Studi per la Pace pubblica il testo del disegno di legge, presentato alla Camera dei Deputati il 15 giugno 2000 (n.7113) ed al Senato della Repubblica il 5 luglio 2000 (n.4708), nella convinzione che esso costituisca un tassello utile per dare agli studi per la pace dignità di ricerca scientifica.
Da alcune parti è stato tuttavia rilevato che la composizione dell'Istituto, i cui membri sono prevalentemente di nomina governativa, potrebbbe renderne l'azione ancillare rispetto agli orientamento del governo autore delle nomine e dunque minarne l'indipendenza.
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Nel 1992 l'allora Segretario generale delle Nazioni Unite Boutros Ghali,
del documento denominato Agenda per la Pace osservava che, dopo il crollo del
muro di Berlino, siamo entrati in un'epoca caratterizzata da tendenze contraddittorie.
Da un lato si assiste a livello planetario ad un continuo progresso civile in
molteplici campi quali la democratizzazione, la collaborazione sovranazionale,
il rispetto dei diritti umani, il progresso economico e sociale e dall'altro
si susseguono brutali conflitti etnici, religiosi, sociali, culturali e linguistici.
E di fronte alla brutalità della guerra concludeva che il più
auspicabile ed efficace impegno della diplomazia è quello volto ad attenuare
le tensioni prima che sfocino in un conflitto o, se scoppia il conflitto, l'agire
rapidamente per contenerlo e per risolvere le cause che ne sono alla base
(Boutros Ghali: Agenda per la Pace 1992).
Il ruolo fondamentale della prevenzione è stato ribadito anche dall'attuale
Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan il quale rileva che
la più dispendiosa delle politiche di prevenzione è comunque più
economica, in termini di vite e risorse, del meno costoso degli interventi
sottolineando che i conflitti avvenuti negli anni 90 sono costati alla comunità
internazionale 230 miliardi di dollari e migliaia di vite umane (Kofi Annan:
Elogio della Prevenzione The Economist, traduz. in Internazionale
N. 316-7 del 13.1.2000).
Una politica di prevenzione richiede però una conoscenza tempestiva
e accurata dei fatti. Diventa dunque essenziale la costituzione di un sistema di preallarme
fondato sulla raccolta di informazioni e su richieste informali o formali
(Boutros Ghali, op.cit.).
Anche quando le crisi sfociano in conflitti aperti esistono mezzi e strumenti
di carattere giuridico, politico, economico e di intervento civile e militare
che possono condurre ad una soluzione pacifica del conflitto.
L'individuazione e il dispiegamento di tali risorse richiede tuttavia del tempo
che è proprio il fattore che manca in tali situazioni. Più infatti
gli interventi sono tardivi e meno sono efficaci.
Di qui l'importanza di avere a disposizione, in tali circostanze, analisi sulle
aree di conflitto e proposte di intervento che, tenuto conto dei possibili scenari,
permettano di bloccare l'escalation del conflitto e di risolverlo.
Il cessate il fuoco non produce automaticamente situazioni di pace. Sono necessarie
molteplici misure volte a ristabilire la fiducia, il dialogo e a permettere
la ricostruzione del tessuto economico e sociale per evitare la riproposizione
delle dispute (cd. prevenzione post-conflitto).
Prescindendo dalla forma più eclatante di violenza, ossia il conflitto
armato, va riconosciuto che esistono forme di violenza strutturale che violano
i diritti fondamentali delle persone e la stabilità delle comunità
umane.
Risulta pertanto necessario lo studio delle precondizioni per la pace vale a
dire tutti quei processi e quelle politiche che favoriscono l'instaurazione
di sistemi e modelli politici, sociali ed economici più giusti e pacifici.
Diversi governi sia nazionali che locali hanno già da alcuni decenni
creato Istituti di ricerca per la pace, finanziati, pubblicamente, per indagare
in modo scientifico e con continuità le complesse problematiche in precedenza
menzionate.
L'attività di tali Istituti ha consentito di ampliare notevolmente, sotto
vari aspetti, la conoscenza dei meccanismi e dei fattori che permettono la costruzione
di ordini di pace.
Dan Smith, direttore dell'Istituto di Ricerca per la Pace di Oslo (PRIO),
uno dei più autorevoli Istituti fondato nel 1959, esprimendo le proprie
valutazioni sull'attività svolta da tali Istituti afferma: Credo
che ora si abbia una migliore comprensione di come i conflitti evolvono, di
come le loro diverse cause interagiscono l'una con l'altra, dei rapporti tra
ingiustizia e conflitto violento (
) delle dinamiche della corsa agli armamenti
e del funzionamento del complesso industriale militare. Ritengo che le ricerche
per la pace abbiano reso anche notevoli contributi alla comprensione degli accordi
che seguono ad un conflitto (AA.VV. Gli Istituti e i Centri internazionali
di Ricerca per la Pace M.I.R.- Beati I Costruttori di Pace. Padova 1999).
E' dunque giunto il momento che anche l'Italia colmi il ritardo che in questo
campo sconta rispetto a molti paesi europei. La costituzione di un Istituto
Internazionale di Ricerca per la Pace consentirà di fornire, attraverso
i risultati dell'attività di ricerca, importanti contributi per:
- la politica estera del nostro paese;
- la definizione di una Politica Estera di Sicurezza Comune (PESC) nell'ambito
dell'Unione europea e in generale per il continente europeo;
- l'individuazione di risposte ai pressanti e drammatici problemi che la comunità
internazionale deve affrontare.
Con la creazione di un Istituto Internazionale di ricerca per la pace l'Italia
inoltre seguirebbe l'esortazione agli impegni di promozione della pace assunti in diverse sedi
internazionali e in particolare in sede ONU.
Infatti l' Assemblea Generale delle Nazioni Unite, costatando la proliferazione
della violenza e dei conflitti in varie parti del mondo, con la Risoluzione 52/15
del 20 Novembre 1997 ha proclamato l'anno 2000 come Anno Internazionale per
la Cultura di Pace e con la risoluzione 53/25 del 10 novembre 1998 il periodo
2001 2010 come la Decade Internazionale per una Cultura di Pace e
Nonviolenza per I Bambini del Mondo.
Più recentemente con la risoluzione 53/243 del 13 Settembre 1999 ha adottato
una Dichiarazione e un Programma di Azione sulla Cultura di Pace.
Anche il dettato costituzionale, che afferma il ripudio della guerra come soluzione
dei conflitti, attraverso l'attività di tale Istituto, troverà
una sua concreta applicazione.
Pur godendo di stabili finanziamenti pubblici, l'Istituto avrebbe
forma giuridica e struttura organizzativa tali da garantire la sua piena autonomia
intellettuale e operativa, premessa indispensabile per una seria attività
scientifica.
Le sue finalità prevalenti, ma non esaustive, sarebbero di due tipi:
- una ricerca di base sulle problematiche della guerra e della pace
- una ricerca finalizzata alla individuazione precoce e alla risoluzione
nonviolenta dei conflitti.
L'Istituto inoltre si caratterizzerebbe per:
- un permanente collegamento internazionale. Tale principio si traduce
in una composizione multinazionale del suo Comitato scientifico,
degli altri organi operativi e dello staff dei ricercatori e in un'ampia e fattiva
collaborazione con analoghi istituti esteri;
- un impegno volto alla divulgazione dei risultati dell'attività
di ricerca e di studio, alla divulgazione della cultura di pace
e di risoluzione nonviolenta dei conflitti, alla formazione di giovani ricercatori
e del personale civile e militare impegnato in missioni di pace
promosse dalle Nazioni Unite alle quali il nostro paese con sempre maggiore
frequenza è chiamato a partecipare;
- una convinta apertura alla società civile per sviluppare con
le sue diverse componenti progetti comuni di ricerca ed educativi.
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Bozza di proposta di legge per la costituzione di un
Istituto internazionale di ricerca per la Pace
TITOLO I - Istituzione
Art. 1
La Repubblica Italiana, in ottemperanza ai principi di pace sanciti nella sua
Carta Costituzionale, in particolare all' art. 11, nello Statuto delle Nazioni
Unite e nella Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo, istituisce un
Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace.
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TITOLO II - Finalità
Art. 2
L'Istituto persegue le seguenti finalità:
a) indaga i fondamenti politici, culturali, economici, giuridici, spirituali
della pace;
b) studia i fattori e le cause strutturali di ostacolo alla pace nel mondo e
in particolari regioni e paesi;
c) individua precocemente e analizza le aree e le situazioni di potenziale crisi
e conflitto;
d) propone soluzioni e interventi per la costruzione della pace privilegiando
le possibilità offerte dall'azione non armata e nonviolenta nella risoluzione
dei conflitti.
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TITOLO III - Interventi
Art. 3
L'Istituto:
a) opera attraverso progetti di ricerca finalizzati, definiti dal Consiglio
direttivo dell'Istituto sulla base degli indirizzi approvati dal Comitato scientifico.
b) collabora con analoghi istituti in altri paesi e con le associazioni internazionali
dei ricercatori per la pace; favorisce il coordinamento della ricerca per la
pace in Italia, in collaborazione con istituzioni accademiche e culturali e
con associazioni operanti nel settore;
c) promuove corsi e stage rivolti e studenti e ricercatori italiani e stranieri.
Concede borse di studio privilegiando le persone provenienti da paesi in gravi
situazioni di conflitto.
d) attraverso una apposita sezione promuove iniziative destinate alla formazione
del personale militare e civile, quest'ultimo anche di tipo volontario, impegnato
o di cui si prevede l'impiego in operazioni di pace in ambito internazionale;
e) diffonde i risultati delle proprie ricerche attraverso pubblicazioni, riviste,
seminari, incontri ed ogni altra forma giudicata opportuna;
f) informa con rapporti periodici il Parlamento sui risultati delle sue ricerche;
g) promuove la conoscenza nelle scuole di studi, ricerche e altre iniziative
volte alla diffusione di una cultura di pace.
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TITOLO IV - Strutture e risorse
Art. 4
L'Istituto è indipendente. Gli indirizzi della attività di ricerca,
definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal Comitato scientifico.
Del Comitato scientifico fanno parte dieci esperti sui temi della pace, italiani
e stranieri, compreso il Direttore dell'Istituto che è membro d'ufficio.
I componenti del Comitato scientifico, oltre al Direttore, sono così
nominati:
2 dal Ministero della Ricerca scientifica:
2 dalla Conferenza permanente dei Rettori delle Università italiane
5 dal Ministero della Ricerca scientifica su proposta delle associazioni e degli
enti aventi più lunga storia e caratterizzazione accentuata di impegno
riconosciuto a favore della pace e della nonviolenza.
Il Comitato scientifico dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere
nominati per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino
alla nomina del nuovo Comitato.
Con l'eccezione del Direttore dell'Istituto i componenti del Comitato scientifico
non possono far parte del Consiglio direttivo.
Art. 5
I progetti di ricerca sono definiti dal Consiglio direttivo dell'Istituto sulla
base degli indirizzi formulati dal Comitato scientifico. Oltre al direttore,
che lo presiede, fanno parte del Consiglio direttivo 5 membri. Almeno due di
essi sono stranieri.
I componenti del Consiglio direttivo, oltre al Direttore, sono così nominati:
4 dal Ministero della Ricerca scientifica;
1 dallo staff dei ricercatori.
Il Consiglio direttivo dura in carica sei anni. I suoi membri possono essere
nominato per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino
alla nomina del nuovo Consiglio.
Art. 6
Il Direttore è nominato dal Ministero della Ricerca scientifica ed è
responsabile dell'attività dell'Istituto.
In fase di prima applicazione e fino alla nomina dei componenti del Consiglio
direttivo le funzioni dello stesso sono assunte ad interim dal Direttore dell'Istituto.
Art. 7
Il finanziamento delle attività di ricerca è assicurato da un
apposito fondo del Ministero della ricerca scientifica con piani di spesa quinquennali.
L'Istituto si avvale anche di risorse erogate da enti pubblici regionali e locali
oltre che da associazioni, fondazioni e da altri soggetti privati anche stranieri.
Art 8
L'istituto ha sede a ___.
Le Regioni possono costituire delle sezioni
dell'Istituto che, collegate a livello nazionale, perseguono nel proprio ambito
territoriale le finalità della presente Legge.
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TITOLO V - Disposizioni attuative
Art. 9
Il Governo entro 3 mesi dall'approvazione delle presente legge emana una apposito
regolamento per dare applicazione al dettato della stessa.