Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace
La protezione penale dei diritti umani dal processo di Norimberga allo Statuto di Roma. :: Studi per la pace  
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ultimo aggiornamento: 12.03.2008
   
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Da Norimberga a Roma Dr. Paolo Colombati
 
Versione integrale
La protezione penale dei diritti umani dal processo di Norimberga allo Statuto di Roma.

Università degli Studi di Trento
Facoltà di Giurisprudenza
Anno 2001-2002


Tesi di laurea in giurisprudenza


Relatore: Prof. Lorenzo Picotti Pubblicazioni
Centro italiano Studi per la pace
www.studiperlapace.it - no ©
Documento aggiornato al: 2000

 
Sommario

La creazione della CPI è l'ultimo atto di un processo lungo, difficile e controverso, che, se da un lato rappresenta la realizzazione di un sogno che sembra a portata di mano, dall'altro un difficile momento di passaggio che vede il manifestarsi di resistenze e il profilarsi di insidie.

 
Indice dei contenuti
 
BREVE EXCURSUS SUI DIRITTI DELL'UOMO E SULL'ORIGINE DEI PROCESSI PENALI INTERNAZIONALI
I limiti del nostro lavoro

CRIMINE DI GENOCIDIO
I CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ.


I riferimenti nella storia
I crimini contro l'umanità nel processo di Norimberga.
L'evoluzione del concetto di crimine contro l'umanità dopo Norimberga.
Il crimine negli statuti e nella giurisprudenza del TPIY del TPIR.
Il crimine contro l'umanità nello Statuto del TPIP

I CRIMINI DI GUERRA

Lo ius in bello
Le origini del diritto umanitario
La giurisdizione militare
La rappresaglia.
I crimini di guerra negli statuti dei tribunali ad hoc e nel TPIP

LA GUERRA DI AGGRESSIONE
IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ
LA STRUTTURA, I POTERI E I LIMITI DEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE.


La Presidenza
La Camera Preliminare
La Camera di Prima Istanza
La Sezione degli Appelli
L'ufficio del Procuratore
L'Ufficio di Cancelleria
La Giurisdizione
Le pene

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

ALLEGATO A

ALLEGATO B

BIBLIOGRAFIA
 
Abstract
 

Nel corso del secolo scorso, il '900, il tema dei diritti umani è stato oggetto di un'attenzione rinnovata da parte non più di filosofi e utopisti soltanto, ma anche di uomini di Stato. Alla fine della Prima Guerra Mondiale venne istituita una Commissione sulle responsabilità degli Autori della Guerra e sull'applicazione delle Sanzioni e nei Trattati di Versailles e di Sevres furono inserite clausole tendenti a punire l'imperatore di Germania, Guglielmo II, reo di gravissima offesa alla moralità internazionale e alla sacralità dei trattati, i dirigenti turchi responsabili del primo olocausto del secolo (lo sterminio degli armeni) e, in generale, chi si fosse reso responsabile di gravi crimina iuris gentium.

Tuttavia quelle clausole restarono, pressochè, lettera morta. L'imperatore tedesco non fu mai processato, perché l'Olanda, dove si era rifugiato, ne rifiutò l'estradizione; i criminali tedeschi, affidati alla giustizia del loro paese, furono assolti o subirono condanne molto miti; mentre i tre maggiori responsabili dell'olocausto armeno, Enver Pascià, Talaat Pascià e Ahmed Djamal, furono processati e condannati a morte in contumacia .

Sarà solo con la fine della Seconda Guerra Mondiale, con l'istituzione del Tribunale Militare Internazionale (TMI), la celebrazione dei processi e l'esecuzione delle condanne, che la giustiziabilità dei diritti umani passerà da teoria (minoritaria) di diritto internazionale, a fatto.

Fatto solennemente riconosciuto dalla Assemblea delle Nazioni Unite, prima il 13 febbraio del 1946, con l'approvazione della Risoluzione n. 3, di presa d'atto della definizione dei crimini di guerra, dei crimini contro la pace e contro l'umanità come formulata nello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga ; poi l'11 dicembre 1946, con l'approvazione della Risoluzione n. 95, di conferma dei principi di diritto internazionale riconosciuti dallo Statuto della Corte di Norimberga e dalle sentenze della medesima Corte ; infine con la Risoluzione n. 177 del 21 novembre 1947, di incarico ad una apposita Commissione di formulare i principi di diritto internazionale riconosciuti nello statuto del tribunale di Norimberga e sanzionati nella sentenza dello stesso tribunale; Risoluzioni che costituiranno il precedente, prima per la costituzione dei tribunali ad hoc per la persecuzione dei crimini commessi nella ex Jugoslavia (TPIY) e nel Rwanda (TPIR), poi per la creazione di un Tribunale Penale Internazionale Permanente (TPIP).

Parallelamente, la nuova organizzazione internazionale dei popoli, le Nazioni Unite, dichiarerà, nel preambolo del proprio Statuto, la comune volontà di riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grande e piccole, e indicherà tra le proprie finalità quella di conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione. Nello stesso Statuto, i Diritti dell'Uomo saranno anche richiamati agli articoli 13 , 55 , 62 , 68 , 76 .

Il 9 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approverà la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di Genocidio, sottoponendola alla firma e alla ratifica
degli stati membri.

Il giorno seguente, proclamerà la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, primo passo nella formulazione della futura Carta internazionale dei diritti dell'uomo (per la cui elaborazione, tuttavia, occorreranno altri 18 anni) la quale consterà di due distinti strumenti: il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, strumenti che verranno adottati dalla stessa Assemblea il 16 dicembre 1966 .

Alla stessa data, verrà adottato e sottoposto a ratifica anche un Protocollo facoltativo per conferire al Comitato dei Diritti dell'Uomo il potere di ricevere e di esaminare ... comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto .

Nell'agosto del 1949, a Ginevra, con quattro convenzioni e due protocolli, verrà riordinato il diritto umanitario ed esteso - per gli aspetti essenziali - a tutti i conflitti armati. Dal dopoguerra ad oggi, sia l'ONU, che le organizzazioni internazionali regionali (Europa, Stati latino-americani, Stati africani) hanno adottato numerosi altri strumenti, aventi per oggetto la protezione di diritti umani, nelle più varie sfaccettature .

La Storia ha più volte visto gruppi di uomini - quasi sempre vanamente - ribellarsi all'oppressione per affermare i propri diritti fondamentali: vita, libertà, responsabilità del proprio destino. I montagnardi dei tre Cantoni che, all'inizio del XIII secolo, avevano costruito il Ponte del Diavolo attraverso la gola di Schöllenen, consentendo così che il massiccio del San Gottardo divenisse una importante via commerciale tra l'Italia e il Nord Europa, rappresentano uno dei pochi tentativi fortunati. La loro determinazione (e la natura dei luoghi) consentì, nel 1315, di opporsi vittoriosamente a Leopoldo d'Asburgo e di affrancarsi dalle pretese del suo casato, e di mantenere questa condizione d'indipendenza e autonomia sino ai giorni nostri.

Tuttavia la prima storica affermazione dei diritti fondamentali dell'uomo, di quei diritti-attributo che distinguono la persona umana da altri esseri viventi, la si fa risalire alla Rivoluzione Americana, alla Dichiarazione del 4 luglio 1776, con la quale i cittadini di 13 colonie britanniche decidevano di separare i loro destini da quelli della madrepatria. In essa, in preambolo, si affermava:

Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e la ricerca della Felicità; .... che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità.

All'origine di questo convincimento stava lo spirito della Magna Charta e del Bill of Rights, il pensiero dei giusnaturalisti, la teoria del Contratto Sociale, unitamente a quei fermenti culturali che avrebbero dato vita, pochi anni più tardi, il 26 agosto 1789, alla Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nella quale la libertà, non viene solo enunciata come valore, ma definita nella sua essenza e nei suoi limiti .

I diritti economico sociali, quelli che alcuni chiamano di seconda generazione, benchè insiti nel principio di fraternité, abbozzati nella Costituzione francese del 1791 , ed evocati in quella del 1793 e del 1848 , verranno affermati solo più tardi, nel secolo XX, con le Costituzioni degli stati sociali di diritto e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 .

La sostanziale differenza tra i diritti di prima generazione e quelli di seconda consiste nel fatto che, mentre i primi presuppongono un limitato intervento del legislatore, finalizzato a stabilire solo norme di convivenza, i secondi, invece, implicano azioni positive, la creazione di établissements: ospedali, scuole, opifici, mense, case, ospizi.

L'obbligazione dello Stato rispetto ai primi è di risultato: assicurare la libertà di culto, di manifestazione del pensiero, di circolazione. Rispetto ai secondi, invece, si può solo chiedere un'obbligazione di mezzi: l'allocazione di tutte le risorse possibili, nel rispetto della necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario del bilancio e la funzionalità del mercato.

Di natura analoga ai diritti di seconda generazione, sono quelli di terza e di quarta, intendendo per i primi la solidarietà nello spazio, tra il nord e il sud del mondo, e per i secondi, la solidarietà nel tempo, la conservazione dell'ambiente per le generazioni future . Di questi, sin qui, molto si è parlato ma non altrettanto si è fatto e di quel poco che si è fatto molto è andato sprecato.

La solidarietà nord-sud, condizione dell'universalità dei diritti (senza la quale meglio sarebbe parlare di privilegi), non può limitarsi ad interventi di redistribuzione di risorse economiche da paesi ricchi verso paesi poveri: deve preoccuparsi anche del loro impiego.

Infatti, una redistribuzione di risorse che
rafforzasse regimi oppressivi, che fosse destinata ad acquisti di armamenti per alimentare i conflitti locali, non risponderebbe ai reali obbiettivi della solidarietà, anzi ne rappresenterebbe la negazione. Ma un simile controllo sull'utilizzo delle risorse (anche se solo di quelle redistribuite) implica una revisione del dogma della sovranità nazionale e l'accettazione dell'idea di un diverso modo di essere partecipi della comunità internazionale.

 
Bibliografia
 

PUBBLICAZIONI

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HENRY DONNADIEU DEVABRES Le procès de Nuremberg devant les principes modernes du droit pénal international Accadémie de droit international, Recueil des cours 1947 -I (da pag. 477 a 582).
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JACQUES DUMAS La sauvegarde internationale des droits de l'homme Accadémie de droit international, Recueil des cours 1937 (da pag. 5 a 96). .
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PAUL GUGGENHEIM La souveraineté dans l'histoire du droit de gens Accadémie de droit international Recueil des cours
KARL JASPER La questione della colpa Raffaello Cortina Editore 1996
IMMANUEL KANT Per la pace perpetua Editori riuniti Roma 1989
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FLAVIA LATTANZI, Garanzie internazionali dei diritti dell'uomo, Milano, Giuffré, 1983.
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LORENZO PICOTTI Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea, A. Giuffré Milano
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YVES TERNON Lo stato criminale - I genocidi del XX secolo C.D.E. Milano 1997
JEAN-MARC VARAUT Le procès de Nuremberg Hachette Pluriel Paris 1993
GIULIANO VASSALLI La giustizia internazionale penale, A. Giuffrè, Milano 1995
GIULIANO VASSALLI Statuto di Roma, Note sull'istituzione di una corte penale internazionale Riv. di studi politici int. Le Monnier Firenze. 1999, n. 261 pagg. 9 e segg.
ALBERTO LUIS ZUPPI, " La jurisdicción extraterritorial y los tribunales internacionales", Editorial La Ley, Buenos Aires, maggio 2001

ATTI

VIII CONFERENCE INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DU DROIT PENAL - ACTES - Editions A. Pedone PARIS 1949.
PROCES DES GRANDS CRIMINELS DE GUERRE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL - Nuremberg 1947,

DOCUMENTI ON LINE

ONU: http://www.un.org/law/ilc/convents.htm
TMI: http://abbc.com/aaargh/fran/nuremberg/tmiI/tmiI.html;
TPIR: http://www.ictr.org/french/index.htm
TPIY: http://www.un.org/icty/index-f.html
TPIP: http://www.un.org/law/icc/index.html
Trattati dell'Aja e di Ginevra: http://www.cicr.org/dih

ALTRE FONTI ON LINE

Actualité et droit international : http://www.ridi.org/adi/
The Avalon Project: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/imt.htm
Centre de Recherches et d'Etudes des Droits de l'Homme http://perso.wanadoo.fr/credh.benar/
Centro de Documentación e Información sobre Derechos Humanos en América Latina: http://www.derechos.org/diml/index.html
Centro studi per la pace: http://www.studiperlapace.it/map.html
Equipo Nizkor y Derechos : http://www.derechos.org/nizkor/
European Journal of International Law : http://www.ejil.org/index.html
Prevenir Genocidio Internacional: http://www.preventgenocide.org/es

 
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