Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
La giurisdizione complementare della Corte Penale Internazionale :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Corte Penale Internazionale: istituzione
L'azione penale negli organi di giustizia internazionale: i Tribunali ad hoc e la Corte Penale Internazionale
 
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Corte Penale Internazionale Dr. Lorenzo Ciaroni
 
Versione integrale
La giurisdizione complementare della Corte Penale Internazionale
Tesi di Master

Master in Criminologia e Politica Criminale Internazionale
A.A. 2003/2004

United Nations Interregional Crime & Justice Research Institute
&
Università degli Studi di Torino


Candidato: Lorenzo Ciaroni Relatore: Prof. Edoardo Greppi Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2000

 
Sommario

Dal 1° luglio 2002 la Corte Penale Internazionale è una realtà. La Convenzione contenente lo Statuto della Corte è entrata in vigore; si tratta di una convenzione interstatale che non si limita a porre a carico degli Stati aderenti obblighi sostanziali e a creare meccanismi destinati a svolgere un'attività sul piano strettamente internazionale.

 
Indice dei contenuti
 
1. L'entrata in vigore dello Statuto di Roma

2. Sulla giurisdizione della Corte Penale Internazionale

3. I trattati di Versailles e di Londra

4. La Commissione di diritto internazionale e lo sviluppo del concetto di complementarietà

5. L'articolo 17 dello Statuto di Roma: questioni relative alla procedibilità

6. L'articolo 18 dello Statuto di Roma: decisione preliminare in ordine alla procedibilità.

7. L'articolo 19 dello Statuto di Roma: questioni pregiudiziali sulla competenza della Corte e la procedibilità del caso.

8. Il principio del ne bis in idem
 
Abstract
 

Dal preambolo dello Statuto di Roma e dal testo dell'art. 1 si evince che la Corte Penale Internazionale è un'istituzione internazionale permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale in modo complementare alle giurisdizioni penali nazionali (degli Stati membri).

Sebbene l'atto istitutivo della Corte non dia una definizione di "complementarity" è un fatto che la Corte Penale Internazionale non è concepita nello Statuto di Roma quale organo che operi secondo una giurisdizione esclusiva nella repressione dei crimini di competenza, né in modo concorrente con i tribunali interni e con una certa primazia nei loro confronti, come invece operano i due Tribunali penali istituiti dal Consiglio di Sicurezza, il Tribunale internazionale della ex Yugoslavia e il Tribunale internazionale per il Ruanda , isitutiti per la repressione dei crimini commessi nei territori della ex Yugolavia a partire dal 1991 e nel Ruanda durante il 1994, la Corte permanente non ha competenza esclusiva, né concorrente con quella delle giurisdizioni statali, né prevarrà su queste.

Mentre, infatti, gli Statuti dei due Tribunali ad hoc prevedono la primazia di siffatti tribunali rispetto alle giurisdizioni nazionali, primazia che può essere imposta anche con misure coercitive decise dal Consiglio di Sicurezza a norma del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite, nello Statuto della Corte Penale Internazionale i negoziatori hanno escluso la previsione della supremazia. Molto se ne è discusso in seno al Comitato ad hoc ed al Comitato preparatorio dello Statuto, ma si è optato per la semplice complementarietà.
I due Tribunali, infatti, hanno, a norma dello Statuto, la possibilità di evocare a sé un procedimento che sia iniziato davanti alla giurisdizione di uno Stato nel caso lo ritengano opportuno, magari per garantire una maggiore imparzialità o perché possono, con la eventuale collaborazione di un altro Stato, raccogliere più facilmente le prove o impedire una condanna a morte, visto che i due Statuti, come del resto anche quello della Corte Penale Internazionale, prevedono solo pene detentive.

E' vero che la primazia dei due Tribunale ad hoc sulle giurisdizioni interne non si pone automaticamente a tali giurisdizioni, restando condizionata, come tutti gli aspetti dell'attività dei due Tribunali, dalla natura anche qui puramente obbligatoria e strettamente internazionale delle norme statutarie: al pari dunque di quelle dello Statuto della Corte Penale Internazionale.

E' vero che per rendere veramente operativo il principio della supremazia anche con riguardo all'attività dei due Tribunali è anzitutto necessario che gli Stati conformino ad esso il proprio ordinamento giuridico con una decisione presa sovranamente sul piano normativo interno, ma essi potranno esservi anche indotti da misure coercitive del Consiglio di Sicurezza. Infatti, come estrema ratio, la primazia delle giurisdizioni di questi due Tribunali può essere imposta con la forza, in virtù della stessa risoluzione istitutiva del singolo Tribunale, emanata sulla base dell'esistenza di una minaccia alla pace internazionale.

Contrariamente a quanto previsto per i due Tribunali ad hoc, la Corte appare come un organo di giurisdizione penale del tutto complementare agli organi statali. Se questi opereranno con imparzialità nella repressione dei crimini contemplati dallo Statuto, la giurisdizione della Corte non verrà in considerazione.

E' altresì necessario sottolineare che: perché la Corte permanente possa esercitare le proprie prerogative, lo Stato di appartenenza dell'imputato o quello in cui è stata commessa l'azione ovvero l'omissione ne abbiano accettato il potere di decidere, o ad inizio, ratificando nei termini stabiliti la convenzione, o successivamente alla sua entrata in vigore: tuttavia sono sempre possibili, da parte degli Stati, accettazioni ad hoc in relazione a specifici episodi sussumibili nelle fattispecie di competenza della Corte (art. 12 Statuto di Roma).

La giurisdizione della Corte si sostituirà solo a quelle giurisdizioni statali che non vogliano o siano incapaci di reprimere i crimini e che dunque garantiscano l'impunità ai criminali .

Inoltre la Corte si sostituirà a queste giurisdizioni solo per la repressione dei delicta iuris gentium più gravi, i c.d. core crimes: gli atti di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e, quando saranno definiti, gli atti di aggressione, così come definiti agli articoli 6, 7, 8 dello Statuto, commessi successivamente all'entrata in vigore di quest'ultimo.
La Corte è chiamata ad operare unicamente nell'ipotesi di un vuoto, il vuoto determinato dalla non repressione, il vuoto costituito dall'impunità .

Considerato quanto sopra rimane il dubbio su come alcuni Stati siano ancora oggi restii a ratificare lo Statuto, essendo chiaro che nessuno Stato deve temere l'usurpazione da parte della Corte delle prerogative sovrane, al sesto punto del preambolo dello Statuto è infatti rammentato che è dovere di ciascuno Stato esercitare la propria giurisdizione.

L'intervento della Corte sarà legittimo solo nel caso in cui, per reprime reati che toccano la coscienza di tutti, lo Stato abbia un sistema interno carente ed inidoneo a soddisfare e tutelare la collettività internazionale nel suo complesso.
Dal testo dello Statuto si evince che lo scopo dell'istituita Corte permanente è ad ampio spettro.

Esso tende sia a soddisfare e tutelare gli interessi dei singoli Stati che a garantire e preservare le ragioni dei componenti la comunità internazionale.
Se l'interesse immediato della Corte è quello di preservare e rispettare la sovranità dello Stato, si può sostenere che, attraverso la primazia riconosciuta alla giurisdizione domestica, la giurisdizione della Corte penale avalla la giurisdizione nazionale, piuttosto che minarla.

Solo in un secondo momento, quando gli strumenti nazionali non riescono a raggiungere lo scopo di colpire gli autori di tremendi crimini, la Corte mette in funzione gli strumenti endogeni, nell'interesse della comunità internazionale, per consentire un'effettiva repressione dei crimini internazionali e attuare la prevenzione speciale sui singoli criminali e la prevenzione generale , a che nessuno si macchi in futuro di atrocità quali quelle previste all' art. 5 dello Statuto.

 
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