[ Home ] [ Documentazione ] [ Conferenze ] [ Mappa del sito ] [ Chi siamo ] [ Links ]
 Home  Documentazione  Trattato costitutivo dell'Alleanza Atlantica
 pubblicato il 20 giugno 1999

TRATTATO DEL NORD ATLANTICO

Washington D.C., 4 aprile 1949

Pubblicazioni Centro Studi per la Pace
Sito Internet - www.studiperlapace.it

 



 

Le Parti del presente Trattato, riaffermarmando la propia fede negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite, ed il desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi, decisi a salvaguardare la libertà dei propri popoli, il proprio retaggio comune e la propria civiltà, fondati sui principi della democrazia, sulle libertà individuali e sul predominio del diritto, desiderosi di favorire nella regione dell'Atlantico settentrionale il benessere e la stabilità, decisi a riunire i loro sforzi per la loro difesa collettiva e per il mantenimento della pace e della sicurezza, hanno siglato d'intesa il presente Trattato del Nord Atlantico:

Articolo 1

Le Parti si impegnano, in ottemperanza alla Carta delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale nella quale possano essere implicate, in modo da non mettere in pericolo la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza in modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.

Articolo 2

Le Parti contribuiranno al futuro sviluppo di relazioni internazionali pacifiche ed amichevoli rafforzando le proprie istituzioni libere, diffondendo i principi sui quali tai istituzioni si basano e promuovendo stabilità e benessere. Esse cercheranno di eliminare i conflitti nelle rispetive politiche economiche internazionali ed incoraggeranno le reciproche relazioni economiche.

Articolo 3

Al fine di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del presente Trattato, le Parti, individualmente e congiuntamente, nello spirito di una continua e effettiva autodifesa e assistenza reciproca, manterranno e svilupperanno la propria capacità individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato.

Articolo 4

Le Parti si consulteranno quando, secondo il giudizio di una di esse, ritengano che l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una di esse siano minacciate.

Articolo 5

Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell'America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'art.51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale.

Qualsiasi attacco armato siffatto, e tutte le misure prese in conseguenza di esso, verrà immediatamente segnalato al Consiglio di Sicurezza. Tali misure dovranno essere sospese non appena il Consiglio di Sicurezza avrà adottato le disposizioni necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali (1).

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 5, per attacco armato contro una o più parti si intende un attacco armato:

    area d'operatività del Trattato contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America settentrionale, contro i Dipartimenti algerini di Francia (2), contro il territorio della Turchia o contro le isole situate sotto la giurisdizione di una delle parti della regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro;
    area d'operatività del Trattato contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti che si trovino su detti territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella quale alla data di entrata in vigore del presente Trattato siano stazionate forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella zona dell'Atlantico a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi.

Articolo 7

Il presente Trattato non pregiudica e non dovrà essere considerato come pregiudicante in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dallo Statuto alle parti che sono membri dell'ONU, o la competenza primaria del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 8

OOgni parte dichiara che nessuno degl'impegni internazionali ora in vigore tra essa ed ogni altra parte o tra essa e qualsiasi altro Stato è in contrasto con le disposizioni del presente Trattato e si obbliga a non assumere alcun impiego internazionale in contrasto con il presente Trattato.

Articolo 9

Le Parti con il presente Trattato costituiscono un Consiglio, con diritto alla alla rappresentanza di ognuna di esse, per decidere le questioni in connessione al presente Trattato. L'organizzazione del Consiglio dovrà pemettere una convocazione in ogni momento. Il Consiglio potrà creare gli orgnai che riterrà necessario; in particolare esso dovrà immediatamente costituire un comitato di difesa che dovrà raccomandare le misure per l'implementazione degli articoli 3 e 5.

Articolo 10

Le Parti potranno decidere all'unanimità di invitare ogni altro Stato Europeo di adottare le norme del rpesente Trattato, contribuendo così alla sicurezza dell'area nord atlantica. Gli Stati così invitati potrenno diventare Parte del presente Trattato depositando i propri strumenti di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutte le Parti di tale deposito.

Articolo 11

Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed attuato dalle Parti in accordanza con le norme costituzionali di ciascuna delle Parti. Gli stumenti di ratifica dovranno essere depositati il più presto possibile presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che notificherä tale atto a tutte le Parti. Il Trattato entrerà in vigore tra gli Stati che l'avranno ratificato non appena la maggioranza degli Stati firmatari, ivi comprese le ratifiche di Belgio, Canada, Francia, Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, avranno depositato le ratifiche, ed entrerà in vigore rispetto agli altri Stati nel momento del deposito delle loro ratifiche.

Articolo 12

Dopo 10 anni dall'entrata in vigore del Trattato, o in ogni momento successivo, le Parti dovranno avviare le consultazioni circ la revisione del Trattato, qualora una di esse ne faccia richiesta, tenendo in considerazione la pace e la sicurezza dell'area nord atlantica, ivi incluso lo svuiluppo degli assetti regionali ed universali secondo la Carta delle Nazioni Unite, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 13

Dopo 20 anni dall'entrata in vigore del Trattato cianscuna delle Parti potrà ritirare la propria adesione dopo un anno dal deposito del relativo avviso Stati Uniti d'America, il quale provvederà a notificare alle altre Parti il deposito di tale avviso.

Articolo 14

Il presente Trattato, nelle verisioni francese ed inglese facenti ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo deegli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse ai Governi delle parti contraenti.


 

______DIRITTI UMANI, STUDI PER LA PACE, diritto, diritti umani, human rights, studi per la pace, peace studies, INTERVENTO UMANITARIO, diritto internazionaleInizio paginatop______


 
Note:

1. La definizione dei territori ai quali è applicabile l'articolo 5 è stato modificato dall'articolo 2 del Protocollo del Trattato del Nord Atlantico con l'ingresso della Grecia e della Turchia e i Protocolli firmati all'ingresso della Repubblica Federale della Germania e della Spagna.

2. Il 16 gennaio 1963, il Consiglio del Nord Atlantico ricevette una dichiarazione del Rappresentante Francese che segnalava che, a seguito del voto del 1 luglio 1962 sull'autodeterminazione, il popolo algerino si era pronunciato in favore dell'indipendenza dell'Algeria in cooperazione con la Francia. Di conseguenza, il Presidente della Repubblica Francese il 3 luglio 1962 riconobbe ufficialmente l'indipendenza dell'Algeria. Ne risultò che i "Dipartimenti algerini della Francia" cessarono di esistere, e che allo stesso tempo la loro menzione nel Trattato del Nord Atlantico non aveva più significato. Il Consiglio prese dunque atto che, per quel che riguardava gli ex Dipartimenti algerini di Francia, gli articoli interessati di questo Trattato erano divenuti inapplicabili a partire dal 3 luglio 1962.

Nota di Studi per la Pace: Traduzione non ufficiale. Per la versione originale, cfr. la pagina web dell'Organizzazione del Nord Atlantico (NATO).

 Inizio paginatop

 Copyright?

[ Home ] [ Documentazione ] [ Conferenze ] [ Mappa del sito ] [ Chi siamo ] [ Links ]
 Centro italiano Studi per la Pace - www.studiperlapace.it - centro@studiperlapace.it (dal 1999)