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle persone stesse.

Articolo 6. Azione penale.

1. Il presente articolo si applicherà all'azione penale e alle condanne di reati connessi con il conflitto armato.
2. Nessuna condanna sarà pronunciata e nessuna pena sarà eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato, se non in virtù di una sentenza pronunciata da un tribunale che offra le garanzie essenziali di indipendenza e imparzialità. In particolare:
a) le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima e durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa;
b) nessuno potrà essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilità penale individuale;
c) nessuno potrà essere condannato per azioni o omissioni che, secondo la legge, non costituivano reato al momento della loro commissione. Non potrà, del pari, essere irrogata alcuna pena più grave di quella che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il reo dovrà beneficiarne;
d) ogni persona accusata di un reato si presumerà innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
e) ogni persona accusata di un reato avrà diritto ad essere giudicata in sua presenza;
f) nessuno potrà essere costretto a testimoniare contro sè stesso o a confessarsi colpevole.
3. Ogni persona condannata sarà informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonchè dei termini per esercitare tale diritto.
4. La pena di morte non sarà irrogata contro persone che al momento del reato avevano meno di diciotto anni, e non sarà eseguita nei confronti di donne incinte e di madri di fanciulli in tenera età.
5. Al termine delle ostilità, le autorità al potere procureranno di concedere la più larga amnistia possibile alle persone che avessero preso parte al conflitto armato o che fossero private della libertà per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute.

Articolo 7. Protezione e cure.

1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, abbiano o no preso parte al conflitto armato, saranno rispettati e protetti.
2. Essi saranno trattati, in ogni circostanza, con umanità e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini più brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Non sarà fatta tra di essi alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.

Articolo 8. Ricerche.

Quando le circostanze lo permettono, specialmente dopo un fatto d'armi, saranno presi senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti, i malati e i naufraghi, proteggerli dalle spoliazioni e dai maltrattamenti e assicurare loro le cure appropriate, come pure per ricercare i morti, impedirne la spoliazione e sistemarli decorosamente.

Articolo 9. Protezione del personale sanitario e religioso.

1. Il personale sanitario e religioso sarà rispettato e protetto. Riceverà tutto l'aiuto possibile nell'esercizio delle sue funzioni, e non sarà costretto ad attività incompatibili con la sua missione umanitaria.
2. Non si dovrà esigere dal personale sanitario che la sua missione si compia con priorità a favore di chicchessia, salvo che per motivi di carattere medico.

Articolo 10. Protezione generale della missione medica.

1. Nessuno sarà punito per avere esercitato una attività di carattere medico conforme alla dentologia, quali che siano stati le circostanze o i beneficiari dell'attività stessa.
2. Le persone che esercitano una attività di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o effettuare lavori contrari alla dentologia o ad altre regole mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposizioni del presente Protocollo, nè ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole o disposizioni.
3. Gli obblighi professionali delle persone che esercitano attività di carattere medico nei riguardi delle informazioni da esse eventualmente acquisite sui feriti e sui malati da esse curati, dovranno essere rispettati, fatta salva la legislazione nazionale.
4. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna persona che esercita attività di carattere medico potrà essere in qualunque modo oggetto di sanzioni per aver rifiutato od omesso di dare informazioni concernenti i feriti e i malati che essa ha avuto in cura.

Articolo 11. Protezione delle unità e mezzi di trasporto sanitari.

1. Le unità e mezzi di trasporto sanitari saranno rispettati e protetti in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi.
2. La protezione dovuta alle unità e mezzi di trasporto sanitari potrà cessare solo nel caso in cui essi siano utilizzati per commettere atti ostili, al di fuori della loro funzione umanitaria. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, quando occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.

Articolo 12. Segno distintivo.

Il segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rosso, su fondo bianco, sarà, sotto il controllo dell'autorità competente interessata, portato dal personale sanitario e religioso, e inalberato dalle unità e mezzi di trasporto sanitari. Esso dovrà essere rispettato in ogni circostanza. Non dovrà essere impiegato abusivamente.

Articolo 13. Protezione della popolazione civile.

1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate in ogni circostanza le seguenti regole.
2. Nè la popolazione civile in quanto tale, nè le persone civili dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o le minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.
3. Le persone civili godranno della protezione concessa dal presente Titolo, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di tale partecipazione.

Articolo 14. Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza popolazione civile.

E' vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. Di conseguenza, è vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso, con tale scopo, beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e le riserve di acqua potabile, e le opere di irrigazione.

Articolo 15. Protezione delle opere e installazioni che racchiudono pericolose.

Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile.

Articolo 16. Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto.

Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, è vietato compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e di utilizzarli in appoggio allo sforzo militare.

Articolo 17. Divieto del trasferimento forzato di persone civili.

1. Il trasferimento della popolazione civile per motivi connessi con il conflitto non potrà essere ordinato, salvo il caso in cui lo esigano la sicurezza delle persone civili o ragioni militari imperiose. Se un tale trasferimento dovesse essere effettuato, saranno prese tutte le misure possibili affinchè la popolazione civile sia accolta in condizioni soddisfacenti di alloggio, di salubrità, d'igiene, di sicurezza e di alimentazione.
2. Le persone civili non potranno essere costrette ad abbandonare il proprio territorio per motivi connessi con il conflitto.

Articolo 18. Società di soccorso e azioni di soccorso.

1. Le società di soccorso situate nel territorio dell'Alta Parte contraente, quali le organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) potranno offrire i propri servigi onde assolvere loro compiti tradizionali nei riguardi delle vittime del conflitto armato. La popolazione civile può, anche spontaneamente, offrirsi per raccogliere e curare i feriti, i malati e i naufraghi.
2. Quando la popolazione civile soffre di privazioni eccessive per mancanza di approvvigionamenti essenziali alla sua sopravvivenza, come i viveri e i rifornimenti sanitari, saranno intraprese, con il consenso dell'Alta Parte contraente, azioni di soccorso in favore della popolazione civile, di carattere esclusivamente umanitario e imparziale e svolte senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.

Articolo 19. Diffusione.

Il presente Protocollo sarà diffuso il più largamente possibile.

Articolo 20. Firma.

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni sei mesi dopo la firma dell'Atto finale e resterà aperto durante un periodo di dodici mesi.

Articolo 21. Ratifica.

Il presente Protocollo sarà ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni.

Articolo 22. Adesione.

Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Articolo 23. Entrata in vigore.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo che siano stati depositati due strumenti di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratificherà o vi aderirà successivamente, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 24. Emendamenti.

1. Ogni Alta Parte contraente potrà proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sarà comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il Comitato internazionale della Croce Rossa, deciderà se convenga convocare una conferenza per esaminare l'emendamento proposto.
2. Il depositario inviterà a detta conferenza le Alte Parti contraenti, nonché le Parti delle Convenzioni siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.

Articolo 25. Denunzia.

1. Nel caso che un'Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avrà effetto soltanto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Tuttavia, se allo scadere dei sei mesi, la Parte denunciante si trova nella situazione indicata nell'art. 1, la denunzia non avrà effetto che alla fine del conflitto armato. Le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della libertà per motivi connessi con il conflitto stesso continueranno nondimeno a beneficiare delle disposizioni del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva.
2. La denunzia sarà notificata per iscritto al depositario, che la comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti.

Articolo 26. Notifiche.

Il depositario informerà le Alte Parti contraenti nonché le Parti delle Convenzioni, siano firmatarie o no del presente Protocollo:
a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 21 e 22;
b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all'art. 23;
c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente all'art. 24.

Articolo 27. Registrazione.

1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà trasmesso a cura del depositario al Segretario delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.
2. Il depositario informerà anche il Segretario delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche e adesioni ricevute nei riguardi del presente Protocollo.

Articolo 28. Testi autentici.

L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sarà depositato presso il depositario, che farà pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni.

 
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