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 Home  Documentazione  Proposta di legge per un Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace
 pubblicato il 23 ottobre 200o

Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace

Disegno di legge Camera 7113 (15/06/2000), Senato 4708 (05/07/00)
 
Dal sito di Azione Nonviolenta

Pubblicazioni Centro Studi per la Pace
Sito Internet - www.studiperlapace.it

 



 

Studi per la Pace pubblica il testo del disegno di legge, presentato alla Camera dei Deputati il 15 giugno 2000 (n.7113) ed al Senato della Repubblica il 5 luglio 2000 (n.4708), nella convinzione che esso costituisca un tassello utile per dare agli studi per la pace dignità di ricerca scientifica.

Da alcune parti è stato tuttavia rilevato che la composizione dell'Istituto, i cui membri sono prevalentemente di nomina governativa, potrebbbe renderne l'azione ancillare rispetto agli orientamento del governo autore delle nomine e dunque minarne l'indipendenza.


 

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Nel 1992 l'allora Segretario generale delle Nazioni Unite Boutros Ghali, del documento denominato Agenda per la Pace osservava che, dopo il crollo del muro di Berlino, siamo entrati in un'epoca caratterizzata da tendenze contraddittorie.
Da un lato si assiste a livello planetario ad un continuo progresso civile in molteplici campi quali la democratizzazione, la collaborazione sovranazionale, il rispetto dei diritti umani, il progresso economico e sociale e dall'altro si susseguono brutali conflitti etnici, religiosi, sociali, culturali e linguistici.
E di fronte alla brutalità della guerra concludeva che “ il più auspicabile ed efficace impegno della diplomazia è quello volto ad attenuare le tensioni prima che sfocino in un conflitto o, se scoppia il conflitto, l'agire rapidamente per contenerlo e per risolvere le cause che ne sono alla base” (Boutros Ghali: “Agenda per la Pace ” 1992).
Il ruolo fondamentale della prevenzione è stato ribadito anche dall'attuale Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan il quale rileva che “ la più dispendiosa delle politiche di prevenzione è comunque più economica, in termini di vite e risorse, del meno costoso degli interventi” sottolineando che i conflitti avvenuti negli anni 90 sono costati alla comunità internazionale 230 miliardi di dollari e migliaia di vite umane (Kofi Annan:” Elogio della Prevenzione” The Economist, traduz. in “Internazionale” N. 316-7 del 13.1.2000).

Una politica di prevenzione richiede però “una conoscenza tempestiva e accurata dei fatti”. Diventa dunque essenziale la costituzione di “ un sistema di preallarme fondato sulla raccolta di informazioni e su richieste informali o formali” (Boutros Ghali, op.cit.).

Anche quando le crisi sfociano in conflitti aperti esistono mezzi e strumenti di carattere giuridico, politico, economico e di intervento civile e militare che possono condurre ad una soluzione pacifica del conflitto.

L'individuazione e il dispiegamento di tali risorse richiede tuttavia del tempo che è proprio il fattore che manca in tali situazioni. Più infatti gli interventi sono tardivi e meno sono efficaci.

Di qui l'importanza di avere a disposizione, in tali circostanze, analisi sulle aree di conflitto e proposte di intervento che, tenuto conto dei possibili scenari, permettano di bloccare l'escalation del conflitto e di risolverlo.
Il cessate il fuoco non produce automaticamente situazioni di pace. Sono necessarie molteplici misure volte a ristabilire la fiducia, il dialogo e a permettere la ricostruzione del tessuto economico e sociale per evitare la riproposizione delle dispute (cd. prevenzione post-conflitto).
Prescindendo dalla forma più eclatante di violenza, ossia il conflitto armato, va riconosciuto che esistono forme di violenza strutturale che violano i diritti fondamentali delle persone e la stabilità delle comunità umane.

Risulta pertanto necessario lo studio delle precondizioni per la pace vale a dire tutti quei processi e quelle politiche che favoriscono l'instaurazione di sistemi e modelli politici, sociali ed economici più giusti e pacifici.
Diversi governi sia nazionali che locali hanno già da alcuni decenni creato Istituti di ricerca per la pace, finanziati, pubblicamente, per indagare in modo scientifico e con continuità le complesse problematiche in precedenza menzionate.
L'attività di tali Istituti ha consentito di ampliare notevolmente, sotto vari aspetti, la conoscenza dei meccanismi e dei fattori che permettono la costruzione di ordini di pace.

Dan Smith, direttore dell'Istituto di Ricerca per la Pace di Oslo (PRIO), uno dei più autorevoli Istituti fondato nel 1959, esprimendo le proprie valutazioni sull'attività svolta da tali Istituti afferma: “ Credo che ora si abbia una migliore comprensione di come i conflitti evolvono, di come le loro diverse cause interagiscono l'una con l'altra, dei rapporti tra ingiustizia e conflitto violento (…) delle dinamiche della corsa agli armamenti e del funzionamento del complesso industriale militare. Ritengo che le ricerche per la pace abbiano reso anche notevoli contributi alla comprensione degli accordi che seguono ad un conflitto” (AA.VV. “Gli Istituti e i Centri internazionali di Ricerca per la Pace” M.I.R.- Beati I Costruttori di Pace. Padova 1999).

E' dunque giunto il momento che anche l'Italia colmi il ritardo che in questo campo sconta rispetto a molti paesi europei. La costituzione di un Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace consentirà di fornire, attraverso i risultati dell'attività di ricerca, importanti contributi per:
- la politica estera del nostro paese;
- la definizione di una Politica Estera di Sicurezza Comune (PESC) nell'ambito dell'Unione europea e in generale per il continente europeo;
- l'individuazione di risposte ai pressanti e drammatici problemi che la comunità internazionale deve affrontare.

Con la creazione di un Istituto Internazionale di ricerca per la pace l'Italia inoltre seguirebbe l'esortazione agli impegni di promozione della pace assunti in diverse sedi internazionali e in particolare in sede ONU.

Infatti l' Assemblea Generale delle Nazioni Unite, costatando la proliferazione della violenza e dei conflitti in varie parti del mondo, con la Risoluzione 52/15 del 20 Novembre 1997 ha proclamato l'anno 2000 come Anno Internazionale per la Cultura di Pace e con la risoluzione 53/25 del 10 novembre 1998 il periodo 2001 – 2010 come la Decade Internazionale per una Cultura di Pace e Nonviolenza per I Bambini del Mondo.
Più recentemente con la risoluzione 53/243 del 13 Settembre 1999 ha adottato una Dichiarazione e un Programma di Azione sulla Cultura di Pace.
Anche il dettato costituzionale, che afferma il ripudio della guerra come soluzione dei conflitti, attraverso l'attività di tale Istituto, troverà una sua concreta applicazione.

Pur godendo di stabili finanziamenti pubblici, l'Istituto avrebbe forma giuridica e struttura organizzativa tali da garantire la sua piena autonomia intellettuale e operativa, premessa indispensabile per una seria attività scientifica.
Le sue finalità prevalenti, ma non esaustive, sarebbero di due tipi:
- una ricerca di base sulle problematiche della guerra e della pace
- una ricerca finalizzata alla individuazione precoce e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti.

L'Istituto inoltre si caratterizzerebbe per:
- un permanente collegamento internazionale. Tale principio si traduce in una composizione multinazionale del suo   Comitato scientifico, degli altri organi operativi e dello staff dei ricercatori e in un'ampia e fattiva collaborazione con   analoghi istituti esteri;
- un impegno volto alla divulgazione dei risultati dell'attività di ricerca e di studio, alla divulgazione della cultura di   pace e di risoluzione nonviolenta dei conflitti, alla formazione di giovani ricercatori e del personale civile e militare impegnato in missioni di pace promosse dalle Nazioni Unite alle quali il nostro paese con sempre maggiore frequenza è chiamato a partecipare;
- una convinta apertura alla società civile per sviluppare con le sue diverse componenti progetti comuni di ricerca ed educativi.


 

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Bozza di proposta di legge per la costituzione di un
 
Istituto internazionale di ricerca per la Pace


TITOLO I - Istituzione

Art. 1
La Repubblica Italiana, in ottemperanza ai principi di pace sanciti nella sua Carta Costituzionale, in particolare all' art. 11, nello Statuto delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo, istituisce un Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace.



 

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TITOLO II - Finalità

Art. 2
L'Istituto persegue le seguenti finalità:
a) indaga i fondamenti politici, culturali, economici, giuridici, spirituali della pace;
b) studia i fattori e le cause strutturali di ostacolo alla pace nel mondo e in particolari regioni e paesi;
c) individua precocemente e analizza le aree e le situazioni di potenziale crisi e conflitto;
d) propone soluzioni e interventi per la costruzione della pace privilegiando le possibilità offerte dall'azione non armata e nonviolenta nella risoluzione dei conflitti.



 

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TITOLO III - Interventi

Art. 3
L'Istituto:
a) opera attraverso progetti di ricerca finalizzati, definiti dal Consiglio direttivo dell'Istituto sulla base degli indirizzi approvati dal Comitato scientifico.
b) collabora con analoghi istituti in altri paesi e con le associazioni internazionali dei ricercatori per la pace; favorisce il coordinamento della ricerca per la pace in Italia, in collaborazione con istituzioni accademiche e culturali e con associazioni operanti nel settore;
c) promuove corsi e stage rivolti e studenti e ricercatori italiani e stranieri. Concede borse di studio privilegiando le persone provenienti da paesi in gravi situazioni di conflitto.
d) attraverso una apposita sezione promuove iniziative destinate alla formazione del personale militare e civile, quest'ultimo anche di tipo volontario, impegnato o di cui si prevede l'impiego in operazioni di pace in ambito internazionale;
e) diffonde i risultati delle proprie ricerche attraverso pubblicazioni, riviste, seminari, incontri ed ogni altra forma giudicata opportuna;
f) informa con rapporti periodici il Parlamento sui risultati delle sue ricerche;
g) promuove la conoscenza nelle scuole di studi, ricerche e altre iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace.



 

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TITOLO IV - Strutture e risorse

Art. 4
L'Istituto è indipendente. Gli indirizzi della attività di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal Comitato scientifico.
Del Comitato scientifico fanno parte dieci esperti sui temi della pace, italiani e stranieri, compreso il Direttore dell'Istituto che è membro d'ufficio.
I componenti del Comitato scientifico, oltre al Direttore, sono così nominati:
2 dal Ministero della Ricerca scientifica:
2 dalla Conferenza permanente dei Rettori delle Università italiane
5 dal Ministero della Ricerca scientifica su proposta delle associazioni e degli enti aventi più lunga storia e caratterizzazione accentuata di impegno riconosciuto a favore della pace e della nonviolenza.
Il Comitato scientifico dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.
Con l'eccezione del Direttore dell'Istituto i componenti del Comitato scientifico non possono far parte del Consiglio direttivo.

Art. 5
I progetti di ricerca sono definiti dal Consiglio direttivo dell'Istituto sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato scientifico. Oltre al direttore, che lo presiede, fanno parte del Consiglio direttivo 5 membri. Almeno due di essi sono stranieri.
I componenti del Consiglio direttivo, oltre al Direttore, sono così nominati:
4 dal Ministero della Ricerca scientifica;
1 dallo staff dei ricercatori.
Il Consiglio direttivo dura in carica sei anni. I suoi membri possono essere nominato per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 6
Il Direttore è nominato dal Ministero della Ricerca scientifica ed è responsabile dell'attività dell'Istituto.
In fase di prima applicazione e fino alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo le funzioni dello stesso sono assunte ad interim dal Direttore dell'Istituto.

Art. 7
Il finanziamento delle attività di ricerca è assicurato da un apposito fondo del Ministero della ricerca scientifica con piani di spesa quinquennali. L'Istituto si avvale anche di risorse erogate da enti pubblici regionali e locali oltre che da associazioni, fondazioni e da altri soggetti privati anche stranieri.

Art 8
L'istituto ha sede a ___.
Le Regioni possono costituire delle sezioni dell'Istituto che, collegate a livello nazionale, perseguono nel proprio ambito territoriale le finalità della presente Legge.



 

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TITOLO V - Disposizioni attuative

Art. 9
Il Governo entro 3 mesi dall'approvazione delle presente legge emana una apposito regolamento per dare applicazione al dettato della stessa.


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